CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 9 febbraio 1995 ( *1 )
A — Introduzione
1.
Nel presente procedimento per inadempimento promosso contro la Repubblica ellenica la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ( 1 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE. Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla notifica di questa, informandone immediatamente la Commissione. Essendo avvenuta la notifica agli Stati membri il 4 gennaio 1989 ( 2 ), il termine è scaduto il 4 gennaio 1991.
2.
Decorso il suddetto termine senza aver ricevuto notifica di misure di recepimento, la Commissione avviava un procedimento amministrativo per inadempimento. Con lettera del 28 luglio 1991 la Commissione assegnava allo Stato membro convenuto un termine di due mesi per prendere posizione in merito al rilievo di inosservanza dei propri doveri. Tale lettera restava senza risposta. Con parere motivato del 15 ottobre 1992 la Commissione assegnava allo Stato membro un ulteriore termine di due mesi entro cui porre fine all'infrazione. Anche questo termine è scaduto senza che lo Stato membro convenuto abbia risposto agli addebiti mossigli. Il 27 luglio 1993 la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
B — Osservazioni
3.
La Commissione riconosce che il governo convenuto le ha comunicato in data 1o febbraio 1993 un decreto congiunto dei ministri dell'Economia nazionale e della Sanità, Previdenza e Sicurezza sociale, con il quale la direttiva viene recepita parzialmente, vale a dire solo per le professioni del settore sanitario e previdenziale. Trattandosi di recepimento soltanto parziale, l'infrazione non risulta eliminata.
4.
Il governo ellenico si oppone alla domanda della Commissione, sottolineando che è stato elaborato un progetto di decreto presidenziale avente per obiettivo la piena trasposizione della direttiva; tale progetto è attualmente alla firma del Presidente della Repubblica. Il governo ellenico rileva inoltre che la direttiva è già stata parzialmente attuata mediante tre distinti decreti presidenziali riguardanti i settori della sanità, dell'avvocatura e della revisione dei conti. Per il resto la direttiva potrebbe ricevere un'applicazione di fatto. Sarebbe stata data attuazione all'art. 9, nn. 2 e 3, designando il coordinatore ai sensi dell'art. 9, n. 2 ( 3 ), nonché il centro d'informazione ai sensi dell'art. 9, n. 3 ( 4 ).
5.
L'art. 9, n. 1 non è stato di certo ancora recepito nel diritto nazionale. Tuttavia, della direttiva si terrebbe conto nell'ambito delle procedure già esistenti e dinanzi alle autorità già esistenti.
6.
In primo luogo si deve rilevare che, entro la scadenza del termine previsto dal parere motivato, non sono state emanate misure di recepimento, né tanto meno trasmesse comunicazioni relative a provvedimenti o istituti già esistenti.
7.
I decreti presidenziali emanati in un secondo momento al fine di recepire la direttiva per determinati settori professionali sono idonei — anche secondo la Commissione — a recepire parzialmente la direttiva. Ciò non toglie che un recepimento completo della direttiva, valido per tutte le professioni contemplate dalla direttiva stessa, debba ancora avvenire.
8.
Anche il soddisfacimento parziale dei requisiti di carattere procedurale, mediante la designazione del coordinatore ai sensi dell'art. 9, n. 2, o del centro d'informazione ai sensi dell'art. 9, n. 3, può configurare un recepimento soltanto parziale.
9.
Anche quando sostiene che l'attuazione dell'art. 9, n. 1, è possibile, nell'ambito delle procedure già esistenti e dinanzi alle autorità già esistenti, il governo ellenico deve ammettere espressamente l'assenza di un atto formale di recepimento.
10.
Del resto, se nell'ambito delle procedure esistenti, dinanzi alle autorità designate, si tenesse conto sufficientemente delle esigenze dell'art. 9, n.1, tale fatto avrebbe dovuto in ogni caso essere oggetto di formale notifica alla Commissione, in ottemperanza agli obblighi che derivano dall'art. 12 della direttiva stessa.
11.
È accertato che, fino all'udienza del 12 gennaio 1995, non vi era ancora stato il pieno recepimento della direttiva. Il menzionato decreto presidenziale per la globale attuazione della direttiva non era ancora entrato in vigore. Poiché il ricorso era soltanto diretto a far dichiarare che la direttiva 89/48 non era stata recepita pienamente, l'attuazione parziale della direttiva mediante i provvedimenti entrati in vigore dopo la conclusione della fase precontenziosa non appare in contrasto con il contenuto del ricorso stesso. Anche se per l'attuazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva non dovesse essere necessaria l'istituzione di speciali organi e procedure, un inadempimento permarrebbe in ogni caso, data l'omessa notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 12 della direttiva in merito agli adempimenti del caso. Il ricorso deve quindi essere accolto.
Spese
12.
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese.
C — Conclusioni
13.
Di conseguenza propongo di decidere quanto segue:
«1)
La Repubblica ellenica, omettendo di adottare e non comunicando alla Commissione nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CEE.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.
( 2 ) V. nota 2 della direttiva 89/48, citata.
( 3 ) Si tratta del Prof. Emmanouil Konstantinidis dell'Università di Atene, Presidente del DIKATSA [Diapanepistimiako Kentro Anagnorissis Titlon Spoudon tis Allodapis, Centro interuniversitario per il riconoscimento dei diplomi stranieri]. Il Prof. Georgios Kalkanis è stato designato come supplente.
( 4 )
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