Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione personae - Militare di carriera in servizio effettivo soggetto al regime generale di assicurazione dei lavoratori subordinati - Inclusione - Assoggettamento limitato dalla normativa nazionale ad un determinato settore previdenziale - Irrilevanza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 2, n. 3]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Attività lavorativa subordinata ai sensi dell' art. 14 quater del regolamento n. 1408/71 - Nozione - Attività lavorativa svolta come dipendente pubblico in uno Stato membro da parte di una persona che rientra nell' ambito di applicazione del regolamento - Inclusione
[Trattato CEE, art. 48; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 14 quater]
3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa da applicare - Persona che svolge un' attività lavorativa subordinata in uno Stato membro e simultaneamente un' attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro - Assoggettamento alla normativa del primo Stato - Assoggettamento dell' attività lavorativa subordinata limitato ad un determinato settore previdenziale - Irrilevanza per l' applicazione della normativa concernente l' attività lavorativa autonoma
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 14 quater e 14 quinquies]
Massima
1. Un militare di carriera in servizio effettivo in uno Stato membro rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 qualora in forza del diritto nazionale sia soggetto al regime generale di assicurazione dei lavoratori subordinati contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche.
Il fatto che una persona che si trovi in questa situazione sia assoggettata unicamente ad un determinato settore previdenziale è irrilevante. Qualora infatti il settore previdenziale di cui trattasi sia disciplinato da una normativa cui si applica il regolamento ai sensi dell' art. 2, n. 3, la persona che vi è assoggettata è effettivamente soggetta a tale normativa e rientra pertanto nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento.
2. Nel sistema del Trattato i pubblici dipendenti sono considerati come lavoratori subordinati. Infatti, la nozione comunitaria di lavoratore ai sensi dell' art. 48 del Trattato deve essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro, la cui caratteristica essenziale è la circostanza che una persona fornisca, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione. D' altra parte, sia dalla collocazione nelle disposizioni del Trattato sia dal dettato del n. 4 dell' art. 48, che riguarda, per escluderli dal suo ambito di applicazione, gli impieghi nella pubblica amministrazione senza fare distinzione fra quelli occupati da dipendenti di ruolo e quelli occupati da altri dipendenti, si desume che i pubblici dipendenti rientrano nel novero degli impiegati o lavoratori subordinati.
Ne risulta che l' attività lavorativa svolta in quanto pubblico dipendente da una persona che rientra nell' ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 è un' attività lavorativa subordinata ai sensi dell' art. 14 quater, che stabilisce le norme particolari da applicare alle persone che svolgono simultaneamente un' attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e un' attività lavorativa autonoma nel territorio di un altro Stato membro.
3. Una persona che svolge simultaneamente un' attività lavorativa subordinata in uno Stato membro e un' attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro, in forza degli artt. 14 quater e 14 quinquies del regolamento n. 1408/71, deve essere soggetta, per quest' ultima attività, alla normativa del primo Stato come se vi svolgesse altresì l' attività lavorativa autonoma. Il fatto che, per la sua attività lavorativa subordinata, la normativa cui si applica il regolamento n. 1408/71 sia limitata a taluni settori previdenziali è irrilevante per l' applicazione della normativa che riguarda l' attività lavorativa autonoma.
Infatti le disposizioni del titolo II del regolamento, di cui fa parte detto articolo, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all' interno della Comunità siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l' applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne.
Parti
Nel procedimento C-71/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeidshof di Gand (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Guido Van Poucke
e
1) Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
2) Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 1, 2, 13 e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse (relatore) e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dalla signora Maria Patakia e dal signor Pieter Van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 febbraio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 marzo 1993, pervenuta alla Corte il 16 marzo seguente, l' Arbeidshof di Gand ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 1, 2, 13 e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento").
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia fra il signor Guido Van Poucke e il Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen e l' Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen in ordine ai contributi versati dal ricorrente al regime previdenziale dei lavoratori autonomi in Belgio.
3 Il signor Van Poucke svolge la doppia attività lavorativa di medico militare in Belgio e di libero professionista nei Paesi Bassi. Per quest' ultima attività gli sono stati richiesti contributi da versare agli enti previdenziali belgi per i lavoratori autonomi.
4 Contestando il suo inquadramento come lavoratore autonomo in Belgio, il signor Van Poucke ha adito l' Arbeidsrechtbank di Bruges al fine di ottenere il rimborso degli importi versati a tal fine. Poiché questo primo giudice ha respinto la sua domanda, egli ha interposto appello dinanzi all' Arbeidshof di Gand.
