Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il ricorso in esame è stato proposto dal signor Klinke, dipendente della Corte di giustizia, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 30 marzo 1993 nella causa T-30/92 (1). Con tale sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso che il signor Klinke aveva presentato al fine di far dichiarare che il suo inquadramento, all' atto della nomina nella categoria A, non era conforme alla normativa in materia.
2. Il ricorrente entrava in servizio presso la Corte di giustizia il 1 aprile 1982, in qualità di giurista linguista, nella divisione Traduzione di lingua tedesca. Egli veniva inquadrato nel grado LA 6. Dal 1 giugno 1985 veniva messo a disposizione del servizio Informazione della Corte, presso il quale era nominato amministratore il 1 luglio 1991, dopo aver superato un concorso interno. Veniva inquadrato nel grado A7, terzo scatto, e si decideva, nel contempo, di attribuirgli un' indennità pari alla differenza fra la retribuzione netta da lui percepita nel grado LA 6, sesto scatto, e quella relativa al suo nuovo inquadramento nel grado A7, terzo scatto.
3. Il signor Klinke presentava un reclamo contro la decisione di nomina ad amministratore per quanto riguardava il suo inquadramento nel grado A7 e chiedeva di essere inquadrato nel grado A6. Egli sosteneva, da un lato, che l' APN, inquadrandolo nel grado A7, non aveva considerato il fatto eccezionale che egli aveva svolto per ben sei anni le mansioni relative al posto al quale era stato infine nominato. Pur riconoscendo che l' APN dispone di un potere discrezionale al riguardo, egli affermava che detto
"potere discrezionale può essere esercitato solo nel senso dell' inquadramento nel grado A6. Ciò è richiesto dal principio di parità di trattamento fra dipendenti: nessun dipendente svolge il suo impiego per sei anni, rimanendo nel grado iniziale".
Dall' altro lato, egli deduceva che la sua messa a disposizione era illegittima e che, per riparare agli effetti negativi da essa derivanti, il principio dell' obbligo di sollecitudine, previsto dall' art. 24 dello Statuto del personale, imponeva il suo inquadramento nel grado A6. Il reclamo così proseguiva:
"La nomina (...) del sottoscritto a tale posto costituisce una sorta di regolarizzazione della sua posizione; trattasi di un posto che egli ricopre da sei anni in qualità di dipendente messo a disposizione. Se tale regolarizzazione è effettuata in base a una nomina con inquadramento nel grado base (A7) della nuova categoria si protrarranno gli effetti negativi della precedente messa a disposizione ° che è antistatutaria e pertanto illegittima ° a danno del sottoscritto".
4. Con decisione 20 gennaio 1992 del comitato amministrativo il reclamo veniva respinto. Il comitato amministrativo si pronunciava nel senso che l' inquadramento era stato stabilito "(...) in conformità alla prassi costante della Corte, adottato nell' ambito della giurisprudenza, nella riunione amministrativa dell' 11 luglio 1979". La decisione del comitato amministrativo così continua:
"Secondo la giurisprudenza, la nomina di un dipendente nel grado superiore delle carriere base e delle carriere intermedie può avvenire solo eccezionalmente e rientra in ogni caso nel potere discrezionale dell' amministrazione.
Nell' esercizio di questo potere discrezionale la Corte, con la sua soprammenzionata decisione dell' 11 luglio 1979, presa nell' intento di rispettare il principio di parità di trattamento all' atto dell' assunzione dei dipendenti, ha adottato la decisione di principio di inquadrare nel grado A7 i dipendenti provenienti dal ruolo linguistico.
In considerazione delle circostanze della fattispecie, il comitato amministrativo ha concluso che, applicando nei Suoi confronti questa decisione di principio, l' amministrazione non aveva proceduto ad un' erronea valutazione dei fatti e non Le aveva riservato un trattamento disuguale rispetto a quello di altri dipendenti chiamati a svolgere funzioni analoghe.
