Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. I quesiti pregiudiziali sottoposti a questa Corte dal Centrale Raad van Beroep vertono sull' interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (1), nonché sull' interpretazione del punto 2, lett. J (Paesi Bassi), dell' allegato VI dello stesso regolamento (2).
Più precisamente, il giudice nazionale intende stabilire se il principio dell' uguaglianza di trattamento tra lavoratori migranti e nazionali, sancito all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che una persona che non sia cittadino dei Paesi Bassi e che non abbia né risieduto né lavorato in tale Stato in un certo periodo, abbia nondimeno diritto di beneficiare, per il periodo in questione, della stessa riduzione contributiva concessa ad un cittadino in caso di assicurazione volontaria; e ciò nella sua qualità di membro della famiglia e/o coniuge superstite di un lavoratore migrante.
2. Per comprendere i termini della questione sollevata, occorre anzitutto richiamare il contesto normativo nazionale e comunitario.
L' Algemene Ouderdomswet (legge sull' assicurazione generale per la vecchiaia ° nel prosieguo: l' "AOW"), entrata in vigore il 1º gennaio 1957, ha istituito un regime pensionistico nel quale l' importo della pensione di vecchiaia è, in linea di massima, calcolato unicamente in base agli anni assicurativi maturati. In forza dell' AOW sono obbligatoriamente assicurati tutti i cittadini olandesi che risiedono nei Paesi Bassi, nonché coloro che, a motivo di un lavoro subordinato svolto in detto Stato, sono soggetti all' imposta sul reddito da lavoro.
Oltre all' assicurazione obbligatoria, l' AOW consente di assicurarsi a titolo volontario. L' assicurazione volontaria è destinata a consentire l' "acquisizione" di diritti a pensione per i periodi non coperti dall' assicurazione obbligatoria. Le condizioni che disciplinano l' assicurazione volontaria sono state adottate, conformemente all' art. 35 dell' AOW, in successivi regi decreti, relativi appunto al pagamento dei contributi volontari. Ai fini che qui rilevano, rivestono particolare importanza l' art. 2 del regio decreto del 24 febbraio 1961 e l' art. 3 del regio decreto 22 dicembre 1971. L' art. 2 del regio decreto 24 febbraio 1961 prevede che "il contributo, per ogni intero anno civile compreso nel periodo, è pari all' importo massimo di cui un assicurato ai sensi della Algemene Ouderdomswet può essere debitore per l' anno considerato" (n. 1); ciò non vale tuttavia per il cittadino dei Paesi Bassi, il cui contributo "ammonta, per ogni intero anno civile compreso nel periodo considerato e rispetto al quale egli può dimostrare, a soddisfazione della Sociale Verzekeringsbank, che il risultato è meno elevato, ad una percentuale del reddito percepito nell' anno civile in questione, percentuale uguale a quella che, a norma dell' art. 28 dell' Algemene Ouderdomswet, vige per detto anno e che comunque non può essere inferiore al 5% dell' importo massimo di cui un assicurato può essere debitore, in virtù della legge in questione, per l' anno considerato" (n. 2). L' art. 3 del regio decreto 22 dicembre 1971 contiene disposizioni analoghe a quelle appena citate; invero, la sola differenza è che quest' ultimo regio decreto fa riferimento anche alla Algemene Weduwen- en Wezenwet (legge generale per la previdenza delle vedove e per il minimo esistenziale).
Va altresì ricordato che, conformemente all' art. 9 del regio decreto 24 febbraio 1961, la donna coniugata con chi si avvale del diritto al pagamento di contributi volontari, e che sia stata o sia sposata nel periodo cui si riferisce il pagamento dei contributi, è considerata, per tale periodo, assicurata ai sensi dell' AOW, purché a quel momento abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non superato il sessantacinquesimo.
3. Alle persone assicurate in forza dell' AOW, che si tratti di assicurazione obbligatoria o di assicurazione volontaria, spetta una pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età. L' importo massimo della pensione di vecchiaia si consegue dopo un periodo di 50 anni, realizzabile fra il 15º e il 65º anno di età; per ogni anno non assicurato è applicata una riduzione del 2%.
