Conclusioni dell avvocato generale
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1. Il Supremo Tribunal Administrativo del Portogallo chiede alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull' interpretazione degli artt. 9, 12 e 95 del Trattato nell' ambito di un procedimento relativo alla legittimità del regime fiscale applicabile alle autovetture usate importate in Portogallo da altri Stati membri. Alcune questioni riguardanti la compatibilità dell' imposta portoghese sulle autovetture con le dette disposizioni del Trattato erano state sottoposte alla Corte nell' ambito di una causa precedente (Lourenço Dias (1)), ma la Corte ha rifiutato di rispondere alla quasi totalità dei quesiti ritenendoli privi di una sufficiente relazione con i fatti di causa.
2. Il 10 agosto 1990 il signor Nunes Tadeu acquistava in Belgio un' automobile di marca Peugeot 205 XS al prezzo di 200 000 BFR. La prima immatricolazione dell' autovettura era stata effettuata in Belgio l' 11 febbraio 1987. Il 20 agosto 1990 il signor Nunes Tadeu faceva entrare la vettura in Portogallo dichiarando che intendeva importarla definitivamente. Nel maggio 1991 l' ufficio doganale di Oporto liquidava la relativa imposta sulle autovetture, fissandola a 271 665 ESC. Il tributo era stato calcolato in base all' art. 1 del decreto legge 10 maggio 1989, n. 152, come modificato, il quale, all' epoca dei fatti in esame, così disponeva:
"1) L' imposta sulle autovetture è un' imposizione interna che grava sulle autovetture leggere destinate al trasporto passeggeri, sia importate, nuove o usate, sia assemblate o fabbricate in Portogallo, e regolarmente immatricolate.
2) (...)
3) L' imposta è di natura specifica, monofase e variabile in funzione della cilindrata, conformemente alla tabella allegata al presente testo che forma parte integrante del medesimo.
4) L' ammontare dell' imposta liquidata sulle autovetture usate importate, per le quali siano decorsi più di due anni dalla prima immatricolazione, è ridotto del 10% sui valori risultanti dall' applicazione della tabella menzionata nel numero precedente".
3. Il signor Nunes Tadeu pagava l' imposta suddetta, ricorrendo successivamente dinanzi al Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto per ottenerne la restituzione. Egli sosteneva che l' imposta era incompatibile con alcune disposizioni del diritto comunitario, e in particolare con l' art. 95 del Trattato. Il Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto accoglieva la domanda del signor Nunes Tadeu e l' amministrazione finanziaria portoghese (Fazenda Pública) adiva il Supremo Tribunal Administrativo. Con ordinanza 26 maggio 1993, quest' ultimo sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se un' imposta gravante sulle autovetture, avente le caratteristiche sopra descritte e riscossa in caso di importazione in Portogallo di autovetture usate provenienti dal Belgio, sia contraria all' art. 95, nn. 1 e 2, del Trattato CEE, avuto riguardo al fatto che le altre autovetture usate, siano esse state importate nuove oppure assemblate o fabbricate in Portogallo, non soggiacciono alla detta imposta.
2) Se nel suddetto tributo possano ravvisarsi gli estremi di una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione, vietata dagli artt. 9 e 12 del medesimo Trattato".
Le disposizioni del Trattato
4. L' art. 9, n. 1, del Trattato dispone:
"La Comunità è fondata sopra un' unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all' importazione e all' esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l' adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi".
5. L' art. 12 vieta agli Stati membri l' introduzione tra loro di nuovi dazi doganali all' importazione e all' esportazione o di tasse di effetto equivalente, o l' aumento di quelli esistenti. Gli artt. 13-15 impongono agli Stati membri l' abolizione, durante il periodo transitorio, dei dazi doganali all' importazione in vigore.
6. Ai sensi dell' art. 95,
"Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l' inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell' entrata in vigore del presente Trattato che siano contrarie alle norme che precedono".
