Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Considerazioni introduttive
1. Il presente procedimento verte sul ricorso proposto dalle società Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (in prosieguo: il "Tribunale") 22 aprile 1993 nella causa T-9/92 (1). Con la detta sentenza il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto dalle due dette società ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE ai fini dell' annullamento della decisione della Commissione 4 dicembre 1991 relativa alla controversia Eco System/Peugeot (2).
2. Tale decisione era stata emanata dalla Commissione su denuncia pervenuta da parte della società Eco System. Quest' ultima costituisce un' impresa con sede in Francia operante nel settore dell' intermediazione degli autoveicoli. Come acclarato dal Tribunale, la Eco System offre i propri servizi in Francia ai clienti interessati all' acquisto di un autoveicolo e pubblicizza tali servizi sui mass media. La Eco System si fa rilasciare dai singoli clienti un mandato scritto ai fini dell' acquisto di un determinato veicolo. La compravendita si realizza di volta in volta tra il rivenditore degli autoveicoli, da un lato, ed il consumatore ° rappresentato dalla Eco System -, dall' altro.
Ai fini dell' acquisto dell' autoveicolo la Eco System sfrutta, a favore del cliente, le differenze di prezzo esistenti tra i vari paesi membri della Comunità. Essa provvede al trasferimento dell' autoveicolo acquistato in un altro Stato membro nonché all' adempimento di tutte le formalità doganali ai fini dell' importazione. Il corrispettivo di tali servizi è costituito da una provvigione determinata sulla base del prezzo di acquisto del veicolo.
Una parte rilevante degli autoveicoli acquistati dalla Eco System per conto dei propri clienti è costituita da vetture delle marche Peugeot e Talbot, prodotte e vendute dal gruppo Peugeot.
3. La società Automobiles Peugeot SA, affiliata alla Peugeot SA, vende i propri autoveicoli nell' ambito della Comunità europea tramite una rete di rivenditori autorizzati. Tale rete di vendita risponde ai requisiti di cui al regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (3), e non rientra, quindi, nel divieto di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
4. Il 9 maggio 1989 la Peugeot SA inviava a tutti i propri rivenditori autorizzati in Francia, Belgio e Lussemburgo una circolare in cui si invitavano i destinatari a sospendere le forniture di veicoli alla ditta Eco System e a non accettare più dalla medesima ordinativi di veicoli nuovi delle marche Peugeot e Talbot. Il testo di tale circolare era stato trasmesso poco tempo prima agli uffici della Commissione.
5. La Commissione avviava quindi un procedimento sulla base delle norme comunitarie in materia di accordi e di intese. Nell' ambito di tale procedimento la Commissione disponeva, in data 26 marzo 1990, provvedimenti provvisori nei confronti della Automobiles Peugeot SA e della Peugeot SA. Il ricorso proposto avverso tale decisione veniva respinto dal Tribunale il 12 luglio 1991 (4).
6. Il 4 dicembre 1991 la Commissione si pronunciava definitivamente sulla questione. In tale decisione essa affermava che l' invio della detta circolare e la conseguente sospensione delle forniture alla società Eco System costituivano una violazione dell' art. 85, n. 1 (sotto forma di accordi o di pratiche concordate), che non ricadeva nelle disposizioni derogatorie di cui al regolamento n. 123/85 (art. 1 della decisione). La Commissione ingiungeva alla due società di provvedere, entro il termine di due mesi, alla diffusione di una nuova circolare che abrogasse quella del 9 maggio 1989 e di astenersi per il futuro da altre violazioni dell' art. 85 (v. art. 2 della decisione). Nell' ipotesi in cui i detti obblighi non fossero stati rispettati, sarebbe stato revocato al sistema di vendita il beneficio dell' applicazione del regolamento n. 123/85 (v. art. 3 della decisione).
7. Avverso tale decisione della Commissione la Peugeot Automobiles SA e la Peugeot SA proponevano ricorso, il 10 febbraio 1992, dinanzi al Tribunale. Le ricorrenti chiedevano di annullare la decisione della Commissione e di dichiarare la compatibilità della circolare 9 maggio 1989 con le disposizioni del regolamento n. 123/85 e la relativa comunicazione della Commissione 12 dicembre 1984 (5), concernente il regolamento n. 123/85 della stessa (in prosieguo: la "comunicazione"). Oggetto del presente procedimento è il ricorso avverso la sentenza del Tribunale 22 aprile 1993 con cui è stata respinta la domanda delle ricorrenti.
