Conclusioni dell avvocato generale
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1 Con ordinanza 16 settembre 1993, l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 3, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 3201/90» o il «regolamento di applicazione»), e 40, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (2), al fine di risolvere una controversia relativa all'utilizzo delle diciture «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» e «Weissherbst» come elementi costitutivi di un marchio.
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia che oppone la Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt (in prosieguo: l'«attrice nella causa principale») alla Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «convenuta nella causa principale»).
3 La convenuta nella causa principale commercializza vini tedeschi con le denominazioni di qualità seguenti: «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» nonché «Weissherbst» (altrimenti denominati «vini di qualità prodotti in una regione determinata» o «v.q.p.r.d. tedeschi»).
4 Queste indicazioni di qualità sono riportate sulle etichette, una prima volta unitamente alla denominazione del v.q.p.r.d. tedesco e una seconda volta unitamente alla denominazione del marchio.
5 Ritenendo che l'utilizzo di tali diciture come elementi costitutivi del marchio fosse incompatibile con le disposizioni dell'art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3201/90 e potessero indurre in errore i consumatori, l'attrice nella causa principale ha presentato appello contro la sentenza pronunciata dal Landgericht che aveva respinto il suo reclamo.
6 Stando così le cose, l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte le quattro seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3201/90 debba essere interpretato nel senso che è vietata, nell'etichettatura di vini v.q.p.r.d., la ripetizione delle diciture "Kabinett", "Spaetlese" o "Auslese", in aggiunta alla loro indicazione obbligatoria (in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata o per il nome dell'unità geografica più piccola della regione determinata), con veste grafica differente e caratteri di dimensioni maggiori, in particolare ove ciò avvenga ponendo le dette diciture in risalto sull'etichetta come elementi costitutivi di un marchio.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se al divieto ai sensi della prima questione possa essere opposto un comprovato possesso qualificato del marchio - come ad esempio nell'ipotesi disciplinata dall'art. 40, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2392/89, per i marchi contenenti una denominazione geografica - acquisito in buona fede per effetto dell'incontestata utilizzazione, nell'etichettatura di vini v.q.p.r.d., di diciture incluse con risalto nel marchio.
3) Se l'art. 3, n. 3, primo capoverso, lett. a), primo trattino, nel combinato disposto con il successivo secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3201/90, debba essere interpretato nel senso che è vietata la ripetizione, nelle etichette di vini pregiati tedeschi prodotti in una regione determinata, della dicitura "Weissherbst", oltre alla sua indicazione in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata, mediante caratteri grafici di dimensioni maggiori, in particolare ove tale dicitura sia inclusa con risalto in un marchio quale sua componente.
4) In caso di soluzione affermativa della terza questione: se al divieto ai sensi della terza questione possa essere opposto un comprovato possesso qualificato del marchio - come, ad esempio, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 40, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2392/89 - acquisito in buona fede per effetto dell'incontestata utilizzazione, nell'etichettatura dei relativi vini, della denominazione "Weissherbst" inclusa con risalto nel marchio».
Sulla prima e terza questione
7 Con tali prima e terza questione, il giudice nazionale chiede alla Corte, in sostanza, se, nell'etichettatura dei vini tedeschi v.q.p.r.d., l'art. 3 del regolamento di applicazione si opponga all'utilizzo delle diciture «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» e «Weissherbst» come elementi costitutivi di un marchio in quanto queste sono riportate in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelle utilizzate per indicare la denominazione della regione di origine.
Osservazioni preliminari
8 Rilevo innanzi tutto che le indicazioni di qualità «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» sono necessarie per la designazione dei vini di qualità tedeschi, cioè i «vini tedeschi muniti di menzioni specifiche tradizionali». Questi vini di qualità tedeschi sono considerati dal legislatore comunitario come v.q.p.r.d. tedeschi. Ciò risulta dall'art. 15, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 823/87 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (4).
9 La menzione «Weissherbst» è una menzione tradizionale complementare facoltativa che consente di completare la designazione dei v.q.p.r.d. tedeschi (5).
10 Analizzo la normativa comunitaria vigente.
11 Per quanto riguarda l'etichettatura dei v.q.p.r.d. tedeschi, trovano applicazione i regolamenti n. 2392/89 e n. 3201/90.
