Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La questione sollevata nel presente procedimento, sottoposta alla Corte dal Tribunal du travail di Neufchâteau mediante ricorso in via pregiudiziale, è sostanzialmente la seguente: se, qualora secondo la normativa nazionale l' importo delle prestazioni d' invalidità dipenda dall' ultima retribuzione dell' istante, l' istituzione competente dello Stato membro interessato sia obbligata a prendere in considerazione l' ultima retribuzione versata in un altro Stato membro.
2. Il ricorrente nella causa principale, signor Reichling, è un cittadino belga che ha lavorato prima in Belgio (per un totale di 7 569 giorni) e poi in Lussemburgo, dove ha lavorato per 734 giorni prima di essere costretto, l' 11 novembre 1989, a interrompere l' attività lavorativa per malattia. In seguito a una domanda formulata l' 8 novembre 1990, al signor Reichling veniva concessa, da parte della convenuta nella causa principale, l' Istituto Nazionale belga di Assicurazione per Malattia e Invalidità (in prosieguo: l' "INAMI"), una pensione di invalidità a decorrere dall' 11 novembre 1990.
3. Il Belgio e il Lussemburgo hanno una legislazione di tipo differente in materia di pensioni di invalidità. La legislazione belga è del tipo conosciuto come "legislazione di tipo A", in base alla quale l' importo della pensione d' invalidità non dipende dalla durata del periodo assicurativo compiuto in Belgio, bensì dall' ultima retribuzione versata all' istante prima che quest' ultimo divenga inabile al lavoro. Invece, secondo la legislazione lussemburghese ("legislazione di tipo B"), l' importo della pensione d' invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione compiuti. Il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 contiene disposizioni che coordinano la concessione delle pensioni d' invalidità qualora un lavoratore migrante sia stato soggetto a regimi sia del tipo A sia del tipo B (1). L' art. 40, n. 1, del regolamento dispone che, qualora il lavoratore sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo A, egli beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3 del regolamento (pensioni di vecchiaia e per il caso di morte), applicabili per analogia. Nel capitolo 3, l' art. 45, n. 1, così dispone:
"L' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l' acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica".
L' INAMI ammette che in forza di tale disposizione il signor Reichling aveva il diritto alle prestazioni di invalidità belghe benché egli non fosse assicurato in Belgio, bensì fosse soggetto a un regime di un altro Stato membro nel momento in cui è divenuto inabile al lavoro.
4. L' art. 46, n. 2, fissa le norme per il calcolo delle prestazioni qualora, come nel caso di specie, le condizioni per l' acquisizione del diritto alle prestazioni siano soddisfatte solo in forza delle disposizioni di cui all' art. 45. Tali norme sono basate sul principio del cumulo dei periodi di residenza e assicurazione compiuti in vari Stati membri e della ripartizione delle prestazioni risultanti tra le istituzioni competenti. L' istituzione competente di ciascuno Stato membro deve prima calcolare l' importo teorico della prestazione, vale a dire l' importo cui l' interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza fossero stati compiuti nello Stato membro in questione. Essa quindi stabilisce l' importo effettivo della prestazione moltiplicando l' importo teorico per un valore che rappresenta il rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri. Per una più approfondita illustrazione delle regole sul calcolo delle prestazioni di cui all' art. 46 si fa rinvio alla sentenza della Corte nelle cause riunite C-90/91 e C-91/91 (2).
5. Il presente procedimento concerne la prima fase del suddetto calcolo, vale a dire il calcolo dell' importo teorico della prestazione ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. a). Tale disposizione recita:
"l' istituzione calcola l' importo teorico della prestazione cui l' interessato avrebbe diritto se tutti periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l' importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l' importo teorico di cui alla presente lettera".
Poiché ai sensi della normativa belga l' importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, va applicato l' art. 46, n. 2, lett. a), seconda frase. L' importo teorico è pertanto pari all' importo delle prestazioni d' invalidità previste dalle norme belghe.
