Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Bundesfinanzhof vi chiede se un assortimento di articoli confezionato per la vendita al dettaglio, onde determinare il tasso di colesterolo nel plasma sanguigno, debba essere classificato nella voce 3822 o nella voce 4823 90 90 o in un' altra voce della nomenclatura combinata del 1991. Più precisamente, le questioni pregiudiziali sono redatte come segue:
"1) Se la tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata 1991 ° debba essere interpretata nel senso che un assortimento di articoli confezionato per la vendita al dettaglio ° 'Chemcard Cholesteroltest' per l' accertamento del tasso di colesterolo nel plasma sanguigno ° consistente in una cartina reagente ricoperta di carta incollata (con un diametro di 0,6 cm) imbevuta di reattivo, ricoperta a sua volta di carta perforata unita a tessuto non tessuto, in una lancetta, in cotone idrofilo ecc., come più dettagliatamente descritto nella motivazione, debba essere classificato nella voce doganale 3822 in quanto 'reattivo composto per diagnostica' , considerando che la cartina reagente è l' articolo che conferisce all' assortimento la sua caratteristica essenziale, in applicazione della regola generale 3 b).
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1: se la tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che l' elemento essenziale, vale a dire la cartina reagente, deve essere classificato, in quanto rientrante fra gli '(altri) articoli di carta' , nella sottovoce 4823 90 90.
3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2: in quale altra voce debba essere classificato l' assortimento di articoli contenente la cartina reagente che conferisce all' assortimento stesso la sua caratteristica essenziale".
2. La nomenclatura combinata (in prosieguo: la "NC") del 1991, alla quale rinvia il Bundesfinanzhof (1), figura nell' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472 (2), che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3). Cito in prosieguo i capitoli e le voci che sono menzionati nelle questioni pregiudiziali, nelle osservazioni delle parti presentate alla Corte o nelle presenti conclusioni.
Il capitolo 38 è intitolato "Prodotti vari delle industrie chimiche". Secondo una nota introduttiva di detto capitolo, esso non comprende "1. a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti". L' elenco che segue non rileva per la presente causa.
La voce 3822 cita "reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006".
Il capitolo 48 è intitolato "Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone". Secondo una nota introduttiva di questo capitolo, esso non comprende "la carta (...) impregnata (...) o ricoperta di sapone o (...) di creme".
La voce 4823 comprende "altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa", che sono suddivisi in "carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli", e (nella voce 4823 90) "altri".
La voce citata da ultimo 4823 90 comprende (nelle sottovoci 4823 90 10-4823 90 90) numerose sottovoci; l' ultima di esse, la 4823 90 90, è la voce residuale "altri", cui si fa riferimento nella seconda questione pregiudiziale. Le altre sottovoci non rivestono importanza per la presente causa.
3. Secondo le "regole generali per l' interpretazione della nomenclatura combinata" (titolo primo della NC), la classificazione delle merci si effettua conformemente ad alcuni principi, fra l' altro quelli enunciati nella regola generale 3, lett. a), b) e c).
Secondo la regola 3 a), "la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa" (il corsivo è mio).
La regola 3 b) enuncia quanto segue:
"I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall' assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale" (il corsivo è mio).
Come risulterà in prosieguo, le parti, nonché il Bundesfinanzhof e la Commissione, ritengono, a mio avviso giustamente, che nella specie si applichi la regola 3 b). Per essere completi, citerò tuttavia anche la regola 3 c), secondo la quale "nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione".
4. La Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels-GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Techmeda"), ricorrente nella causa principale, proponeva un ricorso presso il Bundesfinanzhof contro il provvedimento dell' Oberfinanzdirektion di Colonia 30 aprile 1991 ° confermato con provvedimento 20 maggio 1992, emesso in seguito a reclamo °, con il quale l' Oberfinanzdirektion aveva emesso nei suoi confronti un parere doganale vincolante. In tale parere essa decideva che l' assortimento destinato alla diagnosi del tasso di colesterolo nel plasma sanguigno e denominato "Chemcard Cholesteroltest" (in prosieguo: abbreviato con: l' "assortimento per l' esame"), considerato nelle questioni pregiudiziali, doveva essere classificato nella sottovoce NC 4823 90 90, relativa alle "altre" carte (dazio autonomo: 19%; dazio convenzionale: 11%).
