Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d' effetto equivalente - Contributo gravante sulle esportazioni di prodotti agricoli - Inammissibilità - Criteri
(Trattato CEE, artt. 9 e 12)
Massima
Gli artt. 9 e 12 del Trattato, i quali sanciscono tra gli Stati membri il divieto di dazi doganali all' importazione e all' esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, ostano a che una normativa nazionale assoggetti a un contributo obbligatorio le esportazioni di prodotti agricoli verso altri Stati membri qualora il contributo in questione non venga riscosso in occasione di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi derivanti da disposizioni comunitarie, gravi esclusivamente sulle esportazioni dei prodotti di cui trattasi e non rientri nell' ambito di un sistema generale di tributi interni riscossi sistematicamente, in base agli stessi criteri e a prescindere dall' origine, dalla provenienza o dalla destinazione delle merci su cui gravano e, infine, non costituisca il corrispettivo di un vantaggio, specifico o differenziato, procurato all' operatore economico, di ammontare proporzionato al detto servizio.
Parti
Nel procedimento C-130/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hof van Beroep di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Lamaire NV
e
Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten (NDALTP),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Blanca Rodríguez Galindo e dal signor Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten, rappresentato dall' avv. Frederic Steghers, del foro di Bruxelles, e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 24 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 26 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 marzo 1993, pervenuta in cancelleria il 30 marzo successivo, lo Hof van Beroep di Bruxelles ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 9 e 12 del Trattato CEE.
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta fra il Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten (Ente statale per la promozione dello smercio dei prodotti dell' agricoltura e dell' orticoltura, in prosieguo: l' "Ente") e la società Lamaire (in prosieguo: la "Lamaire"), che esercita un' attività di commercio di patate in Belgio, in ordine alla legittimità di un contributo obbligatorio sulle esportazioni di patate versato all' Ente medesimo.
3 L' Ente, istituito in base alla legge belga 27 dicembre 1938 (Moniteur belge del 26 gennaio 1939), modificata con legge 11 aprile 1983 (Moniteur belge del 24 settembre 1983), ha il compito di promuovere lo sviluppo del commercio interno ed internazionale dei prodotti dell' agricoltura, dell' orticoltura e della pesca marittima.
4 Ai sensi dell' art. 4, lett. c), della predetta legge, l' Ente ha facoltà di "riscuotere, per prodotti o categorie di prodotti, un contributo obbligatorio (...) a carico delle persone fisiche e giuridiche che producono, trasformano, trasportano, vendono o mettono in commercio i prodotti dell' agricoltura, dell' orticoltura e della pesca marittima".
5 Tali contributi obbligatori sono stati istituiti con il regio decreto 15 maggio 1986 (Moniteur belge del 19 giugno 1986), modificato con regio decreto 14 luglio 1987 (Moniteur belge del 29 luglio 1987), il cui art. 4 stabilisce quanto segue:
"I contributi obbligatori destinati alla promozione dello smercio dei prodotti di competenza della commissione consultiva 'Prodotti agricoli' sono fissati, per quanto riguarda le patate, nella misura seguente:
1) contributo fisso di cinquemila franchi a carico dei selezionatori autorizzati, dei confezionatori autorizzati, delle imprese di pelatura, dei grossisti nonché dei mediatori e sensali nel commercio di patate;
2) contributo fisso di cinquemila franchi a carico degli importatori di patate destinate al consumo;
3) contributo fisso di venticinquemila franchi a carico degli importatori di patate di primizia;
4) contributo di due franchi per cento chilogrammi di patate esportate.
I contributi di cui ai punti 1), 2) e 3) non si applicano cumulativamente; si tiene conto solo di quello più elevato".
6 Dal fascicolo di causa risulta che le attività della Lamaire sono prevalentemente orientate verso l' esportazione. Nell' ambito di tali attività essa ha pagato, ai sensi dell' art. 4, punto 4, del regio decreto 15 maggio 1986, il contributo sull' esportazione di patate relativo agli anni 1986 e 1987, rifiutandosi tuttavia di versare quello relativo all' anno 1988.
