CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEORGIOS COSMAS
presentate il 5 luglio 1995 ( *1 )
1.
Nella presente causa, la Corte è chiamata dal Sozialgericht di Spira a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ( 1 ), ed in particolare del combinato disposto degli artt. 6 del regolamento stesso e 48, n. 2, e 51 del Trattato CE.
I — Oggetto del contendere nella causa principale
2.
Si discute nella causa principale se le norme della convenzione sulla previdenza sociale conclusa il 10 luglio 1950 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ( 2 ), entrata in vigore il 1o gennaio 1951 ( 3 ) (in prosieguo: la «convenzione franco-tedesca»), si applichino al calcolo della pensione di invalidità spettante al primo dei ricorrenti nella causa principale, il signor J.-L. Thévenon.
3.
Il signor J.-L. Thévenon, nato il 23 maggio 1950, è cittadino francese e ha lavorato in Francia dal 1o luglio 1964 al 31 dicembre 1977, periodo durante il quale era soggetto all'assicurazione obbligatoria. Più tardi il ricorrente ha lavorato in Germania, ove è stato parimenti sottoposto ad assicurazione obbligatoria.
Il 1o luglio 1992 il signor Thévenon presentava alla cassa previdenziale convenuta, la Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz di Spira (ente previdenziale della Renania-Palatinato), domanda di erogazione di una pensione di invalidità. Con provvedimento 20 luglio 1992, la cassa previdenziale accoglieva la domanda del ricorrente, concedendogli in via provvisoria una pensione di invalidità dal 20 luglio 1992 al 31 dicembre 1992. Con tale provvedimento l'importo della pensione veniva determinato a titolo transitorio, in quanto la cassa non conosceva ancora la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati dal ricorrente in Francia.
4.
Il 4 gennaio 1993 il Sozialamt della città di Spira (in prosieguo: il «Sozialamt»), ente di assistenza sociale territorialmente competente, presentava domanda di riesame del citato provvedimento a norma dell'art. 91, lett. a), del Bundessozialhilfegesetz (legge federale sull'assistenza sociale). Nella domanda, il Sozialamt chiedeva che si prendessero in considerazione i periodi assicurativi maturati dal signor J.-L. Thévenon in Francia, in applicazione della convenzione franco-tedesca sulla previdenza sociale del 1950. La cassa previdenziale, convenuta nella causa principale, respingeva la domanda deducendo che il calcolo della pensione doveva essere effettuato in conformità al regolamento (CEE) n. 1408/71, che ha sostituito la convenzione franco-tedesca sulla previdenza sociale, la quale pertanto non si applicherebbe più nel caso di specie. Il 18 marzo 1993 la cassa previdenziale convenuta, essendo venuta a conoscenza dei periodi assicurativi maturati in Francia, procedeva, in applicazione del regolamento n. 1408/71, alla determinazione definitiva di una pensione mensile d'invalidità pari a 723,28 DM, a decorrere dal 1o maggio 1993.
5.
Avverso detto provvedimento il signor J.-L. Thévenon proponeva un reclamo vertente sulla modalità di calcolo della pensione. Il reclamo veniva respinto con provvedimento 13 maggio 1993, tempestivamente impugnato tanto dal signor J.-L. Thévenon quanto dal Sozialamt dinanzi al Sozialgericht di Spira, che disponeva la riunione dei procedimenti.
6.
Nel corso del procedimento svoltosi dinanzi al giudice di rinvio, i ricorrenti hanno sostenuto che i periodi assicurativi maturati dal signor J.-L. Thévenon in Francia debbono essere presi in considerazione nel calcolo della pensione d'invalidità in applicazione della citata convenzione francotedesca del 1950. Ai sensi dell'art. 1 della convenzione, le normative previdenziali tedesca e francese si applicano, rispettivamente, ai lavoratori francesi e a quelli tedeschi, ed equiparati, alle stesse condizioni previste dalla normativa di ciascuno di tali paesi per i propri cittadini. L'art. 9, n. 3, dispone che le pensioni di invalidità sono determinate in conformità alle disposizioni della normativa che era applicabile all'interessato nel momento in cui gli è stata per la prima volta diagnosticata la malattia o si è verificato l'infortunio, e sono a carico dell'ente competente ai sensi della normativa stessa. Tale ente previdenziale è tenuto a prendere in considerazione, nel calcolare l'importo della pensione, i periodi assicurativi compiuti nell'altro Stato contraente.
Lo stesso articolo, al n. 1, prevede il cumulo dei periodi assicurativi maturati dai lavoratori tedeschi o francesi, o equiparati, che siano stati successivamente o alternativamente soggetti, nei due Stati contraenti, ad uno o più regimi di assicurazione invalidità.
7.
Come risulta da queste disposizioni, la convenzione franco-tedesca non applica nel settore delle pensioni d'invalidità il principio della ripartizione proporzionale accolto dal regolamento n. 1408/71. Secondo la convenzione, la corresponsione della pensione di invalidità non incombe congiuntamente agli enti previdenziali di ambedue i paesi, ma solo all'ente dello Stato in cui l'avente diritto era iscritto allorché si è verificato il rischio assicurato. In conformità a tale principio, si tiene conto, nel calcolare l'importo della pensione, dei periodi assicurativi maturati nell'altro Stato contraente.
Ai sensi dell'art. 36 della convenzione, essa è conclusa per un anno dalla data di entrata in vigore, e si rinnova tacitamente di anno in anno, salva denuncia da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza. Come si evince dall'ordinanza di rinvio, nonché dalle osservazioni presentate alla Corte dal governo tedesco, quest'ultimo non ha, a tut-t'oggi, denunciato la convenzione, la quale pertanto — ai sensi del suo art. 36 — continua ad avere vigore.
8.