12 Il primo regolamento, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, opera una distinzione in funzione dell'origine dei vini (vini provenienti dalla Comunità (6) o da paesi terzi (7)) e della loro qualità (8). L'art. 11 elenca le menzioni che devono obbligatoriamente (9) e facoltativamente (10) figurare sull'etichettatura dei v.q.p.r.d. Viene posto anche il principio secondo cui le indicazioni di cui all'art. 11 sono le uniche ammesse per la designazione dei v.q.p.r.d. (11).
13 Il regolamento n. 3201/90 fornisce le precisazioni necessarie per l'aplicazione del regolamento n. 2392/89. L'art. 3 elenca le diciture ammesse per i diversi Stati membri considerate, dal legislatore comunitario, equivalenti alla dicitura comunitaria v.q.p.r.d.
14 L'obiettivo perseguito dalla normativa (12) è di fornire informazioni il più chiare, precise e complete possibili sui vini commercializzati nel territorio comunitario al fine di:
a) assicurare la lealtà delle transazioni commerciali in materia viti-vinicola (13),
b) lottare efficacemente contro la frode (14),
c) tutelare i consumatori contro ogni rischio di confusione o di inganno sulle qualità sostanziali dei prodotti (15).
Tuttavia il legislatore comunitario non ha realizzato un'armonizzazione completa in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve (16).
15 Per quanto riguarda ora i v.q.p.r.d. tedeschi, l'art. 3, nn. 2 e 3, primo comma, lett. a), e secondo comma, del regolamento n. 3201/90 stabilisce:
«2. Le diciture "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" o "Eiswein" sono indicate in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzzzati per il nome della regione determinata e, se del caso, per il nome dell'unità geografica più piccola della regione determinata.
3. Le diciture di cui all'art. 11, n. 2, lett. i), del regolamento n. 2392/89 che possono completare quelle indicate al n. 1, sono le seguenti:
a) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. tedeschi:
- "Weissherbst" (...)
Tali diciture figurano in caratteri di dimensioni uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata».
16 Infine, l'art. 15, n. 2, primo comma, lett. a), del regolamento n. 823/87 modificato, anch'esso vigente, stabilisce:
«2. Fatte salve le menzioni complementari ammesse dalle legislazioni nazionali, le menzioni specifiche tradizionali di cui al n. 1, primo comma, sono, a condizione che le disposizioni comunitarie e nazionali concernenti i vini in parola sia rispettate, le seguenti:
a) per la Repubblica federale di Germania:
Le indicazioni del nome della regione di provenienza dei vini, accompagnate dalla denominazione "Qualitaetswein" o dalla denominazione "Qualitaetswein mit Praedikat", unite ad una delle seguenti menzioni: "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" o "Eiswein"».
17 Pertanto, dal combinato disposto degli artt.:
- 15, n. 2, primo comma, lett. a), del regolamento n. 823/87 modificato, - 11, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2392/89, - 3, nn. 1 (17) e 2, del regolamento di applicazione,
risulta che le menzioni «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» sono menzioni di qualità che, associate alle indicazioni relative alla provenienza dei vini e alla denominazione «Qualitaetsweine mit Praedikat»:
a) partecipano alla designazione di un v.q.p.r.d. tedesco,
b) devono obbligatoriamente figurare sull'etichettatura del v.q.p.r.d. tedesco in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata e, se del caso, per il nome dell'unità geografica più piccola della regione determinata di cui trattasi.
18 Del resto, dal combinato disposto degli articoli:
- 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 823/87 modificato, - 11, n. 2, lett. i), del regolamento n. 2392/89, - 3, nn. 1 e 3, del regolamento di applicazione,
si deduce che la menzione «Weissherbst» è una menzione complementare di qualità la quale, associata a una menzione specifica tradizionale:
a) è utile per la designazione di un v.q.p.r.d. tedesco,
b) può facoltativamente figurare sull'etichettatura di un v.q.p.r.d. tedesco in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata di cui trattasi (18).
