CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 15 dicembre 1994 ( *1 )
A — Antefatti
1.
Negli anni 1989-1991 la ricorrente del procedimento principale ha importato nella Repubblica federale di Germania varie partite di medicinali, che aveva acquistato dalla società M. a Vienna. Secondo quanto accertato dal giudice a quo, trattavasi di merci originarie della Comunità esportate in Austria. Sembra che i prezzi dei medicinali nella Repubblica federale di Germania siano notevolmente più elevati che in Austria, cosicché tali reimportazioni sono redditizie.
2.
La società M. aveva dichiarato, all'atto dell'esportazione dei medicinali nella Repubblica federale di Germania, che dette merci erano di origine comunitaria. A seguito di un controllo risultava tuttavia che la società M. non era in grado di produrre il necessario certificato di origine nella forma prescritta dal Protocollo n. 3 dell'Accordo sul libero scambio tra la CEE e la Repubblica d'Austria 22 luglio 1972 ( 1 ) (in prosieguo: l'«Accor-do»). Il 31 marzo 1992 lo Hauptzollamt di Krefeld decideva pertanto che la società Bonapharma avrebbe dovuto corrispondere, per il passato, dazi doganali per l'ammontare di 20000 DM circa.
3.
La società Bonapharma ha presentato ricorso contro detto provvedimento dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf. La ricorrente ha ivi sostenuto che i necessari certificati di origine non avevano potuto essere esibiti poiché i fornitori della società M. (alcuni grossisti austriaci) avrebbero negato di comunicarle dati relativi all'origine dei prodotti. Tale diniego sarebbe stato dovuto all'intento dei fabbricanti di questi prodotti (aventi sede nella Comunità) di impedire reimportazioni dall'Austria nella Comunità. Tuttavia, poiché all'atto dell'importazione dei prodotti dalla Comunità si erano dovuti presentare alle autorità doganali austriache i certificati corrispondenti, si sarebbe potuto stabilire che trattavasi di prodotti di origine comunitaria. L'amministrazione doganale austriaca avrebbe invece sostenuto che non le incombeva alcun obbligo di effettuare proprie ricerche sull'origine delle merci.
La ricorrente riscontra nel comportamento dei fornitori una violazione dell'art. 23, n. 1, lett. ii), dell'Accordo. Ai sensi di questa disposizione — che si basa a sua volta sull'art. 86 del Trattato CE — lo sfruttamento abusivo di uria posizione dominante nella totalità del territorio delle parti contraenti (vale a dire della Comunità e dell'Austria), o in una parte sostanziale di questo, da parte di una o più imprese, è incompatibile con l'Accordo, nella misura in cui esso sia suscettibile di pregiudicare gli scambi commerciali tra la Comunità e l'Austria.
La ricorrente è del parere che, nonostante la mancanza dei certificati di origine ai sensi del Protocollo n. 3, l'origine comunitaria dei prodotti in questione risulti da vari documenti da essa esibiti nel corso del procedimento dinanzi al Finanzgericht.
4.
Il Finanzgericht di Düsseldorf ha di conseguenza presentato alla Corte di giustizia la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale:
«Se, in caso di importazioni dall'Austria, che in realtà costituiscano reimportazioni nella Comunità, si possa rinunciare alla presentazione dei documenti attestanti l'origine preferenziale di cui al titolo II del Protocollo n. 3 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, qualora il rilascio di detti documenti venga impedito da un'intesa tra imprese, in contrasto con l'art. 23, n. 1, dell'Accordo fra la Comunità economica europea e l'Austria, e l'amministrazione doganale austriaca lasci esclusivamente all'esportatore la prova del diritto al regime preferenziale, senza procedere a propri accertamenti».
5.
In base alle disposizioni dell'Accordo, negli scambi commerciali tra la Comunità e l'Austria non viene più imposto alcun dazio doganale all'importazione. A norma dell'art. 2, l'Accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e dell'Austria. Le regole d'origine sono determinate nel Protocollo n. 3 (art. 11 dell'Accordo).
6.
