Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Ritorna all' attenzione della Corte il cosiddetto dazio di mare, oggetto della causa C-163/90, Legros, decisa con sentenza del 16 luglio 1992 (1). Si tratta, com' è noto, di un onere pecuniario riscosso nei DOM francesi sulle merci introdotte in quei territori, indipendentemente dalla loro provenienza e/o origine, che può essere un altro Stato membro della Comunità, un Paese terzo o, addirittura, una regione della stessa Francia. Nella causa Legros, la Corte ha qualificato il dazio di mare come tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale; ed ha altresì giudicato irrilevante, ai fini di tale qualifica, la circostanza che esso incida in egual misura anche sulle merci provenienti da altre parti del territorio francese.
Al riguardo, va ricordato in primo luogo che, nella causa Legros, oggetto del giudizio principale era la riscossione del suddetto onere sulle merci provenienti da altri Stati membri (oltreché da un paese terzo legato da un accordo di libero scambio con la Comunità), dunque "importati" in senso proprio. In secondo luogo, gli effetti della sentenza in parola sono stati limitati nel tempo, nel senso che l' incompatibilità con il Trattato della tassa non avrebbe potuto essere invocata a sostegno di domande di restituzione dei dazi corrisposti anteriormente alla sua pronuncia, se non da coloro che avessero già presentato un ricorso.
2. In data 22 dicembre 1989, dunque precedente alla ricordata sentenza ma successiva ai fatti di quella causa, è intervenuta la decisione 89/688/CEE del Consiglio (2) ° basata sugli articoli 227, secondo comma, e 235 del Trattato ° la quale, considerando il ruolo assolto dal dazio di mare nel sostenere lo sviluppo economico e sociale dei DOM, ma valutata, altresì, la necessità di riformare la disciplina vigente della tassa al fine di integrare pienamente tali regioni nel processo di realizzazione del mercato interno (3), ha stabilito, all' art. 1, l' obbligo per le autorità francesi di modificare il regime dei dazi di mare, in modo da renderlo indistintamente applicabile ai prodotti introdotti e a quelli ottenuti nei DOM, entro il 31 dicembre 1992.
All' art. 2, la decisione ha previsto inoltre la possibilità di autorizzare, a favore delle produzioni locali, delle esenzioni parziali o totali dall' imposta, a seconda delle necessità economiche; tali esenzioni, tuttavia, non dovrebbero essere stabilite per un periodo superiore a dieci anni dall' entrata in vigore del nuovo sistema. Infine, all' art. 4 è stabilito che, "in attesa dell' avvio della riforma dei dazi di mare secondo i principi definiti dall' articolo 1, la Repubblica francese è autorizzata a mantenere in vigore, al massimo fino al 31 dicembre 1992, l' attuale regime dei dazi di mare (...)".
E' precisamente tale disposizione ad essere posta in discussione nel caso che ci occupa oggi (4).
3. Orbene, i quesiti pregiudiziali ora sottoposti alla Corte dal Tribunal d' instance di Saint-Denis (isola della Riunione) e dalla Cour d' appel di Parigi costituiscono, almeno per un verso, il seguito logico della causa Legros; e presentano anche un profilo specifico di non poco rilievo. Nei procedimenti pendenti innanzi al giudice di Saint-Denis (cui si riferiscono le cause da C-407/93 a C-411/93), i ricorrenti hanno chiesto il rimborso di tutte le somme pagate a titolo di dazio di mare, nel periodo compreso tra luglio e dicembre 1992, per l' introduzione in tale regione di merci provenienti sia da paesi membri della CE, sia da paesi terzi, sia infine da altre regioni della Francia. Va segnalato che, nella causa C-409/93, il pagamento della tassa contestato in giudizio riguarda esclusivamente birra francese.
Tenuto conto, dunque, della portata della sentenza pronunciata nella causa Legros, ed in particolare del fatto che da essa non si può dedurre che il divieto del dazio di mare si estenda ugualmente ai dazi riscossi nel quadro degli scambi interni francesi, il giudice chiede: a) se le disposizioni di cui agli artt. 9 e seguenti del Trattato, in quanto sanciscono il principio dell' unicità del territorio doganale comunitario, proibiscano la riscossione da parte di uno Stato membro di un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni, per il fatto della loro introduzione in una regione dello Stato, anche su merci provenienti da altre regioni dello stesso Stato, e b) se sia valido l' art. 4 della decisione 89/688/CEE, che ha autorizzato la Repubblica francese a mantenere in vigore, sia pur temporaneamente fino al dicembre 1992, il regime vigente dei dazi di mare.
Nonostante, invece, nel procedimento principale di cui alla causa C-363/93, oggetto di contestazione sia il dazio di mare riscosso, a partire dal 1974, esclusivamente su prodotti (farina) originari della Francia metropolitana introdotti nella Martinica, la Cour d' appel di Parigi ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte il solo quesito relativo alla validità della decisione del Consiglio del 22 dicembre 1989. Il giudice a quo ha ritenuto, infatti, di accogliere il ricorso, presentato anteriormente alla sentenza Legros, per la parte riguardante la tassa applicata fino all' adozione della contestata decisione del Consiglio, partendo dal presupposto che la qualifica della suddetta tassa risultante da quella pronuncia della Corte ° dunque il divieto di mantenere tasse di effetto equivalente ai dazi doganali di cui agli artt. 9 e seguenti del Trattato ° riguardasse anche gli scambi interni francesi.
4. E' infine opportuno richiamare preliminarmente l' attenzione sul fatto che nei procedimenti in corso alla Riunione si era anche posto il problema della compatibilità con il Trattato dell' applicazione della tassa controversa alle importazioni da paesi terzi. Avendo peraltro ritenuto pacifico che gli artt. 9 e 13 non si applicano a tali merci, a meno che le stesse non siano in libera pratica o, ancora, non si sia in presenza di accordi commerciali particolari conclusi dalla Comunità, ipotesi nelle fattispecie de quo non dimostrate, il giudice non ha ritenuto necessario interrogare la Corte sul punto. Mi limiterò ad osservare, al riguardo, ed in assenza di uno specifico quesito rivolto alla Corte, che, una volta riconosciuta al dazio di mare la natura di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, si potrebbe porre, nella misura in cui è applicato alle importazioni dai paesi terzi, il problema della sua compatibilità con le norme del Trattato relative all' unione doganale. La Corte, infatti, ha ribadito a più riprese che gli artt. 18-29, come pure l' art. 113 del Trattato, fanno divieto agli Stati membri di modificare l' aggravio tributario che risulta dalla tariffa doganale comune con la percezione di ulteriori diritti o tasse a carattere nazionale (5).