Tale conclusione non è modificata dal fatto che Lei è stata messa a disposizione del servizio Informazione durante circa sei anni. Lei non potrebbe far valere l' asserita illegittimità di tale prassi alla quale ha acconsentito e che corrispondeva alle Sue aspirazioni personali. D' altra parte, l' esperienza professionale che Lei ha acquisito nell' esercizio di queste funzioni è stata presa in conto, nei limiti consentiti dall' art. 32 dello Statuto, per il suo inquadramento nello scatto nel suo nuovo grado".
5. Il signor Klinke proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, eccependo, fra l' altro, la manifesta erroneità della valutazione dei fatti, la violazione del principio di non discriminazione e la violazione dell' obbligo di sollecitudine di cui all' art. 24 dello Statuto. Il Tribunale ha respinto il ricorso.
6. A sostegno del ricorso avverso la sentenza del Tribunale il signor Klinke lamenta l' erronea valutazione da parte del giudice primo adito dei tre motivi su riportati. La convenuta ha chiesto, in via principale, che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in subordine, che lo stesso venga respinto.
7. A sostegno dell' eccezione d' irricevibilità, la convenuta adduce che la competenza della Corte a pronunciarsi sul ricorso va limitata all' esame delle sole questioni di diritto, mentre i motivi dedotti dal ricorrente si basano esclusivamente su questioni di fatto. La convenuta non ha precisato tale eccezione d' irricevibilità.
8. A questo proposito occorre rilevare, da un lato , che i fatti di causa sono pacifici fra le parti e, dall' altro, che la Corte ha stabilito che il suo compito nell' ambito del ricorso contro una sentenza del Tribunale è anche quello di "(...) verificare se il primo giudice abbia effettuato, allo stato degli accertamenti e delle valutazioni di sua esclusiva competenza, una qualificazione giuridica esatta dei fatti (...)" (2).
Considerato che l' atto d' impugnazione rispecchia in sostanza solo l' opinione del ricorrente secondo la quale il Tribunale ha frainteso la portata dei principi di diritto comunitario ° il che costituisce, ai sensi dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, un legittimo motivo d' impugnazione ° ritengo che il ricorso sia ricevibile.
9. Prima di procedere all' esame dei diversi motivi riguardanti il merito della controversia, ritengo utile ricordare quale sia la portata del controllo giurisdizionale in una controversia di tal genere.
10. Tanto il signor Klinke che l' APN danno per scontato che l' APN disponga di un potere discrezionale per prendere una decisione come quella controversa. Il signor Klinke ritiene tuttavia che l' esercizio di tale potere debba necessariamente portare alla sua nomina nel grado A6. Il fatto che egli avesse svolto, nel corso di sei anni e in modo del tutto soddisfacente, le mansioni relative al posto al quale è stato infine nominato, doveva, a parer suo, necessariamente implicare tale inquadramento. Se ho ben compreso, il signor Klinke sostiene in sostanza che, in circostanze normali, vale a dire se fosse stato nominato a tale posto nel momento stesso in cui è stato messo a disposizione, egli avrebbe potuto attendersi una promozione dopo aver svolto le sue mansioni per sei anni in modo soddisfacente.
11. Dalla motivazione della decisione dell' APN risulta in modo certo che questa ha tenuto conto del periodo di sei anni durante il quale il signor Klinke ha ricoperto il posto. E' tuttavia parimenti chiaro che questo è stato solo uno degli elementi presi in considerazione dall' APN. Si è probabilmente trattato di una decisione difficile per quest' ultima, in quanto, a parer mio, l' elemento addotto dal signor Klinke era indubbiamente di un certo pregio.
12. Il sindacato giurisdizionale non ha tuttavia lo scopo di sostituire le valutazioni dell' APN con quelle dell' organo giudiziario.
