Conclusioni dell avvocato generale
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I - Procedimento principale - Le questioni pregiudiziali
1 Nel marzo 1987, la società Thyssen Haniel Logistic GmbH (in prosieguo: la «Thyssen») presentava una dichiarazione di importazione per taluni prodotti prelevati dal magazzino doganale e definiti come «Amino Acid AA Mixture Peco» (miscela sterilizzata di più aminoacidi, in polvere e dosata per la produzione di soluzione perfusionale). I prodotti venivano dichiarati dalla Thyssen come «medicinali non confezionati per la vendita al minuto», classificati nella voce doganale 3003 290 90 della tariffa tedesca (sottovoce 30.03 A II b della Tariffa doganale comune) (1). Tuttavia lo Hauptzollamt di Amburgo St. Annen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») classificava i prodotti come «altre preparazioni alimentari», della voce 21.07 della Tariffa doganale comune, e determinava il relativo dazio in base a questa classificazione. Il Finanzgericht di Amburgo, adito dalla Thyssen, accoglieva il ricorso, dichiarando che i prodotti in questione rientrano effettivamente nella sottovoce 30.03 A II b della Tariffa doganale comune. In seguito al ricorso per cassazione proposto dallo Haupzollamt, la controversia è stata portata dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale, incerto sull'interpretazione delle voci di cui trattasi, ha sospeso il procedimento di merito dinanzi ad esso pendente e, con ordinanza 19 ottobre 1993, si è rivolto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia per sottoporle le seguenti questioni:
«1. Se la tariffa doganale comune (1987) vada interpretata nel senso che nella voce n. 30.03 (nel caso di specie: voce n. 30.03 A II b) rientrano, in quanto "medicamenti", prodotti come miscele sterili in polvere, presentate sotto forma di dosi, di diversi aminoacidi per la produzione di soluzione perfusionale.
2. In caso di soluzione negativa: se la tariffa doganale comune (1987) vada interpretata nel senso che le merci di cui alla questione sub 1. rientrano nella voce doganale n. 21.07 in quanto "altre preparazioni alimentari"».
III - Le voci pertinenti della Tariffa doganale comune - Le questioni sollevate
2 Il capitolo 21 della Tariffa doganale comune si intitola: «Preparazioni alimentari diverse» e comprende le voci 21.02 («Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti»), 21.03 («Farina di senape e senape preparata»), 21.04 («Salse, condimenti composti»), 21.05 («Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate»), 21.06 («Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati») e, infine, la voce 21.07 che riguarda, secondo il suo tenore, le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove». Secondo le note che precedono il capitolo 21 [punto 1, lett. d)], non rientrano in detto capitolo, tra l'altro, nemmeno i «lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti di detta voce n. 30.03».
3 Il capitolo 30 della Tariffa doganale comune, intitolato «Prodotti farmaceutici» comprende, tra l'altro, la voce 30.03 che riguarda, secondo la sua formulazione, i «medicamenti per la medicina umana o veterinaria». Nella voce 30.03 A rientrano, più specificamente, i medicinali «non condizionati per la vendita al minuto: I. contenenti iodio o suoi composti. II. altri: a) contenenti penicillina, streptomicina o loro derivati: 1. contenenti penicillina o suoi derivati; 2. altri. b) non nominati». Secondo le note che precedono il capitolo 30 (n. 1) il termine «medicamenti» ai sensi della voce 30.03 è da considerarsi applicabile: «a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici; b) ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici». Nelle stesse note si fa espresso richiamo al fatto che la voce 30.03 non comprende gli «alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande "toniche", acque minerali)».
4 Come ho già detto, la Thyssen, nella sua dichiarazione, ha descritto il prodotto da classificare come «miscela sterile in polvere, presentata sotto forma di dosi, di diversi aminoacidi per la produzione di soluzione perfusionale». Come si desume da quanto esposto nel provvedimento di rinvio e dalle osservazioni scritte delle parti nel procedimento pregiudiziale, la questione sorta con riferimento alla classificazione di detto prodotto si presenta nel seguente modo: mentre la Thyssen ritiene criterio distintivo di classificazione il fatto che la miscela in esame sia destinata alla produzione di soluzioni perfusionali, usate per l'alimentazione artificiale per via parenterale, le autorità doganali ritengono che detta miscela, la quale, al momento della presentazione della dichiarazione, non costituiva ancora un prodotto finito impiegato per l'alimentazione artificiale né poteva considerarsi prodotto non finito avente la stessa destinazione (giacché era possibile - sempre secondo le autorità doganali - la sua ulteriore lavorazione per la preparazione di altri prodotti), doveva considerarsi, vista la sua composizione, «preparazione alimentare». Emergono così i punti principali della controversia in esame: 1) Per la classificazione doganale del prodotto litigioso si deve tener conto solo della sua composizione o anche dell'impiego al quale è destinato? 2) Se la destinazione del prodotto costituisce il criterio distintivo per la sua classificazione doganale, che rilievo assumono gli argomenti dello Hauptzollamt, secondo cui al momento della classificazione erano possibili più impieghi dello stesso prodotto?
