Conclusioni dell avvocato generale
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1 Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal Tribunal Tributário de Segunda Instância di Lisbona a norma dell'art. 177 del Trattato CEE sono insorte nell'ambito di un'azione promossa dalla società SEIM - Sociedade de Exportação e Importação de Materiais LD.a (in prosieguo: la «SEIM») dinanzi al Tribunal Tributário de Segunda Instância di Lisbona.
2 Il giudice nazionale chiede che si definisca la natura giuridica della reiezione della domanda di sgravio dal dazio all'importazione in base alla disciplina sui dazi dovuti all'importazione e all'esportazione e che si interpretino le disposizioni che stabiliscono le condizioni di accoglimento di una domanda di questo tipo alla luce del principio generale di equità cui si ispira la normativa in questione.
3 In sostanza, dette questioni vertono sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574 (1), dell'art. 1, n. 2, lett. d), e dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430 (2), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (3), dell'art. 5, n. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799 (4), e sulla validità dell'art. 4, n. 2, lett. c), di detto regolamento n. 3799/86.
I - Sfondo legislativo e giurisdizionale
4 Il regolamento del Consiglio n. 1430/79 fissa le condizioni alle quali le autorità competenti concedono il rimborso di quanto è stato versato indebitamente o dichiarano lo sgravio dai dazi di importazione o di esportazione (art. 1, n. 1).
5 All'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79 si specifica che per «sgravio» si intende «la non riscossione, totale o parziale, dei diritti all'importazione o all'esportazione che sono contabilizzati dall'autorità incaricata della loro riscossione, ma che non sono stati ancora corrisposti».
6 In seguito, al titolo I del regolamento in questione, si specificano le ipotesi (lett. A, B, C, D e E) e la procedura di rimborso per le somme indebitamente versate o lo sgravio dai dazi sulle importazioni.
7 All'art. 13, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1430/79, nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (art. 1, n. 6), si elencano talune situazioni che possono giustificare una richiesta di rimborso di somme indebitamente versate o di sgravio dai dazi sulle merci importate. Più esattamente si dispone:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista all'art. 25. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all'ufficio doganale competente nel termine di dodici mesi a decorrere alla data di contabilizzazione di questi diritti da parte dell'autorità preposta alla loro riscossione.
Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati».
8 La Corte ha ripetutamente sottolineato che l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 si ispira ad un principio generale di equità (5). Ma ha pure definito i limiti della sua applicazione, onde evitare che se ne faccia abuso, il che in definitiva andrebbe contro le intenzioni del legislatore comunitario. Ha altresì chiarito che spetta ai giudici nazionali accertare se ricorrono tutti i presupposti contemplati dall'art. 13, cioè l'insussistenza di negligenza manifesta o dolo da parte dell'interessato e l'osservanza della procedura prescritta (6).
9 Il regolamento della Commissione n. 3799/86 contiene, tra l'altro, le norme d'applicazione dell'art. 13 del regolamento del Consiglio n. 1430/79.
10 Al titolo I, lett. B, I, si specificano determinate «situazioni particolari che autorizzano o meno il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione». L'art. 4 recita:
«Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, del regolamento di base (7) e fatte salve altre situazioni da valutare caso per caso nel quadro della procedura prevista agli artt. da 6 a 10,
1) (...)
2) Non costituiscono di per se stesse situazioni particolari derivanti da circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato:
a) (...)
b) (...)
c) la presentazione in buona fede per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale a favore di merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi ad ulteriore esame falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento tariffario preferenziale».
11 Quindi l'elenco dell'art. 4 non è limitativo, ma indicativo, motivo per cui anche la Corte ha affermato che spetta alle autorità competenti valutare, a seconda dei casi, se una situazione concreta che non è contemplata da detto elenco presenta carattere particolare ai sensi della normativa comunitaria da applicarsi (8).
12 All'art. 16 del regolamento n. 1430/79 è specificata la procedura da seguire nel caso di richiesta di sgravio dai dazi all'importazione:
«(...) la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione dev'essere depositata presso l'ufficio doganale in cui i diritti in questione sono stati contabilizzati, a meno che le autorità competenti non designino un altro ufficio per questo scopo.
La domanda dev'essere corredata di tutti i mezzi di prova di cui il richiedente dispone, in modo da consentire alle autorità competenti di pronunciarsi sulla medesima tenendo conto dei motivi invocati dal richiedente. Ove lo ritengano necessario, le autorità competenti possono fissare un termine al richiedente perché fornisca elementi di prova complementari».
13 All'art. 18 del regolamento n. 1430/79 si definiscono le autorità competenti a decidere sulle domande di sgravio dai dazi dovuti:
«In tutti i casi, le autorità competenti per deliberare sulle domande di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione sono quelle dello Stato membro in cui detti diritti sono stati contabilizzati».
14 Inoltre, il regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, contiene le disposizioni d'attuazione degli artt. 16 e 17 (9) del regolamento n. 1430/79. L'art. 7, n. 1, recita:
«L'autorità di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera il più sollecitamente possibile in merito alla domanda e comunica per iscritto al richiedente la propria decisione».
15 Infine il summenzionato regolamento n. 3799/86, lett. B, II, in una serie di norme procedurali, ha ripartito tra la Commissione e le autorità doganali nazionali la competenza decisionale a risolvere controversie sulla ricevibilità di domande di rimborso e di sgravio dei dazi all'importazione e ha stabilito quali decisioni spettano alle autorità degli Stati membri (art. 5) e quali alla Commissione (art. 6). In sostanza:
Articolo 5:
«1. (...)
2. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro, cui sia stata presentata una richiesta conformemente all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento di base (10), constati che i motivi addotti a sostegno di tale richiesta corrispondono all'una o all'altra delle situazioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, essa non accorda il rimborso o lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione di cui trattasi».
