Conclusioni dell avvocato generale
++++
Introduzione
1 In questo procedimento pregiudiziale la Corte deve pronunciarsi in particolare sulla questione se un cittadino turco, alle dipendenze di una ditta olandese come autista internazionale, ma colpito da inabilità permanente al lavoro in conseguenza di un infortunio sul lavoro, fruisca del diritto di soggiorno nei Paesi Bassi in forza dell'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia (1) e delle decisioni del Consiglio di associazione istituito con detto accordo nn. 2/76 e 1/80.
Fatti
2 Il signor Ahmet Bozkurt è un cittadino turco e almeno dal 1979 ha lavorato alle dipendenze della Rynart Transport BV, una persona giuridica con sede in Klundert nei Paesi Bassi. Il signor Bozkurt lavorava come autista internazionale per il Medio Oriente alla guida di autocarri registrati nei Paesi Bassi.
Nelle pause dei suoi viaggi nonché durante le ferie, ecc., risiedeva nei Paesi Bassi. Ai sensi della normativa olandese sugli stranieri non è necessario un permesso di lavoro per svolgere mansioni di autista internazionale. I cittadini di paesi terzi che svolgono attività di questo tipo ricevono, stando alle informazioni fornite dal governo olandese, un visto rilasciato per un anno e rinnovabile che attribuisce loro il diritto di soggiorno sino a tre mesi in una volta ma limitato a un totale di nove mesi l'anno, e possono trascorrere, limitatamente a talune restrizioni temporali, le ferie e il tempo libero nei Paesi Bassi senza permesso di soggiorno.
Il contratto di lavoro tra il signor Bozkurt e la Rynart Transport BV è stato stipulato in olandese e a norma del diritto olandese. Inoltre, il signor Bozkurt era iscritto al regime previdenziale olandese in conseguenza del suo rapporto di lavoro. Nel 1988 il signor Bozkurt, in conseguenza di un infortunio sul lavoro, veniva dichiarato inabile al lavoro in via permanente e riceve da allora un sussidio a norma della disciplina olandese in materia di invalidità. Stando alle informazioni disponibili, il diritto al detto sussidio non è subordinato al soggiorno del signor Bozkurt nel territorio olandese.
Il 6 marzo 1991 il signor Bozkurt chiedeva un permesso di soggiorno illimitato in forza dell'attività lavorativa svolta nel corso di vari anni come autista alle dipendenze della Rynart Transport BV. La domanda veniva respinta il 6 marzo 1991 dalla polizia di Rotterdam, e lo Staatssecretaris van Justitie olandese respingeva altresì la domanda di revisione di tale provvedimento.
3 Il 16 luglio 1991 il signor Ahmet Bozkurt adiva quindi il Raad van State allegando il suo diritto di soggiorno in forza delle disposizioni dell'art. 2 della decisione n. 2/76 del Consiglio di associazione e/o dell'art. 6 della decisione n. 1/80 del medesimo Consiglio di associazione.
Diritto comunitario
4 L'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia è stato concluso il 12 settembre 1963 e, ai sensi dell'art. 2, n. 1 ha lo scopo «di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca e il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco».
Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo le parti convengono «di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».
Ai sensi dell'art. 36 del Protocollo addizionale all'accordo di associazione 23 novembre 1970 (2) il Consiglio di associazione stabilisce le modalità necessarie per la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia conformemente ai principi enunciati all'art. 12 dell'accordo di associazione.
5 In applicazione di tale articolo il Consiglio di associazione ha emanato la decisione 20 dicembre 1976, n. 2/76, entrata in vigore in pari data, e la decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, entrata in vigore il 1_ luglio 1980 (3).