III - Soluzione delle questioni sottoposte
5 Secondo la giurisprudenza costante della Corte (2), il criterio distintivo per la classificazione doganale di un prodotto va ricercato, in generale, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, nelle sue caratteristiche oggettive e nelle sue proprietà, come sono definite nella relativa voce della Tariffa doganale comune e nelle note che precedono ciascuna sezione e capitolo. Come si deduce dall'esame della giurisprudenza testé ricordata, si intendono per «caratteristiche oggettive e proprietà» anzitutto le caratteristiche e le proprietà che si ricollegano alla composizione del prodotto (3), cioè all'elemento che per eccellenza è oggetto di controllo (o di accertamento) nelle procedure di sdoganamento. Tuttavia la giurisprudenza della Corte riconosce che, allorché una determinata voce della Tariffa doganale o le relative note si riferiscono espressamente a criteri diversi da quelli testé citati, detti criteri influiscono sulla classificazione doganale del prodotto. Tali criteri possono essere il metodo di fabbricazione del prodotto (4), ma anche la sua destinazione (5), la quale, in questo caso, è equiparata ad un criterio oggettivo per la classificazione doganale (6) purché, come è stato affermato indirettamente (7), presenti una particolarità inerente al prodotto.
6 La voce 21.07 della Tariffa doganale comune («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove») non definisce la nozione di «preparazioni alimentari». Detta definizione non è fornita nemmeno nelle note che precedono il relativo capitolo 21 (8), che escludono, comunque, dalla sfera d'applicazione del capitolo 21, sia i lieviti presentati come medicamenti sia gli altri prodotti della voce 30.03 [v. nota 1, lett. d), delle summenzionate note]. Tuttavia, secondo le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: la «nomenclatura del CCD»), alla voce 21.07 (9), si considerano «preparazioni alimentari», sempreché non rientrino in altre voci, da un lato (lett. A) le preparazioni destinate ad essere usate, nello stato in cui si trovano o previa trasformazione, per l'alimentazione umana, dall'altro (lett. B) le preparazioni che sono costituite, integralmente o in parte, da sostanze alimentari e che si usano per la fabbricazione di bevande o di cibi per il consumo umano. Come esempio di questo secondo tipo di preparazioni le note esplicative citano miscele di prodotti chimici (ad esempio, acidi organici) e di alimenti (ad esempio, farine e zuccheri) che sono destinate ad essere incorporate in altre preparazioni alimentari o come loro componenti o come additivi per migliorare alcune loro caratteristiche. Quindi, secondo il senso della voce 21.07 della Tariffa doganale comune, interpretata alla luce delle note esplicative di cui sopra, una determinata preparazione che rientri nella voce in questione dovrà comunque esser costituita - integralmente o parzialmente - da sostanze alimentari, ma dovrà per di più anche esser destinata all'alimentazione umana, nello stato in cui si trova o previa trasformazione o, infine, in seguito alla sua incorporazione in un'altra preparazione alimentare, come componente di quest'ultima o come additivo per migliorarne determinate caratteristiche.
7 La voce 30.03 della Tariffa doganale comune non definisce la nozione di «medicamenti». Tuttavia, l'uso della preposizione «per» («medicamenti per la medicina umana o veterinaria») rende evidente, mi pare, che il criterio per l'inclusione di massima in questa voce non verte sulla composizione del prodotto (che però riacquista il suo significato per la classificazione nelle sottoclassi della stessa voce), bensì sulla sua destinazione. Ciò è confermato anche dalle note (v. supra paragrafo 3) che precedono il capitolo 30 della Tariffa doganale comune, in virtù delle quali [v. n. 1, lett. a) e b)] il termine "medicamenti» della voce 30.03 si intende riferito sia ai prodotti che sono stati miscelati per uso terapeutico e profilattico («en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques» nel testo francese) sia ai prodotti non miscelati, adatti agli stessi usi, presentati in forma di dosi o confezionati per la vendita al minuto, per uso terapeutico o profilattico. Infine, con la lettera della voce utile della Tariffa doganale comune concordano assolutamente anche le note esplicative della nomenclatura del CCD relative alla voce 30.03, secondo le quali si intendono come «medicamenti» i prodotti ad uso interno ed esterno, che si usano a scopo terapeutico e profilattico, nella medicina umana o veterinaria, per combattere le malattie (10).