Articolo 6:
«1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro, cui sia stata presentata una richiesta di rimborso o di sgravio ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 del regolamento di base (11), non sia in grado di decidere in riferimento alle disposizioni dell'art. 4, se si debba o meno accordare tale rimborso o tale sgravio, essa respinge la richiesta qualora quest'ultima non sia corredata da giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
Nelle altre eventualità, essa trasmette il caso alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 10. Il fascicolo trasmesso alla Commissione deve includere tutti gli elementi necessari ad un esame esauriente del caso presentato.
La Commissione accusa immediatamente ricevuta del fascicolo allo Stato membro interessato.
Qualora risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro non siano tali da consentirle di decidere con piena conoscenza di causa sul caso presentatole, la Commissione può chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione supplementari.
2. (...)».
II - I fatti
16 La SEIM ha ordinato determinate merci ad una società della Germania occidentale e le ha importate in Portogallo, presentando un certificato d'origine (EUR 1) rilasciato dalle autorità doganali tedesche, nel quale si dichiarava che le merci erano originarie della Repubblica federale di Germania. Per questo motivo l'importazione si effettuava in esenzione da dazio, secondo il regime doganale comunitario vigente.
17 In seguito, le autorità doganali tedesche revocavano il certificato d'origine, in quanto risultava emesso per errore e ne informavano le corrispondenti autorità portoghesi. La Conferência Final della dogana di Porto, che aveva trattato questa pratica, seguendo la procedura del ricupero dei dazi doganali, chiedeva il versamento di 7 660 587 escudos.
18 Al ricevimento dell'ingiunzione di pagamento la SEIM non versava la somma richiesta e, senza che le fosse concessa alcuna proroga di pagamento o rateizzazione o qualsiasi altra facilitazione, impugnava l'atto di rettifica dinanzi al Tribunal Fiscal Aduaneiro di Porto, chiedendone l'annullamento.
19 Contemporaneamente, la SEIM presentava domanda alla direzione delle dogane di Porto, adducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697 (12), in virtù del quale:
«Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.
(...)».
Essa sosteneva cioè che le autorità competenti potevano rinunciare a ricuperare l'importo richiesto, poiché l'interessata aveva agito in buona fede. Chiedeva la trasmissione della pratica alla Direzione generale delle dogane, affinché questa la sottoponesse in definitiva alla Commissione delle Comunità europee, che doveva dichiarare la non esigibilità del dazio in questione, secondo quanto stabilito dal regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1573 (13).
20 Il 28 febbraio 1989, la Direzione generale delle dogane, interpretando la domanda della SEIM di sottoporre la sua pratica alla Commissione, affinché quest'ultima dichiarasse l'inesigibilità del dazio, come domanda di sgravio fiscale (dei dazi all'importazione accertati), la disattendeva con decisione del vicedirettore generale, che - in breve - si fondava sulla seguente motivazione:
- l'errore delle autorità doganali del paese esportatore, che avevano indebitamente rilasciato il modulo EUR 1, non costituisce vizio influente sull'applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79;
- la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 viene sindacata dalle autorità competenti dello Stato membro che hanno emanato l'atto di accertamento dell'importo dovuto;
- le autorità che emettono il documento di transito (EUR 1) hanno facoltà di controllarlo a posteriori;
- l'art. 5, n. 2, riguarda le ipotesi di errore commesso dalle autorità competenti dello Stato membro che hanno disposto la riscossione di un importo inferiore al dovuto; l'accettazione di documenti allegati alla dichiarazione doganale, che risultino in seguito inesatti o invalidi, costituisce un caso tipico di inesistenza di errore da parte delle autorità doganali.
21 La SEIM, con ricorso dinanzi al Tribunal Tributário de Segunda Instância (in prosieguo: il «Tribunal») ha chiesto l'annullamento di detta pronuncia osservando che:
- sussistono i presupposti per indurre le autorità competenti a rinunciare al ricupero dell'importo rivendicato, come stabilisce l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79;
- la pronuncia in merito, data l'entità di detto importo (superiore ai 2 000 ECU) è di competenza della Commissione delle Comunità europee, in virtù del regolamento della Commissione n. 1573/80;
- lo stesso risultato si avrebbe applicando l'art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430.
22 Alla domanda d'annullamento l'autorità convenuta ha obiettato che è competente a procedere al recupero in quanto la Commissione delle Comunità europee interviene solo nel caso in cui si decida di non procedere al recupero allorché il debito doganale supera i 2 000 ECU.
23 Il pubblico ministero ha ritenuto che la domanda presentata alla Direzione delle dogane di Porto non costituiva altro che un ricorso gerarchico facoltativo e che, quindi, l'atto impugnato, emanato in esito a detto ricorso, confermava semplicemente l'atto di accertamento del dazio. Per questo motivo proponeva la reiezione del ricorso.
24 La SEIM ribatteva che non contestava l'accertamento, bensì la decisione negativa avverso il suo ricorso per ottenere lo sgravio della somma liquidata, che avrebbe richiesto una decisione della Commissione. Sottolineava poi che la decisione in questione si pronunciava su un ricorso gerarchico obbligatorio, ed era perciò impugnabile.
25 Il Tribunal osserva che, sebbene la SEIM avesse chiesto alle autorità competenti di non procedere alla riscossione del dazio e non già di sgravarla dal dazio sull'importazione, che peraltro non aveva versato, la Direzione generale delle dogane ha ritenuto che fosse stato chiesto lo sgravio, attribuendo questo senso alla domanda della SEIM di trasmettere la pratica alla Commissione affinché questa si pronunciasse sulla non riscossione a posteriori dei dazi all'importazione.