Essendo l' AOW entrata in vigore il 1º gennaio 1957, non era evidentemente possibile essere assicurati prima di tale data, con l' ulteriore conseguenza che nessuno avrebbe potuto fruire di una pensione di vecchiaia completa prima del 2007. A ciò il legislatore olandese ha ovviato con una disciplina transitoria, contenuta negli artt. 55 e 56 dell' AOW, che consente di considerare come periodi di assicurazione ai sensi dell' AOW quelli maturati tra il quindicesimo anno di età dell' assicurato ed il 1º gennaio 1957, sempreché la persona in questione soddisfi tre condizioni: a) abbia risieduto nei Paesi Bassi tra il compimento del cinquantanovesimo e del sessantacinquesimo anno di età (condizione dei "sei anni") (3); b) sia cittadino olandese o equiparato (la condizione in questione non è evidentemente opponibile ai cittadini comunitari che beneficiano della libera circolazione ai sensi del regolamento n. 1408/71); c) continui a risiedere nei Paesi Bassi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (condizione di "residenza attuale", che tuttavia non vale per le persone che siano state ininterrottamente assicurate in forza dell' AOW tra il 1º gennaio 1957 e il compimento del loro sessantacinquesimo anno di età).
4. Tenuto conto che i vantaggi di un tale regime transitorio, fondato sui criteri di nazionalità e di residenza, non erano accessibili a tutti i lavoratori migranti, il Consiglio, al fine di evitare possibili discriminazioni, ha inserito delle disposizioni ad hoc nel regime comunitario di previdenza sociale. Il punto 2, lett. J (Paesi Bassi), dell' allegato VI del regolamento n. 1408/71, relativo per l' appunto alla "applicazione della legislazione olandese sull' assicurazione vecchiaia generalizzata", prevede infatti:
"a) Sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all' assicurazione vecchiaia generalizzata anche i periodi, anteriori al 1º gennaio 1957, durante i quali il beneficiario che non soddisfa alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l' equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo l' età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un' attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese;
(...)
c) per quanto riguarda la donna coniugata, il cui marito ha diritto a una pensione in virtù della legislazione olandese sull' assicurazione vecchiaia generalizzata, sono presi in considerazione come periodi di assicurazione anche i periodi del matrimonio precedenti la data alla quale l' interessata ha raggiunto l' età di 65 anni compiuti e durante i quali ha risieduto nel territorio di uno o più Stati membri, sempreché tali periodi coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal marito sotto detta legislazione e con quelli da prendere in considerazione ai sensi della lettera a);
(...)
e) per quanto riguarda la donna che era coniugata ed il cui marito era soggetto alla legislazione olandese sull' assicurazione vecchiaia o che è considerato aver compiuto periodi di assicurazione ai sensi della lettera a), sono applicabili 'mutatis mutandis' le disposizioni delle due lettere che precedono;
(...)".
5. E veniamo ai fatti che hanno originato il presente procedimento. Il 23 novembre 1948 i coniugi Cabanis Issarte, entrambi cittadini francesi, si trasferivano, in ragione dell' attività professionale del signor Cabanis, nei Paesi Bassi. Essi vi risiedevano, tranne che per il periodo dal 20 ottobre 1960 al 12 novembre 1963 (trascorso in Francia), fino al 15 luglio 1969, data alla quale rientravano definitivamente in Francia. Il signor Cabanis esercitava la propria attività fino al 18 febbraio 1969, cioè al compimento del 65º anno di età, data alla quale gli veniva attribuita una pensione completa ai sensi dell' AOW. Alla stessa data, sua moglie otteneva una pensione per persona coniugata ai sensi dell' AOW (4).
A seguito del decesso del signor Cabanis, avvenuto il 7 ottobre 1977, alla signora Cabanis Issarte (nel prosieguo: la "ricorrente") veniva riconosciuta ai sensi della AOW, con decorrenza 1º aprile 1978, una pensione per persone sole, alla quale la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (ente previdenziale, nel prosieguo: la "SVB") applicava una riduzione per i 29 anni non coperti da assicurazione. Detta riduzione si riferiva al periodo dal 13 maggio 1924 al 23 novembre 1948, vale a dire dal compimento del 15º anno di età allo stabilimento nei Paesi Bassi, nonché al periodo dal 15 luglio 1969 al 13 maggio 1974, cioè dal definitivo trasferimento in Francia al compimento del 65º anno di età.
