Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Quali sono i criteri da prendere in considerazione per decidere se, ai fini della Tariffa doganale comune, carni della specie suina debbano essere considerate provenienti dalla specie domestica o da altre specie?
2. Questa è sostanzialmente la questione che vi rivolge il Finanzgericht di Duesseldorf nel contesto di una controversia tra la ditta Walter Stanner GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Stanner") e lo Hauptzollamt di Bochum in ordine alla classificazione doganale da applicare alle importazioni di carni di suini che vivono allo stato selvatico in Bulgaria.
3. Tra il novembre 1983 e il marzo 1985 la Stanner ha importato dalla Bulgaria diverse partite di carne della specie suina sotto la denominazione "suini selvatici di tipo B" e le ha dichiarate come appartenenti alla sottovoce doganale 02.01 A. III. b) applicabile alla carne proveniente da altre specie suine diverse dalle domestiche.
4. In seguito a controlli compiuti su richiesta delle autorità tedesche, che avrebbero consentito di accertare, in base a criteri anatomici e a considerazioni connesse con il colore e con il gusto, che la carne in questione proveniva da una specie domestica primitiva, che vive allo stato selvatico, le dette autorità hanno modificato la loro classificazione iniziale e hanno considerato le merci importate come appartenenti alla sottovoce doganale 02.01 A. III. a), relativa alla carne della specie suina domestica.
5. Il Finanzgericht di Duesseldorf, investito di un ricorso proposto dalla Stanner, si trova alle prese, da una parte, con le tesi della ricorrente che sostiene che occorre tener conto del modo di vita delle specie per la loro classificazione doganale [il che porterebbe a classificare le carni in questione nella sottovoce 02.01 A. III. b)] e, dall' altra, con la posizione dell' amministrazione tedesca che ritiene nella fattispecie determinanti le caratteristiche zoologiche e genetiche delle specie, con la conseguente classificazione nella voce 02.01 A. III. a).
6. Il giudice a quo, benché piuttosto propenso ad accogliere il secondo punto di vista, esprime tuttavia le sue perplessità dovute a una modifica alle note esplicative della nomenclatura combinata, che precisa: "La carne di animali della specie suina, certificata dalle autorità competenti dell' Australia come carne di maiali che vivono in Australia allo stato selvatico, è considerata come carne diversa da quella delle specie domestiche" (1).
7. Al riguardo rilevo innanzi tutto che le sottovoci 02.01 A. III. a) e 02.01 A. III. b) riguardano le carni ottenute dalla macellazione di animali vivi delle specie suine di cui alle sottovoci 01.03 A. e 01.03 B., rispettivamente.
8. La scelta della classificazione doganale è quindi tra le specie suine domestiche e le altre specie.
9. Secondo la vostra costante giurisprudenza il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della Tariffa doganale comune (2).
10. Trattandosi di animali, il riferimento a una specie rinvia a caratteristiche morfologiche o genetiche, e non al modo di vita o di allevamento.
11. Inoltre voi avete affermato che le note esplicative costituiscono uno strumento di interpretazione importante del quale occorre tener conto (3), ma che esse non possono modificare le disposizioni della Tariffa doganale comune aventi significato e portata sufficientemente certi (4).
12. Al riguardo, rilevo che le note esplicative relative alla sottovoce 01.03 B., nel testo vigente all' epoca dei fatti di causa, precisavano che questa comprendeva
"(...) esclusivamente i suini vivi delle specie non domestiche, tra i quali si possono menzionare:
1. i cinghiali (...);
2. il facocero (...), il potamocero (...) e l' ilocero;
3. il babirussa (...);
4. i pecari (...)" (5).
13. A questo punto vanno mosse due osservazioni: 1) il termine "esclusivamente" ° che tuttavia non compare più nel testo attuale delle note esplicative ° richiede un' interpretazione restrittiva del testo di questa sottovoce; 2) benché non sia tassativa, l' elencazione si limita a talune specie che presentano una certa caratterizzazione dal punto di vista zoologico e non si riferisce al loro modo di vita.
14. Per la verità, la Commissione ricorda che, in relazione alle voci 01.05 e 02.02 della Tariffa doganale comune, relative rispettivamente ai "volatili vivi da cortile" e ai "volatili morti da cortile (...)", voi avete dichiarato che
"le considerazioni relative al sapore, al prezzo di vendita, oppure alle caratteristiche zoologiche del volatile non hanno di per sé peso decisivo ai fini della classificazione" (6).
15. Si trattava però di "quel determinato caso" di classificazione, quella dei "volatili da cortile" (7), ossia di animali allevati, come avete osservato, "in aziende agricole o industriali" (8), per i quali era nella fattispecie determinante il modo di allevamento espressamente menzionato nel testo.
16. Le cose stanno diversamente nel caso in cui il criterio principale di classificazione sia la "specie", vale a dire una categoria definita dalle sue componenti morfologiche e/o genetiche.
17. La classificazione doganale della carne di maiali che vivono in Australia allo stato selvatico non può secondo me inficiare le osservazioni che precedono.
18. Infatti, il testo della relativa nota esplicativa si aggiunge alle note già esistenti senza modificarle. Si tratta quindi di un caso particolare, dal quale non può ricavarsi alcun criterio generale.
19. Se vi è stato bisogno di una specifica nota esplicativa per determinare la classificazione doganale della carne di maiali che vivono in Australia allo stato selvatico, è senz' altro perché la semplice interpretazione delle sottovoci della Tariffa doganale comune non consentiva di pervenire a una tale classificazione.
20. Comunque sia, è giocoforza constatare che non è stato adottato alcun testo analogo per i suini della Bulgaria. Questi ultimi vanno quindi classificati con riferimento alle disposizioni generali della Tariffa doganale comune e non per analogia con i maiali australiani.
21. Conseguentemente, concludo proponendo che venga dichiarato che:
"Salvo espressa disposizione contraria, possono essere classificate nella sottovoce doganale 02.01 A. III. b) della Tariffa doganale comune solo le carni provenienti da animali della specie suina che per le loro caratteristiche morfologiche e/o genetiche non possono considerarsi appartenenti alle specie domestiche, a prescindere dal loro modo di vita o di allevamento".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC), Classificazione delle merci, 92/C 34/03 (GU 1992, C 34, pag. 2, il corsivo è mio).
(2) ° V. in questo senso le sentenze 26 settembre 1985, causa 166/84, Thomasduenger (Racc. pag. 3001, punto 13); 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber (Racc. pag. 3363, punto 13); 14 gennaio 1993, causa C-177/91, Bioforce (Racc. pag. I-45, punto 8), e 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I-1945, punto 11).
(3) ° Sentenza Thomasduenger, citata, punto 14.
(4) ° Sentenza 12 dicembre 1973, causa 149/73, Witt (Racc. pag. 1587, punto 3).
(5) ° Il corsivo è mio.
(6) ° Sentenza 8 dicembre 1970, causa 28/70, Witt (Racc. pag. 1021, punto 6).
(7) ° Il corsivo è mio.
(8) ° Punto 5 della stessa sentenza.
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