19 Come sia stata applicata questa normativa nella presente causa.
20 Rilevo che le menzioni «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» nonché «Weissherbst» sono riportate sul bordo inferiore delle etichette in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione del nome della regione determinata o del nome di un'unità geografica più piccola. Pertanto, a titolo di esempio, su una delle etichette di cui è causa, il gruppo di menzioni «Qualitaetswein mit Praedikat Spaetlese Rheinhessen Bereich Wonnegau» figura sul bordo inferiore di un'etichetta, così riprodotto:
a) su una prima riga, la menzione di qualità «Spaetlese» unita alla denominazione «Qualitaetswein mit Praedikat»,
b) su una seconda riga, il nome della regione di produzione determinata «Rheinhessen» che precede la subregione «Bereich Wonnegau» (19).
21 Ne deriva così che quanto disposto dall'art. 3, nn. 2 e 3, primo comma, lett. a), e secondo comma, del regolamento n. 3201/90 è stato senz'altro rispettato.
22 La difficoltà risiede - e qui si arriva alla parte centrale delle questioni poste - nel fatto che le indicazioni «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» nonché «Weissherbst» riappaiono collegate questa volta alla marca dei vini, nel mezzo di queste etichette, nel modo seguente: «Erben Kabinett», «Erben Spaetlese», «Erben Auslese» e «Erben Weissherbst», e ciò in caratteri circa tre volte più grandi di quelli utilizzati per indicare il nome della regione di origine o dell'unità geografica più piccola. Rilevo che questi marchi sono utilizzati per indicare il vino corrispondente.
23 Deve una tale pratica essere invalidata? Senza mezzi termini dico che non lo ritengo per i seguenti motivi.
24 Osservo innanzitutto che la normativa comunitaria specifica relativa ai marchi, in particolare la prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (20) (in prosieguo: la «prima direttiva sui marchi»), non contiene alcuna disposizione relativa all'altezza dei caratteri delle menzioni che costituiscono la denominazione del marchio commerciale. Questa prima direttiva non è stata del resto ancora trasposta in Germania; inoltre, gli Stati membri sono autorizzati ad applicarla solo per i marchi nuovi (21).
25 In secondo luogo, la formulazione della regola contenuta nell'art. 3 del regolamento n. 3201/90 non mi sembra possa dar luogo a equivoci. Il legislatore comunitario ha inteso disciplinare i caratteri di queste indicazioni unicamente nell'ipotesi in cui essi partecipano alla designazione dei v.q.p.r.d. tedeschi. Esso ha voluto che le diverse menzioni che concorrono alla designazione dei v.q.p.r.d. siano riprodotte in maniera uniforme senza che uno degli elementi di queste designazioni si distacchi dagli altri al fine di evitare ogni rischio di confusione nello spirito del consumatore comunitario, in particolare, se quest'ultimo non è un cittadino dello Stato membro produttore del vino di cui trattasi.
26 Infatti, dall'analisi dell'art. 3 del regolamento n. 3201/90, e in particolare dal combinato disposto del n. 1 (22) e dei nn. 2 e 3, risulta che ciascuno degli elementi costitutivi della designazione del v.q.p.r.d. tedesco è disciplinato e non solo le menzioni di qualità. Per contro, questa norma non tratta dei marchi. Bisogna far riferimento al riguardo al regolamento n. 2392/89.
27 Rilevo innanzitutto che il marchio commerciale è una menzione che può figurare facoltativamente nelle etichette v.q.p.r.d. (23).
28 Riprendendo il principio generale contenuto nella prima direttiva sui marchi (24), l'art. 40, n. 2, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2392/89 stabilisce:
«2. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui al presente regolamento sono completate con marchi, questi ultimi non possono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:
a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del n. 1, alle persone a cui si rivolgono;
o
b) che:
- possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale (...) di un v.q.p.r.d. (...)».
29 In quanto le menzioni di qualità «Kabinett», «Spaetlese» e «Auslese», associate alle indicazioni relative alla provenienza dei vini e alla denominazione «Qualitaetswein mit Praedikat» nonché la menzione «Weissherbst», associata a una menzione specifica tradizionale, partecipano alla designazione di un v.q.p.r.d. (25), dalle disposizioni di cui all'art. 40, n. 2, primo comma, lett. b), primo trattino, risulta che esse non potranno essere utilizzate come elementi costitutivi di un marchio se possono essere confuse nello spirito del consumatore con tutto o parte della designazione di un v.q.p.r.d.
