CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 23 novembre 1995 ( *1 )
1.
Con il presente ricorso, il Parlamento europeo chiede l'annullamento delle decisioni del Consiglio 10 maggio 1993, 93/323/CEE, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti governativi ( 1 ), e 93/324/CEE, relativa all'estensione del beneficio delle disposizioni della direttiva 90/531/CEE per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America ( 2 ).
Il Parlamento fa valere, al riguardo, che il solo art. 113 del Trattato CEE non può essere la base giuridica adeguata per gli atti in questione, che avrebbero nella sostanza esteso in via generale alle imprese americane i benefici della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi. Le due decisioni, pertanto, avrebbero dovuto essere adottate, a parere del Parlamento, anche sulla base degli artt. 57, n. 2, ultima frase, 66 e 100 A; in altri termini, con la procedura di cooperazione.
2.
Si tratta dunque di stabilire, in sostanza, se la politica commerciale comune comprenda lo scambio internazionale di servizi. Come debba essere intesa e quale portata abbia la nozione utilizzata nell'art. 113, come pure se, ed in quali limiti, vi rientri il commercio dei servizi, è stato in larga misura già chiarito nei pareri 1/94, relativo all'Accordo OMC ( 3 ), e 2/92, relativo alla partecipazione della Comunità alla terza decisione modificata del Consiglio dell'OCSE relativa al trattamento nazionale ( 4 ). Dei principi ivi affermati dalla Corte occorre pertanto fare applicazione nella soluzione della causa che oggi ci occupa.
3.
Per ben comprendere gli argomenti addotti a sostegno delle posizioni difese dalle parti, è necessario ricordare brevemente quale sia l'oggetto e il contenuto delle decisioni impugnate dal Parlamento.
Nel quadro della realizzazione progressiva del mercato interno, il Consiglio adottava, il 17 settembre 1990, la direttiva 90/531/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ( 5 ) (in prosieguo indicata anche come la «direttiva settori esclusi»). Come è noto, la direttiva in questione è destinata ad eliminare le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi relativamente agli appalti nei settori considerati, che, per la loro peculiarità economica, e in molti Paesi membri anche di regime giuridico, erano rimasti esclusi dal campo di applicazione delle precedenti misure di liberalizzazione.
In applicazione del principio della preferenza comunitaria, l'art. 29 della suddetta direttiva stabilisce, al n. 2, che un'offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture possa essere respinta quando la parte dei prodotti originari di paesi terzi sia superiore al 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta stessa ed impone, al n. 3, che venga comunque prescelta, in caso di equivalenza, l'offerta di origine comunitaria. Questa disciplina, tuttavia, non è applicabile ai prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunità abbia concluso un accordo che assicuri un accesso comparabile ed effettivo delle imprese comunitarie agli appalti ivi banditi (art. 29, n. 1).
I nn. 5 e 6 di tale disposizione prevedono poi che:
«5.
Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1.
6.
La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire, e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.
II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo».
4.
Nel quadro del GATT e dell'impegno assunto ex art. 29 della direttiva 90/531/CEE, di garantire l'accesso effettivo delle imprese comunitarie agli appalti dei paesi terzi, nel 1993 la Comunità ha concluso un accordo con gli Stati Uniti, sotto forma di memorandum di intesa, approvato con la decisione del Consiglio 93/323/CEE qui impugnata. In forza dell'art. 1, l'accordo si applica agli appalti di forniture, lavori ed altri servizi aggiudicati dalle amministrazioni ed altri organismi di diritto pubblico delle due parti contraenti, ivi comprese le forniture e i lavori relativi al settore della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
L'art. 2, n. 1, impegna la Comunità ad estendere ai fornitori, alle imprese ed ai prestatori di servizi statunitensi i benefici delle direttive 77/62/CEE ( 6 ), 92/50/CEE ( 7 ) e 71/305/CEE ( 8 ) per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici il cui valore superi le soglie ivi indicate. Analogo impegno, consistente nell'applicare alle imprese europee le procedure contenute nel Buy America Act (art. 2, n. 2), è assunto dagli Stati Uniti. L'art. 2, n. 3, fa salve le deroghe all'applicabilità delle misure di liberalizzazione degli appalti precisate da ciascuna parte al momento della conclusione in ambito GATT dell'accordo multilaterale sugli appalti pubblici del 1979 ( 9 ).