Ed è proprio rispetto a quest' ultimo periodo (1969-1974) che la stessa SVB offriva alla ricorrente la possibilità di acquisire i diritti a pensione mediante assicurazione volontaria e fissava, fondandosi sull' art. 3 del regio decreto 22 dicembre 1971, i relativi premi assicurativi in base all' importo massimo dovuto.
6. La signora Cabanis Issarte, ritenendo di aver diritto ° in base all' art. 3 del regolamento n. 1408/71 (5) ° alle stesse riduzioni contributive accordate ai nazionali, impugnava il provvedimento di fissazione dei contributi dinanzi al Raad van Beroep di Amsterdam, che ne accoglieva le conclusioni. Contro tale pronuncia, la SVB interponeva a sua volta appello davanti al Centrale Raad van Beroep, che, ai fini della soluzione della controversia, ha posto a questa Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
"1) Se, in casi come quello di specie, in virtù del' art. 2 del regolamento CEE n. 1408/71, questo stesso regolamento, e, con esso, il principio della parità di trattamento ivi sancito nell' art. 3, sia applicabile ad un soggetto quale l' appellata:
a) per il fatto che debba considerarsi avente diritto in virtù del punto 2a, lett. H, dell' allegato V di detto regolamento (secondo la numerazione con la quale detto allegato era contrassegnato al momento della controversa decisione);
b) per il fatto che debba considerarsi familiare ovvero (da ultimo) superstite ai sensi dell' art. 2 di detto regolamento in base alla circostanza che, in virtù dell' art. 9 del regio decreto 24 febbraio 1961 all' epoca vigente, è stata (co)assicurata sulla base del pagamento dei contributi ai sensi dell' assicurazione volontaria da parte del defunto coniuge (per il periodo 20 ottobre 1960 ° 12 novembre 1963);
c) per il fatto che debba considerarsi familiare ovvero superstite, dovendosi dichiarare che per il periodo da ultimo menzionato, ma anche oltre di esso, sia a lei applicabile il combinato disposto dei punti 2e e 2c del predetto allegato.
2) Se in casi come quello di specie si possa affermare che i vantaggi della previdenza sociale sono andati perduti in conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, cosicché l' obiettivo dell' art. 48 e dell' art. 51 del Trattato CEE non è stato pertanto conseguito e, ove le cose stiano così, quali debbano essere le conseguenze per il requisito di cittadinanza qui controverso, ai fini della riduzione dei contributi".
Sul primo quesito
7. Si tratta dunque di stabilire se il principio dell' uguaglianza di trattamento tra nazionali e lavoratori migranti, quale sancito all' art. 3 del regolamento n. 1408/71, consenta ad una persona nella situazione della ricorrente di beneficiare delle riduzioni contributive spettanti ai cittadini.
E' bene a questo punto precisare che è qui in discussione unicamente l' importo dei contributi dovuti, nell' ambito dell' assicurazione volontaria, per il periodo dal 15 luglio 1969 (data alla quale la ricorrente ha cessato di risiedere nei Paesi Bassi) al 13 maggio 1974 (data del suo 65º compleanno); mentre è incontestato che per il periodo in questione la ricorrente non ha diritto al riconoscimento di periodi assicurativi "fittizi", né ai sensi dell' AOW, né ai sensi dell' allegato VI del regolamento n. 1408/71. Ricordo altresì che durante il periodo in questione né la ricorrente né suo marito risiedevano nei Paesi Bassi e che quest' ultimo, peraltro, non era più sottoposto all' AOW sotto il profilo contributivo, atteso che già percepiva la pensione di vecchiaia.
8. Lo stesso giudice di rinvio fa riferimento a tre diverse disposizioni, più precisamente all' art. 2 del regolamento n. 1408/71 ed ai punti 2a e 2e, lett. J), dell' allegato VI dello stesso regolamento, da cui potrebbe dedursi il diritto della ricorrente alle riduzioni contributive di cui si discute. L' applicabilità delle disposizioni in questione presuppone, com' è ovvio, che la ricorrente rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, vuoi in qualità di lavoratore, vuoi in qualità di membro della famiglia o superstite.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nel definire il campo di applicazione personale dello stesso, contempla due categorie di beneficiari nettamente distinte tra loro: da un lato i lavoratori, dall' altro i loro familiari e i superstiti.