L'art. 2, n. 1, lett. b) e c), della decisione n. 2/76 dispone quanto segue:
«b) Dopo cinque anni di occupazione regolare in uno Stato membro della Comunità il lavoratore turco beneficia del libero accesso a qualsiasi attività salariata di sua scelta.
c) I congedi annuali e le assenze di breve durata per malattia, maternità o infortunio sul lavoro saranno assimilati ai periodi di occupazione regolare. I periodi di disoccupazione involontaria debitamente constatati dalle competenti autorità e le assenze per malattia di lunga durata, pur non essendo assimilati a periodi di occupazione regolare, non recheranno pregiudizio ai diritti acquisiti in virtù del precedente periodo di occupazione».
L'art. 6 nn. 1 e 2 della decisione n. 1/80 predispone quanto segue:
«1. Fatte salve le (...) il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
(...)
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.
2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore».
L'ordinanza di rinvio
6 Atteso che la pronuncia in merito presupponeva un'interpretazione delle citate disposizioni, il Raad van State ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il criterio, enunciato nella sentenza della Corte 27 settembre 1989 nella causa 9/88, Lopes da Veiga, debba essere applicato anche per la soluzione della questione se l'attività che un lavoratore turco svolge, in base a un contratto di lavoro disciplinato dal diritto dei Paesi Bassi, come camionista internazionale alle dipendenze di una società olandese con sede nei Paesi Bassi, possa essere considerata come (regolare) occupazione in uno Stato membro ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 2/76 e/o dell'art. 6 della decisione n. 1/80 e al riguardo, mutatis mutandis, vengano in considerazione le stesse circostanze per l'esame da parte del giudice nazionale.
2) Se si tratti dell'esercizio di una regolare occupazione in uno Stato membro ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 2/76 e/o dell'art. 6 della decisione n. 1/80 nel caso in cui un lavoratore turco, per lo svolgimento dell'attività di camionista internazionale, a causa dei periodi, ordinariamente brevi, in cui egli soggiorna nei Paesi Bassi nelle pause dei suoi viaggi, non ha bisogno di disporre di un permesso di lavoro o di un permesso di soggiorno, ma da tale attività in base alla normativa e alla prassi amministrativa dei Paesi Bassi relativa all'ammissione degli stranieri non può derivare alcun diritto a un soggiorno di lunga durata.
3) In caso di soluzione affermativa delle questioni 1) e 2):
se l'art. 2 della decisione n. 2/76 e/o l'art. 6 della decisione n. 1/80 comportino che un lavoratore turco goda del diritto di soggiorno almeno finché è regolarmente occupato ai sensi delle menzionate decisioni.
4) In caso di soluzione affermativa della questione 3):
se il lavoratore turco conservi questo diritto di soggiorno derivante dall'art. 2 della decisione n. 2/76 e/o dall'art. 6 della decisione n. 1/80 qualora sia colpito da inabilità totale permanente al lavoro».
Parere
7 Con le questioni sub 1), 2) e 3), il giudice a quo intende accertare se la precedente occupazione del signor Ahmet Bozkurt come autista internazionale possa essere considerata un'occupazione regolare in uno Stato membro ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 2/76 o dell'art. 6 della decisione n. 1/80, e in caso affermativo se ne consegua un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato durante il periodo in cui l'attività lavorativa viene espletata.
Con la questione sub 4) il giudice di rinvio chiede alla Corte di dichiarare se il signor Ahmet Bozkurt, una volta accertato che ha effettivamente svolto un lavoro regolare nei Paesi Bassi conformemente alla decisione n. 2/76 e alla decisione n. 1/80, abbia diritto a continuare a soggiornare nei Paesi Bassi dopo essere stato colpito da un'inabilità permanente al lavoro in conseguenza di un infortunio sul lavoro.
8 Nella sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (4), la Corte ha dichiarato che le questioni di interpretazione relative alle decisioni n.1/76 e n. 1/80 del Consiglio di associazione rientrano nella sfera d'applicazione dell'art. 177 del Trattato. Contestualmente la Corte ha dichiarato che
«l'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione n. 2/76 come pure l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 (...) sono direttamente efficaci negli Stati membri della Comunità europea».