Ai sensi dell'art. 3, n. 1, la Comunità si impegna ad estendere ai prodotti ed alle imprese americane la propria normativa in materia di appalti nei settori considerati dalla già citata direttiva 90/531/CEE, con esclusione delle telecomunicazioni — settore per il quale l'art. 5 rinvia ad un successivo specifico accordo —, come pure i meccanismi predisposti per garantirne l'effettiva applicazione, vale a dire i rimedi all'uopo previsti dalla direttiva 92/13/CEE ( 10 ). Un obbligo di contenuto analogo è stabilito a carico degli Stati Uniti (art. 3, n. 2).
La Comunità e gli Stati Uniti si sono poi impegnati a realizzare uno studio congiunto sull'importanza economica degli appalti di beni e servizi oggetto delle misure di liberalizzazione, allo scopo di definire le rispettive posizioni nel quadro del negoziato condotto in sede GATT per la revisione dell'accordo multilaterale del 1979, in precedenza ricordato (art. 4).
L'art. 7, n. 1, prevede, infine, una distinta data per l'entrata in vigore delle disposizioni dell'accordo relative agli appalti dei servizi.
5.
Non è inoltre senza rilievo ricordare che, ai sensi dell'art. 7, n. 3, la scadenza dell'accordo è fissata al 30 maggio 1995 o, se anteriore, alla data di entrata in vigore del nuovo codice relativo agli appalti pubblici in corso di negoziazione in sede GATT. Poiché, come è ben noto, l'accordo plurilaterale sugli appalti pubblici allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio ( 11 ) entrerà in vigore il 1o gennaio 1996 (art. XXIV), la Comunità e gli Stati Uniti hanno concluso nel maggio di quest'anno un nuovo accordo con cui è stata prorogata la durata di validità del precedente memorandum fino a tale data.
Orbene, la decisione del Consiglio 95/215/CE di approvazione del suddetto accordo ( 12 ) è fondata sugli artt. 57, n. 2, ultima frase, 66, 100 A e 113, precisamente le basi giuridiche che, a parere del Parlamento, avrebbero dovuto costituire il fondamento delle decisioni oggi impugnate. Vale la pena riportare, a tale riguardo, quanto affermato al terzo e quarto ‘considerando’ della decisione 95/215/CE:
«considerando che una parte degli impegni contenuti nell'accordo negoziato dalla Comunità europea con gli Stati Uniti relativo agli appalti pubblici è di competenza esclusiva della Comunità ai sensi dell'articolo 113 del Trattato;
considerando che, inoltre, taluni dei restanti impegni hanno un'incidenza su norme comunitarie adottate in virtù dell'articolo 57, paragrafo 2 e degli articoli 66 e 100 A del Trattato».
6.
Quanto all'altra decisione impugnata, la. 93/324/CEE, essa provvede ad estendere il beneficio delle disposizioni della direttiva 90/531/CEE alle offerte relative a prodotti originari degli Stati Uniti per l'aggiudicazione di un appalto di forniture nel settore dell'energia elettrica (art. 1), in considerazione del fatto che, a seguito dell'accordo concluso con questo Paese, risulta ivi assicurato un accesso comparabile ed effettivo delle imprese comunitarie agli appalti governativi. Da ciò deriva, in particolare, l'inapplicabilità ai prodotti statunitensi del principio della preferenza comunitaria stabilito all'art. 29 della direttiva 90/531/CEE ( 13 ).
7.