Il compito di tale organo è di controllare che la decisione non sia affetta da vizi tali da provocarne l' annullamento e pertanto, nel caso di specie, di pronunciarsi sulla fondatezza della tesi del ricorrente secondo la quale le disposizioni in materia gli attribuiscono il diritto di essere nominato nel grado A6 in ragione del fatto che egli ha occupato in modo soddisfacente il suo posto per più di sei anni.
A questo proposito, è incontestabile ° e peraltro incontestato ° anzitutto che gli amministratori sono nominati, in via di principio, nel grado A7 e solo eccezionalmente nel grado A6 e, poi, che lo Statuto non impone limiti specifici alla facoltà dell' APN di non nominare nel grado A6.
13. Quanto ai diversi motivi dedotti in sede di impugnazione, il primo è che il Tribunale avrebbe effettuato un' erronea valutazione del motivo, già dedotto a sostegno del ricorso in primo grado, relativo alla valutazione manifestamente erronea dei fatti.
Davanti al Tribunale il signor Klinke aveva sostenuto che, tenuto conto della sua lunga esperienza nel servizio Informazione e della sua competenza valutata molto positivamente dal suo superiore gerarchico, l' APN non poteva ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che la sua situazione personale giustificasse l' inquadramento nel grado A7.
Il Tribunale ha rilevato che tale argomento presupponeva che la valutazione fatta dall' APN circa le sue qualificazioni era pertinente ai fini dell' applicazione o meno dell' art. 31, n. 2, dello Statuto (punto 24 della sentenza impugnata).
Tuttavia, prosegue la sentenza, dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti, Racc. pag. 1723) risulta che "è ammissibile procedere ad assunzioni al grado superiore di una carriera solo in via eccezionale, allorché il ricorso all' art. 31, n. 2, dello Statuto è giustificato da esigenze specifiche del servizio, che impongano l' assunzione di un titolare particolarmente qualificato". Di conseguenza, l' art. 31, n. 2, dello Statuto avrebbe lo scopo di consentire all' APN di provvedere alle necessità specifiche di un servizio particolare, offrendo condizioni allettanti onde attirare candidati particolarmente qualificati.
14. Il Tribunale ha poi considerato che il signor Klinke non aveva prodotto alcun prova atta a dimostrare che, nel caso di specie, le necessità del servizio Informazione richiedessero l' assunzione di un titolare particolarmente qualificato (punto 27). Di conseguenza, a parere del Tribunale "le qualificazioni del ricorrente erano irrilevanti per quanto riguarda la determinazione del suo inquadramento nel grado all' atto della nomina e (...), anche se il ricorrente era eminentemente qualificato per occupare il posto al quale è stato nominato in A7 e che egli occupa con soddisfazione generale, ciò non significa per questo che fossero richieste qualificazioni eccezionali per occupare tale posto" (punto 28).
15. Né il ricorrente né la convenuta aderiscono a tale ragionamento. Essi si riferiscono, in particolare, alle sentenze 1 dicembre 1983, causa 343/82, Michael/Commissione (Racc. pag. 4023), 5 ottobre 1988, cause riunite 314/86 e 315/86, De Szy-Tarisse e Feyaerts/Commissione (Racc. pag. 6013), e 7 maggio 1991, causa T-18/90, Jongen/Commissione (Racc. pag. II-187), e sostengono che, secondo tale giurisprudenza, l' art. 31, n. 2, lascia all' APN un ampio potere discrezionale per valutare, fra l' altro, l' esperienza professionale della persona assunta (3).
16. Quanto alla questione se l' art. 31, n. 2, consenta di tener conto all' atto del suo inquadramento nel grado delle qualificazioni personali del dipendente assunto, la soluzione deve evidentemente prendere le mosse dalla formulazione della disposizione di cui trattasi (4).