III - Le questioni pregiudiziali
26 Per risolvere i problemi che gli sono stati sottoposti, il Tribunal ha sottoposto alla Corte le seguenti quattro questioni pregiudiziali:
«a) Se, alla luce delle considerazioni svolte nel capitolo II della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, del sistema delle azioni di riscossione a posteriori previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, e del sistema degli sgravi dei diritti contabilizzati ma non ancora versati, di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, la decisione dell'autorità doganale nazionale che, a termini dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, respinge una richiesta di sgravio di diritti, applichi norme tributarie materiali ovvero norme del diritto amministrativo comunitario, o se sia emanata nell'esercizio della funzione tributaria dell'amministrazione doganale ovvero nell'esercizio della funzione amministrativa in senso stretto. Si chiede quale sia la natura giuridica di tale decisione.
b) Se l'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1430/79, debba essere interpretato, laddove parla di diritti non ancora corrisposti nel senso restrittivo di diritti il cui pagamento sia stato differito.
c) Se, avendo l'interessato dedotto fatti riconducibili ad una situazione particolare derivante da circostanze che non implichino negligenza o simulazione da parte dell'interessato stesso (art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79, nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069), l'autorità doganale nazionale fosse obbligata, in forza dell'art. 5, n. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, a valutare la richiesta di sgravio dei diritti all'importazione sul presupposto della clausola generale di equità contenuta nel menzionato art. 13, n. 1.
d) Se l'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) 12 dicembre 1986, n. 3799, debba essere considerato illegittimo per aver eccessivamente ristretto le fattispecie particolari di sgravio al fine di salvaguardare altri interessi comunitari, violando, conseguentemente, l'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79».
IV - Soluzione delle questioni pregiudiziali
A - Sulla prima questione
27 Con la prima questione si chiede alla Corte di definire la natura giuridica della pronuncia emessa in esito alla domanda di rimborso o sgravio dei dazi dovuti per le importazioni o per le esportazioni, in applicazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1574/90. Si chiede cioè se si tratta di un atto che riguarda la sostanza e viene emanato in applicazione di norme del diritto tributario sostanziale oppure di un atto che riguarda la procedura e viene emanato in applicazione di norme procedurali del diritto amministrativo. Dalla soluzione di tale questione dipende la dichiarazione di competenza o meno del Tribunal, questione di diritto meramente nazionale.
28 La Commissione, nelle osservazioni che ha presentato, solleva il problema di ricevibilità della questione pregiudiziale. Osserva che non si chiede l'interpretazione della disposizione controversa del regolamento, per garantire l'uniformità di applicazione del diritto comunitario, ma si chiede alla Corte di valutare, in modo indefinito, la natura giuridica della pronuncia di reiezione della domanda di sgravio, per stabilire, in base al diritto nazionale, chi sia il giudice competente a conoscere della controversia.
A sostegno dei suoi argomenti, la Commissione si richiama alla sentenza Foglia/Novello (14), nella quale si dichiara che la missione della Corte è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri tramite l'interpretazione di una norma di diritto comunitario da applicarsi e non quella di fornire pareri consultivi su questioni generali ed ipotetiche (15).
29 Ma anche il governo portoghese ritiene che la questione sottoposta alla Corte non riguardi l'applicazione del diritto comunitario, giacché il problema della definizione della pronuncia emanata in forza dell'art. 7 del regolamento n. 1574/80 insorge solo sotto il profilo del diritto nazionale e, quindi, la sua soluzione esula dalla competenza della Corte.
30 Come illustra il giudice nazionale al punto II del provvedimento di rinvio, in diritto portoghese si fa distinzione tra controversie tributarie in materia di dazi, per le quali sono competenti i Tribunais Fiscais Aduaneiros, e controversie amministrative in materia di dazi, riservate al Tribunal Tributário. Nella prima categoria rientrano tutte le controversie che riguardano la classificazione stessa dei dazi e che si riferiscono all'esercizio delle attività fiscali del servizio, mentre nella seconda rientrano tutte quelle che, senza vertere sullo stesso atto di classificazione, stanno con esso in rapporto e rientrano nelle competenze amministrative dei servizi doganali, cioè si tratta di ricorsi avverso atti amministrativi che riguardano questioni tributarie.
31 Nel caso in esame, si pone la questione dell'interpretazione di norme del diritto comunitario per risolvere un problema di diritto nazionale, riguardante la ripartizione delle competenze tra i giudici di uno Stato membro. Più esattamente, il problema della definizione giuridica delle decisioni delle autorità nazionali con le quali si respinge una domanda di sgravio fiscale, adottate in virtù del diritto comunitario, costituisce per il giudice nazionale un presupposto necessario per risolvere la questione di diritto nazionale della determinazione del giudice competente a dirimere la causa in esame.
32 La particolarità della fattispecie sta nel fatto che, sebbene la norma da interpretare - l'art. 7, n. 1 del regolamento della Commissione n. 1574/80 - non sia direttamente applicabile, tuttavia questa interpretazione non costituisce formulazione di un parere consultivo su un punto generico e ipotetico, avulso dalla controversia principale, come sostiene la Commissione nelle sue osservazioni, bensì risulta al contrario, direttamente collegata con la soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale (16), per cui è giusto seguire questa via.
33 Il problema della competenza o meno della Corte a pronunciarsi sulla questione della definizione di un atto delle autorità nazionali emanato conformemente alla normativa comunitaria, affinché il giudice nazionale possa stabilire qual è il giudice competente per il diritto nazionale, è già stato trattato dalla Corte nella causa Bozzetti (17). Esaminando la questione della definizione giuridica - natura tributaria o meno - del prelievo di corresponsabilità nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del latte, avete dichiarato che: «non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto comunitario». E continuato così: «(...) la qualifica del prelievo di corresponsabilità, alla luce delle norme del diritto comunitario, non è comunque indifferente sotto il profilo del diritto nazionale. Vi è quindi un indubbio interesse ad indicare al giudice nazionale gli elementi del diritto comunitario che possono concorrere alla soluzione del problema di competenza che esso deve risolvere» (18).
