Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La ricorrente nella causa principale (Neckermann Versand AG, in prosieguo: la "Neckermann") gestisce nella Repubblica federale di Germania numerosi grandi magazzini e altri esercizi di commercio al minuto ed, in particolare, effettua vendite per corrispondenza. Essa importa perciò, tra l' altro, prodotti tessili.
2. Negli anni 1988 e 1989 la Neckermann importava articoli d' abbigliamento dichiarati come pigiami. L' autorità doganale convenuta (Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost) successivamente decideva, sulla base di un rapporto di ispezione, che i beni in questione avrebbero dovuto essere classificati come giacche e pantaloni e, in un caso, come tute. Dato che tale classificazione comportava l' applicazione di una Tariffa doganale più elevata, l' autorità doganale chiedeva il versamento di un dazio supplementare. Le autorità doganali basavano in parte la loro opinione sull' applicazione per analogia di due regolamenti della Commissione relativi alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata [regolamenti (CEE) della Commissione n. 548/89 (1) e n. 812/89 (2)], in cui si dice che taluni indumenti non possono essere classificati come pigiami in quanto non sono chiaramente identificabili come indumenti esclusivamente destinati ad essere indossati a letto.
3. La Neckermann impugnava la decisione di riclassificare le merci dinanzi al Finanzgericht dell' Assia, che ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:
"1) Se la voce 6108 della nomenclatura combinata vada interpretata nel senso che vanno considerati come pigiami soltanto quegli assortimenti di due indumenti a maglia che, in base al loro aspetto esteriore, appaiano esclusivamente destinati ad essere indossati a letto.
2) In caso di soluzione negativa della questione n. 1):
Se il semplice fatto che, conformemente all' opinione generale dominante nello Stato membro interessato al momento dello sdoganamento, un assortimento di questo tipo possa comunque essere indossato anche a letto sia sufficiente a classificarlo come pigiama, ad esempio alla voce 6108 31 90 0000".
4. La nomenclatura combinata per la Tariffa doganale comune è contenuta nell' allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (3). Ai sensi dell' art. 12 di detto regolamento la Commissione adotta ogni anno mediante un regolamento "la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della Tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione". Nel periodo in cui hanno avuto luogo le importazioni controverse la versione della nomenclatura combinata in vigore era quella contenuta nel regolamento originale n. 2658/87 e nell' allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (4).
5. Il testo della voce 6108 della nomenclatura combinata era identico in entrambi i regolamenti. Riporterò la parte che ci interessa:
"6108 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:
° Sottovesti o sottabiti e sottogonne:
(...)
° Slips e mutandine:
(...)
° Camice da notte e pigiami:
6108 31 ° ° di cotone:
6108 31 10 ° ° ° Camicie da notte
6108 31 90 ° ° ° Pigiami
6108 32 ° ° di fibre sintetiche o artificiali:
° ° di fibre sintetiche:
6108 32 11 ° ° ° ° Camicie da notte
6108 32 19 ° ° ° ° Pigiami
6108 32 90 ° ° ° di fibre artificiali
6108 39 00 ° ° di altre materie tessili".
6. A mio avviso, le questioni sollevate dal Finanzgericht dell' Assia non sono di difficile soluzione. Gli elementi essenziali vanno ricercati nelle osservazioni della Commissione.
7. Come la Commissione sottolinea, la Corte ha costantemente dichiarato che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (5).
8. La voce 6108 si riferisce a "(...) pigiami (...) a maglia (...) per donna o ragazza". Secondo gli usi comuni, i pigiami sono indumenti atti ad essere indossati a letto. Il quesito principale che si pone in questo procedimento è se, per essere classificato come pigiama, un indumento debba essere solo ed esclusivamente atto ad essere indossato a letto o se basta che questo sia lo scopo primario dell' indumento stesso.
9. Come sottolinea la Commissione, le note esplicative del comitato di cooperazione doganale possono essere impiegate come un ausilio all' interpretazione della nomenclatura combinata (6). Ci si può anche riferire alle note esplicative alla nomenclatura combinata della Comunità europea.
