Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Retribuzione ° Pagamento nella moneta del luogo della sede di servizio ° Coefficiente correttore ° Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai dipendenti con sede di servizio in un paese terzo ° Violazione del principio di equivalenza del potere di acquisto e del principio di parità di trattamento ° Insussistenza
(Statuto del personale, art. 62; allegato X, art. 12, primo comma)
Massima
L' autorità che ha il potere di nomina non eccede i limiti del potere discrezionale conferitole dall' art. 12, primo comma, dell' allegato X allo Statuto, in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti in servizio in un paese terzo, seguendo una prassi secondo la quale è limitata all' 80% la parte della retribuzione che, a domanda degli interessati e con applicazione del coefficiente correttore, è versata nella moneta di quel paese, ferma restando la possibilità di accogliere, in casi debitamente motivati, domande per una frazione maggiore.
Infatti, al contrario di quelli in servizio nella Comunità, che si presume spendano nel luogo di servizio la loro intera retribuzione, i dipendenti in servizio in un paese terzo, grazie al regime loro applicabile in forza dell' allegato X allo Statuto, non devono sopportare in loco né spese di abitazione né spese mediche, così che se questi ultimi, senza dover fornire alcuna giustificazione, potessero ottenere il versamento dell' intera retribuzione con l' applicazione di un coefficiente correttore vantaggioso, dovuto ad un costo della vita elevato, maggiore che in Belgio o in Lussemburgo, essi verrebbero indebitamente avvantaggiati e ciò costituirebbe una violazione del principio della parità delle retribuzioni tra i dipendenti, che il sistema dei coefficienti correttori vuole invece salvaguardare.
Applicando tale politica salariale obiettivamente giustificata, la Commissione non trasgredisce l' art. 62 dello Statuto e non priva i dipendenti interessati di una parte della loro retribuzione.
Parti
Nel procedimento C-76/93 P,
Piera Scaramuzza, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a New York, rappresentata dall' avv. J.N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 15 dicembre 1992 nella causa T-75/91 (Racc. pag. II-2557), tra la signora Scaramuzza e la Commissione delle Comunità europee,
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 21 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 marzo 1993, la signora Piera Scaramuzza ha presentato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto (CEE) e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti (CECA) e (CEEA) della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 15 dicembre 1992, Scaramuzza/Commissione (causa T-75/91, Racc. pag. II-2557), con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che respingeva la sua domanda di pagamento della totalità della sua retribuzione nella moneta del paese della sede di servizio e con applicazione del relativo coefficiente correttore.
Sentenza del Tribunale
2 Dalla sentenza del Tribunale risulta che la signora Scaramuzza è dipendente di grado B 3. Ella è stata assegnata alla delegazione permanente della Commissione a Oslo il 4 gennaio 1988, prima di essere assegnata all' ufficio della Commissione di New York il 17 giugno 1991. Ai sensi del regime pecuniario speciale applicabile ai dipendenti in servizio in un paese terzo (in prosieguo: i "DSPT"), la Commissione versava alla signora Scaramuzza solo l' 80% della sua retribuzione nella moneta del luogo della sede di servizio e con applicazione del relativo coefficiente correttore. La signora Scaramuzza ha chiesto il pagamento integrale della sua retribuzione nella moneta del luogo di servizio con applicazione del relativo coefficiente correttore con effetto dalla data dell' assunzione delle funzioni. La Commissione ha respinto tale domanda. Lo stesso è stato del reclamo presentato il 23 aprile 1991. La signora Scaramuzza ha presentato al Tribunale un ricorso d' annullamento delle due decisioni di rigetto.
3 Il regime pecuniario applicabile ai DSPT figura nell' allegato X dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Tale allegato, aggiunto allo Statuto con il regolamento del Consiglio (Euratom, CECA, CEE) 5 ottobre 1987, n. 3019, che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (GU L 286, pag. 3), dispone all' art. 11:
"La retribuzione e le indennità previste all' articolo 10 sono pagate in franchi belgi in Belgio. Ad esse è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio".
4 L' art. 12 dell' allegato X recita:
"A richiesta del funzionario l' autorità che ha il potere di nomina può decidere di pagare la retribuzione, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso essa viene convertita secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.
In casi eccezionali debitamente giustificati, l' autorità che ha il potere di nomina può effettuare interamente o in parte questo pagamento in una moneta diversa da quella della sede di servizio secondo modalità che assicurino il mantenimento del potere d' acquisto".
5 Sulla base dell' art. 1, terzo comma, dell' allegato X dello Statuto, la Commissione ha adottato "delle direttive interne relative alla fissazione delle modalità di pagamento di cui all' art. 12 dell' allegato X" (in prosieguo: le "direttive interne") il cui art. 1 dispone:
"In applicazione dell' articolo 12 allegato X dello Statuto e su domanda del dipendente, l' APN effettua il versamento, nella moneta del paese della sede di servizio, di una parte della sua retribuzione fino all' 80% della sua retribuzione netta.