9. Ora, se è pacifico che la signora Cabanis Issarte, non avendo mai lavorato nei Paesi Bassi, né in alcun altro Stato membro, non ha la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71, è altrettanto pacifico che essa rientra nel campo di applicazione personale del regolamento in quanto membro della famiglia e, successivamente, coniuge superstite di un lavoratore migrante (6).
Come sottolineato ampiamente da tutte le parti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento, ciò non è tuttavia sufficiente per far considerare che alla stessa sia applicabile il principio di uguaglianza di trattamento tra nazionali e lavoratori migranti. Ed infatti, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte (7), mentre coloro che hanno la qualità di lavoratori ai sensi del regolamento possono far valere il diritto alle prestazioni da esso contemplate in quanto diritto proprio, i membri della famiglia o i superstiti di un lavoratore possono far valere unicamente i diritti derivati, cioè acquisiti in tale loro veste.
Ai fini che qui rilevano, ciò che importa verificare è dunque, in definitiva, se l' affiliazione al regime di assicurazione volontaria costituisca un diritto proprio o, invece, un diritto derivato, detenuto nella qualità di membro della famiglia o superstite; e, in quest' ultimo caso, quali siano le disposizioni su cui si fonda il diritto in questione.
10. Considerato che tutti i residenti nei Paesi Bassi sono coperti direttamente e personalmente dall' AOW, a partire dal compimento del 15º anno di età e fino al 65º, indipendentemente dal sesso e dalla situazione matrimoniale, è evidente che il diritto a pensione non è un diritto detenuto nella veste di membro della famiglia o di superstite di un lavoratore migrante, bensì un diritto proprio, sicché la stessa affiliazione ad un regime di assicurazione volontaria dovrebbe costituire, in via di principio, un diritto proprio di ogni persona.
Il giudice di rinvio fa tuttavia riferimento [al punto b) del primo quesito] alla circostanza che durante il periodo dal 20 ottobre 1960 al 12 novembre 1963 la ricorrente è stata (co)assicurata all' AOW, a norma dell' art. 9 del regio decreto 24 febbraio 1961, in quanto moglie di una persona assicurata a titolo volontario ai sensi della stessa AOW, dunque nella sua qualità di membro della famiglia.
11. Siffatta circostanza può essere considerata tale da far ritenere che l' accesso all' assicurazione volontaria, rispetto al periodo qui in discussione, costituisca per la ricorrente un diritto derivato, da esercitarsi dunque alle stesse condizioni previste per i cittadini?
La risposta deve essere negativa. Se è vero infatti che nel periodo cui fa riferimento il giudice nazionale la ricorrente ha beneficiato dell' assicurazione volontaria in virtù del fatto che suo marito era affiliato ad un tale regime assicurativo, dunque nella sua qualità di membro della famiglia, è altresì vero che per il periodo qui rilevante, 15 luglio 1969 - 13 maggio 1974, essa non può vantare alcun diritto in tale veste. Ed infatti, nel periodo in parola, il coniuge della ricorrente non esercitava più alcuna attività lavorativa, ma usufruiva già di una pensione di vecchiaia, e neppure risiedeva sul territorio dei Paesi Bassi.
La possibilità per la ricorrente di avvalersi dell' assicurazione volontaria costituisce pertanto, rispetto al periodo in questione, un diritto proprio, accordato dalla legislazione olandese a tutti coloro che intendono essere ancora assicurati dopo la cessazione dell' assicurazione obbligatoria, intervenuta, nel caso della ricorrente, a seguito del suo definitivo trasferimento in Francia.
12. Né mi sembra che la ricorrente possa avvalersi, ai fini della pretesa riduzione contributiva, delle disposizioni di cui all' allegato VI, lett. J, punto 2, lett. a) ed e) [cui fa riferimento il giudice nazionale ai punti a) e c) del primo quesito].
La circostanza che le donne coniugate possano avvalersi, a determinate condizioni, delle disposizioni dell' allegato VI del regolamento, ai fini del riconoscimento di periodi assicurativi ai sensi dell' AOW, è infatti del tutto irrilevante rispetto alle modalità di affiliazione all' assicurazione volontaria, che restano disciplinate dal diritto nazionale (8) e che, in ogni caso, non sono assolutamente prese in considerazione nell' allegato in questione.