Validità dell' art. 4 della decisione 89/688
5. Relativamente alla validità dell' art. 4 della decisione 89/688, credo di poter sottoscrivere le conclusioni presentate dall' Avvocato generale Jacobs nella causa Legros: non mi sembra, infatti, che gli argomenti avanzati nel corso del presente procedimento siano tali da poter modificare quella posizione.
6. Al riguardo, il Consiglio fa valere in primo luogo che il dazio di mare, a seguito della decisione litigiosa, andrebbe ora considerato come una misura fiscale comunitaria e non più un onere pecuniario imposto unilateralmente da uno Stato: sarebbe, pertanto, fuori dall' ambito di applicazione degli art. 9 e seguenti del Trattato. Quanto poi al fondamento della competenza comunitaria ad adottare l' atto, si sottolinea che l' art. 227, n. 2, terzo comma, assegna alle istituzioni della Comunità il compito di favorire lo sviluppo economico e sociale dei DOM: orbene, poiché l' azione avuta di mira risultava necessaria al raggiungimento di tale scopo ma, d' altra parte, gli articoli del Trattato non avevano previsto i poteri d' azione all' uopo richiesti, il ricorso all' art. 235, essendone riunite nella fattispecie le condizioni d' applicazione, sarebbe stato pienamente legittimo.
Tale argomento è altresì fatto valere, a sostegno della validità della decisione 89/688, dai governi francese e spagnolo, come pure dalla Commissione. Quest' ultima, in particolare, ad ulteriore conferma della bontà della tesi sostenuta, si sofferma sul rinvio operato dall' art. 227, n. 2, terzo comma, alle procedure di cui all' art. 226, che stabiliva per il periodo transitorio una clausola generale di salvaguardia per il caso di difficoltà gravi in un settore dell' attività economica o in una situazione regionale, consentendo che gli Stati membri fossero autorizzati ad adottare deroghe alle norme del Trattato nei limiti e nei termini all' uopo necessari. Pertanto, poiché non è più possibile utilizzare l' art. 226 e tuttavia l' art. 227 è ancora applicabile, argomenta la Commissione, lo scopo perseguito da questa norma va raggiunto, nella stessa logica dell' art. 226, facendo ricorso ad un' altra base giuridica, appunto l' art. 235.
Per la Commissione, dunque, non possono esservi dubbi circa la necessità della misura adottata, in quanto, se possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune, ai sensi dell' art. 92, n. 3, "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione", il che è incontestato con riguardo ai DOM, non vi sarebbero ragioni per escludere che il perseguimento di un tale obiettivo non debba consentire di derogare, eccezionalmente e temporaneamente, alle norme in materia di libera circolazione delle merci.
7. Orbene, non mi sembra che questi argomenti ° che, almeno in parte, costituiscono la riproposizione delle tesi già sostenute nella causa Legros ° possano essere accolti. Quanto alla pretesa "comunitarizzazione" del dazio di mare, è sufficiente rilevare che la semplice sostituzione di una disciplina di uno Stato membro con una adottata dalla Comunità, che ° vale la pena sottolinearlo ancora ° si è limitata nel caso di specie ad autorizzare la conservazione di una misura nazionale riconosciuta con sentenza della Corte essere in contrasto con le norme del Trattato, non è di per sé ed automaticamente sufficiente a rendere legittima la misura in questione. Per quanto riguarda le norme in materia di libera circolazione delle merci, cui, alla luce della pronuncia Legros, il divieto dei dazi va ricondotto, la Corte ha avuto modo a più riprese di precisare, con particolare riferimento agli artt. 30-36, che, se le suddette disposizioni "riguardano in primo luogo le misure unilaterali degli Stati membri, non è meno vero che le istituzioni comunitarie sono tenute anch' esse a rispettare la libertà degli scambi intracomunitari, principio fondamentale del mercato comune" (6).
8. Non può neppure servire a fondare la validità della decisione 89/688 il richiamo operato agli obiettivi assegnati alle istituzioni della Comunità dall' art. 227, n. 2, in connessione con le previsioni dell' art. 235. Tale argomento, infatti, trascura ° come giustamente rilevato dall' Avvocato generale Jacobs nelle conclusioni Legros ° la distinzione fondamentale, fissata all' art. 227, n. 2, e confermata dalla Corte nella sentenza Hansen (7), tra le disposizioni indicate nel primo comma ° comprendenti quelle in materia di libera circolazione delle merci ° immediatamente applicabili fin dall' entrata in vigore del Trattato, e le altre, la cui applicazione ai DOM sarebbe dovuta avvenire gradualmente e lasciando comunque la più ampia possibilità di emanare al riguardo una disciplina adeguata alle esigenze specifiche di dette parti del territorio francese. Credo che una diversa soluzione finirebbe con lo snaturare il significato e la portata non solo dell' art. 227, ma anche dell' art. 235 e dell' apposita procedura di integrazione delle competenze comunitarie dallo stesso istituita.
9. Se, infatti, si dovesse ritenere possibile, facendo ricorso all' art. 235, derogare a qualsiasi disposizione del Trattato, in vista del raggiungimento dell' obiettivo di sviluppo dei DOM, si finirebbe con il privare di ogni significato la distinzione operata dall' art. 227, n. 2, tra i diversi gruppi di norme del Trattato. Dovendosi optare comunque, nella scelta tra due possibili interpretazioni di una determinata disposizione, per quella che assicuri alla stessa una portata normativa, quel risultato appare evidentemente inaccettabile.
D' altra parte, l' indicazione precisa contenuta nell' art. 227, n. 2, dei titoli ed articoli del Trattato che avrebbero dovuto essere applicati immediatamente anche ai DOM è coerente con la funzione assolta dagli stessi nell' economia generale del sistema che si è voluto creare. Per quanto riguarda in particolare i divieti sanciti dagli artt. 9 e seguenti, la Corte, fin dalla sua sentenza del 14 dicembre 1962, nella causa Commissione/Granducato di Lussemburgo e Regno del Belgio (8), aveva avuto modo di chiarire che la precisione e l' ampiezza senza riserve dei suddetti divieti, come pure il significato delle norme che li prevedono nel sistema complessivo del Trattato ° in particolare la loro connessione con il principio della libera circolazione delle merci ° ne evidenziano la funzione fondamentale; "pertanto, qualsiasi eccezione, da interpretarsi del resto in senso restrittivo, dev' essere espressamente contemplata". La giurisprudenza successiva della Corte ha più volte ribadito, spesso facendo ricorso alle stesse espressioni testuali, il principio (9).