Secondo i ricorrenti, nella fattispecie si deve applicare la modalità di calcolo prevista dalla convenzione franco-tedesca, in quanto più favorevole rispetto al disposto dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71. A parere dei ricorrenti, i lavoratori che si avvalgono del diritto di libera circolazione non devono essere privati dei vantaggi derivanti dalle disposizioni, più favorevoli rispetto a quelle comunitarie, contenute in convenzioni sulla previdenza sociale integrate nel diritto nazionale. A sostegno dei propri argomenti, i ricorrenti si richiamano alla sentenza Rönfeldt ( 4 ).
9.
Da parte sua, la cassa previdenziale tedesca convenuta sostiene che, ai sensi del suo art. 6, il regolamento n. 1408/71 si è sostituito alle convenzioni di previdenza sociale che vincolino esclusivamente due o più Stati membri. Secondo la convenuta, tali convenzioni possono in qualunque momento essere oggetto di nuovi negoziati tra gli Stati contraenti, e il citato art. 6 dev'essere interpretato appunto come il risultato di una siffatta rinegoziazione. La convenuta deduce inoltre che la sentenza Rönfeldt riguardava circostanze di fatto completamente diverse, e che di conseguenza la soluzione ivi adottata non può trovare applicazione al caso di specie. La convenuta osserva in particolare che nella causa Rönfeldt l'avente diritto non poteva nemmeno richiamarsi a diritti derivanti da periodi assicurativi maturati all'estero, essendo vigenti nei due Stati membri contraenti limiti di età diversi. Così non è, secondo la convenuta, nel caso del signor J.-L. Thévenon. Quest'ultimo può sin d'ora, ove ne ricorrano i presupposti amministrativi e medici, ottenere prestazioni dall'ente previdenziale francese. Inoltre, a parere della convenuta, la convenzione franco-tedesca di cui trattasi non integra gli estremi di una «legislazione» ai sensi dell'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71, e non si può pertanto sostenere che l'assicurato verrebbe privato di diritti previdenziali attribuitigli dalla normativa nazionale per essersi avvalso del diritto alla libera circolazione. Secondo la cassa previdenziale convenuta, per accertare se vi sia o meno perdita di diritti previdenziali, l'assicurato dovrebbe essere messo a confronto con chi abbia compiuto interamente la propria «carriera assicurativa» in un unico Stato membro. Tuttavia, in un caso del genere l'assicurato non potrebbe, conclude la convenuta, richiamarsi alle disposizioni di favore di una convenzione bilaterale, essendo occupato in un unico Stato.
Il convenuto richiama infine l'art. 30, n. 3, della convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, in cui si prevede che, qualora tutte le parti di un trattato anteriore siano del pari parti del trattato posteriore e il trattato anteriore non abbia avuto termine, quest'ultimo si applica soltanto in quanto le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore.
10.
Il giudice a quo ammette, anzitutto, che il caso del ricorrente rientra, tanto ratione personae quanto ratione materiae, nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71. Sottolinea altresì nell'ordinanza di rinvio che, se fosse esclusa l'applicazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e la pensione di invalidità erogata dalla convenuta dovesse essere calcolata in conformità alle disposizioni della citata convenzione franco-tedesca, il ricorso dovrebbe essere accolto. Il signor J.-L. Thévenon, continua l'ordinanza di rinvio, non riceve attualmente alcuna pensione dalla cassa previdenziale francese e, se trovasse applicazione la convenzione franco-tedesca, la convenuta dovrebbe corrispondere al ricorrente una pensione molto più elevata di quella versata sinora, che ammonterebbe secondo i calcoli della convenuta a 1548,23 DM. L'ordinanza di rinvio sottolinea come, al contrario, ove si ritenesse che debbano trovare applicazione le norme comunitarie, e segnatamente l'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, il ricorso dovrebbe essere respinto.
Alla luce di quanto sopra, il giudice a quo ha giudicato necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE.
II — La questione pregiudiziale
11.
La sesta sezione del Sozialgericht di Spira chiede con ordinanza che la Corte si pronunci in via pregiudiziale sulla seguente questione ( 5 ):
«Se l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, che secondo l'art. 6 dello stesso regolamento si sostituisce, entro il suo ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae, alle convenzioni che vincolano esclusivamente due Stati membri — in questo caso la convenzione franco-tedesca sulla previdenza sociale del 10 luglio 1950 —, sia esclusa ai fini del calcolo dell'importo di una pensione (art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71) dagli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE, anche nel caso in cui un assicurato abbia maturato periodi assicurativi solo in uno degli Stati firmatari della convenzione fino al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, e l'applicazione della convenzione bilaterale sulla previdenza sociale non denunciata risulti più favorevole all'assicurato».
Con la questione de qua ci si chiede in sostanza se, nel caso di soggetti che abbiano maturato periodi assicurativi in due Stati membri, i quali prima del regolamento n. 1408/71 avevano stipulato una convenzione sulla previdenza sociale a tutt'oggi non denunciata, le disposizioni del regolamento comunitario prevalgano su quelle della convenzione bilaterale, quand'anche queste ultime siano più favorevoli.
III — Contesto normativo e giurisprudenziale
12.
Con la citata questione pregiudiziale ci si interroga sostanzialmente sulla compatibilità con gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato della perdita di vantaggi previdenziali che può derivare per gli interessati dall'inapplicabilità, in forza dell'art. 6 del regolamento n. 1408/71, di convenzioni stipulate tra Stati membri.
Come noto, il regolamento n. 1408/71 è stato adottato dal Consiglio in applicazione dell'art. 51 del Trattato CE e persegue il coordinamento delle legislazioni nazionali nel settore della previdenza sociale. La sua finalità è l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori mediante un sistema che garantisca ai cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità tanto la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali quanto il beneficio delle prestazioni previdenziali qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza ( 6 ).
13.
