Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La questione sottopostavi nella presente fattispecie dal Finanzgericht del Land Renania Palatinato è sostanzialmente la seguente: se, qualora una disposizione di un regolamento della Commissione, il quale classificava talune parti essenziali di videoregistratori sotto il codice della nomenclatura combinata per videoregistratori completi, si sia rivelata incompatibile con un successivo parere emesso dal consiglio di cooperazione doganale e sia stata conseguentemente abrogata da un successivo regolamento della Commissione, il primo regolamento fosse applicabile sebbene il codice stesso sia rimasto immutato per tutto il periodo rilevante per la fattispecie o se il secondo regolamento abbia effetti retroattivi in modo da essere applicabile a merci importate prima della sua entrata in vigore.
La disciplina comunitaria in materia
2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), ha sostituito, con effetti a partire dal 1 gennaio 1988, i regolamenti del Consiglio esistenti in materia, vale a dire il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950, relativo alla tariffa doganale comune (2), e il regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97, relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (3). Il secondo e terzo 'considerando' del preambolo del regolamento n. 2658/87 spiega lo scopo del regolamento nel modo seguente:
"(...) il sistema ottimale per effettuare la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero della Comunità consiste nell' utilizzazione di una nomenclatura combinata che sostituisca le attuali nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe per soddisfare nel contempo le esigenze tariffarie e quelle statistiche;
(...) la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, detto 'sistema armonizzato' , destinato a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; (...) pertanto, detta nomenclatura combinata deve essere basata sul sistema armonizzato".
3. L' art. 1 del regolamento instaura la nomenclatura combinata nei seguenti termini:
"1. E' instaurata una nomenclatura delle merci, denominata in appresso 'nomenclatura combinata' o in forma abbreviata 'NC' , che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità.
2. La nomenclatura combinata riprende:
a) la nomenclatura del sistema armonizzato;
b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate 'sottovoci NC' quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse;
c) le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.
3. La nomenclatura combinata è ripresa all' allegato I.
Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti".
4. L' art. 3, n. 1, del regolamento dispone:
"Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:
a) le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato;
b) la settima e l' ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l' ottava cifra sono '00' ".
5. Per tutto il periodo rilevante per il procedimento principale (25 ottobre 1988 - 25 ottobre 1991) i codici NC in vigore (4) risultavano i seguenti:
"8521 Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione:
8521 10 ° a nastri magnetici:
(...)
8521 10 39 ° altri
(...)
8522 Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521:
8522 10 00 ° Lettori fonografici
8522 90 ° Altri
(...)
8522 90 99 ° Altri".
6. L' art. 9 del regolamento n. 2658/87 dispone l' adozione di misure, da parte della Commissione, relative, inter alia, a quanto segue:
"a) applicazione della nomenclatura combinata (...), con particolare riguardo:
° alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all' articolo 8,
(...)".
In ossequio a detta disposizione, il regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1988, n. 2275 (5), ha classificato talune merci nella nomenclatura combinata. Il punto 9 dell' allegato a detto regolamento conteneva la classificazione seguente:
Descrizione della merceClassificazione
(codice NC)MotivazioneInsieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione del codice NC 8521, equipaggiati con le loro teste [sic] di lettura e di registrazione e riproduzione ("mecadeck")codice NC
8521 10 39La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2a) e 6 e dal testo dei codici NC 8521, 8521 10 e 8521 10 39. Tale insieme meccanico presenta le caratteristiche essenziali di un apparecchio per la videoregistrazione e videoriproduzione.
Il regolamento, pertanto, classificava il "mecadeck" come un apparecchio completo per la videoregistrazione e videoriproduzione, piuttosto che come una parte di esso.
7. Il 7 aprile 1991 il consiglio di cooperazione doganale emanava un parere (qui citato nel seguente paragrafo 33), classificando un insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione come parte di un apparecchio del genere sotto la voce 8522.90 del sistema armonizzato delle nomenclature.
8. Uniformandosi a tale parere la Commissione, con regolamento (CEE) n. 3085/91 (6), abrogava il punto 9 dell' allegato al regolamento n. 2275/88, con effetti a partire dal 23 ottobre 1991.