5 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione del regolamento, l' Arbeidshof di Gand ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) a) per quanto riguarda l' interpretazione dell' art. 1, lett. a), punto i), e dell' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare se un militare di professione in servizio attivo in Belgio al quale è stata estesa la disciplina relativa all' assicurazione obbligatoria contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche, che si applica ai lavoratori dipendenti, rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento;
b) in caso affermativo, se dalla circostanza che un determinato settore della previdenza sociale, e cioè l' assicurazione contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche, rientra in una normativa di detto Stato membro cui è applicabile il regolamento (CEE) n. 1408/71 solo per quanto attiene alla sua gestione, la Corte ritenga doversi dedurre che le persone menzionate nell' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono o sono state effettivamente soggette alla normativa di uno Stato membro cui è applicabile questo regolamento, come indicato nello stesso articolo;
c) in caso di soluzione affermativa delle questioni a) e b), se l' espressione 'nella misura in cui' che figura all' art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba, secondo la Corte, essere interpretata nel senso che alle persone ivi menzionate il regolamento si applica esclusivamente per quanto riguarda la legislazione di uno Stato membro cui questo regolamento è applicabile.
2) Per quanto riguarda l' interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. d), e 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare se gli impiegati pubblici che rientrano nell' ambito di applicazione del regolamento siano equiparati, ai fini dell' applicazione dell' art. 14 quater, alle 'persone che esercitano un' attività subordinata' .
3) Per quanto riguarda l' interpretazione del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 di cui fa parte l' art. 14 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare se il fatto che un individuo per la sua attività subordinata rientri nel campo di applicazione ratione personae del regolamento, in base al quale egli è assicurato per un solo rischio (nella fattispecie l' assicurazione contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche), abbia come conseguenza che egli, per quanto riguarda la sua attività non subordinata, è tenuto solo per lo stesso rischio al pagamento di contributi assicurativi, mentre la legislazione nazionale vigente prevede un' assicurazione obbligatoria ed indivisibile per diversi rischi".
Sulla prima questione
6 Con la prima questione, lett. a), il giudice di rinvio intende accertare se un militare di carriera in servizio effettivo in Belgio, cui il diritto nazionale abbia esteso il regime previdenziale obbligatorio dei lavoratori subordinati per la malattia e l' invalidità, settore cure mediche, rientri nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento.
7 L' ambito di applicazione ratione personae del regolamento è definito dall' art. 2. Ai sensi del n. 1 di detto articolo, il regolamento si applica ai "lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri (...)". Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il regolamento si applica agli "impiegati pubblici ed al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento".
8 L' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento è definito all' art. 4. Nel n. 1 di detto articolo vengono elencati i diversi settori previdenziali che ne fanno parte. Nel novero di questi ultimi rientrano in particolare le prestazioni di malattia e di invalidità. Il n. 4 del medesimo articolo precisa che il regolamento non si applica ai "regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato".
9 Nel caso di specie, risulta dall' ordinanza di rinvio che l' interessato è soggetto al regime belga di assicurazione obbligatoria dei lavoratori subordinati contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche, che in forza del regio decreto 28 novembre 1969 è stato esteso ai pubblici impiegati e ai militari di stanza in Belgio. Una disciplina di questo tipo costituisce una normativa cui si applica il regolamento ai sensi dell' art. 2, n. 3. Se una persona nella situazione descritta dal giudice di rinvio è soggetta ad una normativa del genere, essa rientra pertanto nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento.
10 Con la prima questione, lett. b), il giudice nazionale chiede tuttavia se le persone di cui all' art. 2, n. 3, del regolamento siano effettivamente soggette alla normativa da applicare in forza di detto articolo qualora siano soggette solo ad un determinato settore previdenziale.
11 Il fatto che una persona che si trovi nella situazione descritta nell' ordinanza di rinvio sia soggetta unicamente ad un determinato settore previdenziale non è atto ad inficiare la soluzione della prima questione, lett. a). Qualora il settore previdenziale di cui trattasi rientri in una normativa cui si applica il regolamento in forza dell' art. 2, n. 3, alla persona che vi è soggetta si applica effettivamente detta normativa.
12 Con la prima questione, lett. c), il giudice di rinvio chiede lumi sull' esatta portata della locuzione "nella misura in cui", di cui all' art. 2, n. 3, del regolamento.
13 L' art. 2, n. 3, del regolamento, il cui testo è stato ricordato al punto 7 della presente sentenza, è una disposizione generale che definisce l' ambito di applicazione ratione personae del regolamento. Essa significa semplicemente che i pubblici impiegati e il personale analogo rientrano in questo ambito di applicazione qualora siano o siano stati soggetti ad una normativa cui si applica il regolamento.
14 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che un militare di carriera in servizio effettivo in Belgio rientra nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento qualora in forza del diritto nazionale sia soggetto al regime generale di assicurazione dei lavoratori subordinati contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche.
Sulla seconda questione
15 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede se l' attività svolta in quanto pubblico dipendente da una persona che rientra nell' ambito di applicazione del regolamento e cui si applica l' art. 13, n. 2, lett. d), di detto regolamento sia un' attività lavorativa subordinata ai sensi dell' art. 14 quater, che stabilisce le norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un' attività subordinata e un' attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro.