Nell'ambito di questo coordinamento, il titolo I del regolamento disciplina i rapporti tra il regolamento stesso e le convenzioni internazionali concluse tra gli Stati membri. Così, l'art. 6 del regolamento, intitolato «Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce», dispone che:
«Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli:
a)
esclusivamente due o più Stati membri, oppure
b)
almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati».
14.
L'art. 7, intitolato «Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento», prevede quanto segue:
«1.
Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:
a)
da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore;
b)
dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.
2.
Nonostante quanto disposto nell'articolo 6, rimangono applicabili:
a)
le disposizioni dell'accordo del 27 luglio 1950, riveduto il 13 febbraio 1961, concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;
b)
le disposizioni della convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;
c)
le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell'allegato III».
Inoltre, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento, che riguarda la conclusione di convenzioni tra Stati membri, «due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento»
15.
Dal tenore delle citate disposizioni emerge che, fatti salvi i casi di cui agli arti. 7, 8 e 46, n. 4, il regolamento si sostituisce a qualunque convenzione conclusa in materia previdenziale esclusivamente tra due o più Stati membri. Questa è d'altronde anche l'interpretazione accolta dalla Corte nella sentenza Walder ( 7 ), nella quale ha dichiarato che il principio della sostituzione del regolamento alle norme delle convenzioni sulla previdenza sociale concluse tra Stati membri ha natura imperativa e non ammette eccezioni all'infuori di quelle espressamente previste dal regolamento stesso. La Corte ha sottolineato in particolare che «il fatto che delle convenzioni sulla previdenza sociale stipulate fra Stati membri implichino (...) dei vantaggi superiori a quelli che derivano da detto regolamento non è (...) sufficiente a giustificare una deroga a tale principio, nei casi in cui dette convenzioni non sono espressamente menzionate dal regolamento» ( 8 ).
16.
Di conseguenza, le convenzioni tra Stati membri anteriori al regolamento sono sostituite, in ogni caso, dal regolamento stesso, senza che occorra esaminare se l'applicazione delle loro norme sia più o meno favorevole per i lavoratori migranti rispetto a quelle del regolamento. Rimangono invece in vigore e, in deroga all'art. 6, continuano in via di principio ad applicarsi, quand'anche contengano norme incompatibili con il regolamento, le convenzioni internazionali menzionate nell'art. 7, n. 2, e nell'allegato III.
17.
Quest'interpretazione è stata parzialmente modificata dalla Corte nella sentenza Rönfeldt ( 9 ). Data la rilevanza di questa giurisprudenza ai fini della soluzione della questione pregiudiziale, ritengo utile ricapitolare sommariamente i fatti che hanno dato luogo a quella controversia. Il signor Rönfeldt, cittadino tedesco, aveva versato contributi al fondo pensioni tedesco dal 1941 al 1957. Successivamente aveva lavorato in Danimarca fino al 1971, e durante tale periodo aveva versato contributi al regime previdenziale danese. Era poi rientrato in Germania, dove era stato assoggettato al regime previdenziale nazionale obbligatorio. Poco prima di compiere i 63 anni, aveva avviato le pratiche necessarie per ottenere il prepensionamento, come previsto dalla normativa tedesca. Le pratiche non andavano però a buon fine in quanto, secondo l'ente previdenziale tedesco competente, i periodi assicurativi maturati dall'interessato in Danimarca potevano essere presi in considerazione per la determinazione dell'anzianità assicurativa minima e dei presupposti per la concessione della pensione, ma non anche per calcolare l'importo della pensione spettante all'interessato in Germania prima che costui avesse raggiunto il limite di età generale previsto dalla legge danese. Come precisa la sentenza, l'età della pensione è fissata in Danimarca a 67 anni, mentre in Germania è fissata a 65 anni, con possibilità di prepensionamento a 63. L'ente previdenziale tedesco aveva nella fattispecie rifiutato di applicare la convenzione sulla previdenza sociale stipulata tra la Germania e la Danimarca il 14 agosto 1953, deducendo che essa era ormai stata sostituita dai regolamenti comunitari in materia previdenziale.
18.
Ai sensi di detta convenzione, i cittadini tedeschi che abbiano lavorato in Danimarca ed abbiano maturato periodi assicurativi in Germania possono chiedere che si tenga conto, nel calcolo della pensione di anzianità tedesca, dei periodi compiuti in Danimarca, fino a un limite massimo di quindici anni. Secondo il regolamento n. 1408/71, i periodi di assicurazione maturati in diversi Stati membri si cumulano solo ai fini della concessione del diritto alla pensione. Contrariamente a quanto previsto dalla citata convenzione tra la Germania e la Danimarca, i periodi di assicurazione maturati in uno o più altri Stati membri non sono presi in considerazione nella determinazione dell'importo della pensione, dato che tale importo è calcolato proporzionalmente ai periodi contributivi compiuti in forza della normativa dello Stato membro cui si domanda l'erogazione della pensione. In tal modo, però, l'interessato avrebbe perso i vantaggi previdenziali previsti dalla convenzione stipulata tra i due Stati membri.
19.
Come nel caso che ci occupa oggi, ci si è chiesti anche allora se l'art. 6 del regolamento n. 1408/71 sia compatibile con gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato, allorché comporti per i lavoratori la perdita di vantaggi previdenziali.
Nella sentenza Rönfeldt la Corte si è pronunciata sulla questione dichiarando che «gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità».
20.
La Corte è giunta a tale conclusione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
In primo luogo, la Corte fa riferimento alla sentenza Walder, in particolare alla parte in cui si dichiara che gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1408/71 «mettevano chiaramente in luce che la sostituzione del regolamento alle disposizioni delle convenzioni previdenziali stipulate tra Stati membri ha una portata tassativa e non ammette alcuna deroga salvo i casi espressamente ricordati dal regolamento» ( 10 ).
