Conclusioni dell avvocato generale
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Introduzione
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1993 il Regno dei Paesi Bassi ha proposto un ricorso contro la Commissione volto all'annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 22 ottobre 1993, n. 2920, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione dei quantitativi di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il secondo semestre 1993 (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
2 A sostegno della sua domanda il governo olandese ha dedotto in particolare che il regolamento è fondato su di un'erronea interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (2) (in prosieguo: il «regolamento d'attuazione»), che la Commissione non è competente per la rettifica dei quantitativi di riferimento comunicati dalle autorità olandesi, che la Commissione non ha rispettato il principio di parità di trattamento, e infine che il regolamento non è sufficientemente motivato.
3 La Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del Regno dei Paesi Bassi.
Il regolamento del Consiglio
4 Con regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (3) (in prosieguo: il «regolamento del Consiglio») è stata istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana in sostituzione dei vari regimi nazionali.
5 Ai sensi dell'art. 18, n. 1, del regolamento del Consiglio, per ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2 milioni di tonnellate per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali (4). Per il secondo semestre 1993 il volume del contingente è stato fissato ad 1 milione di tonnellate. Nell'ambito di tale contingente doganale, le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un dazio di 100 ECU per tonnellata, mentre le banane ACP non tradizionali possono essere importate in esenzione da dazi doganali. Al di fuori di tale contingente, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad un dazio di 750 ECU per tonnellata, mentre per le banane di paesi terzi esso ammonta a 850 ECU per tonnellata.
Ai sensi dell'art. 19, n. 1, il contingente doganale viene suddiviso fra tre categorie di operatori. La categoria A comprende gli operatori che hanno smerciato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali. La categoria B riguarda gli operatori che hanno smerciato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali, mentre la categoria C riguarda gli operatori che hanno iniziato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o ACP tradizionali dal 1992. Alla categoria A viene attribuito il 66,5% del contingente, alla categoria B il 30% e alla categoria C il rimanente 3,5%.
Per non perturbare le attuali relazioni commerciali pur consentendo una certa evoluzione delle strutture di commercializzazione, la suddivisione del contingente viene fatta in ogni categoria tenendo conto del quantitativo medio di banane smerciate da ogni operatore nel corso dei tre anni precedenti (5).
6 A norma dell'art. 20, la Commissione adotta le modalità d'attuazione del regime d'importazione, in particolare i provvedimenti complementari relativi al rilascio dei titoli.
Stando al quindicesimo `considerando' la Commissione, nell'adottare i criteri complementari ai quali devono attenersi gli operatori, seguirà il principio del rilascio dei titoli alle persone fisiche o giuridiche che si sono assunte il rischio commerciale dello smercio delle banane e rispetterà l'esigenza di evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena di distribuzione (6).
Dal sedicesimo `considerando' risulta che il censimento degli operatori e la definizione dei quantitativi smerciati da utilizzare come riferimento per il rilascio dei titoli devono essere effettuati dagli Stati membri in base a modalità e criteri adottati dalla Commissione.
Il regolamento d'attuazione
7 La Commissione ha emanato un regolamento d'attuazione in riferimento agli artt. 19 e 20 del regolamento del Consiglio.
Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento d'attuazione, un operatore economico delle categorie A e B può ottenere il rilascio di una licenza d'importazione qualora abbia realizzato, operando in proprio, una o più delle seguenti funzioni:
«a) ha acquistato presso produttori banane verdi originarie di paesi terzi e/o di paesi ACP oppure, se del caso, ha prodotto e quindi spedito e venduto tali prodotti nella Comunità;
b) in quanto proprietario, ha fornito e messo in libera pratica banane verdi, nonché ha messo in vendita tali prodotti ai fini di una successiva immissione sul mercato comunitario; l'onere dei rischi di deterioramento o di perdita del prodotto è assimilato all'onere del rischio assunto dal proprietario del prodotto;
c) in quanto proprietario, ha fatto maturare banane verdi e le ha immesse sul mercato della Comunità».