Va preliminarmente detto che non è contestata la ricorrenza, nel caso di specie, delle due condizioni cui è subordinata la legittimazione del Parlamento ad agire dinanzi alla Corte con ricorso di annullamento: vale a dire che il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste ( 14 ).
8.
Ciò precisato, non mi sembrano rivestire grande utilità per la soluzione della controversia che ha dato luogo alla presente causa gli argomenti avanzati dalle parti, in particolare relativamente alla decisione 93/324/CEE, al fine di sostenere o contestare che l'estensione dei benefici della direttiva 90/531/CEE ad operatori di paesi terzi ne costituisca modifica.
A tale riguardo, il Parlamento dà rilievo alla circostanza che la suddetta decisione non è stata adottata secondo la procedura ad hoc che l'art. 29, n. 6, della direttiva istituisce per la modifica di questa sola disposizione, onde tenere conto degli sviluppi dei negoziati volti ad assicurare l'accesso delle imprese comunitarie agli appalti dei Paesi terzi. Ciò dimostrerebbe, a suo parere, che l'accordo concluso con gli Stati Uniti avrebbe impegnato la Comunità a modificare nel suo complesso la direttiva settori esclusi; orbene, tale modifica non avrebbe potuto aver luogo che sulla base degli stessi fondamenti giuridici del testo da modificare. Che, d'altra parte, lo scopo della decisione 93/324/CEE non fosse solo quello di rendere inapplicabile il principio della preferenza comunitaria ai prodotti statunitensi sarebbe pure confermato dalla circostanza che l'art. 1 si riferisce all'insieme dei benefici della direttiva 90/531/CEE.
9.
Dal canto suo, il Consiglio ritiene che occorra distinguere tra modifica di un atto comunitario ed estensione dei suoi benefici ad altri soggetti rispetto a quelli inizialmente considerati. Orbene, se, come nel caso della decisione 93/324/CEE, è la seconda ipotesi che ricorre, l'atto che estende la sfera di applicazione di una determinata disciplina, in particolare ad operatori di paesi terzi, normalmente è un atto distinto, con finalità e contenuto diversi da quelli dell'atto di cui estende i benefici. Esso, dunque, ben potrà essere fondato su una diversa base giuridica.
Il Consiglio riconosce che l'applicazione di siffatta distinzione presenta rilevanti difficoltà nel caso di specie, in quanto le disposizioni della direttiva settori esclusi si riferiscono sia all'ipotesi di modifica, in relazione alla quale viene creata una base giuridica derivata (art. 29, n. 6), che all'ipotesi di estensione dei suoi benefici, in relazione alla quale, non essendo prevista alcuna base derivata, gli atti non possono che fondarsi sulle pertinenti disposizioni del Trattato (art. 29, nn. 1 e 5). Ciò detto, esso ritiene la risposta sulla natura «modificativa» o «estensiva» della decisione 93/324/CEE priva di incidenza sulla sua validità. Poiché, infatti, il suo scopo sarebbe essenzialmente di rendere inapplicabile ai prodotti statunitensi il principio della preferenza comunitaria stabilito all'art. 29 della direttiva 90/531/CEE, qualora si consideri la decisione una modifica della direttiva, essa dovrebbe essere fondata sulla base derivata dell'art. 29, n. 6; qualora invece la si interpreti come un'estensione dei suoi benefici, essa dovrebbe fondarsi sull'art. 113. Orbene, in entrambi i casi la procedura di adozione sarebbe la stessa: il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
10.
Non credo che la soluzione della controversia dipenda dall'accoglimento dell'una o dell'altra delle due tesi contrapposte, che, a dire il vero, sembrano piuttosto creare una sorta di cortina fumogena per mimetizzare il vero problema sollevato dal ricorso del Parlamento. In effetti, la base giuridica derivata di cui all'art. 29, n. 6 non è stata utilizzata per l'adozione della decisione 93/324/CEE, né avrebbe potuto esserlo, visto che essa è destinata alle sole modifiche di questa disposizione: manifestamente, non è questo lo scopo della decisione controversa. D'altra parte, la decisione con cui, ex art. 29, n. 5, il Consiglio provvede ad estendere ad un paese terzo i benefici della direttiva settori esclusi, a seguito della conclusione di un accordo che, ai sensi del n. 1 dello stesso articolo, assicuri in quel paese un accesso comparabile delle imprese comunitarie agli appalti pubblici, costituisce un atto separato che deve essere adottato sulla base delle pertinenti disposizioni del Trattato.