34 Veniamo ora alla questione se la vigente normativa comunitaria che disciplina lo sgravio fiscale dei dazi all'importazione e all'esportazione consenta di definire la natura giuridica della procedura seguita e della decisione con cui l'autorità nazionale respinge l'istanza di sgravio dal contributo in opposizione ad un'ingiunzione di pagamento. A questo scopo dovremo esaminare il mosaico di norme che reggono la nascita e l'estinguersi del debito doganale e inoltre dobbiamo vedere se sia possibile definire la natura giuridica della decisione con cui si respinge una domanda di sgravio dai dazi all'importazione alla luce dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1574/80, di cui deve conoscere il giudice nazionale.
35 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l'obbligazione doganale (19), che era in vigore al momento della nascita del debito doganale, stabilisce che l'obbligazione insorge (art. 2) per:
«a) l'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione o il vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione;
b) l'introduzione irregolare nel territorio doganale delle Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione (...)».
All'art. 7 di detto regolamento si stabilisce che il momento di cui si deve tener conto per la determinazione dell'importo dovuto è quello nel quale nasce l'obbligazione doganale.
36 Se si verifica il fatto che fa nascere l'obbligazione doganale, come l'immissione in libera pratica di un prodotto soggetto a dazio all'importazione, l'autorità doganale emana a posteriori un atto con il quale determina l'importo dovuto. Detto atto rientra nell'esercizio dell'attività doganale (fiscale) e costituisce il nerbo di detta attività.
37 A norma dell'art. 8, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento n. 2144/87 l'obbligazione doganale si estingue:
«con il pagamento dell'importo dei dazi all'importazione (...) relativi alla merce di cui trattasi o eventualmente con lo sgravio di detto importo, in applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore».
38 Dalle summenzionate disposizioni del regolamento n. 2144/87, dalle disposizioni del regolamento n. 1697/79, sul ricupero dei dazi all'importazione e all'esportazione e da quelle del regolamento n. 1430/79 sul rimborso dei dazi all'importazione in quanto riscossi indebitamente, o sul loro sgravio, si desume che dall'accertamento dell'importo dovuto per i dazi all'importazione inizia una fase dell'esistenza dell'atto in questione, che si completa e che si conclude anche con l'accoglimento della domanda di sgravio della somma in questione.
39 Più esattamente, in caso di presentazione della domanda di sgravio dai dazi all'importazione, l'autorità che si pronuncia, che di regola è l'ufficio doganale che ha accertato l'entità del debito, come stabilisce l'art. 16 del regolamento n. 1430/79, esaminando la domanda di sgravio può decidere al riguardo sia di accoglierla, annullando così gli effetti dell'ingiunzione di pagamento del dazio, vale a dire rinunciando ad esigere l'intera somma dovuta all'importazione o una parte di essa come stabilisce l'art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1430/79, in combinazione con quanto disposto dal regolamento n. 1574/80, sia di respingere la domanda. Il complesso delle operazioni compiute dall'autorità che si pronuncia in questa fase dell'esame della domanda riguarda l'obbligazione doganale in sé e non si differenzia, quanto al tipo di attività esercitata (doganale o amministrativa), da quelle che la stessa autorità svolge quando esamina un caso in vista del recupero di dazi all'importazione. Vale a dire, in entrambe le ipotesi essa opera nell'esercizio della funzione doganale che le compete in virtù della normativa in materia, applicando diritto doganale sostanziale.
40 A questa conclusione ci porta anche l'esame dell'esito della pronuncia in materia dell'autorità, come emerge pure dalla definizione che fornisce dello sgravio fiscale il regolamento n. 1430/79 (art. 1, n. 2, lett. d). Da questa definizione, in correlazione con il già ricordato articolo 8 del regolamento n. 2144/84, si arguisce che la decisione positiva con cui si accoglie la domanda di sgravio fiscale costituisce un atto contrario (contrarius actus) rispetto all'ingiunzione di pagamento per il recupero dei dazi (a norma del regolamento n. 1697/79), poiché l'accoglimento della domanda riguarda il debito doganale dell'importatore e produce l'estinzione dell'obbligazione di corrispondere l'intero dazio accertato e non pagato o parte di esso.
41 Valutato in base ai suoi risultati, il rigetto della domanda di sgravio si rivela come elemento dell'intera procedura iniziata con l'ingiunzione di pagamento (nella fattispecie per la riscossione «a posteriori») dei dazi di importazione, il quale però in definitiva non tocca né modifica l'obbligo di pagamento a posteriori del dazio accertato dall'autorità competente. Credo tuttavia che la summenzionata normativa comunitaria non ci consenta di far distinzioni, in base ai loro risultati, tra il rigetto e l'accoglimento della domanda di sgravio; infatti in entrambi i casi si applicano le stesse norme del diritto doganale comunitario e l'autorità che decide opera nell'esercizio delle precise funzioni che le conferiscono le pertinenti norme del diritto comunitario, cioè nell'esercizio della competenza doganale (20).
42 Di conseguenza, propongo di risolvere la questione come segue:
«La decisione adottata seguendo la procedura di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, che disattende la domanda di rimborso o di sgravio di dazi dovuti, viene emessa in applicazione di norme del diritto doganale sostanziale, nell'esercizio della funzione tributaria dei servizi doganali. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze da detta affermazione allorché determina la propria competenza in materia».
