Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Finanzgericht di Duesseldorf ha sottoposto alla Corte talune questioni pregiudiziali che traggono origine da una controversia tra la società tedesca Klaus Thierschmidt GmbH (in prosieguo: la "Thierschmidt") e lo Hauptzollamt di Essen. La controversia è sorta in seguito alla decisione delle autorità doganali di includere nel valore in dogana di prodotti tessili importati dalla Thierschmidt provenienti da Hong Kong e da Taiwan un importo fatturato dall' esportatore per coprire le cosiddette "spese di quota".
2. La Corte è già stata adita in due casi con questioni relative al trattamento doganale delle spese di quota. Per quanto riguarda la prima si tratta della causa 7/83 (Ospig/Hauptzollamt Bremen-Ost) nella quale la Corte ha pronunciato la sentenza il 9 febbraio 1984 (1). La seconda è la causa C-29/93 (Ospig/Hauptzollamt Bremen-Freihafen) nella quale la Corte non ha ancora emanato la sentenza, ma relativamente alla quale ho già presentato le mie conclusioni il 2 febbraio 1994.
3. Così, la Corte conosce bene le premesse delle questioni che devono essere qui risolte. Sarà sufficiente ricordare brevemente i seguenti elementi.
4. Nell' ambito degli accordi GATT, cosiddetti "multifibre", la Comunità ha stipulato accordi con vari paesi produttori tessili (per quanto riguarda Taiwan, l' accordo è stato stipulato con l' organizzazione commerciale "Taiwan Textile Organisation"). Questi accordi fissano le quantità delle varie categorie di prodotti tessili che possono essere importate dai paesi terzi interessati nella Comunità. Le controparti commerciali della Comunità fissano a loro volta modalità di ripartizione di tali quote tra i loro esportatori. In taluni paesi le quote vengono ripartite attraverso aste, in altri in base alle quantità importate negli anni di riferimento. In taluni paesi l' amministrazione esige un pagamento per l' assegnazione delle quote di esportazione, in altri le quote sono attribuite gratuitamente. In taluni paesi la ripartizione avviene durante tutto l' anno, mentre in altri è effettuata una volta all' anno.
5. In generale, nulla impedisce ad un operatore che ha ricevuto una quota di cederla ad altri operatori. C' è un vero e proprio commercio di quote e il prezzo delle quote da trasferire dipende dalla domanda e dall' offerta. La prima causa Ospig ha permesso di accertare che alla fine dell' anno, quando i contingenti di esportazione sono quasi esauriti, il prezzo può essere alto, mentre può essere basso nei mesi precedenti.
6. Non può esserci importazione nella Comunità senza la prova che le quantità di merci importate rientrano nella quota di esportazione. Se un esportatore ha ricevuto una quota e questa non è ancora esaurita, l' esportazione avrà luogo nell' ambito di questa quota. Se l' esportatore non dispone (o non dispone più) di una quota, occorre comprare una quota da un terzo. La quota necessaria può essere comprata dall' importatore e messa a disposizione dell' esportatore. Può anche essere l' esportatore stesso ad acquistare la quota.
In entrambi i casi l' acquisto dei prodotti tessili comporta operazioni distinte, che provocano spese. Sia nel caso in cui è l' importatore stesso che ha acquistato la quota di esportazione direttamente da un terzo sia quando è l' esportatore che ha proceduto all' acquisto, si pone la questione se il valore in dogana dei prodotti tessili importati comprenda le spese di acquisto delle quote di esportazione ("spese di quota") o se il valore in dogana consista unicamente nel prezzo fatturato per i prodotti tessili.
