Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-52/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor H. van Lier, consigliere giuridico, e dalla signora V. Melgar, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS sulle norme di qualità dei bulbi dei fiori (iris, giglio) senza previa notificazione alla Commissione del progetto della modifica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, Diez de Velasco (relatore), C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 21 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 maggio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 gennaio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS sulle norme di qualità dei bulbi dei fiori (iris, giglio), senza previa notifica alla Commissione del progetto della modifica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8, in prosieguo: la "direttiva 83/189").
2 L' art. 8 della direttiva 83/189 dispone al n. 1, primo comma, che:
"Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto".
3 L' art. 9, nn. 1 e 2, così recita:
"1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri rinviano l' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui all' articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne.
2. Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la Commissione, nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all' articolo 8, paragrafo 1, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia".
4 Avendo avuto notizia del fatto che le autorità olandesi avevano emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS in materia di norme di qualità dei bulbi dei fiori (iris, giglio), la Commissione decideva di avviare il procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato. Essa riteneva, infatti, che tale regolamento costituisse una regola tecnica rientrante nella sfera di applicazione della direttiva 83/189 e che, pertanto, il progetto relativo alla sua modifica avrebbe dovuto esserle comunicato.
5 Con lettera 31 luglio 1991, la Commissione metteva in mora il governo olandese invitandolo a presentare osservazioni in merito, rilevando che si trattava di un caso manifesto di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla direttiva agli Stati membri, con conseguente necessità di immediata sospensione del provvedimento medesimo. Nella stessa lettera la Commissione faceva anche presente che da tale violazione della direttiva 83/189 derivava l' inopponibilità ai terzi della norma tecnica di cui trattasi.
6 Con lettera 4 novembre 1991 le autorità olandesi riconoscevano che il detto regolamento costituiva una norma tecnica ai sensi delle disposizioni della direttiva 83/189 nonché di aver omesso di comunicare alla Commissione il progetto di modifica.
7 Rilevando la persistente mancata applicazione della direttiva 83/189, la Commissione, con lettera 18 maggio 1992, notificava un parere motivato al governo olandese invitandolo nuovamente a comunicarle, entro il termine di due mesi, la modifica XIII sotto forma di progetto e a sospenderne l' adozione per la durata prevista dalla direttiva medesima. Nel detto parere motivato la Commissione sottolineava anche che la norma tecnica di cui trattasi doveva considerarsi inefficace nei confronti dei terzi.
8 Con lettera 23 luglio 1992 il governo olandese faceva presente alla Commissione che avrebbe cercato in futuro di evitare siffatte omissioni e di aver proceduto, nel frattempo, alla notificazione di un' altra modifica della normativa medesima.
9 Con atto del 26 gennaio 1993, la Commissione proponeva il presente ricorso.
10 E' pacifico che, ai sensi dell' art. 8 della direttiva, il progetto di modifica XIII del regolamento PVS avrebbe dovuto essere comunicato immediatamente alla Commissione e che tale comunicazione è stata omessa.
11 Il governo olandese ha peraltro riconosciuto l' inadempimento sin dalla fase precontenziosa del presente procedimento.
12 Si deve pertanto rilevare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS in materia di norme di qualità dei bulbi dei fiori (iris, giglio) senza previa notificazione alla Commissione del progetto della modifica, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 8 della direttiva 83/189.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno dei Paesi Bassi è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo emanato, il 9 ottobre 1990, la modifica XIII del regolamento PVS sulle norme di qualità dei bulbi dei fiori (iris, giglio) senza previa notificazione alla Commissione del progetto della modifica, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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