Quella causa verteva sulla questione della legittimità del diniego, opposto ad un cittadino turco, signor S.Z. Sevince, da parte delle autorità olandesi con provvedimento 11 settembre 1980, di proroga del permesso di soggiorno concesso il 22 febbraio 1979. Atteso che la decisione n. 1/80 è entrata in vigore, come ho ricordato, il 1_ luglio 1980, la questione del diritto di soggiorno del cittadino turco interessato dovrà essere verosimilmente valutata sia alla luce della decisione del 1980 sia della decisione n. 2/76. La Corte si è pronunciata sulla questione dell'efficacia diretta per quanto riguarda le relative disposizioni delle due discipline, ma senza pronunciarsi sulla questione della data, vedasi l'espressione «come pure».
9 Nella causa su cui verte il rinvio attualmente pendente dinanzi alla Corte, il signor Bozkurt ha senz'altro anche avuto collegamenti con i Paesi Bassi prima dell'entrata in vigore, il 1_ luglio 1980, della decisione n. 1/80. Tuttavia, stando alle informazioni disponibili, il signor Bozkurt non può provare un collegamento con i Paesi Bassi prima del 1979. Infatti, all'atto dell'entrata in vigore della decisione n. 1/80 il 1_ luglio 1980 il collegamento con i Paesi Bassi non verteva sul periodo di cinque anni, che ai sensi dell'art.2, n. 1, lett. b), della decisione n. 2/76 è determinante per il «libero accesso a qualsiasi attività salariata di sua scelta».
Pertanto la soluzione a mio parere migliore consiste nel risolvere le questioni di interpretazione sottoposte alla Corte sulla scorta delle disposizioni della decisione n. 1/80 che, all'atto della sua entrata in vigore, hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della decisione n. 2/76, ma in modo tale da prendere eventualmente in considerazione il collegamento del signor Bozkurt con i Paesi Bassi nel 1979 e nel 1980 per il computo del periodo di cui è causa.
Occorre inoltre sottolineare che non vi è una grande differenza tra le due normative. Il termine di 5 anni di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione n. 2/76 è stato ridotto a 4 anni nella corrispondente disposizione dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, ma a parte ciò le diversità tra le citate disposizioni nelle due decisioni sono di ordine meramente redazionale, in quanto le disposizioni contenute nella decisione n. 1/80 sono per alcuni punti formulate in modo più chiaro delle corrispondenti disposizioni della decisione n. 2/76.
Questione sub 1)
10 Il giudice a quo rinvia nella sua questione alla sentenza della Corte 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga (5). Quella causa verteva sulla questione se un cittadino portoghese che da una data precedente all'adesione del Portogallo alle Comunità europee era stato occupato come lavoratore subordinato su di una nave olandese, dovesse essere considerato come un lavoratore cittadino di uno Stato membro e occupato nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68 (6)-. La Commissione ha dichiarato ai punti 15, 16 e 17 della motivazione quanto segue:
«Per quanto riguarda le attività lavorative esercitate in parte o temporaneamente al di fuori del territorio della Comunità, la Corte, nelle sentenze 12 dicembre 1974 (...) e 12 luglio 1984 (...) ha considerato che le persone che esercitano dette attività hanno la qualità di lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro, purché il rapporto giuridico di lavoro possa essere ubicato nel territorio della Comunità o conservi un nesso abbastanza stretto con detto territorio.
Questo criterio del nesso deve applicarsi anche nell'ipotesi del lavoratore cittadino di uno Stato membro che eserciti, in via permanente, un'attività lavorativa subordinata su una nave battente bandiera di un altro Stato membro.
Compete al giudice nazionale stabilire se il rapporto di lavoro del ricorrente nella causa principale abbia un nesso abbastanza stretto con il territorio olandese, prendendo in considerazione, in particolare, le seguenti circostanze (...); il ricorrente nella causa principale lavora su una nave immatricolata nei Paesi Bassi, alle dipendenze di una società armatrice di diritto olandese avente sede nei Paesi Bassi; è stato assunto nei Paesi Bassi e il rapporto di lavoro che lo lega al suo datore di lavoro è soggetto alla legge olandese; egli è assicurato ai sensi del regime previdenziale olandese ed è soggetto all'imposta sul reddito nei Paesi Bassi».
