Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Accordi internazionali ° Accordi della Comunità ° Efficacia diretta ° Art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione CEE-Marocco
(Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 41, n. 1)
2. Accordi internazionali ° Accordo di cooperazione CEE-Marocco ° Lavoratori marocchini occupati in uno Stato membro ° Previdenza sociale ° Parità di trattamento ° Rifiuto di assegnare, a causa della sua cittadinanza, ad un lavoratore marocchino vittima di un infortunio sul lavoro un assegno per minorati previsto a favore dei cittadini nazionali ° Inammissibilità
[Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 41, n. 1; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71]
Massima
1. L' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione fra la CEE e il Marocco, che sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto di fare discriminazioni, a motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori marocchini e dei membri della loro famiglia con essi conviventi, nel settore della previdenza sociale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui esecuzione o i cui effetti non sono subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore per qualsiasi questione diversa da quelle che costituiscono oggetto dei nn. 2, 3 e 4 del medesimo articolo.
Sia dalla lettera della detta disposizione sia dall' oggetto e dalla natura dell' accordo nel quale essa si inserisce risulta che essa ha efficacia diretta, con la conseguenza che i soggetti ai quali si applica sono legittimati ad invocarla dinanzi ai giudici nazionali.
2. L' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione fra la CEE e il Marocco, che sancisce, nel settore della previdenza sociale, il divieto di fare discriminazioni, a motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori marocchini e dei familiari con essi conviventi, dev' essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi un assegno per minorati, contemplato dalla sua normativa a favore dei cittadini nazionali residenti in detto Stato da almeno cinque anni, ad un cittadino marocchino colpito da incapacità lavorativa a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in detto Stato e che risiede nel territorio dello stesso da oltre cinque anni, per il motivo che l' interessato ha la cittadinanza marocchina.
Infatti, da un lato, tale cittadino marocchino va considerato lavoratore ai sensi del detto articolo poiché ha lasciato il mercato del lavoro dopo essere rimasto vittima di uno dei rischi che danno diritto a prestazioni previdenziali. Dall' altro, l' assegno di cui trattasi dev' essere considerato, almeno nel caso di un lavoratore che, a motivo di una precedente attività lavorativa, sia già coperto dal sistema previdenziale dello Stato membro interessato, come una prestazione d' invalidità rientrante nella sfera d' applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 e, di conseguenza, in quella dell' Accordo predetto.
Parti
Nel procedimento C-58/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Zoubir Yousfi
e
Stato belga,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, F.A. Schockweiler (relatore), F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Z. Yousfi, dall' avv. R.O. Dalcq, del foro di Bruxelles;
° per il governo belga, dal signor J. Devadder, direttore di amministrazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo francese, dalla signora E. Belliard, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, addetto principale di amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia e dal signor P. Hetsch, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Z. Yousfi, rappresentato dall' avv. B. Gribomont, del foro di Bruxelles, del governo belga, rappresentato dall' avv. J.-J. Masquelin, del foro di Bruxelles, e dal signor J. Devadder, del governo tedesco, del governo francese e della Commissione, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 26 gennaio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 febbraio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 febbraio 1993, pervenuta in cancelleria il successivo 5 marzo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1, in prosieguo: l' "Accordo").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Yousfi, cittadino marocchino, e lo Stato belga circa il diniego di un assegno per minorati.
3 Emerge dal fascicolo che il signor Yousfi, figlio di un cittadino marocchino occupato in Belgio, è nato in questo Stato membro ed è ivi residente.
4 Occupato in Belgio come lavoratore subordinato, il signor Yousfi, il 31 luglio 1984, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. L' entità del pregiudizio fisico subito dal signor Yousfi e l' importo delle indennità d' invalidità spettantigli non sono ancora stati fissati. Il signor Yousfi vive attualmente a carico del padre.
5 Il 15 ottobre 1990 il signor Yousfi ha chiesto di fruire in Belgio di un assegno per minorati ai sensi della legge 27 febbraio 1987 (Moniteur belge del 1 aprile 1987, pag. 4832).
6 L' art. 4, n. 1, di detta legge stabilisce che, per fruire di un assegno per minorati, occorre essere cittadini belgi, apolidi, profughi o di cittadinanza indeterminata ed aver risieduto in Belgio effettivamente e permanentemente nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.
7 Il 15 febbraio 1991 le autorità competenti hanno respinto la domanda del signor Yousfi a motivo della sua cittadinanza marocchina; perciò l' interessato ha adito il Tribunal du travail di Bruxelles.
8 Dinanzi al detto giudice il signor Yousfi ha sostenuto che l' art. 41, n. 1, dell' Accordo introduce nel settore della previdenza sociale il principio della non discriminazione a motivo della cittadinanza tra i cittadini degli Stati membri e i lavoratori marocchini. Inoltre, emergerebbe dalla sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (Racc. pag. I-199), che detta disposizione può avere efficacia diretta e che la nozione di previdenza sociale che vi è contenuta dev' essere interpretata analogamente alla nozione identica figurante nel regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"). Infine, conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, gli assegni per i minorati costituirebbero prestazioni previdenziali ai sensi di detto regolamento. Di conseguenza, l' art. 41, n. 1, dell' Accordo vieterebbe alle autorità di uno Stato membro di richiamarsi alla cittadinanza marocchina dell' attore per negargli detti assegni.