Il Protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato nel frattempo più volte modificato. Per il periodo di cui trattasi nella specie, ci si deve basare sulla versione del Protocollo derivante dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988 ( 2 ), n. 1598, dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988 ( 3 ), n. 4265, e dal regolamento (CEE) del Consiglio, n. 4271/88, recante la stessa data ( 4 ). Il titolo I (artt. 1-7) definisce la nozione di «prodotti originari». Il titolo II (artt. 8-18) tratta dei metodi di cooperazione amministrativa.
7.
Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Protocollo, l'Accordo è applicabile a prodotti originari della Comunità o dell'Austria su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 [art. 8, n. 1, lett. a)] o di una fattura contenente la dichiarazione dell'esportatore [art. 8, n. 1, lett. b) e c)]. Di tale ultima possibilità può farsi uso nell'ambito del procedimento semplificato, di cui all'art. 13 del Protocollo, per la presentazione dei certificati di circolazione, nonché nei casi in cui il valore delle merci non superi una soglia determinata (che, nel periodo in questione, ammontava a 4400 ECU). Non è qui necessario esaminare le particolarità di questi regimi speciali e di altre disposizioni speciali ( 5 ).
8.
Il certificato EUR. 1 viene rilasciato, ai sensi dell'art. 9, n. 1, del Protocollo, dalle autorità dello Stato di esportazione delle merci. Ai sensi dell'art. 9, n. 2, tale certificato viene rilasciato dalle autorità di uno Stato membro della Comunità, se si tratta di prodotti originari della Comunità, e dalle autorità austriache, se si tratta di prodotti originari dell'Austria. Il presente caso, nel quale un prodotto originario della Comunità viene dapprima esportato in Austria, da cui è riesportato nella Comunità, dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 9, n. 3 ( 6 ). A norma del secondo capoverso di questa disposizione, i certificati EUR. 1 vengono rilasciati in questi casi «su presentazione dei certificati EUR. 1 rilasciati precedentemente».
Ai sensi dell'art. 10, n. 3, del Protocollo, il certificato EUR. 1 costituisce «il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'Accordo».
B — Osservazioni
9.
Il presente procedimento verte sulla questione se la prova dell'origine delle merci, agli scopi previsti dall'accordo, possa essere fornita soltanto secondo le modalità previste dal Protocollo n. 3, oppure se, eccezionalmente, possano essere presi in considerazione anche altri mezzi di prova.
10.
Prima di esaminare tale questione, va osservato che il giudice a quo muove de due premesse, sulle quali, di conseguenza, anche la Corte deve basare la propria pronuncia. Da una parte, detto giudice accoglie la tesi della ricorrente, secondo la quale i prodotti in questione sono di origine comunitaria. Dall'altra, il quesito pregiudiziale viene formulato anche per il caso in cui un'intesa ( 7 ) in contrasto con l'art. 23, n. 1, dell'Accordo impedisca il rilascio dei documenti di origine richiesti dal Protocollo. Spetta esclusivamente al giudice a quo valutare se questi presupposti sussistano effettivamente.
11.
Nell'ordinanza di rinvio il giudice a quo ritiene che il diniego delle autorità doganali austriache di rilasciare i necessari certificati di origine, ovvero di prestare collaborazione al riguardo, costituisca violazione dell'art. 13 dell'Accordo. Ai sensi di questo articolo — paragonabile all'art. 30 del Trattato CE — nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e l'Austria; le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente vigenti devono essere soppresse. Non si deve qui esaminare se sia esatta questa concezione del giudice a quo ( 8 ), contrariamente all'opinione manifestata all'udienza della Corte dal rappresentante della società Bonapharma, perché questo punto di vista non è oggetto del quesito pregiudiziale.
12.
Come la Corte ha già affermato, dalle disposizioni dell'Accordo e del Protocollo risulta che solo le merci originarie della Comunità o dell'Austria possono beneficiare del regime preferenziale previsto dall'Accordo stesso, e che il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 costituisce il titolo giustificativo di tale origine ( 9 ). Ne consegue quindi che, in via di principio, l'origine di una merce può essere dimostrata solo su presentazione dei certificati previsti dal Protocollo, vale a dire il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o gli altri documenti elencati all'art. 8 del Protocollo. L'uniformità e la certezza nell'applicazione dell'Accordo verrebbero compromesse qualora, oltre a detti certificati di origine, venisse ammessa la produzione di altri mezzi di prova. Considerazioni analoghe sono alla base del pari delle sentenze della Corte in materia di prova dell'origine negli scambi intmcomunitari alle quali la Commissione ha fatto riferimento ( 10 ).