7. La questione è stata inizialmente discussa nel comitato consultivo istituito nell' ambito dell' applicazione del regolamento sul valore in dogana (2). Dopo una lunga discussione il comitato ha deciso di trattare le spese di quota come fanno le autorità doganali americane, vale a dire ritenere che le spese pagate direttamente dall' importatore ad un terzo potessero essere escluse dal valore in dogana. La prima causa Ospig riguardava la questione se le spese pagate dall' esportatore per l' acquisto di quote di esportazione da un terzo potessero del pari restare al di fuori del valore in dogana. Nella sentenza la Corte ha dichiarato che le due situazioni andavano trattate allo stesso modo. Siano esse pagate dall' importatore o dall' esportatore le spese di quota non devono essere ricomprese nel valore in dogana. La Corte ha motivato questa soluzione considerando in particolare che "ritenere altrimenti creerebbe (...) una ingiustificata disparità di trattamento fra importatori della Comunità che tuttavia si trovano in una situazione analoga e sarebbe, di conseguenza, contrastante col sistema equo, uniforme e neutrale di determinazione del valore in dogana instaurato col regolamento del Consiglio n. 1224/80" (punto 17).
8. La seconda causa Ospig riguarda la questione se influisca nell' inclusione delle spese di quota nel valore in dogana il fatto che le quote di esportazione siano state acquistate in un paese in cui il loro commercio è illegale. Nelle mie conclusioni ho proposto alla Corte di risolvere tale questione nel senso che è irrilevante che le quote siano state acquistate in un paese in cui il loro commercio è illegale, purché venga accertato che sono state effettivamente pagate spese per l' acquisto di quote di esportazione.
9. La situazione in esame trae origine dal fatto che le autorità doganali tedesche applicano il regolamento sul valore in dogana partendo dal presupposto che la soluzione della prima sentenza Ospig si applica soltanto se l' importatore o l' esportatore ha sostenuto spese per l' acquisto di quote di esportazione da un terzo, vale a dire soltanto quando si tratta delle cosiddette spese relative a quote "cedute da terzi". Le suddette autorità doganali escludono che si possa estendere questa soluzione alle cosiddette spese relative a quote "personali", vale a dire alle "spese" che l' esportatore, il quale ha proceduto all' esportazione grazie alle quote che gli sono state direttamente assegnate, ha effettivamente sostenuto per ottenere le quote o che egli ha calcolato per coprire il valore di mercato delle quote ai prezzi in genere praticati sul mercato.
10. Nella presente causa la Corte deve pronunciarsi sul se questa interpretazione del regolamento sul valore in dogana sia fondata.
Gli antefatti della controversia sono i seguenti: dal 1987 al 1989 la Thierschmidt faceva confezionare in Hong Kong e in Taiwan capi di abbigliamento femminili da essa poi importati nella Comunità. L' esportatore di Hong Kong era la ditta J. Wong & Co. (in prosieguo: la "Wong"), che ha anche fornito le quote di esportazione necessarie. Questa ditta fatturava separatamente le spese di quota, sia quelle relative alle sue quote personali sia quelle relative alle quote di esportazione acquistate da un terzo. La Thierschmidt non dichiarava queste spese di quota all' atto dell' importazione delle merci.
11. Le autorità tedesche effettuavano poi un controllo presso la Thierschmidt. Per quanto riguarda le importazioni da Hong Kong, nel corso di questo controllo veniva riscontrato, in primo luogo, che le spese di quota non erano state indicate nella dichiarazione del valore in dogana e che, in secondo luogo, non era possibile stabilire per le varie partite di merci se le spese di quota addebitate riguardassero le quote "personali" della Wong o le spese relative all' acquisto di quote "cedute da terzi". Le autorità tedesche ritenevano che tutte le spese di quota andassero incluse nel valore in dogana ed esigevano, con decisione di recupera posteriori, l' importo corrispondente.
Per quanto riguarda l' importazione da Taiwan, le autorità doganali prendevano una decisione identica, basandosi sul fatto che il commercio delle quote in Taiwan è illegale e che, a loro giudizio, la Corte nella sentenza Ospig consentiva di escludere le spese di quota dal valore in dogana soltanto se le licenze fossero state acquistate lecitamente.