Tale sarebbe indubbiamente il caso se la menzione di qualità utilizzata come elemento costitutivo di un marchio non corrispondesse alle caratteristiche qualitative intrinseche del v.q.p.r.d. di cui trattasi. Ad esempio, le parole «Erben Kabinett» non potrebbero costituire la denominazione di un marchio di un «Qualitaetswein mit Praedikat Spaetlese Rheinhessen Bereich Wonnegau».
30 Se le menzioni di qualità «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» nonché la menzione «Weissherbst» riapparissero nel mezzo delle etichette unite alle denominazioni dei marchi dei v.q.p.r.d. tedeschi «Erben Kabinett», «Erben Spaetlese», «Erben Auslese» e «Erben Weissherbst», in caratteri tre volte più grandi di quelli utilizzati per designare i v.q.p.r.d. tedeschi, è pacifico che questi marchi sono utilizzati per designare i v.q.p.r.d. tedeschi corrispondenti.
31 In terzo luogo, può l'uso di queste menzioni indurre in errore il consumatore o prestarsi a confusione?
32 Ritengo che spetta al giudice nazionale dire se una menzione possa indurre in errore o creare confusione nell'animo del consumatore. Ora, il giudice nazionale fa presente di aver risolto tale questione negativamente. Condivido l'opinione sostenuta dall'avvocato generale Elmer nelle sue conclusioni presentate il 9 marzo 1995 nella causa Pubblico ministero e Institut national des appellations d'origine/Voisine (26), ancora pendente.
33 La soluzione di tale questione dipende nella maggior parte dei casi da una valutazione in concreto dei fatti rilevanti nel particolare caso di specie. Al di fuori del caso in cui il marchio contiene indicazioni mendaci circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio, è particolarmente delicato delineare delle direttive generali che consentano di aiutare il giudice nazionale a identificare de facto le indicazioni che possono indurre in errore o prestarsi a confusione. Ora, faccio presente che le indicazioni, contenute nel marchio dei v.q.p.r.d. tedeschi commercializzati dalla convenuta nella causa principale, non sono mendaci.
34 In quarto luogo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la ratio legis dei regolamenti nn. 2392/89 e 3201/90 non si oppone alla convalida di tale prassi.
35 A mio parere, il legislatore comunitario non ha inteso sancire la regola secondo cui l'origine geografica di produzione di un v.q.p.r.d. è il criterio di qualità che determina il consumatore nella scelta nel prodotto. Pertanto, contrariamente alla posizione sostenuta dalla Commissione, dubito che si possa trarre un qualche argomento dalle disposizioni specifiche contenute nell'art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3201/90, per sostenere che la regola, secondo cui siano disciplinati i caratteri delle menzioni «Kabinett», «Spaetlese», «Auslese» e «Weissherbst», costituisce un principio generale di applicazione restrittiva che s'impone in materia di marchi.
36 Infatti, si è constatato che il legislatore comunitario non ha realizzato un'armonizzazione completa in materia di designazione e di presentazione dei vini e dei mosti di uve (27). Pertanto, malgrado l'esistenza di concezioni molto ampiamente divergenti tra gli Stati membri, per quanto riguarda in particolare le regole che disciplinano la designazione e la presentazione dei vini prodotti nella Comunità (28), il legislatore comunitario ha inteso porre il principio secondo cui le specificità regionali tradizionali devono essere mantenute (29), in quanto esse sono compatibili con i principi di un mercato unico e non comportano alcun rischio di errore sul prodotto nello spirito del consumatore comunitario, in particolare, se esso è cittadino di uno Stato membro diverso da quello del produttore del vino. Al fine di conciliare questi obiettivi contraddittori (30) (31), il legislatore comunitario si è dotato di strumenti giuridici particolari:
a) un elenco esaustivo di tutte le menzioni specifiche tradizionali considerate equivalenti alle menzioni comunitarie (32),
b) un'elencazione esaustiva delle indicazioni obbligatorie e facoltative (33),
c) la regola secondo cui i prodotti di cui trattasi devono poter circolare liberamente (34).