Antefatti della causa principale e questioni sottoposte alla Corte
9. A partire dal 3 giugno 1988 la GoldStar Europe GmbH (in prosieguo: la "GoldStar") importava dalla Corea del Sud meccanismi di trascinamento per videoregistratori denominati "deck ass' y", in parte da soli, in parte assieme a pannelli principali denominati "main board ass' y". Entrambe le merci venivano inizialmente classificate come parti di videoregistratori sotto il codice NC 8522 90 99 ed assoggettate a un dazio di aliquota pari al 5,8%. In seguito all' adozione del regolamento n. 2275/88, il convenuto nella causa principale, lo Hauptzollamt di Ludwigshafen, riteneva che le merci di cui trattasi corrispondessero alla descrizione di "mecadeck" di cui al regolamento e che dovessero venire classificate sotto il codice NC 8521 10 39, come "altri apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione", con applicazione ad esse di un dazio di aliquota pari al 14%. Conseguentemente esso riscuoteva il dazio di aliquota più elevata tanto sulle importazioni precedenti, quanto su quelle posteriori. Successivamente all' adozione del regolamento n. 3085/91, recante modifica del regolamento n. 2275/88, in data 25 ottobre 1991 la GoldStar chiedeva al convenuto la restituzione del dazio aggiuntivo riscosso sulle merci importate nei tre anni precedenti, vale a dire dal 25 ottobre 1988. Il convenuto opponeva un diniego e così la GoldStar faceva ricorso al Finanzgericht del Land Renania Palatinato. Innanzi a detto giudice essa allegava, in primo luogo, che sussistevano differenze sostanziali tra un "mecadeck" ed un "deck ass' y" e che quest' ultimo, anche assieme ad un "main board ass' y", non costituiva un videoregistratore né possedeva, data la mancanza di talune importanti componenti, le caratteristiche essenziali di tale apparecchio. In secondo luogo, esso allegava che i regolamenti nn. 2275/88 e 3085/91 avevano natura meramente dichiarativa, essendo destinati ad assicurare l' applicazione uniforme della nomenclatura combinata e non a modificare la portata dei codici NC in questione; il regolamento n. 3085/91, modificando una prassi classificatoria riconosciuta sbagliata dalla Commissione, era pertanto applicabile alle importazioni pregresse, tanto più che la formulazione dei codici controversi era rimasta immutata per tutto il periodo in esame.
10. Per risolvere la controversia il Finanzgericht ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte le seguenti questioni:
"1) Se il regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1988, n. 2275, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, fosse valido in quanto classificava sotto il codice NC 8521 1039 l' 'insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione del codice NC 8521, equipaggiati con le loro teste [sic] di lettura e di registrazione e di riproduzione (' mecadeck' )' , descritto nel punto 9 del suo allegato.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se il regolamento (CEE) della Commissione 21 ottobre 1991, n. 3085, che modifica il regolamento (CEE) n. 2275/88, abbia efficacia retroattiva, nel senso che si applica anche alle importazioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
3) In caso di soluzione negativa della seconda questione:
Quali siano le 'caratteristiche essenziali' [v. motivazione relativa al punto 9 dell' allegato al regolamento n. 2275/88 e regola generale 2, lett. a)] che hanno indotto la Commissione a classificare i 'mecadeck' , come apparecchi completi per la videoregistrazione e videoriproduzione, sotto la voce 8521".
Sulla prima questione
11. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione, in risposta alla prima questione del Finanzgericht, esamina i punti sollevati con tutte e tre le questioni. Replicando innanzi tutto ad un punto sollevato dal Finanzgericht nella sua ordinanza di rinvio, essa contesta che il regolamento n. 2275/88 sia invalido sol perché il comitato della nomenclatura (vale a dire il comitato istituito dall' art. 7 del regolamento n. 2658/87, composto da esperti nazionali in materia doganale e presieduto da rappresentanti della Commissione) aveva omesso di formulare il proprio parere entro il termine fissato dal suo presidente e prima dell' adozione del regolamento. Secondo la Commissione, l' art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2658/87 impone alla Commissione di differire l' applicazione delle misure solo se esse non sono conformi al parere reso dal comitato. L' omesso parere del comitato va equiparato a un parere favorevole.
12. In merito alla validità del punto 9 dell' allegato al regolamento n. 2275/88, la Commissione osserva che il criterio decisivo agli scopi della classificazione tariffaria consiste generalmente nelle caratteristiche e proprietà oggettive delle merci di cui trattasi, secondo le definizioni di cui alla formulazione delle voci e sottovoci della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "Tariffa") e secondo quelle contenute nelle note alle sezioni e ai capitoli. La Commissione è inoltre legittimata, in forza degli artt. 9, n. 1, lett. a), e 10 del regolamento n. 2658/87, a classificare essa stessa talune merci. Secondo la Commissione, tale classificazione non deve comunque modificare il testo della Tariffa o il contenuto delle voci e delle sottovoci. Essa afferma nondimeno di avere un ampio margine discrezionale nella scelta tra voci, e che il controllo della Corte deve limitarsi ad esaminare se la Commissione abbia commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere. Inoltre la Commissione deve, a suo parere, tener conto delle note esplicative e dei pareri del consiglio di cooperazione doganale, dal momento che omettendo ciò pregiudicherebbe l' applicazione uniforme della nomenclatura nella cornice della convenzione internazionale sul sistema armonizzato.
