CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 29 febbraio 1996 ( *1 )
1.
Successivamente alle conclusioni da me presentate nella presente causa il 21 settembre 1994 ( 1 ), la Corte ha deciso la riapertura della fase orale del procedimento. Contestualmente, essa ha rinviato la causa davanti al plenum ed ha posto alcune domande volte in particolare ad ottenere il parere delle parti nella causa principale, della Commissione e degli Stati membri sulla distinzione tra diritti propri e diritti derivati, quale affermata nella sentenza Kermaschek ( 2 ) e poi ribadita nella successiva giurisprudenza ( 3 ) (nel prosieguo: la «giurisprudenza Kermaschek»).
In base a questa distinzione, lo ricordo, mentre coloro che hanno la qualità di lavoratori ai sensi del regolamento n. 1408/71 (nel prosieguo: il «regolamento») possono far valere il diritto alle prestazioni da esso contemplate in quanto diritti propri, i membri della famiglia o i superstiti di un lavoratore possono far valere unicamente i diritti derivati, cioè acquisiti nella loro qualità di familiari e/o superstiti di un lavoratore.
2.
Ricordo che la signora Cabanis-Issarte, cittadina francese, ha risieduto per quasi diciotto anni nei Paesi Bassi in ragione dell'attività professionale del marito ( 4 ). Essa ha chiesto di essere ammessa a beneficiare delle stesse riduzioni contributive concesse ai cittadini olandesi — sulla base dell'Algemene Ouderdomswet (legge sull'assicurazione generale per la vecchiaia, nel prosieguo: l'«AOW») — in caso di acquisizione dei diritti a pensione mediante assicurazione volontaria, ma ciò rispetto ad un periodo in cui non ha né risieduto né lavorato in tale Stato.
Il Centrale Raad van Beroep, giurisdizione nazionale dinanzi alla quale è pendente la causa che oppone la signora Cabanis-Issarte al Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (ente previdenziale olandese, nel prosieguo: la «SVB»), ha pertanto chiesto alla Cone l'interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento, nonché dei punti 2a, 2e e 2c, lett. J, dell'allegato VI dello stesso regolamento, al fine di stabilire se essi consentano ad una persona nella situazione della signora Cabanis-Issarte di beneficiare delle riduzioni contributive spettanti ai cittadini.
3.
Ricordo poi che nelle conclusioni del 21 settembre 1994 ho suggerito alla Corte di rispondere al giudice nazionale che le richiamate disposizioni del regolamento devono essere interpretate nel senso che non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che limita il diritto a riduzioni contributive, ai fini dell'affiliazione all'assicurazione volontaria, ai cittadini e alle persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi del regolamento.
4.
Resto convinto, per i motivi già esposti in tali conclusioni ( 5 ), che la signora Cabanis-Issarte non possa utilmente invocare, ai fini della pretesa riduzione contributiva, le disposizioni di cui all'allegato VI, lett. J, punto 2, lett. a) ed e), cui fa riferimento il giudice di rinvio ai punti a) e e) del primo quesito. Al riguardo, mi limito qui a ricordare che la circostanza che le donne coniugate possano avvalersi, a determinate condizioni, delle disposizioni dell'allegato VI del regolamento, ai fini del riconoscimento di periodi assicurativi ai sensi dell'AOW, è del tutto irrilevante rispetto alle modalità di affiliazione all'assicurazione volontaria, che restano disciplinate dal diritto nazionale e che, in ogni caso, non sono assolutamente prese in considerazione nell'allegato in questione.
Del pari, sono tuttora del parere che l'applicazione al caso che ci occupa della distinzione tra diritti propri e diritti derivati, quale risultante dalla giurisprudenza Kermaschek, porti inevitabilmente alla conclusione che la signora Cabanis-Issarte non abbia diritto alle riduzioni contributive in questione ( 6 ). Considerato infatti che tutti i residenti nei Paesi Bassi sono coperti direttamente e personalmente dall'AOW, a partire dal 15° anno di età e fino al 65°, indipendentemente dal sesso e dalla situazione matrimoniale, è evidente che il diritto a pensione, e con esso le stesse modalità di affiliazione ad un regime di assicurazione volontaria, non è un diritto detenuto nella veste di membro della famiglia o di superstite di un lavoratore migrante, bensì un diritto proprio di ogni persona.
5.