Significativo ° ed ancora più chiaro, se ve ne fosse bisogno ° è un altro passaggio della citata sentenza del 1962, in cui è detto che, per qualificare un onere finanziario come tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e quindi contrario all' art. 9, è sufficiente accertare se esso ostacola la libera circolazione delle merci e se è stato imposto "non già in esito ad un procedimento previsto dal Trattato, bensì con decisione unilaterale". Ciò che è interessante, per il caso di specie, è l' inciso "non già in esito ad un procedimento previsto dal Trattato": l' art. 227, n. 2, come si è già detto, non solo non conferisce alle istituzioni comunitarie il potere di derogare all' art. 9, ma esplicitamente lo esclude (10).
10. Ritengo utile, in questa sede, richiamare anche la sentenza pronunciata nella causa Les commissionnaires réunis et les fils de Henri Ramel (11). La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla validità dell' articolo di un regolamento in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo che aveva autorizzato gli Stati membri produttori ad istituire ed a riscuotere, dopo la fine del periodo transitorio e fino a quando non fosse applicato l' insieme degli strumenti necessari per la gestione di tale mercato, tasse d' effetto equivalente a dazi doganali negli scambi intracomunitari di vino da pasto, qualora ciò fosse stato necessario per evitare una perturbazione dei rispettivi mercati.
Orbene, la Corte, dopo aver rilevato che l' art. 38, n. 2, del Trattato estende ai prodotti agricoli le norme previste per l' instaurazione del mercato comune e che, d' altra parte, non era possibile rinvenire nei successivi artt. 39-46 una disposizione che, espressamente o anche tacitamente, ma in modo univoco, imponesse o permettesse l' istituzione di siffatti oneri, ha concluso per l' invalidità di quella previsione. La Corte ha anche aggiunto: "Dal complesso delle suddette disposizioni e dai loro reciproci rapporti risulta che gli ampi poteri attribuiti alle istituzioni comunitarie, in particolare sul piano settoriale e regionale, per l' orientamento della politica agricola comune devono essere esercitati, in ogni caso dalla fine del periodo transitorio, nella prospettiva dell' unità del mercato, il che esclude la legittimità di qualsiasi provvedimento che comprometta l' abolizione, fra gli Stati membri, dei dazi doganali (...) o delle tasse e misure di effetto equivalente" (12).
11. Ciò risponde anche all' obiezione della Commissione, che ritiene di poter interpretare il rinvio dell' art. 227, n. 2, terzo comma, all' art. 226 nel senso che consentirebbe, anche dopo la fine del periodo transitorio e la conseguente impossibilità di utilizzare la procedura ivi stabilita, di introdurre deroghe alle norme del Trattato CEE ° a tutte le norme, comprese quelle dichiarate dall' art. 227 di immediata applicazione ° se tali deroghe sono ritenute necessarie allo sviluppo economico e sociale dei DOM, semplicemente facendo ricorso ad un' altra base giuridica, rinvenuta nella fattispecie nell' art. 235.
In realtà, lo scopo dell' art. 226 era di introdurre la possibilità, nel periodo immediatamente successivo all' entrata in vigore del Trattato, di accordare delle deroghe alle regole ivi stabilite, al fine di permettere l' adattamento progressivo alla nuova realtà delle diverse economie nazionali, in caso di difficoltà gravi conseguenti all' apertura dei mercati, ciò che risultava di particolare rilevanza per i DOM, in considerazione della loro specificità. La sua funzione si è tuttavia esaurita con la fine del periodo transitorio e non si può, dunque, sostenerne una più o meno indiretta o limitata sopravvivenza, tanto più che il Trattato prevede diverse altre clausole di salvaguardia, di durata illimitata, in materie determinate (non, tuttavia, in quella che qui interessa). Non credo che a questa funzione attualmente adempia l' art. 235.
12. Altrimenti, come si è già accennato, si finirebbe con lo snaturare il significato della disposizione in questione. Funzione dell' art. 235 è, infatti, di istituire una procedura formale ° e al tempo stesso più agile di quella stabilita per la revisione dei Trattati ° volta, alla luce degli sviluppi dell' integrazione e dell' evoluzione complessiva del sistema, ad integrare i poteri espressamente attribuiti alle istituzioni comunitarie con altre competenze e funzioni, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini statutari.
Orbene, se, alla luce delle concrete applicazioni che ne sono state fatte, si può senz' altro affermare che si è consolidata una vera e propria "prassi costituzionale" orientata ad un utilizzo particolarmente ampio dell' art. 235, nel senso che esso autorizza, in vista del raggiungimento dei fini statutari indicati all' art. 2 del Trattato, tutte le misure collegate in maniera diretta e funzionale con le materie fin dall' origine o successivamente attratte nell' ambito d' azione della Comunità, vanno anche ricordati i limiti di tale prassi, limiti che non sembra possibile superare (13). E' incontestabile che attraverso la disposizione in parola si è in effetti anche modificata la portata sostanziale di talune norme del Trattato; tuttavia, il rispetto dei principi materiali della "costituzione comunitaria" deve rappresentare in ogni caso un confine invalicabile della sua applicazione. Tra questi principi va certamente compreso quello della libera circolazione delle merci, la cui disciplina è posta significativamente all' inizio della parte del Trattato dedicata ai fondamenti della Comunità.
Va d' altra parte rilevato che, se il presupposto per l' applicazione dell' art. 235 è rappresentato dal fatto che "un' azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità", nel caso di specie mi sembra che con il ricorso a tale disposizione si pretenda piuttosto di aggirare un divieto. Infatti, l' art. 227, n. 2, se correttamente interpretato, in definitiva vieta di introdurre deroghe all' applicabilità nei DOM delle regole in materia di libera circolazione delle merci dopo la fine del periodo transitorio. Orbene, come rilevato anche dall' Avvocato generale Jacobs nella causa Legros, non si potrebbe interpretare l' art. 235 come diretto ad autorizzare ciò che l' art. 227, n. 2, intende vietare.