13. Applicando detti principi al caso di specie, la Commissione allega che l' insieme meccanico per la videoregistrazione noto con il nome di "mecadeck" possiede le "caratteristiche essenziali" di un videoregistratore completo ai fini della regola 2, lett. a), delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura combinata. E' questa parte dell' apparecchio che contiene tutti i componenti che caratterizzano la funzione dello stesso, e cioè la videoregistrazione e la videoriproduzione. Al tempo dell' adozione del regolamento non c' era nulla in contrario nelle note esplicative o nei pareri del consiglio di cooperazione doganale. Pertanto, il punto 9 dell' allegato era valido al momento dell' adozione del regolamento.
14. Facendo richiamo alla sentenza Biegi/Hauptzollamt di Bochum (7), la Commissione sottolinea che i regolamenti di classificazione non hanno in linea di principio effetti retroattivi. Le cose, essa allega, vanno diversamente se un regolamento si limita a chiarire la situazione giuridica esistente prima della sua entrata in vigore. Secondo la Commissione, non era questo il caso nella presente fattispecie. Il parere del consiglio di cooperazione doganale, formulato su iniziativa della delegazione giapponese, era stato adottato con 14 voti favorevoli e 8 contrari. Sebbene la Commissione fosse ancora convinta della validità della sua opinione, essa era stata costretta a modificare il regolamento n. 2275/88 per garantire l' uniforme applicazione della nomenclatura nel territorio delle parti contraenti la convenzione sul sistema armonizzato. La Commissione ammette che il parere del consiglio di cooperazione doganale rappresenta una possibile interpretazione della Tariffa. Comunque, anteriormente al parere, prevaleva una condizione di notevole incertezza. A tal proposito la Commissione fa richiamo a una lettera inviata dalla direzione per la Nomenclatura e classificazione del consiglio di cooperazione doganale all' ambasciata di Corea, nella quale si affermava che la precedente classificazione di "mecadeck" operata dalla Comunità non poteva essere considerata una violazione degli obblighi ad essa imposti dalla convenzione sul sistema armonizzato; nella lettera si sostiene che "il segretariato è del parere che ciò non costituisca un problema di obblighi giuridici, bensì piuttosto una questione di interpretazione del dettato normativo" e che "esisteranno sempre casi limite in cui sarà possibile applicare interpretazioni diverse delle norme".
15. Le osservazioni della Commissione mi sembrano convincenti nel loro contenuto essenziale. Innanzi tutto, non credo che il regolamento n. 2275/88 debba essere ritenuto invalido perché la Commissione lo fece entrare in vigore immediatamente invece di differirne l' applicazione di tre mesi ai sensi dell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2658/87. L' art. 10, che stabilisce la procedura d' adozione delle misure di cui all' art. 9, dispone:
"1) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell' urgenza della questione in esame. Il parere è reso alla maggioranza prevista all' articolo 148, paragrafo 2, del Trattato per l' adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all' articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
2) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere reso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l' applicazione delle misure da essa decise.
3) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2".
16. Il dettato dell' art. 10, n. 2, indica che le misure decise dalla Commissione vanno applicate immediatamente a meno che esse non siano in contrasto con un parere adottato dal comitato della nomenclatura con la maggioranza richiesta. Il disposto del regolamento differisce a tal proposito da quello del suo predecessore, il regolamento n. 97/69 (8). L' art. 3, n. 2, di detto regolamento, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1984, n. 2055 (9), ha equiparato espressamente il caso in cui nessun parere sia stato formulato con quello in cui il regolamento previsto non sia risultato conforme al parere del comitato. Esso è formulato nel modo seguente:
"a) La Commissione adotta il regolamento previsto quando esso è conforme al parere del comitato.
b) Quando il regolamento previsto non è conforme al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta di regolamento da adottare.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è presentata al Consiglio, quest' ultimo non ha deliberato, il regolamento proposto è adottato dalla Commissione" (il corsivo è mio).
L' omissione del testo in corsivo nell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2658/87 evidenzia che la Commissione può adottare la misura classificatoria immediatamente sia nel caso in cui detta misura risulti conforme al parere del comitato, sia quando quest' ultimo abbia omesso di emettere un parere nel termine fissato dal suo presidente. Si può rilevare che nel presente caso manca un qualsiasi indizio del fatto che il termine fissato dal rappresentante della Commissione che presiedeva il comitato fosse irragionevolmente breve, o per meglio dire che si sia verificata una qualsiasi altra irregolarità nei lavori del comitato.