9 Lo Stato belga ha invece sostenuto che il signor Yousfi non rientra in alcuna delle categorie di destinatari dell' assegno per minorati contemplate dalla legge belga e che non esistono convenzioni internazionali di reciprocità tra Belgio e Marocco in materia di assegni per minorati. Inoltre il signor Yousfi non potrebbe invocare pertinentemente l' art. 41, n. 1, dell' Accordo, come interpretato dalla Corte nella citata sentenza Kziber, in quanto, contrariamente alle prestazioni di disoccupazione concesse ai giovani in cerca di impiego, di cui trattavasi in quella causa, gli assegni per minorati, finanziati dal pubblico erario per fini di assistenza, indipendentemente dall' esistenza di un contratto di lavoro, non rientrerebbero nella previdenza sociale e quindi esulerebbero dalla sfera d' applicazione ratione materiae di detta disposizione dell' Accordo.
10 Di conseguenza, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la normativa belga relativa agli assegni per minorati (legge 27 febbraio 1987) rientri nella sfera d' applicazione ratione materiae dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione stipulato fra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato il 27 aprile 1976 a Rabat, approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2211/78.
2) In caso di soluzione affermativa di detta questione, se tali disposizioni siano direttamente efficaci nell' ordinamento nazionale".
11 Anzitutto, si devono ricordare la finalità e le disposizioni pertinenti dell' Accordo.
12 A tenore dell' art. 1, l' Accordo mira a promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Marocco e per favorire il consolidamento delle loro relazioni. Detta cooperazione è istituita, a norma del titolo I, nel settore economico, tecnico e finanziario, a norma del titolo II nel settore degli scambi commerciali e, a norma del titolo III, nel settore sociale.
13 L' art. 41, che rientra nel titolo III, relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, stabilisce, nel n. 1, che, salvo quanto disposto dai paragrafi successivi concernenti il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei vari Stati membri, la fruizione delle prestazioni familiari per i componenti della famiglia residenti nel territorio della Comunità ed il trasferimento in Marocco di pensioni e di rendite, i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, nel settore della previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall' assenza di qualsiasi discriminazione a motivo della cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.
14 Dal contesto della causa principale emerge che in sostanza il giudice a quo vuol sapere, con le sue questioni pregiudiziali, se l' art. 41, n. 1, dell' Accordo vada interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi un assegno per minorati, contemplato dalla sua normativa a favore dei cittadini nazionali residenti in detto Stato da almeno cinque anni, ad un cittadino marocchino colpito da incapacità lavorativa a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in detto Stato e che risiede sul territorio dello stesso da oltre cinque anni, per il motivo che l' interessato ha la cittadinanza marocchina.
15 Onde risolvere tale questione, occorre accertare anzitutto se l' art. 41, n. 1, dell' Accordo possa essere invocato direttamente da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale e, in secondo luogo, se nella detta norma rientri la situazione di un lavoratore migrante marocchino che chiede, nello Stato membro nel quale è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro e nel quale risiede da oltre cinque anni, di fruire di un assegno come quello sul quale verte la causa principale.
Sull' efficacia diretta dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo
16 A questo proposito, nella summenzionata sentenza Kziber, la Corte ha già dichiarato che l' art. 41, n. 1, dell' Accordo, che sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi il divieto di fare discriminazioni, a motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori marocchini e dei membri della loro famiglia con essi conviventi, nel settore della previdenza sociale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui esecuzione o i cui effetti non sono subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore per qualsiasi questione diversa da quelle che costituiscono oggetto dei nn. 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Nella stessa sentenza la Corte ha aggiunto che l' obiettivo dell' Accordo, cioè la promozione di una cooperazione globale tra le parti contraenti, specie nel settore della manodopera, conferma che il principio di non discriminazione sancito dall' art. 41, n. 1, può disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli.
17 La Corte ne ha dedotto (punto 23) che emerge dalla lettera dell' art. 41, n. 1, come pure dall' oggetto e dalla natura dell' Accordo nel quale esso si inserisce, che detta disposizione può essere direttamente applicata.
18 Poiché il governo della Repubblica federale di Germania ha espressamente chiesto alla Corte di modificare tale giurisprudenza, si deve sottolineare, come ha osservato l' avvocato generale nei paragrafi 6 e 7 delle sue conclusioni, che le osservazioni presentate nell' ambito del presente procedimento non hanno messo in luce alcun nuovo elemento di giudizio che possa indurre la Corte a modificare l' orientamento assunto nella ripetuta sentenza Kziber.
19 L' efficacia diretta che si deve perciò riconoscere all' art. 41, n. 1, dell' Accordo implica che i soggetti ai quali si applica questa disposizione sono legittimati ad invocarla dinanzi ai giudici nazionali.