Ai sensi dell'art. 4, n. 5, le autorità competenti comunicano entro determinati termini gli elenchi degli operatori delle categorie A e B specificando i quantitativi da essi smerciati. Con riferimento a questi ultimi spetta alla Commissione, ai sensi dell'art. 6, fissare il coefficiente uniforme di riduzione per ciascuna categoria di operatori. Tale coefficiente viene applicato al quantitativo di riferimento di ogni operatore per determinare il quantitativo da assegnare a quest'ultimo.
8 Nell'evasione delle domande per il secondo semestre del 1993, le autorità olandesi hanno interpretato l'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d'attuazione nel senso che si applicava agli operatori economici che avevano acquistato banane verdi nei paesi terzi e le avevano poi spedite nella Comunità, a prescindere dal fatto che l'immissione di tali banane in libera pratica era stata effettuata dagli acquirenti tedeschi. La motivazione di tale interpretazione da parte delle autorità olandesi è che in tali casi il rischio del deterioramento o della perdita era sopportato dagli operatori olandesi.
9 In una comunicazione agli Stati membri 9 settembre 1993, la Commissione ha osservato che dovevano essere soddisfatte tre condizioni affinché un operatore economico rientri nell'art. 3, n. 1, lett. b). L'operatore economico deve essere proprietario, effettuare l'immissione in libera pratica e infine la rivendita al fine di una successiva immissione sul mercato nella Comunità. L'onere del rischio di deterioramento perdita sostituisce unicamente il requisito di essere proprietario. Quest'ultimo è volto, stando alla comunicazione, a distinguere gli agenti e altri intermediari che trattano per conto terzi. In pratica vi sono però casi in cui l'operatore che effettua l'immissione in libera pratica non è proprietario ma sopporta il rischio del deterioramento e della perdita. Secondo la Commissione, in questi casi la funzione commerciale viene svolta da tale operatore economico e non dal proprietario. Le disposizioni derogatorie devono garantire che tali operatori vengano presi in considerazione nella suddivisione del contingente doganale.
Il regolamento impugnato
10 Dopo aver ricevuto i conteggi forniti dagli Stati membri, la Commissione ha potuto rilevare che il quantitativo totale indicato superava il complesso delle importazioni registrate dall'Eurostat. Essa ne ha pertanto concluso che dovevano essere avvenuti doppi conteggi in conseguenza dell'erronea applicazione da parte di singoli Stati membri dell'art. 3, n. 1, del regolamento d'attuazione.
11 Sulla scorta dei successivi controlli e di contatti con le autorità nazionali la Commissione riduceva i quantitativi dei Paesi Bassi, dell'Italia e del Belgio rispettivamente del 19,7%, del 6,3% e dello 0,04%.
Dopo aver effettuato la rettifica, la Commissione, con riferimento all'art. 20 del regolamento del Consiglio e rispettando la procedura prescritta del comitato di gestione, emanava il regolamento che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per determinare il quantitativo di banane da attribuire ad ogni operatore delle categorie A e B nel secondo semestre del 1993.
Nel quinto `considerando' del regolamento impugnato essa ha osservato che era risultato: «(...) un doppio conteggio degli stessi quantitativi per la stessa funzione a vantaggio di operatori diversi in vari Stati membri; che le verifiche operate presso le autorità competenti in vari Stati membri hanno permesso di confermare tale constatazione e di valutare in maniera relativamente precisa il volume dei doppi conteggi imputabili ad un'applicazione non corretta dei criteri di determinazione delle funzioni che conferiscono il diritto di partecipare al contingente tariffario».
Dal sesto `considerando' emerge che ove fossero presi in considerazione i dati comunicati da taluni Stati membri sarebbe necessario stabilire un coefficiente uniforme di riduzione eccessivo che penalizzerebbe gli operatori della categoria A. Per evitare rilevanti disparità di trattamento, pregiudizievoli e difficilmente riparabili per taluni operatori nonché per prevenire perturbazioni eventuali del regime del contingente doganale, la Commissione ha ridotto i quantitativi comunicati dagli Stati membri detraendo i doppi conteggi.
Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d'attuazione
12 Il governo olandese ha sostenuto che la Commissione ha interpretato erroneamente l'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d'attuazione, affermando che essa si era basata sul criterio dell'espletamento delle formalità per l'immissione in libera pratica e non sull'onere del rischio commerciale.
13 La Commissione si è richiamata al fatto che l'art. 3, n. 1, lett. b), prevede tre condizioni che devono tutte essere soddisfatte. Il rischio del deterioramento e della perdita può sostituire il requisito della proprietà ma non le altre due condizioni.
14 Condivido la tesi della Commissione secondo cui l'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d'attuazione prevede tre condizioni. L'operatore deve essere proprietario, sdoganare personalmente i prodotti e rivenderli al fine del loro smercio nella Comunità. Il rischio del deterioramento o della perdita è equiparato al rischio sopportato dal proprietario. L'eccezione riguarda quindi unicamente una delle tre condizioni. A mio parere è quindi manifestamente in contrasto con il contenuto della disposizione l'interpretazione secondo cui tale eccezione sostituisce tutte e tre le condizioni e quindi anche i rischi commerciali connessi al pagamento dei dazi doganali e alla rivendita nella Comunità. Il motivo del governo olandese va pertanto disatteso per erronea interpretazione dell'art. 3, n. 1.
Competenze della Commissione
15 Il governo olandese ha sostenuto che la Commissione, nel fissare il coefficiente di riduzione, non era competente a correggere i quantitativi comunicati dagli Stati membri. Gli elenchi di operatori e i quantitativi di riferimento vengono elaborati dagli Stati membri. Né l'art. 155 del Trattato né l'art. 20 del regolamento del Consiglio conferirebbero alla Commissione la competenza per modificare tali dati all'atto della fissazione del coefficiente di riduzione.
16 La Commissione ha indicato come fondamento giuridico l'art. 155 del Trattato nonché l'art. 20 del regolamento del Consiglio e, a sostegno della sua interpretazione, ha dichiarato che l'elenco di cui all'art. 20 non era esauriente e che in forza dell'obbligo ad essa incombente di fissare un coefficiente di riduzione essa doveva accertare che non fosse stato deciso un coefficiente erroneo a causa di doppi conteggi. Nella presente causa il doppio conteggio ha potuto essere direttamente accertato effettuando un raffronto tra i dati forniti dagli Stati membri e i quantitativi registrati da Eurostat sulla scorta dei documenti doganali. La riduzione effettuata dopo aver consultato determinati Stati membri ed in esito a discussione con i medesimi, in particolare con il Regno dei Paesi Bassi, è necessaria per garantire il più possibile una suddivisione del contingente doganale conforme ai precetti del regolamento del Consiglio.
17 Dal contenuto del regolamento del Consiglio non è possibile desumere un fondamento giuridico esplicito delle rettifiche apportate dalla Commissione (7). Occorre pertanto accertare cosa possa desumersi dagli scopi e dalla struttura del regime di importazione, in particolare dal contesto della suddivisione dei compiti tra gli Stati membri e la Commissione.
18 Per definire il necessario contesto di riferimento occorre che l'iter logico della Corte inizi da una disamina della competenza della Commissione all'emanazione dei provvedimenti d'attuazione. Nell'ambito della politica agricola comune il presupposto principale è che i poteri della Commissione vanno interpretati estensivamente (8). Ciò deriva dal fatto che la Commissione è l'unica ad essere in grado di seguire in maniera costante ed attenta l'andamento del mercato agricolo e di adottare i provvedimenti urgenti necessari (9). I limiti dei poteri della Commissione vanno pertanto giudicati anzitutto in riferimento ai principali scopi generali di ogni singola organizzazione di mercato (10). La Corte ha inoltre dichiarato che la Commissione è autorizzata ad emanare tutti i provvedimenti necessari od opportuni per l'attuazione di un regolamento del Consiglio purché non siano in contrasto con quest'ultimo o con le disposizioni d'attuazione emanate dal Consiglio (11).