7 Nell' ambito di un procedimento intentato dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles, la Lamaire ha sostenuto di aver diritto alla restituzione dei contributi versati all' Ente per gli anni 1986 e 1987 e di non essere tenuta al pagamento dei contributi da questo richiesti per l' anno 1988, in quanto tali versamenti, già effettuati o da effettuarsi, si baserebbero sull' art. 4, punto 4, del regio decreto del 1986, che essa ritiene incompatibile con gli artt. 9 e 12 del Trattato CEE.
8 Il Rechtbank van eerste aanleg di Bruxelles ha respinto, con sentenza 15 novembre 1991, la domanda di rimborso dei contributi relativi agli anni di riferimento 1986 e 1987, mentre ha accolto la domanda riconvenzionale dell' Ente avente ad oggetto il pagamento dei contributi relativi all' anno di riferimento 1988.
9 Nell' ambito del successivo procedimento di appello, il giudice nazionale ha rilevato l' esistenza di dubbi in ordine alla compatibilità dei criteri di riscossione enunciati nei citati regi decreti con gli artt. 9 e 12 del Trattato, riconoscendo peraltro l' efficacia diretta di questi ultimi. Premesso quanto sopra, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:
"Se all' espressione 'dazi doganali all' importazione e all' esportazione e/o tasse di effetto equivalente' sia altresì riferibile il contributo di 2 BFR per cento chilogrammi di patate esportate imposto agli esportatori di patate dall' Office national des debouchés agricoles et horticoles, in forza del regio decreto 15 maggio 1986, come modificato dal regio decreto 14 luglio 1987 ° e precisamente a norma dell' art. 4 di quest' ultimo °, relativo al contributo obbligatorio destinato alla promozione dello smercio dei prodotti agricoli (Moniteur belge del 19 luglio 1986 e del 29 luglio 1987)".
10 In via preliminare, è opportuno rilevare che, sebbene non spetti alla Corte, nell' ambito di un procedimento ai sensi dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con disposizioni del diritto comunitario, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione propri del diritto comunitario al fine di consentirgli di valutare la compatibilità di tali norme con la normativa comunitaria.
11 La questione posta dal giudice di rinvio mira in sostanza ad acclarare se gli artt. 9 e 12 del Trattato ostino a che una normativa nazionale assoggetti le esportazioni di prodotti agricoli verso altri Stati membri a un contributo obbligatorio, quale il contributo di 2 BFR per cento chilogrammi di patate esportate, previsto dall' art. 4, punto 4, del regio decreto 15 maggio 1986, come modificato dal regio decreto 14 luglio 1987.
12 L' art. 9 del Trattato vieta, fra gli Stati membri, i dazi doganali propriamente detti all' importazione e all' esportazione nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente.
13 Come la Corte ha in più occasioni affermato (v. sentenze 1 luglio 1969, cause riunite 2/69 e 3/69, Sociaal Fonds Diamantarbeiders, Racc. pag. 211; 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5; 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit, Racc. pag. 1923; 27 settembre 1988, causa 18/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 5427, e 30 maggio 1989, causa 340/87, Commissione/Italia, Racc. pag. 1483), qualsiasi onere pecuniario, sia pure minimo, unilateralmente imposto, qualunque sia la sua denominazione e la sua struttura, il quale colpisca le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera costituisce una tassa d' effetto equivalente a un dazio doganale all' importazione e all' esportazione.
14 La stessa giurisprudenza ammette tuttavia che un simile onere, che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, non rientra nella definizione di tassa d' effetto equivalente vietata dal Trattato qualora faccia parte di un sistema generale di tributi interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri, sui prodotti nazionali e su quelli importati o esportati, costituisca il corrispettivo di un servizio determinato, effettivamente prestato a un singolo operatore economico e di importo proporzionato al servizio stesso, o quantomeno, a condizioni prestabilite, sia riscosso in base a controlli effettuati per ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
15 Occorre infine ricordare che gli artt. 9 e 12 del Trattato hanno esclusivamente ad oggetto il divieto di qualsiasi tassa d' effetto equivalente ai dazi doganali gravanti sugli scambi "fra gli Stati membri", di guisa che tali norme non riguardano i prodotti importati o esportati da o verso paesi terzi (v. sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen, Racc. pag. 1787, punto 22).