8 Visto quanto precede, appare indubitabile che «medicamenti» ai sensi della voce 30.03 della Tariffa doganale, devono comunque considerarsi le preparazioni che si usano a scopo terapeutico o di prevenzione contro determinate malattie. D'altro canto è stato affermato (11) che rientrava nella voce 30.04 della Tariffa doganale comune [la quale nella versione della Tariffa doganale comune vigente nel 1990 si richiamava a «(medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati preparati per scopi terapeutici o profilattici (...)»], una preparazione che presenta caratteristiche terapeutiche e, in particolare, profilattiche ben definite, il cui effetto si concentra in determinate funzioni dell'organismo umano. Credo però che come «medicamenti» compresi nella voce 30.03 debbano considerarsi anche preparazioni le quali, senza svolgere azione terapeutica o profilattica nei confronti di talune malattie come tali, si usano in medicina per combattere determinate disfunzioni dell'organismo, che costituiscono in parte sintomi di una determinata malattia o si manifestano a causa degli effetti collaterali legati alla terapia di determinate malattie. Queste considerazioni portano facilmente a concludere che una preparazione, usata per perfusioni, come mezzo di alimentazione artificiale per via parenterale, per far fronte alla situazione che viene a crearsi allorché le funzioni dell'organismo si sono alterate in modo tale che non è possibile alimentare il paziente per via normale (cioè orale), si deve considerare «medicamento» che rientra nella voce 30.03 della Tariffa doganale comune, pur se questa preparazione, considerata unicamente sotto il profilo della composizione, è costituita esclusivamente da sostanze alimentari. A favore di questa conclusione militano decisamente anche le note esplicative della nomenclatura del CCD relative alla voce 30.03, le quali, se specificano, da un lato, che non rientrano nelle voce stessa le «preparazioni alimentari che contengono unicamente sostanze alimentari» indicano tuttavia, dall'altro (lett. A, n. 4), che si considerano «medicamenti» anche le preparazioni alimentari che sono destinate ad un tipo di somministrazione diversa dalla via orale (12).
9 La conclusione che si deve trarre dalle considerazioni che precedono, quanto alla sfera d'applicazione delle voci doganali in questione, può esprimersi come segue: una preparazione, costituita integralmente o parzialmente da sostanze alimentari: 1) rientra nella voce 21.07 della Tariffa doganale comune se non può venir inclusa in un'altra diversa dello stesso capitolo ed è destinata all'impiego nell'alimentazione umana, o nello stato in cui si trova o previa trasformazione o, infine, dopo essere stata incorporata in una diversa preparazione alimentare; 2) rientra nella voce 30.03 se è destinata ad essere usata nelle perfusioni, come mezzo di alimentazione artificiale per via parenterale, onde far fronte a determinate disfunzioni dell'organismo, che impediscono l'alimentazione per via orale.
10 La soluzione di cui sopra non è sufficiente a risolvere le questioni poste dal Bundesfinanzhof. Infatti, la dichiarazione presentata dalla Thyssen non riguardava, non dimentichiamolo, una preparazione usata come tale per le perfusioni a scopo di alimentazione artificiale, bensì una miscela di aminoacidi in polvere, destinata alla preparazione di soluzioni per perfusioni. Al momento dello sdoganamento, il prodotto in questione poteva, a quanto afferma lo Hauptzollamt dinanzi al Bundesfinanzhof, esser sottoposto ad altra trasformazione, per ottenere un prodotto diverso. Che influenza ha questo elemento sulla classificazione doganale del prodotto?