16 La questione va risolta in senso affermativo.
17 Come la Commissione giustamente osserva, nel sistema del Trattato i pubblici dipendenti sono considerati come lavoratori subordinati. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione comunitaria di lavoratore ai sensi dell' art. 48 deve essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro, la cui caratteristica essenziale è la circostanza che una persona fornisca, a favore di un' altra e sotto la direzione di quest' ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v. sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121, punto 17). Dalla collocazione nelle disposizioni del Trattato e dal dettato del n. 4 di detto art. 48, che riguarda, per escluderli dal suo ambito di applicazione, gli impieghi nella pubblica amministrazione senza fare distinzione fra quelli occupati da dipendenti di ruolo e quelli occupati da altri dipendenti, si desume che i pubblici dipendenti rientrano nel novero degli impiegati o lavoratori subordinati. Si deve del resto ricordare che quando il regolamento si applicava solo ai lavoratori subordinati, e non ai lavoratori autonomi, esso conteneva già le disposizioni specifiche per i pubblici dipendenti.
18 All' art. 13, n. 2, del regolamento, che stabilisce le norme generali per la determinazione della legislazione applicabile, i pubblici dipendenti sono effettivamente citati alla lett. d), mentre le persone che svolgono un' attività subordinata sono citate alla lett. a). Occorre però rilevare che i due primi commi di detto paragrafo, lett. a) e b), riguardano le persone che svolgono un' attività subordinata e quelle che svolgono un' attività autonoma, mentre i commi seguenti riguardano talune categorie particolari di persone che possono altresì svolgere una di queste attività, come ad esempio il personale navigante, citato alla lett. c). Pertanto, il fatto che i pubblici dipendenti siano citati da un distinto comma dell' art. 13, n. 2, lett. d), non li priva dello status di lavoratori subordinati ai fini dell' applicazione del regolamento.
19 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che l' attività svolta in quanto pubblico dipendente da una persona che rientra nell' ambito di applicazione del regolamento è un' attività lavorativa subordinata ai sensi dell' art. 14 quater che stabilisce le norme particolari da applicare alle persone che svolgono simultaneamente un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un' attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro.
Sulla terza questione
20 Con la terza questione il giudice nazionale intende stabilire se l' applicazione della normativa prevista dall' art. 14 quater, n. 1, lett. a), vada limitata, per l' attività lavorativa autonoma, ai soli settori previdenziali per cui l' interessato rientra nell' ambito di applicazione del regolamento per quel che riguarda la sua attività lavorativa subordinata.
21 Tale questione va risolta in senso negativo.
22 Per giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni del titolo II del regolamento, di cui fa parte l' art. 14 quater, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all' interno della Comunità siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l' applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1986, causa 60/85, Luijten, Racc. pag. 2365).
23 L' art. 14 quater, n. 1, lett. a), del regolamento dispone che la persona che esercita simultaneamente un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un' attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta, salvo eccezioni, alla normativa dello Stato membro nel cui territorio esercita un' attività subordinata.
24 Inoltre, l' art. 14 quinquies, n. 1, precisa che detta persona è considerata, ai fini dell' applicazione della legislazione determinata conformemente alle disposizioni del regolamento, come se esercitasse l' insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione.
25 Di conseguenza, una persona nella situazione descritta nell' ordinanza di rinvio che svolga simultaneamente un' attività lavorativa subordinata in Belgio e un' attività lavorativa autonoma nei Paesi Bassi deve essere soggetta, per quest' ultima attività, alla corrispondente normativa belga come se svolgesse detta attività lavorativa autonoma in Belgio. Il fatto che per la sua attività subordinata la normativa cui si applica il regolamento sia limitata a taluni settori previdenziali è irrilevante per l' applicazione della normativa che riguarda l' attività lavorativa autonoma.
26 La terza questione va quindi risolta nel senso che la normativa prevista dall' art. 14 quater, n. 1, lett. a), del regolamento deve essere applicata, per quanto riguarda l' attività lavorativa autonoma, come se tale attività fosse svolta nello Stato membro interessato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeidshof di Gand con ordinanza 9 marzo 1993, dichiara:
1) Un militare di carriera in servizio effettivo in Belgio rientra nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, qualora in forza del diritto nazionale sia soggetto al regime generale di assicurazione dei lavoratori subordinati contro la malattia e l' invalidità, settore cure mediche.
2) L' attività lavorativa svolta in quanto pubblico dipendente da una persona che rientra nell' ambito di applicazione del regolamento è un' attività lavorativa subordinata ai sensi dell' art. 14 quater che stabilisce le norme particolari da applicare alle persone che svolgono simultaneamente un' attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e un' attività lavorativa autonoma nel territorio di un altro Stato membro.
3) La normativa prevista dall' art. 14 quater, n. 1, lett. a), del regolamento deve essere applicata, per quanto riguarda l' attività lavorativa autonoma, come se tale attività fosse svolta nello Stato membro interessato.
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