Conclusioni dell avvocato generale
++++
1. Una disposizione transitoria del regolamento (CEE) n. 1408/71 può applicarsi ad un regolamento successivo che lo modifica (1)?
2. Questa è, in sostanza, la principale questione che vi pone il Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato.
3. L' art. 73 del regolamento n. 1408/71, sedes materiae, ha occasionato varie decisioni di questa Corte che occorre richiamare in via preliminare.
4. A termini del n. 1 di tale articolo, il lavoratore subordinato ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dallo Stato dell' occupazione, come se risiedessero nel territorio di tale ultimo Stato.
5. Il n. 2, che escludeva l' attribuzione delle prestazioni familiari francesi per i lavoratori soggetti alla legislazione francese per quanto riguarda i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, è stato invalidato con la sentenza 15 gennaio 1986, Pinna I (2). A tale invalidazione "ab initio" (3) è stato dato effetto ex nunc, salvo per quanto riguarda i lavoratori che, prima della data della sentenza, avessero proposto un ricorso giurisdizionale o avessero presentato un reclamo equivalente.
6. Con una seconda sentenza Pinna, pronunziata il 2 marzo 1989 (4), avete dichiarato che finché il Consiglio non avrà fissato nuove norme che siano conformi all' art. 51 del Trattato CEE, la declaratoria di invalidità dell' art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 comporta la generalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni familiari di cui all' art. 73, n. 1, dello stesso regolamento.
7. L' art. 60, n. 1, dell' Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (5) istituisce un regime transitorio riguardante gli assegni familiari per i lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Spagna, durante il quale l' art. 73, n. 1, non si applica (il lavoratore non ha quindi diritto agli assegni familiari dello Stato dell' occupazione). Tale articolo stabilisce che sarà messo fine a tale regime all' entrata in vigore della soluzione uniforme prevista dall' ex art. 99 (6) del regolamento n. 1408/71.
8. Infine, per tener conto della sentenza Pinna I, il citato art. 73 è stato modificato dall' art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (7), che dispone che:
"Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell' allegato VI".
9. Questo regolamento ha quindi introdotto "(...) una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri al problema del pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente (...)" (8).
10. A termini del suo art. 3, il regolamento n. 3427/89 è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione (cioè il 16 novembre 1989) ed è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1986, data della sentenza Pinna I, che ha comportato la generalizzazione del sistema di versamento delle prestazioni familiari definito all' art. 73, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
11. Con la sentenza Yáñez-Campoy (9), pronunciata in una causa non soggetta al regolamento n. 3427/89 ratione temporis (10), avete affermato che tale soluzione uniforme era entrata in vigore con la sentenza Pinna I (11) e ne avete dedotto che i lavoratori spagnoli potevano avvalersi dell' art. 73, n. 1 ° e quindi avevano diritto agli assegni familiari dello Stato dell' occupazione non ridotti °, a partire dalla data della pronuncia di tale sentenza. Rilevo qui una topica nella redazione della sentenza Yáñez-Campoy. Risultando dall' invalidazione ab initio dell' art. 73, n. 2, la soluzione uniforme esiste dall' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 e quindi, per i cittadini spagnoli, a partire dal 1 gennaio 1986, data d' entrata in vigore di tale regolamento nel territorio spagnolo. La Corte ha tuttavia limitato l' invocabilità dell' art. 73 alla data del 15 gennaio 1986, data della sentenza Pinna I, salvo per le domande presentate prima di tale data.
12. E' quindi assodato che il cittadino spagnolo che lavori in uno Stato membro diverso dalla Spagna e la cui famiglia risieda in quest' ultimo Stato fruisce di un diritto al versamento delle prestazioni familiari dello Stato dell' occupazione a partire dal 15 gennaio 1986, vuoi in forza dell' art. 3 del regolamento n. 3427/89 vuoi della sentenza Yáñez-Campoy.
13. Resta una questione sulla quale quest' ultimo regolamento tace: di quale termine l' assicurato dispone per presentare la domanda di pagamento degli arretrati? Qual è il termine di prescrizione della sua azione?
