Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso per inadempimento, proposto dinanzi a questa Corte con atto introduttivo depositato presso la cancelleria il 10 giugno 1993, la Commissione chiede che la Corte voglia:
1) dichiarare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), concernente la valutazione dell' impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare dell' art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE;
2) condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.
2. L' art. 12 della direttiva di cui trattasi dispone che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per conformarsi a detta direttiva entro tre anni dalla sua notificazione e comunichino alla Commissione il testo dei provvedimenti di diritto nazionale adottati nel settore disciplinato dalla direttiva.
La direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985. Il termine per la sua attuazione è scaduto dunque il 3 luglio 1988.
Poiché il governo lussemburghese non ha comunicato alcuna informazione in merito all' attuazione della direttiva, la Commissione, con lettera 9 marzo 1990, ha ingiunto al Granducato del Lussemburgo di presentare le proprie osservazioni a questo proposito. Con lettera 19 luglio 1990, il rappresentante permanente del Granducato del Lussemburgo ha risposto alla Commissione che la normativa di attuazione della direttiva era in via di adozione. Non avendo ricevuto altre notizie, la Commissione ha trasmesso al Granducato del Lussemburgo, l' 8 aprile 1991, il parere motivato di cui all' art. 169, primo comma, del Trattato CEE. Con lettera 3 maggio 1991, il rappresentante permanente del Granducato del Lussemburgo ha nuovamente risposto alla Commissione che la normativa di attuazione era in via di adozione.
3. Nel controricorso, il Granducato del Lussemburgo sostiene che una condanna sarebbe ingiustificata in quanto le disposizioni principali della direttiva sono già state recepite con la legge 9 maggio 1990 in materia di stabilimenti incomodi, insalubri o pericolosi (2) e con il relativo regolamento granducale di attuazione 18 maggio 1990, che stabilisce l' elenco e la classificazione degli stabilimenti incomodi, insalubri o pericolosi (3). Le disposizioni non recepite sarebbero di carattere piuttosto tecnico, o addirittura secondario, ed il loro recepimento formale non modificherebbe affatto la prassi seguita dalle pubbliche autorità che consiste nel richiedere sistematicamente la valutazione degli impatti nel rispetto della direttiva e con l' intento di prendere in considerazione gli interessi dell' ambiente. Nella controreplica, tuttavia, il Granducato del Lussemburgo riconosce implicitamente che la certezza giuridica sarà garantita soltanto dall' adozione di un disegno di legge e di un disegno di regolamento granducale di attuazione che recepiscano la direttiva in maniera completa.
4. Emerge dagli elementi contenuti nel fascicolo che in effetti la legislazione lussemburghese vigente non attua tutte le disposizioni della direttiva 85/337. D' altra parte, è giurisprudenza costante (4) che una semplice prassi amministrativa, per natura modificabile a discrezione dell' amministrazione e sprovvista di pubblicità adeguata, non può essere considerata come valido adempimento dell' obbligo che incombe, ai sensi dell' art. 189 del Trattato CEE, agli Stati membri destinatari delle direttive.
Nel corso dell' udienza il rappresentante del governo lussemburghese ha annunciato che il disegno di regolamento granducale sarebbe stato adottato due giorni dopo dal Conseil de gouvernement e in seguito pubblicato nella Gazzetta ufficiale lussemburghese, Mémorial. Si sarebbe così posto fine all' inadempimento prima della pronuncia della sentenza.
Occorre tuttavia osservare che la situazione concreta in cui si trovano le autorità lussemburghesi non ha alcun effetto sulla sussistenza dell' inadempimento. In effetti, è giurisprudenza costante che uno Stato membro non possa addurre disposizioni, prassi o situazioni proprie dell' ordinamento giuridico nazionale per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive comunitarie (5).
D' altro canto, il fatto che la direttiva 85/337 sia sul punto di essere recepita nell' ordinamento giuridico lussemburghese non riduce affatto l' interesse all' accertamento dell' inadempimento. Infatti è altresì giurisprudenza costante che, anche nel caso in cui l' inadempimento sia stato eliminato successivamente al termine fissato con il parere motivato della Commissione, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza del proprio inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di privati (6).
5. Per questi motivi suggerisco alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e tutte le sue domande ivi formulate.
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - GU L 175, pag. 40.
(2) - Mémorial A 1990, pag. 310.
(3) - Mémorial A 1990, pag. 316.
(4) - Sentenza 6 maggio 1980, causa 102/79, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1473, punto 10), e, da ultimo, sentenza 26 gennaio 1994, causa C-381/92, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-0000, punto 7).
(5) - Giurisprudenza costante e, da ultimo, sentenza 2 agosto 1993, causa C-303/92, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4739, punto 9).
(6) - Giurisprudenza costante e, da ultimo, sentenza 2 dicembre 1992, causa C-280/89, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-6185, punto 7).
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