13. Non mi sembra, infine, pertinente il richiamo operato dalla Commissione alle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato, in particolare all' art. 92, n. 3, ai sensi del quale possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune, nonostante il divieto generale fissato al n. 1 dello stesso articolo, "gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". A tale argomento è sufficiente rispondere (14) che, se il Consiglio dispone, in base agli artt. 92, n. 3, lett. d), 93, n. 2, terzo comma, e 94, di determinati poteri per quanto riguarda l' applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti, nell' adottare la decisione 89/688 il Consiglio non aveva affatto l' intenzione di agire nel quadro delle norme del Trattato relative agli aiuti di Stato. Pertanto, l' eventuale applicazione di tali disposizioni nella fattispecie non può avere alcuna influenza sulla validità della suddetta decisione. D' altra parte, attraverso il ricorso alle norme ed alle procedure in materia di aiuti di Stato non si potrebbe comunque pervenire ad un risultato contrario ad altre norme del Trattato (15).
Piuttosto, il richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato è utile a dimostrare che il Trattato, come d' altra parte il diritto derivato, offre vari strumenti utilizzabili per realizzare lo scopo, indicato all' art. 227, n. 2, terzo comma, di consentire lo sviluppo economico e sociale dei DOM, senza che sia necessario intaccare i fondamenti su cui la Comunità è basata.
14. In definitiva, se si guarda in trasparenza la decisione controversa, sembra si sia voluto far rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta, cioè mantenere a tutti i costi una misura contraria al Trattato e come tale riconosciuta in una sentenza della Corte (16). Questo tentativo si è concretizzato, in primo luogo, con l' art. 4 della decisione ° oggetto di esame in questa sede ° con cui si è autorizzato il mantenimento in vigore temporaneo del regime esistente; ma, almeno a prima lettura, anche con la decisione nel suo insieme. Essa, infatti, mentre impone alle autorità francesi di modificare il regime del dazio di mare al fine di trasformarlo in una imposta interna, consente che siano autorizzate delle esenzioni per le produzioni locali, per un periodo fino a dieci anni. Si perviene così ad assicurare la conservazione di fatto, sia pure sotto altro nome, del sistema precedente, come sembra confermato dalla legge nazionale adottata per dare applicazione alla decisione (17). Orbene, tale sistema sembrerebbe prima facie incompatibile con l' art. 95 del Trattato in quanto creerebbe una discriminazione tra i prodotti originari dei DOM e quelli similari importati da altri Stati membri.
Non è escluso, dunque, che la Corte possa avere ancora modo di occuparsi di questo problema.
Natura del dazio di mare riscosso sulle merci in provenienza da altre regioni del territorio francese
15. L' altro quesito pregiudiziale sottoposto alla Corte è se l' art. 9 del Trattato vada interpretato nel senso che esso si oppone alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di una tassa con le caratteristiche del dazio di mare anche quando è applicata alle merci non provenienti da un altro Stato membro, ma per il solo fatto della loro introduzione in una determinata regione dello stesso Stato.
16. Le ricorrenti nei giudizi principali, il governo francese e la Commissione rispondono in modo affermativo alla domanda sulla base di una serie di argomenti, che non mi sembrano, peraltro, decisivi.
Viene sostenuto, in primo luogo, che gli articoli del Trattato relativi all' unione doganale sono fondati sul principio dell' unicità del territorio doganale comunitario, principio che sarebbe di fatto vanificato se fosse riconosciuta agli Stati membri la possibilità di reintrodurre delle protezioni interne a favore di taluni mercati locali.
Si è detto pure che non sarebbe utile richiamarsi nella fattispecie alla giurisprudenza della Corte, secondo cui le disposizioni del Trattato non sono applicabili a situazioni puramente interne di uno Stato membro, visto che il dazio di mare ha vocazione ad applicarsi indistintamente sia alle merci in provenienza da altre regioni della Francia, che a quelle importate da altri Stati della Comunità o, ancora, da paesi terzi. Si è dato spazio anzi, sia nel corso della procedura che all' udienza, a taluni passaggi di sentenze della Corte ° della stessa Legros e della sentenza Ligur Carni e a. (18) ° le quali avrebbero già risolto il problema che oggi ci occupa, nel senso dell' applicabilità del divieto di cui all' art. 9 anche agli scambi interni. Per quanto riguarda in particolare la sentenza Legros, pur riconoscendo che la Corte non si era specificamente pronunciata sulla compatibilità con il Trattato di una tassa riscossa nel quadro di scambi interni, è stato sostenuto che la qualificazione del dazio di mare come tassa di effetto equivalente effettuata in quella circostanza, e nella misura in cui esso in fatto era applicato alle importazioni da altri paesi membri della Comunità, non potrebbe venire meno neppure quando esso incide, come in particolare si verifica in due delle cause che oggi ci occupano, solo ed esclusivamente sugli scambi nazionali.
17. E' stato infine rilevato, in particolare dalla Commissione, che, se uno Stato membro potesse mantenere degli ostacoli tariffari tra le diverse parti del suo territorio e per i suoi prodotti, ne deriverebbero problemi pratici di non poco conto, per il fatto di dover comunque evitare che un prodotto importato da un altro Stato membro venga indirettamente tassato; e questo, non solo nell' ipotesi di puro e semplice "transito", attraverso un' altra regione della Francia, di un prodotto in provenienza da un paese membro e diretto in uno dei DOM, ma, altresì, di una merce importata in Francia e solo successivamente inoltrata in un DOM.
18. Come ho già anticipato, questi argomenti non mi sembrano convincenti, né alla luce degli articoli rilevanti del Trattato, né della interpretazione che ne è stata costantemente data dalla Corte.
L' art. 9 sancisce "il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all' importazione e all' esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente"; l' art. 12 vieta agli Stati membri di introdurne di nuovi; l' art. 13 imponeva l' abolizione progressiva, durante il periodo transitorio, dei dazi doganali all' importazione in vigore tra gli Stati membri. La semplice lettura di tali disposizioni rende evidente che un onere finanziario rientra nel campo di applicazione delle suddette disposizioni quando esso è applicato ad una merce in occasione o in ragione del suo passaggio della frontiera da uno Stato membro ad un altro. Tali previsioni sono, d' altronde, inserite nel titolo del Trattato relativo alla libera circolazione delle merci e, al pari del divieto di restrizioni quantitative all' importazione ed all' esportazione, nonché di qualsiasi misura di effetto equivalente, di cui all' art. 30 e seguenti, tendono alla completa liberalizzazione degli scambi tra i Paesi membri della Comunità.
E' dunque essenziale, ai fini dell' applicazione di tale norme, che due Stati entrino in gioco. Se, dunque, non vi è alcun passaggio di frontiera, come si verifica nell' ipotesi di un prodotto originario di uno Stato introdotto in un' altra regione dello stesso Stato, la situazione non rileva per il diritto comunitario, allo stesso modo che ogni altra situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti all' interno di un unico Paese membro. Ciò è confermato da una ben consolidata giurisprudenza della Corte.