B - Sulla seconda questione
43 Il giudice nazionale chiede se l'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79, che riguarda i dazi non ancora pagati, vada interpretato restrittivamente, nel senso che riguarda i dazi il cui pagamento è stato prorogato.
44 Il giudice nazionale, nel suo provvedimento di rinvio (punto 63), come pure il governo portoghese, nelle sue osservazioni, sottolineano che presupposto per la domanda di sgravio è la concessione di una proroga di pagamento.
45 Il principale argomento a sostegno di questa tesi è tratto dal preambolo del regolamento n. 1430/79. In concreto, nel secondo `considerando' si dichiara che «l'importo dei diritti all'importazione pagato, o il cui pagamento è stato differito, può rivelarsi superiore a quello legalmente dovuto (...) in seguito alla presa in considerazione di elementi di tassazione inesatti e incompleti, in particolare riguardo alla specie, al valore o all'origine considerati per la determinazione dell'importo stesso; (...) che in questi casi è giustificato procedere al rimborso o allo sgravio degli indebiti».
46 Il giudice nazionale svolge un ulteriore argomento a sostegno della tesi sopra ricordata. A questa conclusione lo porta quanto è contemplato nell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1430/79, cioè il termine di tre anni per chiedere il rimborso o lo sgravio, mentre nel periodo in cui è insorta la controversia in esame, sotto il regime della direttiva del Consiglio 78/453/CEE (21), la concessione di una proroga o di un termine di dilazione poteva effettuarsi entro i 30 giorni (art. 3) e presupponeva sempre la prestazione di un'adeguata garanzia da parte dell'interessato (art. 2).
Il punto cruciale per il giudice nazionale pare cioè essere la misura in cui in definitiva sono conciliabili il riconoscimento del diritto dell'importatore interessato a chiedere lo sgravio fiscale, entro un termine ampio, e la salvaguardia dell'indipendenza della finalità della proroga, consistente nell'agevolare il pagamento dell'importo accertato del dazio all'importazione.
47 La Commissione sostiene che il richiamo fatto nel secondo `considerando' all'importo dei diritti il cui pagamento è stato differito (22) costituiva un semplice richiamo ad una situazione contemplata e disciplinata dalla direttiva 78/453 e non mirava ad altro che a mettere in evidenza un regime precedente, a cui si poteva aggiungere il nuovo regime creato dal regolamento n. 1430/79, in base al quale il differimento del pagamento costituisce una facilitazione per il pagamento della somma dovuta onde salvaguardare la parità di trattamento tra le imprese quanto alla riscossione dei dazi all'importazione e all'esportazione.
48 Anzitutto, è strano che il giudice nazionale si richiami all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1430/79 e non all'art. 13, n. 2, dello stesso regolamento, sul quale, senza menzionarlo, si fonda nell'esame della domanda della SEIM. Questo chiarimento non cambia certo la sostanza del problema di cui ci occupiamo.
49 L'argomento svolto dal governo portoghese e che era condiviso anche dal giudice proponente, non è accettabile. Dal tenore dell'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79, ricaviamo che con il termine «sgravio fiscale» si intende «la non riscossione, totale o parziale, dei diritti all'importazione o all'esportazione che sono contabilizzati dall'autorità incaricata della loro riscossione, ma che non sono stati ancora corrisposti». In altri termini, l'interpretazione letterale della disposizione che definisce i presupposti dello sgravio fiscale mostra chiaramente che non è necessario che sia stata concessa in precedenza una proroga di pagamento affinché il debitore possa richiedere di fruire dello sgravio.
50 A questa soluzione porta anche l'esame dei presupposti prescritti dall'art. 13, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1430/79, che recita espressamente «(...) lo sgravio dei diritti all'importazione è accordato su domanda presentata all'ufficio doganale competente nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di contabilizzazione di questi diritti da parte dell'autorità preposta alla loro riscossione». Se invece assumessimo come condizione necessaria per chiedere lo sgravio il precedente accordo su una dilazione di pagamento, contravverremmo a questa disposizione, che è chiara e non pone detta condizione, come, d'altro canto, fa rilevare anche la Commissione nelle sue osservazioni.
51 Per di più, per risolvere la questione posta dal giudice nazionale, che si richiama alla difficoltà di conciliare i termini stabiliti per la concessione della proroga con quelli fissati per l'accoglimento della domanda di sgravio, ritengo necessario esaminare la finalità in vista della quale si concede la proroga e si approva lo sgravio, a seconda dei casi.
52 Allorché l'autorità competente accerta con un proprio atto l'ammontare del dazio per l'importazione di merci e la loro immissione in libera pratica, l'importatore, in linea di massima, deve adeguarsi e versare l'importo richiesto. A norma della direttiva 78/453, dopo l'accertamento dell'importo dovuto, la dilazione di pagamento può venir accordata previa prestazione della garanzia, come agevolazione al debitore, fino a che questi possa corrispondere detto importo, ma senza toccare né estinguere l'obbligo di pagamento.
53 Il fine del citato articolo 13, del regolamento n. 1430/79 che, a determinate condizioni, contempla il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione, è quello di limitare il pagamento «a posteriori» dei dazi all'importazione, ai casi in cui detto pagamento è giustificato e conforme ad un principio fondamentale, come quello del legittimo affidamento (23).
54 Esaminando le due procedure (di proroga e di sgravio) osserviamo che, secondo il legislatore comunitario, esse operano ciascuna in modo indipendente, senza che sia limitata l'autonomia né dell'una né dell'altra. La previsione di una breve proroga non stride con la fissazione di un termine diverso (più lungo, nella fattispecie) per la presentazione di una domanda di sgravio dell'importo accertato per il dazio all'importazione. Anche per questa ulteriore ragione non possiamo considerare presupposto dello sgravio una precedente concessione di proroga di pagamento. D'altra parte, se si interpretasse restrittivamente l'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1430/79, si vanificherebbe lo scopo perseguito con la procedura di accoglimento della domanda di sgravio dal dazio all'importazione condizionale, giacché questa domanda dovrebbe essere presentata nel termine, più breve, disposto per la dilazione di pagamento.
