CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
WALTER VAN GERVEN
presentate il 27 aprile 1994 ( *1 )
1.
Nella causa in esame la nona sezione del Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte una serie di questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ), e in particolare dell'art. 46, n. 3, del regolamento medesimo.
I — Fatti e procedimento
2.
Il signor Del Grosso, di nazionalità italiana, dopo essere stato assicurato in Italia nel periodo dal 1938 al 1946, veniva successivamente assoggettato al regime belga di previdenza sociale dei lavoratori dipendenti. A decorrere dal 10 gennaio 1977 veniva dichiarato inabile al lavoro e percepiva quindi, per la durata di un anno a decorrere dallo stato di inabilità, prestazioni di malattia dette indennità di inabilità primaria e l'indennità di invalidità a decorrere dal 10 gennaio 1978. Dal 1o novembre 1978 all'8 marzo 1979 cercava di riprendere il lavoro (con la conseguente cessazione della corresponsione delle dette indennità), ma veniva nuovamente dichiarato inabile al lavoro a decorrere dal 9 marzo 1979. Gli veniva pertanto nuovamente corrisposta l'indennità di inabilità primaria per il periodo di un anno e l'indennità di invalidità a decorrere dal 9 marzo 1980.
3.
A seguito del primo collocamento in invalidità del 10 gennaio 1978, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (in prosieguo: l'«INAMI») belga trasmetteva all'ente competente in Italia, vale a dire l'Istituto nazionale della previdenza sociale (in prosieguo: l'«INPS») di Parma, la richiesta di corresponsione della pensione di invalidità ai sensi dei regolamenti n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ( 2 ). Il detto ente decideva, in data 13 settembre 1979, di concedere la pensione di invalidità con decorrenza dal 1o febbraio 1978. A seguito del secondo collocamento in invalidità, l'INAMI avviava un nuovo procedimento presso l'INPS di Parma. Dalla decisione di quest'ultimo del 12 novembre 1980 emerge che il signor Del Grosso aveva continuato a percepire la pensione di invalidità italiana senza soluzione di continuità dal 10 gennaio 1978, vale a dire anche successivamente alla ripresa dell'attività lavorativa in Belgio, nonché nel periodo in cui percepiva indennità di inabilità primaria di malattia ai sensi della legge belga. L'importo della pensione veniva quindi rideterminato e, come precisato nella detta decisione, «per il periodo dal 1o novembre 1978 al 30 marzo 1980 la pensione viene concessa al tasso minimo previsto dalla normativa italiana, atteso che il Belgio ha sospeso per tale periodo la corresponsione delle prestazione a proprio carico».
4.
A seguito della trasmissione di tale decisione, l'INAMI procedeva a sua volta, con decisione 23 dicembre 1980, alla rideterminazione delle prestazioni dovute, e precisamente per il periodo dal 9 marzo 1979 al 31 dicembre 1980, applicando la clausola anticumulo nazionale di cui all'art. 70, secondo comma (divenuto art. 76 quater, secondo comma, per effetto del regio decreto del 4 dicembre 1978, n. 19), della legge 9 agosto 1963 che istituisce e disciplina un regime assicurativo obbligatorio in materia di cure mediche e indennità di malattia, il cui primo comma così recita:
«Non vi è diritto alle prestazioni previste dalla presente legge qualora il danno derivante da una malattia, da lesioni, da disturbi funzionali o da morte sia stato effettivamente rifuso sulla base di un'altra normativa belga, di una normativa straniera o del diritto comune. Tuttavia, qualora gli importi corrisposti in base a tale normativa o dal diritto comune risultino inferiori alle prestazioni dell'assicurazione, il beneficiario ha diritto alla differenza a carico dell'istituto assicurativo».
5.
Il 6 aprile 1982, l'Union nationale des mutualités socialistes (in prosieguo: l'«UNMS»), ente assicurativo ai sensi della legge belga, proponeva dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles un'azione diretta alla ripetizione degli importi indebitamente corrisposti al signor Del Grosso relativamente al periodo intercorrente dal 9 marzo 1979 al 31 dicembre 1980. Dagli elementi del fascicolo emerge che gli importi oggetto di tale azione erano stati determinati in base a distinte normative:
—
dal 9 marzo 1979 all'8 marzo 1980 (cumulo tra le indennità di inabilità primaria di malattia belghe e la pensione italiana di invalidità), ai sensi dell'art. 76 quater, secondo comma, della legge belga 9 agosto 1963;
—
dal 9 marzo 1980 al 31 marzo 1980 (cumulo tra le indennità di invalidità belghe e la pensione italiana di invalidità), parimenti ai sensi dell'art. 76 quater, secondo comma, della legge belga 9 agosto 1963;
—
dal 1o aprile 1980 al 31 dicembre 1980, ai sensi dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 14C8/71.