6. Il problema che sorge nella presente controversia consiste nel fatto che, mentre secondo la normativa belga la prestazione d' invalidità è normalmente basata sull' ultima retribuzione dell' interessato prima che egli divenga inabile al lavoro, l' INAMI ha determinato l' importo teorico senza fare riferimento all' ultima retribuzione del signor Reichling in Lussemburgo ma in base alla retribuzione minima stabilita da un contratto collettivo di lavoro belga. La decisione dell' INAMI era basata sull' art. 28, n. 1, del regio decreto belga 31 dicembre 1963, il quale così dispone:
"Se al momento del sopraggiungere dell' inabilità al lavoro il titolare ha cessato di essere soggetto da più di 14 giorni al regime belga di assicurazione obbligatoria malattia e invalidità, la retribuzione sulla base della quale è calcolata l' indennità di invalidità, che sia integralmente o parzialmente a carico di tale regime in forza di una convenzione o di un regolamento internazionale in materia di previdenza sociale, è quella di cui all' art. 27, n. 2".
L' art. 27, n. 2, il quale mira infatti a disciplinare l' ipotesi in cui l' interessato non percepisca retribuzioni, dispone che la "retribuzione venuta meno corrisponde alla retribuzione minima stabilita per un impiegato di prima categoria dalla Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (commissione paritetica nazionale ausiliaria per impiegati), tenuto conto dell' età del titolare alla data di inizio dell' inabilità al lavoro".
7. Il signor Reichling ha fatto ricorso contro la decisione dell' INAMI dinanzi al Tribunal du travail di Neufchâteau, sostenendo che l' INAMI avrebbe dovuto calcolare la sua prestazione d' invalidità sulla base della retribuzione da lui percepita in Lussemburgo. Il Tribunal du travail ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
"Se l' art. 46, n. 2, lett. a), ultima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, vada interpretato nel senso che l' importo della prestazione è necessariamente ed esclusivamente quello che l' interessato potrebbe pretendere se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti nello Stato membro di cui trattasi e in base alla legislazione che si applica alla data della liquidazione della prestazione, cosicché l' ente competente non potrebbe far valere un' interruzione dell' assoggettamento al regime previdenziale dello Stato di cui trattasi per stabilire l' importo della prestazione senza tener conto dell' ultima retribuzione percepita dal lavoratore, vale a dire in un modo diverso da quello valido per i lavoratori che hanno interrotto il lavoro per malattia nello Stato di cui trattasi".
8. Va rilevato che la legislazione belga è stata modificata a decorrere dal 1 giugno 1992 in seguito all' attuazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1248/92 (3). Il punto 9 dell' allegato VI A del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato dal regolamento n. 1248/92, così dispone:
"Per il calcolo dell' importo teorico di una pensione d' invalidità, di cui all' art. 46, paragrafo 2, del regolamento, l' istituzione competente belga si basa sulle remunerazioni percepite dall' interessato nella sua ultima professione".
La pensione del signor Reichling è stata conseguentemente ricalcolata dall' INAMI sulla base della sua retribuzione lussemburghese a decorrere dal 1 giugno 1992. La controversia dinanzi al giudice nazionale è pertanto limitata al periodo 11 novembre 1990 - 31 maggio 1992.
9. Nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte il signor Reichling afferma in primo luogo che l' INAMI avrebbe dovuto calcolare la sua prestazione sulla base della sua retribuzione lussemburghese. Tale tesi è condivisa dalla Commissione con argomenti largamente identici. Essi sostengono che gli artt. 45, 46, n. 2, e 47 del regolamento n. 1408/71 danno semplicemente attuazione ai principi posti nell' art. 51 del Trattato e sottolineano che a norma di detto articolo il principio del cumulo si applica non solo per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni ma anche per il calcolo di queste. In base al loro ragionamento, la prestazione del lavoratore migrante dev' essere calcolata mediante una trasposizione fittizia in Belgio della posizione assicurativa del lavoratore in un altro Stato membro; l' importo teorico è così la prestazione che il lavoratore riceverebbe se avesse trascorso la sua intera vita lavorativa in Belgio.
In subordine, il signor Reichling sostiene che l' INAMI avrebbe dovuto basare la sua prestazione sulla media dei suoi guadagni in Belgio, ai sensi dell' art. 47 del regolamento, applicando le norme sulla rivalutazione delle prestazioni ai sensi dell' art. 47, n. 2. Tale pretesa non trova il sostegno della Commissione.