11.
Il problema vero che si pone è, in definitiva, quello di accertare se le due decisioni potessero validamente essere fondate sul solo art. 113 o se la competenza comunitaria dovesse essere fondata (anche) su altre disposizioni del Trattato.
Ebbene, proprio il contrasto esistente tra le diverse istituzioni in ordine all'estensione della sfera d'applicazione dell'art. 113 spiega il singolare gioco delle parti che caratterizza la presente controversia, sorta anteriormente alla già menzionata richiesta di parere sull'accordo OMC. Come è noto, Parlamento e Consiglio, attore e convenuto in questo procedimento, condividono la tesi secondo cui non è possibile far rientrare tutti i rapporti economici internazionali nella politica commerciale comune. Se quest'ultima va certamente intesa in un'ampia prospettiva, l'art. 113, secondo questa tesi, non potrebbe tuttavia costituire il fondamento giuridico per la conclusione di accordi internazionali in materie relative, ad esempio, alla libera circolazione dei servizi, almeno nella misura in cui i servizi di cui trattasi non siano direttamente collegati alla fornitura di merci.
Il Consiglio tenta allora di dimostrare che il ricorso al solo art. 113 nella fattispecie si giustifica in quanto lo scopo principale del memorandum d'intesa concluso con gli Stati Uniti sarebbe quello di rendere inapplicabile il principio della preferenza comunitaria stabilito all'art. 29, nn. 2 e 3, alle offerte comprendenti dei prodotti americani. Questa sarebbe stata la sola disposizione della direttiva settori esclusi all'origine del conflitto con le autorità americane che si intendeva comporre. Un carattere meramente accessorio rivestirebbero invece le disposizioni relative al commercio dei servizi ivi contenute, mentre il rinvio all'insieme delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici avrebbe solo la finalità di precisare il quadro politico in cui l'accordo si situa.
12.
Quanto alla Commissione, intervenuta nel giudizio a sostegno delle conclusioni del Consiglio, essa sostiene che l'art. 113 costituisce il fondamento giuridico corretto delle decisioni impugnate, muovendo tuttavia da una tesi opposta. Essa infatti fa valere che l'evoluzione del commercio internazionale e la stretta connessione ormai esistente tra scambio di merci e scambio di servizi renderebbero necessaria l'inclusione dei servizi nell'ambito della politica commerciale comune per non menomare la capacità d'agire della Comunità nei confronti dei suoi partner commerciali. Riconosciuto, pertanto, il carattere autonomo delle disposizioni dell'accordo con gli Stati Uniti relative alla liberalizzazione dell'accesso agli appalti dei servizi, la Commissione conclude che l'interpretazione dell'art. 113 da essa proposta sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte tendente a dare un contenuto dinamico alla nozione di politica commerciale comune.
13.
Ciò spiega perché il Parlamento, pur utilizzando in larga misura, a sostegno della propria posizione, gli stessi argomenti della Commissione, in particolare allo scopo di trarne conferma circa l'esattezza della propria interpretazione del contenuto degli atti impugnati, chieda, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, dello Statuto della Corte, che l'intervento della Commissione sia dichiarato irricevibile nella misura in cui fondato su motivi diversi da quelli fatti valere dal Consiglio. Ciò spiega altresì perché quest'ultimo non si esprima sugli argomenti della Commissione, ritenendoli estranei all'oggetto del ricorso, e si limiti a ricordare allo scomodo «alleato» di aver sottoscritto, al momento dell'adozione delle decisioni controverse, una dichiarazione congiunta con il Consiglio, allegata al processo verbale della seduta. Con tale dichiarazione, le due istituzioni manifestavano l'accordo nel ritenere, da un lato, che gli elementi del memorandum con gli Stati Uniti relativi alla fornitura dei servizi e ai lavori pubblici fossero accessori; dall'altro, che il ricorso all'art. 113 fosse senza pregiudizio delle rispettive posizioni quanto alla possibilità di utilizzare in futuro tale disposizione come base giuridica per la conclusione di accordi relativi al commercio dei servizi.
