Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Verwaltungsgericht di Duesseldorf vi ha sottoposto in via pregiudiziale la seguente questione:
«Se il quantitativo di riferimento attribuito il 2.4.1984 a un produttore tedesco di latte che gestiva un'azienda agricola in Germania, nonché taluni terreni presi in affitto in Germania e nei Paesi Bassi, e consegnava latte a un acquirente tedesco, potesse essere in parte collegato ai terreni da lui presi in affitto nei Paesi Bassi, con la conseguenza che il quantitativo di riferimento corrispondente, alla scadenza del contratto di affitto, è trasferito al locatore, o se la quota attribuita al produttore di latte tedesco potesse essere collegata solo ai terreni tedeschi».
Fatti
2 Secondo quanto si desume dai documenti contenuti nel fascicolo di causa, la ricorrente nella causa principale, Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Elten, è una parrocchia tedesca proprietaria di 20,2123 ha, dei quali 17,69 ha si trovano nei Paesi Bassi e il resto in Germania. Detti terreni, adibiti all'allevamento di bestiame da latte, prima del 1984 erano stati concessi in affitto all'agricoltore tedesco signor Jansen, la cui azienda comprendeva inoltre 1,07 ha di terreno di cui era proprietario.
Il signor Jansen aveva consegnato nel 1983 la sua produzione di latte a una cooperativa lattiera tedesca, ed aveva continuato a farlo fino alla sua morte nel 1989. Sulla base di tali consegne, le autorità tedesche gli avevano attribuito un quantitativo di riferimento di 182 000 kg.
3 A seguito della morte del signor Jansen, la figlia ed erede universale, signora Elke Jansen, costituiva con il signor Derksen una società semplice (GbR) per la gestione in comune delle rispettive aziende agricole. L'amministrazione convenuta, Landwirtschaftskammer Rheinland, con decisione 23 marzo 1990, attestava a posteriori alla signora Jansen il trasferimento per successione ereditaria, con effetto dal 15 marzo 1989, del quantitativo di riferimento del padre defunto, pari a 192 933 kg di latte.
4 Con decisioni distinte 30 gennaio 1990, la convenuta attestava alla Derksen e Jansen GbR, in conformità alla sua domanda, il trasferimento di quantitativi di riferimento di 192 933 kg (provenienti dall'azienda Jansen) e di 953 510 kg (provenienti dall'azienda Derksen), quantitativi che, con decisioni rettificative, anch'esse distinte, datate 13 giugno 1990, venivano modificati in 191 004 kg e, rispettivamente, 943 975 kg. Nel periodo successivo, la società gestiva entrambe le aziende, ma senza chiedere l'autorizzazione alla ricorrente e senza che questa avesse autorizzato il subaffitto.
5 I soci della Derksen e Jansen concordavano lo scioglimento della loro società per il 15 novembre 1990, a seguito di un procedimento che la ricorrente aveva promosso nei confronti della signora Elke Jansen dinanzi alla sezione del Kantongerecht di Arnhem (Paesi Bassi), competente per le questioni di affitto di fondi rustici, e si perveniva alla risoluzione del rapporto di affitto tra la signora Elke Jansen e la ricorrente.
6 Il 13 dicembre 1990, il signor Derksen acquistava, con atto notarile, le terre di proprietà della signora Elke Jansen, la cui superficie era di 1,07 ha, nonché la quota di latte che le era stata trasferita per eredità. Lo stesso giorno egli chiedeva l'assegnazione delle quote di latte della società civile Derksen e Jansen. L'amministrazione convenuta accoglieva detta domanda e, con decisioni distinte 12 marzo 1991, confermava al signor Derksen il trasferimento dei quantitativi di riferimento di 191 004 kg e di 943 975 kg.
7 Con domanda 5 dicembre 1991, la ricorrente chiedeva alla convenuta di rilasciarle un'attestazione ai sensi dell'art. 9, n. 2, punto 3, del regolamento relativo ai prelievi nel contesto dei quantitativi garantiti nell'ambito dell'organizzazione di mercato per il latte e i latticini (Verordnung ueber die Abgaben im Rahmen von Garantiemengen im Bereich der Marktorganisation fuer Milch und Milcherzeugnisse), nella quale le si riconoscesse il diritto a una quota proporzionale del quantitativo di riferimento dell'azienda Jansen, corrispondente ai terreni situati nei Paesi Bassi, in seguito alla cessazione del rapporto di affitto. Il trasferimento del godimento del podere era avvenuto il 1_ febbraio 1991.