8. Le ricorrenti chiedono l' annullamento della sentenza impugnata e che venga dichiarata la compatibilità della circolare 9 maggio 1989 con le disposizioni del regolamento n. 123/85 e della relativa comunicazione.
9. La Commissione chiede il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti alle spese del procedimento.
10. La società Eco System ed il Bureau européen des unions de consommateurs, confederazione di associazioni di consumatori (in prosieguo: il "BEUC"), sono intervenuti nel procedimento ° come già in quello di primo grado - a sostegno della Commissione. Le dette parti intervenienti hanno formulato conclusioni identiche a quelle della Commissione chiedendo, inoltre, la condanna delle ricorrenti alle spese inerenti al loro intervento.
B ° Osservazioni
Osservazioni preliminari
11. Ai sensi dell' art. 113 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, le conclusioni dell' atto di impugnazione debbono avere per oggetto, oltre all' annullamento (totale o parziale) della decisione impugnata, anche l' accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado. Nel caso di specie le ricorrenti avevano chiesto in prime cure che venisse annullata la decisione della Commissione e che venisse dichiarata la legittimità della circolare contestata. Nel ricorso avverso la pronuncia del Tribunale le ricorrenti chiedono peraltro (oltre all' annullamento della sentenza stessa) unicamente che venga dichiarata la compatibilità della circolare con le disposizioni comunitarie di cui trattasi.
12. Non occorre soffermarsi più a lungo sul fatto che (come correttamente rilevato dal BEUC) un procedimento ex articolo 173 del Trattato CEE non possa implicare una pronuncia di merito quanto alla legittimità di un determinato comportamento di un' impresa. Ciò vale naturalmente anche per quanto riguarda la Corte di giustizia, laddove debba pronunciarsi sull' impugnazione di una sentenza relativa ad un ricorso ex art. 173. Sorge pertanto la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla circostanza che nelle conclusioni, accanto alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, sia stata mantenuta unicamente una domanda inammissibile.
13. Per quanto ci sia dato sapere, la Corte di giustizia non ha avuto finora modo di pronunciarsi sulla questione. A nostro modo di vedere sarebbe senz' altro legittimo, in una siffatta ipotesi, respingere il ricorso. Qualora le ricorrenti avessero formulato tale domanda nel giudizio di primo grado, il Tribunale avrebbe dovuto respingere il ricorso in quanto irricevibile. Un ricorso avverso tale sentenza del Tribunale potrebbe essere dichiarato manifestamente infondato ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura della Corte.
14. Occorre tuttavia chiedersi se la Corte di giustizia possa rimediare a tale vizio in via interpretativa, atteso che dal ricorso emerge chiaramente che le ricorrenti insistono (fra l' altro) sulla declaratoria di nullità della decisione della Commissione 4 dicembre 1991. Nel caso di specie, la questione non necessita, a nostro avviso, di un più approfondito esame. A fronte della circostanza che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione e che la Commissione non ha inoltre formulato censure in merito, non appare opportuno respingere il ricorso per tale motivo. Si deve considerare d' altronde che il ricorso ° come illustreremo in prosieguo - è comunque infondato.
Contesto normativo
15. Prima di passare ad un esame più dettagliato dei motivi di ricorso, appare opportuno richiamare le norme pertinenti nella specie. L' art. 3, punto 10, del regolamento n. 123/85 consente, nell' ambito del contratto di concessione, di imporre al concessionario l' obbligo di rivendere i veicoli de quibus solamente a quei rivenditori che facciano parte della rete di vendita.
Lo stesso vale, ai sensi dell' art. 3, punto 11, per quanto attiene all' obbligo imposto al concessionario,
"[di] vendere autoveicoli della gamma contrattuale o prodotti corrispondenti ad utilizzatori finali che si avvalgono dei servizi di un intermediario, soltanto se detti utilizzatori abbiano preliminarmente conferito mandato scritto all' intermediario ad acquistare e, in caso di consegna a quest' ultimo, a ritirare un autoveicolo determinato".
Dal quinto 'considerando' del regolamento n. 123/85 emerge che tale disposizione mira a consentire al produttore la tutela della sua rete di distribuzione selettiva.
16. Nella comunicazione relativa a tale regolamento la Commissione fa presente, al punto I.3, intitolato "Intermediari", che il consumatore dovrebbe essere posto in grado di avvalersi dei servizi di persone o imprese che lo assistano ai fini dell' acquisto di un autoveicolo nuovo in un altro Stato membro. I concessionari potrebbero essere al tempo stesso obbligati a non rivendere ad un tale intermediario, o per il tramite del medesimo, ove questi si presenti.