17. Passo adesso all' ampiezza del potere della Commissione in materia di adozione di misure di classificazione delle merci sotto le voci della Tariffa e alla portata dell' esame della Corte avente ad oggetto misure del genere. La Corte ha avuto modo di riflettere su tale questione in diversi casi. Per esempio, nella sentenza Vismans Nederland/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (10), avente ad oggetto un regolamento di classificazione adottato dalla Commissione ai sensi del suddetto regolamento n. 97/69, la Corte ha dichiarato (punto 13):
"(...) il Consiglio, per quel che riguarda l' interpretazione della TDC, ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce, a condizione soltanto che le disposizioni adottate dalla Commissione non modifichino il testo della Tariffa (...)".
Vedi anche le sentenze nelle cause Regina/Customs and Excise, ex parte Imperial Tobacco (11), e Bagusat (12).
18. Nelle sue conclusioni nella prima causa Bagusat (13), in relazione a un regolamento di classificazione della Commissione adottato in conformità del parere del comitato della nomenclatura, l' avvocato generale Mayras riteneva "che, su questo punto, il vostro [della Corte] sindacato è limitato e che l' eventuale declaratoria di invalidità potrebbe essere fondata unicamente sull' errore manifesto o sullo sviamento di potere. Voi non potete sostituire la vostra valutazione a quella effettuata dal comitato per la nomenclatura".
19. Il parere dell' avvocato generale Mayras è in linea con la sentenza della Corte pronunciata sul caso, secondo la quale nessun argomento era stato addotto per dimostrare che la Commissione avesse esorbitato dai limiti del suo potere discrezionale, e con la sentenza nella seconda causa Bagusat (14), riguardante il medesimo regolamento, secondo la quale nessun elemento era stato dedotto che permettesse di considerare la classificazione della Commissione "manifestamente inesatta".
20. Vero è che in tale ipotesi gli esperti doganali degli Stati membri facenti parte del comitato per la nomenclatura non avevano formulato nessun parere, cosicché non poteva sorgere un problema concernente la sostituzione, da parte della Corte, di una propria valutazione a quella del comitato. Il punto tuttavia non mi appare decisivo. La Commissione aveva pienamente rispettato le disposizioni procedurali stabilite dal regolamento n. 2658/87, investendo della questione il comitato e astenendosi dall' adozione di misure finché non fosse spirato il termine fissato dal presidente del comitato. Essa era pertanto legittimata ad adottare una misura classificatoria conforme alla propria valutazione.
21. Prima di passare alla questione se la classificazione di "mecadeck" operata dalla Commissione nel regolamento n. 2275/88 costituisse esercizio corretto del suo potere discrezionale in materia, devo evidenziare che a mio parere tale classificazione non doveva considerarsi invalida sol perché si era rivelata incompatibile con un successivo parere emesso dal consiglio di cooperazione doganale. Indubbiamente, nell' esercizio del suo potere discrezionale in questo campo la Commissione deve tenere in considerazione le note esplicative e i pareri del suddetto consiglio, avendo di mira lo scopo di garantire l' uniforme applicazione della nomenclatura nel territorio delle parti contraenti la convenzione sul sistema armonizzato. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Nederlandse Spoorwegen/Inspecteur der invoerrechten en accijnzen (15):
"Indubbiamente tali pareri di classificazione non vincolano le parti contraenti, ma costituiscono elementi interpretativi tanto più determinanti per il fatto che essi emanano da un' autorità incaricata dalle parti contraenti di garantire l' uniformità nell' interpretazione e nell' applicazione della nomenclatura.
Siffatta interpretazione, qualora corrisponda, inoltre, alla prassi generalmente seguita dagli Stati contraenti, potrebbe venire esclusa solo nell' ipotesi in cui risultasse inconciliabile con i termini della voce di cui trattasi, ovvero nell' ipotesi in cui essa eccedesse palesemente il potere discrezionale attribuito al consiglio di cooperazione doganale".
Comunque, come la Corte ha rilevato nella sentenza Van de Kolk (16):
"Qualora l' interpretazione della nomenclatura da parte del consiglio di cooperazione doganale non sia vincolante per la Comunità, o faccia difetto, il legislatore comunitario è competente ad interpretare mediante regolamento e con riserva del sindacato della Corte di giustizia la nomenclatura come essa deve essere applicata nella Comunità".