55 Di conseguenza, la seconda questione pregiudiziale andrebbe risolta come segue:
«L'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, non prescrive che sia stata accordata una proroga di pagamento come presupposto per l'accoglimento della domanda di sgravio del dazio all'importazione accertato».
C - Sulla quarta questione
56 Per ragioni sistematiche, propongo di esaminare ora la quarta questione, giacché mi pare necessario risolvere il problema che con essa ci pone il giudice nazionale, prima di affrontare la terza questione.
57 Con la quarta questione, il giudice proponente chiede alla Corte di chiarire se l'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 sia invalido, giacché ha limitato i casi specifici di sgravio fiscale oltre la misura necessaria, onde tutelare altri interessi comunitari, venendo così in contrasto con l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
58 Il problema sollevato nell'ultima questione pregiudiziale, con la quale si mette in dubbio la validità dell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione n. 3799/86, consiste sostanzialmente nell'accertare se questa normativa abbia o meno operato entro i limiti della competenza conferita dall'art. 13, n.1, del regolamento del Consiglio n. 1430/79. L'art. 13, n. 1, lett. b), conferisce facoltà alla Commissione di adottare misure, rispettando però i limiti tracciati del principio generale, che prevale incontestabilmente, della proporzionalità, secondo il quale si deve interpretare anche questa norma che conferisce competenza. Vale a dire, non deve esservi sproporzione tra il fine perseguito dall'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 e la misura adottata.
59 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte (24) si desume che il principio della proporzionalità impone che vi sia un rapporto ragionevole tra le finalità perseguite dalla Comunità, che servono all'interesse comune, e le misure adottate, che incidono sui diritti dei singoli. In altri termini, il mezzo deve essere necessario e idoneo al raggiungimento dello scopo, e gli svantaggi non devono superare i vantaggi, per non sfociare, tenuto conto delle finalità perseguite, in un'ingerenza eccessiva ed inammissibile nella sostanza stessa dei diritti.
60 La citata disposizione del regolamento n. 3799/86 della Commissione mira a non rendere inutile il controllo a posteriori della legalità dei documenti presentati per ottenere un trattamento fiscale preferenziale delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica. Il mezzo usato per raggiungere tale fine è il rigetto da parte delle autorità doganali di ogni domanda di sgravio che si fondi semplicemente su una siffatta produzione in buona fede di documenti che in seguito possano rivelarsi erronei o falsi o che non erano validi per ottenere il trattamento doganale preferenziale.
61 Ciò premesso, il mezzo scelto dalla Commissione si rivela, in linea di massima, idoneo e necessario per il perseguimento dello scopo che si prefigge la disposizione summenzionata dall'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86, poiché il modo di assicurare l'efficacia dell'intero sistema dei controlli a posteriori è infatti offrire alle autorità competenti la possibilità di respingere domande di sgravio fondate sulla produzione in buona fede di documenti non emessi correttamente.
62 A questo orientamento porta anche l'esame della giurisprudenza. Prima che la Commissione adottasse il regolamento litigioso, la Corte, nella causa Van Gend & Loos/Commissione, aveva esaminato la questione dell'invalidità di due decisioni della Commissione emanate su domanda rivolta dalle società ricorrenti alle corrispondenti autorità nazionali competenti per ottenere lo sgravio dai dazi doganali loro imposti. Le ricorrenti fondavano la loro istanza sulle disposizioni dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, invocando, tra l'altro, l'ignoranza del fatto che i certificati in questione non erano validi. La Corte ha affermato quanto segue: «Non si può infatti, negare che i controlli successivi sarebbero in gran parte inutili se l'uso di certificati falsi potesse, da solo, giustificare la concessione dello sgravio» (25). L'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 della Commissione - che è la disposizione controversa nella presente causa - riecheggia chiaramente questa giurisprudenza.
63 Veniamo ora all'esame dell'ultimo punto che costituisce il principio della proporzionalità, con il quale si completa l'analisi del controllo sulla validità della disposizione contestata dell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione n. 3799/86, cioè, se gli svantaggi di questa disciplina non superino i vantaggi che ne derivano. Vale a dire, il mio esame si concentra sul punto se la normativa della Commissione esuli dalla sfera della competenza conferita all'istituzione dalla norma contenuta nel regolamento del Consiglio n. 1430/79.
64 Ritornando al tenore stesso della disposizione litigiosa dell'art. 4 del regolamento della Commissione n. 3799/86, osserverò che, a prima vista, si può considerare che esso definisca la nozione di «circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato». Ma questo era stato rilevato pure dalla Commissione nelle sue osservazioni. Tuttavia, nella misura in cui ha previsto che anche altre circostanze potrebbero venir prese in considerazione per valutare il grado di responsabilità o il rischio professionale che si assume l'importatore producendo, sia pure in buona fede, certificati poi invalidati, ha chiaramente operato entro i limiti di competenza tracciati dal regolamento n. 1430/79 all'art. 13, n. 2.
65 Penso che dall'analisi che precede possiamo concludere che non viene leso dall'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 il nucleo del «diritto allo sgravio» e non è posto in non cale il principio generale di equità sancito dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, come sostiene il giudice nazionale, ma si pone una norma di attuazione di detto articolo, sicché non venga interpretato con eccessiva larghezza, cioè in definitiva in modo non corrispondente al proposito del legislatore comunitario. Quanto sopra si rispecchia nell'espressione «fatte salve altre situazioni da valutare caso per caso», che si trova all'inizio dell'art. 4 del regolamento n. 3799/86, nonché nella frase «non costituiscono di per se stesse situazioni particolari derivanti da circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato». D'altro canto, tanto la Commissione quanto il governo portoghese, nelle loro osservazioni, sottolineano questi aspetti, caldeggiando la validità del regolamento n. 3799/86.