21.
La Corte si chiede poi se tale sostituzione, qualora si risolva in una riduzione dei diritti dei lavoratori, sia compatibile con il principio della libera circolazione sancito dagli artt. 48-51 del Trattato. Per rispondere a tale domanda la Corte si fonda sulla finalità dell'art. 51 del Trattato, che persegue la realizzazione più ampia possibile del fondamentale principio comunitario della libera circolazione dei lavoratori migranti, e sottolinea che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 vanno interpretate alla luce della finalità di tale articolo, in applicazione del quale, d'altronde, sono state adottate. La Corte ricorda in proposito che l'articolo in parola «prescrive (...) al Consiglio di adottare nella sfera della previdenza sociale i provvedimenti necessari per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, garantendo, per il conferimento e la conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo delle stesse, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie normative nazionali» ( 11 ). La Corte rammenta altresì la giurisprudenza Petroni ( 12 ), secondo la quale lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato «non potrebbe essere perseguito se, per il fatto dell'esercizio del loro diritto di libera circolazione, i lavoratori dovessero perdere i vantaggi previdenziali loro garantiti, in ogni caso, dalla sola normativa di uno Stato membro» ( 13 ). La Corte fa inoltre riferimento alla sentenza Gravina e a. ( 14 ), in cui ha dichiarato che l'applicazione della disciplina comunitaria non può implicare una diminuzione delle prestazioni concesse in forza della legislazione di un solo Stato membro.
22.
Con la sentenza Rönfeldt la Corte ha esteso questa giurisprudenza alle convenzioni internazionali tra Stati membri, ammettendo che «come prestazioni concesse in virtù della legislazione di uno Stato membro si devono intendere tanto le prestazioni contemplate dal solo diritto nazionale, elaborato dai legislatori nazionali, quanto le prestazioni che derivano dalle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia previdenziale, stipulate tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, che creano per il lavoratore interessato una situazione più favorevole di quella che scaturisce dalla disciplina comunitaria» ( 15 ).
23.
La Corte è giunta pertanto alla conclusione che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità di convenzioni precedenti, concluse tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.
24.
La sentenza Rönfeldt sottolinea in particolare che un'interpretazione diversa, che escludesse l'applicabilità delle norme delle convenzioni che conferiscono al lavoratore vantaggi superiori a quelli derivanti dalla normativa comunitaria, «comporterebbe una limitazione sostanziale della portata delle finalità dell'art. 51, in quanto il lavoratore che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione si troverebbe collocato in una situazione meno favorevole rispetto a quella di cui avrebbe fruito se non si fosse avvalso di detto diritto» ( 16 ).
La Corte applica quindi al settore delle convenzioni in materia previdenziale stipulate esclusivamente tra Stati membri la giurisprudenza elaborata nella citata sentenza Petroni. La sentenza Rönfeldt, d'altronde, come già detto, vi fa espresso riferimento.
25.
Nella sentenza Petroni la Corte ha dichiarato che «è incompatibile con il Trattato la limitazione del cumulo di prestazioni che implichi la decurtazione dei diritti che agli interessati già spettano in uno Stato membro, in forza dell'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali» ( 17 ). L'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è stato quindi ritenuto incompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri diversi mediante decurtazione dell'importo di una prestazione dovuta all'interessato in forza delle sole leggi nazionali di uno di tali Stati.
La sentenza precisa che «i regolamenti concernenti la previdenza sociale dei lavoratori migranti hanno come fondamento, cornice e limiti gli artt. 48-51 del Trattato» e che lo scopo di tali norme «non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro» ( 18 ).
26.
La stessa sentenza sottolinea in proposito che l'art. 51 prevede, in favore del lavoratore che sia stato assicurato successivamente in due o più Stati membri, il cumulo dei periodi assicurativi maturati in ciascuno di essi. Tale cumulo è previsto per il caso in cui la normativa nazionale non offra di per sé all'interessato una copertura assicurativa, in quanto egli non ha maturato periodi assicurativi sufficienti ai sensi della normativa applicabile oppure perché questi gli darebbero diritto solo a una prestazione inferiore al limite massimo. Tuttavia, sottolinea la Corte, non può farsi ricorso al sistema del cumulo e della ripartizione pro rata introdotto dal regolamento n. 1408/71 (art. 46) «qualora ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all'interessato in forza delle leggi di un solo Stato membro» ( 19 ).
27.
Questa sentenza ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva. Ne sono esempio significativo le cause Rossi ( 20 ), Gravina e a. ( 21 ) e Laterza ( 22 ). In queste sentenze la Corte ha dichiarato che le disposizioni dei regolamenti comunitari non possono, salvo espressa deroga in conformità agli obiettivi del Trattato, essere applicate in modo da privare il lavoratore migrante dei vantaggi attribuitigli da una parte delle leggi di uno Stato membro, o da determinare una diminuzione delle prestazioni dovute in forza di tali leggi. Quest'interpretazione da parte della Corte si fonda sulla constatazione che i regolamenti relativi alla previdenza sociale dei lavoratori migranti non hanno istituito un regime comune di previdenza sociale, bensì hanno lasciato sussistere regimi distinti, che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti, nei confronti dei quali il destinatario delle prestazioni può vantare direttamente i propri diritti, a norma vuoi del solo diritto nazionale, vuoi del diritto nazionale completato se del caso dal diritto comunitario.
28.