19 A mio parere la suddivisione di competenze di cui al regolamento del Consiglio riflette piuttosto una ripartizione pratica dei compiti che non l'intento del legislatore comunitario di conferire agli Stati membri un potere decisionale autonomo. Ciò può desumersi dal sedicesimo `considerando' in forza del quale gli Stati membri effettuano il censimento degli operatori economici e la definizione dei quantitativi smerciati in base a modalità e criteri adottati dalla Commissione. Il compito affidato agli Stati membri nell'ambito della suddivisione del contingente doganale è limitato pertanto ad un'evasione meccanica delle domande seguendo le modalità e i criteri adottati dalla Commissione nel regolamento d'attuazione.
20 Nella sentenza 20 gennaio 1993, Emerald Meats (12) la Corte ha avuto modo di affrontare un problema che per taluni aspetti può ricordare la presente causa. La causa Emerald Meats riguardava la ripartizione di un contingente di importazione nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato per la carne bovina (13). Come nel caso di specie, la Commissione aveva ripartito il contingente sulla scorta di elenchi elaborati dagli Stati membri che comprendevano gli operatori economici e i quantitativi all'importazione da prendere in considerazione.
Nel periodo di riferimento l'impresa Emerald Meats aveva acquisito presso trasformatori talune percentuali di quote nazionali e effettuato importazioni. Tuttavia l'interpretazione del regolamento d'attuazione effettuata dalle autorità irlandesi aveva comportato che tali contingenti d'importazione erano stati attribuiti ai trasformatori e non alla Emerald Meats. Quest'ultima aveva adito sia la High Court irlandese sia la Corte di giustizia. Inoltre, per l'anno successivo, l'impresa aveva presentato domande di licenze nel Regno Unito.
Per evitare il doppio conteggio dei medesimi quantitativi importati a causa della domanda della Emerald Meats nel Regno Unito e delle domande dei trasformatori in Irlanda, la Commissione aveva stabilito nel regolamento d'attuazione (14), che le licenze di importazione potevano essere rilasciate unicamente contro garanzia nei casi in cui due o più importatori hanno presentato domanda in forza del medesimo quantitativo di importazione. Inoltre la Commissione aveva imposto alle autorità irlandesi di rivedere la suddivisione per il 1991 (15). Infine risulta dalla relazione d'udienza che per la fissazione del coefficiente di riduzione la Commissione ha tenuto conto una sola volta dei quantitativi di riferimento della Emerald Meats e delle imprese di trasformazione (16). Nel coefficiente così calcolato non rientravano pertanto quantitativi conteggiati due volte.
La Emerald Meats aveva fra l'altro chiesto alla Corte di dichiarare che la Commissione era tenuta ad annullare i quantitativi concessi dalle autorità irlandesi alle imprese di trasformazione.
Dal punto 40 della motivazione della sentenza risulta che «La necessità di una gestione comunitaria non implica neanche che la Commissione debba necessariamente poter correggere, in singoli casi, decisioni errate adottate dalle autorità nazionali nell'ambito di detta gestione, poiché l'osservanza delle norme comuni e la loro applicazione uniforme, in tutti gli Stati membri della Comunità, possono essere garantite mediante il procedimento per inadempimento contemplato dall'art. 169 del Trattato, oppure nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali promossi dinanzi ai giudici nazionali, che possono avvalersi del procedimento di cui all'art. 177 del Trattato».
