Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Spese di quota corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione - Esclusione - Esistenza di un commercio legale delle quote - Irrilevanza - Onere della prova della veridicità dell' acquisto incombente all' importatore
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80]
Massima
Le spese di quota corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione non fanno parte integrante del valore in dogana delle merci importate nella Comunità ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci. Non occorre in proposito accertare se nel paese esportatore di cui trattasi sia ammesso o no un commercio legale delle licenze di esportazione poiché non esiste alcuna differenza dal punto di vista economico fra tali due casi. Tuttavia, spetta all' importatore fornire alle autorità doganali, conformemente all' art. 10, n. 1, del regolamento, tutti i documenti e le informazioni necessari per la determinazione del valore in dogana e pertanto provare che si tratta effettivamente di spese corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione e non a commissioni di intermediazione, le quali fanno parte integrante del valore in dogana.
Parti
Nel procedimento C-29/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Brema (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Ospig Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co. KG
e
Hauptzollamt Bremen-Freihafen,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 febbraio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 gennaio 1993, pervenuta alla Corte il 1 febbraio successivo, il Finanzgericht di Brema ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1).
2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la ditta Ospig Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co. (in prosieguo: la "Ospig Textil") e lo Hauptzollamt Bremen-Freihafen (in prosieguo: lo "Hauptzollamt"), a causa della decisione di quest' ultimo di includere nel valore in dogana delle merci le spese corrispondenti all' acquisto presso un terzo di contingenti di esportazione (in prosieguo: le "quote provenienti da un terzo") in un paese terzo con cui la Comunità ha concluso un accordo di limitazione delle esportazioni.
3 Dagli atti di causa risulta che il 13 marzo 1989 la Ospig Textil dichiarava allo Hauptzollamt, per l' immissione in libera pratica, 1 000 giubbotti da uomo, acquistati presso la ditta Bai Lucky Industrial in Taiwan, e indicava come valore in dogana il prezzo netto di 30 000 DM che quest' ultima le aveva fatturato, con detrazione delle spese di quota di 7 000 DM. Come prova di tali spese la Ospig Textil presentava la fattura che la ditta Taipan Oceanic, esportatore in Taiwan e titolare delle quote, le aveva trasmesso a tal fine e che si riferiva alle merci importate.
4 Ritenendo che le spese di quota andassero incluse nel valore in dogana, lo Hauptzollamt esigeva dalla Ospig Textil il versamento di 5 187,77 DM con avviso d' accertamento 14 marzo 1989.
5 Il reclamo presentato dalla Ospig Textil avverso quel provvedimento veniva respinto dallo Hauptzollamt ritenendo quest' ultimo le spese di quota direttamente connesse all' acquisto della merce e facenti pertanto parte del prezzo d' acquisto. Esso rilevava inoltre che dalla sentenza 9 febbraio 1984, causa 7/83, Ospig (Racc. pag. 609), risulta che unicamente le spese di quota provenienti da un terzo, disponibili e cedibili in forza del diritto del paese esportatore, non sono incluse nel valore in dogana. Ora, secondo lo Hauptzollamt, la cessione di quote non è giuridicamente tutelata in Taiwan e pertanto le spese di quota sostenute dovevano essere incorporate nel valore in dogana delle merci.
6 La Ospig Textil proponeva un ricorso dinanzi al Finanzgericht di Brema in cui sosteneva che il valore in dogana ammontava a 30 000 DM, unico importo pagato per le merci importate e che essa avrebbe versato come prezzo d' acquisto qualora avesse importato le merci in un paese non soggetto all' accordo di autolimitazione delle importazioni tessili.
7 Tenuto conto di questi elementi, il Finanzgericht di Brema ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se le spese di quota, corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione, non rientrino nel valore in dogana delle merci importate nella Comunità ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224 (GU 1980, L 134, pag. 1), neanche quando nel paese di esportazione interessato - nella fattispecie Taiwan - le licenze di esportazione non sono lecitamente trasferibili".
8 Con riferimento ad un parere peritale, il giudice nazionale formula dubbi quanto all' inclusione nel valore in dogana delle spese per quote provenienti da un terzo qualora nel paese esportatore non vi sia un commercio legale delle quote. Esso osserva in proposito che dal punto di vista del risultato economico il commercio legale delle quote di esportazione non differisce dal commercio di quote nel paese in cui detto commercio non ha alcun fondamento giuridico. L' inclusione delle spese di quota nel valore in dogana, in tale ultimo caso, sarebbe in contrasto con le esigenze di uniformità e di neutralità della normativa doganale e creerebbe distorsioni di concorrenza fra gli importatori comunitari.
9 D' altra parte, secondo il giudice nazionale, l' inclusione delle spese di quota nel valore in dogana, quando il commercio delle quote non è ufficialmente autorizzato, potrebbe essere giustificata dalla difficoltà di provare che le spese di quota addotte sono effettivamente costi sostenuti per l' acquisto di quote provenienti da un terzo e non una commissione, versata ad intermediari nell' ambito di un' operazione di esportazione, che dev' essere aggiunta al valore in dogana in forza dell' art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1224/80. Il giudice nazionale si chiede se la Corte, affermando nella sentenza 28 marzo 1990, causa C-219/88, Malt (Racc. pag. I-1481), che non è ammesso un commercio dei certificati di autenticità per le carni bovine contrariamente a quanto avviene nel regime delle quote per i prodotti tessili, non abbia limitato la sua decisione di non includere le spese di quota nel valore in dogana unicamente alle licenze di esportazione per le quali è ammesso un commercio legale.