11 Il signor Ahmet Bozkurt ha sostenuto dinanzi al giudice nazionale che la questione della regolarità della sua occupazione nei Paesi Bassi va risolta sulla scorta degli stessi criteri di cui alla citata sentenza Lopes da Veiga.
12 Il governo tedesco, olandese, ellenico e il governo del Regno Unito hanno invece affermato che la sentenza Lopes da Veiga riguarda l'interpretazione di una nozione fondamentale di diritto comunitario nel settore della libera circolazione dei lavoratori, e cioè la nozione di «lavoratore occupato nel territorio di un altro Stato membro» in relazione agli artt. 7, 8 e 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, e che tale nozione non poteva pertanto essere utilizzata nell'ambito dell'interpretazione di norme derivanti da un accordo di associazione che disciplina la situazione di un cittadino di un paese terzo sul mercato del lavoro di uno Stato membro.
13 Conformemente alla giurisprudenza della Corte (7) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità devono essere interpretati in funzione della loro lettera e tenuto conto dello scopo che essi perseguono. L'interpretazione data dalla Corte a norme o nozioni simili del Trattato o del diritto comunitario derivato non può essere trasposta automaticamente a un'accordo internazionale o a un atto giuridico emanato per l'attuazione dell'accordo in quanto occorre anzitutto accertare se la lettera o la portata dell'accordo di cui trattasi lo consentano.
14 Per l'attuazione degli artt. 48 e 49 del Trattato relativi alla libera circolazione dei lavoratori, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68 stabilisce norme di attuazione in particolare per quanto riguarda l'accesso dei cittadini negli Stati membri della Comunità europea a posti di lavoro in altri Stati membri. Nella sentenza Lopes da Veiga la Corte ha interpretato la nozione di «lavoratore occupato nel territorio di un altro Stato membro» di cui al detto regolamento e ha stabilito vari criteri per la valutazione della medesima.
Il Consiglio di associazione istituito con l'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia ha emanato la decisione n. 1/80 (e la n. 2/76) con riferimento all'art. 12 dell'accordo di associazione da cui risulta che le parti convengono di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato CEE per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori. L'accordo di associazione e le decisioni emanate in conformità a quest'ultimo si riferiscono alle norme di diritto comunitario nel settore della libera circolazione dei lavoratori.
Poiché nella decisione n. 1/80 (e nella n. 2/76) del Consiglio di associazione è stata inoltre utilizzata l'espressione «impiego (...) in uno Stato membro» e questa nozione deve corrispondere alla nozione, di cui sopra, di «lavoratore occupato nel territorio di un altro Stato membro» di cui agli artt. 7, 8 e 9 del regolamento n. 1612/68, queste nozioni vanno interpretate nello stesso modo e occorre quindi utilizzare i criteri evidenziati nella sentenza Lopes da Veiga.
15 Nel passato la Corte ha già avuto modo di occuparsi di un problema analogo in quanto nella sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (8), si è pronunciata nello stesso senso sulla portata di una disposizione relativa alla cooperazione nel settore della manodopera contenuta nell'accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco. Tale disposizione prescriveva che i lavoratori cittadini occupati nel territorio di uno Stato membro devono fruire di un regime previdenziale che escluda qualunque disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui i detti lavoratori marocchini sono occupati. Per quanto riguarda tale disposizione la Corte ha dichiarato che:
«La nozione di sicurezza sociale di cui all'art. 41, n. 1, dell'accordo deve essere intesa in analogia con la nozione identica che figura nel regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (...)».
16 Il collegamento citato nella sentenza Lopes da Veiga per quanto riguarda le attività lavorative svolte in parte o provvisoriamente, al di fuori del territorio comunitario - e cioè che «il rapporto giuridico di lavoro possa essere ubicato nel territorio della Comunità o conservi un nesso abbastanza stretto con detto territorio» - deve del resto trovare a mio parere applicazione a prescindere dal fatto che il lavoratore interessato abbia lavorato, come nel caso della citata sentenza, su di una nave battente bandiera di uno Stato membro ovvero, come nel caso di specie, sia stato occupato come conducente di un autocarro registrato in uno Stato membro.
