Conclusioni dell avvocato generale
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1. Nella presente causa, come in altre due cause analoghe, la Commissione ha promosso nei confronti dell' Italia un procedimento ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato (1). Con la presente causa la Commissione intende far dichiarare che, omettendo di attuare la sua decisione 26 luglio 1988, 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano all' ENI-Lanerossi (2), l' Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato. Il procedimento solleva una questione identica a quella trattata nella causa C-348/93, cioè se, nel caso in cui un aiuto di Stato illegittimo sia stato erogato indirettamente tramite un' impresa pubblica, esso debba essere rimborsato a quell' impresa o allo Stato. Rinvierò pertanto in caso di necessità alle mie conclusioni nella causa C-348/93.
2. La holding pubblica ENI (Ente nazionale idrocarburi) rilevava nel 1962 il gruppo Lanerossi allo scopo di risolvere i problemi finanziari di un certo numero di aziende del settore tessile e della confezione appartenenti al gruppo. Malgrado sforzi di ristrutturazione, quattro aziende del gruppo Lanerossi operanti nel settore del capospalla, cioè Lanerossi Confezioni, Intesa, Confezioni di Filottrano e Confezioni Monti (in prosieguo: le "quattro aziende") continuavano a subire grosse perdite operative che vennero ripianate, per un certo numero di anni, dallo Stato.
3. Con lettera 20 maggio 1983 al governo italiano (in prosieguo: il "governo"), la Commissione dichiarava di non avere obiezioni alla concessione di un aiuto sino alla fine del 1982 stante la rilevanza sociale e regionale delle quattro aziende. Tuttavia essa metteva in dubbio che l' aiuto finanziario potesse continuare ad essere loro erogato mediante fondi statali senza interferenza con l' ordinato funzionamento del mercato comune. Essa invitava il governo a notificarle qualsiasi progetto di accordare in futuro un aiuto, conformemente all' art. 93, n. 3, del Trattato.
4. Il governo, pur rispondendo che non si prevedevano ulteriori aiuti a favore delle quattro aziende, continuava a coprirne le perdite operative mediante fondi statali dopo la fine del 1982. La Commissione riteneva che ciò costituisse un aiuto di Stato e che il governo avesse omesso di adempiere i suoi obblighi ai sensi dell' art. 93, n. 3, dal momento che aveva accordato l' aiuto senza previa notifica. Conseguentemente, essa iniziava, con lettera 19 dicembre 1984, la procedura di cui all' art. 93, n. 2.
5. Sulla base di informazioni trasmesse dal governo nel corso di tale procedura, la Commissione stabiliva che, tra il 1983 ed il 1987, l' ENI aveva ricevuto aiuti di Stato nella forma di conferimenti di capitale al fine di coprire le perdite operative delle quattro aziende. L' importo complessivo dell' aiuto era di 260,4 miliardi di LIT. In particolare, l' ENI aveva ottenuto aiuti per 78 miliardi di LIT nel 1983, 56,8 miliardi nel 1984, 42,2 miliardi nel 1985, 45,9 miliardi nel 1986 e 37,5 miliardi nel 1987 (3). La Commissione era dell' opinione che siffatto aiuto fosse incompatibile col mercato comune.
6. Il 26 luglio 1988, la Commissione adottava la decisione controversa nel presente caso, i cui artt. 1, 2 e 3 recitano come segue:
"Articolo 1
Gli aiuti concessi tra il 1983 e il 1987 a ENI/Lanerossi sotto forma di iniezioni di capitale a favore delle aziende del gruppo operanti nel settore del capospalla e pari a 260,4 miliardi di LIT sono illegali in quanto corrisposti in infrazione alle disposizioni dell' articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE. Inoltre sono incompatibili col mercato comune ai sensi dell' articolo 92 del Trattato.
Articolo 2
Tali aiuti debbono essere oggetto di recupero.
Articolo 3
Il governo italiano informa la Commissione entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione delle misure adottate per conformarsi alla decisione stessa".