14.
L'eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento deve essere respinta. Se è indubbio, infatti, che gli argomenti fatti valere dalla Commissione a favore della legittima adozione delle decisioni controverse sulla base del solo art. 113 sono diversi, o addirittura opposti, a quelli del convenuto, non può tuttavia essere contestato che le conclusioni dell'istanza d'intervento della Commissione hanno a oggetto, secondo quanto è prescritto dall'art. 37 dello Statuto della Corte, «soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti». Non mi sembra a tale riguardo pertinente richiamare il precedente della causa C-155/91 ( 15 ) : in quella occasione, infatti, l'intervento del Parlamento era stato dichiarato irricevibile solo nella misura in cui esso aveva formulato una conclusione sussidiaria rispetto alle richieste della ricorrente al cui fianco era intervenuto. Orbene, chiaramente non ricorre questo caso nella fattispecie che oggi ci occupa.
15.
Passando al merito della controversia, mi sembra anzitutto difficile sostenere che l'art. 113 costituisca la base giuridica corretta dell'accordo oggi in discussione, in quanto il suo «scopo principale» sarebbe stato di rendere inapplicabile il principio della preferenza comunitaria ai prodotti statunitensi compresi in un'offerta per l'aggiudicazione di un appalto. A questo proposito, infatti, vale la pena di ricordare come la Corte abbia precisato a più riprese ( 16 ) che la scelta del fondamento giuridico di un atto non può dipendere solo dal convincimento di un'istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Assumono al riguardo particolare rilievo lo scopo ed il contenuto dell'atto.
16.
Ebbene, nel preambolo al memorandum d'intesa tra la Comunità e gli Stati Uniti ( 17 ) si precisa che esso tende, alla luce degli impegni già assunti dalle parti nel quadro del ricordato accordo multilaterale GATT sugli appalti pubblici e degli ulteriori sviluppi dei negoziati, ad anticipare, a livello bilaterale e su un piano di reciprocità, ulteriori tappe del processo destinato a realizzare l'obiettivo dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione tra prodotti e fornitori nazionali e stranieri.
A tale scopo, l'art. 1 realizza un'apertura dei mercati degli appalti pubblici delle parti contraenti che non è più limitata ai soli acquisti di prodotti ed agli eventuali servizi accessori alla loro fornitura, come era stabilito dall'accordo del 1979, proprio per tale ragione concluso sulla base del solo art. 113, senza dar luogo a particolari difficoltà. Viceversa, l'impegno di garantire alle imprese dell'altra parte un accesso ai contratti pubblici alle stesse condizioni previste per le proprie imprese — fatte salve le deroghe ricordate all'inizio di queste osservazioni — viene altresì esteso all'esecuzione di lavori pubblici e alla fornitura di servizi.
17.
In virtù del rinvio effettuato dall'art. 2, n. 1, alle previsioni delle direttive lavori pubblici e servizi, e come precisato negli allegati al memorandum ( 18 ), le misure di liberalizzazione degli appalti, qualora il loro valore superi le soglie ivi indicate, riguardano l'esecuzione e la progettazione di lavori edilizi o di genio civile, i servizi informatici, di contabilità, pubblicitari, taluni servizi finanziari ecc.