Questo approccio ermeneutico ha indotto la Corte a dichiarare che l'ente competente, allorché applica il regolamento n. 1408/71, è tenuto ad operare un raffronto tra le prestazioni spettanti in base alla sola normativa nazionale, ivi comprese le relative norme anticumulo, e quelle spettanti in base al diritto comunitario, riconoscendo al lavoratore migrante la prestazione di importo più elevato ( 23 ). Pertanto, qualora l'applicazione della sola normativa di un determinato Stato membro si dimostri per il lavoratore meno favorevole del sistema comunitario, e, più specificamente, di quanto previsto dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71, trovano applicazione le norme del regolamento. Allorché sia invece l'applicazione della normativa dello Stato membro di cui trattasi a rivelarsi più favorevole, dovranno applicarsi le norme nazionali.
29.
Alla stessa conclusione la Corte è giunta nella sentenza Sinatra ( 24 ), in cui si trattava di accertare se, ai sensi dell'art. 51 del regolamento n. 1408/71, si debba procedere ad un nuovo calcolo delle prestazioni in conformità all'art. 46 dello stesso regolamento allorché un mutamento della situazione personale dell'assicurato comporti una riduzione delle prestazioni che gli vengono corrisposte. Con la sentenza in esame la Corte ha dichiarato che non può farsi ricorso al regime del cumulo e della ripartizione proporzionale previsto dall'art. 46 del regolamento n. 1408/71 «qualora ne risulti una prestazione inferiore a quella che spetterebbe all'interessato in forza delle leggi di un solo Stato membro, in base ai soli periodi assicurativi maturati sotto le stesse leggi. Qualora invece l'applicazione delle leggi nazionali si riveli meno favorevole di quella del regime del cumulo e della ripartizione pro rata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo» ( 25 ).
30.
Dall'analisi della giurisprudenza citata si evince con chiarezza che, secondo la Corte, gli obiettivi perseguiti dagli artt. 48 e 51 del Trattato impongono di interpretare le norme del regolamento n. 1408/71 in modo che, tra le disposizioni comunitarie e quelle nazionali, trovino applicazione quelle che offrono al lavoratore migrante i vantaggi maggiori. D'altronde, come la Corte ha avuto modo di dichiarare, le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali introdotte dal regolamento n. 1408/71 si ispirano «infatti al principio fondamentale, sancito nel settimo e nell'ottavo considerando, secondo cui le norme suddette devono garantire ai lavoratori che si spostano nella Comunità l'insieme delle prestazioni loro spettanti nei vari Stati membri “entro il limite del più elevato tra gli importi” di tali prestazioni» ( 26 ).
31.
Si rilevi peraltro come, ripercorrendo la giurisprudenza anteriore al regolamento n. 1408/71, emerge che lo stesso approccio è stato sostanzialmente seguito nell'interpretare le disposizioni del regolamento n. 3 ( 27 ), cui il regolamento vigente si è poi sostituito. Questa considerazione è stata svolta peraltro anche dall'avvocato generale Karl Roemer, che nelle conclusioni sulla causa Duffy ha sottolineato come «nella giurisprudenza si ritrova sempre un concetto al quale questa Corte sembra attribuire particolare importanza nell'applicazione del regolamento n. 3 (...) secondo cui l'applicazione del regolamento n. 3 non dovrebbe determinare una diminuzione o una perdita dei diritti acquisiti, né far sì che i periodi lavorativi trascorsi in uno Stato rimangano inutilizzati ai fini della pensione» ( 28 ).
32.
Dello stesso criterio interpretativo si è valsa la Corte anche nella sentenza Rönfeldt, equiparando alle norme nazionali quelle introdotte da convenzioni internazionali concluse tra gli Stati membri. La sentenza in parola ricomprende infatti, tra le prestazioni erogate in forza della normativa di uno Stato membro, tanto le prestazioni contemplate dal solo diritto nazionale quanto quelle derivanti dalle disposizioni di convenzioni internazionali in materia previdenziale stipulate tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale ( 29 ).
33.
L'equiparazione delle convenzioni internazionali alla legislazione nazionale era già stata peraltro prospettata dalla Corte nella citata sentenza Duffy. Come nella sentenza Rönfeldt, anche nella sentenza Duffy la Corte aveva dichiarato che una riduzione dei diritti dei lavoratori senza la contropartita dei vantaggi previsti dai regolamenti travalica le finalità e l'ambito degli artt. 48 e 51 del Trattato e che «simili limitazioni non sono ammesse, poiché esse avrebbero l'effetto di porre il lavoratore in una situazione meno favorevole di quella che, in mancanza dei regolamenti, deriverebbe dall'applicazione del diritto interno o degli accordi speciali conclusi fra Stati membri» ( 30 ). Questa equiparazione è peraltro conforme anche alla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 1, lett. j), del regolamento, secondo la quale la definizione del termine «legislazione» che compare nella disposizione de qua ha contenuto ampio ( 31 ). Va rilevato comunque che, in conformità alla giurisprudenza più recente della Corte, non rientrano nella legislazione nazionale le convenzioni in materia previdenziale che siano state stipulate tra uno Stato membro e uno Stato terzo ( 32 ).
IV — Soluzione della questione pregiudiziale
34.
Il giudice di rinvio chiede alla Corte di prendere nuovamente posizione sul rapporto intercorrente tra le norme del regolamento n. 1408/71 e quelle delle convenzioni internazionali concluse tra due o più Stati membri prima dell'entrata in vigore dello stesso. Dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento risulta chiaramente — è vero — che le disposizioni del regolamento hanno sostituito quelle della convenzione franco-tedesca. È questa d'altronde l'interpretazione accolta dalla Corte anche nella sentenza Walder, come riferito supra.
35.