19. Argomenti a sostegno dell' opposta tesi non mi sembra possano essere tratti dalla sentenza Legros, come invece è stato ritenuto nel presente procedimento. Non si presta a dubbi, in particolare, il punto 18 della motivazione di quella sentenza ° ripreso al n. 1 del dispositivo ° secondo cui una tassa con le caratteristiche del dazio di mare, "riscossa da uno Stato membro sulle merci importate da un altro Stato membro in ragione della loro introduzione in una regione del territorio del primo Stato costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione, nonostante colpisca anche le merci introdotte in questa regione in provenienza da un' altra parte dello stesso Stato" (il corsivo è mio). Che tale affermazione non abbia alcuna influenza sulla qualifica dell' onere in questione quando esso sia applicato alle merci nazionali, mi sembra del tutto evidente; in effetti essa chiarisce solo che tale applicazione non esclude che possa essere considerato una tassa di effetto equivalente ad un dazio l' onere pecuniario applicato ai prodotti importati nonostante sia applicato anche alle merci nazionali.
Ciò, d' altronde, è confermato al punto 16 della motivazione della sentenza, in cui, dopo aver fatto rinvio a quanto già chiarito nella precedente giurisprudenza della Corte ° e cioè che il divieto di qualsiasi dazio doganale negli scambi tra gli Stati membri si giustifica in quanto simili oneri finanziari creano degli ostacoli alla circolazione delle merci ° viene precisato che "una tassa riscossa ad una frontiera regionale per il fatto dell' introduzione di beni in una regione di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci almeno pari a quello di una tassa riscossa alla frontiera nazionale a causa dell' introduzione dei prodotti nel complesso del territorio di uno Stato membro" (il corsivo è mio). E' cioè indifferente, ai fini della sua compatibilità con gli artt. 9 e seguenti del Trattato, che una tassa sia applicata ai prodotti importati al momento dell' ingresso nel territorio di una regione non di confine dello Stato, invece che a quello del passaggio della frontiera. Si deve tuttavia pur sempre trattare, con tutta evidenza, di beni che circolano da un paese membro all' altro. E' cioè indifferente, ad esempio, che il whisky scozzese attraversi la frontiera francese a Calais (perché trasportato via mare) o a Lione (perché trasportato via aerea): in entrambi i casi, per quanto qui interessa, si tratta del passaggio della frontiera dello Stato membro.
20. La Corte ha fatto ripetuta applicazione del principio appena ricordato anche in sede di interpretazione dell' art. 30. Si è infatti affermato a più riprese, ed ancora di recente nella sentenza Ligur Carni e a. (19), che una misura nazionale non può sfuggire alla qualifica di misura discriminatoria o protezionistica, ai sensi della normativa in materia di libera circolazione delle merci, solo perché ha un ambito di applicazione territoriale limitato e incide sia sui prodotti in provenienza da altre parti del territorio nazionale che su quelli importati dagli altri Stati membri. Non mi sembra che ci siano dubbi che l' accertata incompatibilità della misura nazionale, nei casi che sono stati oggetto di esame, ha riguardato esclusivamente l' applicazione della misura contestata alle merci importate, non ai prodotti di origine interna e commercializzati all' interno del paese. L' eventuale inapplicabilità della misura anche ai prodotti interni, che è potuta derivare dalla pronuncia della Corte, non è che una conseguenza del particolare meccanismo instaurato dalla disciplina interna che l' aveva prevista e che ne rendeva impossibile un' applicazione differenziata, a seconda dell' origine della merce; o, ancora, dalle modalità pratiche di applicazione che finivano con il tradursi, per i controlli che rendevano necessari, in una diversa misura di effetto equivalente.
21. Risulta dunque assolutamente chiaro ° è bene ribadirlo ° che nei casi richiamati si trattava di stabilire se un onere pecuniario od una misura nazionale applicati ad una merce importata da un altro Stato membro potessero sfuggire, rispettivamente, alla qualifica di dazio o di tassa di effetto equivalente ai sensi dell' art. 9 e seguenti, o di restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente ex art. 30 del Trattato, per il fatto di colpire anche prodotti nazionali: e giustamente la risposta è stata negativa.
Diverso è il quesito che ci occupa oggi, se cioè il singolo può far valere gli artt. 9 e seguenti per sottrarsi al pagamento di un onere pecuniario impostogli all' atto non dell' importazione di un prodotto, ma dell' introduzione di un prodotto nazionale in una diversa parte del territorio dello stesso Stato. Il quesito che qui si pone è se un singolo possa invocare il diritto comunitario, volendo riprendere l' esempio fatto in precedenza, per far dichiarare l' illegittimità di un onere imposto al passaggio del whisky dalla Scozia non a Lione ma a Londra o del prosciutto San Daniele dal Friuli non a Stoccarda ma alla Sardegna. Questo problema non trova apprezzamento né nella sentenza Legros, né nella sentenza Ligur Carni e a.: pensarlo sarebbe cedere ad una illusione ottica e rinunciare ad una valutazione rigorosa quale nella specie si impone.
22. La giurisprudenza della Corte, in effetti, è costante, da un lato, nel ritenere inapplicabili le norme del Trattato alle situazioni puramente interne; dall' altro, nell' escludere che la riconosciuta incompatibilità di una normativa nazionale debba necessariamente implicare l' impossibilità di applicazione anche ai prodotti nazionali.
Così, nella sentenza Waterkeyn (20), la Corte, richiesta di precisare la portata di una sua precedente sentenza con cui aveva dichiarato l' incompatibilità con l' art. 30 della disciplina francese sulla pubblicità delle bevande alcoliche (21), chiarì che tale pronuncia "riguardava solo il trattamento riservato ai prodotti importati da altri Stati membri..." e che, dunque, "la trasgressione accertata ... non riguarda(va) le norme vigenti per i prodotti nazionali" (22). Veniva così respinta la tesi dell' "effetto globale" secondo cui, a seguito della prima sentenza, sarebbe stato condannato nel suo complesso il regime francese della pubblicità per le bevande alcoliche e, pertanto, non sarebbe stato lecito operare delle distinzioni a seconda dell' origine dei prodotti, applicando una disciplina più sfavorevole ai prodotti nazionali.