6.
Il signor Del Grosso contestava la sussistenza dell'indebito relativamente al periodo intercorrente dal 9 marzo 1979 al 31 marzo 1980, sostenendo che l'integrazione della pensione concessagli dall'INPS al fine di elevare l'importo della sua pensione al minimo previsto dalla normativa italiana costituiva una liberalità dello Stato italiano e non la rifusione di un danno, che la corresponsione di tale integrazione aveva determinato la trasformazione della pensione italiana di invalidità in prestazione autonoma, e che, ammesso che dovesse trovare applicazione una norma anticumulo, la norma da prendere in considerazione doveva essere quella di cui all'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71.
II — Questioni pregiudiziali
7.
Il Tribunal du travail di Bruxelles disponeva, ai fini della soluzione della controversia, con ordinanza 17 giugno 1993, la sottoposizione alla Corte di giustizia delle seguenti questioni interpretative:
1)
Se la prestazione previdenziale italiana detta «pensione di invalidità» possa qualificarsi «prestazione autonoma»;
2)
se l'art. 46, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati che si spostano all'interno della Comunità, si applichi in caso di concorso, tra, da un lato, una siffatta prestazione — calcolata secondo il sistema del cumulo e della ripartizione proporzionale (pro rata) per raggiungere, mediante aggiunta di un'integrazione, il livello dell'importo mensile delle pensioni minime contemplate dall'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori subordinati — e, dall'altro, un'indennità assicurativa contro la malattia o l'invalidità (detta «primaria») belga, ovvero
3)
se detta «integrazione» della pensione di invalidità italiana costituisca o meno il risarcimento dello stesso danno ai sensi dell'art. 70, secondo comma, divenuto, per effetto dell'art. 30, terzo comma, della legge belga 30 dicembre 1988, art. 76 quater, secondo comma, della legge 9 agosto 1963, che istituisce ed organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità, come modificato dall'art. 1, primo comma, del RD 4 dicembre 1978, n. 19, ed abbia quindi o meno la sua stessa natura ( 3 ) (e sia dunque o meno con esso cumulabile).
8.
Si deve precisare che tale controversia è distinta da quella risolta da questa stessa Corte con sentenza 15 dicembre 1993 ( 4 ), attinente al calcolo della pensione di vecchiaia del signor Del Grosso.
III — Esegesi delle questioni
1. La nozione di prestazione autonoma
9.
Il termine «prestazione autonoma» non è contenuto nei regolamenti comunitari. Si tratta tuttavia di un termine utilizzato dalla giurisprudenza della Corte successivamente alla sentenza Collini ( 5 ) in materia di cumulo di prestazioni pensionistiche al fine di indicare la prestazione calcolata ai sensi dell'art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, vale a dire la pensione completa prevista dalla normativa dello Stato membro dell'ente competente, per effetto dell'applicazione di tale unica normativa e senza ricorso alla contabilizzazione di periodi assicurativi compiuti sulla base di normative di altri Stati membri alle quali l'interessato sia stato soggetto.
Con tale nozione la Corte ha quindi fatto riferimento a un metodo di calcolo di una prestazione specifica, vale a dire quella prevista dall'art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71.
10.
Nella specie, lo stesso convenuto riconosce che il diritto alla prestazione di invalidità italiana è stato acquisito sulla base dell'assoggettamento consecutivo ai regimi italiano e belga, e quindi per effetto del sistema di cumulo dei periodi assicurativi e di determinazione pro rata delle prestazioni. Tuttavia, il fatto che la prestazione determinata in base al sistema pro rata raggiunga, per effetto del riconoscimento di un'integrazione, l'importo della prestazione minima prevista dalla normativa italiana e che tale importo corrisponda, inoltre, a quello che sarebbe risultato ove si fosse trattato di una prestazione autonoma avrebbe prodotto l'effetto, secondo il ricorrente, di trasformare la prestazione in base al sistema pro rata in prestazione autonoma.