Un'interpretazione del genere può essere accolta però soltanto allorché si riveli compatibile con gli obiettivi degli artt. 48 e 51 del Trattato. L'art. 6 e tutte le altre norme del regolamento n. 1408/71 trovano infatti fondamento, cornice e limiti nelle citate disposizioni del Trattato. Alla luce del fatto che secondo la giurisprudenza costante, come già detto, la finalità degli artt. 48-51 impone l'applicazione nei confronti del lavoratore delle norme più favorevoli, al fine di garantire la massima libertà di circolazione, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità, la sostituzione automatica delle norme del regolamento n. 1408/71 alle disposizioni della convenzione francotedesca è ammissibile solo con riferimento a quelle norme che non contengano una disciplina più favorevole rispetto a quella del regolamento comunitario. Di conseguenza, e fatta salva la considerazione che non spetta alla Corte bensì al giudice nazionale giudicare se la norma di una convenzione bilaterale, come quella in oggetto, contenga una disciplina più favorevole rispetto al regolamento comunitario, giungo alla conclusione che l'interessato può, nonostante l'art. 6 del regolamento, richiamarsi alle norme di una convenzione conclusa tra Stati membri qualora esse gli conferiscano più diritti rispetto a quelli riconosciutigli dal regolamento stesso.
36.
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, tutti i governi che hanno presentato osservazioni, nonché il Consiglio e la Commissione, si sono opposti a questa interpretazione. Il governo tedesco e quello del Regno Unito chiedono alla Corte di rivedere la giurisprudenza Rònfeldt, mentre le altre parti che hanno presentato osservazioni sostengono che il caso Thévenon è diverso dal caso Rònfeldt, e che pertanto la soluzione adottata in quest'ultima causa non è estensibile ad una fattispecie quale quella del ricorrente.
37.
L'argomento di fondo cui si richiamano tutte le parti che hanno presentato oservazioni dinanzi alla Corte è che un'interpretazione che consenta di applicare le disposizioni più favorevoli delle convenzioni in materia previdenziale concluse tra Stati membri frantumerebbe l'unità del sistema di coordinamento introdotto dal regolamento n. 1408/71, compromettendone l'efficacia. L'applicazione delle norme del regolamento dipenderebbe, a seconda dei casi, dal fatto che precedenti convenzioni stipulate tra Stati membri contengano o meno norme più favorevoli per i lavoratori migranti. Una soluzione del genere comporterebbe oltre tutto rilevanti difficoltà di ordine pratico, quali complicazioni amministrative, incertezza e ritardi nella liquidazione delle prestazioni.
38.
Per quanto riguarda questo argomento, occorre osservare che il regolamento n. 1408/71 non ha istituito un sistema comune di previdenza sociale, ammettendo anzi la coesistenza di regimi distinti, che attribuiscono diritti distinti rispetto ad enti distinti, nei confronti dei quali l'avente diritto può agire direttamente vuoi in forza del solo diritto interno, vuoi in forza del diritto interno, integrato se del caso dal diritto comunitario. Il regolamento lascia cioè sostanzialmente intatti i regimi previdenziali nazionali. Fondandosi d'altronde su questa realtà la giurisprudenza Petroni, della quale la sentenza Rönfeldt costituisce un'estensione in materia di convenzioni internazionali, era giunta alla conclusione che il coordinamento comunitario, volto ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori, non può essere applicato a loro detrimento, riducendo i diritti che essi traggono dalle disposizioni di favore della normativa nazionale. Gli enti previdenziali competenti sono pertanto tenuti a confrontare le prestazioni erogate in forza del diritto nazionale con quelle derivanti dall'applicazione del diritto comunitario. Qualora le disposizioni di convenzioni interstatuali in materia previdenziale costituiscano parte integrante del diritto degli Stati membri contraenti, è logico che tale confronto comprenda anche le norme contenute in tali convenzioni. L'estensibilità della giurisprudenza Petroni alle convenzioni stipulate tra Stati membri era già stata sostenuta dall'avvocato generale Jean-Pierre Warner nelle conclusioni presentate nella causa Giuliani ( 33 ), in cui sottolineava che «questo ragionamento deve valere in ogni caso, sia che il vantaggio, di cui le norme dettate dal Consiglio pretendano privare il lavoratore, spetti a questo unicamente in base al diritto interno, sia che derivi da tale diritto in funzione del recepimento nello stesso di una convenzione internazionale, come pure — vorrei aggiungere — sia che il recepimento avvenga in forza di una legge nazionale, sia perché avvenga semplicemente perché la struttura costituzionale dello Stato membro interessato ha carattere “monista”».
39.
L'argomento sopra riferito è confutato anche dal fatto che il regolamento stesso consente la parallela esistenza di discipline convenzionali tra gli Stati membri. Si ricordi che l'art. 8 riconosce agli Stati membri la facoltà di concludere tra loro accordi o convenzioni, purché fondate sui principi e sullo spirito del regolamento ( 34 ). Disposizioni di favore contenute in convenzioni anteriori al regolamento potrebbero quindi continuare ad essere applicate in favore dei lavoratori qualora gli Stati membri contraenti abbiano ricompreso tali norme in un nuovo trattato successivo al regolamento.
A parte ciò, vi è una quantità di altre norme del regolamento che in determinati settori consentono agli Stati membri di concordare tra loro deroghe alla disciplina comunitaria. Vale la pena di ricordare, a titolo di esempio, l'art. 17 del regolamento, che consente agli Stati membri di prevedere eccezioni, nell'interesse di determinate categorie di lavoratori, alle disposizioni degli artt. 13-16 del regolamento, relative alla determinazione della legge applicabile.
40.
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte è stato anche sostenuto che l'interpretazione data dalla sentenza Rönfeldt non è estensibile al caso di specie, essendo diverse le circostanze di fatto. Tutte le parti che hanno presentato osservazioni sottolineano che nella causa Rönfeldt il lavoratore era assicurato in Danimarca nel periodo in cui tale Stato non faceva parte della Comunità, e perciò costui, già prima dell'entrata in vigore del regolamento in Danimarca, aveva potenzialmente maturato il diritto alla pensione, ai sensi della convenzione tra la Germania e la Danimarca sulla previdenza sociale. Nel caso di specie, al contrario, il signor J.-L. Thévenon si era trasferito in Germania per lavoro dopo l'entrata in vigore del regolamento. Poiché dunque il lavoratore di cui trattasi si è avvalso del diritto alla libera circolazione in un momento in cui il regolamento era già in vigore, nel suo caso la convenzione francotedesca non potrebbe essere applicata, ed egli non potrebbe attingere dalla convenzione stessa alcun diritto.