11 La Tariffa doganale comune classifica in linea di massima gli aminoacidi sotto la voce «Prodotti chimici organici» del capitolo 29 (sottovoce 29.23 D). Tuttavia, dal provvedimento di rinvio si arguisce indirettamente che gli aminoacidi dei quali si compone il prodotto importato della Thyssen costituiscono sostanze aventi valore nutritivo (13) (14). Questa tesi è sostenuta dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte (v. pag. 10 e seguenti della traduzione francese), nelle quali ha sottolineato tra l'altro: 1) che, secondo quanto esposto nel provvedimento di rinvio, gli aminoacidi costituiscono un elemento fondamentale della composizione delle proteine e 2) che, secondo le note esplicative della nomenclatura del CCD, circa la voce 30.03, le proteine sono comprese tra i principali elementi nutritivi nel campo alimentare. In considerazione di ciò, se la destinazione di questa miscela, conformemente alle sue caratteristiche specifiche, era il suo impiego, allo stato naturale o dopo talune trasformazioni, per il normale consumo umano o la sua incorporazione in una diversa preparazione alimentare, sarebbe necessario, conformemente a quanto esposto in precedenza, considerare il prodotto incluso nella voce 21.07 della Tariffa doganale comune (15), senza che eserciti alcuna influenza la semplice eventualità di altri impieghi del prodotto. In questo caso, la successiva classificazione della miscela in una delle sottovoci della voce 21.07 dovrebbe aver luogo in base ai criteri seguiti nelle sottovoci di cui sopra ed agli elementi concreti della singola fattispecie, il cui accertamento rientra nella competenza del giudice nazionale.
12 Tuttavia, né lo Hauptzollamt sostiene - nelle osservazioni presentate alla Corte - né emerge dai dati del fascicolo che la miscela importata dalla Thyssen sia effettivamente destinata, nello stato in cui si trova o previa trasformazione, all'alimentazione umana naturale o che sia destinata a venir incorporata in una preparazione alimentare (16). Al contrario, secondo il provvedimento di rinvio «occorre invece presumere che detti prodotti, in base alle loro caratteristiche, vengano in considerazione esclusivamente per applicazioni mediche». A favore di questa considerazione del provvedimento di rinvio milita il fatto che il 22 marzo 1991 l'«Istituto Fresenius - Chemische und biologische Laboratorien GmbH» ha presentato una relazione, menzionata dalla Thyssen nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte precisando che allo stesso documento era già stato fatto richiamo durante il procedimento dinanzi al giudice nazionale. Secondo detta relazione, a cui si rifà anche la Commissione, l'uso per alimentazione umana di una miscela di aminoacidi, con caratteristiche analoghe a quelle del prodotto litigioso, pur essendo possibile in linea di massima, è però «estremamente improbabile» sotto l'aspetto economico dato che «le ingenti spese sostenute per ottenere la grande purezza microbiologica e chimica del prodotto ed il suo carattere apirogeno ne impediscono l'uso in questo settore».
13 Quest'ultimo dato, a mio avviso, ha vitale importanza per la soluzione dei quesiti posti dal Bundesfinanzhof. In realtà se: 1) l'uso nell'alimentazione umana naturale di una miscela con caratteristiche corrispondenti a quelle del prodotto in questione costituisce una possibilità meramente teorica e 2) la miscela litigiosa è usata nella preparazione di soluzioni per perfusioni destinate all'alimentazione artificiale per via parenterale (punto che pare pacifico tra le parti), rimane una sola questione da risolvere che è quella di sapere se questi due fatti, visti congiuntamente, possano costituire criterio per la classificazione della miscela di cui sopra nella voce 30.03, nella quale, secondo quanto è stato esposto, si deve considerare che rientrino le preparazioni usate per l'alimentazione artificiale dell'organismo.
14 Propongo di risolvere affermativamente detta questione. Ho già ricordato, in un punto precedente delle mie conclusioni (v. paragrafo 5) come dalla giurisprudenza della Corte emerga immediatamente che la destinazione del prodotto può rappresentare un criterio oggettivo per la sua classificazione doganale se costituisce una particolarità inerente al prodotto. Dal già ricordato studio dell'Istituto Fresenius, si arguisce che l'esclusione, nella pratica, dall'uso nell'alimentazione umana naturale di una miscela con caratteristiche simili a quelle del prodotto litigioso, è dovuta alle sue proprietà intrinseche (grande purezza microbiologica e chimica, assenza di elementi piretogeni). Logicamente, credo, si può concludere che proprio queste proprietà intrinseche sono quelle che determinano che in pratica l'unico uso della miscela è l'impiego nella medicina per la preparazione di soluzioni per perfusioni. Questo modo di vedere, d'altro canto, pare condiviso anche dal Bundesfinanzhof, il quale ritiene, in base alle considerazioni riferite, che «prodotti come quello litigioso, in base alle loro caratteristiche (17), vengano presi in considerazione esclusivamente per applicazioni mediche». Questa destinazione, inerente alle proprietà della miscela, può di conseguenza considerarsi criterio oggettivo per l'inclusione del prodotto nella voce 30.03 della Tariffa doganale comune (18), e precisamente (dato che si presenta in forma di polvere e non è confezionato per la vendita al minuto) nella sottovoce 30.03 A II b.