"come un rivenditore autorizzato di autoveicoli nuovi della gamma contemplata dall' accordo o eserciti un' attività equivalente alla rivendita".
Secondo la Commissione, incombe rispettivamente all' intermediario o all' utente finale dimostrare per iscritto che l' intermediario agisce in nome e per conto dell' utente finale stesso.
Valore attribuito alla comunicazione e principio della certezza del diritto
17. Con il primo motivo le ricorrenti deducono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della comunicazione della Commissione e che non le avrebbe attribuito il dovuto valore giuridico. Il fatto che tale comunicazione non sia stata presa in considerazione pregiudicherebbe il principio della certezza del diritto.
18. Tale motivo può essere senz' altro respinto. La Commissione e la Eco System osservano correttamente che il Tribunale ha debitamente tenuto conto di tale comunicazione.
Il Tribunale ha innanzi tutto esaminato l' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 (v. punti 37-43 della sentenza impugnata). Quindi è passato all' esame della comunicazione. In tale contesto il Tribunale ha innanzi tutto rilevato che una comunicazione diretta all' interpretazione di un regolamento non può modificare le norme cogenti contenute nel regolamento medesimo (v. punto 44). Al successivo punto 46 il Tribunale ha sostenuto che la comunicazione contestata non introduce una limitazione della sfera di applicazione del regolamento. Essa precisa piuttosto i requisiti ai quali un soggetto deve rispondere al fine di poter essere considerato quale intermediario ai sensi dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che occorra esaminare se la Eco System, assumendo rischi tipici dell' attività del rivenditore, sia andata oltre l' ambito dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, ponendo così in essere non più un' attività di prestazione di servizi, bensì un' attività equivalente a quella della rivendita. Tale esame è oggetto delle successive osservazioni del Tribunale (v. punti 47 e seguenti).
19. Non può quindi sostenersi che il Tribunale non abbia tenuto conto della comunicazione ovvero che non le abbia attribuito valore giuridico. Le ricorrenti ne fanno d' altronde ammissione laddove deducono nel ricorso (v. pag. 13) che il Tribunale, dopo aver dichiarato di non voler tener conto della comunicazione, avrebbe preso in considerazione il regolamento n. 123/85 unitamente alla comunicazione stessa, senza peraltro trarne le conclusioni sostenute dalle ricorrenti medesime. La censura delle ricorrenti si estrinseca quindi in ultima analisi nel rilievo che il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato le disposizioni de quibus. Tale questione dovrà essere esaminata in connessione con il secondo motivo di ricorso.
20. Anche l' affermazione delle ricorrenti, secondo cui sussisterebbe violazione del principio della certezza del diritto, non appare convincente. Le ricorrenti muovono evidentemente dalla premessa che l' interpretazione dell' art. 3, punto 11, da esse sostenuta, secondo cui la Eco System non potrebbe essere considerata quale "intermediario ", possa essere chiaramente ed incontestabilmente derivata dalla comunicazione della Commissione. Tale tesi non può essere peraltro condivisa. Anche a voler ritenere che la questione rilevante nella specie sia quella se la Eco System abbia svolto una "attività equivalente alla rivendita" ai sensi della comunicazione de qua, si dovrebbe prima ancora accertare la veridicità di tale affermazione. Correttamente la Commissione e la Eco System hanno rilevato che le ricorrenti si richiamano erroneamente, in tale contesto, ad una lettera che la Commissione ha loro inviato il 15 luglio 1987. In tale lettera la Commissione aveva chiaramente dichiarato che, per quanto atteneva alla questione della valutazione delle attività svolte dalla Eco System, era di opinione contraria a quella delle ricorrenti (6).
21. Nelle deduzioni in ordine alla questione della violazione del principio della certezza del diritto, le ricorrenti si richiamano alla circostanza che la Commissione avrebbe fatto loro pervenire solamente nel luglio del 1989 un primo parere in ordine alla circolare del 9 maggio 1989, circolare della quale la Commissione era già venuta a conoscenza il 28 aprile precedente. Non occorre soffermarsi ulteriormente sul fatto che tale comunicazione ufficiosa, avvenuta pochi giorni prima dell' invio della circolare, nonché l' ulteriore circostanza che la Commissione non abbia reagito immediatamente non potevano far sorgere un legittimo affidamento, meritevole di tutela, nel senso che la Commissione ritenesse legittimo il comportamento delle ricorrenti.