17. Come hanno fatto giustamente rilevare le parti, tali disposizioni non si esprimono sui criteri da prendere in considerazione per la nomina di un dipendente nel grado superiore. E' dunque pacifico che l' art. 31, n. 2, così com' è formulato, non esclude che l' APN possa tener conto delle qualificazioni del dipendente nel momento in cui stabilisce il suo inquadramento nel grado. A mio parere, nel silenzio della disposizione, occorrerebbero argomenti molto convincenti per fondare un' interpretazione in base alla quale tale disposizione non consente all' APN di tener conto di considerazioni del tutto legittime relative alle qualificazioni del dipendente.
18. Non è facile reperire tali argomenti. Uno potrebbe essere che l' art. 32 dello Statuto indica espressamente in che modo si deve tener conto delle esperienze professionali della persona assunta.
L' art. 32 recita infatti:
"Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.
Tuttavia, l' autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica dell' interessato, può concedergli un abbuono d' anzianità di scatto in tale grado; l' abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A1 a A4, L/A3 e L/A4 e 48 mesi negli altri gradi".
Si potrebbe sostenere che scopo dell' art. 32 è di compensare l' esperienza professionale pregressa del funzionario assunto, mentre quello dell' art. 31, n. 2, è di tener conto delle esigenze specifiche del servizio che richiedono l' assunzione di un soggetto particolarmente qualificato; in tal modo, resterebbe escluso che l' esperienza professionale pregressa possa essere ricompensata due volte, in base all' una e all' altra norma. Tuttavia, per poter essere accolto, un simile argomento presuppone che siano forniti buoni motivi per ritenere che l' art. 32 abbia disciplinato in modo esauriente sia l' aspetto della formazione sia quello dell' esperienza professionale della persona assunta. Mi risulta piuttosto difficile scorgere tali motivi, in particolare in considerazione del fatto che l' APN decide simultaneamente sull' inquadramento nel grado e nello scatto. Di conseguenza, vi suggerisco, con riferimento alla giurisprudenza citata dalle parti, di invalidare questa parte della sentenza del Tribunale.
19. Inoltre, alla luce dell' art. 54 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, considerato che lo stato degli atti lo consente, vi propongo di statuire definitivamente sulla controversia.
20. Quanto al primo motivo, resta quindi da stabilire solo se l' APN abbia effettivamente commesso un errore di valutazione nominando il signor Klinke nel grado A7, nonostante la sua lunga esperienza nell' ambito del servizio Informazione e la sua competenza particolarmente apprezzata dal suo superiore gerarchico, fermo restando che il controllo giurisdizionale deve limitarsi a stabilire se l' APN abbia esercitato il proprio potere in maniera manifestamente erronea (5).
21. Questo motivo deve essere respinto, poiché il signor Klinke non ha neppure tentato di provare la fondatezza della premessa posta a base della sua tesi, vale a dire che una determinata esperienza professionale può conferire alla persona che la possiede il diritto di essere nominata nel grado superiore della carriera.
22. Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione, va ricordato che il Tribunale lo ha respinto in base alla seguente motivazione (punti 35-37):
"In ogni caso, il Tribunale considera che la discriminazione di cui si ritiene vittima il ricorrente deve essere esaminata alla luce della ragione d' essere della disposizione nella cui applicazione egli sostiene di essere discriminato, come è stata definita nella sentenza De Santis/Corte dei conti, soprammenzionata.
A tal riguardo occorre rilevare che l' elemento di paragone pertinente non è la categoria o il ruolo da cui provengono i dipendenti nominati né le loro qualificazioni, ma le necessità specifiche dei diversi posti da coprire.
Ora, il Tribunale ha potuto prendere atto, all' udienza, del fatto che, a decorrere dalla comunicazione della decisione 11 luglio 1979 al personale interessato, nessun dipendente passato dal ruolo LA alla categoria A è stato assunto in un grado diverso dal grado A7. Stando così le cose, il ricorrente non può sostenere che posti analoghi al suo siano stati coperti nel grado A6".