La Techmeda proponeva ricorso contro detta decisione poiché essa riteneva che l' assortimento per l' esame dovesse essere classificato nella sottovoce NC 3822, relativa ai "reattivi composti per diagnostica o da laboratorio" (dazio autonomo: 18%; dazio convenzionale: 7,6%).
5. Secondo l' ordinanza di rinvio, l' assortimento per l' esame di cui trattasi consiste in una scatola di cartone contenente una cartina reagente, una lancetta e cotone idrofilo. Essendo destinato alla vendita al dettaglio, esso comprende anche un opuscolo informativo recante le istruzioni per l' uso. Secondo la descrizione della merce, contenuta nel parere doganale vincolante di cui sopra (paragrafo 4), la cartina reagente (di circa 4,8 x 8,6 cm) è una striscia di carta (con un diametro di circa 0,6 cm), impregnata di un reattivo e coperta da carta autoadesiva, perforata e coperta da tessuto non tessuto. Questo tessuto filtrante si trova fra la carta autoadesiva, nella quale vi è un' apertura circolare, e la carta impregnata. Le gocce di sangue, che sono poste sul tessuto non tessuto, penetrano attraverso di esso e giungono sino alla carta sottostante. Poiché questa carta è impregnata di reattivi, il sangue provoca una reazione chimica, che comporta una colorazione della carta, dalla quale si può dedurre il tasso di colesterolo presente nel sangue.
Il tessuto svolge essenzialmente la funzione di trattenere i globuli rossi (le cellule), pur lasciando passare il plasma. Tale plasma provoca una reazione chimica che comporta la colorazione della carta, la quale è impregnata da 3 enzimi e da un cromogeno; tale colorazione è resa possibile dal fatto che i globuli rossi vengono prima eliminati dalla filtrazione. La filtrazione mediante il tessuto è quindi di per sé un processo meramente fisico.
6. Nel ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof, la Techmeda ha sostenuto, secondo l' ordinanza di rinvio (la Techmeda non ha presentato osservazioni alla Corte), che l' esame di cui trattasi consiste essenzialmente in una duplice reazione chimica: separazione, mediante reattivi chimici, dei componenti del sangue (plasma e globuli) in occasione dell' infiltrazione del tessuto e azione delle altre componenti sulla parte reagente della cartina. Ne consegue, secondo la Techmeda, che l' elemento principale del prodotto è il tessuto che copre la parte reagente. Questa parte ° vale a dire la carta ° secondo la Techmeda non svolge alcun ruolo essenziale; essa è infatti soltanto un prodotto che va gettato dopo l' uso, che somiglia alla carta, e che serve solo di supporto per indicare il risultato della reazione. La Techmeda ritiene quindi che giustamente il prodotto, costituito principalmente da materia sintetica, sia stato classificato nel Regno Unito nella voce NC 3822 in quanto "reattivi composti per diagnostica o da laboratorio".
Per quanto attiene a quest' ultima asserzione, si deve però subito precisare che, nelle osservazioni presentate alla Corte, il governo del Regno Unito ha affermato che l' amministrazione doganale britannica aveva nel frattempo modificato la sua precedente decisione e che ora essa condivideva il punto di vista suggerito dall' Oberfinanzdirektion quanto alla classificazione nella voce 4823 (v. in prosieguo).
7. Infatti, l' Oberfinanzdirektion sostiene, sempre secondo l' ordinanza di rinvio, che la separazione meramente fisica del plasma e delle cellule mediante il tessuto, il quale non contiene reattivi chimici, ha solo una funzione secondaria. Lo scopo cui mira l' esame in questione è raggiunto grazie alla lettura del risultato della misura sulla parte reagente (vale a dire la carta); questa carta non influenza però di per sé la reazione chimica da cui dipende l' esito dell' esame: solo le sostanze chimiche depositate sulla parte reagente devono essere considerate reagenti. Secondo l' Oberfinanzdirektion, pertanto, in caso di utilizzazione della carta con le sostanze chimiche, anche quando si tratta di reagenti composti come nella fattispecie, gli oggetti di cui trattasi devono essere classificati nella voce NC 4823. Benché anch' essa ritenga che sarebbe meglio classificare detti articoli nella voce NC 3822, occorre tuttavia, in attesa di una modifica ufficiale della NC, classificarli nella voce NC 4823.