17 La prima questione va quindi risolta nel senso che i criteri definiti dalla Corte nella sentenza Lopes da Veiga devono essere utilizzati per analogia nell'interpretazione della nozione di «impiego (...) in uno Stato membro» di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia. Compete al giudice nazionale accertare se il rapporto di lavoro del signor Bozkurt sia collegato in modo sufficientemente stretto al territorio olandese con riferimento tra l'altro alle seguenti circostanze: il signor Ahmet Bozkurt era alle dipendenze di una impresa olandese; il suo contratto di lavoro è stato concluso in olandese ed era disciplinato dal diritto olandese; egli conduceva autocarri registrati nei Paesi Bassi ed era iscritto al regime previdenziale olandese e, dopo essere stato colpito da inabilità permanente in conseguenza di un infortunio sul lavoro, percepisce quindi attualmente prestazioni erogate dai Paesi Bassi; egli risiedeva nei Paesi Bassi nelle pause dei viaggi nonché durante le ferie.
Questioni sub 2) e 3)
18 Con la seconda e la terza questione il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi sulla questione se un lavoratore turco abbia un'occupazione «regolare» in uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 qualora non sia richiesto un permesso di lavoro né un permesso di soggiorno per lavorare come conducente di autocarri nei trasporti internazionali e se tale disposizione attribuisca a un lavoratore turco il diritto di soggiorno in uno Stato membro per tutta la durata della sua occupazione regolare.
19 La soluzione di tali questioni non può prescindere dall'assunto che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione conferisce ai lavoratori turchi unicamente il diritto di continuare a svolgere la loro attività purché abbiano avuto un'occupazione regolare in uno Stato membro durante un certo periodo. Tale diritto alla prosecuzione della propria occupazione deve implicare che il lavoratore, qualora ricorrano tali requisiti, ha altresì il diritto di soggiorno, poiché altrimenti il diritto al lavoro sarebbe del tutto illusorio.
Non si può poi ritenere che la disposizione disciplini il diritto all'occupazione e al soggiorno dei lavoratori turchi negli Stati membri qualora non soddisfino le condizioni di durata e non abbiano quindi il diritto di continuare a lavorare (e il diritto di soggiorno) sancito nella detta disposizione.
Infatti le normative degli Stati membri stabiliscono se, ed eventualmente a quali condizioni, i cittadini turchi abbiano il diritto di ingresso e di soggiorno nel loro territorio e il diritto a svolgervi un'attività lavorativa.
In tal senso la Corte ha dichiarato nella sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (9), punti 28 e 29, che le disposizioni dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione:
«(...) si limitano a disciplinare la situazione del lavoratore turco sotto il profilo dell'occupazione, restando escluso qualsiasi riferimento al diritto di soggiornare.
Ciò non toglie, però, che questi due aspetti della situazione personale del lavoratore turco siano intimamente collegati e che le suddette disposizioni, riconoscendo a tale lavoratore, dopo un determinato periodo di occupazione regolare nello Stato membro, l'accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, implichino necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto che esse gli attribuiscono, l'esistenza, a quel momento almeno, di un diritto di soggiorno in capo all'interessato».
20 Il disposto dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione non precisa requisiti autonomi onde stabilire se l'occupazione sia «regolare». Se l'intento fosse stato di far rientrare nel periodo di 4 anni di occupazione unicamente i lavori svolti in forza di un permesso di lavoro specifico o di un'altra forma particolare di permesso, ad esempio un permesso di soggiorno, onde aver diritto, in forza delle dette disposizioni, al libero accesso a qualunque forma di attività lavorativa subordinata a scelta del lavoratore, sarebbe stata necessaria una previsione espressa nelle disposizioni di cui trattasi.