22. Unitamente alla decisione del 4 dicembre 1991 la Commissione ha pubblicato dei "chiarimenti sulle attività degli intermediari nella compravendita di autoveicoli" ° cui le ricorrenti si sono richiamate ° al fine di integrare quanto già esposto nella comunicazione medesima (7). Con tale pubblicazione la Commissione mirava, secondo le sue stesse parole, a chiarire "quali attività possono essere svolte dagli intermediari di cui a detto regolamento". Il contenuto di tali "chiarimenti" si richiama ampiamente alla decisione del 4 dicembre 1991. Non occorre procedere in questa sede ad un più approfondito esame di tale testo. Correttamente il Tribunale ha osservato che la decisione della Commissione 4 dicembre 1991 non si fondava sui detti chiarimenti, ragion per cui le ricorrenti non potevano contestare la legittimità della decisione medesima richiamandosi a tale pubblicazione (8).
Interpretazione dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85
23. Con il secondo motivo le ricorrenti contestano in sostanza che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la nozione di "intermediario" ai sensi del regolamento n. 123/85. E' pur vero che le ricorrenti fanno diretto riferimento solo alla formulazione contenuta nella comunicazione secondo la quale gli intermediari non possono svolgere alcuna "attività equivalente alla rivendita". E' peraltro fuor di dubbio ° come correttamente osservato dal Tribunale ° che le disposizioni di un regolamento non possono essere modificate per effetto di una comunicazione. Non è pertanto necessario soffermarsi ulteriormente sulla questione della classificazione giuridica di siffatte comunicazioni. Le osservazioni dedotte in merito nel ricorso restano pertanto irrilevanti nel caso di specie.
24. L' argomento dedotto dal BEUC, secondo cui non potrebbe essere accolta la nozione di attività equivalente alla rivendita in quanto priva di base giuridica, appare pertanto sostanzialmente corretta pur spingendosi oltre i limiti consentiti. La comunicazione ben può essere utilizzata ai fini dell' interpretazione del regolamento, laddove risulti compatibile con quest' ultimo.
25. Anche in ordine a tale questione le osservazioni del Tribunale appaiono corrette. Esso ha infatti anzitutto sottolineato che le disposizioni di un regolamento che prevedono l' esenzione di taluni accordi dal divieto previsto dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE costituiscono norme derogatorie non suscettibili di interpretazione estensiva, contraria alla ratio delle disposizioni medesime (v. punto 37 della sentenza impugnata). Come osservato dal Tribunale (v. punto 40), l' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 mira a salvaguardare la possibilità di intervento degli intermediari a condizione che esista un vincolo contrattuale diretto tra il distributore e l' utente finale (9).
Il Tribunale ha quindi rilevato che, ai sensi dell' art. 3, punto 11, l' intermediario è unicamente obbligato a presentare un mandato scritto all' acquisto (e, eventualmente, al ritiro del veicolo). Dal tenore della norma risulta pertanto che l' intermediario, in possesso di regolare mandato, non può essere escluso dalla sfera di applicazione della disposizione medesima per il solo fatto di svolgere la propria attività a titolo professionale (v. punto 41). Diversamente ragionando, tale disposizione verrebbe privata di ogni effetto utile (v. punto 42). L' esercizio a titolo professionale dell' attività di intermediario può tuttavia senz' altro implicare lo svolgimento di operazioni promozionali e l' assunzione di rischi inerenti a qualsiasi impresa di prestazione di servizi (v. punto 43).
26. Il Tribunale ha quindi esaminato il passo controverso della comunicazione che, a suo avviso, non riguarda unicamente l' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, bensì anche il precedente punto 10. Il Tribunale ha sostenuto in tale contesto che la Commissione potesse legittimamente precisare, al fine di garantire gli effetti pratici di quest' ultima disposizione ° vale a dire ai fini di un' effettiva tutela della rete distributiva nei confronti di rivenditori non autorizzati ° i requisiti cui un intermediario deve rispondere ai sensi dell' art. 3, punto 11 (v. punto 46).