22. In linea generale, lo scopo dei regolamenti di classificazione ° e, per quanto concerne il punto, dei pareri del consiglio di cooperazione doganale ° è quello di chiarire il contenuto della norma nei casi limite, vale a dire laddove siano possibili più classificazioni diverse delle merci. In mancanza di un parere proveniente dal consiglio di cooperazione doganale, la Commissione ha il potere, assoggettabile a controllo da parte della Corte, di interpretare la nomenclatura del sistema armonizzato ai fini della sua applicazione nell' ambito della Comunità. In tali casi limite è ovviamente sempre possibile che il consiglio di cooperazione doganale esprima successivamente un' opinione diversa. La Comunità deve allora tenere in considerazione tale opinione, a meno che essa non sia incompatibile con i termini della voce interessata o ecceda in modo manifesto il potere discrezionale attribuito al suddetto consiglio. Comunque da ciò non deriva che una precedente classificazione decisa dalla Commissione venga per ciò solo invalidata. Nell' esercizio del suo potere discrezionale in un dato momento la Commissione deve tenere in considerazione tutta una serie di elementi, fra i quali le note alle voci e alle sezioni della tariffa, le note esplicative della nomenclatura combinata e le note esplicative e i pareri del consiglio di cooperazione doganale. Ovviamente, deve essere possibile, se necessario, riesaminare una particolare classificazione alla luce di sviluppi significativi, quali ad esempio l' emanazione di un parere da parte del suddetto consiglio. Purché la Commissione, nell' adottare un regolamento di classificazione, agisca nei limiti del suo potere discrezionale alla luce delle circostanze in tale momento rilevanti, la validità del regolamento non può essere inficiata dal fatto che sviluppi successivi rendano necessaria una nuova valutazione della classificazione.
23. Una simile opinione può trovare sostegno nella precedente giurisprudenza della Corte. Ad esempio, nella sentenza Compagnie d' Approvisionnement/Commissione (17) la Corte ha dichiarato in modo inequivocabile che:
"La legittimità di un regolamento non può essere messa in dubbio basandosi su fatti avvenuti in seguito" (18).
24. Per di più, l' opinione contraria sarebbe incompatibile con l' esigenza di certezza del diritto. Sarebbe impossibile per la Commissione procedere ad una modifica di un regolamento di classificazione alla luce degli sviluppi successivi senza rimettere in questione il trattamento riservato alle operazioni precedenti. Una riclassificazione potrebbe per di più portare all' imposizione di dazi di aliquota più elevata, piuttosto che più bassa; se in un caso del genere risultasse invalido il regolamento precedente, il quale imponeva un dazio di aliquota più bassa, è possibile che le autorità doganali potrebbero cercare di imporre, con efficacia retroattiva, dazi aggiuntivi su merci già vendute, senza tener conto del fatto che all' epoca dell' importazione la classificazione fosse ritenuta esatta.
25. Di conseguenza, resta necessario esaminare se la Commissione, classificando i "mecadeck" sotto il codice NC 8521 10 39, abbia esorbitato i limiti dei suoi poteri, scegliendo una classificazione manifestamente inesatta, equivalente negli effetti a una modifica della Tariffa. A mio parere, così non è stato.
26. La Corte ha costantemente dichiarato che:
"(...) la certezza del diritto e la facilità dei controlli esigono che il criterio determinante ai fini della classificazione doganale delle merci venga ricercato in linea generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali sono definite dal testo delle voci della TDC e dalle note relative alle sezioni o ai capitoli" (19).
27. Occorre inoltre fare riferimento alla regola 2, lett. a), delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura combinata, facente parte della nomenclatura originariamente pubblicata nell' allegato I al regolamento n. 2658/87. La regola 2, lett. a), così dispone:
"Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell' oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato".
28. E' pertanto necessario individuare le caratteristiche essenziali di un apparecchio per la videoregistrazione o videoriproduzione e determinare se i "mecadeck", sebbene incompleti, possiedano le caratteristiche essenziali di un apparecchio del genere.
29. La caratteristica essenziale di un videoregistratore o videoriproduttore è la sua capacità di registrare e riprodurre immagini visive e suoni. In termini tecnici, esso registra impulsi elettrici (segnali) corrispondenti ad immagini visive e suoni su un mezzo, normalmente un nastro magnetico, e converte i segnali registrati in immagini visive e suoni: v. le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale riguardanti la voce 8521.
30. In merito al problema dell' individuazione dei componenti dell' apparecchio che conferiscano ad esso le caratteristiche essenziali, la documentazione prodotta alla Corte indica che l' apparecchio comprende in particolare le seguenti parti: un meccanismo di trascinamento, un pannello principale composto dai necessari circuiti elettrici di comando, un sintonizzatore, un meccanismo temporizzatore, una tastiera, un alloggio per le cassette nonché diversi pannelli di rivestimento. Il meccanismo di trascinamento è costituito da un' esatta sistemazione dei seguenti componenti:
° trasduttori per informazioni visive e sonore (testine video e audio), i quali durante la fase di registrazione convertono informazioni elettriche e visive in informazioni magnetiche che possono essere registrate sul nastro magnetico e, durante il processo di riproduzione, convertono le informazioni magnetiche sul nastro in segnali elettrici;
° un trasduttore per informazioni di sicurezza (testina di sicurezza), il quale serve a registrare su, e per riprodurre informazioni a partire da, il nastro magnetico in modo tale da garantire una determinata e sicura velocità di scorrimento del nastro magnetico sul meccanismo di trascinamento;
° un trasduttore per la cancellazione delle informazioni registrate (testina per la cancellazione), il quale cancella le informazioni magnetiche immagazzinate sul nastro magnetico;
° altri trasduttori elettromagnetici con funzioni speciali, quali la riproduzione di immagini fisse;
° motori elettrici, i quali forniscono il movimento necessario ai processi di registrazione e riproduzione.