41.
Questo argomento non è convincente. Nulla nella sentenza Rönfeldt lascia supporre che la Corte abbia inteso collegare la soluzione adottata con le particolari circostanze della causa in giudizio. Al contrario, si evince chiaramente dalla sua motivazione che la sentenza si fonda sul principio cardine della libera circolazione dei lavoratori, che gli artt. 48-51 del Trattato hanno lo scopo di garantire.
42.
Come risulta dalla giurisprudenza innanzi citata, la soluzione adottata dalla Corte nella causa Rönfeldt non è isolata, ma si iscrive anzi entro un più generale contesto interpretativo. Questa soluzione altro non è che l'applicazione del principio che ispira la giurisprudenza relativa all'interpretazione del regolamento n. 1408/71, secondo la quale le disposizioni del regolamento devono essere interpretate in conformità allo scopo degli artt. 48-51 del Trattato, che rappresentano il fondamento, la cornice e i limiti del regolamento stesso. Il perseguimento di una libertà di circolazione dei lavoratori che sia la più ampia possibile costituisce il fine ultimo dell'art. 51, nonché il criterio informatore nell'applicazione delle disposizioni dei regolamenti emanati sulla scorta di tale articolo ( 35 ).
43.
Come abbiamo già visto, questa impostazione ha indotto la Corte a sancire il principio dell'applicazione del regime previdenziale più favorevole per il lavoratore. In tal modo si riconosce al lavoratore migrante il diritto di fruire del regime previdenziale più favorevole ( 36 ). Proprio a questo principio è ricorsa la Corte nell'interpretare l'art. 6 del regolamento. Principio che la Corte ha peraltro applicato anche nell'interpretare la norma successiva, cioè l'art. 7 del regolamento. Così, ad esempio, nella sentenza Callemeyn ( 37 ) ha dichiarato che «nella sfera d'applicazione ratione personae e ratione matériáé, il regolamento n. 1408/71 si sostituisce all'Accordo provvisorio europeo concernente i regimi previdenziali contro la vecchiaia, l'invalidità ed a favore dei superstiti, stipulato a Parigi I'11 dicembre 1953, e contemplato dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, qualora risulti più favorevole all'avente diritto».
44.
È stato inoltre sostenuto, nel procedimento dinanzi alla Corte, che secondo la citata sentenza Grana-Novoa, successiva alla Ronfeldt, le convenzioni bilaterali in materia previdenziale non possono essere considerate parte della «legislazione» di uno Stato membro ai sensi del regolamento. Va sottolineato in proposito che tale sentenza, che interpreta gli artt. 3, n. 1, e 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71, riguarda esclusivamente le convenzioni stipulate tra uno Stato membro e uno o più Stati terzi. La sentenza in esame si fonda sulla considerazione che, in mancanza di una specifica previsione, le convenzioni stipulate tra uno Stato membro e uno o più Stati terzi esulano dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 in quanto, come si evince dalle disposizioni del regolamento stesso, esso si applica soltanto alle convenzioni che interessano i rapporti tra Stati membri, vale a dire alle convenzioni stipulate esclusivamente tra due o più Stati membri o tra almeno due Stati membri e uno o più Stati terzi ( 38 ). La soluzione adottata in questa sentenza non è pertanto estensibile anche alle convenzioni stipulate tra Stati membri. Si potrebbe anzi concludere, a contrario, che — atteso che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento — le convenzioni bilaterali tra Stati membri sono ricomprese nella nozione di «legislazione» accolta dal regolamento. Occorre inoltre ricordare che il rifiuto della Corte di ricomprendere nella «legislazione» di uno Stato membro le convenzioni tra Stati terzi e uno Stato membro risulta, come osserva peraltro l'avvocato generale W. Van Gerven nella causa de qua, anche da una giurisprudenza risalente, anteriore alla citata sentenza Rönfeldt ( 39 ).
45.
È stato detto anche che il principio della preminenza del diritto comunitario osta all'applicazione delle norme di convenzioni interstatuali, quantunque più favorevoli del regolamento. Per giurisprudenza costante della Corte, il Trattato prevale, nei settori da esso disciplinati, sulle convenzioni concluse tra gli Stati membri prima della sua entrata in vigore ( 40 ). Tuttavia, non ci si può richiamare a tale principio allorché lo stesso diritto comunitario consente l'applicazione delle norme più favorevoli per l'assicurato contenute in convenzioni interstatuali in materia previdenziale. Lo stesso vale d'altronde per quanto riguarda le norme di diritto puramente interno. Rammento in proposito che la Corte, nelle citate sentenze Petroni, Gravina e a., Dammer, Rossi e Laterza, non ha fatto ricorso al principio della preminenza, consentendo così l'applicazione di norme nazionali che attribuivano all'assicurato vantaggi che sarebbero stati esclusi qualora avessero trovato applicazione le norme comunitarie.
46.
Si è fatto anche riferimento al diritto dei trattati, ed in particolare all'art. 30 della convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, che recepisce sostanzialmente il principio «lex posterior derogat legi anteriori». Tale disposizione ha tuttavia portata generica e vale solo allorché il trattato posteriore non contenga alcuna specifica previsione in proposito.
V — Conclusione
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottopostale dalla sesta sezione del Sozialgericht di Spira nel modo seguente:
«Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, perda determinati vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, delle norme di convenzioni internazionali in materia previdenziale — stipulate prima del regolamento tra due o più Stati membri — che siano più favorevoli di quelle del regolamento stesso».