8 Con decisione 19 marzo 1992, la convenuta respingeva la domanda motivando che l'assegnazione dei quantitativi globali garantiti agli Stati membri comporta necessariamente che il collegamento della quota alla superficie utilizzata previsto dal diritto comunitario resti limitato al territorio dello Stato membro interessato. Secondo la convenuta, il trasferimento dei quantitativi di riferimento individuali, unitamente ai relativi terreni, può garantire la stabilità dell'attribuzione dei quantitativi globali garantiti a ciascuno Stato membro solo se il principio del collegamento della quota alla superficie utilizzata resta limitato al territorio nazionale. Orbene, dato che i terreni oggetto della controversia si trovavano nei Paesi Bassi, nessuna quota nazionale tedesca poteva collegarsi ad essi neppure in caso di passaggio della loro gestione da un cittadino tedesco a un altro cittadino tedesco.
9 Avverso detta decisione la ricorrente presentava opposizione. A suo avviso non è sostenibile che il principio del collegamento della quota ai terreni sia limitato al territorio nazionale, alla luce della normativa comunitaria sulla limitazione della produzione lattiera, contenuta nei regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 856/84»), e 31 marzo 1984, n. 857 (2) (in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»). Così, nell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 il concetto di azienda sarebbe chiaramente definito come «il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità». Ciò che conterebbe è stabilire a quale quota nazionale la produzione lattiera dell'azienda Jansen è stata imputata durante il periodo di riferimento, ossia il 1983. Dato che tale produzione lattiera è stata consegnata a una cooperativa tedesca, la quota fissata - all'epoca 182 000 kg - è confluita nel quantitativo globale della Repubblica federale di Germania. Tale opposizione veniva respinta dalla convenuta il 19 maggio 1992.
10 Con atto 11 giugno 1992, la ricorrente ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht di Duesseldorf un ricorso nel quale chiede l'assegnazione di una parte del quantitativo di riferimento attribuito a suo tempo al signor Jansen, richiamandosi in sostanza ai motivi già dedotti nel corso del procedimento amministrativo.
La normativa pertinente
11 La normativa comunitaria qui in considerazione è nota alla Corte. Si tratta del regolamento n. 856/84, che ha istituito un prelievo supplementare; del regolamento n. 857/84, che ha stabilito le norme generali per l'applicazione del suddetto prelievo (3), e del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (4), che ha fissato le modalità di applicazione del prelievo supplementare (in prosieguo: il «regolamento n. 1371/84»), prima di essere abrogato dal regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88 (5), che ha attuato una codificazione della normativa in materia (in prosieguo: il «regolamento n. 1546/88»). Tali regolamenti sono stati adottati per contenere le eccedenze strutturali che esistevano nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari della Comunità mediante la riscossione di un prelievo supplementare sulla produzione di latte. Questo sistema ha attribuito agli agricoltori un quantitativo di riferimento individuale basato sulla loro produzione durante un periodo determinato (detto «periodo di riferimento»), in modo che il prelievo supplementare è riscosso sulla produzione che supera il quantitativo di riferimento.
12 Al fine di ristabilire, nella misura del possibile, l'equilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti del settore lattiero, il regolamento n. 856/84 istituisce, per un periodo di cinque anni, un prelievo supplementare sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia, fissato originariamente in 97,2 milioni di tonnellate di latte per tutta la Comunità (6). A tal fine inserisce un art. 5 quater nel regolamento di base relativo al settore del latte e dei latticini (7). Ai sensi del n. 1 di detto articolo, durante cinque periodi consecutivi di dodici mesi, con inizio dal 1_ aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di mucca che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi (8). Il prelievo è stato stabilito secondo una formula A, che si applica ai produttori, e una formula B, che si applica agli acquirenti.
Secondo la formula A, che è quella che interessa in questo procedimento,
«- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi».