In casi debitamente motivati, l' APN può accettare di effettuare il versamento nella moneta del paese della sede di servizio di una parte della retribuzione superiore a detta percentuale dell' 80%".
6 La signora Scaramuzza aveva dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale.
7 Il primo attiene alla violazione dell' art. 12, primo comma, dell' allegato X dello Statuto, violazione che la Commissione avrebbe commesso adottando l' art. 1 delle sue direttive interne. Secondo la ricorrente il detto art. 12 non prevederebbe alcun limite al versamento della retribuzione nella moneta e con applicazione del relativo coefficiente correttore del luogo della sede di servizio e non sancirebbe al riguardo alcun potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina.
8 Il Tribunale ha respinto questo primo motivo dichiarando (punto 18 della sentenza) che l' art. 12, primo comma, dell' allegato X sancisce un potere discrezionale della Commissione per determinare in quale misura essa debba accogliere le domande presentate dai dipendenti in base a detta disposizione e (punto 20) che nulla impedisce, in via di principio, all' APN di stabilire, mediante una decisione interna di carattere generale, norme per l' esercizio del potere discrezionale attribuitole dallo Statuto. Inoltre, la Commissione non avrebbe abusato di tale potere, come asseriva la ricorrente, dato che (punto 23) l' art. 1 delle direttive interne non osta a che la retribuzione sia versata "interamente" nella moneta e con applicazione del relativo coefficiente correttore del luogo della sede di servizio; esso impone però al dipendente di motivare debitamente la sua domanda qualora questa abbia ad oggetto più dell' 80% della sua retribuzione.
9 Il Tribunale ha anche respinto il secondo motivo della ricorrente, attinente alla violazione del principio della parità di trattamento tra tutti i dipendenti, parità concepita in termini di equivalenza del potere di acquisto nelle varie sedi di servizio, in particolare tra i dipendenti in servizio nella Comunità e i DSPT. Contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale l' unico modo per assicurare la detta parità di trattamento è quello degli artt. 64 e 65 dello Statuto, che prevedono che l' intera retribuzione sia automaticamente pagata nella moneta e con applicazione del relativo coefficiente correttore del luogo della sede di servizio, come avviene per i dipendenti in servizio nella Comunità, il Tribunale ha ritenuto che la situazione dei dipendenti in servizio in un paese terzo sia diversa da quella di questi ultimi, in particolare per quanto riguarda le spese che possono essere sostenute nel paese della sede di servizio.
10 Secondo il Tribunale, al fine di garantire l' equivalenza del potere di acquisto dei dipendenti a prescindere dalla loro sede di servizio, le modalità di pagamento della retribuzione devono tenere conto di tale diversa situazione. E' pacifico che, al contrario dei dipendenti in servizio nella Comunità, i DSPT non devono, ai sensi dell' allegato X dello Statuto, affrontare nel luogo di servizio né le spese di alloggio né quelle sanitarie. Pertanto, il fatto di presumere che i DSPT debbano spendere nel paese della sede di servizio solo l' 80% della loro retribuzione, mentre si presume che i dipendenti in servizio nella Comunità ne spendano la totalità nel paese dove esercitano le loro funzioni, costituisce una differenza di trattamento proporzionata alla differenza di situazioni esistenti fra le due categorie di dipendenti.
11 Per quanto concerne l' ultimo argomento della ricorrente, secondo il quale essa sarebbe stata privata di una parte della sua retribuzione in violazione degli artt. 62-65 dello Statuto, che sanciscono il diritto del dipendente alla retribuzione, per il fatto che le viene rifiutato l' integrale pagamento nella moneta e con applicazione del relativo coefficiente correttore del luogo della sede di servizio, il Tribunale ha ritenuto che, poiché la Commissione non ha violato alcuna disposizione né alcun principio, la ricorrente non è stata indebitamente privata di una parte della retribuzione.
12 Il Tribunale ha perciò respinto il ricorso.
Sull' impugnazione
13 Con il suo ricorso, la signora Scaramuzza conclude affinché la Corte annulli la sentenza del Tribunale e le decisioni di rigetto del suo reclamo e della sua domanda e condanni la Commissione al pagamento, con effetto retroattivo, della restante parte della sua retribuzione nella moneta del luogo della sede di servizio e con applicazione del coefficiente correttore di tale paese, oltre agli interessi di mora.