14. E' proprio questo il problema chiave posto dalla presente causa i cui fatti sono i seguenti.
15. Cittadino spagnolo, il signor Alonso-Pérez, ricorrente nella causa principale, è occupato come lavoratore subordinato in Germania a partire dal 1970 (12). La moglie e le due figlie vivono in Spagna.
16. Il 12 luglio 1989 l' Arbeitsamt di Coblenza gli attribuisce (13) assegni familiari con efficacia retroattiva di sei mesi a decorrere dalla sua domanda (dall' aprile 1989, ossia dall' ottobre 1988), in applicazione dell' art. 9, n. 2, del Bundeskindergeldgesetz.
17. Il 27 maggio 1991 il signor Alonso-Pérez presenta una nuova domanda al fine di riscuotere gli arretrati degli assegni familiari per il periodo 1 gennaio 1986 - 30 settembre 1988, basandosi sull' art. 1, n. 1, del regolamento n. 3427/89, applicabile ratione temporis.
18. Quest' ultimo non contiene alcuna disposizione che limiti il periodo durante il quale l' assicurato può agire per il pagamento degli arretrati di assegni familiari a decorrere dalla data di acquisto dei nuovi diritti.
19. Il ricorrente nella causa principale sostiene che tale lacuna giuridica dovrebbe essere colmata dall' art. 94, n. 6, del regolamento n. 1408/71 applicato per analogia, che fisserebbe tale termine in un biennio. Il punto di partenza di detto termine sarebbe il 16 novembre 1989, data di pubblicazione del regolamento n. 3427/89, o, comunque, il 13 novembre 1990, data della pronuncia della citata sentenza Yáñez-Campoy.
20. La domanda di pagamento degli arretrati di assegni familiari per il periodo 1 gennaio 1986 - 30 settembre 1988 viene respinta dal Bundesanstalt fuer Arbeit la cui decisione viene confermata dal Sozialgericht di Coblenza il 15 ottobre 1992. Adito in appello dal signor Alonso-Pérez, il Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato vi pone la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 1, punto 1), del regolamento (CEE) n. 3427/89 (...) conferisca il diritto agli assegni familiari relativamente a periodi anteriori alla domanda di corresponsione degli stessi, in particolare dal gennaio 1986, anche per i figli, residenti in un altro Stato membro, di lavoratori subordinati, qualora la domanda di assegni familiari sia stata presentata entro il 16 novembre 1991".
21. Tale questione si articola in due sottoquestioni che vanno accuratamente distinte.
22. La prima riguarda l' efficacia retroattiva della domanda di arretrati di assegni familiari. Essa è stata risolta con il regolamento n. 3427/89 e con la sentenza Yáñez-Campoy che hanno fissato come limite all' efficacia retroattiva delle domande di arretrati il 15 gennaio 1986, data in cui comincia ad applicarsi la soluzione uniforme prevista dall' art. 99 del regolamento n. 1408/71 (14).
23. Anteriormente a tale data, il cittadino spagnolo non dispone di diritti diversi da quelli riservatigli dalla convenzione germano-spagnola sulla previdenza sociale del 4 dicembre 1973.
24. La seconda questione è molto più delicata: di quale termine dispone l' assicurato spagnolo per presentare la sua domanda di pagamento degli arretrati? Qual è il termine di decadenza della sua azione per il pagamento?
25. Viene quindi discusso meno il periodo di retroattività di quello durante il quale è possibile invocarlo.
26. L' art. 94, nn. 4 e 6, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che:
"4) Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell' interessato è liquidata o ristabilita a richiesta dell' interessato, a decorrere dal 1 ottobre 1972 o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.
(...)
6) Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1 ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato (15), i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti".
27. A norma del combinato disposto dell' art. 2 (16) e dell' art. 60 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (17), nonché dell' art. 2, n. 2, della decisione del Consiglio 11 giugno 1985 (18), il regolamento n. 1408/71 è entrato parzialmente in vigore nel territorio spagnolo il 1 gennaio 1986. L' art. 94, n. 6, non è escluso da tale entrata in vigore.