31. Dalla suddetta descrizione si ricava con chiarezza che sono i componenti del meccanismo di trascinamento, in particolare le testine video e audio, la testina di sicurezza e gli altri trasduttori elettromagnetici, a dare all' apparecchio le sue caratteristiche essenziali. Sono questi i componenti i quali, montati in modo preciso sul meccanismo di trascinamento, costituiscono gli elementi fondamentali che consentono all' apparecchio di svolgere le sue funzioni essenziali di videoregistrazione e videoriproduzione.
32. Appare evidente che il "mecadeck" di cui si parla al punto 9 dell' allegato al regolamento n. 2275/88 comprende tali componenti. Lo stesso punto 9 definisce il "mecadeck" come un "insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione (...), equipaggiati con le loro teste [sic] di lettura e di registrazione e riproduzione".
33. Si può inoltre fare riferimento al parere del consiglio di cooperazione doganale, pubblicato insieme alle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale (COM/AS - 7 luglio 1991, pag. 39E), in cui può leggersi quanto segue:
"8522 90 1. Insieme meccanico per apparecchio di videoregistrazione o videoriproduzione, consistente di un telaio sul quale sono montate le seguenti parti principali:
i) una serie di dischi comprendente un disco superiore portante e rotante con testine video, un disco inferiore fisso e un motore. L' insieme trascrive i segnali video su nastro magnetico e legge detti segnali;
ii) una testina audio la quale trascrive i segnali audio su nastro magnetico e legge detti segnali;
iii) una testina per la cancellazione, la quale cancella i segnali precedentemente registrati al momento della registrazione;
iv) una ruota di trazione che fa scorrere il nastro magnetico a una velocità determinata.
Classificazione come parte del corrispondente apparecchio".
34. Sebbene il termine "mecadeck" non sia usato nel parere stesso, la documentazione prodotta alla Corte, in particolare il documento 35 479 del consiglio di cooperazione doganale, conferma che "mecadeck" era l' abbreviazione adoperata con riferimento all' insieme meccanico per un video registratore e videoriproduttore, oggetto sia delle discussioni in seno al consiglio di cooperazione, sia del parere.
35. In udienza la Corte ha posto alla Commissione un quesito per sapere quanto incida il mecadeck in propozione al prezzo di un videoregistratore completo. La Commissione e la GoldStar si sono trovate in disaccordo sul punto. Nella sua risposta scritta al quesito della Corte, la Commissione dichiara che durante il periodo di cui trattasi i mecadeck incidevano per il 30-40% circa del valore totale dei videoregistratori completi. La GoldStar contesta tali dati e produce fatture che dimostrano che il meccanismo di trascinamento costituisce il 15-19% del prezzo di vendita di un videoregistratore, secondo il modello.
36. Il confronto fatto dalla GoldStar tra il costo del meccanismo di trascinamento e il prezzo di vendita di un videoregistratore completo non è pertinente, dato che il prezzo di vendita comprende presumibilmente altri costi, quali quello della manodopera, spese generali e profitti. Una quota maggiormente significativa ai fini di cui trattasi sarebbe costituita dal rapporto con il costo totale dei componenti che costituiscono il meccanismo di trascinamento. E' probabile che questo risulterebbe di valore significativamente più elevato. E' ad ogni modo chiaro che il meccanismo di trascinamento rappresenta una quota significativa del costo totale dell' apparecchio.
37. Le note esplicative relative alla regola 2, lett. a), delle regole generali per l' interpretazione del sistema armonizzato non fanno riferimento al valore dei componenti. Comunque, nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione la GoldStar fa richiamo alla nota esplicativa VIII relativa alla regola 3 delle regole generali. La regola 3, lett. b), dispone che:
"I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall' assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale".
Nella nota esplicativa VIII si afferma che:
"Il fattore che determina il carattere essenziale varierà secondo i diversi tipi di merci. Esso può essere determinato, per esempio, dalla natura della materia o dell' oggetto, dal suo volume, dalla sua quantità, dal suo peso o dal suo valore, o dalla funzione della materia costituente in relazione all' uso delle merci".