14 La ricorrente deduce un unico motivo attinente alla violazione del principio generale di diritto costituito dalla libertà di un lavoratore di disporre a suo piacimento della propria retribuzione, libertà che è sancita, per i dipendenti delle Comunità, dall' art. 62 dello Statuto, nonché alla violazione del principio generale di diritto del rispetto della vita privata, sancito dall' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo e dall' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo. Infatti la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto alla Commissione un potere discrezionale senza rispondere all' argomento della ricorrente secondo il quale tale potere ledeva il diritto alla vita privata, mentre la ricorrente, sin dall' introduzione del ricorso in data 1 ottobre 1990, aveva denunciato "un' usurpazione dei diritti e delle scelte personali del dipendente nell' utilizzo di quello che gli è dovuto a norma dello Statuto", posizione confermata nella memoria di replica depositata dinanzi al Tribunale.
Sulla ricevibilità dell' impugnazione
15 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso sostenendo che l' unico motivo addotto dalla ricorrente contiene due distinti motivi che vengono invocati come tali per la prima volta in sede di impugnazione. Secondo gli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, i nuovi motivi non contenuti nell' iniziale ricorso non potrebbero essere presentati per la prima volta in sede di impugnazione.
16 Per quanto concerne il primo motivo, attinente alla violazione del principio generale sancito dall' art. 62 dello Statuto e relativo alla libertà per il lavoratore di disporre a proprio piacimento della propria retribuzione, occorre rilevare, come fa l' avvocato generale (paragrafo 11 delle conclusioni), che con esso sostanzialmente si rimprovera alla Commissione di avere privato la ricorrente di una parte della sua retribuzione.
17 Poiché risulta dalla sentenza del Tribunale (punti 22 e 57) che la ricorrente aveva in realtà sollevato un tale motivo, l' eccezione di irricevibilità deve essere respinta su questo punto.
18 Per quanto concerne il secondo motivo, attinente alla violazione del principio generale della tutela della vita privata sancito dall' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo e dall' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo, è esatto che dinanzi al Tribunale la ricorrente non ha espressamente invocato la prima di tali disposizioni. Tuttavia dal punto 27 della sentenza impugnata risulta che ella ha affermato che il fatto di esigere da lei la prova della natura della struttura delle sue spese costituirebbe "un' ingerenza inaccettabile nella vita privata del dipendente, ingerenza che sarebbe in contrasto con l' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo". Poiché la signora Scaramuzza invoca nuovamente dinanzi alla Corte la protezione della propria vita privata nonché l' art. 12 della Dichiarazione universale e l' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo, che pure riguarda il diritto al rispetto della vita privata, occorre ritenere che lo specifico riferimento alle disposizioni di tale art. 8 costituisce solo lo sviluppo di un argomento già sollevato dinanzi al Tribunale.
19 Da ciò discende che l' eccezione di irricevibilità deve essere respinta anche su questo punto.
Sull' asserita violazione dell' art. 62 dello Statuto
20 La ricorrente in impugnazione sostiene che l' art. 62 dello Statuto ["la nomina dà diritto al funzionario di percepire (...) la retribuzione relativa al suo grado e scatto. Egli non può rinunciare a questo diritto (...)"] sancisce il principio generale di diritto secondo il quale i lavoratori hanno la facoltà di disporre a loro piacimento della propria retribuzione. Orbene, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ammettendo che la limitazione di tale facoltà derivante dalla presunzione secondo la quale solo l' 80% della retribuzione dei DSPT potrebbe essere spesa nel paese della sede di servizio sarebbe giustificata dal fatto che i DSPT percepiscono una speciale indennità destinata a coprire integralmente le loro spese abitative e mediche. Quindi il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non sia stata indebitamente privata di una parte della sua retribuzione.
21 Al riguardo la Corte ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale per riconoscere la legittimità della pratica salariale litigiosa non è criticabile.
22 Infatti è sufficiente osservare che il Tribunale ha dimostrato l' esistenza di una reale diversità di situazioni tra i dipendenti in servizio nella Comunità e quelli in servizio in paesi terzi, diversità che giustifica un diverso trattamento. Mentre i primi devono sopportare tutte le spese relative al loro alloggio e, in linea generale, il 20% delle loro spese mediche, i secondi non sopportano né le une né le altre, dato che, a norma delle disposizioni dell' allegato X, essi beneficiano di un' integrale copertura delle spese mediche e l' istituzione mette a loro disposizione un adeguato alloggio o rimborsa loro le spese di albergo.
23 Come il Tribunale ha giustamente osservato (punto 47 della sentenza impugnata), poiché la ratio legis del sistema è che il coefficiente correttore deve essere applicato soltanto alle somme che si presumono spendibili nella sede di servizio, è ragionevole non applicare d' ufficio tale coefficiente alla parte della retribuzione del DSPT corrispondente alla parte della retribuzione del dipendente con sede di servizio nella Comunità che è destinata al suo alloggio e alla sua salute, poiché, a differenza di quest' ultimo, il DSPT non potrà effettuare tali spese nella sua sede di servizio.
