Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nel presente ricorso per inadempimento la Commissione contesta al Regno del Belgio il fatto di non avere recepito in tempo utile la direttiva 88/599/CEE (1) nell' ordinamento interno e/o di non avere comunicato alla Commissione il tenore delle disposizioni di attuazione. Tale direttiva precisa le condizioni minime quanto ai controlli effettuati dagli Stati membri, al fine di garantire l' osservanza della normativa comunitaria nel settore dei trasporti su strada.
2. Ai sensi dell' art. 7, n. 1, della direttiva gli Stati membri (2) mettono in vigore al più tardi entro il 1 gennaio 1989 (3) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Il n. 2 di tale disposizione obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all' applicazione della direttiva stessa.
3. Nel corso del procedimento precontenzioso il governo belga aveva espresso inoltre l' opinione che non occorresse procedere ad una trasposizione ad hoc. Infatti la legge emanata nella materia in questione il 18 febbraio 1969 (4) non osterebbe all' applicazione della direttiva e riconoscerebbe un esteso potere di controllo agli impiegati competenti. Pertanto si dovrebbero adottare meri atti amministrativi interni.
4. La Commissione si è espressa contro questa tesi tanto nel procedimento precontenzioso quanto nel suo ricorso. Il governo belga non ha più difeso, nel controricorso, la tesi summenzionata. Esso si è invece limitato a rinviare al progetto di regio decreto che conteneva le necessarie disposizioni di attuazione e giaceva a quel momento dinanzi al Consiglio dei ministri per la deliberazione.
5. E' certo quindi che lo Stato convenuto non si è conformato in tempo utile al proprio obbligo di trasposizione della direttiva: va conseguentemente accolta, su tale punto, la domanda della Commissione. Non dovrebbe figurare, per contro, nella declaratoria della Corte l' aspetto relativo alla mancata comunicazione delle disposizioni, poiché mancano proprio le disposizioni che avrebbero potuto e dovuto essere comunicate.
6. Propongo pertanto di:
- dichiarare che, non avendo adottato entro il termine all' uopo prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 88/599/CEE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325, pag. 55).
(2) - Fatta eccezione per il Portogallo, il quale disponeva di un termine che andava fino al 1 gennaio 1990.
(3) - Sia notato di passaggio che un termine per la trasposizione di circa sei settimane appare eccezionalmente breve. Tuttavia lo Stato convenuto non si è pronunciato su tale punto. Va segnalata in tale contesto la sentenza 27 ottobre 1992, causa C-74/91, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5437), secondo la quale gli Stati membri, nell' ambito di un ricorso per inadempimento a seguito della violazione di una direttiva, non possono far valere l' illegittimità di quest' ultima, ma solo la sua inesistenza come atto giuridico (punti 10 e 11). Essi comunque, qualora abbiano l' intenzione di eccepire l' impossibilità assoluta di attuare la direttiva, devono provare un' affermazione siffatta (punto 12).
(4) - Trattasi della legge sulle misure di attuazione dei trattati ed atti internazionali nel settore dei trasporti su strada, ferroviari o marittimi, Moniteur belge del 4.8.1969.
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