12. Contro la decisione delle autorità doganali la Thierschmidt ha presentato ricorso dinanzi al Finanzgericht di Duesseldorf e quest' ultimo ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali. La prima questione riguarda le spese di quota per le quote "personali" dell' esportatore, la terza concerne le spese di quota per le esportazioni provenienti da Taiwan e la seconda riguarda la portata dell' obbligo dell' importatore di indicare separatamente le spese di quota. Hanno presentato osservazioni alla Corte la Thierschmidt, il Regno Unito e la Commissione.
Prima questione
13. La prima questione è la seguente: "Se i pagamenti effettuati dal compratore al venditore per le licenze di esportazione (quote di esportazione) cedute al venditore vadano inclusi nel valore in dogana".
14. Il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che la questione, con la modifica più avanti citata, vada risolta affermativamente, mentre la Thierschmidt ha sostenuto che si deve risolverla negativamente.
15. La soluzione richiede l' interpretazione del regolamento n. 1224/80 sul valore in dogana delle merci.
16. L' art. 3, n. 1, di questo regolamento dispone che: "Il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all' articolo 8, a condizione che (...)". L' art. 3, n. 3, lett. a), recita quanto segue: "Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un' obbligazione del venditore (...)".
17. L' art. 8, al quale fa rinvio l' art. 3, n. 1, prevede l' aggiunta "al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate" di una serie di spese che, da un punto di vista economico, sono elementi del prezzo. L' art. 8 contiene un elenco completo delle spese che possono essere prese in considerazione per la determinazione del valore in dogana; le spese di quota non figurano in questo elenco. Ciò significa che, se si deve ritenere che le spese relative alle quote "personali" di cui alla questione pregiudiziale rientrino nel valore in dogana, si deve considerarle parte integrante del valore di transazione di cui trattasi nell' art. 3 (v., a questo proposito, sentenza della Corte nella causa C-219/88, Malt (3)).
18. Poiché, in base all' ordinanza di rinvio, nel caso di specie non vi sono state spese per l' assegnazione stessa delle quote di esportazione agli operatori, la nozione di spese relative a quote "personali" rilevante in questa causa equivale ad un importo calcolato dall' esportatore interessato e che rappresenta in linea di massima il valore della quota di esportazione di cui trattasi, vale a dire l' importo che il compratore o il venditore avrebbe dovuto pagare per una quota di esportazione acquistata da un terzo. Così, le spese relative a quote "personali" costituiscono una nozione coniata dagli operatori e il cui scopo è di essere utilizzata nell' ambito del diritto del valore in dogana per arrivare ad una situazione giuridica nella quale per la determinazione del valore in dogana è irrilevante che il venditore disponga di quote di esportazione al momento dell' esportazione o non ne disponga, dovendo in questo ultimo caso acquistare quote da un terzo.
19. Questo punto di vista della parità di trattamento è l' argomento principale a sostegno della tesi che le spese relative a quote "personali" non sono incluse nel valore in dogana, come le spese relative a quote "cedute da terzi". Vi sono tuttavia vari motivi che depongono contro la parità di trattamento dei due tipi di "spese".
20. Le spese relative a quote "personali" sono spese fittizie. Il venditore non ha speso nulla per l' acquisto della quota di esportazione necessaria. Se gli è possibile ottenere effettivamente dal compratore delle merci un prezzo superiore, in quanto la domanda del prodotto interessato è superiore all' offerta delle quote disponibili, ciò significa che il sistema delle quote gli consente di aumentare il suo margine di guadagno e non che questo operatore ° che dispone anche lui delle quote necessarie ° abbia dovuto sostenere delle spese a causa del sistema delle quote per realizzare le esportazioni.