66 Di conseguenza, propongo di risolvere come segue la quarta questione:
«La disposizione dell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che contiene norme di attuazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, trova una base giuridica sufficiente nella disposizione dell'art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1430/79 e non contravviene al principio della proporzionalità».
D - Sulla terza questione
67 Con la terza questione, la Corte è invitata a chiarire se, dal momento che la SEIM ha invocato fatti che si possono giuridicamente ricomprendere in alcune delle situazioni particolari, derivanti da circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte sua, a norma dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, l'autorità doganale nazionale avrebbe dovuto, in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 3799/86, valutare la domanda di sgravio dai dazi all'importazione accertati, alla luce della regola generale di equità che scaturisce dal summenzionato art. 13, n. 1.
68 L'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione n. 3799/79 ha istituito un sistema a sé stante, disponendo che, per ottenere lo sgravio dai dazi all'importazione già accertati non basta in quanto tale il fatto che l'importatore interessato, che invoca la propria buona fede, abbia prodotto documenti poi revocati in quanto falsi o erronei o invalidi per la concessione di un trattamento preferenziale delle merci dichiarate per essere immesse in libera pratica. Il problema verte sull'accertamento se, oltre che in base a questo sistema a sé stante, l'autorità competente può esaminare la domanda di sgravio ad essa presentata alla luce della regola generale di equità, nell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
69 Devo anzitutto segnalare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte (26), l'art. 13 in questione, che enuncia una regola generale di equità, intende limitare il versamento a posteriori del dazio all'importazione ai casi nei quali detto pagamento si giustifica e si concilia con il principio fondamentale del legittimo affidamento. La Corte non si richiama ad un principio generale, ma semplicemente ad una regola generale, e ciò ci porta ad esaminare, dopo aver raffrontato gli argomenti del governo portoghese e della Commissione, la validità di detta regola nella fattispecie, con particolare attenzione, evitando qualsiasi generalizzazione che potrebbe provocare confusione.
70 Un punto fondamentale di dissenso del governo portoghese è costituito, anzitutto, dalla riqualificazione, da parte delle autorità competenti della richiesta della SEIM di esser esentata dal versamento dei dazi all'importazione accertati, ai termini dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, come domanda di sgravio fiscale, a norma dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, che, come osserva pure il giudice proponente, si giustifica nell'ambito del principio del sistema analitico praticato nell'ordinamento giuridico nazionale. Questo punto non fa insorgere problemi particolari, poiché la Corte, secondo una costante giurisprudenza, non è competente, in sede di pronuncia pregiudiziale, ad interpretare norme del diritto interno - in ispecie quelle che definiscono le competenze degli organi amministrativi - né a dichiarare se sono conformi al diritto comunitario (27).
71 Secondo quanto sostiene il governo portoghese, da un lato, poiché l'autorità nazionale non poteva riqualificare la richiesta presentata dalla SEIM, a maggior ragione, non era tenuta ad esaminarla alla luce dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. D'altra parte, anche fosse stata tenuta a procedere a questo esame, la sua pronuncia sarebbe stata negativa, poiché l'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 della Commissione non consente ipso jure l'accoglimento di una domanda di sgravio se vengono presentati, anche in buona fede, documenti che poi si rivelano errati o falsi o che non erano validi per fruire di trattamento preferenziale nell'applicazione dei dazi all'importazione.
72 Credo che, nella prima parte, le obiezioni avanzate dal governo portoghese non siano conferenti e su questo punto concordo con la Commissione.
73 Sta di fatto che l'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento della Commissione n. 3799/86 ha istituito un sistema a sé stante, che esclude l'esame ex officio di una domanda di sgravio se vengono presentati, anche in buona fede, documenti non validi.
74 Allorché si presenta una domanda di sgravio per i dazi all'importazione, l'autorità doganale nazionale può valutarla alla luce della regola generale di equità che scaturisce dall'art. 13, n. 1, modificato dal regolamento n. 1430/79, sempreché detta domanda sia formulata in modo tale da mettere in evidenza che sussistono i presupposti per applicare l'articolo in questione, come sono stati definiti anche dalle successive norme dei regolamenti adottati dalla Commissione per l'attuazione di detto articolo (soprattutto agli artt. 2 e seguenti del regolamento n. 1574/80 in combinazione con gli artt. 4 e seguenti del regolamento n. 3799/86).
75 E' pacifico che, poiché l'elenco dell'art. 4 del regolamento n. 3799/86 non è limitativo, bensì indicativo, come ha dichiarato la Corte (28), spetta alle autorità competenti valutare di volta in volta se una determinata fattispecie che non è contemplata in detto elenco ha natura particolare ai sensi della normativa comunitaria da applicarsi. Vale a dire, salvo le ipotesi prospettate nell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 della Commissione, spetta a dette autorità vagliare la domanda presentata alla luce della regola generale di equità, valutando ogni elemento che venga prospettato dall'operatore interessato e soddisfi i presupposti di cui all'art. 13.
76 Inoltre, a norma dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 3799/86, l'autorità nazionale è l'unica competente ad accertare se gli argomenti svolti corrispondano incontestabilmente ad alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 4, n. 2 e, se si risolve per una soluzione affermativa, a respingere la domanda di sgravio dai dazi all'importazione, altrimenti, a norma dell'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento, a trasmettere la domanda alla Commissione perché si pronunci direttamente.