Ciò premesso, confesso che nel suggerire alla Corte di applicare la distinzione tra diritti propri e diritti derivati al caso della signora Cabanis-Issarte ho provato un certo disagio, determinato appunto dalle implicazioni di tale distinzione sulla libertà di circolazione, che certo non ne risulta compromessa ma neppure incoraggiata. Tale disagio si è solo acuito quando, qualche mese dopo, nelle conclusioni relative al caso Krid ( 7 ), ho affermato, in conformità con una precedente presa di posizione della Corte ( 8 ), che la giurisprudenza Kermaschek non si applica ai membri della famiglia e ai superstiti di lavoratori di Paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di cooperazione.
Insomma, si tratta di una distinzione che mi lascia perplesso per più di un motivo. La riapertura della fase orale della procedura, tenuto conto peraltro delle risposte della SVB, degli Stati membri e della Commissione ai quesiti posti dalla Corte sul punto qui in discussione, mi fornisce pertanto l'occasione per un ulteriore approfondimento dell'argomento.
6.
Ritengo opportuno ricordare preliminarmente che, in virtù dell'art. 3, n. 1, del regolamento, «le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al benefìcio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento». La disposizione in questione sancisce dunque il principio della parità di trattamento tra i cittadini e le persone cui si applica il regolamento, sempreché risiedano nel territorio di uno Stato membro e fatte salve le disposizioni particolari del regolamento stesso.
Il regolamento, conformemente all'art. 2, n. 1, «si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...) nonché ai loro familiari e ai loro superstiti». Per quanto qui rileva, va poi precisato che «il termine “familiare” designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o (...) dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede» (art. 1, lett. f). Il termine «superstite» è definito in modo sostanzialmente analogo (art. 1, lett. g). In entrambi i casi, il rinvio effettuato alle legislazioni nazionali trova tuttavia un limite nella nozione di «persona prevalentemente a carico» del lavoratore, nel senso che in tale ipotesi la condizione di «familiare» e/o di «superstite» è comunque da ritenersi soddisfatta ai fini dell'applicazione del regolamento ( 9 ).
7.
Le disposizioni appena richiamate evidenziano, da un lato, che il regolamento si applica non solo ai lavoratori ma anche ai loro familiari e/o superstiti; dall'altro, che il principio della parità di trattamento, in assenza di disposizioni particolari dello stesso regolamento, dovrebbe trovare applicazione sia nei confronti dei lavoratori che dei membri della famiglia.
È in questo quadro normativo che è intervenuta la giurisprudenza Kermaschek, a mio avviso non priva di qualche contraddizione. In ogni caso, ritengo opportuna una breve analisi di tale giurisprudenza, in particolare al fine di meglio comprendere le motivazioni poste alla base della distinzione tra diritti propri e diritti derivati. Il punto di partenza di un tale esame non può che essere costituito dalla sentenza Kermaschek.
8.
In tale sentenza, chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità degli artt. 67-70 del regolamento, relativi alle prestazioni di disoccupazione, al coniuge — cittadino di un Paese terzo — di un lavoratore tedesco “sedentario”, che dunque non si era avvalso delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori, la Corte ha affermato che l'art. 2, n. 1, del regolamento «contempla due categorie nettamente distinte: i lavoratori, da un lato, ed i loro famigliari e superstiti, dall'altro» ( 10 ). Muovendo da tale premessa, essa ha poi teorizzato la distinzione tra diritti propri e diritti derivati, distinzione che sarebbe confermata, sempre secondo la Corte, dall'art. 2, n. 2, nonché dall'art. 1, lett. f) e g) ( 11 ).
L'art. 2, n. 2, in base al quale i lavoratori che non sono cittadini di uno Stato membro sono assimilati a detti cittadini per quanto riguarda i diritti dei loro superstiti, a condizione che questi siano cittadini di uno degli Stati membri, si limita invero a prevedere che i cittadini (comunitari) familiari di un lavoratore cha sia cittadino di un Paese terzo beneficiano del regolamento nella loro qualità di superstiti. La disposizione in questione, certo rilevante nel caso di specie, atteso che la signora Kermaschek — prima di diventare membro della famiglia di un cittadino comunitario — aveva risieduto e lavorato in uno Stato membro, sta dunque, ed incontestabilmente, ad indicare che i lavoratori che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto ad invocare le norme del regolamento nella loro qualità di lavoratori, neppure se familiari di un cittadino comunitario. In tale prospettiva, l'art. 2, n. 2, del regolamento non mi sembra avallare, quantomeno non nel modo ampio e generalizzato affermato nella successiva giurisprudenza, la distinzione tra diritti propri e diritti derivati.
