Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nel presente procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di essere venuta meno all' obbligo di attuare la direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/486/CEE (1), che modifica la direttiva 84/529/CEE (2) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici. Secondo il preambolo della direttiva 90/486, "l' estensione del campo di applicazione della direttiva 84/529/CEE è urgente perché i produttori incontrano considerevoli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari che rischiano di compromettere il mercato".
2. L' art. 2 della direttiva 90/486 dispone:
"1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".
La direttiva è stata notificata agli Stati membri il 24 settembre 1990. Il termine per la sua trasposizione è scaduto pertanto il 24 marzo 1991.
3. Con lettera 28 giugno 1991 la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall' art. 169. Attirando l' attenzione del governo italiano sul fatto che la direttiva avrebbe dovuto essere trasposta nel diritto nazionale entro il 24 marzo 1991, essa avvertiva di non aver ricevuto alcuna comunicazione che ciò fosse avvenuto in Italia. La lettera aggiungeva che, ove il governo italiano ritenesse che la normativa nazionale vigente fosse già conforme alla direttiva, esso avrebbe dovuto comunicare il contenuto delle relative disposizioni, indicando chiaramente gli articoli della direttiva ai quali dette disposizioni corrispondevano. Il governo italiano veniva invitato a presentare le proprie osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera.
4. Entro il termine prescritto la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione. Il 9 marzo 1992 ha pertanto emesso un parere motivato, chiedendo all' Italia di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi.
5. Non avendo ricevuto alcuna risposta dal governo italiano, il 28 maggio 1993 la Commissione ha proposto ricorso alla Corte.
6. Nelle sue difese il governo italiano non ha negato di aver infranto il diritto comunitario. Esso ha osservato tuttavia, come già aveva fatto la Commissione nel ricorso, che l' art. 3 della legge italiana 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), autorizzava il governo italiano a dare esecuzione mediante regolamenti alle direttive comunitarie elencate nell' allegato C di detta legge. Rientrava in tale allegato anche la direttiva 90/486. Il governo italiano ha rilevato altresì che il provvedimento necessario era stato recentemente messo a punto. Tenuto conto dei diversi adempimenti richiesti dall' iter legislativo (quali l' ottenimento del parere del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari), il governo italiano ha auspicato che la definitiva approvazione intervenisse entro il 1993 e che quindi nella presente causa potesse ritenersi cessata la materia del contendere.
7. Per giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni proprie del suo ordinamento interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive comunitarie (3).
8. In udienza l' agente del governo italiano ha dichiarato che la normativa è stata recentemente approvata e sarà pubblicata tra breve. Comunque, anche ritenendo che in questa fase l' inadempimento sia venuto meno, è pacifico che la normativa non era in vigore alla scadenza del termine imposto nel parere motivato della Commissione, che è la data da prendere in considerazione (4).
Conclusioni
9. Ritengo pertanto che la Corte debba:
"1) dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per garantire l' attuazione della direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/486/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) - GU L 270, pag. 21.
(2) - GU L 300, pag. 86.
(3) - V., ad esempio, sentenza 26 febbraio 1976, causa 52/75, Commissione/Italia (Racc. pag. 277); sentenza 18 marzo 1980, causa 91/79, Commissione/Italia (Racc. pag. 1099).
(4) - V. sentenza in data odierna, causa C-313/93, Commissione/Lussemburgo, punto 10.
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