Le previsioni relative ai servizi hanno dunque una loro autonomia nel contesto dell'accordo e non può essere fatto valere, al fine di ridurre la portata degli impegni in tal modo assunti dalla Comunità, l'argomento (puramente economico e, d'altra parte, non dimostrato) secondo cui, in ragione della natura delle attività oggetto delle misure di liberalizzazione, sarebbe difficilmente concepibile che imprese americane presentino delle offerte in risposta ad un bando o avviso d'appalto, senza essere stabilite nella Comunità. In tali ipotesi, peraltro, la libera prestazione dei servizi era loro già garantita dalle direttive comunitarie, per l'applicazione delle quali è indifferente l'origine dei capitali delle società costituite secondo il diritto di uno degli Stati membri.
18.
Chiarito, dunque, che l'accordo controverso ha anche ad oggetto la prestazione di servizi, beninteso quando una tale prestazione si fondi su un contratto d'appalto, ne consegue che esso non avrebbe potuto essere concluso sulla base del solo art. 113; per gli stessi motivi neppure la decisione 93/324/CEE, con la quale, a seguito di quell'accordo, sono stati estesi alle imprese americane i benefici della direttiva settori esclusi, avrebbe potuto essere fondata su quella sola base giuridica.
Al riguardo, va infatti ricordato quanto precisato dalla Corte nel parere 1/94, e cioè che solo i servizi che costituiscono oggetto di una fornitura transfrontaliera possono essere fatti rientrare nella nozione di politica commerciale comune. Se, infatti, la situazione in cui un servizio è reso da un prestatore stabilito in un paese ad un beneficiario residente in un altro paese è sostanzialmente analoga ad uno scambio di merci, lo stesso non può dirsi per altre modalità di fornitura di servizi. In particolare, è diverso il caso di fornitura di un servizio da parte di un fornitore di servizi di un paese grazie ad una presenza commerciale sul territorio di un altro paese, ovvero per il tramite di persone fisiche di un paese sul territorio di un altro paese ( 19 ).
Peraltro, nello stesso parere 1/94 è stato in particolare chiarito che «dall'art. 3 del Trattato, che distingue fra “una politica commerciale comune” (lett. b) e “misure relative all'entrata ed alla circolazione delle persone” (lett. d), emerge che la disciplina riservata ai cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri non può essere considerata rientrante nella politica commerciale comune. Più in generale, l'esistenza nel Trattato di capi specifici dedicati alla libera circolazione delle persone, tanto fisiche quanto giuridiche, mostra che queste materie non sono comprese nella politica commerciale comune» ( 20 ).
19.
Orbene, è evidente che le modalità di prestazione dei servizi cui si riferisce l'accordo concluso tra la Comunità e gli Stati Uniti in materia di appalti (mi limiterò a citare il caso di esecuzione di lavori di genio civile) non possono essere certamente ricondotte all'ipotesi della fornitura transfrontaliera. Ne consegue che il ricorso del Parlamento deve essere accolto.
20.
Il Consiglio ha richiesto, per il caso in cui la Corte decida di annullare le decisioni impugnate, di farne salvi gli effetti già prodotti, applicando a tal fine gli stessi principi affermati nella sentenza «diritto di soggiorno» ( 21 ).
In quell'occasione, come è noto, la possibilità, offerta dall'art. 174 del Trattato, di limitare gli effetti di una sentenza con cui viene dichiarato invalido un regolamento è stata estesa all'ipotesi di annullamento di una direttiva. A tale riguardo, la Corte ha sostanzialmente fatto valere che, essendo l'art. 174 l'espressione del più generale principio della certezza del diritto, di esso deve poter fare applicazione al di là delle ipotesi espressamente contemplate.
Orbene, mi sembra che motivi di certezza del diritto giustifichino l'accoglimento della richiesta del Consiglio. In considerazione del fatto che determinate imprese possono già aver esercitato i diritti loro riconosciuti in base all'accordo controverso e alle decisioni che vi hanno dato attuazione, che tale accordo è comunque scaduto il 30 maggio 1995 e che, d'altra parte, il Parlamento non si è opposto alla richiesta, ritengo che non debbano essere rimessi in discussione gli effetti fin qui prodotti dalle due decisioni.