37 Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Commissione, la ratio legis dell'art. 12 del regolamento n. 2392/89 non è di sancire un principio generale secondo cui «tutto ciò che non è autorizzato è vietato». E' il principio contrario che sembra piuttosto la regola. La ratio legis di questa disposizione è contenuta nel preambolo del regolamento n. 2392/89.
38 Dopo aver esposto l'opzione adottata in materia di normativa sulla designazione e la presentazione dei v.q.p.r.d.:
«Considerando che le norme comunitarie per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve si ispirano per buona parte alle norme nazionali applicate precedentemente dagli Stati membri» (35),
e aver constatato le difficoltà alle quali occorre far fronte:
a) «che tali norme nazionali si basavano su orientamenti considerevolmente diversi; che taluni Stati membri consideravano prioritari gli aspetti relativi a una corretta informazione del consumatore e alla libertà d'azione per il commercio, mentre altri Stati membri si sforzavano di combinare tali aspetti con la necessità di tutelare i produttori nel loro territorio contro le distorsioni di concorrenza» (36);
b) «(...) che, al fine di rispettare le particolari condizioni di produzione nelle varie zone di produzione e tenere conto delle tradizioni in taluni Stati membri, occorre prevedere che gli Stati membri possano, per i prodotti ottenuti sul loro territorio, rendere obbligatorie talune indicazioni previste come facoltative dalle disposizioni comunitarie, vietarle o limitarne l'utilizzazione» (37),
il legislatore comunitario espone il fine della normativa:
a) «(...) al fine di conciliare nella misura del possibile tali diverse concezioni ed evitare interpretazioni troppo divergenti (...)» (38);
b) «(...) per assicurare l'efficacia di tali norme (...)» (39);
c) «(...) ricercare un'informazione ottimale degli interessati, pur tenendo conto delle diversità degli usi e delle tradizioni (...)» (40);
d) «(...) per assicurare una libera circolazione delle merci (...)» (41);
successivamente il legislatore comunitario enuncia le soluzioni che intende adottare per conciliare questi obiettivi contraddittori al fine di non privare di efficacia utile il sistema introdotto:
a) «(...) si è dimostrato utile stabilire norme di designazione alquanto complete» (42);
b) «(...) stabilire il principio in base al quale per la designazione dei vini e dei mosti di uve sono ammesse soltanto le indicazioni previste da (queste norme) o dalle relative modalità di applicazione» (43);
c) «(...) precisare che (...) ogni Stato membro deve autorizzare la designazione di prodotti originari di altri Stati membri messi in circolazione sul suo territorio se essa è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore in virtù del presente regolamento» (44).
39 La ratio legis dell'art. 12 del regolamento n. 2392/89 è quindi di conciliare gli obiettivi contraddittori perseguiti dal legislatore comunitario al fine di non privare di efficacia utile il sistema così istituito.
40 Nella fattispecie, le menzioni riportate sull'etichetta dei v.q.p.r.d. tedeschi dalla convenuta nella causa principale contengono solo indicazioni repertoriate nell'elenco compilato dal legislatore comunitario.
41 In quinto e ultimo luogo, occorre sottolineare che il marchio e la denominazione di un vino sono diversi nelle loro definizioni e nel loro oggetto.
42 Pertanto, un marchio presuppone che siano riuniti dei segni, ad esempio parole, idonei a distinguere i prodotti. Pertanto, e a priori, il fine legittimo perseguito dal titolare di un marchio, fine del resto conforme alla definizione stessa del marchio (45), è di «attirare» il consumatore, cioè richiamare la sua attenzione. Il limite generale alla libertà di creazione e al diritto di registrazione di un marchio è posto dal legislatore comunitario (46).
43 Per contro, il fine perseguito dal legislatore comunitario in materia di designazione di un v.q.p.r.d. è di consentire al pubblico di essere informato con precisione, chiarezza e correttezza sulle caratteristiche intrinseche del prodotto o di qualificare quest'ultimo (47). Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 823/87, s'intende per v.q.p.r.d. i vini conformi alle disposizioni del regolamento, a quelle adottate in aplicazione del medesimo e a quelle definite dalle regolamentazioni nazionali. Dal combinato disposto di questa norma e degli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2392/89, risulta che in definitiva il margine di libertà concesso ai produttori di v.q.p.r.d. dei diversi Stati membri è molto ristretto.