La GoldStar allega che anche tale nota va presa in considerazione per l' interpretazione della regola 2, lett. a), sugli oggetti incompleti o non finiti. Dal momento che i meccanismi di trascinamento non possono ritenersi in possesso del carattere essenziale dei videoregistratori completi in base ad altri criteri, occorre fare riferimento al criterio del valore.
38. Comunque, non è per nulla chiaro che i criteri elencati nella nota esplicativa VIII, formulati con riferimento ai prodotti misti e ai lavori composti, possono essere applicati in via analogica ° e senza alcuna modificazione ° agli oggetti incompleti o non finiti. Per di più, anche ammettendo che ciò sia possibile, il criterio del valore è semplicemente uno fra i tanti fattori richiamati nella nota esplicativa VIII, la quale fa riferimento inter alia alla "funzione della materia costituente in relazione all' uso delle merci". Spetterebbe alla Commissione, nell' esercizio del suo potere discrezionale, valutare che peso possa essere riconosciuto a ciascun criterio nelle circostanze del caso. A mio parere la Commissione aveva il diritto di ritenere che il valore non fosse, nella fattispecie, il criterio decisivo. Supponiamo, ad esempio, che le restanti componenti del videoregistratore, compreso il pannello, fossero importati come una singola partita di merci. Anche nel caso in cui essi incidessero per la maggior parte del costo dell' apparecchio completo, è dubbio se, senza il meccanismo di trascinamento che contiene i componenti che svolgono nel modo più diretto le funzioni particolari di un videoregistratore, essi potrebbero correttamente essere considerati come dotati del carattere essenziale dell' apparecchio completo ai fini della regola 2, lett. a). Il fatto che il valore di un componente non sia decisivo ai fini della classificazione di cui alla regola 3, lett. b), risulta per di più chiaro in base alla sentenza nella causa Schickedanz/Oberfinanzdirektion Francoforte sul Meno (20), dove la Corte ha dichiarato che calzature sportive con tomaia di tessuto sulla quale erano stati cuciti pezzi di cuoio dovessero essere classificate come "altre [calzature]" piuttosto che come "calzature con tomaia di cuoio naturale", nonostante il cuoio coprisse circa il 70% del tessuto e avesse un valore superiore. Nel punto 12 della motivazione la Corte ha affermato che:
"Il valore intrinseco dei pezzi di cuoio rispetto al tessuto non basta per stabilire che è il cuoio che conferisce alla tomaia il carattere essenziale".
39. Sarebbe stato certamente possibile per la Commissione ritenere che il meccanismo di trascinamento e il pannello principale, contenente i circuiti elettrici, fossero quegli elementi che davano all' apparecchio il suo carattere essenziale. A mio parere non si può comunque affermare che la Commissione abbia compiuto un errore manifesto nell' adottare quella che è stata la sua posizione.
40. Ritengo pertanto che la Commissione abbia agito entro i limiti del suo potere discrezionale decidendo che un "mecadeck" aveva il carattere essenziale di un apparecchio completo per la videoregistrazione e videoriproduzione ai fini della regola generale 2, lett. a), e che pertanto andava classificato sotto il codice NC 8521 10 39.
Sulla seconda questione
41. Con tale questione il giudice nazionale chiede se il regolamento n. 3085/91 abbia effetti retroattivi in modo da essere applicabile a merci importate prima della sua entrata in vigore.
42. A mio parere, è chiaro che non è questo il caso. Nella sentenza Biegi/Hauptzollamt di Bochum (21), la Corte ha dichiarato (punto 11):
"Il regolamento che precisa i presupposti per la classificazione sotto una voce o sottovoce tariffaria ha indole costitutiva e non può avere effetto retroattivo".
43. La Commissione pare sostenere che un regolamento possa avere effetti retroattivi qualora si limiti semplicemente a chiarire una situazione giuridica esistente. Sarebbe comunque più corretto dire che in circostanze del genere un regolamento di classificazione può fornire indicazioni sul modo in cui la Tariffa dovesse essere interpretata prima dell' entrata in vigore del regolamento. Ad ogni modo, come la Commissione osserva correttamente, era evidente che il regolamento n. 3085/91 non mirasse a confermare la situazione giuridica esistente. Come pare evidente dal suo preambolo e dalle sue disposizioni, il regolamento ha modificato la situazione esistente per conformare la normativa comunitaria al parere del consiglio di cooperazione doganale.