L' inapplicabilità degli artt. 9 e seguenti del Trattato
7. Il primo punto da esaminare è se l' imposta sulle autovetture, riscossa all' atto dell' importazione dell' autovettura di proprietà del signor Nunes Tadeu, costituisca un dazio doganale ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato o se faccia parte invece di un sistema generale di tributi interni, rientrando così nella sfera di applicazione dell' art. 95. Non occorre dilungarsi su tale questione, poiché questa è già stata risolta nella sentenza Lourenço Dias. In quella causa la Corte ha dichiarato che un' imposta sulle autovetture che si applichi senza distinzione ai veicoli assemblati o fabbricati nello Stato membro nel quale è riscossa e ai veicoli importati, nuovi o usati, non può essere considerata tassa di effetto equivalente a un dazio all' importazione, vietata dall' art. 12 del Trattato (2).
8. Nella causa Lourenço Dias la Corte ha richiamato la sentenza Co-Frutta (3), che riaffermava la precedente giurisprudenza in ordine alla delimitazione tra la sfera di applicazione degli artt. 9 e 12 e dell' art. 95. Secondo tale giurisprudenza "il divieto sancito dagli artt. 9 e 12 del Trattato, in relazione alle tasse d' effetto equivalente, riguarda qualsiasi imposta riscossa all' atto o a causa dell' importazione che, gravando specificamente su un prodotto importato, ad esclusione del prodotto nazionale similare, abbia il risultato, alterandone il prezzo di costo, di esercitare sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale. La caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, che la distingue da un' imposta interna, consiste dunque nel fatto che la prima colpisce esclusivamente il prodotto importato in quanto tale, mentre la seconda colpisce sia i prodotti importati, sia quelli nazionali" (4).
9. D' altro canto, un onere imposto ad un prodotto importato da un altro Stato membro non costituisce una tassa di effetto equivalente, bensì un' imposta interna ai sensi dell' art. 95, qualora faccia parte di un regime generale di tributi interni che colpisce sistematicamente categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti (5).
10. Il tributo di cui trattasi grava sulle "autovetture leggere, destinate al trasporto passeggeri, sia importate, nuove o usate, sia assemblate o fabbricate in Portogallo e regolarmente immatricolate". Esso rientra pertanto in un sistema generale di tributi interni che colpisce determinate categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti. La Corte ha quindi giustamente dichiarato nella sentenza Lourenço Dias che un' imposta siffatta non può essere considerata dazio doganale o tassa di effetto equivalente e la sua compatibilità con il diritto comunitario dev' essere valutata alla luce delle disposizioni dell' art. 95 del Trattato. La validità di questa considerazione non viene meno per il fatto che l' imposta grava sull' importazione di autovetture usate e non sulle operazioni interne di compravendita di autovetture usate. Tale differenza nasce dal fatto che l' imposta viene riscossa una sola volta, in relazione alla prima immatricolazione di un' autovettura in Portogallo. Non è esatta l' affermazione secondo la quale un' operazione interna di compravendita avente ad oggetto un' autovettura usata non è assoggettata ad imposta ° contrariamente a quanto emerge dalla prima questione sottoposta dal Supremo Tribunal Administrativo ° poiché una parte dell' imposta versata al momento della prima immatricolazione dell' autovettura è ancora incorporata nel valore della vettura stessa.
L' incompatibilità dell' imposta sulle autovetture con l' art. 95 del Trattato
11. Come ha osservato la Commissione, l' art. 95 del Trattato è volto a garantire "l' assoluta neutralità riguardo alla concorrenza" fra merci nazionali e merci importate. Esso vieta agli Stati membri di applicare un regime fiscale che abbia effetti discriminatori o protezionistici sulle merci importate. La Corte ha inoltre stabilito che l' art. 95 svolge un ruolo essenziale in relazione alla libera circolazione delle merci, in quanto costituisce un' integrazione delle disposizioni che disciplinano quel settore. Se gli Stati membri fossero liberi di assoggettare le merci importate a tributi aventi carattere discriminatorio, l' efficacia delle norme del Trattato che vietano l' introduzione di dazi doganali e di ogni restrizione quantitativa degli scambi sarebbe gravemente infirmata.