La Corte si è espressa in tal senso nella citata sentenza, causa C-192/89, Sevince (10), dichiarando quanto segue in ordine all'interpretazione dell'espressione «impiego regolare» di cui all'art. 2, n. 1, lett. b), della decisione n. 2/76 e/o all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80:
«La regolarità dell'occupazione ai sensi delle suddette disposizioni, anche ammettendo che non sia necessariamente subordinata al possesso di un regolare permesso di soggiorno, presuppone tuttavia una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro» (punto 30).
21 Si deve quindi ritenere che l'espressione impiego «regolare» di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione si riferisca alle norme degli Stati membri sulle condizioni di ingresso e di soggiorno nel loro territorio e per lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte dei cittadini turchi. Poiché le disposizioni dell'articolo non subordinano la regolarità dell'occupazione alla sussistenza di un permesso di soggiorno formale o ad altre condizioni, è del tutto ovvio intenderle nel senso che un'occupazione è «regolare» ai sensi delle dette disposizioni qualora, in forza della normativa dello Stato membro interessato, il cittadino turco svolga l'attività lavorativa di cui trattasi in modo non irregolare.
22 Fatta eccezione per le situazioni espressamente disciplinate all'art. 6, n. 1, si deve pertanto ritenere che, stando alla decisione n. 1/80 del consiglio di associazione, nulla impedisce a uno Stato membro di autorizzare i cittadini turchi a svolgere un'attività lavorativa unicamente qualora siano titolari di un permesso di soggiorno o di lavoro. Viceversa non si può ritenere che la decisione osti a che uno Stato membro autorizzi i cittadini turchi a entrare nel suo territorio senza visto o a soggiornarvi e a svolgervi un lavoro senza permesso di soggiorno né di lavoro.
Analogamente le disposizioni dell'art. 6 - fatta eccezione per le situazioni espressamente disciplinate al n. 1 - non ostano a un sistema come quello dei Paesi Bassi in cui cittadini turchi che lavorano come conducenti internazionali di autocarri, sono dispensati dal permesso di lavoro e possono trascorrere le ferie e il tempo libero nei Paesi Bassi senza permesso di soggiorno ma in forza di un visto concesso per un anno, rinnovabile, che attribuisce loro un diritto di soggiorno prorogabile sino a tre mesi alla volta e sino a un massimo di nove mesi all'anno.
23 Qualora un cittadino turco possa, in forza della normativa olandese, svolgere un'attività lavorativa come autista internazionale senza permessi particolari, ma possa soggiornare entro i limiti necessari nel territorio dei Paesi Bassi grazie a un visto, un'occupazione del genere deve di conseguenza essere «regolare» ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione.
24 Propongo pertanto alla Corte di risolvere congiuntamente la seconda e la terza questione nel senso che l'espressione impiego «regolare» in uno Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, rinvia alla normativa dei singoli Stati membri al fine di stabilire le condizioni di regolarità o irregolarità della detta occupazione, nonché le condizioni di soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato senza che occorra che l'attività lavorativa venga svolta in forza di un formale permesso di lavoro o di soggiorno.
Questione sub 4)
25 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se un cittadino turco conservi il diritto di soggiorno che risulta dall'art. 6 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione qualora sia colpito da inabilità totale e permanente al lavoro.
26 Il signor Ahmet Bozkurt e la Commissione hanno sostenuto che la questione va risolta in senso affermativo, rinviando in merito, fra l'altro, al disposto dell'art. 6, n. 2, della detta decisione.
27 I governi tedesco, olandese, ellenico e quello del Regno Unito hanno invece sostenuto che l'art. 6 della decisione del Consiglio di associazione non dirime la questione del diritto di soggiorno di un cittadino turco colpito da inabilità permanente al lavoro in conseguenza di un infortunio sul lavoro. La questione dovrebbe quindi essere risolta in forza della normativa dei singoli Stati membri.