11.
Va sottolineato al riguardo che il fatto che due prestazioni, ciascuna determinata in base a regole proprie, risultino di importo identico non significa affatto che esse debbano essere considerate determinate in base a metodi identici. La nozione di prestazione autonoma fa riferimento al metodo di calcolo descritto dall'art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, che differisce dal metodo di calcolo basato sul sistema del cumulo e della determinazione pro rata. Il riconoscimento di una integrazione ad una prestazione iniziale, determinata in base al sistema pro rata, che faccia sí che l'importo ottenuto sia pari a quello che sarebbe risultato in base ad un altro metodo di calcolo, non può rimettere in discussione il metodo di calcolo di tale prestazione iniziale e la qualificazione che ne deriva.
2. L'opponibilità al convenuto della clausola anticumulo nazionale
12.
Con la seconda e la terza questione, il giudice a quo chiede sostanzialmente alla Corte se l'art. 46, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 trovi applicazione in caso di cumulo, da un lato, di una prestazione di invalidità calcolata mediante cumulo dei periodi assicurativi e mediante il sistema della determinazione pro rata, maggiorata di una integrazione che consenta di raggiungere l'importo minimo previsto dalla legge italiana e, dall'altro, di una prestazione assicurativa di malattia belga (seconda questione) e se l'«integrazione» della pensione di invalidità italiana costituisca o meno la rifusione dello stesso danno ai sensi della legge belga, in altri termini, se sia o meno della stessa natura (e sia quindi cumulabile o meno — terza questione).
13.
Si deve rilevare che la terza questione, letta alla luce del suo tenore letterale, concerne esclusivamente il problema della qualificazione, con riguardo alle norme anticumulo belghe, dell'integrazione della pensione di invalidità concessa in Italia al fine di elevare tale pensione al minimo previsto dalla normativa italiana. Orbene, come precisato da questa Corte nella causa Stefanutti ( 6 ), una questione di tal genere rientra nell'ambito dell'ordinamento interno e compete, quindi, al giudice nazionale valutare il contenuto e l'interpretazione delle disposizioni del proprio ordinamento per quanto attiene al cumulo delle prestazioni. Questa non è peraltro certamente la risposta che si attende il giudice di rinvio.
14.
Ci sembra che la terza questione, affinché la sua soluzione possa risultare utile per il giudice a quo, debba essere ricollocata, unitamente alla seconda questione, nel contesto della controversia sottoposta al giudice medesimo. Le due questioni mirano a chiarire se la clausola anticumulo prevista dall'art. 76 quater, secondo comma, della legge belga 9 agosto 1963 sia opponibile al convenuto sulla base dell'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71. Infatti, ai sensi di detta ultima disposizione, le clausole nazionali anticumulo sono opponibili al beneficiario di prestazioni che non siano oggetto della deroga di cui alla seconda frase del n. 2 del medesimo art. 12. Ai sensi di tale deroga, la clausola anticumulo di diritto interno non è opponibile «se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)» ( 7 ). In altri termini, l'applicazione dell'art. 46, n. 3, unitamente agli altri due requisiti relativi all'applicazione della deroga prevista dalla seconda frase del n. 2 dell'art. 12 (prestazioni di pari natura; appartenenza alle prestazioni elencate), escluderebbe qualsiasi applicazione della clausola nazionale anticumulo.
15.
Accertare se una clausola nazionale anticumulo sia opponibile al beneficiario di prestazioni significa, quindi, provare che non si sia in presenza della situazione contemplata dalla deroga di cui alla seconda frase del n. 2 dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71. Ai sensi di tale disposizione occorre procedere ad una tripla verifica:
1)
se le prestazioni percepite dal convenuto siano «della stessa natura» (è a tale termine che il giudice di rinvio fa riferimento nella terza questione pregiudizia-le),
2)
se ognuna delle prestazioni costituisca prestazione «per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale»
e
3)
se tali prestazioni siano liquidate «ai sensi degli am. 46, 50, 51 o dell'art. 60, n. 1, lett. b), del regolamento».