28. La domanda per far valere i diritti attribuiti in forza del regolamento doveva essere presentata entro due anni a decorrere dal 1 ottobre 1972 per gli Stati membri originari della Comunità. Analogamente, questa stessa domanda doveva essere presentata entro due anni dal 1 gennaio 1986 per quanto riguarda il Regno di Spagna.
29. Ne risulta che in forza di tale articolo i cittadini spagnoli disponevano, per due anni a decorrere dal 1 gennaio 1986, di un diritto d' agire al fine di ottenere la liquidazione o la revisione dei loro diritti tenuto conto dei nuovi diritti concessi dal regolamento n. 1408/71.
30. Abbiamo visto che: 1) l' art. 73 di tale regolamento attribuisce al lavoratore subordinato o autonomo il diritto alle prestazioni familiari dello Stato dell' occupazione per i familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro; 2) per quanto riguarda i lavoratori spagnoli occupati in uno Stato membro diverso dalla Spagna, i cui familiari risiedono in Spagna, tale diritto viene differito al giorno dell' adozione di una soluzione uniforme fissato al 15 gennaio 1986.
31. L' entrata in vigore nel territorio spagnolo dell' art. 73 è stata quindi differita a tale data.
32. Dovrei desumerne che a decorrere da tale data i cittadini spagnoli disponevano di un termine di due anni per agire per il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari.
33. Ciò sarebbe certamente avvenuto se i nuovi diritti sorti il 15 gennaio 1986 fossero stati resi noti ai lavoratori spagnoli quel giorno stesso.
34. Orbene, ed è questo il punto più delicato della presente causa, tale diritto è stato accertato, e quindi portato a conoscenza degli interessati, solo con il regolamento n. 3427/89 e con la sentenza Yáñez-Campoy.
35. Di conseguenza, si può ammettere un' applicazione analogica dell' art. 94, n. 6, facendo decorrere il temine di due anni non dal 15 gennaio 1986, bensì dal giorno a partire dal quale i cittadini spagnoli hanno effettivamente potuto far valere i loro diritti?
36. Per chiarezza d' esposizione, mi sembra utile distinguere le condizioni di applicazione di tale disposizione ai cittadini comunitari diversi dagli spagnoli, da una parte, e ai cittadini spagnoli, dall' altra.
A ° L' applicazione dell' art. 94, n. 2, del regolamento n. 1408/71 ai cittadini comunitari diversi dai cittadini spagnoli
37. Ci troviamo in un caso in cui la domanda di pagamento degli arretrati di assegni familiari non si basa sull' art. 73 del regolamento n. 1408/71 nella versione iniziale, bensì in quella risultante dall' art. 1 del regolamento n. 3427/89 che l' ha modificato.
38. L' art. 94, n. 6, del primo regolamento, che figura al "Titolo VII ° Disposizioni transitorie e finali", non può considerarsi come una disposizione transitoria applicabile al regolamento n. 3427/89 che contiene pure disposizioni transitorie e che non fa affatto riferimento a tale articolo (19). Si rileverà che tale regolamento modifica talune disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71, come l' art. 94, n. 9, e lascia l' art. 94, n. 6, immutato. Quest' ultimo articolo non regola le modifiche apportate successivamente al regolamento n. 1408/71 da regolamenti che dispongono del loro proprio regime transitorio.
39. Non si può quindi, a priori, far "rivivere" l' art. 94, n. 6, per poter ottenere, per due anni, il ripristino di diritti agli assegni familiari in occasione di diritti attribuiti da un altro regolamento.
40. Rilevo, d' altra parte, che, anche ammettendo che l' art. 94, n. 6, del regolamento n. 1408/71 possa combinarsi con il regolamento n. 3427/89 ed essere fatto valere con tale normativa, esso è qui inapplicabile per analogia.
41. Infatti, ratione materiae, l' art. 94, n. 6, prevede un termine di due anni per presentare una domanda di revisione delle pensioni liquidate anteriormente al 1 ottobre 1972 (art. 94, n. 5) o di pagamento delle prestazioni alle quali l' assicurato ha diritto a partire dal 1 ottobre 1972 (art. 94, n. 6), in forza dei nuovi diritti attribuiti da tale regolamento.