7. Con lettera 10 agosto 1988 la decisione era notificata al governo. Quest' ultimo non adottava le misure necessarie per recuperare l' aiuto in parola. Esso proponeva un ricorso d' annullamento della decisione che veniva respinto dalla Corte con la sentenza nella causa C-303/88, Italia/Commissione (4), citata in prosieguo come "Lanerossi I". Tra i motivi del governo che erano respinti dalla Corte nella "Lanerossi I" figuravano motivi intesi a dimostrare l' illegittimità degli effetti attribuiti alla mancata notificazione dell' aiuto, l' insufficiente motivazione dell' ingiunzione per il recupero dell' aiuto, nonché l' impossibilità di procedere al recupero dell' aiuto controverso. In risposta all' argomento del governo secondo cui era incerto chi dovesse restituire l' aiuto, la Corte ha ritenuto che gli aiuti andavano recuperati presso le imprese che ne hanno effettivamente fruito, vale a dire presso le quattro aziende (5). Nella causa "Lanerossi I", tuttavia, la Corte ha soltanto esaminato la questione di individuare chi fosse tenuto a rimborsare l' aiuto, senza domandarsi a chi dovesse essere restituito l' aiuto affinché fosse rispettata la decisione (6).
8. In seguito alla sentenza della Corte, la Commissione invitava il governo a prendere le misure necessarie per osservare la decisione. Il 24 maggio 1991 le autorità italiane comunicavano alla Commissione che la ripetizione dell' aiuto appariva difficile. In particolare, benché il ministro responsabile per le holding pubbliche avesse chiesto all' ENI di prendere tutte le misure necessarie al fine di ripetere gli aiuti, maggiorati degli interessi, dalle quattro aziende, l' ENI aveva sostenuto che recuperare l' aiuto era legalmente e praticamente impossibile, in quanto le stesse erano state liquidate e vendute al settore privato.
9. Con lettera 26 settembre 1991 la Commissione affermava che le difficoltà riferite dal governo italiano non lo esimevano dall' obbligo di recuperare l' aiuto ed invitava il governo a notificarle entro quindici giorni le misure adottate per effettuare il recupero. Poiché le autorità italiane non adottavano alcuna misura del genere, la Commissione sottolineava di nuovo, con lettera 10 marzo 1992, l' urgente necessità di conformarsi alla decisione.
10. Con lettera 25 marzo 1992 le autorità italiane informavano la Commissione della loro intenzione di recuperare l' aiuto dando istruzioni per la restituzione da parte della Lanerossi (rinominata SNAM SpA) all' ENI della somma di 260,4 miliardi di LIT maggiorata degli interessi. Esse sostenevano la tesi che tale procedura di recupero era sufficiente per conformarsi alla decisione. Da una comunicazione del ministro italiano delle Partecipazioni statali al ministro degli Affari esteri allegata alla lettera del 25 marzo 1992 e recante la stessa data risulta che il recupero dell' aiuto sarebbe stato effettuato inserendo come passivo nella contabilità della SNAM SpA una somma equivalente all' ammontare dell' aiuto maggiorato degli interessi.
11. Il 26 giugno 1992 il membro della Commissione responsabile per la concorrenza scriveva al governo riguardo a tutti e tre i casi richiamati nel paragrafo 1. Quanto al presente caso, egli affermava che, al fine di conformarsi integralmente alla decisione, non era sufficiente che l' aiuto fosse restituito dalla Lanerossi all' ENI. Si sarebbe dovuto restituire l' aiuto allo Stato italiano. Egli aggiungeva che le autorità italiane non avevano fornito alcun motivo valido per sostenere che il recupero da parte dell' ENI fosse sufficiente per ottemperare alla decisione. Inoltre egli affermava che, poiché l' Italia aveva omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione, avrebbe proposto alla Commissione, prima della fine del luglio 1992, di avviare la procedura coercitiva.
12. Con lettera 14 ottobre 1992 le autorità italiane richiedevano un' ulteriore dilazione, indicando che si sarebbe raccomandata la soppressione dell' aiuto nel contesto generale del programma di privatizzazione delle imprese pubbliche di cui il governo stava proponendo l' attuazione. Con lettera 10 marzo 1993, la Commissione invitava ancora una volta il governo a prendere le misure necessarie per conformarsi alla decisione. Essa sottolineava l' urgente necessità di eliminare le distorsioni di concorrenza derivanti dalla mancata attuazione della decisione stessa e fissava al 31 marzo 1993 il termine ultimo per tale attuazione. Poiché le autorità italiane non adottavano le misure richieste, la Commissione iniziava la presente procedura.