28 Come emerge dalla soluzione delle questioni sub 2) e 3), non si può prescindere dalla normativa degli Stati membri per stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, i cittadini turchi abbiano il diritto di ingresso e di soggiorno nel loro territorio nonché il diritto di svolgervi un'attività lavorativa.
Il lavoratore turco che sia stato regolarmente occupato in uno Stato membro durante un periodo come quello di cui all'art. 6, n. 1, ha però il diritto di continuare a lavorare, entro i limiti stabiliti dalla detta disposizione, con conseguente diritto di soggiorno durante la detta occupazione, al fine di non rendere ineffettivo il diritto al lavoro.
29 Il disposto dell'art. 6, n. 2, prima frase, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione si ricollega all'art. 6, n. 1, in quanto indica alcuni casi equiparati ai periodi di occupazione regolare. Tali casi possono quindi rientrare nel computo dei periodi di cui al n. 1. Le ferie annuali del lavoratore o le assenze per maternità rientrano infatti nel computo dei periodi di occupazione regolare cui è subordinato il diritto di continuare a lavorare descritto al n. 1. Lo stesso vale per i periodi di assenza di breve durata per malattia.
Poiché l'art. 6, n. 2, prima frase, è redatto nelle varie versioni linguistiche, non è del tutto chiaro se l'assenza per infortunio sul lavoro debba essere di breve durata per poter rientrare nel computo dei periodi di occupazione regolare di cui all'art. 6, n. 1. A mio parere è più logico intendere tale disposizione nel senso che, anche in questo caso, occorre che l'assenza sia di breve durata per poter rientrare nel computo dei periodi di occupazione regolare. L'espressione «assenza» presuppone inoltre che a un certo punto l'interessato ritorni al lavoro e non si può ritenere che comprenda l'inabilità permanente.
Tuttavia, a prescindere dal modo in cui va interpretata l'indicazione dei casi elencati all'art. 6, n. 2, prima frase, occorre sottolineare che questa disposizione si limita a precisare meglio le circostanze di fatto che, ai sensi dell'art. 6, n. 1, conducono a un risultato ben preciso, ma non vi sono modifiche per quanto riguarda il risultato illustrato al detto n. 1. In altri termini: taluni periodi di assenza di breve durata possono essere presi in considerazione per stabilire se, ad esempio, il lavoratore turco abbia avuto un'occupazione regolare durante 4 anni in uno Stato membro, ma la conseguenza è la stessa se il lavoratore non fosse stato assente, e cioè che egli fruisce del «libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento» e del diritto - derivante dal detto libero accesso - di soggiorno durante il protrarsi della detta attività.
30 L'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione prevede che i periodi di disoccupazione involontaria e le assenze per malattia di lunga durata non sono equiparabili a periodi di occupazione regolare. Pertanto, per il computo dei vari periodi di cui all'art. 6, n. 1, non si terrà conto dei periodi di disoccupazione involontaria né delle assenze per malattia di lunga durata. Questa parte dell'art. 6, n. 2, seconda frase, analogamente all'art. 6, n. 2, prima frase, serve a precisare il contenuto dei presupposti temporali dei diritti sanciti dall'art. 6, n. 1, ma non precisa il contenuto del diritto come descritto al n. 1.
31 Il disposto dell'art. 6, n. 2, seconda frase, prevede tuttavia contestualmente che i periodi di disoccupazione involontaria e le assenze per malattia di lunga durata non pregiudichino i diritti acquisiti in forza del periodo precedente di occupazione. Quindi il lavoratore turco non perde i diritti acquisiti ex art. 6, n. 1, ad esempio a causa di una malattia di lunga durata. Del resto, a mio parere, non vi è motivo di ritenere che l'espressione «assenze provocate da malattia di lunga durata» comprenda l'inabilità permanente, v. in proposito supra, punto 29, relativamente all'art. 6, n. 2, prima frase.