Del pari, se è ben vero che l'art. 1, lett. f) e g), del regolamento rinvia, per l'identificazione della persona «familiare» e/o «superstite», alle legislazioni nazionali secondo le quali le prestazioni sono erogate ovvero dello Stato nel cui territorio la persona in questione risiede, è pur vero che un simile rinvio è effettuato al solo scopo di stabilire se si tratta o no di una persona componente il nucleo familiare del lavoratore ( 12 ) e non certo nel senso, pure invocato da taluni Stati e dalla SVB nel corso della presente procedura, che sarebbe lasciata alla determinazione delle singole legislazioni nazionali la facoltà di stabilire quali prestazioni, tra quelle rientranti nel campo di applicazione del regolamento, spetterebbero ai familiari di un lavoratore.
9.
La distinzione tra diritti propri e diritti derivati, quale risultante dalla sentenza Kermaschek, è stata poi confermata in successive occasioni ( 13 ). Al riguardo, ritengo importante sottolineare che, nella maggior parte dei casi portati all'attenzione della Corte, le prestazioni negate sulla base del regolamento, in quanto qualificate come diritti propri, sono state tuttavia accordate sulla base dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 ( 14 ), in base al quale il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, nel territorio degli altri Stati membri «degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».
L'interpretazione ampia della nozione di «vantaggio sociale», quale fornita dalla Corte in una costante giurisprudenza ( 15 ), consente dunque di accordare al familiare del lavoratore, in quanto qualificate come vantaggio sociale ... per il lavoratore, prestazioni previdenziali negate sulla base del regolamento perché non configurabili come diritti derivati dalla qualità di familiare del lavoratore ( 16 ). In tal modo, come messo in luce in particolare dal governo francese, risulterebbero eliminate le eventuali conseguenze negative derivanti dall'applicazione della giurisprudenza Kermaschek.
10.
La circostanza da ultimo evidenziata non può tuttavia, a mio avviso, essere considerata tale da far superare le perplessità che alimenta la distinzione tra diritti propri e diritti derivati. Lo dimostra, da un lato, lo stesso caso che ci occupa, nel senso che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 non sempre può essere utilizzato al fine di ovviare ai limiti inerenti a tale distinzione; dall'altro, la stessa giurisprudenza Kermaschek globalmente considerata evidenzia come una tale distinzione, affermata — perché tacerlo — in un caso certo particolare e motivata rispetto a quel caso specifico ( 17 ), abbia poi assunto una dimensione fin troppo ampia e generalizzata, tale da rischiare di porsi in contrasto con la stessa finalità del regolamento, che va letta in primo luogo e soprattutto nell'ottica della libera circolazione dei lavoratori.
Al riguardo, non è certo privo di significato ricordare il tenore del quinto ‘considerando’ del regolamento, in base al quale «le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro, garantendo all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza».
11.
Ora, è a mio avviso innegabile che tale finalità sarebbe quantomeno svilita ove si consentisse a ciascuna legislazione nazionale di determinare, attraverso la definizione delle relative modalità e caratteristiche, le prestazioni previdenziali alle quali i familiari e/o superstiti dei lavoratori hanno diritto. A ciò si aggiunga, come rilevato dalla Commissione, che attualmente siffatte prestazioni sono sempre più costruite, tenuto conto in particolare dell'evoluzione della società, come diritti propri, piuttosto che come diritti derivati.
In tale ottica, è fin troppo evidente che il mantenimento della distinzione tra diritti propri e diritti derivati, nei termini affermati a partire dalla sentenza Kermaschek, finisce per condurre alla “ben magra” conclusione che i familiari di un lavoratore beneficiano sicuramente, se non esclusivamente, delle prestazioni di malattia, degli assegni familiari, nonché delle pensioni e rendite di vedove e orfani. Tenuto conto della natura di tali prestazioni, mi sembra tuttavia lecito chiedersi quale sia il valore e la portata del principio della parità di trattamento di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento, principio che — giova ripeterlo — è sancito, fatte salve le disposizioni particolari dello stesso regolamento, nei confronti non di tutti i lavoratori, ma di tutte le persone cui lo stesso è applicabile, compresi dunque i familiari e/o i superstiti dei lavoratori.
12.