24 Occorre ricordare che l' applicazione dei coefficienti correttori è destinata a garantire il mantenimento del potere di acquisto dei dipendenti che esercitano le loro funzioni in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo. Quando si tratta di paesi, nel caso specifico terzi, ove il costo della vita è più elevato che in Belgio o in Lussemburgo, l' applicazione del coefficiente correttore consiste in pratica nel rivalutare lo stipendio nominale in franchi belgi prima di convertirlo nella moneta del paese terzo in questione.
25 Se lo stipendio in franchi belgi dei DSPT fosse integralmente assoggettato al coefficiente correttore, nonostante il fatto che essi sono sollevati da una parte sostanziale delle loro spese di soggiorno, ciò costituirebbe una violazione del principio di parità delle retribuzioni tra dipendenti, poiché i DSPT riceverebbero in sostanza una retribuzione superiore ai loro omologhi in servizio nella Comunità.
26 Per quanto concerne la stima al 20% della porzione della retribuzione che un dipendente al servizio della Comunità potrebbe spendere nel suo luogo di servizio per l' alloggio e le spese mediche, il Tribunale ha dimostrato in modo convincente (punto 48 della sentenza impugnata) che tale stima è ragionevole. Da un lato, infatti, tale percentuale si richiama a quella del 15-20% della retribuzione dei DSPT, che, prima dell' entrata in vigore dell' allegato X, corrispondeva al contributo alloggio che i dipendenti dovevano versare alla loro istituzione perché questa fornisse loro un alloggio. Dall' altro, il coefficiente del 20% corrisponde all' incidenza dell' elemento "alloggio" nella struttura di ponderazione del consumo dei dipendenti e quindi al peso attribuito al fattore alloggio nel calcolo dei coefficienti correttori per una determinata sede di servizio.
27 Da quanto sopra risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto giudicando che la prassi salariale della Commissione verso i DSPT non viola, perché obiettivamente giustificata, le disposizioni dell' art. 62 dello Statuto e non ha quindi privato la ricorrente di una parte della sua retribuzione.
28 Ne consegue che il primo capo dell' unico motivo dedotto dalla ricorrente in impugnazione deve essere respinto.
Sull' asserita violazione del rispetto della vita privata
29 La ricorrente in impugnazione, richiamandosi all' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo e all' art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo, sostiene che, in qualità di dipendente, ha diritto al rispetto della propria vita privata. Il fatto di dover presentare una domanda motivata, ai sensi dell' art. 1 delle direttive interne, per ottenere più dell' 80% della retribuzione nella moneta del paese della sede di servizio costituirebbe per il dipendente un' ingerenza nella vita privata e non corrisponderebbe ad alcun bisogno sociale imperativo ai sensi dell' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo. Respingendo il ricorso della signora Scaramuzza, il Tribunale avrebbe sancito una prassi della Commissione che non tutelerebbe la vita privata dei dipendenti.
30 Occorre constatare che, anche se il Tribunale non ha motivato espressamente il rigetto di tale motivo, risulta dalla sentenza che quest' ultimo non era stato presentato separatamente, ma era contenuto nel motivo relativo alla violazione del principio dell' equivalenza del potere d' acquisto (punto 27), del quale ha seguito la sorte.
31 Il Tribunale avrebbe, sì, potuto motivare su questo punto più precisamente la sua sentenza, tanto più che, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali, quali quello al rispetto della vita privata derivante dall' art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo, fanno parte integrante dei principi generali di diritto dei quali la Corte garantisce il rispetto (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. 2925, punto 41).
32 Occorre tuttavia riconoscere che la ricorrente si è limitata a contestare l' art. 1 delle direttive interne in quanto esso impone una domanda debitamente motivata per ottenere più dell' 80% della retribuzione nella moneta del paese della sede di servizio. Essa non ha dimostrato di essere stata costretta a fornire una motivazione talmente dettagliata da costituire una violazione del diritto fondamentale rispetto alla vita privata.
33 In queste circostanze non si può rimproverare al Tribunale, cosa che la ricorrente peraltro non fa, di avere respinto un motivo specifico senza una motivazione esplicita.
34 Poiché anche il motivo attinente alla violazione del rispetto della vita privata deve quindi essere respinto, occorre respingere l' impugnazione nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 L' art. 70 del regolamento di procedura dispone che nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, a norma dell' art. 122, secondo comma, del medesimo regolamento, tale regola non si applica alle impugnazioni proposte da un dipendente o da un altro agente di un' istituzione. In un procedimento di questo tipo occorre quindi applicare l' art. 69, n. 2, del regolamento, che prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese del presente grado di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese del presente grado di giudizio.
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