A norma dell'art. 5 quater, n. 3, la somma dei quantitativi di riferimento contemplati al n. 1, salvo applicazione del n. 4, non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%. Così, a ciascuno Stato membro è stato attribuito un quantitativo globale garantito che, nel caso della Germania, ammontava a 23 248 000 tonnellate.
13 Il regolamento n. 857/84 fissa le norme generali di applicazione di detto regime. In conformità al suo art. 2, n. 1, il quantitativo di riferimento, qualora si opti per la formula A, è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981, aumentato dell'1%.
Tuttavia, a tenore dell'art. 2, n. 2,
«(...) gli Stati membri possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1 è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato (...) nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (...) n. 804/68».
La Repubblica federale di Germania ha optato per la formula A e ha scelto il 1983 come anno di riferimento.
14 Il trasferimento dei quantitativi di riferimento in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda è disciplinato dall'art. 7 del regolamento n. 857/84. Nella sua redazione originale, il n. 1 di tale articolo stabiliva nei termini seguenti il cosiddetto principio del collegamento della quota alla superficie utilizzata:
«In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede, secondo modalità da stabilire».
15 Orbene, un anno dopo il regolamento n. 590/85 ha modificato il regolamento n. 857/84 e ha riformulato l'art. 7 dello stesso. Secondo il suo sesto `considerando', l'applicazione del detto articolo «(...) può in taluni casi condurre a situazioni difficili sul piano economico e sociale; (...) è dunque opportuno, per permettere a un affittuario il cui contratto arrivi a scadenza per quanto riguarda un'azienda di continuare altrove la propria produzione lattiera, di autorizzare gli Stati membri a mettere a disposizione di detto affittuario una parte o la totalità del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda che egli abbandona; (...)».
L'art. 7, n. 4, nella versione modificata, dispone:
«Nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell'affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera».
16 Il regolamento n. 1371/84, che ha stabilito le modalità di applicazione del prelievo supplementare, è stato sostituito, come già detto in precedenza, con il regolamento n. 1546/88. Il contenuto dell'art. 5 del regolamento n. 1371/84 è stato inserito nell'art. 7 del regolamento n. 1546/88, che recita:
«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84, e fatto salvo il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, i quantitativi di riferimento dei produttori (...), nell'ambito delle formule A (...), sono trasferiti alle condizioni seguenti:
1. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda;
2. in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti di un'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori che rilevano l'azienda in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera (...);
3. le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 e al quarto comma si applicano per analogia agli altri casi di trasferimento che producono effetti giuridici comparabili per i produttori, secondo le varie normative nazionali;
4. in caso di applicazione delle disposizioni dell'art. 7 (...) paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 (...) relative (...) al caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda o alla parte di azienda oggetto (...) del trasferimento o della non riconferma del contratto, è messa a disposizione del produttore interessato, se intende continuare la produzione lattiera, a condizione che la somma del quantitativo di riferimento messo così a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all'azienda in cui subentra o sulla quale continua la propria produzione non sia superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva prima (...) della scadenza del contratto».
17 Da ultimo, l'art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84 definisce le nozioni di produttore e di azienda:
produttore: l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità:
- che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
- e/o effettua consegne all'acquirente;
azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situato nel territorio geografico della Comunità.
La normativa vigente al momento in cui si è posto fine al rapporto di affitto tra la ricorrente e la signora Elke Jansen è contenuta nel regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 590/85 e dal regolamento n. 1546/88.
Esame della questione pregiudiziale
18 Nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale ha espresso i suoi dubbi sulla legittimità del rifiuto, da parte dell'amministrazione convenuta, dell'attestazione richiesta dalla ricorrente. Esso osserva, in primo luogo, che la normativa tedesca prevede, in concordanza con i regolamenti comunitari già citati, il principio del collegamento dei quantitativi di riferimento alle superfici utilizzate, anche nell'ipotesi di restituzione al locatore di parti di un'azienda adibite a produzione lattiera dopo la cessazione dell'affitto; in secondo luogo, che la normativa nazionale e la normativa comunitaria applicabili non stabiliscono alcuna distinzione a seconda che i terreni che ritornano al locatore, alla fine del rapporto di affitto, facciano parte del territorio nazionale o siano situati in un altro Stato membro; in terzo luogo, che potrebbe emergere dalla definizione di azienda contenuta nell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, secondo la quale «azienda è il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità», che il fatto che una parte dei terreni si trovi in un altro Stato membro sia, a questo riguardo, irrilevante; aggiunge, infine, che cionondimeno il trasferimento di quantitativi di riferimento al di là delle frontiere nazionali può porre in questione l'attribuzione di determinati quantitativi garantiti di latte calcolati specificamente per ciascuno Stato membro.