77 In conclusione, penso che il terzo quesito vada così risolto:
«Se una impresa chiede lo sgravio dai dazi all'importazione, invocando non solo la presentazione in buona fede di documenti poi risultati falsi o errati o non validi per fruire del trattamento preferenziale, ma fatti che possono rientrare in una situazione che non implica dolo o palese negligenza da parte del soggetto, l'autorità doganale nazionale deve valutare la domanda alla luce della regola generale di equità che scaturisce dall'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio, 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione».
Conclusione
Dopo quanto ho esposto, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali ad essa sottoposte.
«1) La decisione adottata seguendo la procedura di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, che fissa le disposizioni di applicazione degli artt. 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, che disattende la domanda di rimborso o di sgravio di dazi dovuti, viene emessa in applicazione di norme del diritto doganale sostanziale, nell'esercizio della funzione tributaria dei servizi doganali. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze da detta affermazione allorché determina la propria competenza in materia».
2) «L'art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, non prescrive che sia stata accordata una proroga di pagamento come presupposto per l'accoglimento della domanda di sgravio dal dazio all'importazione accertato».
3) «La disposizione dell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che contiene norme di attuazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, trova una base giuridica sufficiente nella disposizione dell'art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1430/79 e non contravviene al principio della proporzionalità».
4) «Se una impresa chiede lo sgravio dai dazi all'importazione, invocando non solo la presentazione in buona fede di documenti poi risultati falsi o errati o non validi per fruire del trattamento preferenziale, ma fatti che possono rientrare in una situazione che non implica dolo o palese negligenza da parte del soggetto, l'autorità doganale nazionale deve valutare la domanda alla luce della regola generale di equità che scaturisce dall'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio, 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione».
(1) - Regolamento (CEE) della Commissione, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso e allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 161 del 26.6.80, pag. 3).
(2) - Regolamento (CEE) della Commissione relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 175 del 12.7.79, pag. 1). Detto regolamento è stato derogato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1982, n. 2913 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 286 del 9.10.86, pag. 1).
(4) - Regolamento (CEE) della Commissione che fissa le disposizioni d'applicazione degli artt. 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (GU L 352, pag. 19).
(5) - V., ad esempio, sentenze 15 dicembre 1983, causa 283/82, Papierfabrik Schoellershammer/Commissione (Racc. pag. 4219, punto 3), e 12 marzo 1987, causa 244/85, Cerealmangimi e Italgrani/Commissione (Racc. pag. 1303, punto 10).
(6) - Sentenza 1_ aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I-1819, pag. 47).
(7) - Cioè del regolamento n. 1430/79.
(8) - V. sentenza Hewlett Packard France, nota 6, punto 39, e il paragrafo 10 delle conclusioni dell'avvocato generale Giuseppe Tesauro nella stessa causa.
(9) - L'art. 17 si riferisce all'ipotesi in cui le merci si trovino in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati calcolati i relativi dazi all'importazione e all'esportazione.
(10) - Cioè del regolamento n. 1430/79.
(11) - Cioè il regolamento n. 1430/79.
(12) - Regolamento relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1). Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (nota 2) che istituisce un codice doganale comunitario.
(13) - Regolamento che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'art. 5 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1597/79 del Consiglio relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 161, pag. 1).
(14) - Sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80 (Racc. pag. 3045).
(15) - V. sentenza Foglia/Novello, punti 15 e 20).
(16) - V. sentenza Foglia/Novello, menzionata alla nota 14, punto 21, e sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763, punti 39 e 40), e 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bescher (Racc. pag. I-4003, punti 22 e 23).
(17) - Sentenza 9 luglio 1985, causa 179/84 (Racc. pag. 2301, punti 17 e 18).
(18) - V. anche sentenze Foglia/Novello, citate alla nota 14, punto 21, Dzodzi, citata alla nota 16, punti 39 e 40, Gmurzynska-Bscher, citata alla nota 16, punto 20, e sentenze 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673), e Meilicke, causa C-38/91 (Racc. pag. I-4871).
(19) - GU L 201, pag. 15.
(20) - Questa soluzione appare più convincente anche al giudice a quo, il quale - al n. 43 del provvedimento - dichiara: «Ci sembra che l'autorità che respinge una richiesta di sgravio di dazi doganali liquidati e non versati operi nell'esercizio della funzione tributaria di un servizio pubblico e debba applicare norme tributarie materiali ad una fattispecie concreta. In effetti, le norme che stabiliscono i presupposti per lo sgravio (v. gli artt. 2 e 13, n. 1 del regolamento n. 1430/79) delimitano in forma negativa gli elementi rilevanti ai fini dei diritti all'importazione fissati nel regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697».
(21) - Direttiva del Consiglio 78/453/CEE del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione (GU L 146, pag. 19).
(22) - Già nel primo `considerando' si dichiara che, in applicazione della direttiva 78/453 «a talune condizioni, il pagamento di tali diritti all'importazione può essere differito».
(23) - V. nota 6, sentenza Hewlett Packard France, punto 46.
(24) - V., ad esempio, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schraeder (Racc. pag. 2237, punto 21), e 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 18).
(25) - Sentenza 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos/Commissione (Racc. 1984, pag. 3763, punto 13).
(26) - V. nota 5, sentenze Papierfabrik Schoellershammer/Commissione, punto 3 e Cerealmangimi e Italgrani/Commissione, punto 10.
(27) - V., ad esempio, sentenza 4 maggio 1993, causa C-17/92, Distribuidores Cinematográficos (Racc. pag. I-2239, punto 8).
(28) - V. sentenza Hewlett Packard France (nota 6), punto 39, e n. 10 delle conclusioni nella stessa causa dell'avvocato generale Tesauro.
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