Non posso poi non ricordare che la distinzione tra diritti propri e diritti derivati non è invece applicata, come già accennato in precedenza, allorché si tratta di familiari di lavoratori di Paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. E difatti nella sentenza Kziber ( 18 ), in cui si controverteva sull'indennità di disoccupazione richiesta dalla figlia di un lavoratore marocchino, la Corte ha affermato, in relazione alla portata dei diritti del familiare del lavoratore marocchino con lui residente, che «il principio dell'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità nel settore della sicurezza sociale (...) comporta che all'interessato, che soddisfa tutte le condizioni contemplate da una normativa nazionale al fine di beneficiare della indennità di disoccupazione giovanile, non si può rifiutare il beneficio di tali prestazioni, in considerazione della sua nazionalità» ( 19 ).
Nella successiva sentenza Krid ( 20 ), sollecitata esplicitamente ad applicare la giurisprudenza Kermaschek anche ai familiari dei lavoratori di Paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione — nella specie si trattava dell'accordo di cooperazione con l'Algeria — la Corte ha affermato l'inapplicabilità di tale giurisprudenza in quanto la sfera soggettiva dell'accordo «non coincide con quella dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71». Siffatta affermazione può essere solo parzialmente condivisa. È ben vero, infatti, che la presenza, negli accordi in questione, di disposizioni che sanciscono l'assenza di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra cittadini, da un lato, e lavoratori di Paesi terzi e loro familiari dall'altro, consente — in assenza delle pur previste disposizioni di applicazione da emanarsi da parte del consiglio di cooperazione — di non limitare, per quanto riguarda i familiari dei lavoratori, la parità di trattamento così sancita alle sole prestazioni configurabili come diritti derivati. È però altrettanto vero, a me sembra, che non vi è motivo di rendere inoperante il principio della parità di trattamento, quale sancito all'art. 3 del regolamento, ogniqualvolta la prestazione di cui trattasi non sia espressamente contemplata, dallo stesso regolamento, solo ed esclusivamente a favore dei lavoratori.
13.
In questo senso, peraltro, depone già la sentenza Coniugi F. ( 21 ), in cui la Corte aveva appunto sancito che «per quanto riguarda l'applicazione sostanziale del regolamento e in mancanza di una disposizione particolare in senso contrario, i membri della famiglia di un lavoratore devono essere ammessi a fruire delle leggi dello Stato in cui risiedono alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato. Per quanto riguarda quindi il godimento dei diritti attribuiti da una legge nazionale relativa agli assegni per minorati, né il lavoratore stesso né i membri della sua famiglia possono essere svantaggiati rispetto ai cittadini dello Stato in cui risiedono, per il solo fatto di non possedere la cittadinanza di questo». La Corte concludeva pertanto nel senso che il regolamento, in particolare gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, non consentivano di negare il beneficio dell'assegno per minorato adulto al figlio di un lavoratore migrante ( 22 ).
La stessa soluzione, giova sottolinearlo, è stata adottata dalla Corte anche nella successiva sentenza Inzirillo del 16 dicembre 1976 ( 23 ), dunque posteriore, sia pure di poco, alla sentenza Kermaschek. Aggiungo che tale soluzione mi sembra più aderente non solo allo scopo, ma anche alla stessa lettera delle rilevanti disposizioni del regolamento.
14.
Ciò non significa, beninteso, che i familiari dei lavoratori hanno diritto a tutte le prestazioni previdenziali contemplate dal regolamento, bensì, e molto più semplicemente, che essi vi hanno diritto, in virtù del principio della parità di trattamento, ogniqualvolta la lettera del regolamento non vi si opponga. In altre parole, ritengo che sia senz'altro da mantenere la distinzione tra lavoratori e membri della famiglia, con la conseguenza che talune prestazioni restano esclusivamente di pertinenza del lavoratore ( 24 ), mentra va senz'altro eliminata la distinzione tra diritti propri e diritti derivati se intesa, così come nella giurisprudenza Kermaschek, nel senso che i familiari dei lavoratori hanno diritto soltanto alle prestazioni previdenziali espressamente contemplate dalle diverse legislazioni nazionali anche a loro favore.