44 La prassi seguita dalla convenuta nella causa principale, consistente nell'utilizzare come elementi costitutivi dei suoi marchi menzioni di qualità non conformi alle dimensioni eccezionalmente disciplinate per il resto, non sembra comportare alcun rischio di inganno nei confronti del pubblico, in quanto queste indicazioni sono conformi alle qualità intrinseche del prodotto. E' il motivo per cui vi propongo di risolvere negativamente la prima e terza questione poste dal giudice nazionale.
Sulla seconda e quarta questione
45 Con tali questioni il giudice nazionale chiede alla Corte, in sostanza, di dichiarare quale portata debba essere data alla deroga di cui all'art. 40, n. 3, del regolamento n. 2392/89.
46 Esaminerò tali questioni solo in subordine, data la soluzione proposta alla prima e terza questione.
47 La formulazione della norma è chiara:
«In deroga al n. 2, primo comma, lett. b), il titolare di un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico:
- al nome di un'unità geografica più ridotta di una regione determinata utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d.,
(...)
può, anche se non ha diritto a questo nome, a norma del n. 2, primo comma, continuare ad usare tale marchio fino al 31 dicembre 2002, a condizione che il marchio in questione:
(...)».
Esso non tratta il caso di cui ci occupiamo poiché, nella causa nella quale codesta Corte è adita, si tratta di v.q.p.r.d. tedeschi i cui marchi non sono identici al nome di un'unità geografica più ridotta di una regione determinata. Per quanto riguarda la portata che occorre dare alla deroga prevista dall'art. 40, n. 3, del regolamento n. 2392/89, in quanto questa disposizione è incompatibile con la ratio legis di questa normativa comunitaria, deve trovare applicazione il principio generale, sancito dalla giurisprudenza costante di codesta Corte (48) in settori di attività molto vari, secondo cui ogni deroga alle norme comunitarie fondamentali deve essere interpretata ed applicata in senso stretto.
48 In conclusione, a seguito delle osservazioni sopra svolte, vi propongo di risolvere nel modo seguente le questioni poste dall'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno:
«1) L'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, dev'essere interpretato nel senso che esso non si oppone a che l'etichettatura dei "Qualitaetsweine mit Praedikat" (vini di qualità con menzione) ripropduca le menzioni "Kabinett", "Spaetlese" o "Auslese", in aggiunta alla loro indicazione obbligatoria (in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata), con veste grafica differente e caratteri di dimensioni maggiori, che, in particolare, li identificano a prima vista come elementi costitutivi di un marchio.
2) Il combinato disposto dell'art. 3, n. 3, primo comma, lett. a), primo trattino, e del secondo comma dello stesso articolo del regolamento n. 3201/90 dev'essere interpretato nel senso che non si oppone, per i "Qualitaetsweine b.A." (vini tedeschi di qualità prodotti in regioni determinate), a che la menzione "Weissherbst" sia riportata, oltre alla sua indicazione in caratteri utilizzati per la designazione della regione determinata, di nuovo in caratteri di grandi dimensioni i quali, in particolare, li identificano a prima vista come elemento costitutivo del marchio».
(1) - GU L 309, pag. 1.
(2) - GU L 232, pag. 13.
(3) - Regolamento del Consiglio 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59).
(4) - Regolamento del Consiglio 19 giugno 1989 (GU L 202, pag. 1).
(5) - Combinato disposto degli artt. 3, n. 3, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 3201/90, e dell'art. 11, n. 2, lett. i), del regolamento n. 2392/89.
(6) - Capitolo I.
(7) - Capitolo II.
(8) - Relativamente ai prodotti originari della Comunità, viene operata una distinzione tra i vini da tavola (sezione A), i v.q.p.r.d. (sezione B), i prodotti diversi dai vini da tavola e dai v.q.p.r.d. (sezione C).
(9) - N. 1.
(10) - N. 2.