42. Orbene,
1) a partire dalla sentenza Pinna I, così come interpretata dalla sentenza Pinna II, il sistema di pagamento delle prestazioni definito all' art. 73 del regolamento n. 1408/71 viene generalizzato. Di conseguenza, l' art. 1, n. 1, del regolamento n. 3427/89 non crea nuovi diritti in capo ai cittadini comunitari. Questi ultimi potevano, ancor prima dell' entrata in vigore di tale regolamento, avvalersi dell' art. 73 (dal 15 gennaio 1986 per quelli occupati nel territorio francese (20), a partire dall' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 per gli altri);
2) tale regolamento non contiene disposizioni analoghe ai nn. 4 e 6 dell' art. 94 per il semplice motivo che esso non modifica i diritti sostanziali degli assicurati che potevano già avvalersi dell' art. 73.
43. La coerenza del sistema esige quindi la mancanza, nel regolamento n. 3427/89, di una disposizione transitoria analoga all' art. 94, n. 6.
B ° L' applicazione dell' art. 94, n. 6, del regolamento n. 1408/71 ai cittadini spagnoli
44. Tutta la difficoltà risiede, qui, nel fatto che solo alla data d' entrata in vigore del regolamento n. 3427/89 (ossia il 16 novembre 1989) e con la sentenza Yáñez-Campoy i cittadini spagnoli sono venuti a conoscenza del fatto che essi potevano avvalersi dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71 a partire dal 15 gennaio 1986 e che il regolamento n. 3427/89 non prende in considerazione la loro situazione specifica.
45. Non si può sostenere, a mio parere, che i cittadini spagnoli avrebbero potuto (e avrebbero dovuto) dedurre dalla sentenza Pinna I l' esistenza di una soluzione uniforme a partire da tale data. E' stata necessaria la sentenza Pinna II per risolvere tale questione. Inoltre, tale soluzione doveva, a norma dell' ex art. 99 del regolamento n. 1408/71, prendere la forma di un atto del Consiglio. Quindi, solo a decorrere dall' entrata in vigore del regolamento n. 3427/89 (che si riferisce a tale articolo (21)) tali cittadini hanno potuto avere la certezza di poter avvalersi dell' art. 73 a partire dal 15 gennaio 1986 (22).
46. Fin dal 1 gennaio 1989, data di scadenza del periodo transitorio previsto dall' art. 60 dell' atto di adesione, gli spagnoli hanno potuto invocare l' applicazione dell' art. 73 senza per questo potersi avvalere di alcuna retroattività a decorrere dal 15 gennaio 1986.
47. Così, prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 3427/89, i cittadini spagnoli non hanno mai potuto far valere il beneficio dell' art. 73 a decorrere dal 15 gennaio 1986 e ° pertanto ° le disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71 applicate a quest' ultimo articolo. Così, prima di tale data, il ricorrente nella causa principale non ha chiesto il pagamento delle prestazioni familiari oltre i sei mesi di arretrati. Egli ignorava di poter risalire sino al 15 gennaio 1986.
48. Dal momento in cui il cittadino spagnolo non ha mai avuto la possibilità di avvalersi retroattivamente dell' art. 73 dal 15 gennaio 1986 prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 3427/89 (23), tale regolamento crea nuovi diritti a suo favore. Non è quindi legittimo farlo fruire, per analogia, delle disposizioni transitorie di cui gli altri cittadini comunitari hanno potuto fruire fin dal giorno dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 o dalla data della sentenza Pinna I?
49. Come abbiamo visto, il diritto previsto all' art. 73 del regolamento n. 1408/71 è entrato nella sfera giuridica dei cittadini spagnoli a decorrere dall' adozione della soluzione uniforme, ossia dal 15 gennaio 1986.