13. Nel suo ricorso la Commissione sostiene che, per conformarsi pienamente alla decisione, non basta che l' aiuto venga restituito dalla Lanerossi all' ENI. Quest' ultimo deve restituire allo Stato italiano la quota dell' aiuto che è stata finanziata mediante fondi statali specificamente stanziati per il settore tessile del gruppo Lanerossi. In particolare, la SNAM SpA, nella sua qualità di subentrante alla Lanerossi, deve pagare all' ENI la somma di 260,4 miliardi di LIT. A sua volta l' ENI deve pagare allo Stato italiano la somma di 173,7 miliardi di LIT, che corrisponde ai fondi ottenuti dallo Stato e stanziati per il gruppo Lanerossi. L' ENI può trattenere la somma di 86,7 miliardi di LIT corrispondente alla quota dell' aiuto che è stata finanziata con fondi propri dell' ENI.
14. Il governo contesta la ricevibilità del ricorso per due motivi. Esso sostiene anzitutto che l' asserito obbligo dell' ENI di rimborsare parte dell' aiuto allo Stato italiano non è previsto nella decisione. Esso è stato invocato per la prima volta dalla Commissione nella sua lettera del 26 gennaio 1992. Perciò, secondo il governo, il ricorso è irricevibile in quanto la Commissione intende far dichiarare che l' Italia ha omesso di adempiere un obbligo non previsto nella decisione. In secondo luogo, il governo asserisce che il ricorso viola l' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, secondo cui il ricorso deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti.
15. Il governo ha sollevato eccezioni analoghe quanto alla ricevibilità nella causa C-348/93. In questa sede basta affermare che, per le ragioni indicate nelle mie conclusioni in quella causa, le eccezioni in materia di ricevibilità sollevate nel presente caso vanno respinte (v. paragrafi 12-16 delle mie conclusioni nella causa C-348/93). Passo ora all' esame del caso nel merito.
16. Devo sottolineare innanzi tutto che, anche se si ammettesse che l' ENI non ha alcun obbligo di restituire la somma di 173,7 miliardi di LIT allo Stato italiano, l' Italia avrebbe comunque trasgredito i suoi obblighi ai sensi del Trattato. Secondo l' art. 3 della decisione, l' Italia era soggetta all' obbligo di informare la Commissione entro due mesi dalla notifica, avvenuta il 10 agosto 1988, delle misure adottate per recuperare l' aiuto. Come riconosce il governo, la SNAM SpA ha rimborsato l' aiuto all' ENI una volta scaduto il periodo stabilito. Ne deriva che l' Italia ha omesso di adottare le misure necessarie per attuare la decisione nel termine stabilito. Il governo afferma che, pur avendo rimborsato l' aiuto dopo la scadenza del periodo stabilito, esso ha pagato gli interessi dovuti. Tuttavia è evidente che il pagamento degli interessi non esime uno Stato membro dall' obbligo di recuperare l' aiuto entro il periodo stabilito dalla Commissione nella sua decisione. Altrimenti, uno Stato membro sarebbe libero di rinviare l' attuazione di una decisione che ordini il recupero di un aiuto di Stato illegittimo e di mantenere le distorsioni di concorrenza conseguenti alla concessione dell' aiuto. Ciò renderebbe inefficaci le disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato.
17. Pertanto l' Italia è comunque venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del Trattato, dal momento che ha omesso di attuare la decisione nel termine stabilito.
18. Passo ora ad esaminare la questione centrale del presente caso, cioè se è sufficiente che l' aiuto venga rimborsato dalla Lanerossi all' ENI oppure se, come sostiene la Commissione, l' ENI deve rimborsare una quota del medesimo allo Stato italiano.