10 Occorre sottolineare anzitutto che ai sensi dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80
"il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all' articolo 8 (...)".
11 L' art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1224/80 emendato dal regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193 (GU L 333, pag. 1), dispone:
"Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un' obbligazione del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso può essere fatto anche mediante lettere di credito o strumenti negoziabili e può inoltre essere effettuato direttamente o indirettamente".
12 Come la Corte ha rilevato nella citata sentenza Ospig, dal combinato disposto dei nn. 1 e 3, lett. a), dell' art. 3 (modificato) del regolamento n. 1224/80 risulta che il valore in dogana comprende tutti i pagamenti effettuati o da effettuare, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore ad una terza persona per soddisfare un' obbligazione del venditore (punto 11).
13 Si deve d' altra parte osservare che l' art. 8 del regolamento n. 1224/80, cui fa rinvio il suddetto n. 1 dell' art. 3, stabilisce che al "prezzo effettivamente pagato o da pagare" per le merci importate si deve aggiungere un certo numero di spese che, dal punto di vista economico, risultano connesse a detto prezzo. L' art. 8 contiene un elenco tassativo delle spese che possono, a questo titolo, essere prese in considerazione per la determinazione del valore in dogana, e va constatato che le "spese di quota" non figurano in detto elenco (punto 12).
14 Nella stessa sentenza la Corte ha altresì rilevato che la normativa comunitaria, intesa a controllare i quantitativi di prodotti tessili importati da taluni paesi terzi, persegue un obiettivo totalmente distinto da quello del regolamento n. 1224/80, modificato, il quale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione delle merci in dogana per l' applicazione della Tariffa doganale comune. Quest' ultimo regolamento dev' essere quindi interpretato senza far riferimento alla disciplina relativa al sistema delle licenze di esportazione e di importazione (punto 14). Alla luce di quanto precede la Corte ha dichiarato che le spese di quota corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione nell' ambito della normativa di cui è causa non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo, effettuato in base al regolamento n. 1224/80, del valore in dogana delle merci.
15 Il fatto che esista o no un commercio legale delle licenze di esportazione è irrilevante per la portata di questa giurisprudenza poiché non esiste nessuna differenza dal punto di vista economico fra tali due casi. Gli importatori devono in ambedue i casi pagare un certo importo per poter effettuare l' importazione, importo la cui entità dipende dalla situazione nel mercato di cui trattasi. L' inclusione nel valore in dogana delle spese di quota per cui non esiste un commercio legale creerebbe pertanto una ingiustificata disparità di trattamento fra importatori della Comunità che tuttavia si trovano in una situazione analoga e sarebbe, di conseguenza, contrastante col sistema equo, uniforme e neutrale di determinazione del valore in dogana instaurato con il regolamento n. 1224/80.
16 Questa valutazione non può essere inficiata dal rischio di detrazione abusiva di spese di quota fittizie che sarebbero in realtà commissioni di intermediazione che vanno aggiunte al valore in dogana in applicazione dell' art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1224/80. Spetta infatti all' importatore fornire alle autorità doganali, conformemente all' art. 10, n. 1, del regolamento n. 1224/80, tutti i documenti e le informazioni necessari per la determinazione del valore in dogana e pertanto provare che si tratta effettivamente di spese corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione.
17 Nella citata sentenza Malt la Corte ha effettivamente rilevato che gli importi pagati al venditore, oltre al prezzo della merce, per i certificati di autenticità necessari all' importazione in franchigia dai prelievi nell' ambito di un contingente doganale comunitario per le carni bovine devono essere considerati parte integrante del valore in dogana ed ha affermato a questo proposito che, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina delle quote applicabile ai tessili, non è legalmente ammesso un commercio dei certificati di autenticità distinto (punto 14 e 15). Tuttavia questa osservazione è stata formulata dalla Corte unicamente per sottolineare la differenza fra i certificati di autenticità richiesti all' importazione di carni bovine e le licenze di esportazione rilasciate per i prodotti tessili, dato che queste ultime non sono connesse ad uno specifico contratto di vendita, ma ad una categoria determinata di merci, e possono essere cedute indipendentemente dalle merci, nel qual caso il prezzo da versare costituisce un corrispettivo del diritto all' esportazione, autonomo e distinto dal prezzo d' acquisto delle merci (punto 13).
18 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale sollevata dal Finanzgericht di Brema nel senso che le spese di quota corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione non costituiscono parte integrante del valore in dogana delle merci importate nella Comunità, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, e non occorre pertanto accertare se nel paese esportatore di cui trattasi sia ammesso un commercio legale delle licenze di esportazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Brema con ordinanza 19 gennaio 1993, dichiara:
Le spese di quota corrispondenti all' acquisto di contingenti di esportazione non costituiscono parte integrante del valore in dogana delle merci importate nella Comunità ai sensi delle disposizioni del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, e non occorre pertanto accertare se nel paese esportatore di cui trattasi sia ammesso un commercio legale delle licenze di esportazione.
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