12. Ai fini della presente causa, va rilevato che la nozione di "prodotto nazionale" non è ristretta alle merci effettivamente prodotte nello Stato membro in questione; nella causa Commissione/Danimarca (6), la Corte ha stabilito che un prodotto importato diviene nazionale quando è stato importato e posto sul mercato. Tale circostanza non è di regola significativa in relazione alle merci che vengono interamente consumate a breve termine. Essa diviene rilevante soltanto per i prodotti (come ad esempio le autovetture) il cui consumo copre un periodo di tempo sufficientemente prolungato e che sono spesso oggetto di ulteriori operazioni commerciali dopo la prima immissione sul mercato. Ne consegue che la neutralità fiscale prescritta dall' art. 95 deve sussistere tra le autovetture usate già presenti sul mercato portoghese (indipendentemente dal luogo di fabbricazione) e le autovetture usate importate da altri Stati membri.
13. La questione, invece, del come va conseguita una siffatta neutralità fiscale trova risposta nell' ambito della causa Commissione/Danimarca. In quella causa, la Corte ha dichiarato che il Regno di Danimarca ha infranto l' art. 95 "riscuotendo una tassa d' immatricolazione sulle automobili usate importate basata in genere su un valore forfettario superiore al valore effettivo del veicolo, con la conseguenza che gli autoveicoli usati importati sono tassati maggiormente degli autoveicoli usati venduti in Danimarca dopo esservi stati immatricolati". Il regime fiscale danese prevedeva una tassa d' immatricolazione ad valorem gravante sugli autoveicoli all' atto della loro prima immatricolazione in Danimarca. L' aliquota della tassa sui veicoli nuovi era del 105% o del 180% del valore del veicolo stesso. La tassa veniva riscossa in base ad un' aliquota piena nel caso di vetture usate importate di meno di sei mesi e in base al 90% della stessa aliquota per le vetture usate importate di più di sei mesi. Un tale sistema è stato ritenuto incompatibile con l' art. 95 in quanto la Danimarca non aveva previsto un meccanismo di calcolo della tassa gravante sugli autoveicoli usati importati che fosse basato sul loro valore effettivo. Nel punto 20 della sentenza la Corte ha dichiarato che:
"(...) anche se risulta che a causa dell' ammontare assai elevato della tassa gravante sulle automobili nuove la parte della tassa ancora incorporata nel valore del veicolo si ammortizza più lentamente in Danimarca che in altri Stati membri in cui vige una tassa di entità inferiore, questo fatto non impedisce che la riscossione di una tassa d' immatricolazione la cui base imponibile è del 90% almeno del valore dell' automobile nuova costituisce in genere un' evidente tassazione più gravosa di detti veicoli rispetto al valore residuo della tassa d' immatricolazione per le automobili usate precedentemente immatricolate, acquistate sul mercato danese, indipendentemente dal loro grado di vetustà o dalle condizioni di utilizzazione delle stesse".
14. Emerge chiaramente dalla sentenza Commissione/Danimarca che l' imposizione gravante su un' autovettura usata importata non deve superare il valore residuale dell' imposta incorporata nel valore di un' autovettura nazionale usata che ha le medesime caratteristiche. Per calcolare il valore residuo dell' imposta incorporata nel valore di una vettura nazionale usata, occorre far riferimento al valore di mercato della stessa, in base al presupposto che l' ammontare dell' imposta residua diminuisca in misura direttamente proporzionale al valore dell' autovettura. Così, qualora il valore di una vettura nuova posta sul mercato portoghese nel 1987 fosse pari a 1 000 000 ESC, comprensivi di un' imposta di 200 000 ESC, e nel 1990 il valore di quella vettura fosse di 600 000 ESC, l' ammontare dell' imposta residua incorporata in quel valore è di 120 000 ESC. Questo valore rappresenta l' ammontare massimo del tributo al quale può essere assoggettata un' autovettura di caratteristiche analoghe che venga importata in Portogallo. Si osserverà che il sistema applicato per calcolare il valore residuo dell' imposta è simile a quello raccomandato dalla Corte nella sentenza cosiddetta Schul II (7) per calcolare l' ammontare residuo dell' IVA incorporata nel valore delle merci. Sebbene quella causa riguardasse una questione diversa (vale a dire se e in quale misura lo Stato nel quale vengono importate merci usate debba prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell' IVA, l' IVA versata nello Stato esportatore), appare ragionevole applicare il medesimo sistema di calcolo, poiché si tratta in entrambi i casi di determinare l' ammontare residuo dell' imposta incorporata nel valore di merci usate.
15. Alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Commissione/Danimarca, non è chiaro come la normativa portoghese in vigore all' epoca in cui il signor Nunes Tadeu importava la sua automobile possa essere compatibile con l' art. 95. Applicando tale normativa, come pure quella danese oggetto della causa Commissione/Danimarca, l' ammontare dell' imposta gravante su un' autovettura usata importata non sarà mai inferiore al 90% dell' ammontare dell' imposta gravante su una vettura nuova, mentre il valore residuo dell' imposta incorporata nel valore di una vettura usata nazionale, con le stesse caratteristiche, sarà inferiore all' ammontare suddetto ogniqualvolta il valore della vettura importata è inferiore al 90% del valore di un' automobile nuova.
16. Il governo olandese, che ha presentato osservazioni scritte, rileva che l' imposta portoghese sulle autovetture differisce nel metodo di calcolo dalla tassa d' immatricolazione danese. La prima è fissata in base alla cilindrata della vettura, mentre la seconda è una tassa ad valorem. Il governo olandese ritiene che questa sola differenza possa essere sufficiente per far si che l' imposta portoghese sia considerata compatibile con l' art. 95. Non mi è chiaro come si possa giungere ad una simile conclusione. Indipendentemente dal fatto che il tributo sia fissato in base alla cilindrata della vettura o al suo valore, nel sistema portoghese, come in quello danese, il valore residuo dell' imposta incorporata nel valore di una vettura usata nazionale diminuisce comunque automaticamente con il deprezzamento dell' autovettura. Il principio della neutralità fiscale sancito dall' art. 95 esige che l' imposta gravante su un' autovettura usata importata vari anch' essa con il valore della vettura.
17. Secondo il governo portoghese il sistema fiscale controverso non può aver né obiettivi né effetti protezionistici dal momento che il prezzo di un' automobile usata importata rimane inferiore, anche con la maggiorazione dell' imposta sulle autovetture, al prezzo di una vettura usata nazionale di caratteristiche equivalenti. Il governo portoghese difende la validità del regime fiscale applicabile alle autovetture usate argomentando che esso "mira esclusivamente a garantire una parità di principio tra il valore commerciale delle autovetture usate nazionali ed importate" (8). Questa tesi sembrerebbe basarsi su un' errata interpretazione dei requisiti che emergono dalle disposizioni dall' art. 95 del Trattato. Tali requisiti non sono soddisfatti soltanto per il fatto che il prezzo di un prodotto importato, inclusivo dell' imposta, non superi il prezzo di un prodotto nazionale analogo. Non può escludersi che il prezzo al netto dell' imposta di un prodotto importato sia notevolmente inferiore al prezzo al netto d' imposta del prodotto nazionale rispetto al quale si pone in concorrenza. Un sistema fiscale che si proponga di eliminare un tale vantaggio dal punto di vista della concorrenza è manifestamente in contrasto con l' art. 95. Ciò che impone l' art. 95 è l' equivalenza dell' imposizione gravante sui prodotti nazionali e sui prodotti importati e non l' equivalenza del prezzo di vendita finale.
18. Va rilevato, tuttavia, che lo Stato importatore non deve necessariamente fissare l' ammontare dell' imposta in base al prezzo pagato dall' importatore per acquistare l' autovettura, o in base al valore della vettura nello Stato di provenienza; esso può legittimamente prendere in considerazione il valore nello Stato d' importazione. E ciò per effetto del requisito secondo il quale l' imposta applicata nello Stato d' importazione non deve superare l' ammontare residuo dell' imposta incorporata nel valore di una vettura usata nazionale che abbia le medesime caratteristiche. Qualora lo Stato d' importazione fosse tenuto a fissare l' imposta in base al valore inferiore rilevato nello Stato esportatore, non si limiterebbe a mantenere inalterato il vantaggio in termini di concorrenza derivante dal quel valore più basso, ma attribuirebbe altresì all' importatore un beneficio fiscale del tutto incompatibile con la neutralità fiscale.