Al punto 50 della sentenza la Corte ha dichiarato inoltre che «(...) la Commissione (...) non poteva neanche sostituirsi alle autorità degli Stati membri e correggere gli elenchi che esse le avevano comunicato, né ammettere tali e quali due volte gli stessi quantitativi di riferimento, perché altrimenti avrebbe ridotto illegittimamente i quantitativi che potevano essere assegnati agli altri operatori della Comunità in base a quantitativi che questi avevano provato di avere importato durante gli anni di riferimento». Stando così le cose la Corte ha dichiarato che la Commissione era legittimata ad esigere la costituzione di una garanzia.
21 Il contesto di fatto della causa Emerald Meats è sotto vari aspetti diverso dal caso di specie. In quella causa la Commissione aveva senz'altro calcolato un coefficiente di suddivisione senza sopprimere i quantitativi conteggiati due volte. Avvalendosi del suo potere di stabilire un criterio di ripartizione dei contingenti, la Commissione aveva quindi garantito che non vi fossero doppi conteggi. Il problema in quel contesto non riguardava quindi, come nel caso di specie, la sua competenza a determinare autonomamente il coefficiente generale, bensì la suddivisione concreta di una percentuale correttamente calcolata del contingente disponibile fra i diversi operatori economici.
22 A mio parere non è quindi possibile desumere dalla sentenza Emerald Meats che la Commissione, nel fissare il coefficiente generale di riduzione, debba astenersi dal rettificare i conteggi degli Stati membri se non dispone di autorizzazione espressa del Consiglio.
23 Un regime di importazione come quello disciplinato dal regolamento del Consiglio è e deve essere fondato sul fatto che la ripartizione avviene tenendo strettamente conto del principio di parità di trattamento (17). Qualora l'interpretazione generale di uno Stato dei criteri di ripartizione stabiliti dalla Commissione comporti un doppio conteggio dello stesso quantitativo, la base del regime di importazione verrebbe alterata ai danni degli operatori economici e dell'organizzazione comune di mercato nel suo complesso. Siffatto doppio conteggio, come la Corte ha sottolineato nella sentenza Emerald Meats, ridurrebbe i quantitativi che possono essere assegnati agli altri operatori della Comunità che possiedono i requisiti per aver diritto ad un contingente d'importazione (18).
24 A mio parere ne consegue che, vista la necessità di tenere in considerazione gli operatori economici nonché il buon funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione, in quanto autorità in grado di controllare la gestione complessiva dell'organizzazione (19), deve essere legittimata a reagire a siffatti doppi conteggi fissando il coefficiente di riduzione in modo centrale per esigenze amministrative.
25 Non sarebbe evidentemente soddisfacente che la Commissione sia indotta a calcolare un coefficiente di riduzione fondato su quantitativi conteggiati due volte e ad avviare poi azioni di inadempimento nei confronti dello Stato membro interessato e/o a spingere gli operatori ad adire i giudici nazionali per far condannare lo Stato membro o gli Stati membri che hanno causato i detti doppi conteggi. In tal caso la Commissione sarebbe effettivamente costretta ad emanare un atto giuridico a suo parere fondato su di una base giuridica erronea e tutti gli altri operatori economici subirebbero una perdita difficilmente risarcibile.
26 Il presupposto per un'efficace suddivisione del contingente doganale è costituito dalla fissazione di un coefficiente di riduzione da parte della Commissione. Le scadenze fanno sì che la Commissione sia tenuta a calcolare e comunicare il coefficiente agli Stati membri rapidamente dopo la comunicazione dei conteggi di questi ultimi. Qualora le fosse negata la possibilità di verificare i quantitativi contenenti i doppi conteggi e le venisse invece imposto di avviare un procedimento ex art. 169, per evitare l'inesattezza del contingente essa potrebbe ritardarne la fissazione sino a quando la Corte si sia pronunciata nel merito o abbia eventualmente emesso un'ordinanza in sede di procedimento sommario. Una soluzione del genere sarebbe a mio parere altresì sfavorevole per gli operatori economici e il buon funzionamento dell'organizzazione di mercato in quanto nel corso del periodo disponibile la Commissione si troverebbe praticamente nell'impossibilità di avviare il procedimento ex art. 169 e la Corte non potrebbe pronunciare un'ordinanza di provvedimenti provvisori.
