Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-61/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor H. van Lier, consigliere giuridico, e dalla signora V. Melgar, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai signori J.W. de Zwaan e T. Heukels, consiglieri giuridici aggiunti presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M. Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo emanato i decreti 16 gennaio 1989, in materia di contatori di kilowattore, 24 agosto 1988, in materia di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite, e 21 ottobre 1988, in materia di composizione, classificazione, confezionamento ed etichettatura dei pesticidi, senza previa comunicazione alla Commissione dei relativi progetti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, Diez de Velasco (relatore), C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 21 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 maggio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l' 11 marzo 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo emanato i decreti 16 gennaio 1989, in materia di contatori di kilowattore, 24 agosto 1988, in materia di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite, e 21 ottobre 1988, in materia di composizione, classificazione, confezionamento ed etichettatura dei pesticidi, senza previa comunicazione alla Commissione dei relativi progetti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8, in prosieguo: la "direttiva 83/189").
2 L' art. 8 della direttiva 83/189 dispone al n. 1, primo comma, che:
"Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto".
3 L' art. 9, nn. 1 e 2, così recita:
"1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri rinviano l' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui all' articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbero eventualmente derivarne.
2. Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la Commissione, nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all' articolo 8, paragrafo 1, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia".
4 La Commissione, avuta notizia dell' emanazione, da parte delle autorità olandesi, dei menzionati decreti 16 gennaio 1989, 24 agosto 1988 e 21 ottobre 1988, decideva di avviare nei confronti del Regno dei Paesi Bassi il procedimento previsto all' art. 169 del Trattato. Essa riteneva, infatti, che tali decreti costituissero regole tecniche rientranti nella sfera di applicazione della direttiva 83/189 e che, conseguentemente, avrebbero dovuto esserle notificati i relativi progetti legislativi.
5 Con lettere in data, rispettivamente, 16 ottobre 1989, 27 ottobre 1989, e 9 febbraio 1990, la Commissione metteva in mora il governo olandese invitandolo a presentare osservazioni in merito ai menzionati decreti, rilevando che si trattava di casi manifesti di mancata osservanza degli obblighi imposti dalla direttiva agli Stati membri, con conseguente necessità di immediata sospensione dei provvedimenti medesimi. Nelle stesse lettere la Commissione faceva inoltre presente che da tali violazioni della direttiva 83/189 derivava l' inopponibilità ai terzi delle norme tecniche di cui trattasi.
6 Con lettera 17 novembre 1989, le autorità olandesi riconoscevano che il decreto 16 gennaio 1989 conteneva norme tecniche rientranti nella sfera di applicazione della direttiva 83/189 e che era stata omessa la comunicazione alla Commissione dei relativi progetti di modifica. Esse facevano tuttavia presente che il decreto era stato trasmesso alla Commissione in allegato a una lettera del 22 maggio 1989 con cui l' istituzione medesima veniva informata della privatizzazione dell' amministrazione dei pesi e delle misure.
7 Rilevando la persistente mancata attuazione della direttiva 83/189, la Commissione, con lettere datate rispettivamente 30 ottobre 1991 per quanto attiene al decreto 16 gennaio 1989 e 2 aprile 1991 per quanto attiene ai due altri menzionati decreti, notificava dei pareri motivati al governo olandese invitandolo a comunicarle preventivamente i progetti dei decreti medesimi e a sospenderne l' adozione per il periodo previsto nella direttiva stessa. Nei pareri motivati la Commissione sottolineava inoltre che le norme tecniche di cui trattasi dovevano considerarsi inefficaci nei confronti dei terzi.
8 Con lettere rispettivamente in data 13 gennaio 1992 e 9 luglio 1991 il governo olandese dichiarava che le regole tecniche di cui trattasi avrebbero dovuto essere effettivamente notificate alla Commissione e che le autorità nazionali si sarebbero prodigate in futuro al fine di evitare siffatte omissioni.
9 Con atto 9 marzo 1993, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
10 E' pacifico che, ai sensi dell' art. 8 della direttiva, i decreti 16 gennaio 1989, 24 agosto 1988 e 21 ottobre 1988 avrebbero dovuto essere comunicati immediatamente alla Commissione allo stato di progetti e che tale comunicazione è stata omessa.
11 Il governo olandese ha peraltro riconosciuto l' inadempimento sin dalla fase precontenziosa del presente procedimento.
12 Si deve pertanto dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo emanato i decreti 16 gennaio 1989, in materia di contatori di kilowattore, 24 agosto 1988, in materia di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite, e 21 ottobre 1988, in materia di composizione, classificazione, confezionamento ed etichettatura dei pesticidi, senza previa comunicazione alla Commissione dei relativi progetti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 8 della direttiva 83/189.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno dei Paesi Bassi è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno dei Paesi Bassi, avendo emanato i decreti 16 gennaio 1989, in materia di contatori di kilowattore, 24 agosto 1988, in materia di requisiti di resistenza delle bottiglie per bibite, e 21 ottobre 1988, in materia di composizione, classificazione, confezionamento ed etichettatura dei pesticidi, senza previa comunicazione alla Commissione dei relativi progetti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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