16.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte ( 8 ), le prestazioni previdenziali devono considerarsi della stessa natura allorché il loro oggetto e la loro finalità, nonché la loro base di calcolo e le condizioni per la loro erogazione siano identiche. L'esame e la qualificazione di tali prestazioni devono essere effettuati con riguardo alle norme del diritto comunitario. Infatti, nell'analisi comparativa di tali prestazioni si deve tener conto della struttura del regolamento n. 1408/71, e in particolare dei vari capitoli componenti il titolo III e contenenti disposizioni speciali per le varie categorie di prestazioni.
17.
Ove si esamini la prestazione percepita dal convenuto sulla base della legge belga nel periodo in ordine al quale è contestato l'indebito, vale a dire dal 9 marzo 1979 all'8 marzo 1980 ( 9 ), si rileverà che si tratta di una prestazione di malattia denominata «indennità di inabilità primaria», che rappresenta una parte (60%) della retribuzione perduta dal lavoratore a causa del proprio stato di inabilità lavorativa, corrisposta per ogni giorno lavorativo del periodo di un anno decorrente dal momento in cui è insorto lo stato di inabilità lavorativa (v. l'art. 46 della legge 9 agosto 1963). Si tratta, pertanto, di un'indennità di malattia del genere «prestazioni in denaro» di cui agli artt. 19 e segg. contenuti nel capitolo I del titolo III del regolamento n. 1408/71, relativo alla malattia e alla maternità, vale a dire di «prestazioni pecuniarie dirette ad aiutare l'interessato a mantenere il livello dei propri redditi durante il periodo in cui vi sia inabilità al lavoro determinata da malattia» ( 10 ). La determinazione di prestazioni di tal genere viene effettuata sulla base dell'art. 23 del regolamento.
Si può già rilevare che la prestazione belga qui in esame non risponde ai due ultimi requisiti di cui all'art. 12, n. 2, seconda frase, in quanto,
1)
a differenza della «indennità di invalidità» belga riconosciuta al convenuto con riguardo all'ultimo periodo di cui al precedente punto 5, non si tratta di una prestazione «per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale»,
e
2)
non si tratta nemmeno di una prestazione liquidata ai «sensi degli artt. 46, 50, 51 o dell'art. 60, paragrafo 1, lett. b)»
atteso che, come già detto, si tratta di una prestazione determinata sulla base dell'art. 23.
18.
Inoltre, le prestazioni belga ed italiana non sono «della stessa natura». Infatti, mentre la prestazione belga di cui trattasi rappresenta un'indennità di malattia calcolata ai sensi dell'art. 23 del regolamento n. 1408/71, è pacifico che la prestazione italiana costituisca una pensione di invalidità calcolata sulla base dell'art. 46, n. 3, del regolamento. Tale disposizione è calcolata nel capitolo 3 del titolo III del regolamento, relativo alla vecchiaia e morte (pensioni), ma è applicabile in via analogica alle prestazioni di invalidità riconosciute sulla base della legge italiana. Il capitolo 2 del titolo III del regolamento n. 1408/71, relativo all'invalidità, distingue, infatti, due tipi di normative: quelle secondo cui l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi contributivi (sezione 1, artt. 37-39) e quelle secondo cui, invece, l'importo delle prestazioni dipende dai periodi medesimi (sezione 2, art. 40). La normativa italiana è del secondo tipo, come è confermato dall'allegato IV del regolamento. Ai sensi dell'art. 40, n. 1, del regolamento, le prestazioni riconosciute sulla base di una siffatta normativa sono determinate ai sensi delle disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento, relativo alla vecchiaia e alla morte.
In sintesi, ove si pongano a raffronto le due prestazioni percepite dal signor Del Grosso, si rileverà come esse non siano della stessa natura. L'una costituisce una prestazione in denaro di malattia, determinata in base all'art. 23 del regolamento n. 1408/71, mentre l'altra rappresenta una pensione di invalidità determinata ai sensi dell'art. 46.
19.
L'unico dubbio che eventualmente resta ancora da chiarire al riguardo è quello dell'incidenza della prestazione integrativa, riconosciuta dalla legge italiana, sulle conclusioni sin qui elaborate.
A nostro parere, la qualificazione della pensione di invalidità italiana quale «prestazione determinata in base al sistema pro rata» piuttosto che quale «prestazione autonoma», come precedentemente esposto (v. punto 11), resta irrilevante in ordine alla soluzione della controversia, in quanto l'indennità di inabi-lità primaria belga (prestazione di malattia) e la prestazione di invalidità italiana (autonoma o determinata in base al sistema pro rata) resteranno in ogni caso prestazioni di natura differente ai sensi dell'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71.