19 Hanno presentato osservazioni alla Corte la ricorrente nella causa principale, il signor A. Derksen, interveniente, e la Commissione. Nel corso della fase orale è comparsa, inoltre, la convenuta nella causa principale, che ha ribadito gli argomenti esposti nella decisione amministrativa impugnata.
La ricorrente sostiene che il principio del collegamento della quota al terreno non significa che la quota debba potersi collegare unicamente alle superfici utilizzate per la produzione di latte situate in uno Stato membro né implica, nel caso di un'azienda transfrontaliera, che la quota di latte collegata ai terreni debba imputarsi a quantitativi nazionali diversi. Dato che la Repubblica federale di Germania ha scelto la formula A e il 1983 come anno di riferimento e che in tale anno il produttore signor Jansen ha consegnato tutta la sua produzione di latte a una cooperativa tedesca, tale produzione non solo è servita ad attribuirgli un determinato quantitativo di riferimento, ma è stata inoltre integrata nel calcolo per l'attribuzione del quantitativo nazionale garantito a detto Stato membro. In proposito, essa aggiunge che, se la parte proporzionale di tale quota corrispondente ai terreni dell'azienda situati nei Paesi Bassi, e che non è stata mai calcolata nel quantitativo nazionale garantito di tale Stato membro, dovesse ora aggiungersi a questo quantitativo, i Paesi Bassi sarebbero obbligati a pagare alla Comunità un prelievo per aver superato il quantitativo nazionale garantito, senza aver potuto far niente per evitarlo, il che risulterebbe incompatibile con la finalità perseguita dai regolamenti nn. 856/84 e 857/84 e contrario alla definizione di azienda di cui all'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84.
20 Nelle sue osservazioni il signor A. Derksen ha sostenuto che l'applicazione del principio del collegamento della quota al terreno può concepirsi solo nell'ambito dei quantitativi nazionali garantiti da ciascuno Stato membro e che, per questo motivo, il quantitativo di riferimento di un produttore tedesco, formando parte del quantitativo globale garantito dalla Repubblica federale di Germania, deve restare vincolato ai terreni situati nel territorio tedesco.
21 La Commissione ritiene che il rifiuto opposto dall'amministrazione tedesca alla domanda della ricorrente relativa al riconoscimento del diritto, a partire dal momento della risoluzione del contratto di affitto, di una parte del quantitativo di riferimento, proporzionale ai terreni situati nei Paesi Bassi, per il motivo che tali terreni si trovano in un altro Stato membro, costituisca una disparità di trattamento.
22 Al fine di chiarire se tale disparità di trattamento possa essere giustificata da motivi inerenti al sistema del prelievo supplementare istituito dal regolamento n. 856/84, la Commissione passa in rassegna la normativa vigente all'epoca in cui ha avuto luogo la risoluzione del contratto di affitto. Osserva, anzitutto, che il regolamento n. 856/84 ha fissato il quantitativo globale garantito degli Stati membri in base alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte in ciascuno Stato membro durante un determinato periodo senza porre alcuna condizione quanto alla sua provenienza e, in secondo luogo, che, in conformità alle definizioni di produttore e di azienda, di cui all'art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84, occorre unicamente che le unità di produzione siano situate nel «territorio geografico della Comunità».