10. L' INAMI asserisce che la seconda frase dell' art. 46, n. 2, lett. a), contiene un rinvio inequivocabile alla legislazione nazionale. L' INAMI ha calcolato la prestazione del signor Reichling secondo le norme nazionali che si applicano qualora non sia disponibile un dato retributivo reale. Ciò non ha dato luogo ad alcuna discriminazione dal momento che lo stesso metodo è utilizzato per lavoratori che sono stati soggetti esclusivamente alla legislazione belga. Il principio del cumulo dei periodi assicurativi non si applica al calcolo delle prestazioni nel caso di una legislazione di tipo A.
11. A mio parere, qualora a norma della legislazione di uno Stato membro l' importo di una prestazione d' invalidità sia indipendente dalla durata dei periodi assicurativi compiuti, la seconda frase dell' art. 46, n. 2, lett. a), impone all' istituzione competente dello Stato membro di calcolare l' importo teorico della prestazione di invalidità sulle stesse basi valide per il calcolo di una prestazione in una situazione puramente interna. Ciò è indicato innanzitutto dalla lettera della disposizione, la quale stabilisce che l' importo teorico è la prestazione d' invalidità da versare ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato. Detta disposizione non stabilisce semplicemente, così come sembra voler asserire l' INAMI, che l' importo teorico va determinato dal diritto nazionale, ma pone in connessione detto importo teorico con l' importo della prestazione d' invalidità fissata dal diritto nazionale. Se l' intento fosse stato quello di consentire a uno Stato membro di applicare la legislazione di tipo A per calcolare l' importo teorico di una prestazione di un lavoratore migrante in modo tale da giungere a un risultato sostanzialmente differente rispetto alla prestazione che dovrebbe essere normalmente corrisposta secondo la sua legislazione a una persona nella situazione del lavoratore migrante, sarebbe stato lecito attendersi una differente formulazione.
12. Tale opinione è corroborata dagli scopi e dalla struttura del regolamento. Appare evidente dall' art. 51 del Trattato che il regolamento n. 1408/71 mira a svolgere un ruolo di garanzia della libertà di movimento dei lavoratori, assicurando ai lavoratori migranti e alle loro famiglie "il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste". Tale scopo è espresso in forme analoghe nel preambolo del regolamento: si veda il sesto considerando. Il regolamento pertanto cerca di garantire che i lavoratori migranti non debbano sopportare né una perdita del diritto alle prestazioni previdenziali né una diminuzione nell' importo di tali prestazioni in conseguenza del fatto di aver lavorato in più di uno Stato membro.
13. Nel caso delle prestazioni di invalidità infatti il regolamento fissa norme differenti per due diversi tipi di situazione:
a) per il caso in cui l' interessato abbia lavorato solo in Stati membri con una legislazione di tipo A (artt. 37-39);
b) per il caso in cui l' interessato abbia lavorato solo in Stati membri con legislazioni di tipo B o sia stato soggetto a legislazioni sia del tipo A sia del tipo B (artt. 44, n. 1, e 44-51).
14. L' ipotesi di cui alla lettera a) è abbastanza semplice. La regola fondamentale è che il lavoratore riceve prestazioni esclusivamente dallo Stato la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l' incapacità, seguita dall' invalidità (art. 39, nn. 1 e 2). Conformemente all' art. 38 i periodi di assicurazione o di residenza in altri Stati membri vengono cumulati qualora sia necessario, ma solo ai fini dell' acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni. Non sono necessarie disposizioni particolareggiate sul calcolo dell' importo della prestazione dal momento che il lavoratore riceve l' importo appropriato della prestazione per una persona che si trovi nella sua situazione ai sensi della legislazione nazionale applicabile.
15. La situazione appare più complessa nell' ipotesi di cui alla lettera b). Il cumulo di periodi di assicurazione e di residenza è necessario non solo ai fini dell' acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni ma anche, in alcuni casi, ai fini del calcolo dell' importo della prestazione. Per quanto concerne la titolarità del diritto, l' art. 45, n. 1, impone agli Stati membri ° a prescindere dal fatto che la loro legislazione sia di tipo A o di tipo B °, i quali riconoscono il diritto alle prestazioni solo a persone assicurate o residenti nel loro territorio, di tenere conto dei periodi di assicurazione e di residenza in altri Stati membri ai fini dell' acquisizione, del mantenimento o del recupero di tale diritto.