13.
Occorre inoltre rilevare che la determinazione dell'origine delle merci secondo le disposizioni di detto Protocollo si basa su una ripartizione delle competenze fra le autorità doganali degli Stati interessati, nel senso che l'accertamento dell'origine tocca alle autorità dello Stato d'esportazione e la collaborazione fra le amministrazioni doganali interessate garantisce il controllo del funzionamento di tale regime ( 11 ). Questo sistema «si spiega col fatto che le autorità dello Stato esportatore possono più agevolmente accertare direttamente i fatti che condizionano l'origine; inoltre, esso ha il vantaggio di condurre a risultati certi e uniformi per quanto riguarda l'identificazione dell'origine delle merci e di evitare, in tal modo, sviamenti di traffico e distorsioni di concorrenza negli scambi» ( 12 ). Questa ripartizione delle competenze verrebbe alterata, se si consentisse alle autorità doganali dello Stato d'importazione di accertare autonomamente l'origine delle merci.
14.
La Commissione si richiama inoltre al fatto che l'art. 23 dell'Accordo — diversamente dagli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato CE — non è direttamente efficace, in effetti, l'art. 23, n. 2, dell'Accordo prevede che, se una parte contraente (vale a dire la Comunità o l'Austria) reputa che una determinata pratica è incompatibile con l'articolo stesso, «può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27». Ai sensi dell'art. 27, n. 3, ciascuna parte contraente può adire il Comitato misto (composto da rappresentanti dell'Austria e della Comunità) e investirlo della questione. Se non viene messa fine alla condotta anticoncorrenziale o se il Comitato non raggiunge un accordo, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie. Detta disposizione implica quindi che le parti contraenti (la Comunità o l'Austria) intervengano e pongano fine alla violazione, senza ritenersi — almeno in base alla lettera della disposizione — a ciò obbligate. Alla luce di tale disposizione, sembra escluso (contrariamente alla tesi sostenuta all'udienza dal rappresentante della società Bonapharma) che un operatore economico possa avvalersi direttamente dinanzi a un tribunale di una violazione dell'art. 23 dell'Accordo.
Va tuttavia osservato che il presente caso non riguarda un'applicazione dell'art. 23. Il giudice a quo chiede invece se si possa derogare ai requisiti formali del Protocollo n. 3, in caso di violazione dell'art. 23 dell'Accordo e qualora tale violazione impedisca all'esportatore di ottenere i certificati di origine richiesti. Sembra però che il fatto di considerare un'eventuale violazione dell'art. 23 dell'Accordo sollevi altri problemi. In tale caso, infatti, le autorità doganali dello Stato d'importazione, e, in ultima istanza, i tribunali che presiedono al loro controllo (come, nel presente caso, il Finanzgericht, o gli organi giurisdizionali equivalenti) dovrebbero stabilire se tale violazione sussista. È evidente che lo svolgimento di questo compito porrebbe le istanze giudiziarie sopra nominate dinanzi a notevoli difficoltà. Nonostante il quesito pregiudiziale sia formulato nell'ipotesi di un'eventuale violazione dell'art. 23 dell'Accordo, tali problemi devono essere considerati nel presente caso, poiché la decisione della Corte in questa causa avrà importanza anche per controversie future di natura analoga.
15.
Di conseguenza, vi sarebbe motivo di risolvere negativamente il quesito pregiudiziale, e di attenersi alla normativa del Protocollo n. 3, come sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Commissione. La tesi della Commissione, secondo la quale un'eventuale severità della normativa va accettata a ragione di interessi superiori e secondo cui questo rigore potrebbe essere eliminato solo con altri mezzi, contiene molti elementi a suo favore. Tuttavia, dopo aver ben riflettuto, sono giunto alla convinzione che tale soluzione non è soddisfacente, essenzialmente per due considerazioni: in primo luogo, in base alla più recente giurisprudenza della Corte si possono ammettere deroghe alla normativa del Protocollo n. 3, in presenza di circostanze eccezionali; in secondo luogo, una risposta negativa al quesito pregiudiziale potrebbe comportare un sensibile pregiudizio al principio della libera circolazione delle merci alla base dell'Accordo di libero scambio.