23. Nella sentenza Cognet (23), il giudice di rinvio chiedeva se contrastasse con le norme del Trattato l' istituzione in uno Stato membro di un duplice regime di prezzi nel medesimo settore del commercio dei libri, che prevedesse dei prezzi imposti, salva la possibilità di una modesta riduzione per i libri editi e venduti in tale Stato e che non avessero attraversato alcuna frontiera intracomunitaria nel corso della distribuzione, e prezzi invece liberi, in particolare per i libri editi in quello Stato e reimportati da un altro Stato membro. La Corte ha precisato che "l' art. 30 del Trattato CEE non osta ad una siffatta differenza di trattamento. Questo articolo intende infatti eliminare gli ostacoli per l' importazione di merci, non già garantire che le merci di origine nazionale fruiscano, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate o reimportate. (...) La differenza di trattamento fra merci che non sia atta ad ostacolare l' importazione od a sfavorire la distribuzione delle merci importate o reimportate non ricade sotto il divieto stabilito da detto articolo".
24. Di particolare rilievo sono, infine, due ulteriori sentenze. Nella causa Smanor (24), si chiedeva se gli artt. 30 e 34 ostassero all' applicazione da parte di uno Stato membro, allo yogurt che fosse stato surgelato, di una normativa nazionale che ne vietava la vendita con la denominazione "yogurt surgelato", essendo la denominazione "yogurt" riservata al solo prodotto fresco. La Corte ha dichiarato l' incompatibilità di una tale disciplina, ma solo se applicata ai prodotti importati da un altro Stato membro ed ivi legalmente prodotti e messi in commercio con tale nome: con ciò lasciando chiaramente intendere che nulla vietava che la normativa in questione fosse applicata ai prodotti nazionali.
La seconda sentenza riguarda la causa Drei Glocken (25), in cui la Corte ha dichiarato incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato l' estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta fatta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro. Significativo è in particolare il punto 25 della motivazione, nel quale, in risposta all' obiezione del governo italiano che, a difesa della legge nazionale sulle paste alimentari, ne aveva sostenuto la necessità al fine di assicurare uno sbocco garantito alla coltivazione del grano duro, si precisa: "Occorre sottolineare anzitutto che è in causa l' estensione della legge (...) ai prodotti d' importazione e che il diritto comunitario non esige che il legislatore abroghi la legge per quanto attiene ai produttori di pasta stabiliti sul territorio italiano" (il corsivo è mio).
25. L' analisi di questa giurisprudenza costituisce una conferma ° come è stato giustamente rilevato dal Consiglio e dal governo spagnolo ° del più generale principio dell' inapplicabilità a situazioni puramente interne delle norme del diritto comunitario che impongono agli Stati membri taluni divieti nelle loro relazioni reciproche; ciò è confermato dalla giurisprudenza in materia di libera circolazione delle persone o, ancora, di libertà di stabilimento o di prestazione dei servizi (26).
26. In risposta, infine, all' obiezione della Commissione secondo cui il mantenimento del dazio di mare per i soli prodotti nazionali creerebbe problemi di difficile soluzione, in termini di procedure da predisporre al fine di accertare l' origine dei prodotti e, conseguentemente, la loro assoggettabilità alla tassa, rilevo che, se difficoltà o complicazioni sono certo possibili, tuttavia il quesito giuridico sull' applicabilità del divieto di dazi o di tasse equivalenti anche agli scambi franco-francesi non per questo va risolto in un modo piuttosto che in un altro. La soluzione dei problemi giuridici non può essere condizionata a tal punto dai problemi pratici. Mi sembra, poi, che controlli del genere non dovrebbero essere così ardui (e, forse, la stessa prassi comunitaria può fornire utili esempi al riguardo). Se, tuttavia, degli ostacoli ne dovessero derivare per la circolazione dei prodotti in provenienza dagli altri Stati membri, essi sarebbero in ogni caso da analizzare alla luce degli artt. 30 e seguenti del Trattato e dunque come misure, e non tasse, di effetto equivalente. Spetterà, dunque, al giudice nazionale fare applicazione di tali norme e, in caso di dubbio, chiederne l' interpretazione a questa Corte.
27. In conclusione, e volendo sintetizzare i rilievi svolti, quando il prodotto originario di uno Stato membro passa da una regione ad un' altra dello stesso Stato membro viene a mancare il presupposto fondamentale e indispensabile per l' applicazione degli artt. 9 e seguenti del Trattato. Tale presupposto è il passaggio della frontiera da uno Stato all' altro (27). Nella specie che ci occupa, i DOM, che siano isole (Riunione, Martinica, Guadalupa) o meno (Guiana), sono "frontiera" solo quando il prodotto proviene da un altro Stato membro; non sono "frontiera" quando il prodotto proviene da ed è originario di altra regione della Francia. Pertanto, in questo secondo caso il divieto di dazi e tasse equivalenti non è di applicazione. Pensare diversamente equivarrebbe, ripeto, a cadere in un' illusione ottica.
28. Va riconosciuto, tuttavia, che la soluzione del problema così come imposta dalla lettura del Trattato e dalla giurisprudenza della Corte può apparire, di fatto, un po' paradossale. Anche al giurista rigoroso, infatti, non sfugge il paradosso di un mercato unico in cui sono vietati gli ostacoli agli scambi tra Portogallo e Danimarca, mentre sono irrilevanti gli ostacoli agli scambi tra Napoli e Capri.
A tale paradosso però, non pone e non potrebbe porre rimedio il Trattato, né la giurisprudenza della Corte, bensì la logica delle convenienze, cui non è estraneo neppure il legislatore meno avvertito, come d' altra parte è confermato dalla eccezionalità della fattispecie che ci occupa. A partire dal momento in cui il dazio sui prodotti importati viene abolito perché illegittimo, non riesco, in particolare, ad immaginare un legislatore che mantenga quello stesso dazio sui prodotti nazionali. Il rimedio è dunque in rebus e non in una lettura disinvolta, troppo disinvolta, di una norma fondamentale e ben chiara del Trattato così come apoditticamente proposta dalla Commissione; lettura che in ogni caso io non riesco a sottoscrivere.
La stessa idea della unicità del territorio doganale, più volte evocata nel corso della procedura, si traduce in una formula molto suggestiva, ma non separabile dalla disciplina dell' unione doganale contenuta nel Trattato. Tale disciplina, è appena il caso di ribadirlo, mira ad eliminare gli ostacoli agli scambi tra Paesi membri (all' art. 12 sono menzionate le importazioni e le esportazioni) e non anche agli scambi tra regioni o comuni all' interno dello stesso Paese membro.