La tesi appena prospettata, peraltro in perfetta armonia con le sentenze Coniugi F. e Inzirillo, implica, in definitiva, che la qualità di diritto proprio o diritto derivato vada misurata sul regolamento e non sulle singole legislazioni nazionali. Mi spiego: tenuto conto che scopo del regolamento è essenzialmente quello di garantire la libera circolazione dei lavoratori, e che è appunto in tale prospettiva che i familiari e/o superstiti dei lavoratori sono inclusi nel campo di applicazione personale del regolamento, la nozione di diritto derivato, e con essa delle prestazioni cui i familiari dei lavoratori hanno diritto in tale loro qualità, non può che essere comunitaria. Ciò mi porta alla conclusione che i familiari dei lavoratori hanno diritto, in virtù del principio della parità di trattamento, a beneficiare di tutte quelle prestazioni concesse ai cittadini e che non risultino in alcun modo collegate all'esercizio di un'attività lavorativa, dunque che non costituiscono un diritto proprio del lavoratore.
Tale interpretazione non mi sembra affatto in contraddizione con la circostanza, pure evocata nel corso della procedura, che il regolamento provvede ad un coordinamento delle legislazioni nazionali nel settore della sicurezza sociale, senza invece prevedere alcuna armonizzazione. Al riguardo, mi limito infatti a rilevare che la soluzione proposta non implica alcun tipo di armonizzazione e che certo non risulta scalfita la diversità delle legislazioni nazionali in materia.
15.
Ritornando al caso che ci occupa, in cui sono in discussione le riduzioni contributive accordate ai soli cittadini nell'ambito dell'assicurazione volontaria ai fini della pensione, ritengo utile sottolineare che la signora Cabanis-Issarte, come risulta dallo stesso punto b) del primo quesito, rispetto a taluni periodi assicurativi ha beneficiato dell'acquisizione dei diritti a pensione nella sua qualità di familiare di un lavoratore migrante, dunque come diritto derivato ai sensi della giurisprudenza Kermaschek; rispetto ad altri periodi assicurativi in quanto diritto proprio. Più precisamente, nei periodi in cui ha risieduto nei Paesi Bassi ne ha beneficiato in quanto diritto proprio, atteso che la AOW si applica a tutti i residenti; nei periodi sottoposti a regime transitorio ovvero in cui non ha risieduto nei Paesi Bassi ne ha invece beneficiato nella sua qualità di coniuge di un lavoratore, dunque come diritto derivato.
Ciò detto, preciso che è qui in discussione unicamente l'importo dei contributi dovuti, nell'ambito dell'assicurazione volontaria, per il periodo dal 15 luglio 1969 (data alla quale la signora Cabanis-Issarte ha cessato di risiedere nei Paesi Bassi) al 13 maggio 1974 (data del suo 65° compleanno). Atteso che in tale periodo la signora Cabanis-Issarte non risiedeva più nei Paesi Bassi e che suo marito era già pensionato, l'applicazione della giurisprudenza Kermaschek porterebbe alla conclusione che, nel periodo in considerazione, l'acquisizione dei diritti a pensione costituisce un diritto proprio dell'interessata, con l'ulteriore conseguenza che essa non potrebbe in alcun modo avvalersi delle riduzioni contributive accordate ai cittadini.
16.
Tenuto conto delle osservazioni che precedono, è chiaro che non è più questa la strada che propongo alla Corte di seguire. Osservo peraltro che il caso della signora Cabanis-Issarte rende fin troppo evidenti gli effetti perversi cui può condurre la distinzione tra diritti propri e diritti derivati. Nella specie, infatti, la qualità di diritto proprio o di diritto derivato è riconosciuta in funzione delle caratteristiche della legislazione nazionale in questione, mentre non viene assolutamente presa in considerazione la circostanza che il diritto in questione, per la signora Cabanis-Issarte, è intimamente legato alla sua qualità di familiare di un lavoratore.
Ed infatti, i diritti a pensione acquisiti dalla signora Cabanis-Issarte sulla base della legislazione olandese dipendono esclusivamente dal fatto che si tratta del coniuge di un lavoratore migrante, lavoratore che ha esercitato la sua attività professionale nei Paesi Bassi. Ciò è tanto più vero ove si consideri che fino al momento del decesso del marito la signora Cabanis-Issarte non riceveva una pensione autonoma, essendo i suoi diritti a pensione accorpati a quelli del marito, che percepiva così una pensione per persone coniugate. In tale prospettiva, la circostanza che nel periodo qui in questione essa non risiedeva nei Paesi Bassi e che il marito era ormai pensionato non può comunque essere considerata tale da far sì che la possibilità di acquisire i diritti a pensione, peraltro offertale dalla stessa SVB, sia sottoposta a condizioni più onerose di quelle valide per i cittadini.