15 Riassumendo, le questioni del Bundesfinanzhof mi pare vadano così risolte: la Tariffa doganale comune, come è stata modificata con l'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3618/86 va interpretata nel senso che prodotti come le miscele sterili di aminoacidi, non confezionate per la vendita al minuto, in polvere e in determinate dosi 1) si considerano compresi nella voce 30.03 (sottovoce 30.03 A II b) se, in pratica, l'unica loro destinazione, inerente alle loro caratteristiche specifiche, è la preparazione di soluzioni per perfusione; 2) devono considerarsi compresi nella voce 21.07 se la loro destinazione, conformemente alle loro caratteristiche, è l'uso, nello stato in cui si trovano o previe determinate trasformazioni, nell'alimentazione umana naturale o la loro incorporazione in preparazioni alimentari. In quest'ultimo caso, non ha importanza la semplice prospettabilità di un impiego diverso dei prodotti di cui sopra (ad esempio per la preparazione di soluzioni per perfusioni) e l'ulteriore classificazione di detti prodotti nelle sottovoci della voce si effettua in base ai criteri seguiti in dette sottovoci e, a seconda dei casi, agli elementi concreti di fatto, il cui accertamento è di competenza dei giudici nazionali.
16 Per amor di completezza, ma anche per delineare con maggior precisione la soluzione alla quale giungo, devo aggiungere quanto segue: nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte la Commissione osserva, a conclusione di un'analisi che per molti aspetti è parallela alla mia, che la Tariffa doganale comune va interpretata in modo che i prodotti come quello importato dalla Thyssen siano classificati nella voce 30.03. Essa aggiunge (traduzione francese, pag. 18, ultime righe, e seguenti) che la stessa soluzione potrebbe essere corroborata da una delle regole generali d'interpretazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune contenute nella prima parte, titolo I A, dell'allegato del regolamento del Consiglio n. 3618/86, applicabile nella fattispecie. La Commissione invoca, in particolare, la regola generale n. 2, lett. a), prima frase (in base alla quale «qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della Tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito») e sostiene che, tenendo conto del fatto che nella fattispecie l'oggetto «completo o finito» è la soluzione per perfusioni, che si ottiene aggiungendo acqua alla miscela litigiosa, detta miscela può considerarsi come «oggetto non completo o finito», che presenta le principali caratteristiche del «prodotto completo o finito» e deve, di conseguenza, rientrare nella stessa voce doganale.
17 Questo modo di vedere non mi pare possa accogliersi. E ciò per due ragioni: 1) conformemente alla nota III della nomenclatura del CCD relativa alla regola generale alla quale si richiama la Commissione, detta norma non si applica «regolarmente», vista la portata delle voci corrispondenti, ai prodotti delle sezioni I-VI, cioè dei capitoli 1-38 della Tariffa doganale comune. Di certo, come giustamente a questo proposito fa rilevare la Commissione, è stato dichiarato (19) che il termine «regolarmente» consente di non escludere del tutto che la norma generale in questione possa, eccezionalmente, applicarsi ad una voce doganale dei capitoli 1-38 della Tariffa doganale comune. Tuttavia, non mi sembra potersi desumere dagli elementi del fascicolo, né d'altro canto è stato sostenuto dalla Commissione, che concorrano gli elementi di fatto costitutivi della situazione eccezionale che consentirebbe l'applicazione della regola 2, lett. a) alle voci della Tariffa doganale comune utili nella fattispecie. 2) Indipendentemente da ciò, non vedo come potrebbe ammettersi che un prodotto che si presenta in polvere per la preparazione di una soluzione per perfusioni, possa ritenersi in possesso delle principali caratteristiche della soluzione per perfusioni, in quanto gli fa difetto, in ogni caso, la caratteristica forse più fondamentale di detta soluzione, vale a dire la facoltà di venir usato nello stato in cui si trova per perfusioni. A mio avviso, il prodotto, sul quale vertono le questioni del Bundesfinanzhof può venir compreso come «medicamento» nella voce 30.03 della Tariffa doganale comune non già perché costituisca un «prodotto non finito» che presenta le principali caratteristiche di un «prodotto finito» (la soluzione per perfusioni), ma perché, nella misura in cui il suo impiego nella preparazione di soluzioni per perfusioni è una destinazione inerente alle sue caratteristiche specifiche, costituisce, di per sé, una preparazione usata in medicina per l'alimentazione artificiale.