16.
La sentenza della Corte nella causa Huygen ( 13 ) dimostra che vi sono limiti al formalismo del Protocollo n. 3. Detta causa trattava dell'esportazione di un macchinario dall'Austria in Belgio. Tale macchinario era stato fabbricato nella Repubblica federale di Germania ed esportato in Austria nel 1970, prima, quindi, dall'entrata in vigore dell'Accordo. Le autorità doganali austriache avevano rilasciato, per l'esportazione in Belgio, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Tuttavia, le autorità doganali belghe, a seguito di una loro richiesta in tal senso, dovettero riconoscere che non disponevano del necessario certificato attestante l'origine tedesca della merce, e che non poteva quindi conservare la propria validità il certificato di circolazione EUR. 1. La Corte ha confermato nella sua pronuncia che, in tali circostanze, il certificato di circolazione era stato rilasciato a torto ( 14 ).
Essa ha sottolineato tuttavia la peculiarità del caso di specie. Da un lato, secondo le indicazioni del giudice a quo, era acquisito agli atti un documento (sotto forma di fattura), che provava l'origine comunitaria della macchina. Dall'altro, era stato impossibile agli interessati produrre i certificati di origine previsti dal Protocollo n. 3 nella forma prescritta, in quanto la merce era stata importata in Austria in un'epoca in cui tale certificato non poteva ancora essere rilasciato ( 15 ). Le autorità doganali dello Stato esportatore non erano quindi in grado di verificare a posteriori l'esattezza del certificato EUR. 1, come prescritto dal Protocollo. In tali circostanze, nulla impediva alle autorità doganali dello Stato d'importazione di raggiungere la finalità perseguita da detto controllo a posteriori — vale a dire la verifica dell'autenticità e dell'esattezza del certificato EUR. 1 — prendendo in considerazione altri mezzi di prova ( 16 ).
17.
La Commissione ha certamente ragione di rilevare le differenze tra le circostanze di detta pronuncia e quelle del caso presente. La più importante di esse consiste sicuramente nel fatto che nel caso Huygen il certificato di origine previsto non poteva venire prodotto, in quanto l'Accordo non era ancora entrato in vigore (e non era stato neanche concluso) all'epoca dell'importazione in Austria. Si può parlare qui di un caso di impossibilità oggettiva. Poiché sembra che questo caso non fosse stato preso in considerazione dalle parti dell'Accordo, il Protocollo comportava al riguardo una lacuna che la Corte poteva colmare con la sua sentenza.
Nel caso presente vi era senza dubbio la possibilità di rilasciare il certificato di origine richiesto, poiché si può ritenere che i fornitori della società M. disponessero dei documenti necessari. Tuttavia, secondo la fattispecie alla base dell'ordinanza di rinvio, il rilascio dei certificati di origine è stato impedito dal diniego dei detti fornitori di mettere a disposizione della società M. i documenti o le informazioni richiesti ( 17 ). Se ciò si è verificato, si tratta di un caso di impossibilità soggettiva.
18.
Ritengo però equo trattare i due casi allo stesso modo. Come nel caso Huygen gli interessati non potevano essere considerati responsabili della impossibilità di presentare i certificati di origine, nel presente caso la mancanza dei certificati corrispondenti non può addebitarsi alla società M. o alla società Bonapharma. Il fatto che nel caso Huygen si trattasse di un procedimento penale, mentre nel caso di specie si tratta di un mero contenzioso fiscale, è, a mio avviso, irrilevante. Il punto di vista, manifestato in udienza dal rappresentante della Commissione, secondo il quale la Corte, nella sentenza Huygen, ha tenuto presente la peculiarità della causa principale non trova alcun riscontro nella sentenza stessa.
19.