Sulla terza questione
44. Con tale questione il giudice nazionale chiede sostanzialmente alla Corte di individuare le caratteristiche essenziali o il carattere essenziale che giustificasse la classificazione di "mecadeck" per un apparecchio completo per la videoregistrazione o videoriproduzione. Lo scopo della sua domanda è quello di poter essere messo in grado di decidere se la classificazione di "mecadeck" nel punto 9 dell' allegato al regolamento n. 2275/88 fosse applicabile ai prodotti importati dalla GoldStar.
45. La soluzione per tale questione discende da quella da me data alla prima questione. La caratteristica essenziale di un apparecchio per la videoregistrazione o videoriproduzione è la sua capacità di registrare e riprodurre immagini visive e suoni. La Commissione, nell' esercizio del suo potere discrezionale in materia, aveva il diritto di decidere che un "mecadeck" o insieme meccanico per un apparecchio per la videoregistrazione o videoriproduzione ha il carattere essenziale dell' apparecchio completo poiché in esso sono montati, nella sistemazione opportuna, i componenti che svolgono le funzioni essenziali di videoregistrazione e videoriproduzione dell' apparecchio, in particolare le testine video, audio e per la cancellazione.
Conclusione
46. Di conseguenza, ritengo che le questioni sottoposte alla Corte dal Finanzgericht del Land Renania Palatinato vadano risolte nel modo seguente:
"1) L' esame della questione sollevata non ha evidenziato nessun elemento tale da inficiare la validità del punto 9 dell' allegato al regolamento (CEE) della Commissione n. 2275/88.
2) Il regolamento (CEE) della Commissione n. 3085/91 non ha effetti retroattivi tali da consentirne l' applicazione a merci importate prima della sua entrata in vigore.
3) Prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 3085/91, un 'mecadeck' o insieme meccanico per un apparecchio per la videoregistrazione o videoriproduzione poteva essere considerato in possesso del carattere essenziale di un apparecchio completo, ai sensi della regola 2, lett. a), delle regole generali per l' interpretazione della nomenclatura combinata, in quanto in esso erano montati, nella sistemazione opportuna, i componenti che svolgevano le funzioni di videoregistrazione e videoriproduzione essenziali per l' apparecchio, in particolare le testine video, audio e per la cancellazione".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) ° GU L 256, pag. 1.
(2) ° GU L 172, pag. 1.
(3) ° GU L 14, pag. 1.
(4) ° La nomenclatura combinata, pubblicata originariamente nell' allegato I al regolamento n. 2658/87, è stata modificata nel corso del periodo di cui trattasi, conformemente all' art. 9 del regolamento, dai regolamenti (CEE) della Commissione nn. 3174/88 (GU L 298, pag. 1), 2886/89 (GU L 282, pag. 1), 2472/90 (GU L 247, pag. 1) e 2587/91 (GU L 259, pag. 1). Conformemente all' art. 12 del regolamento n. 2658/87, la nomenclatura modificata è riprodotta in ciascuno di detti regolamenti.
(5) ° GU L 200, pag. 10.
(6) ° GU L 291, pag. 12.
(7) ° Sentenza 28 marzo 1979, causa 158/78 (Racc. pag. 1103).
(8) ° V. supra, nota 3.
(9) ° GU L 191, pag. 1.
(10) ° Sentenza 18 settembre 1990, causa C-265/89 (Racc. pag. I-3411).
(11) ° Sentenza 19 gennaio 1988, causa 141/86 (Racc. pag. 57).
(12) ° Sentenze 11 novembre 1975, causa 37/75, Bagusat/Hauptzollamt di Berlino-Packhof (Racc. pag. 1339), e 20 marzo 1980, cause riunite 87/79, 112/79 e 113/79, Bagusat/Hauptzollamt di Berlino-Packhof (Racc. pag. 1159).
(13) ° V. pag. 1350.
(14) ° Punto 14.
(15) ° Sentenza 19 novembre 1975, causa 38/75 (Racc. pag. 1439, punti 24 e 25).
(16) ° Sentenza 8 febbraio 1990, causa C-233/88 (Racc. pag. I-265, punto 10).
(17) ° Sentenza 13 giugno 1972, cause riunite 9/71 e 11/71 (Racc. pag. 391, punto 39).
(18) ° V. anche sentenze 7 febbraio 1973, causa 40/72, Schroeder/Germania (Racc. pag. 125, punto 14), e 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a C-285/88, Wuidart e a. (Racc. pag. I-435, punto 14).
(19) ° Sentenza Vismans Nederland, v. supra, nota 10, punto 14; v. anche sentenze 28 giugno 1989, causa 164/88, Pubblico ministero/Rispal (Racc. pag. 2041), e 8 febbraio 1990, causa C-233/88, Van de Kolk, già citata (v. supra, nota 16).
(20) ° Sentenza 5 aprile 1984, causa 298/82 (Racc. pag. 1829).
(21) ° V. supra, nota 7.
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