Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Trasporti ° Trasportatore di merci su strada ° Esercizio della professione ° Requisito della capacità finanziaria ° Normativa nazionale che imponga una cauzione ° Natura dei crediti garantiti ° Potere discrezionale degli Stati membri
(Direttiva del Consiglio 74/561/CEE, art. 3, n. 3, nella versione vigente fino al 31 dicembre 1989)
Massima
L' art. 3, n. 3, della direttiva 74/561, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, nella versione vigente fino al 31 dicembre 1989, dev' essere interpretato nel senso che esso non determina i crediti che devono essere garantiti da cauzione, qualora uno Stato membro decida di istituire un siffatto sistema per garantire la capacità finanziaria dei trasportatori di merci su strada.
Parti
Nei procedimenti riuniti C-20/93 e C-21/93,
aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce di Bruxelles, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke GmbH & Co. KG (DKV)
e
SA Générale de Banque,
e tra
Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke GmbH & Co. KG (DKV),
Mobil Oil BV
e
SA AG de 1824, già AG de 1830
SA Générale de Banque,
interveniente: Stato belga,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, 74/561/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 308, pag. 18),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moithinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke GmbH & Co. KG (DKV), dall' avv. A. Verriest, del foro di Bruxelles;
° per la SA Générale de Banque, dall' avv. J.P. Buyle, del foro di Bruxelles;
° per la Mobil Oil BV, dall' avv. J.P. Walravens del foro di Bruxelles;
° per la SA AG de 1824, dall' avv. P. Van Ommeslanghe, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione del Belgio;
° per il governo belga, dal signor P. Lavalleye, direttore generale del servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor V. Di Bucci, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della SA Générale de Banque, rappresentata dall' avv. Ch. Steyaert, dei fori di Bruxelles e di Parigi, della Mobil Oil BV, della SA AG de 1824, rappresentata dagli avv.ti P. Van Ommeslaghe e Ch. Cauwe, del foro di Gand, e della Commissione, all' udienza del 21 settembre 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 ottobre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenze 11 gennaio 1993, pervenute in cancelleria il 21 gennaio seguente, il Tribunal de commerce di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, 74/561/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 308, pag. 18; in prosieguo: la "direttiva 74/561").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di controversie che oppongono, nella causa 20/93, la società Deutscher Kraftverkehr Ernst Grimmke (in prosieguo: la "DKV") alla società Générale de Banque (in prosieguo: la "SGB") e, nella causa 21/93, la DKV e la Mobil Oil (in prosieguo: la "Mobil") alla SGB e alla AG de 1824, già AG de 1830 (in prosieguo: la "AG de 1824"); lo Stato belga è stato chiamato in causa nel secondo giudizio.
3 La DKV ha fornito carburante all' impresa belga di trasporto di merci Zelltrans (causa 20/93). Inoltre, ne ha fornito, così come la Mobil, alla società Transports Lechien et Fils (in prosieguo: la "Lechien") (causa 21/93).
4 La SGB ha prestato cauzione solidale per le imprese di trasporto Zelltrans e Lechien, mentre la AG de 1824 ha prestato cauzione solamente per la seconda.
5 Poiché le due imprese sono state dichiarate fallite, l' una dal Tribunal de commerce di Bruxelles e l' altra dal Tribunal de commerce di Charleroi, la DKV e la Mobil hanno informato la SGB e la AG de 1824 di essere creditrici, la prima, delle imprese Zelltrans e Lechien, la seconda, solo della Lechien, per fatture non pagate relative alle predette forniture di carburante e le hanno invitate a versare loro la cauzione. Essendo stato opposto loro un rifiuto, esse citavano la SGB e la AG de 1824 dinanzi al Tribunal de commerce di Bruxelles.
6 Le cauzioni sono state costituite ai sensi del regio decreto 5 settembre 1978 (Moniteur belge del 19 ottobre 1978, pag. 12464) ° come modificato dal regio decreto 14 luglio 1982 (Moniteur belge del 18 febbraio 1983, pag. 2334) e dal regio decreto 11 settembre 1987 (Moniteur belge del 22 ottobre 1987, pag. 15301) °, recante attuazione della direttiva 74/561.
7 Ai termini dell' art. 37 di detto regio decreto,
"Il richiedente o il titolare di un certificato di trasporto o di un' autorizzazione generale al trasporto nazionale deve comprovare la propria capacità finanziaria mediante la costituzione di una cauzione di 250 000 BFR per certificato di trasporto o per autorizzazione generale al trasporto nazionale".
8 L' art. 38, n. 1, dello stesso decreto dispone:
"La cauzione è destinata alla garanzia dei crediti derivanti dall' esercizio di attività effettuate in base a un certificato di trasporto, un' autorizzazione generale al trasporto nazionale o un' autorizzazione generale al trasporto internazionale.
Soltanto i titolari dei crediti contemplati dal primo comma possono soddisfarsi sulla cauzione (...)".