In definitiva, ritengo che, sulla base dell'art. 2, n. 1, del regolamento, letto alla luce dell'art. 3, n. 1, dello stesso, la signora Cabanis-Issarte abbia diritto a beneficiare, nella sua qualità di familiare di un lavoratore migrante, delle stesse riduzioni contributive accordate ai cittadini nell'ambito dell'assicurazione volontaria.
17.
Atteso che propongo alla Corte di rivedere, sia pure parzialmente, la giurisprudenza Kermaschek, ritengo necessario valutare l'opportunità di una limitazione temporale degli effetti della sentenza che seguisse l'approccio da me proposto.
Aggiungo che, nel prendere posizione al riguardo, peraltro in risposta ad un preciso quesito posto dalla Corte al momento della riapertura della fase orale del procedimento, la SVB e gli Stati membri hanno chiesto alla Corte, in caso di abbandono della giurisprudenza Kermaschek, di limitare gli effetti nel tempo della sentenza. La stessa Commissione, pur ritenendo che le conseguenze pratiche e finanziarie per i sistemi di previdenza sociale non sarebbero affatto rilevanti, non ha sollevato obiezioni rispetto ad una tale ipotesi.
18.
Al riguardo, ricordo preliminarmente che, come è ben noto, l'interpretazione che la Corte fornisce di una norma di diritto comunitario nell'ambito della competenza attribuitale dall'art. 177 del Trattato chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa quale deve o avrebbe dovuto essere applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. In linea di principio, pertanto, la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, sempreché non si tratti di rapporti già esauriti e siano invece soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione del giudice competente una controversia relativa all'applicazione di detta norma ( 25 ).
È dunque solo in presenza di circostanze eccezionali che la Corte ha limitato, in applicazione del principio generale di certezza del diritto, la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione così interpretata ( 26 ). Nel decidere in questo senso, la Corte ha, da un lato, preso in considerazione il rischio di gravi ripercussioni economiche dovute in particolare all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente; dall'altro, valutato se vi fossero obiettive e rilevanti incertezze circa la portata delle disposizioni comunitarie oggetto della sentenza di interpretazione.
19.
Orbene, rilevo anzitutto che l'abbandono della giurisprudenza Kermaschek non sembra essere tale, considerato quanto osservato in precedenza, da comportare conseguenze finanziare rilevanti per gli enti previdenziali degli Stati membri, circostanza questa confermata dalle stesse risposte degli Stati ad un preciso quesito della Corte ( 27 ). Resta nondimeno che la soluzione da me proposta implica un cambiamento di una giurisprudenza ormai ventennale, sicché non può non riconoscersi l'esistenza di un'obiettiva e rilevante incertezza relativamente alla portata delle disposizioni qui interpretate.
Ritengo pertanto che nella specie si imponga una limitazione degli effetti nel tempo della sentenza. Beninteso, nel doveroso rispettto del principio della piena tutela giurisdizionale, principio fondamentale che la Corte è tenuta a garantire, devono restare comunque salvi i diritti di coloro che prima della data della sentenza abbiano esperito un'azione giurisdizionale oppure proposto un reclamo equivalente.
20.
Alla luce delle osservazioni che precedono, ritengo di dover suggerire una soluzione diversa da quella cui ero pervenuto nelle conclusioni del 21 settembre 1994. Propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue al giudice nazionale:
«1)
Gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che neghi ai familiari e/o superstisti di un lavoratore ai sensi dello stesso regolamento, per motivi legati alla residenza, il diritto alle riduzioni contributive accordate ai cittadini nell'ambito dell'assicurazione volontaria.
2)
Gli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non possono essere fatti valere da familiari e/o superstisti di un lavoratore a sostegno di rivendicazioni relative a periodi anteriori alla data della sentenza, a meno che si tratti di persone che abbiano già esperito un ricorso giurisdizionale ovvero proposto un reclamo equivalente».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) A tali conclusioni rinvio non solo per una descrizione dei fatti e del contesto normativo comunitario c nazionale, ma anche per tutti gli aspetti non collegati alla distinzione tra diritti propri e diritti derivati. Le osservazioni che seguono, infatti, riguardano esclusivamente la distinzione in questione e i suoi effetti sul caso che ci occupa.
( 2 ) Sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76 (Race. pag. 1669, punto 8).