21. Nella sentenza 24 aprile 1990 (VII R 55/89) il Bundesfinanzhof ha dichiarato, a mio giudizio a buon diritto, quanto segue: "Secondo l' art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento del 1980 relativo al valore in dogana il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore (...) questo prezzo comprende tutti i pagamenti effettivamente fatti o che devono esserlo (...) in quanto condizione della compravendita. Esso comprende anche gli importi pagati al venditore per le quote personali di quest' ultimo dal compratore delle merci importate. Diversamente da quelli per l' acquisto di quote da terzi, questi pagamenti sono in rapporto diretto con la compravendita e non rappresentano il compenso per i diritti acquistati da terzi. Essi toccano direttamente al venditore e non ad un terzo (...). Nessun importo fittizio per le quote di esportazione proprie del venditore va preso in considerazione in quanto il prezzo delle merci, e quindi il loro valore in dogana, non può (...) essere ridotto artificiosamente".
22. Nella sentenza Ospig la Corte non si è pronunciata né direttamente né indirettamente sulla questione di cui trattasi. La Corte si è pronunciata sulla questione se "le spese per l' acquisto di quote libere" andassero computate nel valore in dogana ed è soltanto su questo punto che essa ha preso espressamente posizione dichiarando che "le spese di quota per l' acquisto di contingenti di esportazione" non fanno parte del valore in dogana.
23. La Thierschmidt e il Finanzgericht di Duesseldorf ritengono che i motivi menzionati dalla Corte per questa soluzione si applichino anche alle spese relative alle quote "personali". Ciò è difficile da ammettere. La Corte ha infatti attribuito importanza al fatto che il sistema di quote, che mira a controllare l' ammontare delle importazioni di prodotti tessili provenienti da taluni paesi terzi, ha uno scopo diverso da quello del regolamento relativo al valore in dogana, che mira ad istituire un sistema equo, uniforme e neutrale di determinazione del valore in dogana per l' applicazione della tariffa doganale comune. Tali motivi possono essere applicati alle spese relative a quote "personali" soltanto se le spese relative a quote "personali" fittizie possono anch' esse essere considerate una conseguenza naturale del sistema di quote. Come si è detto, non è questo il caso. Le spese relative a quote "personali" non corrispondono ad alcuna spesa sostenuta dal venditore a causa di questo sistema.
24. Ritengo quindi che la questione pregiudiziale vada risolta nel senso che le cosiddette spese relative a quote "personali" debbono rientrare nel valore in dogana.
25. Finora si è partiti dal presupposto che la nozione di spese relative a quote "personali" non viene utilizzata per le spese effettive di acquisto delle quote. Come si è detto, ciò vale per Hong Kong e Taiwan. Per contro, taluni paesi esigono un pagamento per l' attribuzione di quote. Si pone la questione se tali spese vadano considerate spese relative a quote "personali" oppure spese relative a quote "cedute da terzi".
26. Mi sembra più logico trattarle come spese relative a quote "cedute da terzi", in quanto rappresentano in realtà una spesa per il venditore e sono del resto comprovabili allo stesso modo delle spese di quota sostenute dal compratore o dal venditore che acquista quote di esportazione da un terzo, poiché le spese al riguardo possono essere comprovate dalle fatture di acquisto di quote di esportazione.
Seconda questione
27. La seconda questione proposta dal Finanzgericht è la seguente: "Se le spese di quota debbano essere indicate separatamente".
28. La questione nasce dal fatto che la Thierschmidt ha omesso, all' atto della dichiarazione del valore in dogana, di indicare le spese di quota, in quanto riteneva che né le spese relative a quote personali né le spese relative a quote "cedute da terzi" dovessero rientrare nel calcolo del valore in dogana. Ne consegue che è difficile, in base ai documenti esistenti presso la Thierschmidt, stabilire se le spese di quota pagate riguardino quote "personali" o quote "cedute da terzi".
29. Le autorità doganali tedesche applicano il regolamento sul valore in dogana nel senso che è sempre necessario che l' importatore indichi le spese di quota, siano esse relative a quote "personali" o a quote "cedute da terzi", e nel senso che le spese di quota, se non sono state indicate nella dichiarazione del valore in dogana, devono essere incluse nel valore in dogana. Questa prassi trova conferma nella sentenza del Bundesfinanzhof 12 giugno 1991 (VII R 98/89).