8. Nell' ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof ha affermato di propendere per la tesi della Techmeda quanto alla classificazione doganale, anche se per motivi diversi. Esso rileva, più in particolare, che la cartina reagente, la quale consiste in una carta impegnata di reattivi, è l' elemento essenziale del corredo di cui trattasi ai sensi della regola generale 3 b) (precitata nel paragrafo 3). Esso è dell' avviso che, a causa della sua natura e del suo uso, detta cartina (o striscia di carta) possa essere considerata un reattivo composto diverso da quelli di cui ai nn. 3002 e 3006 (4). Infatti, la parte reagente della carta contiene varie "sostanze chimiche", il che fa sì che si possa supporre che si tratti di un prodotto composto (5). Le sostanze che sono presenti nella parte reagente provocano una reazione chimica quando esse entrano in contatto con i componenti sanguigni; in questo modo l' esito dell' esame di cui trattasi si può leggere sulla carta. "Pertanto", secondo il Bundesfinanzhof, "sembrano ricorrere i presupposti per una classificazione nella voce 3822".
Rinviando alla sentenza della Corte nella causa Analog Devices (6), il Bundesfinanzhof aggiunge che, anche se la cartina reagente costituisce una nuova evoluzione, ciò non impedisce che essa possa essere classificata nella voce 3822 senza grandi problemi.
Poiché tuttavia una classificazione doganale nella voce 3822 può dar luogo a dubbi ° in quanto, come ammette il Bundesfinanzhof, la cartina reagente potrebbe essere classificata come carta "impregnata" ai sensi del capitolo 48 e dovrebbe quindi essere classificata nella voce 4823 (7) °, esso ha preferito adire la Corte in via pregiudiziale.
9. La Commissione non accoglie (de lege lata, ma certamente de lege ferenda) il punto di vista del Bundesfinanzhof a favore della voce 3822. Nelle osservazioni presentate alla Corte essa ritiene che l' Oberfinanzdirektion abbia giustamente classificato la cartina reagente ° a proposito della quale anch' essa ammette che la cartina costituisce l' elemento essenziale del corredo di cui trattasi ai sensi della regola generale 3 b) ° nella voce 4823 90 90 relativa alle "(altre) carte". E' vero che anch' essa ritiene che la cartina reagente di regola debba essere classificata nella voce 3822: infatti, sono i tre enzimi che, combinati con il cromogeno con cui è impregnata "la cartina", indicano il tasso di colesterolo e per questo motivo devono essere classificati reattivi composti per la diagnostica (8).
La Commissione osserva tuttavia che non il prodotto reattivo, ma la carta reagente costituisce il prodotto che dev' essere classificato. Essa basa questa tesi sulla nota 1 d) del capitolo 48 della nomenclatura combinata, secondo la quale alcune carte impregnate non appartengono a questo capitolo (9). Essa ne deduce che, per contro, tutte le altre carte impregnate rientrano nel capitolo 48. De lege ferenda, la Commissione ritiene tuttavia che occorrerebbe classificare detti prodotti nella voce 3822. Essa ha presentato a questo proposito nel giugno 1991 una proposta al Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles. Quest' ultimo, del resto, avrebbe anch' esso accolto, dopo lunghe discussioni, l' interpretazione della Commissione.
10. Dopo questa descrizione completa dei vari punti di vista, posso essere breve per quanto riguarda il mio proprio punto di vista. Al pari dell' Oberfinanzdirektion, del Bundesfinanzhof e della Commissione, ritengo che il tessuto, il quale non contiene reattivi chimici, ma svolge unicamente una funzione di filtro, non possa essere considerato l' oggetto che conferisce all' assortimento di cui trattasi la sua "caratteristica essenziale" ai sensi della regola generale 3 b) per l' interpretazione della NC (v., sopra, il paragrafo 3): al contrario, l' oggetto che conferisce tale caratteristica all' assortimento è in effetti la carta impregnata di reattivi.
Del pari, ritengo, come le summenzionate istituzioni, che la carta impregnata di reattivi debba in via di principio essere considerata un reattivo composto. La Commissione giunge anch' essa a tale conclusione nella sua soluzione della prima questione pregiudiziale (10).