L' alternativa, allora, sarebbe di considerare l' abolizione dei dazi interregionali e intercomunali come presupposta dall' art. 12. In tal modo, tuttavia, si rimetterebbe in discussione una giurisprudenza pluridecennale e incontestata sulle situazioni puramente interne, non solo in tema di unione doganale e circolazione delle merci, ma anche in tema di servizi e in genere di circolazione delle persone.
Neppure questa alternativa ritengo di suggerire alla Corte. D' altra parte, non è un' alternativa necessaria. Va appena ricordato, infatti, che il giudice nazionale può sempre controllare, alla luce del proprio diritto interno, se il trattamento riservato alle imprese e ai produttori nazionali sia in fatto discriminatorio e se, e come, tale discriminazione possa e/o debba essere eliminata (28).
Efficacia nel tempo della sentenza
29. Il governo francese domanda, infine, qualora sia riconosciuta l' invalidità della decisione 89/688, che gli effetti di tale pronuncia siano limitati nel tempo. Va ricordato, al riguardo, che una sentenza della Corte che dichiari in via pregiudiziale l' invalidità di un atto comunitario possiede, in linea di principio, effetti retroattivi al pari di un' eventuale sentenza di annullamento pronunciata nei confronti dello stesso atto (29).
Non mi sembra, d' altra parte, che i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di limitazione nel tempo degli effetti di una declaratoria pregiudiziale di invalidità di un atto comunitario, sviluppati peraltro con riferimento particolare ai regolamenti, forniscano elementi tali da giustificare la richiesta. E' difficile sostenere, infatti, che si possano invocare, nel caso di specie, motivi inerenti all' uniforme applicazione del diritto comunitario nell' intera Comunità o ad esigenze imperative di certezza del diritto, per limitare gli effetti della pronuncia della Corte (30). Si può anzi affermare che il ragionamento sviluppato nella sentenza Legros per dichiarare l' incompatibilità del dazio di mare applicato alle importazioni dagli altri Paesi membri con le disposizioni del Trattato CEE avrebbe dovuto alimentare a dir poco fondati dubbi sulla legittimità del mantenimento del regime, sia pure in via provvisoria e sulla base di un atto comunitario.
30. Ciò detto, non si può non tenere conto del fatto che, proprio in quella occasione, la Corte ha ritenuto che fossero riunite le circostanze che eccezionalmente consentono di limitare gli effetti di un sentenza interpretativa. E' stato in particolare rilevato che vi sarebbero stati una oggettiva incertezza circa la legittimità della tassa riguardo al diritto comunitario, incertezza cui le stesse istituzioni comunitarie avevano del resto contribuito, in particolare con l' adozione della decisione 89/688, e un rischio effettivo di sconvolgere retroattivamente il sistema di finanziamento delle collettività locali dei DOM, in considerazione dell' elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente. Fatti, pertanto, salvi i diritti di coloro che avevano in precedenza esperito un' azione giurisdizionale oppure proposto un ricorso equivalente, è stato escluso che le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali potessero essere invocate a fondamento di domande dirette ad ottenere il rimborso del dazio di mare pagato in un periodo precedente alla data della sentenza.
31. Orbene, in considerazione del fatto che l' art. 4 della decisione 89/688 si limita ad autorizzare il mantenimento in vigore del regime nazionale esistente del dazio di mare e che, d' altra parte, gli effetti della sentenza Legros, che ha riconosciuto l' incompatibilità di quel regime con le disposizioni del Trattato, sono stati limitati, per le ragioni sopra indicate, alla data della stessa sentenza, mi sembra che non sarebbe coerente far risalire ad una data anteriore gli effetti dell' eventuale dichiarazione di invalidità della decisione 89/688.
32. Alla luce delle considerazioni svolte, qualora la Corte intenda seguire le mie conclusioni in ordine alla inapplicabilità degli artt. 9 e seguenti agli scambi franco-francesi, non è evidentemente possibile limitarsi a rispondere al quesito posto dalla Cour d' appel di Parigi così come è stato formulato.
Nel giudizio innanzi ad essa pendente, infatti, era in questione la riscossione dei dazi di mare esclusivamente su merci di origine francese, e la domanda relativa alla sola validità dell' art. 4 della decisione 89/688 era giustificata dalla convinzione che, alla luce della sentenza Legros, anche in tale ipotesi la riscossione fosse incompatibile con il Trattato.
Poiché, dunque, tale presupposto non è in realtà fondato, nello spirito di collaborazione tra Corte e giudici nazionali occorre fornire una risposta che sia utile alla Cour d' appel di Parigi per la definizione della controversia sottoposta al suo esame, risposta, cioè, che anche per questo giudice deve comprendere necessariamente il punto relativo alla non applicabilità del divieto di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali agli scambi interni francesi.
33. Propongo pertanto di risolvere nel modo seguente i quesiti pregiudiziali oggetto di tutte le cause che ci occupano:
"1) L' art. 4 della decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare, è invalido.
2) L' accertata invalidità dell' art. 4 della decisione del Consiglio 22 dicembre 1989, 89/688/CEE, non consente di rimettere in discussione la riscossione dei dazi di mare effettuati dalle autorità francesi nel periodo precedente il 16 luglio 1992, fatti salvi i diritti di coloro che hanno esperito un' azione giurisdizionale o proposto un ricorso equivalente per ottenere la restituzione anteriormente a tale data.
3) Il divieto di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali sui prodotti importati non si applica ad una tassa riscossa da uno Stato membro all' atto dell' introduzione in una regione dello Stato di merci originarie di altre regioni di questo stesso Stato".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) ° Racc. pag. I-4625.
(2) ° Decisione relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare (GU L 399, pag. 46).
(3) ° V., al riguardo, i considerando 3-6 della decisione in questione.
(4) ° Invero, l' avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni presentate nella causa Legros, aveva invitato la Corte a pronunciarsi anche sulla validità della decisione del 1989, nella parte in cui autorizzava il mantenimento temporaneo del regime allora in vigore. A tale suggerimento non è stato tuttavia dato seguito nella sentenza, con l' argomento che ° come si è già sottolineato ° i fatti della causa di rinvio erano anteriori alla decisione ed era d' altra parte fuori discussione che quest' ultima non spiegasse alcun effetto retroattivo.
(5) ° V., sul punto, la sentenza 13 dicembre 1973, cause riunite 37/73 e 38/73, Diamantarbeiders (Racc. pag. 1609); nello stesso senso v. altresì le sentenze 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT (Racc. pag. 731, in particolare punti 16-19), e cause riunite da 267/81 a 269/81, SPI e SAMI (Racc. pag. 801, in particolare punti 26 e 27).