( 3 ) Sentenza 6 giugno 1985, causa 157/84, Frascogna (Race. pag. 1739, punti 16 e 17); sentenza 20 giugno 1985, causa 94/84, Deak (Race. pag. 1873, punti 14-16); sentenza 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui (Race. pag. 5511, punti 12 e 13); sentenza 8 luglio 1992, causa C-243/91, Taghavi (Race. pag. I-4401, punti 8 e 9); sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Race. pag. I-4839, punti 25 e 26); e sentenza 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid (Race. pag. I-3011, punti 12 e 13).
( 4 ) Più precisamente, la signora Cabanis-Issarte ha risieduto nei Paesi Bassi dal 23 novembre 1948 al 15 luglio 1969, con un'interruzione che va dal 20 ottobre 1960 al 12 novembre 1963.
( 5 ) V., in particolare, punti 12-14.
( 6 ) V., al riguardo, punti 9-11 delle conclusioni 21 settembre 1994.
( 7 ) Conclusioni 23 febbraio 1995, causa C-103/94, decisa con sentenza 5 aprile 1995 (Race. pag. I-719).
( 8 ) Sentenza 31 gennaio 1991, causa C-1S/90, Kziber (Race. pag. I-199, punto 28).
( 9 ) V. art. 1, lett. f), i),seconda frase, e art. 1, lett. g), seconda frase.
( 10 ) Sentenza Kermaschek (citata alla nou 2), punto 6/7.
( 11 ) Idem, punto 8.
( 12 ) Tale interpretazione risulta confermata dalla circostanza, già prima evidenziata, che il rinvio così effettuato alle legislazioni nazionali trova un limite nella nozione di persona prevalentemente a carico.
( 13 ) V. le sentenze citate alla nota 3.
( 14 ) Regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori (GU L 257, pag 2).
( 15 ) V., tra le altre, sentenza 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx (Race. pag. 973).
( 16 ) È così che la Corte ha interpretato l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 in modo da ricomprendere nella nozione di vantaggio sociale l'assegno speciale di vecchiaia (Frascogna, citata alla nota 3, punti 20-24), le indennità di disoccupazione giovanile (Deak, citata alla nota 3, punti 2I-24), le prestazioni per minorati (Schmid, citata alla nota 3, punti 18-22). Unica eccezione è costituita dal caso Taghavi, in cui peraltro era in discussione la stessa prestazione per minorati all'origine del caso Schmid. La diversa soluzione cui la Corte è pervenuta deriva dalla circostanza che la legislazione nazionale rilevante nei due casi in parola precludeva ai cittadini di Paesi terzi, anche se familiari di un cittadino, di avvalersi della prestazione in questione. A differenza della Schmid, la signora Taghavi, sebbene coniuge di un lavoratore migrante (comunitario), non era cittadina di uno Stato membro. Al riguardo, non posso tuttavia fare a meno di osservare che la Corte aveva riconosciuto, sempre sulla base dell'art. 7, n. 2, le indennità di disoccupazione giovanile al signor Deak, familiare di un lavoratore migrante ma cittadino di un Paese terzo; e ciò nonostante la legislazione nazionale rilevante nella specie negasse il diritto a tali indennità anche ai familiari extracomunitari di cittadini dello stesso Stato.
( 17 ) Non bisogna infatti dimenticare le peculiarità del caso che ha portato alla distinzione tra diritti propri e diritti derivati. Mi riferisco, in particolare, alla circostanza che la signora Kermaschek chiedeva le prestazioni di disoccupazione in quanto aveva lavorato in uno Stato membro e si era poi trasferita in un altro Stato membro in cui aveva acquisito, ma solo dopo aver abbandonato la sua attività lavorativa, la qualità di familiare di un lavoratore comunitario (sedentario). La richiesta di tali prestazioni nella sua qualità di familiare di un lavoratore si spiega appunto con il fatto che si trattava di una cittadina di un Paese terzo; diversamente, infatti, le prestazioni in questione sarebbero state richieste nella qualità di lavoratore. Ciò precisato, devo peraltro riconoscere di nutrire non pochi dubbi sull'applicabilità del regolamento ad una persona nella situazione della signora Kermaschek: e ciò, beninteso, anche qualora il diritto alle prestazioni di disoccupazione fosse stato considerato un diritto derivato. Se è ben vero infatti che il regolamento si applica non solo ai lavoratori migranti ma a tutti i lavoratori, anche a quelli (sedentari) che si spostano all'interno della Comunità per motivi diversi dallo svolgimento di un'attività lavorativa, e dunque anche ai familiari (di lavoratori sedentari) che si spostano, non riesco a capire in che modo il familiare di un lavoratore sedentario, che non si è mai spostato nella sua qualità di familiare di un lavoratore, possa aspirare a “diritti derivati”. Un tale approccio e stato tuttavia confermato dalla Corte nella sentenza Zaoui (citata alla nota 3). Al signor Zaoui, cittadino algerino che non risulta si fosse mai spostato all'interno dell'area comunitaria, la Corte ha infatti negato il beneficio di un assegno integrativo corrisposto ai pensionati da un fondo nazionale di solidarietà, e preteso dallo Zaoui nella sua qualità di coniuge di una cittadina francese che non aveva mai esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno delia Comunità, per il solo fatto di aver ritenuto che si trattasse di un diritto proprio e non di un diritto derivato. Ciò implica, così come in Kermaschek, che se, sulla base della legislazione nazionale in questione, la prestazione invocata fosse stata configurata come un diritto derivato dalla qualità di familiare, egli ne avrebbe avuto diritto.