50. Tuttavia, tale diritto è stato accertato o rivelato solo con: i) l' entrata in vigore, il 16 novembre 1989, del regolamento n. 3427/89 che consente l' applicazione dell' art. 73 senza alcun requisito di cittadinanza a tutti i cittadini comunitari a partire dal 15 maggio 1986; ii) la sentenza Yáñez-Campoy che sancisce il diritto, per i cittadini spagnoli, di fruire dell' art. 73 a partire dal 15 gennaio 1986.
51. Titolari di un diritto a partire dal 15 gennaio 1986, i cittadini spagnoli hanno al massimo potuto far valere retroattivamente tale diritto solo dal 16 novembre 1989.
52. A tale data, l' art. 94, n. 6, non si applicava più direttamente dal 1 gennaio 1988, ossia due anni dopo l' entrata in vigore nel territorio spagnolo del regolamento n. 1408/71.
53. Esso sarebbe stato applicabile se gli spagnoli avessero saputo, fin dal 15 gennaio 1986, che potevano fruire dell' art. 73.
54. Ho spiegato che se il regolamento n. 3427/89 non contiene l' equivalente dell' art. 94, n. 6, ciò avviene in quanto esso non crea diritti nuovi e convalida una situazione preesistente. Tuttavia, per quanto riguarda gli spagnoli, esso accerta un diritto alla retroattività che in precedenza non era stato portato a loro conoscenza.
55. Così, gli spagnoli si sarebbero ritrovati nella stessa situazione se il diritto alle prestazioni familiari a partire dal 15 gennaio 1986, nello Stato dell' occupazione, fosse stato istituito dal regolamento n. 3427/89.
56. In mancanza di una presa in considerazione da parte di tale regolamento della situazione specifica degli spagnoli, ritengo che si imponga un ragionamento per analogia con il regolamento n. 1408/71.
57. Tutti i cittadini comunitari diversi da quelli che lavorano in Francia e in Spagna hanno fruito delle prestazioni familiari dello Stato dell' occupazione a partire dalla data d' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 ed hanno fruito di un termine di due anni a decorrere da tale data per agire per il pagamento dell' arretrato senza che possa essere loro opposto un termine di prescrizione nazionale. Per quanto riguarda le prestazioni familiari francesi, un termine di due anni per agire per il pagamento degli arretrati è stato fissato a decorrere dal 1 aprile 1990 dalla decisione n. 143 della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (24).
58. Analogamente, i cittadini spagnoli devono poter agire per il pagamento degli arretrati di assegni familiari entro il termine di due anni a decorrere dal giorno in cui l' applicazione retroattiva ° dal 15 gennaio 1986 ° dell' art. 73 è stata portata a loro conoscenza, ossia il 16 novembre 1989. Altrimenti, i cittadini spagnoli sarebbero titolari di un diritto la cui attuazione sarebbe impossibile.
59. E' d' altra parte il senso della decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti 27 giugno 1990, n. 145, concernente il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute per i lavoratori autonomi in applicazione degli artt. 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (25) che prevede all' art. 3 che:
"Per quanto concerne la concessione degli arretrati di prestazioni familiari, se la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata nel termine di due anni a partire dal 16 novembre 1989, i diritti riconosciuti in virtù del regolamento (CEE) n. 3427/89 sono acquisiti senza che possano essere opposte agli interessati le disposizioni della legislazione di qualsiasi Stato membro relativamente alla scadenza o alla prescrizione dei diritti".
60. A questa possibilità di fare in qualche modo "rivivere" l' art. 94, n. 6, del regolamento n. 1408/71, vedo un duplice fondamento.
61. L' efficacia pratica della retroattività esige che l' assicurato possa agire durante un lasso di tempo sufficiente.
62. Il principio di non discriminazione impone che gli stessi vantaggi sociali siano concessi a tutti i cittadini comunitari alle stesse condizioni senza distinzione di cittadinanza. Questo era già il senso della sentenza Pinna I ed è pure quello del regolamento n. 3427/89 che non opera, tra i lavoratori subordinati, alcuna distinzione di questo tipo.