(6) ° V., ad esempio, sentenza 29 febbraio 1984, causa 37/83, Rewe-Zentrale/Landwirtschaftskammer Rheinland (Racc. pag. 1229, in particolare punto 18).
(7) ° Sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77 (Racc. pag. 1787).
(8) ° Cause riunite 2 e 3/62 (Racc. pag. 793, in particolare pagg. 804 e 805).
(9) ° V. sentenze 1 luglio 1969 in causa 24/68, Commissione/Italia (Racc. pag. 193, in particolare punti 4 e 10), e nelle cause riunite 2 e 3/69, Sociaal Fonds Diamantarbeiders (Racc. pag. 211, in particolare punti 7/8 e 11/12). V., inoltre, le sentenze 19 giugno 1973, causa 77/72, Capolongo (Racc. pag. 611, in particolare punti 10 e 11); 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani (Racc. pag. 129, in particolare punti 7-9); 20 aprile 1978, cause riunite 80 e 81/77, Les commissionnaires réunis et les fils de Henri Ramel (Racc. pag. 927, in particolare punti 24-26); 7 maggio 1987, causa 193/85, Co-Frutta (Racc. pag. 2085, in particolare punto 27), e 2 febbraio 1988, causa 61/86, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 431, in particolare punto 9).
(10) ° Sull' impossibilità di fare ricorso all' art. 227, n. 2, per limitare l' applicazione ai DOM delle norme indicate nel primo comma dello stesso articolo o, anche, per introdurre in quelle regioni e nei settori ivi contemplati un regime particolare, derogatorio, è sostanzialmente d' accordo la dottrina: v., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Dewost, Article 227 , in Le droit de la Communauté économique européenne (Commentaire Megret), volume 15, Bruxelles 1987, pag. 474 ss.
(11) ° Sentenza 20 aprile 1978, cause riunite 80 e 81/77, citata alla nota 9.
(12) ° Punto 35.
(13) ° V., sul punto, Tizzano, Competenze della Comunità , in Trent' anni di diritto comunitario, 1981, pag. 45 ss.
(14) ° Alla stregua di quanto aveva già fatto l' avvocato generale Jacobs nella causa Legros, in cui un rilievo analogo venne fatto dal Consiglio.
(15) ° V. sentenza 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia (Racc. pag. 1533, in particolare punto 11).
(16) ° Significativo è al riguardo che la stessa Commissione, nella causa Legros, aveva sostenuto la contrarietà al Trattato della misura in questione.
(17) ° Si tratta delle legge 92-676 del 17 luglio 1992 (JORF del 19 luglio 1992, pag. 9697).
(18) ° Sentenza 15 dicembre 1993, cause riunite C-277/91, C-318/91 e C-319/91, Ligur Carni e a. (Racc. pag. I-6621).
(19) ° Sentenza 15 dicembre 1993, già citata (in particolare punti 37 e 38). V., altresì, le sentenze 20 marzo 1990, causa C-21/88, Du Pont de Nemours italiana (Racc. pag. I-889, in particolare punti 12 e 13); 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e C-176/90, Aragonesa de Publicidad (Racc. pag. I-4151, in particolare punto 24), e 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci (Racc. pag. I-5889, in particolare punto 21).
(20) ° Sentenza 14 dicembre 1982, cause riunite da 314/81 a 316/81 e 83/82 (Racc. pag. 4337).
(21) ° Si tratta della sentenza 10 luglio 1980, causa 152/78, Commissione/Francia (Racc. pag. 2299).
(22) ° V. punti 8-12 della sentenza 14 dicembre 1982, citata alla nota 20.
(23) ° Sentenza 23 ottobre 1986, causa 355/85 (Racc. pag. 3231, in particolare punto 10). V., in senso analogo, anche le sentenze 15 dicembre 1982, causa 286/81, Oosthoek' s (Racc. pag. 4575, in particolare punto 9); 13 novembre 1986, cause riunite 80/86 e 159/86, Nederlandse Bakkerij Stichting (Racc. pag. 3359, in particolare punti 18-20); 18 febbraio 1987, causa 98/86, Mathot (Racc. pag. 809, in particolare punti 7-9), e 4 febbraio 1988, causa 255/86, Commissione/Belgio (Racc. pag. 693, in particolare punti 5 e 6).
(24) ° Sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87 (Racc. pag. 4489, in particolare punti 8-25).
(25) ° Sentenza 14 luglio 1988, causa 407/85 (Racc. pag. 4233, in particolare punti 23-25).
(26) ° Mi limito, al riguardo, a segnalare le recenti sentenze 28 gennaio 1992, cause riunite C-330/90 e C-331/90, López Brea e Hidalgo Palacios (Racc. pag. I-323, in particolare punti 7-9); 28 gennaio 1992, causa C-332/90, Steen (Racc. pag. I-341, in particolare punti 8-12), e 19 marzo 1992, causa C-60/91, Batista Morais (Racc. pag. I-2085, in particolare punti 7-9).
(27) ° V., al riguardo, per un' ipotesi diversa, ma riconducibile alla stessa logica, le mie conclusioni del 26 aprile 1994 nella causa C-130/93, Lamaire, in via di decisione da parte della Corte ° causa in cui oggetto di discussione era un onere pecuniario applicato ai prodotti agricoli belgi esportati ° nella quale, tenuto conto del fatto che gli artt. 9 e 12 del Trattato hanno esclusivamente ad oggetto il divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali riscosse sugli scambi tra Stati membri, ritengo non incompatibile con quelle disposizioni un contributo come quello controverso se applicato ai prodotti esportati verso paesi terzi.
(28) ° V., sul punto, la recentissima sentenza 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen (Racc. pag. I-2715, in particolare punti 8-11).
(29) ° V., da ultimo, sentenza 26 aprile 1994, causa C-228/92, Roquette Frères (Racc. pag. I-1445).
(30) ° Sul punto, oltre alla sentenza Roquette Frères, citata alla nota precedente, v., ancora, le sentenze 15 ottobre 1980, in causa 4/79, Providence agricole de la Champagne (Racc. pag. 2823, punti 44-46); in causa 109/79, Maïseries de Beauce (Racc. pag. 2883, punti 44-46), e in causa 145/79, Roquette Frères (Racc. pag. 2917, punti 51-53). V., inoltre, la sentenza 27 febbraio 1985, causa 112/83, Produits de mais (Racc. pag. 719, punto 17).
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