IV - Conclusione
In base a quanto precede propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali ad essa sottoposte:
«La Tariffa doganale comune, come è stata modificata con l'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3618/86, va interpretata nel senso che prodotti come le miscele sterili di aminoacidi, non confezionate per la vendita al minuto, in polvere e in determinate dosi: a) si considerano compresi nella voce 30.03 (sottovoce 30.03 A II b) se, in pratica, la loro unica destinazione, inerente alle loro caratteristiche specifiche, è la preparazione di soluzioni per perfusioni; 2) vanno considerati compresi nella voce 21.07 se la loro destinazione, inerente alle loro caratteristiche specifiche, è l'uso, nello stato in cui si trovano o previa trasformazione, nell'alimentazione umana naturale o l'incorporazione in preparazioni alimentari. In quest'ultimo caso non ha rilevanza la semplice prospettabilità di un impiego diverso di tali prodotti (ad esempio per la preparazione di soluzioni per perfusioni) e l'ulteriore classificazione nelle sottovoci della voce doganale può effettuarsi seguendo i criteri che valgono nelle sottovoci stesse e gli elementi concreti, di volta in volta presenti, il cui accertamento è di competenza dei giudici nazionali».
(1) - I numeri delle voci e sottovoci si riferiscono alla Tariffa doganale comune vigente al momento della presentazione della dichiarazione: v. allegato del regolamento (CEE) n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 345 dell'8.12.1986, pag. 1).
(2) - V., tra l'altro, sentenze 9 agosto 1994, causa C-395/93, Neckermann Versand (Racc. pag. I-4027, punto 5), 31 marzo 1992, causa C-338/90, Hamlin Electronics (Racc. pag. I-2333, punto 8), 7 maggio 1991, causa C-120/90, Post (Racc. pag. I-2391, punto 11), 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber (Racc. pag. 1395, punto 13) e 17 marzo 1983, causa 175/82, Dinter (Racc. pag. 969, punto 10).
(3) - V., inoltre, sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, punti 19 e 20, già citata.
(4) - V., per esempio, sentenze 16 giugno 1994, causa C-35/93 Develop Dr. Eisbein (Racc. pag. I-2655, punto 18), e 2 agosto 1993, causa C-248/92, Jepsen Stahl (Racc. pag. I-4721, punti 9 e 10).
(5) - V. sentenze 3 giugno 1992, causa C-246/90, Parma (Racc. pag. I-3467, punto 20), 18 aprile 1991, causa C-219/89, WeserGold (Racc. pag. I-1895, punto 9) e 16 dicembre 1976, causa 38/76, Industriemetall Luma (Racc. pag. 2027, punto 7), nonché sentenza 14 dicembre 1972, causa 38/72, Van de Poll (Racc. pag. 1329, punti 4 e 5). V., inoltre, sentenza Neckermann Versand, già citata, punti 7-9, nonché sentenze 1_ luglio 1993, causa C-108/92, Astro-Med (Racc. pag. I-3797, punto 8), 4 dicembre 1990, causa 218/89, Shimadzu Europa (Racc. pag. I-4391, punti 10 e seguenti) e 26 marzo 1981, causa 114/80, Ritter (Racc. pag. 895, punti 7-9).
(6) - V. sentenze 1_ aprile 1993, causa C-256/91, Emsland-Staerke (Racc. pag. I-1857, punto 16) e 23 marzo 1972, causa 36/71, Henck (Racc. pag. 187, punto 4). V. pure sentenza 8 maggio 1974, causa 183/73, Osram (Racc. pag. 477, punto 5).
(7) - V. sentenze 10 luglio 1986, causa 222/85, Kleiderwerke Hela Lampe (Racc. pag. 2449, punto 15), e 15 maggio 1986, causa 90/85, Mikx (Racc. pag. 1695, punto 15). V., inoltre, sentenza 18 settembre 1990, causa C-228/89, Farfalla Flemming (Racc. pag. I-3387, punti 20 e 22).
(8) - Quanto alla rilevanza delle note che precedono i capitali della Tariffa doganale comune, per l'interpretazione delle voci del capitolo, v., tra l'altro, sentenze 2 giugno 1994, causa C-356/93, Techmeda (Racc. pag. I-2371, punto 28), e 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf (Racc. pag. I-1945, punto 12).