( 18 ) Sentenza 31 gennaio 1991 (citara alla nota 8), punto 28.
( 19 ) Al riguardo, non è privo di interesse ricordare che l'avvocato generale Van Gerven, nelle conclusioni relative alla causa in questione, aveva invece sostenuto che «l'interpretazione data agli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 nella sentenza Kermaschek, confermata ed applicata all'indennità di disoccupazione giovanile di cui trattasi nella sentenza Deak, deve valere anche per l'art. 41 dell'accordo. Tenuto conto dell'oggetto e della portata dell'accordo nonché della lettera dell'art. 41, che mira ad assicurare una parità di trattamento, non si può infatti ammettere che tale disposizione conceda ai familiari di un lavoratore marocchino diritti più estesi (cioè non solo derivati, ma anche propri) di quelli che il regolamento n. 1408/71, che mira ad assicurare la libera órcolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, concede ai familiari di un lavoratore cittadino della Comunità» (Race. 1991, pag. I-219).
( 20 ) Sentenza 5 aprile 1995 (citata alla nota 7), punti 38 e 39.
( 21 ) Sentenza 17 giugno 1975, causa 7/75 (Race. pag. 679, punto 16/17).
( 22 ) Nella stessa sentenza, la Corte ha altresì affermato che «in caso diverso infatti il lavoratore, desiderando garantire al figlio la conservazione degli assegni resi necessari dalla sua menomazione, sarebbe indotto a non rimanere nello Stato membro in cui c stabilito ed ha trovato lavoro, il che sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dal principio della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, tenuto conto, fra l'altro, del diritto attribuito in forza di questo principio al lavoratore ed ai membri della sua famiglia di restare nel territorio di uno Stato membro nel quale il lavoratore ha occupato un posto alle condizioni poste dal regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n. 1521» (punto 20). Ritengo, infine, sia non privo di interesse ricordare che la legislazione nazionale in discussione nella specie è precisamente la stessa all'origine delle cause Taghavi e Schmid (citate alla nota 3), in cui la Corte, facendo applicazione della distinzione tra diritti propri e diritti derivati, è tuttavia pervenuta alla diversa conclusione che il regolamento non fosse applicabile: e ciò appunto perché il diritto all'assegno per minorato adulto è stato qualificato come diritto proprio.
( 23 ) Causa 63/76 (Race. pag. 2057, punto 15/17). Anche in tale causa era in discussione il beneficio di un assegno per minorato adulto, costruito dalla legislazione nazionale in questione come un diritto proprio.
( 24 ) È questo il caso, oltre che per le prestazioni inerenti alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro, anche per le stesse prestazioni di disoccupazione che, in virtù degli artt. 67-70 del regolamento, risultano essere destinate solo a coloro che abbiano la qualifica di lavoratore ai sensi dello stesso regolamento.
( 25 ) V. sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Race. pag. 1205, punto 16), nonché sentenza 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 c 128/79, Salumi (Race, pag. 1237, punto 9).
( 26 ) V. sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne (Race. pag. 455, punti 69-75); nonché, da ultimo, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Race. pag. I-4921, punti 139-146).
( 27 ) Chiamati ad indicare le possibili conseguenze pratiche e finanziare, derivanti dall'eventuale abbandono della giurisprudenza Kermaschek, per gli enti previdenziali, gli Stati membri e la stessa SVB non sono infatti stati in grado di fornire alcuna informazione al riguardo.
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