19. Il governo portoghese ha menzionato in udienza alcune difficoltà di ordine pratico che potrebbero sorgere se l' imposta sulle autovetture usate importate dovesse essere fissata in base al loro valore effettivo di mercato; questo valore, ad avviso del suddetto governo, sarebbe difficilmente determinabile poiché vi sarebbero notevoli discordanze tra i vari listini dei prezzi delle autovetture usate pubblicati in Portogallo. Questo argomento non mi sembra convincente. Se fosse accolto, non vi sarebbe alcuna possibilità di garantire sia pure una parvenza di neutralità fiscale tra le merci usate, nazionali ed importate. Va detto inoltre che il problema dell' accertamento del valore delle merci usate importate non è certo nuovo e si pone ogniqualvolta vengano importate merci usate assoggettate ad un' imposta ad valorem, tra cui l' IVA. Si tratta di una questione materiale che non sembra rivestire una complessità eccezionale ed è risolvibile, se necessario, ricorrendo al parere di esperti. Ad ogni buon conto, questo punto non appare così complesso da giustificare la fissazione di un' imposta sulle autovetture usate importate in base ad un sistema che sembra procedere dall' improbabile presupposto che una vettura usata, indipendentemente dal grado di vetustà, dalle sue condizioni e dal chilometraggio, non possa mai valere meno di 9/10 del valore di una vettura nuova.
20. Dall' epoca in cui si sono verificati i fatti in esame la normativa è stata più volte modificata. L' ammontare dell' imposta gravante su un' autovettura usata importata viene ora ridotto progressivamente in funzione del grado di vetustà della vettura. Nel corso dell' udienza, la Commissione ha dichiarato alla Corte che, se la normativa oggi in vigore fosse stata applicabile all' epoca in cui è stata effettuata l' importazione dell' autovettura del signor Nunes Tadeu, l' ammontare dell' imposta sarebbe stato ridotto non del 10%, ma del 32%. Come risulta dalla tabella presentata nell' allegato V delle osservazioni del governo portoghese, è prevista una riduzione crescente per ogni anno, fino ad un massimo del 67% per le vetture di più di 8 anni. La Commissione si dice soddisfatta della nuova normativa ed ha informato la Corte in udienza di aver interrotto il procedimento di infrazione avviato contro il Portogallo.
21. Nonostante l' opinione espressa dalla Commissione, rimane da chiarire se l' attuale normativa portoghese (la cui compatibilità con il Trattato non è ovviamente in discussione nel presente procedimento) soddisfi i requisiti prescritti dall' art. 95. Tale normativa, che prende ora in considerazione il grado di vetustà dell' autovettura, non tiene conto di tutti gli altri fattori che possono incidere sul valore di un' autovettura importata, come il chilometraggio, le condizioni e il modello (giacché alcuni modelli sono soggetti a un deprezzamento più rapido di altri). Eppure tutti questi fattori incidono sul valore di un' autovettura nazionale usata e quindi sull' ammontare residuo dell' imposta incorporata in quel valore. Di conseguenza vi saranno ancora situazioni nelle quali la neutralità fiscale non potrà essere garantita. Chi, ad esempio, importi una vettura che ha dai 5 ai 6 anni, fruisce di una riduzione del 49%, e dovrà quindi versare il 51% dell' imposta che avrebbe gravato su un' autovettura nuova. Ma, se la vettura ha subito un deprezzamento superiore al 49%, il che è senz' altro possibile, in particolar modo se presenta un chilometraggio superiore alla media e si trova in condizioni relativamente scadenti, l' imposta applicata supera l' ammontare dell' imposta residua incorporata nel valore di un' autovettura nazionale usata, con le medesime caratteristiche.