La vera disputa riguarda infatti la questione se la carta che contiene le sostanze chimiche e nella quale avviene la reazione chimica debba essere considerata, come raccomandano la Commissione e l' Oberfinanzdirektion, carta (reagente) o, come il Bundesfinanzhof tende ad ammettere, un reattivo composto, benché essa si trovi su una carta che funge da supporto.
11. Al pari del Bundesfinanzhof, propendo per la seconda soluzione. Mi baso nuovamente sulla regola d' interpretazione 3 b), già citata sopra, secondo la quale le opere composte da materiali diversi o costituite da un insieme di articoli diversi e le merci presentate in assortimenti confezionati per la vendita al dettaglio sono classificati secondo la materia o l' articolo che conferisce alle stesse la loro caratteristica essenziale. Orbene, questa regola non consente soltanto, come si è già sopra osservato, di considerare la carta rispetto al tessuto come l' elemento determinante per la classificazione dell' assortimento; essa consente anche di considerare i reattivi (gli enzimi e il cromogeno) come l' elemento della carta che conferisce a quest' ultima, e pertanto a tutto l' assortimento, la sua caratteristica essenziale. Del resto, tale conclusione corrisponde al pensiero di tutte le parti e istituzioni: esse ritengono che l' assortimento debba essere considerato un reattivo composto ai sensi della voce 3822, se non de lege lata, quanto meno de lege ferenda. Come si è sopra rilevato, secondo me si può giungere a questa conclusione già in base alla regola generale per l' interpretazione 3 b).
Contro siffatta soluzione non si può opporre la sentenza Analog Devices (11), secondo la quale spetta alle autorità competenti modificare la tariffa doganale comune quando ciò è richiesto dagli sviluppi della tecnologia. In questa sentenza, nonché nella sentenza seguente, anch' essa già citata, pronunciata nella causa Casio Computer (12), si trattava di veri e propri nuovi sviluppi tecnici nel settore dell' elettronica. Nella specie, si tratta unicamente di rendere l' esame di cui trattasi più accessibile mediante il deposito di reattivi su una carta, il che rende disponibile l' assortimento per l' esame di cui trattasi anche al commercio al minuto. Ciò non costituisce, secondo me, un nuovo sviluppo tecnico.
12. Tenuto conto di quanto precede, suggerisco alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che l' assortimento per l' esame di cui trattasi, descritto in detta questione, dev' essere classificato nella voce NC 3822. Non è quindi più necessario risolvere la seconda e la terza questione pregiudiziale.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione menziona la nomenclatura combinata del 1993, come stabilita con il regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505 (GU L 267, pag. 1). Essa osserva tuttavia che i codici NC, citati nelle questioni pregiudiziali, non sono stati modificati.
(2) - GU 1990, L 247, pag. 1.
(3) - GU 1987, L 256, pag. 1.
(4) - Le voci 3002 e 3006 riguardano fra l' altro i reagenti destinati alla determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni.
(5) - Nelle osservazioni scritte la Commissione ha anch' essa ritenuto che si trattasse di un prodotto composto e non di un prodotto di costituzione chimica definita presentato isolatamente , che, secondo la nota 1 a) del capitolo 38, detto capitolo non comprende (v. la citazione sopra nel paragrafo 2).
(6) - Sentenza 19 novembre 1981, causa 122/80 (Racc. pag. 2781, punto 12); v. anche sentenza 20 gennaio 1989, causa 234/87, Casio Computer (Racc. pag. 63, punto 12).
(7) - E non nella voce 4811, tenuto conto della nota 7 a) del capitolo 48, come giustamente aggiunge il Bundesfinanzhof (al pari, del resto, della Commissione nelle sue osservazioni scritte, in risposta alla seconda questione pregiudiziale).
(8) - V. anche sopra la nota n. 5.
(9) - V., sopra, il paragrafo 2. Oltre alle carte impregnate di sapone o di detergenti, menzionate dalla Commissione, questa nota cita anche, sub c), le carte impregnate di belletti.
(10) - V. la pag. 9, sub aa), delle sue osservazioni scritte.
(11) - Citata nella nota 6.
(12) - Citata nella nota 6.
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