23. In sede di impugnazione il signor Klinke sostiene che il Tribunale ha ritenuto a torto che il solo elemento di paragone valido consista nelle necessità specifiche dei vari posti da ricoprire. Il signor Klinke afferma invece che l' elemento di paragone per valutare la discriminazione da lui subita "può essere rinvenuto solo nella situazione individuale dei concorrenti (nel caso di specie teorici) che hanno partecipato con successo al concorso" bandito per coprire il posto al quale egli è stato infine nominato. Nell' atto d' impugnazione si afferma inoltre che la situazione del signor Klinke "differisce dalla posizione di tutti gli altri candidati a tale posto come pure da quella di qualsiasi concorrente che ambisca ad una nuova nomina a un posto qualunque: il ricorrente occupa di fatto il posto, che è ora chiamato ad occupare di diritto, da più di sei anni svolgendovi le attività ad esso relative".
24. Non posso concordare con il ragionamento del Tribunale, in considerazione di quanto sopra esposto a proposito del potere di valutazione che l' art. 31, n. 2, conferisce all' APN. Non posso nemmeno concordare con la tesi del signor Klinke.
25. Il signor Klinke ritiene che la decisione impugnata sia espressione di un trattamento discriminatorio, vale a dire che l' APN ha trattato situazioni analoghe in modo differente o situazioni diverse in modo uguale senza alcuna giustificazione obiettiva.
Il signor Klinke non ha affermato che l' APN abbia nominato nel grado A6 altre persone che si trovavano in una situazione analoga alla sua. Di conseguenza, il motivo dedotto dal signor Klinke va inteso nel senso che l' APN ha trattato situazioni diverse in modo uguale, il che coincide, a mio avviso, con la tesi fondamentale del signor Klinke; pur avendo occupato il posto in modo soddisfacente per sei anni, gli è stato riservato lo stesso trattamento del personale privo di tale esperienza professionale specifica.
Manifestamente questo motivo relativo alla discriminazione non fa che esprimere la tesi basilare secondo cui l' APN doveva pervenire alla conclusione auspicata dal signor Klinke in considerazione dei suoi sei anni di servizio nel posto in questione.
Tale motivo non modifica, a mio parere, la sostanza della lite. I sei anni di servizio nel posto costituiscono uno degli elementi dei quali l' APN doveva tener conto e dei quali ha tenuto conto nell' esercizio del suo potere di valutazione; come ho già rilevato, detto elemento non è tale da imporre all' APN di esercitare il suo potere di valutazione in modo vincolato e, di conseguenza, di prendere una decisione nel senso auspicato dal signor Klinke.
26. Vi propongo pertanto di invalidare la motivazione che ha portato il Tribunale a respingere il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione, ma di tener fermo il rigetto dello stesso alla luce del fatto che l' APN non ha violato il principio di parità di trattamento.
27. Il signor Klinke sostiene infine che il Tribunale ha frainteso il motivo, da lui dedotto, relativo all' obbligo di sollecitudine. Più precisamente, egli sostiene che l' obbligo di sollecitudine, previsto dall' art. 24 dello Statuto, imponeva all' APN di porre rimedio alle conseguenze negative da lui subite a causa della sua messa a disposizione illegittima ovvero antistatutaria.
28. Il Tribunale ha dichiarato questo motivo irricevibile nei termini seguenti (punti 41 e 42):
"Il Tribunale rileva che il ricorrente ammette che la sua messa a disposizione presso il servizio Informazione è durata circa sei anni prima di concludersi nel momento della sua nomina come amministratore, il 1 luglio 1991. Egli ha poi allegato all' atto introduttivo del ricorso una copia di un memorandum in data 5 giugno 1985 col quale il cancelliere della Corte lo informava della decisione della Corte, adottata nella riunione amministrativa del 22 maggio 1985, con cui si autorizzava la sua messa a disposizione del servizio Informazione. Questo memorandum precisa che egli avrebbe esercitato le funzioni di amministratore in tale servizio in via temporanea e con il mantenimento del suo grado di origine.