22. Mi sembra utile ricordare a questo punto il principio ormai consolidato secondo il quale sussiste violazione dell' art. 95 quando il tributo gravante sul prodotto importato e quello gravante sul prodotto nazionale analogo sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, ad un onere più gravoso (9). Nel caso dell' imposta portoghese sulle autovetture, il prodotto importato ed il prodotto nazionale analogo sono assoggettati, in via di principio, ad un tributo calcolato in base al medesimo criterio (vale a dire, la cilindrata), ma l' incidenza dell' imposta non è la stessa; l' onere gravante su un' autovettura nazionale usata diminuisce in funzione del deprezzamento della vettura, mentre le automobili usate importate vengono assoggettate all' imposizione in base ad un sistema forfettario. E' evidente che la neutralità fiscale tra le autovetture usate nazionali e quelle importate non può essere garantita avvalendosi di un sistema forfettario che tiene conto soltanto di uno dei numerosi fattori suscettibili di incidere sul valore di un' autovettura usata. L' imposta applicabile su un' autovettura usata deve essere fissata in base al suo valore effettivo poiché l' imposta gravante sul prodotto nazionale analogo dipende necessariamente dal valore effettivo di tale prodotto.
23. Rimane comunque indubbio che la normativa vigente all' epoca dei fatti in esame poteva, in alcuni casi, portare ad un' imposizione discriminatoria vietata dall' art. 95. E' importante sottolineare che questa circostanza non determina necessariamente l' inapplicabilità dell' intera normativa (10). Un tributo interno è incompatibile con l' art. 95 soltanto nella misura in cui determina un trattamento discriminatorio dei prodotti importati. Spetta al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, se un tributo discriminatorio debba essere considerato non dovuto nella sua totalità, oppure limitatamente alla parte che eccede l' onere gravante sul prodotto nazionale (11).
Conclusioni
24. Conseguentemente propongo di risolvere le questioni sottoposte alla Corte dal Supremo Tribunal Administrativo nei seguenti termini:
"1) Un' imposta sulle autovetture che colpisce tutte le autovetture immatricolate in uno Stato membro, siano esse state fabbricate in quello Stato membro oppure importate, nuove o usate, ed il cui ammontare varia in funzione della cilindrata, fa parte di un sistema generale di tributi interni e, per ciò stesso, non costituisce un dazio doganale all' importazione o una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato.
2) La riscossione di un' imposta siffatta è incompatibile con le disposizioni dell' art. 95 del Trattato, qualora l' ammontare riscosso superi il valore residuale dell' imposta incorporata nel valore di un' autovettura usata che ha le stesse caratteristiche ed è già stata immessa sul mercato nel medesimo Stato membro".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) ° Sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90 (Racc. pag. I-4673).
(2) ° Punto 55 della sentenza citata sopra, nota 1.
(3) ° Sentenza 7 maggio 1987, causa 193/85 (Racc. pag. 2085).
(4) ° Punti 8 e 9 della sentenza Co-Frutta.
(5) ° Punto 10 della sentenza Co-Frutta.
(6) ° Sentenza 11 dicembre 1990, causa C-47/88, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-4509).
(7) ° Sentenza 21 maggio 1985, causa 47/84, Segretario di Stato alle Finanze/Schul (Racc. pag. 1491, punto 34).
(8) ° V. osservazioni presentate dal governo portoghese, pag. 14.
(9) ° V. sentenze 26 giugno 1991, causa C-152/89, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-3141, punto 20), e causa C-153/89, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-3171, punto 12); v. anche le sentenze citate nei paragrafi 23 e 24 delle mie conclusioni presentate nelle cause sopra menzionate ed i commenti formulati nei paragrafi 25 e 26 delle stesse conclusioni. Questo punto è stato confermato, per quanto riguarda la tassazione delle autovetture, nella sentenza 12 maggio 1992, causa C-327/90, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3033, punto 20).
(10) ° V. punto 49 della sentenza Lourenço Dias.
(11) ° V. sentenze 4 aprile 1968, causa 34/67, Lueck/Hauptzollamt Koeln (Racc. pag. 325), e 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli/Meroni (Racc. pag. 557, punto 22).
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