16. Per quanto concerne il calcolo della prestazione è vero che, come sottolinea l' INAMI, il calcolo dell' importo della prestazione non è basato sul cumulo dei periodi di assicurazione nel caso di uno Stato membro che abbia una legislazione di tipo A. Gli scopi e i principi di base sono nondimeno gli stessi per entrambi i tipi di legislazione. Ai sensi dell' art. 46, ogni Stato calcola l' importo totale della prestazione dovuta in forza della propria legislazione per una persona che si trovi nella situazione del lavoratore migrante (l' importo teorico) e quindi riduce tale importo proporzionalmente alla durata del periodo di assicurazione o di residenza nel proprio territorio (l' importo effettivo). Le differenze nelle modalità di calcolo dell' importo teorico di cui all' art. 46, n. 2, lett. a), riflettono semplicemente le differenti caratteristiche delle legislazioni di tipo A e di tipo B. Uno Stato che applichi una legislazione di tipo B calcola le prestazioni con riferimento a periodi di assicurazione o di residenza e deve pertanto necessariamente compiere un calcolo su scala comunitaria. Ciò non è necessario per uno Stato che applichi una legislazione di tipo A. L' importo teorico costituisce la prestazione di invalidità che dev' essere pagata secondo le sue norme ordinarie.
17. Il profilo delle norme pertinenti prima evidenziato indica che il regime del regolamento consiste, così come asserito dal signor Reichling e dalla Commissione, nell' imporre ad ogni Stato membro di trasporre la posizione assicurativa del lavoratore migrante nel proprio territorio ai fini sia della titolarità del diritto sia del calcolo della prestazione. Nell' ipotesi di cui alla lettera a), il lavoratore, in forza del regolamento, ha diritto a una prestazione d' invalidità adeguata per una persona nella sua situazione da parte di un singolo Stato membro. Nell' ipotesi di cui alla lettera b), si ritiene analogamente che l' importo teorico della prestazione rappresenti quello al quale il lavoratore avrebbe diritto se avesse trascorso la sua intera vita lavorativa nello Stato membro interessato. L' importo è quindi ridotto proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza nello Stato membro per ottenere la prestazione effettiva dovuta. Le finalità e il regime del regolamento verrebbero gravemente compromessi se, nel caso di un lavoratore migrante, si concedesse a uno Stato membro che applichi la legislazione di tipo A di sostituire il calcolo normale mediante un calcolo assolutamente fittizio, il cui risultato sia un importo teorico molto più basso dell' importo della prestazione da versare a un lavoratore in una situazione equivalente, il quale sia stato soggetto alla legislazione di quell' unico Stato. E questo è proprio il caso qui in esame. Invece di calcolare la prestazione del signor Reichling in base alla sua ultima retribuzione, come si farebbe nel caso di un lavoratore ancora soggetto alla legislazione belga, l' INAMI ha equiparato il signor Reichling a una persona che non percepiva alcuna retribuzione e ha calcolato la sua prestazione facendo riferimento a una retribuzione minima stabilita in forza di un contratto collettivo.
18. Per di più, come sottolineato dalla Commissione, la suddetta interpretazione è corroborata dalla modifica apportata all' allegato VI del regolamento mediante il regolamento n. 1248/92. Il fatto che la modifica si limiti a chiarire la situazione esistente è suggerito dalla circostanza che, diversamente dalle altre modifiche apportate al regolamento n. 1408/71, compreso l' allegato VI, nessuna spiegazione viene data per esso nel preambolo al regolamento di modifica.