19. Come ho affermato nelle mie conclusioni nella causa C-348/93, nella procedura coercitiva ex art. 93, n. 2, la Commissione può unicamente far valere che lo Stato membro convenuto ha omesso di adempiere un obbligo risultante dalla decisione di cui l' asserita violazione costituisce l' oggetto della controversia. Ne discende che la questione di individuare chi sia responsabile per il recupero dell' aiuto illegittimamente corrisposto va risolta riferendosi alla decisione, tenuto conto delle finalità dell' obbligo di recupero. Va quindi stabilito se, in base alla decisione, l' aiuto debba essere rimborsato allo Stato italiano.
20. La decisione non indica a chi vada rimborsato l' aiuto. Il suo art. 2 nella versione linguistica italiana, che è il solo testo facente fede, si limita ad affermare che "tali aiuti debbono essere oggetto di recupero". La versione inglese conduce al medesimo risultato (7). Tuttavia emerge con chiarezza dalla decisione che i fondi occorrenti al finanziamento dell' aiuto vennero erogati dallo Stato e non dallo stesso ENI. L' art. 1 fa riferimento agli "aiuti concessi tra il 1983 e il 1987 a ENI/Lanerossi a favore delle aziende del gruppo operanti nel settore del capospalla". In tal modo, l' art. 1 designa l' ENI come il destinatario anziché il concedente l' aiuto. Ciò è confermato dal preambolo alla decisione, che recita come segue (8):
"Gli interventi pubblici italiani a favore di ENI/Lanerossi al fine di finanziare le perdite di esercizio registrate dalle aziende del settore confezioni maschili tra il 1983 e il 1987 per un totale di 260,4 miliardi di LIT si sono configurati come dotazioni in conto capitale esplicitamente e specificamente destinate agli scopi predetti".
Perciò la decisione può agevolmente interpretarsi nel senso che l' ENI ha accordato l' aiuto finanziario alle quattro aziende mediante fondi concessigli dallo Stato italiano e che l' ENI ha operato in qualità di intermediario.
21. Secondo il governo, per ottemperare alla decisione, è sufficiente che l' aiuto sia rimborsato all' ENI. Non occorre che l' aiuto sia restituito allo Stato italiano. A conforto della sua tesi, esso adduce argomenti simili a quelli avanzati nella causa C-348/93.
22. In particolare, il governo sostiene che l' obbligo di recuperare l' aiuto erogato illegittimamente è diretto a privare il beneficiario di un vantaggio conseguito in modo illegittimo e a porre fine alle distorsioni di concorrenza conseguenti al pagamento dell' aiuto illegittimo. Per realizzare tale scopo è sufficiente che l' aiuto venga rimborsato all' ENI.
23. Il governo afferma anche che l' obbligo di recupero può concernere unicamente l' aiuto corrisposto illegittimamente. Lo Stato italiano sarebbe soggetto all' obbligo di recuperare l' aiuto dall' ENI soltanto se la decisione avesse qualificato come aiuto il trasferimento di fondi dallo Stato italiano all' ENI. Invece la decisione non afferma che siffatto trasferimento di fondi costituisce un aiuto di Stato. A sostegno della sua tesi, il governo si riferisce alla sentenza della Corte nella causa "Lanerossi I", ove la Corte ha dichiarato che, per provare l' esistenza di un aiuto di Stato, non era necessario dimostrare che il fondo di dotazione che l' ENI ha ricevuto dallo Stato italiano fosse specificamente ed esplicitamente destinato a ripianare le perdite delle quattro aziende. E' sufficiente rilevare, al riguardo, che il fatto di ricevere fondi di dotazione ha comunque permesso all' ENI di destinare altre risorse al ripianamento delle perdite delle quattro aziende (9). Il governo conclude che l' individuazione di chi ha dato i fondi per il pagamento dell' aiuto non è rilevante al fine di determinare a chi l' aiuto debba essere rimborsato.