Mi sembra che in tal caso si debba tracciare un parallelismo con i casi di forza maggiore. Nella sentenza Huygen era stato chiesto alla Corte di stabilire se un importatore possa richiamarsi alla forza maggiore, qualora le autorità doganali dello Stato d'esportazione non siano in grado di accertare l'origine di una merce per mezzo di un controllo
a posteriori. La risposta della Corte rimandava, in primo luogo, alla sentenza Valsabbia, nella quale essa aveva statuito che l'evento in questione doveva «rendere obiettivamente impossibile per gli interessati l'osservanza dei loro obblighi» ( 18 ). In relazione a ciò la Corte ha però considerato che la forza maggiore deve intendersi nel senso di circostanze estranee e imprevedibili, sulle quali l'operatore economico interessato non ha alcuna influenza, e le cui conseguenze, nonostante l'impiego della necessaria diligenza, non si sarebbero potute evitare ( 19 ). Come ho già rilevato in un altro punto, la nozione di forza maggiore non si limita pertanto ai casi di impossibilità oggettiva ( 20 ).
20.
Questo raffronto dimostra che in ogni caso può parlarsi di impossibilità soggettiva solo quando l'operatore economico interessato ha intrapreso tutti i passi necessari e ragionevolmente esigibili per adempiere i suoi obblighi. Di ciò si deve tener conto anche nella formulazione della soluzione della questione pregiudiziale.
Era sicuramente necessario, e ragionevolmente esigibile dalla società M., che essa intraprendesse passi diretti ad ottenere dai suoi fornitori i documenti richiesti, volti a tentare eventualmente di indurre le autorità doganali austriache, date le particolari circostanze del caso, a rilasciare i certificati di origine sulla base di altri mezzi di prova. Dev'essere evidentemente valutato dal giudice a quo se la società M. (o la ditta Bonapharma) abbia adempiuto questo obbligo. Dall'ordinanza di rinvio risulta però che il giudice a quo è dell'avviso che gli interessati abbiano fatto tutto quanto era loro possibile per produrre i certificati di origine richiesti, senza riuscire a far valere fruttuosamente le loro ragioni. Il giudice a quo menziona al riguardo un'azione dinanzi ai tribunali civili austriaci contro uno dei fornitori della società M., respinta in ultima istanza dall'Oberste Gerichtshof austriaco ( 21 ). Da tale sentenza risulta che è stato respinto anche un ricorso proposto contro le autorità doganali austriache dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi austriaci ( 22 ). Tutto lascia supporre che neanche le autorità governative austriache competenti siano finora intervenute nella presente questione, anche se l'esportatore aveva chiesto il loro sostegno.
21.
Il quesito pregiudiziale si basa inoltre sul fatto che l'amministrazione doganale del paese d'esportazione «lascia la prova dell'applicabilità del regime preferenziale esclusivamente all'esportatore, senza procedere motu proprio ad accertamenti». A mio avviso, questo elemento è irrilevante. Il certificato EUR. 1 viene rilasciato solo su richiesta scritta (art. 10, n. 1, del Protocollo n. 3). A norma dell'art. 15, n. 1, del Protocollo, l'esportatore presenta con la domanda di certificato «ogni utile documento giustificativo», atto a provare che il rilascio possa aver luogo. Egli è al contempo obbligato «a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengono necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale» ( 23 ). Le autorità austriache potevano quindi senz'altro limitarsi, a mio avviso, a richiedere alla società M. la presentazione dei certificati necessari, senza intraprendere accertamenti motu proprio. Il fatto che le autorità doganali austriache abbiano assunto questo atteggiamento dimostra tuttavia, ancora una volta, che per la società M. era impossibile nella specie produrre i certificati di origine richiesti dal Protocollo n. 3.
22.
Stando così le cose, appare quindi comprensibile che il giudice a quo parli di uno «stato di emergenza probatoria» della società M. e della ricorrente nel procedimento principale. Se si dovesse insistere, in queste circostanze, su un'applicazione restrittiva delle disposizioni del Protocollo n. 3, ciò significherebbe che l'esportazione di merci (provenienti in origine dalla Comunità) dall'Austria nella Comunità potrebbe essere impedito dal comportamento di determinate imprese. Un simile risultato difficilmente sarebbe compatibile con la finalità fondamentale dell'Accordo di libero scambio, vale a dire rimuovere gli ostacoli al commercio e garantire così la libera circolazione delle merci. In caso contrario si consentirebbe ad imprese economiche di innalzare barriere commerciali che le parti contraenti volevano abbattere.