Nelle sue osservazioni il governo del Regno Unito esprime lo stesso punto di vista.
30. Se la Corte condivide l' opinione giuridica insita nella mia proposta di soluzione della prima questione, l' importatore è tenuto in tutti casi a far figurare le spese relative a quote "personali" nella dichiarazione del valore in dogana. Queste spese costituiscono una parte integrante del prezzo della merce e debbono quindi essere indicate come un elemento del valore in dogana.
Al contrario, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le spese relative a quote "cedute da terzi" non devono essere incluse nel valore in dogana. Si pone la questione se debbano ciononostante essere indicate separatamente.
Il regolamento sul valore in dogana nell' art. 3, n. 4, e nell' art. 15 contiene un elenco di talune spese che non sono comprese nel valore in dogana, anche se sono state effettivamente pagate o sono da pagare per le merci importate, ma tuttavia all' espressa condizione che le spese di cui trattasi siano indicate "separatamente". Il regolamento sul valore in dogana contiene quindi disposizioni che richiedono espressamente un' indicazione separata affinché le spese possano non essere comprese nel valore in dogana. Le spese di quota non sono menzionate né dall' art. 3, n. 4, né dall' art. 15. Non mi sembra pertanto possibile dedurre dal regolamento sul valore in dogana un obbligo per gli importatori di indicare separatamente le spese relative a quote "cedute da terzi", con la conseguenza che tali spese sono incluse nel valore in dogana se l' obbligo non viene ottemperato. Un obbligo di indicazione separata accompagnato da tale sanzione presupporrebbe necessariamente una base giuridica espressa nel regolamento.
31. La Commissione contesta del resto anch' essa che vi sia un obbligo di indicazione separata di spese relative a quote "cedute da terzi". L' opinione della Commissione mi sembra del resto anche giusta. La Commissione fa notare che il problema è quello dell' onere della prova. Il punto di partenza è che il valore di transazione, e quindi il valore in dogana, comprende tutti i pagamenti per le merci e quindi anche i pagamenti del compratore al venditore per ottenere quote di esportazione, a meno che tali quote siano state assegnate al venditore contro pagamento. Spetta così al compratore dimostrare che un pagamento riguarda spese relative a quote "cedute da terzi", poiché è lui che ha interesse che queste spese non siano computate nel valore in dogana.
La Commissione rileva del resto che questa soluzione corrisponde in via di principio alla ripartizione dei compiti tra l' importatore e le autorità doganali. L' importatore è tenuto a fornire le prove necessarie per quanto riguarda le sue dichiarazioni, mentre le autorità hanno il compito di controllare le prove loro esibite. L' art. 10 del regolamento sul valore in dogana conferma questa ripartizione generale dei compiti ai fini della determinazione del valore in dogana. Ai sensi dell' art. 10, n. 1, l' importatore fornisce alle autorità doganali tutti i documenti e le informazioni necessari per la determinazione del valore in dogana.
32. Condivido quindi il parere della Commissione secondo cui la questione va risolta nel senso che un compratore, il quale sostiene che i pagamenti che ha effettuato a beneficio del venditore per quote di esportazione non devono essere compresi nel valore in dogana delle merci, deve provare che il venditore ha dovuto pagare la quota di esportazione; questa soluzione presuppone che non vi sia alcun obbligo di indicazione separata delle spese relative a quote "cedute da terzi".
Terza questione
33. La terza questione posta dal Finanzgericht è la seguente: "Se le spese di quota conseguenti all' applicazione del regolamento (CEE) n. 4134/86 debbano essere trattate allo stesso modo delle spese di quota derivanti dal regime istituito dal regolamento (CEE) n. 4136/86".