24. Per le ragioni esposte nelle mie conclusioni nella causa C-348/93, non posso accettare tali argomenti.
25. Come ho sostenuto nelle mie conclusioni in tale causa, la questione di determinare a chi va rimborsato l' aiuto illegittimo dev' essere risolta prendendo in considerazione le finalità dell' obbligo di recupero. Uno degli scopi di tale obbligo è quello di ricostruire la situazione che sarebbe esistita se lo Stato membro avesse notificato l' aiuto e non vi avesse dato esecuzione prima di ottenere l' autorizzazione della Commissione, come imposto dall' art. 93, n. 3. La Corte ha dichiarato che l' obbligo di recuperare un aiuto erogato illegittimamente è la logica conseguenza dell' illegittimità e che pertanto esso non può ritenersi sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (10). Inoltre il recupero di un aiuto deve essere effettuato in modo tale da garantire che i fondi usati per il suo finanziamento non siano attribuiti ad altre imprese e da agevolare la funzione di vigilanza della Commissione, che costituisce il nucleo del sistema di controllo preventivo dei nuovi aiuti di Stato previsto dall' art. 93. Perché questo sistema funzioni, è necessario che le relazioni fra lo Stato e le imprese pubbliche siano trasparenti e che la Commissione sia in grado di constatare che gli aiuti illegittimi sono stati recuperati.
26. Allo scopo di adempiere l' obbligo di recupero è necessario, ma può non essere sufficiente, privare l' impresa beneficiaria dell' aiuto illegittimo da essa ricevuto. Qualora l' aiuto sia fornito in ultima analisi dallo Stato, che ciò si verifichi su indirizzo dello Stato o mediante l' impiego di risorse statali, esso va rimborsato allo Stato anche se è stato procurato indirettamente, per esempio tramite una holding. Non è sufficiente rimborsare la holding che ha svolto il ruolo di un intermediario o, come nel caso di specie, trasferire l' importo da una holding ad un' altra. Altrimenti il recupero dell' aiuto potrebbe risolversi in una mera operazione contabile, che esigerebbe solo le imputazioni appropriate nella contabilità delle rispettive holding. In tal caso riuscirebbe difficile garantire al tempo stesso che l' aiuto sia stato correttamente rimborsato e che i fondi così trasferiti siano utilizzati in futuro in sintonia con quanto prescritto dalle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.
27. A mio parere, pertanto, un aiuto illegittimo che sia stato fornito mediante risorse statali e pagato indirettamente via una holding pubblica va rimborsato allo Stato. Tale conclusione resta valida anche se i fondi statali non erano specificamente destinati all' impresa beneficiaria dell' aiuto. E' sufficiente il fatto che la holding pubblica non sarebbe stata in grado di fornire l' aiuto se non avesse ricevuto fondi dallo Stato. Nel presente caso, come già constatato, la decisione evidenzia che l' aiuto è stato pagato alle quattro aziende dallo Stato italiano via ENI. Ne consegue che, per conformarsi alla decisione, l' aiuto va rimborsato allo Stato italiano.
28. Tuttavia, secondo la Commissione, solo una parte dell' aiuto (173,7 miliardi di LIT) va rimborsata allo Stato poiché essa sola è stata finanziata mediante risorse statali. L' ENI può trattenere il resto dell' aiuto (86,7 miliardi di LIT) dal momento che esso è stato finanziato mediante risorse proprie dell' ENI.
29. La decisione non chiarisce che una parte dell' aiuto era finanziato dallo Stato e un' altra mediante risorse proprie dell' ENI. Ciò non è chiarito nemmeno nella lettera della Commissione 26 giugno 1992 ove la Commissione ha affermato che, per osservare la decisione, l' aiuto dev' essere recuperato dallo Stato italiano. Nel suo ricorso alla Corte, la Commissione ha effettuato per la prima volta una distinzione tra fondi accordati dallo Stato all' ENI a favore delle quattro aziende e fondi accordati su risorse proprie dell' ENI.
30. A sostegno della sua tesi che l' ENI deve rimborsare allo Stato italiano l' importo di 173,7 miliardi di LIT, la Commissione fa riferimento ad una lettera 22 luglio 1988 del ministro italiano degli Affari esteri alla Commissione. Tale lettera era stata inviata prima dell' adozione della decisione, allo scopo di dimostrare che l' aiuto finanziario concesso dall' ENI alle quattro aziende era compatibile col Trattato. Dalla lettera emerge che i fondi accordati dallo Stato all' ENI e destinati al settore tessile di quest' ultimo erano ripartiti come segue: 46 miliardi di LIT nel 1983, 76 miliardi di LIT nel 1985 e 51,7 miliardi nel 1986, cioè in totale 173,7 miliardi. Sebbene il preambolo della decisione menzioni incidentalmente una lettera del 22 luglio 1988 (11), non lo fa tuttavia per distinguere i fondi statali attribuiti all' ENI specificamente per finanziare l' aiuto al suo settore tessile dai fondi propri utilizzati dall' ENI al fine dell' aiuto.