Stando così le cose, occorre constatare che il termine previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto per contestare la legittimità della messa a disposizione è da lungo tempo scaduto".
29. Nell' atto d' impugnazione il signor Klinke ha contestato tale ragionamento sostenendo che la messa a disposizione ha provocato conseguenze dannose solo a causa della sua durata di oltre sei anni. Egli ha così proseguito: "Il senso di tale censura, riguardante la durata di una messa a disposizione non contemplata dallo Statuto, di oltre sei anni, è diverso da quello inteso dal Tribunale di primo grado. E' solamente il protrarsi di una situazione poco conforme allo Statuto" che ha svantaggiato il signor Klinke.
30. Mi permetto di osservare che nemmeno tale motivo modifica la sostanza della lite; richiamandosi all' obbligo di sollecitudine, il signor Klinke non può imporre all' APN, nell' esercizio del suo potere di valutazione, un obbligo di risultato non previsto dallo Statuto.
31. A prescindere da tale osservazione, ritengo che il Tribunale abbia correttamente dichiarato tale motivo irricevibile, in quanto, se si consentisse a un dipendente di accettare di subire le conseguenze negative di un provvedimento dell' APN assertivamente illegittimo per poter poi far valere in qualsiasi momento che si sarebbe dovuto porre rimedio a tali conseguenze tramite l' applicazione del principio generale dell' obbligo di sollecitudine, si verificherebbe un contrasto con il sistema dei rimedi giuridici di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto.
Anche se si accogliesse la tesi del signor Klinke in base alla quale è stata la durata della messa a disposizione che gli ha arrecato pregiudizio, resterebbe cionondimeno il fatto che il modo appropriato di reazione doveva essere quello di chiedere che si ponesse fine alla sua messa a disposizione, provocando in tal modo il procedimento previsto da detti articoli.
32. Il ricorso del signor Klinke è pertanto del tutto infondato. Benché dall' esame della sentenza impugnata sia risultato che non tutti i punti della motivazione meritano di essere confermati, il dispositivo della sentenza risulta fondato sulla base di altri motivi di diritto, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto conformemente alla giurisprudenza Lestelle/Commissione (6).
33. Considerato che la motivazione della sentenza impugnata è risultata parzialmente inesatta e che, in considerazione di ciò, la proposizione del ricorso non pareva ingiustificata, ritengo che, in base all' art. 122, secondo comma, secondo trattino, del regolamento di procedura, le spese debbano essere compensate fra le parti.
Conclusione
34. In considerazione di quanto precede, vi suggerisco
° di respingere il ricorso
e
° di compensare le spese fra le parti.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Racc. pag. II-375.
(2) ° V. sentenza della Corte 18 maggio 1993, causa C-220/91, Commissione/Stahlwerke Peine-Salzgitter (Racc. pag. I-2393, punto 30).
(3) ° V., per esempio, il punto 26 della sentenza De Szy-Tarisse e Feyaerts/Commissione, laddove la Corte ha dichiarato:
(...) si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale, nell' ambito fissato dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto o dalle decisioni interne adottate per la loro attuazione, al fine di valutare l' esperienza professionale anteriore delle persone ammesse fra i dipendenti di ruolo, per quanto concerne sia la natura e la durata dell' esperienza stessa, sia la relazione più o meno stretta ch' essa può avere con le esigenze del posto da coprire .
(4) ° L' art. 31, nn. 1 e 2, recita:
1. I candidati scelti in tal modo sono nominati:
° funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale della loro categoria o quadro;
(...)
2. Tuttavia, l' autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:
a) per i gradi A1, A2, A3 e L/A3:
(...)
b) per gli altri gradi:
° di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,
° della metà se si tratta di posti di nuova istituzione .
(5) ° V., fra le altre, sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990, causa T-38/89, Hochbaum/Commissione (Racc. pag. II-43, punto 24).
(6) ° Sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P (Racc. pag. I-3755). Nel punto 28 la Corte ha dichiarato che (...) qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto .
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