63. Di conseguenza, un termine di due anni per l' esercizio dell' azione che consenta di far valere la retroattività a partire dall' insorgere del diritto il 15 gennaio 1986 deve prevalere su un' azione per il pagamento prevista dalla procedura nazionale che non fissa un termine per agire ma limita la retroattività della domanda a sei mesi.
64. Vi invito, in conclusione, a dichiarare che:
"Il diritto comunitario, in particolare l' art. 94, n. 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giungo 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, osta all' applicazione di una disposizione di diritto nazionale come quella di cui all' art. 9, n. 2, del Bundeskindergeldgesetz, che limita a sei mesi l' efficacia retroattiva di una domanda di prestazioni familiari presentata da un lavoratore stabilito in Germania i cui figli risiedono nel territorio spagnolo, qualora l' interessato abbia basato la sua domanda sul regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, qualora essa sia stata presentata prima del 16 novembre 1991, il diritto a tali assegni gli sia stato riconosciuto a decorrere dal 15 gennaio 1986 ed egli abbia avuto conoscenza di tale retroattività solo per effetto del regolamento (CEE) n. 3427/89".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
(2) ° Causa 41/84 (Racc. pag. 1).
(3) ° Sentenza 13 novembre 1990, causa C-99/89, Yáñez-Campoy (Racc. pag. I-4097, punto 18).
(4) ° Causa 359/87 (Racc. pag. 585).
(5) ° Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23).
(6) ° Tale articolo è stato soppresso dall' art. 1, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 331, pag. 1). Esso disponeva che: Anteriormente al 1 gennaio 1973, il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ad un nuovo esame di tutto il problema relativo al pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente, allo scopo di pervenire ad una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri . V. il testo coordinato del regolamento n. 1408/71 (GU 1983, L 230, pag. 48).
(7) ° Già citato nella nota precedente.
(8) ° V. la decisione 27 giugno 1990, n. 145, concernente il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute per i lavoratori autonomi in applicazione degli artt. 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (91/423/CEE) della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1991, L 235, pag. 1).
(9) ° Già citata, nota 3.
(10) ° V. il punto 7 della sentenza.
(11) ° Già citata, nota 2.
(12) ° V. le osservazioni del ricorrente nella causa principale, pag. 1.
(13) ° A seguito di una domanda presentata nell' aprile 1989.
(14) ° V. supra, punto 7 e seguenti.
(15) ° Questo inciso è stato aggiunto alla versione originale del testo [che recitava: (...) nel termine di due anni dalla data dell' entrata in vigore del presente regolamento ] in occasione dell' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (v. l' atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, allegato I, GU 1972, L 73, pagg. 14, 106).
(16) ° Che prevede che: Dal momento dell' adesione le disposizioni dei Trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell' adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in altri Stati alle condizioni previste da detti Trattati e dal presente atto .
(17) ° Atto allegato al Trattato d' adesione firmato il 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 9).
(18) ° Decisione relativa all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell' acciaio (GU L 302, pag. 5). A termini di tale articolo, l' adesione prende effetto il 1 gennaio 1986.
(19) ° V., in tal senso, il punto 16 delle osservazioni del governo tedesco.
(20) ° V. le sentenze Pinna I e Pinna II, supra, punti 5 e 6.
(21) ° Primo considerando .
(22) ° Ricordo che la sentenza Yáñez-Campoy si basa unicamente sulla sentenza Pinna I e non sul regolamento n. 3427/89, in quanto questo è stato adottato nel corso del procedimento.
(23) ° In applicazione dell' art. 60, n. 1, dell' atto di adesione, l' art. 73 poteva esser fatto valere a decorrere dal 1 gennaio 1989 (v. supra, punto 46). I cittadini spagnoli hanno tuttavia ignorato fino al regolamento n. 3427/89 che tale articolo si applicasse retroattivamente a partire dal 15 gennaio 1986.
(24) ° Decisione 9 aprile 1990, concernente il pagamento degli arretrati delle prestazioni familiari francesi dovute per i lavoratori subordinati in applicazione degli artt. 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU C 252, pag. 10).
(25) ° Gia citata, nota 8.
Full & Egal Universal Law Academy