Essa aggiunge che tale sistema tiene conto della situazione normale, consistente nel fatto che i produttori consegnano il latte a imprese ubicate nello Stato membro nel quale si trovano i loro terreni. Tuttavia, quando in via eccezionale un produttore consegna il latte a un'impresa che si trova al di là della frontiera, come nel caso di specie, il fatto che tali consegne siano state prese in considerazione per il calcolo del quantitativo globale garantito di tale Stato membro esclude che si possa successivamente autorizzare il trasferimento in un altro Stato membro di una parte del quantitativo di riferimento individuale, giacché deve tenersi fermo il principio della ripartizione del quantitativo garantito a livello comunitario. Nel caso contrario, i produttori dello Stato che riceve la quota sarebbero pregiudicati rispetto ai produttori dello Stato dal quale proviene la quota.
La Commissione conclude che, dato che nel 1983 l'affittuario aveva consegnato la sua produzione di latte esclusivamente a una cooperativa tedesca, che tali consegne sono state incluse nel quantitativo globale garantito della Germania e che, come contropartita, la competente autorità di tale Stato membro gli ha concesso un quantitativo di riferimento individuale, tale quantitativo, in conformità all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1546/88, può costituire oggetto di trasferimento, sempre che questo si effettui nell'ambito del quantitativo globale garantito della Germania. Il rifiuto delle autorità nazionali di consentire detto trasferimento per il fatto che una parte dei terreni si trova nei Paesi Bassi costituisce, quindi, a parere della Commissione, una disparità di trattamento illegittima.
23 Al fine di dare soluzione alla questione sollevata dal giudice tedesco esaminerò, in primo luogo, la possibilità che una parte del quantitativo di riferimento attribuita a suo tempo al produttore, signor Jansen, sia trasferito al locatore insieme con il terreno alla fine del rapporto di affitto, per considerare poi l'incidenza che può avere il fatto che il terreno si trova in un altro Stato membro.
24 Nello stesso giorno nel quale ha adottato il regolamento n. 856/84, con cui ha istituito un prelievo supplementare sui quantitativi di latte che superano un quantitativo di riferimento, il Consiglio ha adottato pure il regolamento n. 857/84, il cui art. 7 ha stabilito il principio generale secondo cui ogni quantitativo di riferimento (vale a dire il quantitativo esonerato dal prelievo supplementare) si trasferisce insieme con le terre che hanno dato luogo alla sua attribuzione. Secondo l'interpretazione data dalla Corte nella sentenza Twijnstra, «l'intero regime dei quantitativi specifici di riferimento riposa sul principio generale sancito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 857/84 (...) secondo il quale, nel caso in cui sia ceduta parte di un'azienda, il quantitativo di riferimento è attribuito al cessionario in proporzione ai terreni ceduti (...)» (9).
25 La Corte di giustizia ha affermato, nella sentenza Wachauf, che «(...), in forza dell'art. 7, n. 1, del citato regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590 (...) "in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento (...) è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al locatario o all'erede, secondo modalità da stabilire". Tuttavia, ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, "nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell'affittuario uscente se intende continuare la produzione lattiera". Da una considerazione complessiva delle norme citate si evince che il legislatore comunitario ha inteso che, in linea di principio, alla scadenza del contratto il quantitativo di riferimento ritorni al locatore che rientra nel godimento dell'azienda, fatta salva tuttavia la facoltà degli Stati membri di attribuire il quantitativo di riferimento, per l'intero o parzialmente, all'affittuario uscente» (10).
In quel procedimento si trattava di chiarire se l'art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84 fosse applicabile alla riconsegna, alla scadenza del contratto di affitto, di un complesso di unità di produzione agricola, anche se detto complesso, così come era stato concesso in affitto, non comprendeva le vacche da latte né gli impianti tecnici necessari per la produzione di latte, e il contratto non stabiliva alcun obbligo di produrre latte a carico dell'affittuario.
Nella sua sentenza la Corte di giustizia perviene alla seguente conclusione: «La riconsegna, alla scadenza del contratto, di un'azienda affittata produce effetti giuridici paragonabili, ai sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84 [che il 4 giugno 1988 è diventato l'art. 7, punto 3, del regolamento n. 1546/88], agli effetti determinati dal trasferimento di detta azienda in seguito alla conclusione del contratto d'affitto, poiché le due operazioni comportano un mutamento nel possesso delle unità di produzione di cui trattasi nell'ambito dei rapporti contrattuali istituiti dal contratto di affitto. Di conseguenza, la riconsegna, alla scadenza del contratto di affitto, di un complesso di unità di produzione agricola (...) rientra nella sfera di applicazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1371/84, se il suo trasferimento risultante dalla conclusione del contratto di affitto rientra nel campo di applicazione del punto 1 dello stesso articolo, come avviene qualora trattisi di un'"azienda" ai sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 (...)» (11).