(11) - Art. 12.
(12) - Regolamenti nn. 2392/89 e 3201/90.
(13) - V., in particolare, il quinto `considerando' del regolamento n. 2392/89.
(14) - In particolare, trentunesimo `considerando' del regolamento di applicazione.
(15) - V., in particolare, il terzo `considerando' dei regolamenti nn. 2392/89 e 3201/90.
(16) - V., in particolare, quarto, quinto, sesto e settimo `considerando' del regolamento n. 2392/89 e terzo, quarto e quinto `considerando' del regolamento di applicazione.
(17) - Relativamente ai v.q.p.r.d. tedeschi, l'art. 3, n. 1, terzo comma, precisa che le menzioni «Qualitaetswein» e «Qualitaetswein mit Praedikat» possono figurare sull'etichetta senza abbreviazioni o possono essere utilizzate le abbreviazioni seguenti: «Q.b.A.» e «Q.b.A.m.Pr.».
(18) - L'elenco delle regioni di produzione dei vini di qualità è riportato all'allegato II della decisione del Consiglio 24 gennaio 1994, 94/184/CEE, concernente la conclusione e la firma dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia relativa al commercio del vino (GU L 86, pag. 1).
(19) - V. l'elenco delle regioni di produzione dei v.q.p.r.d. tedeschi, ibidem.
(20) - Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
(21) - Art. 3, n. 4.
(22) - Art. 3, n. 1, primo comma, primo trattino, e secondo comma:«Le diciture "vino di qualità prodotto in una regione determinata" o "v.q.p.r.d." o una dicitura equivalente in un'altra lingua ufficiale della Comunità e, eventualmente:- "Qualitaetswein" e "Qualitaetswein mit Praedikat",(...)di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento (CEE) n. 823/87, sono indicate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superino quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata».
(23) - Art. 11, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2392/89.
(24) - Art. 3, n. 1, lett. g), il quale stabilisce che: «1. Sono esclusi dalla registrazione, se registrati, o possono essere dichiarati nulli:(...)g) i marchi d'impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio».
(25) - V. punti 17 e 18 delle conclusioni.
(26) - Causa C-46/94, punto 14.
(27) - V. punto 14 delle mie conclusioni.
(28) - V., in particolare, il settimo `considerando' del regolamento n. 2392/89.
(29) - V., in particolare, il terzo `considerando' del regolamento n. 3201/90: «considerando che, in sede di applicazione delle norme per la designazione e la presentazione dei vini, è opportuno basarsi sulle tradizioni e sugli usi delle regioni viticole della Comunità (...)».
(30) - V., in particolare, il diciassettesimo `considerando' del regolamento n. 823/87.
(31) - Quinto `considerando' del regolamento n. 2392/89.
(32) - V., in particolare, l'art. 15 del regolamento n. 823/87; l'allegato III del regolamento n. 3201/90 prevede l'elenco dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d.; l'allegato II della decisione 94/184 contiene l'elenco dei vini originari della Comunità e contiene in particolare l'elenco delle menzioni tradizionali utilizzate per indicare i v.q.p.r.d.
(33) - Artt. 3, 12 e 21 del regolamento n. 2392/89.
(34) - Settimo `considerando' del regolamento n. 2392/89.
(35) - Quinto `considerando'.
(36) - Ibidem.
(37) - Settimo `considerando'.
(38) - Quinto `considerando'.
(39) - Ibidem.
(40) - Sesto `considerando'.
(41) - Settimo `considerando'.
(42) - Quinto `considerando'.
(43) - Ibidem.
(44) - Settimo `considerando'.
(45) - V. la prima direttiva del Consiglio sui marchi, soprammenzionata, art. 2: «Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'imrpesa da quelli di altre imprese»; e art. 3, n. 1, lett. b), in particolare: «1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: (...) b) i marchi d'impresa privi di carattere distintivo».
(46) - Ibidem, art. 3, n. 1, lett. g).
(47) - V., in particolare, quinto e sesto `considerando' del regolamento n. 2392/89.
(48) - Sul principio generale posto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, tra le ultime sentenze, v. sentenza 3 maggio 1994, causa C-328/92, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-1569).
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