(9) - In base ad una giurisprudenza consolidata v., ad esempio, sentenza Siemens Nixdorf, già citata, punto 12, come pure le sentenze 30 gennaio 1992, causa C-14/91, SuCrest (Racc. pag. I-441, punto 10), 18 settembre 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland (Racc. pag. I-3411, punto 18), 4 luglio 1985, causa 167/84, Druenert (Racc. pag. 2235, punto 14) e 11 febbraio 1982, causa 278/80, Chem-Tec (Racc. pag. 439, punto 14), le note esplicative della nomenclatura costituiscono un importante elemento di interpretazione della Tariffa doganale comune. La Corte ha dichiarato tuttavia che, poiché dette note esplicative non sono giuridicamente vincolanti, si deve eventualmente accertare se il loro contenuto concorda, per quel che le riguarda, con le classificazioni della Tariffa doganale comune e non le modifica (v., in particolare, sentenza 16 giugno 1994, Develop Dr. Eisbein, già citata, punto 21 e relativi richiami).
(10) - Il termine «medicamenti» nel senso della voce 30.03 della Tariffa doganale comune, non coincide affatto con il termine «medicinali» di cui alla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22 del 9 febbraio 1965, pag. 369). La divergenza si spiega con le finalità specifiche di quest'ultima norma. Infatti è stato affermato [tra l'altro nelle sentenze 30 novembre 1983, causa 227/82, Van Bennekom (Racc. pag. 3883, punti 14 e 17), 16 aprile 1991, causa C-112/89, Upjohn (Racc. pag. I-1703, punto 16) e 28 ottobre 1992, causa C-219/91, Ter Voort (Racc. pag. I-5485, punto 16)] che la direttiva 65/65, prevedendo non solo l'eliminazione degli ostacoli all'interscambio comunitario delle preparazioni farmaceutiche, ma anche la promozione dello scopo fondamentale della protezione della salute, definisce (art. 1, n. 2, primo e secondo paragrafo) la nozione di «medicinale» in modo tale da comprendervi, da un lato, i medicinali che hanno reali effetti terapeutici o profilattici, dall'altro anche i prodotti che non sono sufficientemente efficaci o che non hanno gli effetti che i consumatori logicamente si attenderebbero, date le loro caratteristiche. Si persegue così la tutela del consumatore per quel che riguarda non solo i farmaci dannosi o tossici, ma anche i vari prodotti usati in luogo dei medicinali indicati. La voce 30.03 della Tariffa doganale comune deve invece venir considerata come comprendente unicamente i prodotti destinati in realtà ad uso terapeutico o profilattico [v. in proposito anche il paragrafo 7 delle conclusioni dell'avv. generale Gulmann nella causa C-177/91, Bioforce (Racc. pag. I-45)].
(11) - Sentenza 14 gennaio 1993, causa 177/91, Bioforce (Racc. pag. I-45, in particolare punti 10 e 12). V. inoltre i paragrafi 4 e 5 delle conclusioni dell'avv. generale Claus Gulmann nella stessa causa.
(12) - Tenuto conto di questa nota esplicativa, è comunque escluso che le preparazioni che si usano per l'alimentazione artificiale dell'organismo rientrino nella voce 30.05 («Altre preparazioni ed articoli farmaceutici») della Tariffa doganale comune. D'altro canto, in base alle note che precedono il capitolo 30, nella voce 30.05 rientrano solo i prodotti elencati al n. 3, trattini 1-7 delle note in questione, mentre secondo le note esplicative della nomenclatura del CCD relative alla voce 30.05 l'elenco summenzionato è «rigorosamente limitativo».
(13) - Con la sentenza 30 gennaio 1992, causa C-14/91, SuCrest (Racc. pag. I-441, punto 10) è stato affermato (a ver dire interpretando voci della nomenclatura combinata, entrata in vigore dal 1_ gennaio 1988, con il regolamento del Consiglio (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658 (GU L 256, pag. 1) che la nozione di «sostanze con valore nutritivo» comprende anche sostanze chimiche. Sottolineo che nelle note esplicative della nomenclatura, relativamente al capitolo 38 («prodotti vari delle industrie chimiche») del sistema armonizzato di descrizione e codificazione dei prodotti (che costituisce la base della nomenclatura combinata introdotta il 1_ gennaio 1988) si dichiara espressamente che la nozione di «sostanze alimentari e altre sostanze con valore nutritivo» comprende anche gli «aminoacidi sostanziali». A dette note esplicative appare inoltre riferirsi anche il Bundesfinanzhof nel penultimo paragrafo dell'ordinanza di rinvio (v. inoltre il regolamento (CEE) della Commissione 7 luglio 1989, n. 2061, per la classificazione di prodotti nella nomenclatura combinata (GU L 196, pag. 5), nel cui allegato si definiscono integrativi alimentari e si classificano nelle corrispondenti voci della nomenclatura combinata diverse preparazioni sotto forma di compresse, che contengono tra l'altro anche aminoacidi e sono destinate ad esser impiegate a combattere insufficienze d'alimentazione.