27 Un regime con costituzione di garanzia non costituirebbe neppure un'alternativa praticabile al riconoscimento del potere della Commissione di rettificare i doppi conteggi. Siffatto regime può a mio parere venire in considerazione unicamente qualora la Commissione, come nella causa Emerald Meats, abbia già stabilito un coefficiente senza decurtare i doppi conteggi. In una situazione del genere la costituzione di cauzione potrebbe garantire che la percentuale del contingente venga attribuita una sola volta al richiedente che provi in seguito di esserne il titolare.
28 Non sembrano quindi esservi alternative praticabili al riconoscimento del potere della Commissione di rettificare i quantitativi conteggiati due volte nell'ambito della fissazione del coefficiente di riduzione. Nel caso di specie sembra del resto particolarmente chiaro che la Commissione era legittimata a farlo. L'interpretazione del regolamento del Consiglio da parte delle autorità olandesi va pertanto considerata manifestamente erronea. Inoltre la Commissione aveva in pratica la possibilità di effettuare le necessarie rettifiche entro un termine ragionevole.
Trasgressione del principio di parità di trattamento
29 Il governo olandese ha sostenuto che la Commissione ha trasgredito il principio della parità di trattamento non avendo garantito di aver posto fine a qualunque tipo di doppio conteggio. Esso si richiama altresì al fatto che, anche dopo le correzioni, vi è discordanza fra i dati complessivi e quelli registrati da Eurostat.
30 La Commissione ha confermato il persistere di taluni doppi conteggi. Gli Stati membri hanno però potuto provare, rinviando alla documentazione doganale prodotta, i quantitativi da essi comunicati per cui non è stato tecnicamente possibile identificare l'origine dei doppi conteggi. Inoltre le autorità olandesi non hanno dimostrato che la Commissione abbia intenzionalmente o colposamente agevolato taluni operatori economici.
31 Il governo olandese non ha provato che la Commissione abbia attuato una disparità di trattamento degli operatori economici che avevano presentato alla Commissione domande sulla stessa base degli operatori olandesi. Il motivo dedotto comporterebbe pertanto che la Commissione, a danno degli operatori economici, non potrebbe effettuare rettifiche dei doppi conteggi accertati solo perché non sono state scoperte tutte le forme di doppi conteggi. Questa tesi comporterebbe in realtà che un'autorità non potrebbe sanzionare le infrazioni qualora, alla luce del tempo e delle risorse di cui dispone, non fosse in grado di scoprire qualunque forma di applicazione scorretta della normativa o qualunque tipo di abuso.
Questo motivo deve essere disatteso.
Trasgressione dell'obbligo di motivazione
32 Il governo olandese ha sostenuto che il regolamento impugnato non è sufficientemente motivato in quanto non indica la base su cui è stata fondata la riduzione. Ciò ha reso difficile per le autorità olandesi la successiva ripartizione delle licenze di importazione.
33 La Commissione ha osservato che una motivazione particolareggiata del regolamento non è necessaria qualora gli Stati membri siano stati strettamente associati al processo di elaborazione dell'atto. Nel caso di specie la Commissione ha avuto prolungate discussioni con le autorità olandesi in merito all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento d'attuazione.
34 Stando alla giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo (20). Tuttavia la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti in quanto l'accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuata alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto, e deve essere proporzionata alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (21).
35 A mio parere il regolamento impugnato soddisfa tali presupposti. Il quinto e sesto `considerando' del regolamento descrivono il doppio conteggio accertato e la sua causa, nonché la necessità della conseguente rettifica nel calcolo del coefficiente di riduzione. In particolare, per quanto riguarda i problemi pratici di applicazione eccepiti dal governo olandese, va osservato che l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento d'attuazione propugnata dalla Commissione è stata discussa con le autorità olandesi. Inoltre è stata oggetto della comunicazione della Commissione 9 settembre 1993. Le autorità olandesi non possono pertanto legittimamente avere avuto dubbi sul contenuto dell'interpretazione della Commissione e sulle caratteristiche dei problemi di applicazione del regolamento cui si è fatto riferimento nel quinto `considerando' del regolamento impugnato.