( *1 ) Lingua originale: il greco.
( 1 ) Nella versione coordinata di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e atti successivi (v. GU C 325 del 10 dicembre 1992, pag. 1).
( 2 ) BGBl 1951, pane II, pag. 178.
( 3 ) BGBl 1952, parte II, pag. 437.
( 4 ) Sentenza della Corte 7 febbraio 1991, causa C-227/89 (Race, pag. I-323).
( 5 ) GU C 43 del 12 febbraio 1994, pag. 6.
( 6 ) V. quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1408/71.
( 7 ) Sentenza 7 giugno 1973, causa 82/72 (Race. pag. 599).
( 8 ) Semenza Wälder, punto 7.
( 9 ) Citau alla nou 4.
( 10 ) Sentenza Rönfeldt, punto 22.
( 11 ) Sentenza Rönfeldt, punto 25.
( 12 ) Sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75 (Racc. pag. 1149). V. anche sentenze 25 febbraio 1986, causa 254/84, De Jong (Racc. pag. 671, punto 15), e 14 dicembre 1989, causa 168/88, Dammer (Racc. pag. 4553, punto 21).
( 13 ) Sentenza Rönfeldt, punto 26.
( 14 ) Sentenza 9 luglio 1980, causa 807/79 (Racc. pag. 2205, punto 7).
( 15 ) Sentenza Rönfeldt, punto 27.
( 16 ) Sentenza Rönfeldt, punto 28.
( 17 ) Sentenza Petroni, punto 21.
( 18 ) Sentenza Petroni, punti 11 e 13. V. peraltro le precedenti sentenze 15 luglio 1964, causa 100/63, Van der Veen (Race, pag. 1093), e 10 dicembre 1969, causa 34/69, Duffy (Race, pag. 597).
( 19 ) Sentenza Petroni, punto 16.
( 20 ) Sentenza 6 marzo 1979, causa 100/78 (Race. pag. 831).
( 21 ) Citata alla nota 14.
( 22 ) Sentenza 12 giugno 1980, causa 733/79 (Race. pag. 1915).
( 23 ) V. sentenze 11 giugno 1992, cause riunite C-90/91 e C-91/91, Di Crescenzo e Casagrande (Race. pag. I-3851, punto 17), e 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio (Race. pag. I-897, punto 17).
( 24 ) Sentenza 2 febbraio 1982, causa 7/81 (Race. pag. 137).
( 25 ) Sentenza Sinatra, punti 6 e 7.
( 26 ) Sentenza Laterza, citata, punto 8. V. anche sentenza Gravina, ciuta, punto 7.
( 27 ) GU n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561.
( 28 ) Conclusioni nella causa Duffy (citata alla nota 18), pag. 608. V. anche, tra l'altro, la sentenza Van der Veen, citata, nonché le sentenze 30 novembre 1967, causa 22/67, Goffart (Racc, pag. 380), e 5 luglio 1967, causa 2/67, De Moor (Racc. pag. 232), e causa 9/67, Colditz (Racc. pag. 270).
( 29 ) Sentenza Rönfeldt, punto 27. Si rilevi in proposito che le convenzioni interstatuali in materia previdenziale non rientrano nella definizione di cui all'art 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71. Ai sensi di tale norma, «il termine “legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 (...)».
( 30 ) V. sentenza Duffy, punti 7, 8 e 9.
( 31 ) V. sentenza 31 marzo 1977, causa 87/76, Bozzone (Racc. pag. 687), secondo la quale la definizione in esame comprende tutti i tipi di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi adottati dagli Stati membri e va intesa come riferentesi al complesso dei provvedimenti nazionali vigenti in materia (punto 10 della sentenza). V. inoltre sentenze 23 ottobre 1986, causa 300/84, Van Roosmalen (Racc, pag. 3097), e 9 luglio 1987, cause riunite 82/86 e 103/86, Laborero e Sabato (Racc. pag. 3401).
( 32 ) V. sentenza 2 agosto 1993, causa C-23/92, Grana-Novoa (Racc. pag. I-4505).
( 33 ) Le conclusioni relative alla causa Giuliani sono state pubblicate a proposito della sentenza 13 ottobre 1977, Manzoni, causa 112/76 (Race. pag. 1647, in particolare pag. 1658).
( 34 ) Così è, ad es., per l'accordo concluso il 20 luglio 1987 tra la Germania e il Lussemburgo.
( 35 ) V. in proposito, oltre alla giurisprudenza sul regolamento n. 1408/71 riferita nei paragra6 precedenti, anche quella relativa al regolamento n. 3, come le sentenze 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger (Race. pag. 351), e 9 dicembre 1965, causa 44/65, Maison Singer et Fils (Race. pag. 952), nonché le citate sentenze Van der Veen e Goffart.
( 36 ) V. semenza Sinatra, citata, punto 8.
( 37 ) Sentenza 28 maggio 1974, causa 187/73, Callemeyn (Race. pag. 553). V. anche sentenza 6 giugno 1985, causa 157/84, Frascogna (Race. pag. 1739).
( 38 ) Si rilevi che, ai sensi dell'art. 1, lett. k), del regolamento, «il termine “convenzione di sicurezza sociale” designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti».
( 39 ) V. conclusioni nella causa Grana-Novoa, citata (Race. pag. I-4526). V. tra l'altro sentenze 10 marzo 1977, causa 75/76, Kaucie (Race. 495), e 5 luglio 1988, causa 21/87, Borowitz (Race. pag. 3715).
( 40 ) V., tra l'altro, sentenze 27 febbraio 1962, causa 10/61, Commissione/Italia (Race. pag. 3), e 27 settembre 1988, causa 235/87, Matteucci(Racc. pag. 5589).
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