20.
Alla luce degli elementi sin qui analizzati possiamo quindi concludere nel senso che è evidente che non sussistono i requisiti ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 2, seconda frase, e che la norma nazionale anticumulo è opponibile al convenuto alla luce dell'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71.
IV — Conclusioni
21.
In considerazione di tutti i suesposti motivi, suggeriamo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Tribunal du travail di Bruxelles con l'ordinanza 17 giugno 1993 nei termini seguenti:
«1)
In materia di pensioni concesse ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, il termine “prestazione autonoma” è utilizzato al fine di designare la prestazione determinata sulla base dell'art. 46, n. 1, primo comma, vale a dire la pensione completa prevista dalla normativa dello Stato membro dell'ente competente, sulla base unicamente di tale normativa e senza ricorso alla contabilizzazione di periodi assicurativi compiuti sotto il vigore di normative di altri Stati membri cui il lavoratore sia stato soggetto. Conseguentemente, il detto termine non può essere utilizzato al fine di designare una prestazione sociale italiana denominata “pensione di invalidità”, ancorché integrata ai fini del raggiungimento dell'importo della pensione minima prevista dalla normativa italiana, atteso che tale prestazione è stata inizialmente determinata sulla base del sistema del cumulo dei periodi assicurativi e del sistema pro rata.
2)
L'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71 non osta all'applicazione di una norma anticumulo contenuta in una normativa nazionale ai sensi della quale un lavoratore migrante percepisca prestazioni in denaro di malattia, dirette a compensare la perdita di reddito subita a seguito della inabilità al lavoro dovuta a malattia, mentre percepisce contemporaneamente una pensione di invalidità in un altro Stato membro, determinata ai sensi dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, eventualmente maggiorata in ragione di un'integrazione fissata dalla normativa di tale altro Stato membro al fine di raggiungere l'importo minimo della pensione previsto dalla normativa medesima».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) Nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
( 2 ) Regolamento (CEE) n. 574/72, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 86). V. elenco degli enti competenti di cui all'allegato 2 del regolamento n. 574/72 (GU L 230, pag. 133).
( 3 ) Testo delle questioni come corretto a seguito della lettera 29 giugno 1993 trasmessa alla Corte dal presidente della nona sezione del Tribunal du travail.
( 4 ) Sentenza 15 dicembre 1993, cause riunite C-113/92, C-114/92 e C-156/92, Fabrizii e a. (Racc. pag. I-6707).
( 5 ) Sentenze 17 dicembre 1987, causa 323/86, Collini (Racc, pag. 5489, punti 10 e 15); 21 marzo 1990, causa C-199/88, Cabras (Racc. pag. I-1023); 6 giugno 1990, causa C-342/88, Spits (Racc. pag. I-2259, punto 12); 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Racc. pag. I-897, punto 34), e 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande (Racc. pag. I-3851, punto 19).
( 6 ) Sentenza 6 ottobre 1987, causa 197/85, Stefanutti (Racc. pag. 3855, punto 16).
( 7 ) Per una migliore comprensione di tale disposizione si deve tener conto del fatto che gli artt. 46, 50, 51 e 60, n. 1, lett. b), costituiscono già disposizioni dirette alla determinazione dell'importo massimo che può essere riconosciuto al beneficiario delle prestazioni.
( 8 ) V., da ultimo, sentenza 8 luglio 1992, causa C-102/91, Knoch (Racc. pag. I-4341, punto 40).
( 9 ) In altri termini, in questa sede rileva solamente il primo dei tre periodi individuati al precedente paragrafo 5, vale a dire il periodo durante il quale è stata riconosciuta al convenuto la «pensione di invalidità primaria» ai sensi della legge belga.
( 10 ) V. Van Raepenbusch, S.: «La sécurité sociale des personnes qui circulent à l'intérieur de la Communauté économique européenne», 1991, pag. 396, n. 254. V. anche le tavole IV-1 e IV-2 della rubrica «Maladie — Indemnités pécuniaires» dei Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale applicables dans les États membres des Communautés européennes, 15a edizione (al primo luglio 1988), «Régime général (salariés de l'industrie et du commerce)», edite dalla Commissione delle Comunità europee, pagg. 44 e 46.
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