Come ho già menzionato, il caso di specie verte su reimportazioni, vale a dire sull'importazione di merci che in precedenza erano state esportate in Austria. Come risulta già implicitamente dalla sentenza Huygen, i vantaggi dell'Accordo devono valere anche per siffatte merci. L'esercizio di tali reimportazioni costituisce inoltre un'attività pienamente legittima. Un operatore economico, se si avvantaggia delle differenze di prezzo tra l'Austria e uno Stato membro della Comunità, si limita ad avvalersi in tal caso delle possibilità offerte dall'Accordo.
23.
Non mi sembra neanche che si debba temere che una decisione nel senso da me proposto possa comportare conseguenze gravi per il funzionamento del meccanismo di determinazione dell'origine delle merci prevista dal Protocollo n. 3. Il caso di specie riguarda esclusivamente — al pari della sentenza Huygen — reimportazioni, vale a dire l'importazione nella Comunità di prodotti provenienti dalla Comunità stessa che in un primo momento erano stati esportati in Austria. Le circostanze del caso di specie appaiono inoltre talmente insolite che è poco probabile che una decisione la quale, in un caso così eccezionale come il presente, faccia prevalere l'equità su considerazioni relative alla certezza del diritto, introduca grandi complicazioni in questo campo. Inoltre — come tengo a rilevare ancora una volta — già la sentenza Huygen ha mostrato che in casi eccezionali è ammissibile una siffatta deroga al rigore formale delle norme giuridiche applicabili.
24.
Il rappresentante della Commissione ha fatto riferimento in udienza alla sentenza Anastasiou ( 24 ). In questa causa si discuteva, tra l'altro, se, in caso di importazione di merci da Cipro, potessero essere accettati soltanto i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciati dalla Repubblica di Cipro, oppure se le autorità competenti degli Stati membri potessero accettare anche altri documenti. Nel caso di specie si trattava di documenti rilasciati dalle autorità della cosiddetta «Repubblica turca nordcipriota». La Corte ha deciso che potevano essere utilizzati soltanto mezzi di prova espressamente previsti dall'accordo di associazione tra la Comunità e Cipro. La Corte ha aggiunto che altri mezzi di prova non potevano essere utilizzati unilateralmente, bensì dovevano essere «discussi e decisi dalla Comunità e dalla Repubblica di Cipro nel quadro delle istituzioni create in virtù dell'accordo, e quindi applicati in modo uniforme dalle due parti contraenti» ( 25 ).
25.
Questa sentenza non è tuttavia in contrasto con l'opinione qui espressa. Nella causa Anastasiou la questione fondamentale era quale autorità fosse competente a Cipro a rilasciare i certificati di circolazione delle merci per le esportazioni nella Comunità di mera prodotte a Cipro. Nel caso presente si tratta, invece, di reimportazioni nella Comunità; sono pertanto considerate nella specie soltanto merci originarie della Comunità. Mi sembra inoltre significativo che la Corte nella sua sentenza Anastasiou citi più volte, confermandola, la sua sentenza nella causa Huygen.
C — Conclusione
26.
Vi suggerisco pertanto di fornire la seguente soluzione alla questione pregiudiziale del Finanzgericht di Düsseldorf:
«In caso di importazioni dall'Austria, che in realtà costituiscono reimportazioni dalla Comunità, si può eccezionalmente non richiedere la presentazione dei certificati di origine di cui al titolo II del Protocollo n. 3 allegato all'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, qualora un'intesa ai sensi dell'art. 23, n. 1, dell'Accordo impedisca il rilascio di detti certificati, e l'esportatore abbia intrapreso tutti i passi necessari e ragionevolmente esigibili per procurarsi detti certificati».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) V. il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2836, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione (GU L 300, pag. 1). Il testo dell'accordo è allegato al regolamento (cit., pag. 2).