Però, a prescindere dalle situazioni che si possono ritenere disciplinate dall'art. 6, n. 2, seconda frase, si deve sottolineare che questa parte della disposizione non precisa neppure la descrizione di cui all'art. 6, n. 1, del contenuto del diritto. Il diritto che il lavoratore turco non perde per malattia di lunga durata, dopo aver avuto un'occupazione regolare durante 4 anni in uno Stato membro, continua a essere unicamente il «libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento» e il corrispondente diritto di soggiorno durante lo svolgimento di tale attività lavorativa.
32 Il lavoratore colpito da inabilità permanente non può però esercitare tale diritto al lavoro e non può quindi neppure far valere un qualsiasi diritto di soggiorno.
33 Il presente procedimento dimostra che il Consiglio di associazione si è senz'altro ispirato agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato per emanare le norme contenute nella decisione n. 1/80 (e nella decisione n. 2/76). Risulta però chiaramente dai `considerando' della decisione che essa è volta a garantire la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori tra la CEE e la Turchia. La decisione non aveva infatti lo scopo di realizzare compiutamente la libera circolazione dei lavoratori tra la Comunità e la Turchia. Le norme contenute nella decisione n. 1/80 (e nella 2/76) costituiscono quindi solo una tappa verso la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra la Comunità e la Turchia. Ne deriva quindi che il Consiglio di associazione ha inteso istituire tappa dopo tappa la libera circolazione dei lavoratori, iniziando a emanare norme che disciplinano esclusivamente l'accesso dei cittadini turchi al lavoro, ma non ha ancora ritenuto di dover emanare norme corrispondenti a quelle del regolamento (CEE) della Commissione n. 1251/70 (11), per l'attuazione dell'art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato sul diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro.
34 Propongo pertanto alla Corte di risolvere la quarta questione nel senso che l'art. 6 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione non conferisce ai cittadini turchi che siano stati colpiti da inabilità permanente al lavoro il diritto di continuare a soggiornare in uno Stato membro.
Conclusione
35 Propongo pertanto alla Corte di dichiarare:
- I criteri fissati dalla Corte nella sentenza 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga vanno utilizzati mutatis mutandis per l'interpretazione della nozione di «impiego (...) in uno Stato membro» di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia. Compete al giudice nazionale stabilire se il rapporto di lavoro del signor Ahmet Bozkurt abbia un collegamento sufficientemente stretto con il territorio olandese con riferimento, tra l'altro, alle seguenti circostanze: il signor Bozkurt era occupato presso un'impresa olandese; il suo contratto di lavoro è stato stipulato in olandese ed era disciplinato dal diritto olandese; conduceva autocarri registrati nei Paesi Bassi ed era iscritto al sistema previdenziale olandese, ed essendo stato colpito da inabilità permanente al lavoro per infortunio sul lavoro, percepisce quindi attualmente prestazioni erogate dai Paesi Bassi; risiedeva nei Paesi Bassi tra un viaggio e l'altro nonché durante le ferie.
- L'espressione impiego «regolare» in uno Stato membro di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione rinvia alla normativa dei diversi Stati membri per quanto riguarda le condizioni di regolarità o meno dell'occupazione e del soggiorno in tale contesto nel territorio dello Stato membro interessato, senza che occorra che l'attività lavorativa venga svolta in forza di un formale permesso di lavoro o di soggiorno.
- L'art. 6 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione non conferisce ai cittadini turchi colpiti da inabilità permanente al lavoro il diritto di continuare a soggiornare in uno Stato membro.
(1) - Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara e concluso a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).
(2) - GU L 293 del 29.12.1972.
(3) - Queste decisioni non sono state pubblicate.
(4) - Racc. pag. I-3461.
(5) - Racc. pag. 2989.
(6) - GU 257, pag. 2.
(7) - V. sentenze 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor, Racc. pag. 329, e 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, Racc. pag. 3641.
(8) - Racc. pag. I-199.
(9) - Racc. pag. I-3461. V. anche sentenza 5 ottobre 1994, causa C-355/93, Eroglu, non ancora pubblicata nella raccolta.
(10) - Cfr. nota 9.
(11) - GU L 142, pag. 24.
Full & Egal Universal Law Academy