34. Tale questione è motivata dal fatto che la ricorrente importa merci provenienti da Taiwan. Come si è detto, l' accordo della Comunità per il contingentamento delle importazioni è stato stipulato, per quanto riguarda Taiwan, con un' organizzazione commerciale, la "Taiwan Textile Organisation", e a questo proposito le norme sull' importazione si trovano nel regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4134 (4), mentre le norme generali sull' importazione figurano nel regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4136, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (5).
35. Il problema delle spese relative a quote "cedute da terzi" per le importazioni provenienti da Taiwan è oggetto, come già detto, di una questione pregiudiziale nella causa C-29/93 (Ospig), nella quale ho presentato le mie conclusioni il 2 febbraio 1994.
36. Dall' ordinanza di rinvio nella presente causa si evince che il Finanzgericht di Duesseldorf parte dal presupposto che il commercio di quote di esportazione a Taiwan sia lecito; con la sua questione esso mira ad accertare se le differenze tra il regime di importazione riguardante Taiwan ed il regime generale abbiano un' importanza per il trattamento delle spese relative a quote "cedute da terzi" con riguardo al valore in dogana. Il giudice a quo rileva che la differenza più importante fra i due regimi risiede nel fatto che il regolamento riguardante Taiwan non contiene disposizioni relative al cosiddetto doppio controllo, previsto dal regime generale: vale a dire il controllo, che consiste nel fatto che le autorità del paese di esportazione concedono anzitutto una licenza di esportazione e le autorità doganali degli Stati membri rilasciano poi una licenza di importazione in base alla presentazione della licenza di esportazione, per quanto riguarda Taiwan non esiste. Nell' ordinanza di rinvio il Finanzgericht lascia intendere di non ritenere che questa differenza sia rilevante e non occorra quindi trattare le spese di quota in modo diverso da quello previsto dalla disciplina generale per il fatto che riguardano importazioni provenienti da Taiwan. La Thierschmidt e la Commissione esprimono lo stesso punto di vista. Il governo del Regno Unito non si è pronunciato su tale questione.
37. Nel corso del procedimento è stato dimostrato che nella prassi le autorità doganali tedesche applicano il regime di importazione riguardante Taiwan allo stesso modo di come applicano il regime generale di importazione, vale a dire che le importazioni da Taiwan sono soggette ad un doppio controllo.
38. A mio giudizio, non c' è alcun dubbio fondato sul fatto che le spese di quota conseguenti all' applicazione del regolamento n. 4134/86 vanno trattate come quelle basate sul regolamento n. 4136/86.
Conclusione
Per tutte queste ragioni propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dal Finanzgericht nel modo seguente:
"1) I pagamenti effettuati dal compratore al venditore per le licenze di esportazione (quote di esportazione) cedute gratuitamente al venditore sono inclusi nel valore in dogana.
2) Un compratore, il quale sostiene che i pagamenti da lui effettuati a favore del venditore per le quote di esportazione non devono rientrare nel valore in dogana delle merci, deve provare che il venditore si è procurato le quote di esportazione contro pagamento.
3) Le spese di quota conseguenti all' applicazione del regolamento (CEE) n. 4134/86 devono essere trattate allo stesso modo delle spese di quota derivanti dal regime istituito dal regolamento (CEE) n. 4136/86".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° Racc. pag. 609.
(2) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) 8 dicembre 1980, n. 3193 (GU L 333, pag. 1).
(3) ° Sentenza 28 marzo 1990 (Racc. pag. I-1481) in cui la Corte ha dichiarato che:
Si deve rilevare, peraltro, che l' art. 8 del regolamento n. 1224/80, al quale fa rinvio il citato art. 3, n. 3, contiene un elenco tassativo degli oneri accessori da aggiungere, ai fini della determinazione del valore in dogana, al prezzo effettivamente pagato o da pagare. Poiché in tale elenco non figuravano le spese per il rilascio dei certificati di autenticità, queste spese possono essere prese in considerazione al fine di determinare il valore in dogana solamente ove siano considerate parte integrante del prezzo della merce (punto 11).
(4) ° GU L 386, pag. 1.
(5) ° GU L 387, pag. 42.
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