Il Tribunale ha quindi analizzato se l' impresa Eco System avesse assunto rischi caratteristici dell' attività di rivenditore così da poter far presumere, nel suo caso, un' attività equivalente alla rivendita (v. punto 47). Nell' ambito di tale analisi il Tribunale ha innanzi tutto rilevato che la Eco System aveva operato unicamente in qualità di mandataria. I contratti di acquisto venivano conclusi di volta in volta tra il rivenditore ed il cliente. Né la Eco System avrebbe mai acquisito la proprietà delle vetture da essa acquistate (v. punto 48). Essa non avrebbe assunto alcun obbligo di garanzia nei confronti del cliente (v. punto 49). Considerato che la Eco System non avrebbe mai acquisito la proprietà dei veicoli, non avrebbe nemmeno assunto il rischio tipico dell' attività di rivendita, consistente nel reperimento di un nuovo acquirente in caso di rinuncia del cliente all' acquisto (v. punto 50).
E' pur vero che la Eco System, anticipando il prezzo di acquisto dei veicoli e le spese ad esso connesse, somme successivamente rifuse dal cliente, avrebbe concesso a quest' ultimo un credito a breve termine. Un credito di tal genere, pur non costituendo l' oggetto del mandato, non cambierebbe nulla per quanto attiene alla valutazione, sotto il profilo giuridico, del negozio posto in essere (v. punto 51). Per quanto riguarda il rischio di insolvenza del cliente, il Tribunale ha osservato che la Eco System non disporrebbe della possibilità, normalmente offerta al rivenditore, di rivalersi direttamente (quindi senza necessità di far ricorso a particolari procedure giudiziarie) sul veicolo disponendone la vendita (v. punto 52). Per quanto attiene ai rischi di cambio, il Tribunale ha osservato, fra l' altro, che non risulterebbe provata l' assunzione di tale rischio da parte della Eco System (v. punto 53). Laddove risultasse l' obbligo della Eco System di risarcire il cliente in caso di perdita o di danneggiamento del veicolo che si trovi in suo possesso, ciò non rappresenterebbe nulla di anormale (v. punto 54). Anche le modalità e le forme di determinazione del corrispettivo spettante alla Eco System rientrerebbero nella norma di contratti come quello di specie (v. punto 55).
27. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale è giunto alla conclusione che la Eco System non aveva assunto alcun rischio tipico dell' attività del rivenditore. Esso ha quindi esaminato la questione (risolvendola in senso negativo) se la detta società avesse valicato in pratica i limiti dei mandati conferitile dai propri clienti (v. punti 57-60). Il Tribunale ha rilevato, infine, che la circostanza che la Eco System avesse operato per numerosi clienti nulla togliesse al fatto che la società fosse da considerare quale intermediario ai sensi dell' art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85 (v. punto 61).
28. Non ravvisiamo in tali considerazioni del Tribunale alcun errore sotto il profilo giuridico. Inoltre, non è del tutto agevole individuare le censure sollevate in merito dalle ricorrenti. La Eco System ha correttamente sottolineato che il ricorso non precisa in termini chiari quali siano le affermazioni della sentenza impugnata avverso le quali il mezzo è diretto. Riteniamo tuttavia di abbracciare nelle considerazioni seguenti tutte le principali censure.
29. Le ricorrenti sostengono anzitutto che il Tribunale avrebbe ritenuto che il possesso di un mandato scritto costituisca l' unico requisito cui un soggetto debba rispondere al fine di potere essere considerato come intermediario. Dalle osservazioni del Tribunale, da noi sin qui ampiamente illustrate, emerge l' infondatezza di tale censura. Il Tribunale sottolinea ° correttamente ° che tale criterio è l' unico che risulta dal tenore dell' art. 3, punto 11, e che la Eco System è sempre stata in possesso di tale requisito. Il Tribunale ha quindi valutato molto attentamente se la società Eco System potesse non essere considerata intermediario, ai sensi della detta disposizione, anche alla luce di altre circostanze.
30. Dal ricorso non risulta chiaramente se le ricorrenti intendano trarre dalla circostanza che la Eco System svolga la propria attività come impresa commerciale la conclusione che una siffatta impresa possa essere considerata quale intermediario ai sensi del regolamento n. 123/85. Da una osservazione contenuta nella replica sembra desumersi che le ricorrenti non ritengano tale circostanza decisiva (10). Laddove tale impressione fosse errata, la tesi delle ricorrenti non potrebbe essere condivisa. Al punto 42 della sentenza impugnata il Tribunale ha infatti irreprensibilmente osservato che ogni effetto utile dell' art. 3, punto 11, verrebbe meno ove non si ammettesse che un' impresa possa svolgere attività di intermediazione come impresa commerciale.