( 2 ) GU L 149, pag. 1.
( 3 ) GU L 379, pag. 1.
( 4 ) GUL 381, pag. 1.
( 5 ) Si fa qui riferimento soltanto all'art. 8, n. 2, del Protocollo, ai sensi del quale i certificati di cui all'art. 8, n. 1, non sono necessari se si tratta di spedizioni tra privati o di merci contenute nel bagaglio personale di viaggiatori, quando ü valore di tali merci non supera determinati importi.
( 6 ) Ciò risulta implicitamente dalla nota 9 delle note esplicative figuranti nell'allegato del Protocollo n. 3.
( 7 ) Dall'ordinanza di rinvio risulta che il giudice a quo considera il comportamento dei fornitori della società M. non solo uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante ex art. 23, n. 1, lett. ii), dell'Accordo, ma anche una pratica concordata, che viola l'art. 23, n. 1, lett. i), dell'Accordo, basato sull'art. 85, n. 1, del Trattato CE.
( 8 ) V. in proposito, ad es., Eilmansberger, Thomas: «Zur Auslegung des Integrations-Durchführungsgesetzes», WBl (Wirtscbaftsrechtliche Blätter), 1990, pag. 367, 369 e segg.
( 9 ) Sentenza 7 dicembre 1993, causa C-12/92, Huygen (Race. pag. I-6381, punto 16).
( 10 ) V. sentenza 22 ottobre 1970, causa 12/70, Craeynest (Race. pag. 905, punto 5 c segg.); sentenza 7 marzo 1990, causa C-117/88, Trend-Modcn Textilhandcl (Race. pag. I-631, punto 20).
( 11 ) Sentenza 12 luglio 1984, causa 218/83, Les Rapides Savoyards (Race. pag. 3105, punto 26); sentenza Huygen, cit. (nota 9), punto 24. La sentenza citata per prima riguarda l'Accordo di libero scambio tra la Comunità e la Svizzera e il Protocollo ad esso relativo, il cui contenuto coincide con quello delle norme in esame.
( 12 ) Sentenza nella causa Les Rapides Savoyards, cit. (nota 11), punto 26.
( 13 ) Loc. cit. (nota 9).
( 14 ) Loc. cit. (nota 9), punto 17.
( 15 ) Loc. cit. (nota 9), punto 21.
( 16 ) Loc. cit. (nota 9), punto 27.
( 17 ) Va ancora sottolineato che non si deve qui accertare se ciò si sia effettivamente verificato.
( 18 ) Sentenza 18 marzo 1980, cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, 226/78 a 228/78, 263/78 e 264/78, 39/79, 31/79, 83/79 e 85/79, Valsabbia/Commissione (Race. 1980, pag. 907, punto 140); cit. nella sentenza Huygen (nota 9), punto 31.
( 19 ) Loc. cit. (nota 9), punto 31.
( 20 ) V. le mie conclusioni nella causa C-50/92, Molkerei-Zentrale Süd (Race. 1993, pag. I-1044, in particolare il punto 18), e la sentenza della Corte 18 marzo 1993 (Race, pag. I-1035, in particolare il punto 16).
( 21 ) Sentenza 15 dicembre 1992, pubblicata in WBl 1993, pag. 264; v., in proposito, Eilmansherger, Thomas: «Parallelhandel und Ursprungsnachweisen», WBl 1993, pag. 237.
( 22 ) Sentenza del Verwaltungsgerichtshof austriaco 18 gennaio 1990. Pare che questa sentenza non sia stata pubblicata. V., tuttavia, sulla stessa problematica, la sentenza del Verwaltungsgerichtshof 14 dicembre 1989, WBl 1990, pag. 373.
( 23 ) Ai sensi dell'art. 15, n. 3, ciò vale anche, «mutatis mutandis», per le dichiarazioni di cui all'art. 8, n. 1, lctt. a) c b).
( 24 ) Sentenza 5 luglio 1994, causa C-432/92, Anastasiou (Race, pag. I-3087).
( 25 ) Sentenza 5 luglio 1994, citata (nota 24), punto 46.
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