9 Poiché le attrici nelle cause principali hanno sostenuto, in base all' art. 3 della direttiva 74/561, che la cauzione prescritta dal citato regio decreto garantiva non solo i crediti derivanti da un contratto di trasporto, ma anche tutti quelli derivanti dall' esercizio delle attività professionali del trasportatore, ivi compresi i crediti relativi alla fornitura di carburante, il Tribunal de commerce di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Qualora in attuazione dell' art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, 74/561/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, gli Stati membri impongano, per soddisfare il requisito della capacità finanziaria, la costituzione di una garanzia da parte del trasportatore (in Belgio una cauzione solidale), se soltanto i creditori che abbiano stipulato un contratto di trasporto con il trasportatore assistito da cauzione possano soddisfarsi sulla garanzia così costituita, ovvero se si debba ritenere che detta garanzia giovi a tutti i crediti derivanti dallo svolgimento, da parte di detto trasportatore, delle sue attività professionali".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti delle cause principali, della normativa pertinente, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Occorre preliminarmente precisare che la direttiva 74/561 costituisce una prima tappa nell' armonizzazione delle norme relative all' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada. L' art. 3 subordina detto accesso a diverse condizioni che attengono, in particolare, all' onorabilità dei trasportatori nonché alla loro capacità finanziaria e professionale. Il n. 3 dello stesso articolo prevedeva inoltre espressamente un coordinamento successivo delle norme relative alla capacità finanziaria dei trasportatori.
12 Detto coordinamento è stato realizzato con la direttiva del Consiglio 21 giugno 1989, 89/438/CEE, che modifica la direttiva 74/561, la direttiva 74/562/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e che comporta misure destinate a favorire l' esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori (GU L 212, pag. 101; in prosieguo: la "direttiva 89/438"). L' art. 1, n. 5, di tale direttiva ha modificato l' art. 3, n. 3, della direttiva 74/561, che contiene adesso norme più precise per quanto concerne la capacità finanziaria delle imprese.
13 Tuttavia dette norme non sono applicabili "ratione temporis" nelle cause principali. Infatti, a norma del suo art. 5, n. 1, le disposizioni della direttiva 89/438 si applicano solo dal 1 gennaio 1990. Ora, emerge dalle sentenze di rinvio che gli atti di costituzione di cauzione con cui la SGB e la AG de 1824 hanno prestato cauzione solidale per le imprese di trasporti di cui trattasi sono anteriori a tale data.
14 Si deve, pertanto, far riferimento esclusivamente alla direttiva 74/561 nella versione anteriore al 1 gennaio 1990. L' art. 3, n. 3, di tale direttiva disponeva allora:
"La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l' avviamento e la buona gestione dell' azienda. Fino ad ulteriore coordinamento, ciascuno Stato membro determina quali disposizioni e quali modalità di prova possano essere adottate in proposito".
15 Dai termini stessi di tale disposizione risulta che essa lascia a ciascuno Stato membro un ampio potere discrezionale quanto alle modalità del regime di prova della capacità finanziaria dei trasportatori. In particolare essa non impone l' istituzione di un sistema di cauzione per far fronte al rischio d' insolvenza dell' impresa di trasporto. Di conseguenza, essa non può essere interpretata nel senso che determina le categorie dei crediti che devono essere garantiti da cauzione, qualora uno Stato membro scelga d' istituire un siffatto sistema.
16 A sostegno della tesi secondo cui la garanzia deve assistere tutti i crediti derivanti, per i trasportatori, dall' esercizio della loro attività professionale, la DKV e la Mobil invocano, in primo luogo, il terzo 'considerando' della direttiva 74/561, a tenore del quale le norme comunitarie relative, segnatamente, alla capacità finanziaria dei trasportatori, sono state stabilite nell' interesse "dell' economia nel suo complesso" e non solo nell' interesse degli utenti e delle imprese di trasporti.
17 In secondo luogo, tali società ritengono che i trasportatori siano in grado di assicurare l' avviamento e la buona gestione delle loro imprese, come è prescritto dall' art. 3, n. 3, della direttiva 74/561, soltanto qualora possano garantire il pagamento di tutti i debiti, compresi quelli relativi alla fornitura di carburante.
18 A tal riguardo, basta rilevare che le considerazioni d' ordine generale richiamate dalle attrici nelle cause principali non possono limitare il potere discrezionale espressamente riconosciuto agli Stati membri dall' art. 3, n. 3, al fine di realizzare gli scopi della direttiva 74/561.
19 Pertanto, la questione pregiudiziale dev' essere risolta dichiarando che l' art. 3, n. 3, della direttiva 74/561/CEE, nella versione vigente fino al 31 dicembre 1989, deve essere interpretato nel senso che esso non determina i crediti che devono essere garantiti da cauzione, qualora uno Stato membro decida di istituire un siffatto sistema per garantire la capacità finanziaria dei trasportatori di merci su strada.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de commerce di Bruxelles con sentenze 11 gennaio 1993, dichiara:
L' art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, 74/561/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, nella versione vigente fino al 31 dicembre 1989, dev' essere interpretato nel senso che esso non determina i crediti che devono essere garantiti da cauzione, qualora uno Stato membro decida di istituire un siffatto sistema per garantire la capacità finanziaria dei trasportatori di merci su strada.
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