La protezione del sistema di distribuzione selettiva nel settore automobilistico, consentita dal regolamento n. 123/85 per effetto dell' esonero da determinati obblighi, è diretta alla realizzazione dei vantaggi economici attesi da siffatti sistemi di distribuzione (11). L' esperienza dimostra come tale tutela possa peraltro produrre effetti negativi sulla concorrenza dei prezzi. Le differenze di prezzo, in alcuni casi rilevanti, tra i singoli Stati membri sarebbero da ricondursi, non da ultimo, ai detti sistemi (12). Alla luce di tali circostanze, la possibilità per il consumatore di acquistare il veicolo in un altro Stato membro acquisisce particolare importanza.
Tuttavia, un consumatore sarà solo raramente in grado di recarsi in un altro Stato membro al fine di avvalersi di tale possibilità. Il Tribunale sottolinea giustamente le difficoltà di ordine pratico che si frappongono a tale operazione. Assume pertanto importanza determinante per il consumatore il fatto di potersi avvalere dell' aiuto degli intermediari ai fini dell' acquisto. Il regolamento n. 123/85 riconosce, nell' art. 3, punto 11, la rilevanza del ruolo degli intermediari in tale settore. Se quelle imprese la cui attività commerciale consiste nel prestare assistenza ai consumatori ai fini dell' acquisto di veicoli all' estero non venissero considerate quali intermediarie ai sensi dell' art. 3, punto 11, tale disposizione verrebbe ad essere ampiamente svuotata di contenuto.
31. In tal modo perde consistenza, sotto il profilo del merito, anche l' argomento dedotto dalle ricorrenti secondo cui un' impresa non potrebbe più essere considerata quale intermediaria ai sensi del regolamento n. 123/85 laddove operi per più consumatori. E' nella natura delle cose che un soggetto che svolga professionalmente attività di intermediario operi per conto di più consumatori. Il successo di imprese quali la Eco System dimostra inoltre che tra i consumatori vi è una rilevante domanda di prestazioni di tal genere.
A sostegno delle proprie tesi le ricorrenti si richiamano alle conclusioni dell' avvocato generale relative alla sentenza della Corte di giustizia 3 luglio 1985 nella causa Binon (13). Le ricorrenti desumono da tale giurisprudenza che un intermediario operante per conto di numerosi mandanti debba essere considerato quale impresa indipendente. Come correttamente rilevato dal Tribunale, tale giurisprudenza non può essere peraltro trasposta al caso di specie. Nella causa Binon ed in casi analoghi (14) si discuteva se l' art. 85 fosse applicabile ai rapporti fra un' impresa ed un rappresentante commerciale. La giurisprudenza ha risolto tale questione in senso negativo qualora il rappresentante di commercio sia da considerarsi quale organo ausiliario facente parte dell' impresa del committente e costituisca con quest' ultimo un' unica entità economica (15). Tale questione resta del tutto irrilevante nella controversia in esame. Questa verte piuttosto sulla questione se la Eco System abbia operato quale intermediario, questione che dev' essere risolta in senso affermativo. La circostanza che tale impresa sia stata in grado di acquisire un' ampia clientela resta sotto tale profilo irrilevante.
32. Le ricorrenti sostengono che la Eco System abbia assunto rischi corrispondenti a quelli del rivenditore e che appaiono incompatibili con il ruolo di semplice intermediario. Tale censura è stata espressa in termini concreti solamente nella replica, in cui le ricorrenti adducono la circostanza che la Eco System sarebbe tenuta a risarcire i propri clienti in caso di perdita o di danneggiamento del veicolo. La Eco System avrebbe anche assunto il rischio dell' insolvenza del cliente. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha illustrato in termini convincenti come tali rischi non siano assolutamente anormali per un intermediario (16). Le ricorrenti non hanno dedotto alcun nuovo argomento idoneo a mettere in dubbio tale conclusione, limitandosi bensì all' affermazione secondo cui la Eco System svolgerebbe manifestamente una attività equivalente alla rivendita. Sarebbe pertanto superfluo soffermarsi ulteriormente su tali circostanze.
Le stesse considerazioni valgono ° anche se per altro motivo ° per quanto attiene all' argomento delle ricorrenti secondo cui la Eco System avrebbe assunto il rischio derivante da possibili oscillazioni dei corsi dei cambi. In un depliant la detta società garantirebbe, infatti, prezzi massimi validi per un periodo di tre mesi successivi al conferimento del mandato. Ci sembra sufficiente in tale contesto sottolineare che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha accertato come non vi sia prova che la Eco System abbia assunto rischi derivanti dai corsi dei cambi (17). La censura delle ricorrenti è dunque diretta avverso un accertamento in punto di fatto del Tribunale. Tale censura è pertanto inammissibile (v. l' art. 168 A, n. 1, prima frase, del Trattato CE).