13. Ciò premesso, ricordo che il punto 2, lett. a), dell' allegato ha come obiettivo di garantire all' interessato, che non fruisce dei vantaggi transitori stabiliti dalla stessa AOW, di poter beneficiare dei diritti a pensione per i periodi precedenti al 1º gennaio 1957 e per i quali esiste un collegamento con i Paesi Bassi, vuoi sotto il profilo della residenza dell' interessato, vuoi sotto quello dell' attività lavorativa subordinata.
Tale disposizione, che certo non può essere interpretata in modo tale da ampliare il campo di applicazione personale del regolamento, non è pertanto applicabile ad una persona che, come la ricorrente (9), non ha la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71. D' altra parte, detta disposizione concerne unicamente i periodi assicurativi anteriori al 1º gennaio 1957, allorché è qui in discussione l' importo dei contributi relativi al periodo 1969-1974.
14. Infine, neppure il punto 2, lett. e), dell' allegato può essere interpretato nel senso che consentirebbe alla ricorrente, per il solo fatto che essa è stata sposata con una persona sottoposta alla legislazione olandese sull' assicurazione vecchiaia, di beneficiare delle riduzioni contributive in discussione.
Al riguardo, va infatti evidenziato che nel periodo considerato il marito della ricorrente non era soggetto alla legislazione olandese sotto il profilo contributivo, come invece richiesto dal dettato del punto 2, lett. e), che rinvia al riguardo al disposto della lett. c). In ogni caso, poi, la ricorrente non potrebbe comunque beneficiare di tali disposizioni, atteso che, come si è già detto, l' accesso all' assicurazione volontaria costituisce un diritto proprio della ricorrente e non un diritto riconosciutole nella sua qualità di membro della famiglia e/o coniuge superstite di un lavoratore migrante.
15. Le osservazioni che precedono mi inducono pertanto a concludere nel senso che né l' art. 2 del regolamento 1408/71, né le disposizioni contenute nell' allegato VI, lett. J, punto 2, dello stesso regolamento consentono ad una persona nella situazione della ricorrente di avvalersi delle riduzioni contributive concesse ai nazionali nell' ambito dell' assicurazione volontaria.
Sul secondo quesito
16. Il secondo quesito chiama la Corte a stabilire, in buona sostanza, se il trattamento riservato alla signora Cabanis Issarte sia compatibile con il principio della libera circolazione delle persone, ed in particolare con gli artt. 48 e 51 del Trattato.
Al riguardo, ricordo preliminarmente che, in base ad una costante giurisprudenza della Corte, "lo scopo degli artt. da 48 a 51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla legge di uno Stato membro" (10). Una tale conseguenza potrebbe infatti dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (11). In tale ottica la Corte ha precisato, ad esempio, che vi sarebbe discriminazione qualora le condizioni di acquisto o di conservazione del diritto alla prestazione fossero definite dal legislatore nazionale in maniera tale da poter essere soddisfatte, in pratica, solo dai lavoratori dello Stato membro interessato (12).
17. Ciò, all' evidenza, non si verifica nel caso di specie, atteso che la ricorrente non ha mai beneficiato direttamente del diritto alla libera circolazione, cioè nella qualità di lavoratore, non avendo mai lavorato nei Paesi Bassi, né in alcun altro Stato membro.
Vero è che nel caso Spruyt (13) la Corte ha considerato che poteva costituire un ostacolo per la donna coniugata, che intendesse accompagnare il marito che si stabiliva in un altro Stato membro, la circostanza che l' applicazione del combinato disposto dei punti 2, lett. a), e 2, lett. e), dell' allegato VI impediva, nei confronti della stessa, la presa in considerazione di periodi di residenza nei Paesi Bassi anteriori al matrimonio, determinando così una differenza di trattamento, discriminatoria e contrastante con il principio fondamentale della libera circolazione, tra uomini e donne nubili da un lato e donne coniugate dall' altro.
Va tuttavia osservato che il caso che ci occupa è completamente diverso in quanto non si tratta del negato riconoscimento, a favore di una donna coniugata che abbia effettivamente risieduto nei Paesi Bassi nel periodo in questione, di periodi assicurativi anteriori all' entrata in vigore dell' AOW, bensì unicamente delle modalità di accesso al regime di assicurazione volontaria rispetto ad un periodo successivo non solo all' entrata in vigore dell' AOW ma anche al raggiungimento dell' età pensionabile del coniuge.