16 In primo luogo, è incontestabile che, nel caso di specie, il contributo controverso costituisca un onere pecuniario unilateralmente imposto da uno Stato membro e gravante su una merce determinata in ragione del fatto che essa varchi la frontiera.
17 A tal proposito è importante sottolineare che la circostanza per cui un contributo obbligatorio, imposto in ragione dell' importazione o dell' esportazione di una merce, venga riscosso a profitto non dello Stato, ma di un organismo pubblico, non ha alcuna influenza sulla qualificazione di detto contributo come tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato (v. sentenza Sociaal Fonds Diamantarbeiders, citata, punto 18).
18 In secondo luogo, il contributo controverso non rientra in nessuna delle eccezioni enunciate dalla giurisprudenza richiamata al punto 14 della presente sentenza.
19 Anzitutto, il contributo in questione non viene riscosso nell' ambito di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi derivanti dalle norme comunitarie. Inoltre, il citato contributo colpisce esclusivamente le importazioni del prodotto di cui trattasi e non inerisce affatto ad un sistema generale di tributi interni riscossi sistematicamente, in base agli stessi criteri e a prescindere dall' origine, dalla provenienza o dalla destinazione delle merci su cui gravano. Infine, dal fascicolo di causa risulta che il contributo controverso è destinato a finanziare, in generale, l' attività di promozione commerciale svolta dall' Ente. Esso non costituisce pertanto il corrispettivo di un vantaggio, specifico o differenziato, procurato all' operatore economico, di ammontare proporzionato al detto servizio.
20 Ne deriva che un contributo obbligatorio gravante sulle esportazioni di patate, quale quello riscosso a profitto dell' Ente in applicazione dell' art. 4, punto 4, del regio decreto 15 maggio 1986, come modificato, deve essere considerato tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all' esportazione, in quanto tale vietato dagli artt. 9 e 12 del Trattato.
21 Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale accertare in quale misura le operazioni di esportazione condotte dalla Lamaire avevano per destinazione altri Stati membri ovvero paesi terzi. Da quanto precede risulta che solo in quest' ultimo caso le esportazioni potrebbero essere assoggettate al pagamento del contributo in questione.
22 La questione deferita dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che gli artt. 9 e 12 del Trattato ostano a che una normativa nazionale assoggetti a un contributo obbligatorio le esportazioni di prodotti agricoli verso altri Stati membri qualora il contributo in questione non venga riscosso in occasione di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi derivanti da disposizioni comunitarie, gravi esclusivamente sulle esportazioni dei prodotti di cui trattasi e non rientri nell' ambito di un sistema generale di tributi interni riscossi sistematicamente, in base agli stessi criteri e a prescindere dall' origine, dalla provenienza o dalla destinazione delle merci su cui gravano e, infine, non costituisca il corrispettivo di un vantaggio, specifico o differenziato, procurato all' operatore economico, di ammontare proporzionato al detto servizio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hof van Beroep di Bruxelles con ordinanza 25 marzo 1993, dichiara:
Gli artt. 9 e 12 del Trattato ostano a che una normativa nazionale assoggetti a un contributo obbligatorio le esportazioni di prodotti agricoli verso altri Stati membri qualora il contributo in questione non venga riscosso in occasione di controlli effettuati per ottemperare ad obblighi derivanti da disposizioni comunitarie, gravi esclusivamente sulle esportazioni dei prodotti di cui trattasi e non rientri nell' ambito di un sistema generale di tributi interni riscossi sistematicamente, in base agli stessi criteri e a prescindere dall' origine, dalla provenienza o dalla destinazione delle merci su cui gravano e, infine, non costituisca il corrispettivo di un vantaggio, specifico o differenziato, procurato all' operatore economico, di ammontare proporzionato al detto servizio.
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