21.
Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo dunque alla Corte di:
—
annullare le decisioni del Consiglio 10 maggio 1993, 93/323/CEE, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti governativi, e 93/324/CEE, relativa all'estensione del beneficio delle disposizioni della direttiva 90/531/CEE per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America;
—
fare salvi gli effetti delle decisioni in questione;
—
condannare il Consiglio alle spese del giudizio, escluse quelle della Commissione, che sopporterà le proprie spese.
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 125, pag. 1.
( 2 ) GU L 125, pag. 54.
( 3 ) Racc. 1994, pag. I-5267.
( 4 ) Racc. 1995, pag. I-521.
( 5 ) GU L 297, pag. 1.
( 6 ) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1). Tale direttiva, come è noto, è suta sostituita, in epoca successiva alla conclusione dell'accordo, dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE (GU L 199, pag. 1) che, senza modificazioni, ha riordinato l'intera normativa.
( 7 ) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
( 8 ) Direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5). Nel quadro del riordino generale della materia, questa direttiva è stata sostituita dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE (GU L 199, pag. 54).
( 9 ) Si tratta del cosiddetto «Codice» GATT sugli appalti pubblici. Il testo dell'accordo, entrato in vigore il 1o gennaio 1981, è riportato in GU 1980, L 71, pag. 44. L'elenco dei servizi cui, in ambito CEE, non si applicano te disposizioni del codice GATT è ripreso nell'Allegato 5 al Memorandum di intesa.
( 10 ) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14).
( 11 ) GU 1994, L 336, pag. 273.
( 12 ) Decisione del Consiglio 29 maggio 1995, relativa alla conclusione dell'accordo in forma cu scambio di lettere fra la Comunità europea e eli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici (GU L 134, pag. 25).
( 13 ) V. i ‘considerando’ premessi alla decisione.
( 14 ) Sentenza 22 maggio 1990, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio, («Chernobil») (Racc. pag. I-2041, punto 27). Tali condizioni risultano oggi espressamente fissate dall'art. 173, n. 3, come modificato dal Trattato di Maastricht, entrato in vigore in epoca successiva all'introduzione del presente ricorso.
( 15 ) Sentenza 17 marzo 1993, Commissione/Consiglio («Direttiva rifiuti») (Race. pag. I-939, punti 22-24). In quella causa il Parlamento, oltre a sostenere il ricorso della Commissione diretto ad ottenere l'annullamento di una direttiva, in quanto fondata su una base giuridica non corretta, aveva altresì fatto valere l'incompaubiliu con il Trattato di un articolo della stessa direttiva e ne aveva parimenti chiesto l'annullamento, senza che la questione fosse suta posu nel ricorso della Commissione.
( 16 ) V., in particolare, sentenza 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commissione/Consiglio («biossido di titanio») (Racc. pag. I-2867, punto 10). Per una riaffermazione recente di tale principio, v., altresì, la sentenza 28 giugno 1994, causa C-187/93, Parlamento/Consiglio (Race. pag. I-2857, punto 17).
( 17 ) I ‘considerando’ 1, 2 e 6 chiariscono in particolare che:
— Whereas the USA and the EEC are parties to the GATT Agreement on Government Procurement (the Code), which entered into force on 1 January 1981;
— Whereas Article 6 of the Code states that the parties to the Code shall undertake further negotiations with a view to broadening and improving tne Code on the basis of mutual reciprocity;
— Whereas the USA and the EEC have decided to make certain reciprocal commitments to open their respective procurement markets as a downpayment towards an expanded Code.
( 18 ) Cfr., in particolare, gli allegati nn. 5 e 6.
( 19 ) Parere 1/94, citato, in particolare punti 36-47.
( 20 ) Ivi, punto 46.
( 21 ) Semenza 7 luglio 1992, causa C-295/90, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-4193, punti 22-27).
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