19. A sostegno della sua posizione la Commissione fa richiamo ad alcuni casi in occasione dei quali la Corte ha dichiarato che fatti o eventi in altri Stati membri vanno assimilati a fatti o eventi interni: si veda ad esempio la sentenza Galati (4), nella quale la Corte ha dichiarato che, qualora ai fini delle prestazioni di invalidità un periodo assicurativo di durata inferiore ad un mese compiuto in Germania vada, secondo l' ordinamento tedesco, arrotondato ad un mese intero, la stessa regola deve valere per un periodo assicurativo che sia stato maturato in base alla legislazione di altri Stati membri; si vedano anche le sentenze Bronzino e Gatto (5), nelle quali la Corte ha dichiarato che il presupposto per la concessione di determinati assegni familiari, qualora consista nel fatto che il figlio del lavoratore dovesse tenersi a disposizione come disoccupato dell' ufficio del lavoro dello Stato membro erogatore di detti assegni, doveva considerarsi soddisfatto qualora il figlio si sia tenuto a disposizione come disoccupato dell' ufficio del lavoro dello Stato membro in cui era residente.
20. Una più stretta analogia è forse riscontrabile nella causa Fellinger (6), nella quale la Corte ha imposto allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero di basare il calcolo della sua prestazione di disoccupazione sull' ultima retribuzione riscossa in un altro Stato membro. In forza dell' art. 71, n. 1, lett. a), sub ii), del regolamento, lo Stato di residenza del lavoratore frontaliero era tenuto alla corresponsione della prestazione. La prima frase dell' art. 68, n. 1, del regolamento imponeva allo Stato di residenza, qualora la sua legislazione prevedesse che il calcolo delle prestazioni dovesse essere basato sull' ammontare delle retribuzioni anteriori, di tener conto "esclusivamente della retribuzione riscossa dall' interessato per l' ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato". Tuttavia, ai sensi della seconda frase, se l' interessato non avesse esercitato l' ultima occupazione per almeno quattro settimane, le prestazioni avrebbero dovuto essere calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove il disoccupato risiedeva o dimorava, ad un' occupazione equivalente nel territorio di un altro Stato membro.
21. A dispetto della lettera della disposizione, la Corte dichiarò che la prima frase dell' art. 68, n. 1, doveva essere interpretata nel senso che essa imponeva allo Stato di residenza di calcolare la prestazione tenendo conto dell' ultimo salario riscosso dal lavoratore frontaliero nello Stato in cui fosse stato occupato immediatamente prima. La Corte argomentò nel senso che le disposizioni di cui all' art. 68, n. 1, non prevedevano l' ipotesi dei lavoratori frontalieri, i quali per il fatto di risiedere e di prestare la loro attività lavorativa in Stati membri differenti sarebbero sempre rientrati nell' eccezione di cui alla seconda frase dell' art. 68, n. 1, e non avrebbero mai potuto fruire di prestazioni di disoccupazione basate sulla retribuzione percepita per la loro ultima attività. La Corte concludeva che un' interpretazione letterale delle disposizioni sarebbe risultata in contrasto con le esigenze della libera circolazione dei lavoratori e che la disposizione avrebbe dovuto pertanto essere interpretata alla luce dell' art. 51 del Trattato e del principio generale alla base del regolamento.
22. A mio parere, considerazioni analoghe vanno applicate al caso di specie. Anteriormente alla sua modifica la legislazione belga rappresentava un ostacolo puro e semplice alla libera circolazione dei lavoratori. Infatti le sue conseguenze nel caso di specie sarebbero di privare il signor Reichling del diritto che egli avrebbe altrimenti avuto a una prestazione di invalidità basata sulla sua ultima retribuzione solo perché aveva trascorso i pochi ultimi suoi anni lavorativi in un altro Stato membro. Per di più, mentre nella sentenza Fellinger la Corte era stata costretta a spingersi oltre la lettera della disposizione per colmare una lacuna dell' ordinamento comunitario, nel caso di specie l' interpretazione da me suggerita è, come ho già detto, del tutto in accordo con la lettera della disposizione stessa.
23. Infine, desidero soffermarmi brevemente sulla tesi sostenuta dal signor Reichling in subordine, basata sull' art. 47 del regolamento. Il n. 1 di tale norma dispone:
"Ai fini del calcolo dell' importo teorico di cui all' art. 46, paragrafo 2, lettera a), si applicano le seguenti norme:
a) l' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno medio, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell' interessato e la media dei guadagni lordi di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o al guadagno lordo percepito dall' interessato durante questi soli periodi (...)".