Spese
36 La Commissione ha chiesto che il Regno dei Paesi Bassi venga condannato alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.
Conclusione
37 Propongo pertanto alla Corte di:
1) respingere il ricorso;
2) condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.Mgr
(1) - GU L 264, pag. 40.
(2) - GU L 142, pag. 6.
(3) - GU L 47, pag. 1.
(4) - «Le banane ACP non tradizionali» sono definite all'art. 15, n. 2, come le importazioni di banane eccedenti il quantitativo definito nel regolamento del Consiglio. La denominazione «paesi ACP» comprende una serie di Stati in Africa, Caraibi e Pacifico con i quali la Commissione ha concluso le Convenzioni di Lomé.
(5) - V. quattordicesimo `considerando' del regolamento del Consiglio.
(6) - V., inoltre, l'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio.
(7) - Ad una richiesta di informazioni sui precedenti in cui vi era stata modifica dei quantitativi indicati da uno Stato membro, la Commissione si è richiamata al regime di importazione della carne bovina congelata di cui alla causa Emerald Meats, che esaminerò in seguito. Quel regime è stato disciplinato da ultimo con regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 1994, n. 3072, relativo all'apertura ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 325, pag. 3). Ai sensi dell'art. 3 la Commissione è autorizzata ad adottare le modalità di attuazione relative alla ripartizione ed all'attribuzione dei quantitativi disponibili tra gli operatori economici nonché a definire le condizioni di rilascio dei titoli di importazione. Tali disposizioni corrispondono a quelle contenute nei regolamenti precedenti. Neppure in questo settore vi è quindi un fondamento giuridico esplicito che consenta alla Commissione di modificare i quantitativi conteggiati dagli Stati membri.
(8) - V., ad esempio, sentenza 29 giugno 1989, causa 22/88, Vreugdenhill e a. (Racc. pag. 2049, punto 16).
(9) - V. sentenze 29 giugno 1989, v. nota 8, 2 febbraio 1988, causa 61/86, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. 431, punto 7), e 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau (Racc. pag. 1069, punto 14).
(10) - V. nota precedente.
(11) - V. sentenza 15 maggio 1984, causa 121/83, Zuckerfabrik Franken (Racc. pag. 2039, punto 13).
(12) - V. cause riunite C-106/90, C-317/90 e C-129/91, Emerald Meats (Racc. pag. I-209).
(13) - Le norme fondamentali per la ripartizione dei contingenti di cui trattasi sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3889, GU L 378, pag. 16.
(14) - Regolamento (CEE) della Commissione 1_ marzo 1991, n. 519, GU L 56, pag. 12.
(15) - V. regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1991, n. 3021, GU L 287, pag. 11.
(16) - V. relazione d'udienza causa C-129/91 (Racc. pag. I-241, punto 9).
(17) - Si rinvia al quattordicesimo `considerando' del regolamento n. 404/93.
(18) - V. sentenza 20 gennaio 1993, v. nota 12, punto 50, in cui la Corte, come ho già ricordato, ha utilizzato l'aggettivo «illecitamente» per quanto riguarda siffatta riduzione.
(19) - V. sentenze citate in nota 9.
(20) - V., ad esempio, sentenze 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio (Racc. pag. I-3411, punto 19), e 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre (Racc. pag. I-395, punto 15).
(21) - V., ad esempio, sentenze 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a. (Racc. pag. I-395, punto 16), 25 ottobre 1978, causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig (Racc. pag. 1991, punti 18-22), 23 febbraio 1977, causa 92/77, An Bord Bainne (Racc. pag. 497, punti 36 e 37), e 1_ febbraio 1965, causa 16/65, Schwarze (Racc. pag. 910).
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