Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla cittadinanza -Ingresso gratuito nei musei concesso da uno Stato membro solo ai propri cittadini, agli stranieri residenti e ai giovani di età inferiore ai 21 anni - Discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri che fruiscono della libertà di circolazione, in particolare come destinatari di servizi - Divieto
(Trattato CEE, artt. 7 e 59)
Massima
Il trattamento deteriore dei turisti stranieri di età superiore ai 21 anni derivante dal regime di accesso ai musei nazionali in uno Stato membro, che concede l' ingresso gratuito solo ai cittadini di detto Stato, agli stranieri che vi risiedono e ai giovani di età inferiore ai 21 anni, è vietato, per quel che riguarda i cittadini comunitari, dagli artt. 7 e 59 del Trattato.
Infatti, la libera prestazione dei servizi, sancita dall' art. 59 del Trattato, comprende la libertà dei destinatari di servizi, ivi compresi i turisti, di recarsi in uno Stato membro per fruirne alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Atteso che la visita dei musei costituisce uno dei motivi determinanti per cui i turisti decidono di recarsi in uno Stato membro, una discriminazione nel settore dell' accesso ai musei può incidere sulle condizioni di prestazione dei servizi, nonché sui loro prezzi, e pertanto influenzare la decisione di talune persone di visitare il paese.
Parti
Nella causa C-45/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo applicato un sistema in base al quale i cittadini spagnoli, gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni cittadini degli altri Stati membri della CEE fruiscono dell' ingresso gratuito nei musei nazionali, mentre i cittadini degli altri Stati membri di età superiore ai 21 anni devono pagare l' ingresso, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 7 e 59 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzioni di presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 gennaio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, volto a far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo applicato un sistema in base al quale i cittadini spagnoli, gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni cittadini degli altri Stati membri della CEE fruiscono dell' ingresso gratuito nei musei nazionali, mentre i cittadini degli altri Stati membri di età superiore ai 21 anni devono pagare l' ingresso, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 7 e 59 del Trattato CEE.
2 L' art. 22 del regio decreto 10 aprile 1987, n. 620, con cui è stato adottato il regolamento dei musei nazionali e del sistema spagnolo dei musei (in prosieguo: il "regolamento"), dispone al n. 1 che le persone di cittadinanza spagnola possono visitare gratuitamente i musei statali alle condizioni fissate dal Consiglio dei ministri. Il n. 3 del medesimo articolo consente poi al governo, con decisione di detto Consiglio, di estendere ai cittadini di altri Stati membri le condizioni di visita pubblica cui si riferisce il n. 1.
3 In forza di due decisioni del Consiglio dei ministri 7 dicembre 1982 e 21 febbraio 1986, fruiscono dell' ingresso gratuito nei musei statali, oltre ai cittadini spagnoli, gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni.
4 La Commissione ritiene che detta disciplina, operando una discriminazione fra i cittadini spagnoli e i cittadini degli altri Stati membri non residenti in Spagna e di età superiore ai 21 anni, trasgredisca gli artt. 7 e 59 del Trattato.
5 Richiamandosi alla sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195), la Commissione ricorda che la libera prestazione di servizi, sancita dall' art. 59 del Trattato, comprende la libertà dei destinatari di servizi, ivi compresi i turisti, di recarsi in un altro Stato membro per fruirne alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Secondo la Commissione, questo diritto non riguarda solo l' accesso alle prestazioni di servizi contemplate dal Trattato CEE, ma altresì tutte le agevolazioni connesse che incidono sulle condizioni di prestazione o di fruizione di detti servizi.
6 A tale proposito essa osserva che, siccome la visita nei musei costituisce uno dei motivi determinanti per cui i turisti, in quanto destinatari di servizi, decidono di recarsi in un altro Stato membro, vi è uno stretto vincolo fra la libertà di circolazione che essi ricavano dal Trattato e le condizioni di accesso ai musei.
7 La Commissione ritiene inoltre che una discriminazione nel settore dell' accesso ai musei possa avere conseguenze sulle condizioni di prestazione dei servizi, nonché sui loro prezzi, e possa pertanto influenzare la decisione di talune persone di visitare il paese.
8 Il Regno di Spagna si limita a sostenere che la disciplina di cui è causa non è discriminatoria in quanto il n. 3 del citato art. 22 consente specificamente l' estensione ai cittadini degli altri Stati membri del trattamento di cui fruiscono i cittadini spagnoli.
9 Questo argomento va disatteso. Infatti, mentre per i cittadini spagnoli l' ingresso gratuito nei musei deriva direttamente dal regolamento, per i cittadini stranieri il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato a una decisione del Consiglio dei ministri. Ora, alla data di presentazione del ricorso, il Consiglio dei ministri non aveva fatto uso della delega conferitagli dal citato art. 22, n. 3, per cui solo gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni fruivano dell' ingresso gratuito nei musei spagnoli.
10 Ne deriva che il regime spagnolo di accesso ai musei statali comporta una discriminazione a svantaggio unicamente dei turisti stranieri di età superiore ai 21 anni che è vietata, per i cittadini comunitari, dagli artt. 7 e 59 del Trattato CEE, e che pertanto il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detti articoli.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il regno di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, avendo applicato un sistema in base al quale i cittadini spagnoli, gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni cittadini degli altri Stati membri della CEE fruiscono dell' ingresso gratuito nei musei nazionali, mentre i cittadini degli altri Stati membri di età superiore ai 21 anni debbono pagare l' ingresso, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 7 e 59 del Trattato CEE.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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