33. Le ricorrenti sembrano voler anche trarre un argomento a loro favore dalla considerazione del Tribunale secondo cui il credito (a breve termine) concesso dalla Eco System ai propri clienti non rientrerebbe nella causa del mandato senza che ciò determini comunque una diversa natura giuridica del negozio intercorrente tra le parti. Tale argomento dovrebbe essere in ogni caso respinto. L' obbligo del mandatario di far fronte in proprio a determinate spese successivamente rimborsate dal committente è senz' altro compatibile ° come risulta da uno sguardo agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri ° con la causa del mandato e con l' attività dell' intermediario.
34. Le ricorrenti fanno valere che la Eco System, per effetto della propria attività commerciale, si sarebbe presentata dinanzi ai consumatori quale rivenditore o comunque quale impresa in concorrenza con i rivenditori, ingenerando in tal modo confusione. Le ricorrenti si richiamano in tale contesto particolarmente al fatto che la Eco System pubblicizza i propri servizi, rende note le proprie tariffe, esibisce veicoli e concede crediti alla propria clientela.
Per quanto attiene alla questione di una possibile confusione del consumatore in ordine al lavoro svolto dalla Eco System, il Tribunale ha affermato nella sentenza impugnata che solamente un dépliant distribuito dalla Eco System potrebbe suscitare perplessità in tal senso. Il Tribunale ha peraltro ritenuto che l' esatto carattere dell' attività svolta da detta impresa fosse ivi chiaramente descritto. Tale accertamento del Tribunale in punto di fatto non può essere oggetto di un motivo di ricorso e le ricorrenti non sembrano nemmeno dedurre censure in tal senso.
35. Ciò non incide peraltro sul fatto che i consumatori considerino probabilmente la Eco System quale impresa in concorrenza con i rivenditori, cosa peraltro non contestata dalla Commissione. Quest' ultima sostiene piuttosto che tale circostanza rifletterebbe la compensazione degli interessi che costituisce il fondamento del regolamento n. 123/85. L' intermediario che svolga la propria attività a titolo professionale costituirebbe per il consumatore un' importante garanzia in ordine alla possibilità di acquistare un autoveicolo in un altro Stato membro.
Condividiamo tale tesi della Commissione. Come abbiamo già osservato, la possibilità per il consumatore di acquistare un autoveicolo in un altro Stato membro tramite un intermediario resterebbe sostanzialmente teorica qualora non fosse consentito avvalersi di intermediari operanti a titolo professionale. L' attività di tali imprese è pertanto del tutto legittima e deve essere vista con favore per i motivi sopra illustrati. Non si vede quindi per quali motivi non dovrebbe essere consentito a tali imprese pubblicizzare i propri servizi. L' informazione rivolta al consumatore in ordine alla possibilità di acquistare un autoveicolo in un altro Stato membro ad un prezzo più vantaggioso può rappresentare per qualche produttore e per i propri concessionari una spina nel fianco; essa non è peraltro assolutamente illegittima né incompatibile con il ruolo di un intermediario.
Il fatto che la Eco System pubblicizzi i propri servizi, fra l' altro anche mediante l' esposizione di determinati veicoli, rientra nelle azioni pubblicitarie che un siffatto intermediario può porre in essere. Come osservato dalla Commissione nel procedimento dinanzi al Tribunale (18), ciò vale quanto meno nel caso in cui si tratti di un veicolo acquistato dalla Eco System per un cliente che abbia espresso il proprio (temporaneo) consenso all' esposizione, affermazione peraltro non contestata dalle ricorrenti nell' ambito del presente procedimento.
36. In tale contesto rientra anche la richiesta delle ricorrenti secondo cui, ai fini della valutazione dell' attività svolta dalla Eco System, dovrebbe tenersi parimenti conto delle intenzioni dell' impresa. Anche laddove la Eco System intendesse ° come è lecito presumere ° entrare in concorrenza, con la propria offerta di servizi, nei confronti dei rivenditori autorizzati, ciò nulla toglierebbe al fatto che essa svolge il ruolo di intermediario, che non assume i rischi tipici dell' attività di rivenditore. L' art. 3, punto 11, non presuppone che l' intermediario agisca per motivi filantropici. E' nella natura delle cose che la sua attività venga avvertita dai produttori e dai rivenditori autorizzati come concorrenza.