(14) - Lo Hauptzollamt si richiama alle osservazioni presentate alla Corte, secondo le quali il Bundesfinanzhof definisce il termine litigioso servendosi dell'espressione «dosi» («miscela di aminoacidi in polvere e determinate dosi») che si confà esclusivamente ed unicamente ai medicinali, anticipando così la soluzione delle questioni pregiudiziali che ha sottoposto. L'osservazione di cui sopra dello Hauptzollamt è priva di fondamento. Anzitutto, si deve sottolineare che, conformemente alle note che precedono il capitolo 30 della Tariffa doganale comune [v. n. 1, lett. a) e b)] la questione se un determinato prodotto si presenta in forma di dosi [cioè, secondo le note esplicative della nomenclatura del CCD, sub B, lett. a), se è in confezione dosata secondo le quantità nelle quali deve venir consumato] ha influenza, quanto all'inclusione nella voce 30.03, solo con riferimento a prodotti non miscelati, mentre il prodotto litigioso è una miscela di aminoacidi, cioè un prodotto che, ai sensi delle note di cui sopra, «è stato miscelato». La nota 1 A 2 che precede il capitolo 30, secondo la quale si considerano «prodotti non miscelati» tra gli altri anche i prodotti compresi nel capitolo 29 (nel quale rientrano in linea di principio anche gli aminoacidi) non può considerarsi che comprendente i prodotti più specifici del capitolo 29 e quelli ad essi equiparati, secondo quanto dispongono le note che precedono quest'ultimo capitolo, ma non anche alle miscele di detti prodotti (v. nota 1 che precede il capitolo 29, come pure le «osservazioni generali» delle note esplicative del CCD che ad essa si riferiscono). D'altra parte, indipendentemente da quanto precede, da tutto il provvedimento di rinvio si desume, credo, che il Bundesfinanzhof, usando il termine «dosi», non intende dire che la miscela da classificare si presenta uniformemente ripartita in quantitativi nei quali viene usata in seguito per la preparazione di soluzioni per perfusioni, ma semplicemente che gli aminoacidi che costituiscono la miscela si presentano in determinate precise proporzioni (v. inoltre quanto è stato dichiarato in merito dalla Commissione a pag. 14 della traduzione francese delle sue osservazioni).
(15) - V. inoltre le note esplicative della nomenclatura del CCD circa la voce 21.07 (lett. B, n. 10), in base alle quali come preparazione alimentare devono considerarsi anche le «soluzioni di proteine, composte principalmente da una miscela di aminoacidi e di sali cloridrici, destinate ad esser incorporate, ad esempio a motivo del gusto che conferiscono, in preparazioni alimentari.
(16) - Il fatto al quale si è richiamato lo Hauptzollamt dinanzi al Bundesfinanzhof, cioè che sotto il profilo della composizione la miscela è una preparazione che può venir assunta per via orale, non è sufficiente per far rientrare il prodotto nella voce 21.07. Conformemente a quanto è già stato esposto, affinché una preparazione venga inclusa in questa voce non è sufficiente che consista di sostanze nutritive, ma deve anche esser realmente destinata all'alimentazione umana naturale. Dal provvedimento di rinvio emerge che, per quanto riguarda la destinazione del prodotto litigioso, lo Hauptzollamt si è limitato ad osservare, senza ulteriori apprezzamenti, che «è possibile una successiva lavorazione».
(17) - Il corsivo è mio.
(18) - V. pure le note esplicative della nomenclatura del CCD circa la voce 30.03 (lett. B, a) secondo le quali rientra in questa voce, tra l'altro, anche l'«acqua distillata» contenuta in fialette di una determinata capienza e «destinata all'uso o immediato per la terapia di determinate malattie o come solvente per la preparazione di soluzioni farmaceutiche per iniezioni».
(19) - V. sentenza 3 giugno 1992, causa C-318/90, Boehringer Mannheim (Racc. pag. I-3495, punti 17 e 18). V., inoltre, sentenza 30 settembre 1982, causa 295/81, IFF (Racc. pag. 3239).
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