10. La Commissione osserva che, sebbene le note esplicative del comitato di cooperazione doganale non contengano alcuna definizione esplicita del termine "pigiama", si possono applicare per analogia le note sull' interpretazione del termine "tute sportive". Secondo le note esplicative, questa voce comprende:
"(...) gli assortimenti di indumenti che, per l' aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica di un' attività sportiva (...)".
La Commissione osserva che, se si applica per analogia, tale formulazione si può dedurre che i pigiami sono indumenti che, per l' aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati a letto.
11. Secondo la Commissione, questa definizione di pigiama è confermata da vari regolamenti di classificazione adottati dalla Commissione, in particolare il regolamento (CEE) n. 893/93 (7), dove si dice (in un allegato) che per talune merci la classificazione come pigiama è esclusa in quanto esse non sono destinate ad essere indossate "esclusivamente o essenzialmente come indumento da notte".
12. Inoltre, il comitato della nomenclatura della Commissione (settore tessile) ha deciso, nella sessione 12 e 13 ottobre 1993, di inserire una definizione analoga di pigiama nelle note esplicative alla nomenclatura combinata della Comunità europea. La nota relativa alla voce 6108 dice ora che la voce si applica a pigiami a maglia per donna o ragazza che, per l' aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente o esclusivamente destinati ad essere indossati a letto. La Commissione afferma che la modifica delle note esplicative ha una funzione puramente dichiarativa; essa non cambia la normativa, semplicemente chiarisce la situazione giuridica esistente, costituendo così un aiuto all' interpretazione che rileva pertanto anche per la classificazione di merci importate nel 1988 e 1989.
13. Sono pienamente d' accordo con le osservazioni della Commissione, sopra riassunte, e ritengo perciò che l' espressione "pigiami (...) per donna o ragazza" contenuta alla voce 6108 della nomenclatura combinata sia da interpretare come relativa ad indumenti che, per l' aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente o esclusivamente destinati ad essere indossati a letto.
14. C' è un ultimo punto di interesse generale che forse vale la pena affrontare. Il giudice nazionale, nella questione n. 2), si informa sulla possibilità di classificare le merci conformemente all' opinione generale dominante nello Stato membro di importazione. Ciò sembra implicare che la classificazione delle merci può variare a seconda del punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità. Si può per esempio ipotizzare che un indumento, in conseguenza delle differenze climatiche e culturali tra gli Stati membri, possa essere considerato idoneo ad essere indossato all' aperto in un paese, mentre in un altro paese sia adatto soltanto ad essere indossato a letto. Tuttavia, il concetto stesso di Tariffa doganale comune implica che le merci importate nella Comunità debbono essere assoggettate alla medesima aliquota indipendentemente dallo Stato membro di importazione. Perciò è importante, nell' interpretazione delle voci doganali della nomenclatura combinata, evitare l' uso di ogni criterio che possa condurre ad una classificazione diversa a seconda del paese di importazione. In questo caso, per esempio, il fatto che un indumento sia atto ad essere indossato a letto dev' essere determinato alla luce non già delle abitudini di uno Stato membro, bensì della Comunità nel suo complesso. Ovviamente procedere a tale valutazione può rivelarsi difficile, in concreto, per le autorità nazionali, ma cionondimeno è importante sottolineare che questo tentativo va fatto.
Conclusioni
15. Di conseguenza, ritengo che si debbano risolvere come segue le questioni sottoposte alla Corte dal Finanzgericht dell' Assia:
"L' espressione 'pigiami (...) per donna o ragazza' contenuta alla voce 6108 della nomenclatura combinata per la Tariffa doganale comune, nella versione di cui all' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 e all' allegato I del regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, dev' essere interpretata nel senso che si applica a indumenti che, per l' aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come esclusivamente o principalmente destinati ad essere indossati a letto".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) ° GU 1989 L 60, pag. 31.
(2) ° GU 1989 L 86, pag. 25.
(3) ° GU 1987 L 256, pag. 1.
(4) ° GU 1988, L 298, pag. 1
(5) ° V., per esempio, causa 145/81, Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Wuensche (Racc. pag. 2493, punto 12).
(6) ° Causa C-265/89, Vismans Nederland (Racc. pag. I-3411, punto 18).
(7) ° GU 1993 L 93, pag. 5.
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