26 Alla luce di questa giurisprudenza ritengo, come ha fatto l'avvocato generale Mischo nelle conclusioni che egli ha presentato nella causa Kuehn (12), che, allorché un affittuario lascia un'azienda, i quantitativi di riferimento di cui disponeva tornino, in via di principio, al proprietario che, stipulando una locazione con un altro affittuario, li trasmetterà a quest'ultimo, a meno che gli Stati membri, in forza della facoltà loro conferita dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 e dall'art. 7, punto 4, primo comma, del regolamento n. 1546/88, non prevedano che il quantitativo di riferimento, per intero o parzialmente, sia posto a disposizione dell'affittuario uscente, purché continui la produzione lattiera e purché la somma del quantitativo di riferimento così posto a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all'azienda nella quale continua la sua produzione non sia superiore al quantitativo del quale disponeva prima della scadenza del contratto di affitto.
27 Questa conclusione va modificata per il fatto che i terreni che ritornano al proprietario dopo la cessazione del rapporto di affitto si trovano in uno Stato membro diverso da quello nel cui quantitativo globale garantito è stato incluso il quantitativo di riferimento attribuito al produttore-affittuario nel 1984?
28 Ritengo che la risposta debba essere negativa, e ciò per vari motivi. In primo luogo, perché la normativa vigente al momento nel quale è cessato il rapporto di affitto tra la ricorrente e la signora Elke Jansen, relativa al trasferimento del quantitativo di riferimento, non faceva alcuna distinzione a seconda che l'azienda si trovasse o no per intero nel territorio del medesimo Stato membro.
29 In secondo luogo, perché, come ho detto in precedenza, il quantitativo di riferimento si trasferisce insieme con l'azienda e il concetto di «azienda», ai sensi di tale normativa specifica, figura nell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, a tenore del quale l'azienda è «il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità».
30 Quindi, il quantitativo di riferimento o una parte di esso è trasferibile con il terreno, purché questo faccia parte di un'azienda, ai sensi del regolamento n. 857/84, che si trova nel territorio geografico della Comunità. Questa interpretazione, applicabile al caso di specie, è corroborata dalla modifica introdotta nella citata definizione dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1560/93 (13), a partire dalla cui entrata in vigore, il 28 giugno 1993, per azienda deve intendersi «il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico di uno Stato membro».
31 Ritengo inoltre, alla pari della Commissione, che il rifiuto dell'amministrazione convenuta di attestare il trasferimento di una parte del quantitativo di riferimento attribuito a suo tempo al signor Jansen insieme con la parte dei terreni recuperati alla cessazione del rapporto di affitto, per il motivo che detti terreni si trovano in un altro Stato membro, costituisca un trattamento discriminatorio, vietato dall'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE.
32 Infatti, tale disposizione stabilisce che l'organizzazione comune dei mercati agricoli deve «limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità». Essa è stata interpretata dalla Corte nella sentenza Graff nel senso che
«(...) il divieto di discriminazione enunciato da detta disposizione è solo una specificazione del principio generale di uguaglianza, che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario (...) e che impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (...)» (14).
Nella stessa sentenza la Corte aggiunge che «le esigenze inerenti alla tutela dei diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie di cui trattasi e di conseguenza questi sono tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle esigenze suddette (...). In particolare risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 40, n. 3, del Trattato CEE riguarda tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, indipendentemente dall'autorità dalla quale vengano adottati. Di conseguenza, esso vincola anche gli Stati membri allorché danno attuazione a detta organizzazione» (15).
33 Nel caso di specie, a causa del rifiuto della convenuta, il locatore che, alla cessazione del rapporto di affitto, recupera i suoi terreni situati al di là della frontiera tedesca, risulta pregiudicato rispetto ad un altro locatore che, nelle medesime circostanze, recuperi una parte di un'azienda che si trova interamente in territorio tedesco. Trattandosi di situazioni analoghe che sono trattate in modo diverso, occorre accertare se tale disparità di trattamento a motivo del luogo in cui si trovano i terreni sia obiettivamente giustificata nell'ambito del sistema del prelievo supplementare.