37. Dalla tesi delle ricorrenti scaturisce in ultima analisi che solamente coloro che siano graditi ai produttori ed ai loro rivenditori potrebbero essere considerati intermediari ai sensi dell' art. 3, punto 11. Nel ricorso le ricorrenti hanno esposto tale tesi in modo molto delicato (19). Che tale tesi non possa essere accolta appare fuor di dubbio.
38. Occorre infine esaminare ancora l' argomento delle ricorrenti fondato sul quinto 'considerando' del regolamento n. 123/85. Nel detto passo si afferma che i provvedimenti presi dal costruttore e dai suoi rivenditori autorizzati per proteggere il loro sistema di distribuzione selettiva sono compatibili con il regolamento, "in particolare" per quanto riguarda l' impegno del rivenditore di vendere ai consumatori che si siano avvalsi di un intermediario solamente qualora abbiano conferito mandato a tal fine all' intermediario medesimo. Dal tenore di tale passo le ricorrenti deducono che il regolamento consentirebbe al produttore di adottare, ai fini della protezione della propria rete di distribuzione, anche misure diverse da quelle previste dall' art. 3, punto 11. Siffatte misure di protezione devono essere peraltro consentite ° al fine di poter essere compatibili con l' esenzione ° dalle disposizioni del regolamento. Tra le disposizioni del regolamento solamente l' art. 3, punto 11, disciplina tuttavia la questione dei requisiti ai quali deve rispondere l' attività degli intermediari. Seguendo la tesi delle ricorrenti, si consentirebbe ai produttori di fissare criteri relativi all' attività degli intermediari non contenuti nella detta disposizione. Tale tesi non può essere condivisa a meno che non si voglia concedere mano libera ai produttori ed ai loro rivenditori autorizzati al fine di impedire l' attività degli intermediari.
39. Il ricorso dev' essere quindi respinto. Le spese vanno decise ai sensi degli artt. 122, 118 e 69 del regolamento di procedura della Corte.
C ° Conclusioni
40. Suggeriamo pertanto di respingere il ricorso e di condannare le ricorrenti alle spese.
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° Peugeot/Commissione (Racc. 1993, pag. II-493).
(2) ° GU L 66 dell' 11.3.1992, pag. 1.
(3) ° GU L 15 del 18.1.1985, pag. 16.
(4) ° Causa T-23/90, Peugeot/Commissione (Racc. 1991, pag. II-653).
(5) ° GU C 17 del 18.1.1985, pag. 4.
(6) ° V. al riguardo la sentenza 12 luglio 1991, citata (v. nota 4), punto 48.
(7) ° GU C 329 del 18.12.1991, pag. 20.
(8) ° V. il punto 71 della sentenza impugnata.
(9) ° In tal senso si era già espressa la sentenza 12 luglio 1991, citata (v. nota 4), punto 33.
(10) ° Le ricorrenti deducono che sarebbe pacifico che l' espletamento a titolo professionale di un mandato non costituisca ancora una attività equiparabile alla rivendita; occorrerebbe piuttosto determinare cosa sia da intendersi per quest' ultima.
(11) ° Per quanto attiene a tali vantaggi, confronta il quarto considerando del regolamento n. 123/85.
(12) ° V. al riguardo il comunicato stampa della Commissione del 1 luglio 1993 in materia di prezzi degli autoveicoli nella Comunità europea [IP(93)545].
(13) ° Causa 243/83 (Racc. 1985, pag. 2015).
(14) ° V. in particolare, sentenza 1 ottobre 1987, causa 311/85, Vlaamse Reisbureaus (Racc. pag. 3801, punto 20).
(15) ° V. sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663, punto 542); v. sentenza 1 ottobre 1987, citata (v. nota 14), punto 20.
(16) ° V. i punti 52 e 54 della sentenza impugnata; v. il precedente paragrafo 26.
(17) ° V. punto 53 della sentenza impugnata; v. anche supra, paragrafo 26.
(18) ° V. punto 29 della sentenza impugnata.
(19) ° Alla pag. 16 del ricorso si afferma, per quanto attiene alla nozione di attività equivalente alla rivendita, che si tratta di una valutazione di natura esclusivamente economica, affidata al titolare della rete di vendita ( une appréciation dépendant exclusivement du contexte économique et qui reste à l' appréciation du propriétaire du réseau ).
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