Il signor Reichling sostiene che detta disposizione impone all' INAMI di calcolare l' importo teorico sulla base della sua retribuzione media in Belgio, dato che esiste nell' ordinamento belga una disposizione in tal senso.
24. Ritengo che la sentenza della Corte nella causa Weber (7) indichi con chiarezza che l' art. 47 del regolamento è inapplicabile in una ipotesi quale quella di cui trattasi. La causa Weber riguardava la normativa olandese sulle prestazioni di invalidità la quale, come la disciplina belga qui in esame, era del tipo A. La prestazione di invalidità era basata sulla retribuzione giornaliera che l' interessato avrebbe potuto percepire nell' anno successivo al sopraggiungere dell' invalidità, la qual cosa nell' ipotesi di una sola occupazione voleva dire in pratica la sua retribuzione media nell' anno immediatamente precedente tale invalidità. Il signor Weber, che aveva precedentemente lavorato nei Paesi Bassi, si era trasferito per lavorare in Germania prima di diventare inabile al lavoro. A differenza della belga INAMI nel caso di specie, l' istituzione olandese aveva calcolato l' importo teorico della prestazione del signor Weber sulla base della sua retribuzione nell' altro Stato membro, vale a dire della sua retribuzione in Germania. Il signor Weber però pretendeva che detta istituzione calcolasse l' importo teorico sulla base delle sue retribuzioni medie nei Paesi Bassi, ai sensi dell' art. 47, n. 1. La Corte ha dichiarato che le ipotesi previste dall' art. 47, n. 1, non ricomprendevano un regime di prestazioni di invalidità in forza del quale l' importo delle prestazioni fosse indipendente dalla durata dei periodi assicurativi compiuti e che, per calcolare la perdita di retribuzione, tenesse conto della retribuzione fissa riscossa da ultimo dall' interessato nello svolgimento della sua attività abituale prima che si verificasse l' inabilità al lavoro oppure la retribuzione media da lui riscossa per un determinato periodo non superiore ai due anni. E' mia opinione che detta decisione sia parimenti applicabile alla legislazione belga, la quale calcola le prestazioni di invalidità facendo riferimento all' ultima retribuzione dell' interessato.
Conclusione
25. Di conseguenza ritengo che la questione sottoposta alla Corte dal Tribunal du travail di Neufchâteau vada risolta nel modo seguente:
"L' ultima frase dell' art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 va interpretata nel senso che, qualora ai sensi della sua legislazione uno Stato membro basi la prestazione di invalidità sull' ultima retribuzione percepita dall' interessato prima che egli divenisse inabile al lavoro, detto Stato deve calcolare l' importo teorico della prestazione del lavoratore migrante il quale, nel momento in cui è insorta l' inabilità al lavoro, non era soggetto al sistema di previdenza sociale di detto Stato ma prestava attività lavorativa in un altro Stato membro, facendo riferimento all' ultima sua retribuzione percepita in quest' ultimo Stato membro".
(*) Lingua originale: l' inglese.
(1) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità: v. la versione modificata e aggiornata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6). Benché gli artt. 40, 45 e 46 del regolamento, citati qui di seguito, siano stati successivamente modificati dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7), dette modifiche non sono rilevanti nel presente procedimento.
(2) ° Sentenza 11 giugno 1992, Office national des pensions/Di Crescenzo e Casagrande (Racc. pag. I-3851).
(3) ° V. supra, nota 1.
(4) ° Sentenza 30 ottobre 1975, causa 33/75, Galati/Landesversicherungsanstalt Schwaben (Racc. pag. 1323)
(5) ° Sentenze 22 febbraio 1990, causa C-228/88, Bronzino/Kindergeldkasse (Racc. pag. I-531), e causa C-12/89, Gatto/Bundesanstalt fuer Arbeit, (Racc. pag. I-557).
(6) ° Sentenza 28 febbraio 1980, causa 67/79, Fellinger/Bundesanstalt fuer Arbeit (Racc. pag. 535).
(7) ° Sentenza 29 novembre 1984, causa 181/83, Weber/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Racc. pag. 4007).
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