18. Certo, ci si potrebbe chiedere se la situazione attuale della ricorrente, qualora nota al marito al momento dello stabilimento nei Paesi Bassi, sarebbe stata tale da indurlo a rinunciare al suo diritto alla libera circolazione.
Non mi sembra tuttavia che il problema possa essere seriamente impostato in questi termini, tenuto conto, peraltro, delle caratteristiche del sistema previdenziale in questione. Tale sistema, come sottolineato dalla Commissione, è basato infatti sul principio di solidarietà: di qui la circostanza che è consentito, unicamente ai cittadini con reddito nullo, o molto modesto, di accedere all' assicurazione volontaria e di usufruire della pensione completa versando contributi minimi, pari cioè solo al 5% dell' importo massimo dovuto. Ciò spiega, peraltro, le ragioni che hanno indotto il legislatore olandese a limitare ai cittadini la possibilità di usufruire delle riduzioni contributive, limitazione che beninteso non si applica ° in virtù dell' allegato VI, lett. J, n. 2, del regolamento n. 1408/71 ° a coloro che abbiano la qualità di lavoratori ai sensi dello stesso regolamento
19. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere al giudice nazionale nel modo seguente:
"1) L' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che non osta all' applicazione di una normativa nazionale che limita il diritto a riduzioni contributive, nell' ambito dell' assicurazione volontaria, ai cittadini e alle persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dello stesso regolamento.
2) Lo scopo degli artt. 48 e 51 del Trattato non risulta compromesso da una normativa nazionale quale quella in questione".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) ° V. nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
(2) ° Va qui precisato che, all' epoca in cui si sono svolti i fatti di causa, si trattava del punto 2, lettera H, dell' allegato V.
(3) ° Questa condizione è tuttavia mitigata dall' art. 2 di un regio decreto del 3 dicembre 1985, in base al quale una persona che ha lasciato i Paesi Bassi, ma che continua ad essere assicurata in forza dell' AOW, si considera ivi residente per quel che riguarda la condizione dei sei anni.
(4) ° La signora Cabanis Issarte, in effetti, aveva fruito dell' assicurazione obbligatoria nei periodi in cui aveva risieduto nei Paesi Bassi e di quella facoltativa, in quanto (co)assicurata ai sensi dell' art. 9 del regio decreto 24 febbraio 1961, per il periodo 20 ottobre 1960 - 12 novembre 1963, avendo il marito pagato volontariamente i contributi per il periodo in questione.
(5) ° L' art. 3, n. 1, dispone che: Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento .
(6) ° Le nozioni di membro della famiglia e di superstite sono definite, rispettivamente, all' art. 1, lett. g), ed all' art. 1, lett. f), del regolamento in questione.
(7) ° V. sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek (Racc. pag. 1669, punto 8). Nello stesso senso v., da ultimo, sentenza 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid (Racc. pag. I-3011, punto 12).
(8) ° Richiamo in proposito la sentenza 24 settembre 1987, causa 43/86, SVB/De Rijke (Racc. pag. 3611), in cui la Corte ha escluso che una donna coniugata potesse, in virtù del punto 2c dell' allegato VI, vantare il diritto di affiliarsi al regime di assicurazione volontaria, allorché era già scaduto il termine fissato al riguardo dall' AOW.
(9) ° Va qui precisato che la ricorrente ha comunque beneficiato dell' applicazione di tale disposizione in quanto collegata alle disposizioni di cui al punto 2, lett. c), dello stesso allegato. Ed, infatti, le è stato riconosciuto come periodo assicurativo ai sensi dell' AOW il periodo dal 1948 (data in cui si è stabilita col marito nei Paesi Bassi) al 1º gennaio 1957 (data di entrata in vigore dell' AOW).
(10) ° Sentenza 25 febbraio 1986, causa 284/84, Spruyt (Racc. pag. 685, punto 19).
(11) ° In tal senso v., da ultimo, sentenza 20 settembre 1994, causa C-12/93, Drake (Racc. pag. I-0000).
(12) ° In tal senso v., tra le altre, sentenza 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi (Racc. pag. I-4501, punto 23).
(13) ° Sentenza 25 febbraio 1986, citata, punto 25.
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