31. Secondo il governo, poiché la lettera del 22 luglio 1988 non è stata presa in considerazione nella decisione, la Commissione non può riferirsi ad essa per sostenere che l' ENI è soggetto all' obbligo di pagare la somma di 173,7 miliardi di LIT allo Stato italiano.
32. Non posso accettare tale argomento. E' vero che nella procedura coercitiva ex art. 93, n. 2, la portata della causa è determinata dalla decisione della Commissione controversa in tale procedura e che la Commissione non può imporre allo Stato convenuto obblighi diversi da quelli già previsti nella decisione. Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione non intende servirsi della lettera 22 luglio 1988 per imporre nuovi obblighi all' Italia. Tale lettera non pregiudica neppure gli interessi del governo. Al contrario, sulla base della lettera la Commissione sostiene che l' ENI non è obbligato a rimborsare l' intero aiuto allo Stato italiano, ma che è sufficiente che esso rimborsi soltanto 173,7 miliardi di LIT. Diverso sarebbe il caso se la lettera incidesse negativamente sugli interessi del governo (12).
33. Un ultimo aspetto: nel suo ricorso la Commissione afferma che l' obbligo della SNAM SpA di rimborsare l' aiuto illegittimo, maggiorato degli interessi, non elimina le conseguenze dannose che il pagamento dell' aiuto ha già causato ad altre imprese del settore tessile. Essa invoca la giurisprudenza della Corte secondo cui una dichiarazione nel corso del procedimento ex art. 169 che uno Stato membro ha omesso di adempiere i suoi obblighi ai sensi del Trattato può costituire il fondamento della responsabilità a cui può andare incontro lo Stato membro per effetto della sua inadempienza nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di persone singole (13). Essa sostiene che principi analoghi sono applicabili nelle procedure ex art. 93, n. 2, e chiede alla Corte di pronunciarsi espressamente in tal senso nella sua sentenza nel presente caso. La Commissione ha formulato analoghe richieste nelle cause C-348/93 e C-349/93. Per le ragioni esposte nelle mie conclusioni in tali cause, non ritengo sia necessario che la Corte si pronunci nel senso richiesto dalla Commissione (14).
Conclusione
34. Alla luce di quanto precede ritengo che la Corte debba:
1) dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di attuare nel termine stabilito la decisione della Commissione 89/43/CEE, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano all' ENI-Lanerossi, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato;
2) condannare la Repubblica italiana alle spese.
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) ° V. anche cause C-348/93, Alfa Romeo, e C-349/93, Aluminia/Comsal.
(2) ° GU 1989, L 16, pag. 52.
(3) ° V. decisione della Commissione 89/43/CEE, citata nella nota 2, pagg. 54 e 55 della GU.
(4) ° Racc. 1991, pag. I-1433.
(5) ° Punto 57.
(6) ° V. anche le conclusioni dell' avvocato generale Van Gerven in Lanerossi I (già citate alla nota 4), pag. 1468.
(7) ° Nella versione inglese, l' art. 2 recita come segue: These aids shall be withdrawn by recovery .
(8) ° Decisione 89/43/CEE (citata nella nota 2), pag. 55 della GU.
(9) ° Punto 14.
(10) ° Causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta Tubemeuse (Racc. 1990, pag. I-959, punto 66).
(11) ° Decisione 89/43 (già citata nella nota 2), pag. 55 della GU.
(12) ° V. sentenza 5 ottobre 1994, causa C-47/91, Italia/Commissione (punto 23).
(13) ° V., ad esempio, causa C-263/88, Commissione/Francia (Racc. 1990, pag. I-4611, punto 9)
(14) ° V. le mie conclusioni nella causa C-349/93, pronunciate il 19 gennaio 1995, paragrafi 25 e 26, e quelle nella causa C-348/93, pronunciate il 2 febbraio 1995, paragrafi 47-49.
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