Sulla portata dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo
20 Onde determinare la portata del principio di non discriminazione sancito dall' art. 41, n. 1, dell' Accordo, si deve verificare, da un lato, se una persona come l' attore nella causa principale sia un lavoratore contemplato da detto articolo e, dall' altro, se un assegno per minorati come quello di cui trattasi nella causa principale rientri nell' ambito della previdenza sociale ai sensi di detta disposizione.
21 In primo luogo, per quel che riguarda la nozione di lavoratore di cui all' art. 41, n. 1, dell' Accordo, emerge dalla citata sentenza Kziber (punto 27) che essa comprende tanto i lavoratori attivi quanto quelli che hanno abbandonato il mercato del lavoro dopo aver raggiunto l' età prescritta per godere di una pensione di anzianità o dopo essere rimasti vittime di uno dei rischi che danno diritto ad indennità nell' ambito di altri settori previdenziali.
22 Infatti, i nn. 2 e 4 dell' art. 41 dell' Accordo si richiamano espressamente, quanto al beneficio del cumulo e alla possibilità di trasferire le prestazioni in Marocco, a regimi come quelli delle pensioni e delle rendite di anzianità o delle prestazioni di invalidità corrisposte in caso di infortunio sul lavoro.
23 La nozione di lavoratore contemplata dall' art. 41, n. 1, dell' Accordo comprende quindi un cittadino marocchino come l' attore nella causa principale, colpito da incapacità lavorativa a seguito di un infortunio sul lavoro sopravvenuto nello Stato membro nel quale risiede da oltre cinque anni e che chiede di fruire di un assegno per minorati.
24 Quanto poi alla nozione di previdenza sociale di cui all' art. 41, n. 1, dell' Accordo, risulta dalla citata sentenza Kziber (punto 25) che essa va intesa analogamente alla nozione identica contenuta nel regolamento n. 1408/71.
25 Orbene, anche se, prima della modifica apportata con il regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1), il regolamento n. 1408/71 non menzionava specificamente, tra i rami della previdenza sociale ai quali si applica, le prestazioni destinate a garantire la tutela dei minorati, è giurisprudenza ormai consolidata (v., in primo luogo, sentenza 28 maggio 1974, causa 187/73, Callemeyn, Racc. pag. 553, punto 15, e, ultimamente, sentenza 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid, Racc. pag. I-3011, punto 10) che gli assegni per minorati rientrano nella sfera d' applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71 in forza dell' art. 4, n. 1, lett. b), di questo, che contempla espressamente le "prestazioni di invalidità".
26 La Corte ha infatti rilevato (v., in particolare, sentenza 20 giugno 1991, causa C-356/89, Newton, Racc. pag. I-3017, punto 14) che una normativa nazionale in materia di assegni per minorati assolve in realtà una duplice funzione consistente, da un lato, nel garantire un minimo di mezzi di sussistenza ai minorati che non hanno alcuna possibilità di fruire del sistema di previdenza sociale e, dall' altro, nel procurare un reddito integrativo ai beneficiari di prestazioni previdenziali colpiti da incapacità lavorativa permanente.
27 La Corte ne ha dedotto (v. sentenza Newton, sopraccitata, punto 15) che nel caso di un lavoratore subordinato o autonomo che, per una precedente attività lavorativa, è già coperto dal sistema previdenziale dello Stato del quale si invoca la normativa, questa normativa deve considerarsi compresa nel settore della previdenza sociale ai sensi dell' art. 51 del Trattato e delle relative norme di attuazione, anche se può essere qualificata diversamente in relazione ad altre categorie di beneficiari.
28 Poiché, conformemente alla già citata sentenza Kziber, la nozione di previdenza sociale di cui all' art. 41, n. 1, dell' Accordo non può avere contenuto diverso da quello che le viene attribuito nell' ambito del regolamento n. 1408/71, gli assegni per minorati come quelli di cui trattasi nella causa principale rientrano nella sfera della previdenza sociale ai sensi di detto articolo dell' Accordo.
29 Viste le considerazioni che precedono, la questione sollevata dal Tribunal du travail di Bruxelles va risolta dichiarando che l' art. 41, n. 1, dell' Accordo dev' essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi un assegno per minorati, contemplato dalla sua normativa a favore dei cittadini nazionali residenti in detto Stato da almeno cinque anni, ad un cittadino marocchino colpito da incapacità lavorativa a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in detto Stato e che risiede nel territorio dello stesso da oltre cinque anni, per il motivo che l' interessato ha la cittadinanza marocchina.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dai governi belga, francese e tedesco, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles con sentenza 24 febbraio 1993, dichiara:
L' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, dev' essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro neghi un assegno per minorati, contemplato dalla sua normativa a favore dei cittadini nazionali residenti in detto Stato da almeno cinque anni, ad un cittadino marocchino colpito da incapacità lavorativa a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi in detto Stato e che risiede nel territorio dello stesso da oltre cinque anni, per il motivo che l' interessato ha la cittadinanza marocchina.
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