34 Secondo le disposizioni con le quali il legislatore comunitario ha definito detto sistema, il quantitativo globale garantito dalla Comunità è stato ripartito tra gli Stati membri in base ai quantitativi consegnati nel loro territorio in un anno determinato e tale quantitativo limita la produzione di latte in ciascuno Stato, di guisa che i quantitativi di riferimento assegnati individualmente ai produttori non devono superare questo limite. Come ricorda l'avvocato generale Van Gerven nelle sue conclusioni per la causa Graff (16), la normativa comunitaria sulle quote di latte ha preso come punto di partenza un quantitativo globale garantito, calcolato specificamente per ciascuno Stato membro. Egli aggiunge che, dal quinto `considerando' del regolamento n. 856/84, «come pure dall'art. 5 quater, n. 3, del regolamento (...) n. 804/68 (...) emerge che il sistema dei prelievi supplementari è essenzialmente legato al territorio dei vari Stati membri, poiché esso è basato per ogni Stato membro sui quantitativi di latte o di altri prodotti lattiero-caseari consegnati nel 1981 sul territorio dello Stato membro interessato».
35 Orbene, ritengo che il necessario rispetto dell'economia di tale sistema non impedisca che il quantitativo di riferimento sia totalmente o parzialmente trasferito con l'azienda al cessare del rapporto di affitto, anche se una parte dei terreni è situata nel territorio di un altro Stato membro, sempreché tale trasferimento venga effettuato nell'ambito del quantitativo globale garantito al quale era stato imputato il quantitativo di riferimento attribuito al produttore-affittuario nel 1984.
36 Quindi, come la Commissione nelle sue osservazioni scritte, penso che la specificità del regime dei quantitativi di riferimento non giustifichi la disparità di trattamento in base al luogo in cui sono ubicati i terreni, e che il quantitativo di riferimento attribuito nel 1984 al produttore signor Jansen, che fa parte del quantititativo globale garantito della Repubblica federale di Germania, deve ritornare in parte al proprietario assieme ai terreni, anche se questi si trovano nel territorio di un altro Stato membro, alla cessazione del rapporto di affitto, purché tale trasferimento rispetti l'economia del sistema, cioè sia effettuato nell'ambito del quantitativo globale garantito tedesco.
Propongo quindi alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sollevata:
«Il quantitativo di riferimento attribuito il 2 aprile 1984 a un produttore di latte tedesco, che gestiva un'azienda agricola in Germania e alcuni terreni affittati in Germania e nei Paesi Bassi, e che consegnava latte a un acquirente tedesco, può essere collegato in parte ai terreni affittati da tale produttore nei Paesi Bassi, con la conseguenza che il quantitativo di riferimento corrispondente si trasferirà al locatore alla scadenza del contratto di affitto».
(1) - Che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).
(2) - Regolamento che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).
(3) - Nella versione fornita dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, n. 590, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 68, pag. 247).
(4) - Regolamento che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
(5) - Regolamento 3 giugno 1988, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).
(6) - Quarto e quinto `considerando'.
(7) - Regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13).
(8) - Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1109 (GU L 110, pag. 27), ha modificato l'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 estendendo la durata del regime dei prelievi supplementari a otto periodi di dodici mesi.
(9) - Sentenza 19 maggio 1993, causa C-81/91, Twijnstra (Racc. pag. I-2455, punto 25).
(10) - Sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 13).
(11) - Sentenza citata nella nota 10 supra, punto 15.
(12) - Sentenza 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kuehn (Racc. pagg. I-35 e seguenti, in particolare pag. I-55, paragrafo 43).
(13) - Regolamento 14 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 154, pag. 30).
(14) - Sentenza 14 luglio 1994, causa C-351/92, Graff (Racc. pag. I-3361, punto 15).
(15) - Sentenza citata nella nota 14 supra, punti 17 e 18.
(16) - Conclusioni nella causa citata nella nota 14 supra, paragrafo 13.
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