Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Regime di cauzioni ° Forza maggiore ° Nozione ° Annunci ufficiali di un accordo internazionale concernente il regime di importazione di granoturco in Spagna ° Ribasso delle quotazioni del granoturco in questo Stato ° Insussistenza di forza maggiore per gli operatori che hanno sottoscritto impegni in conformità della disciplina comunitaria anteriore alla conclusione dei negoziati
[Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 2913/86 e 1799/87; regolamenti (CEE) della Commissione nn. 2220/85, art. 22, e 3593/86]
Massima
Né i provvedimenti adottati con il regolamento n. 1799/87, relativo al regime particolare di importazione di granoturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990, né gli annunci ufficiali, nel corso dei primi mesi dell' anno 1987, relativi alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d' America, né infine la decisione del Consiglio, relativa all' accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d' America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell' art. XXIV.6 dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, costituiscono cause di forza maggiore ai sensi dell' art. 22 del regolamento n. 2220/85, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.
Infatti, sebbene nell' ambito dei regolamenti adottati in materia agricola la nozione di forza maggiore tenga conto della particolare natura dei rapporti di diritto pubblico intercorrenti fra gli operatori economici e l' amministrazione nazionale, nonché delle finalità di tale normativa, così che tale nozione non sia limitata a quella di impossibilità assoluta, ma vada estesa alle circostanze estranee all' operatore interessato, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici eccessivi, nonostante l' uso della massima diligenza, gli avvenimenti di cui trattasi non erano affatto anomali e imprevedibili per gli operatori i quali, prestando una garanzia, si erano impegnati a importare in Spagna granoturco sovvenzionato alle condizioni stabilite dal regolamento n. 3593/86. Al contrario, tenuto conto delle informazioni all' epoca disponibili, qualsiasi operatore economico normalmente informato poteva rendersi conto del fatto che la questione dell' importazione del granoturco in Spagna era uno dei punti fondamentali dei negoziati condotti con gli Stati Uniti d' America e che si stava attivamente cercando di giungere ad un accordo al fine di evitare una guerra commerciale.
D' altra parte, il ribasso delle quotazioni verificatosi all' inizio del 1987 sul mercato spagnolo, che non è derivato da una reazione repentina e imprevedibile all' annuncio dell' accordo, deve considerarsi non come causa di impossibilità assoluta di immettere il granoturco sovvenzionato in libera pratica in Spagna, bensì come rientrante nell' ambito di un normale rischio commerciale.
Parti
Nel procedimento C-136/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Transáfrica SA
e
Administración del Estado español,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 22 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag 5), e del regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1986, n. 3593, relativo alla concessione di una sovvenzione per l' importazione di granoturco in Spagna (GU L 334, pag. 21),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Transáfrica SA, dall' avvocato José Pérez Santos, del foro di Madrid;
° per il governo spagnolo, dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e interistituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estato, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco Santaolalla, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Transáfrica SA, con l' avvocato Jaime Folguera Crespo, del foro di Madrid, del governo spagnolo e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 3 marzo 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 marzo 1993, pervenuta in cancelleria il 5 aprile successivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Tattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 22 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag 5), e del regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1986, n. 3593, relativo alla concessione di una sovvenzione per l' importazione di granoturco in Spagna (GU L 334, pag. 21, in prosieguo: il "regolamento n. 3593/86").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la Transáfrica SA (in prosieguo: la "Transáfrica") e l' Administración del Estado español in ordine al rifiuto di quest' ultima di svincolare la cauzione costituita ai sensi dell' art. 2, n. 3, del regolamento n. 3593/86.
3 In seguito all' adesione del Regno di Spagna, la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d' America avviavano negoziati ai sensi dell' art. XXIV.6 dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il "GATT"), aventi ad oggetto la creazione di un nuovo regime per le importazioni di granoturco in Spagna. Nell' ambito di tali negoziati, il 1 luglio 1986 essi pervenivano ad un accordo intermedio, sulla scorta del quale venivano adottati il regolamento (CEE) del Consiglio 16 settembre 1986, n. 2913, che deroga al regolamento (CEE) n. 2727/75 per quanto concerne il prelievo all' importazione applicabile a taluni quantitativi di granoturco e di sorgo (GU L 272, pag. 1), e il regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1986, n. 3140, relativo alla pubblicazione di un bando di gara per il prelievo all' importazione di granoturco e di sorgo provenienti dai paesi terzi (GU L 292, pag. 27).
4 Avendo constatato che il livello dei prezzi sul mercato del granoturco in Spagna aveva dato luogo a difficoltà sufficientemente gravi da giustificare l' adozione di misure transitorie intese a far abbassare le quotazioni del granoturco, il 26 novembre 1986 la Commissione emanava, in forza dell' art. 90 dell' atto di adesione, il regolamento n. 3593/86.
5 Tale regolamento prevedeva una sovvenzione di 8 ECU per tonnellata per le importazioni in Spagna effettuate fino al 31 maggio 1987. Il quantitativo massimo ammesso a fruire della sovvenzione era di 1 200 000 tonnellate, di cui metà doveva provenire da paesi terzi e l' altra metà dagli altri Stati membri, ad eccezione del Portogallo. Per fruire di tale sovvenzione, gli importatori dovevano depositare una domanda con la menzione dei quantitativi che essi si impegnavano ad importare, accompagnata da una cauzione di 8 ECU per tonnellata. L' ente di intervento spagnolo doveva procedere al rilascio dei titoli che davano diritto alla sovvenzione. Tali titoli erano validi per le importazioni di granoturco effettuate fino al secondo mese successivo alla data di deposito delle domande e non oltre il 31 maggio 1987. La sovvenzione veniva versata dopo l' immissione in libera pratica in Spagna del granoturco importato.
6 L' art. 5 del regolamento medesimo stabiliva che la cauzione doveva essere svincolata vuoi per i quantitativi per i quali la domanda non fosse stata accolta, vuoi per i quantitativi immessi in libera pratica in Spagna nel periodo di validità del titolo che dà diritto alla sovvenzione e su presentazione di quest' ultimo all' ente d' intervento spagnolo entro e non oltre due mesi dalla scadenza della validità e che tale obbligo costituiva una prescrizione principale ai sensi dell' art. 20 del citato regolamento della Commissione n. 2220/85.
7 In caso di inosservanza, da parte dell' operatore economico, di una prescrizione principale, l' art. 22 di quest' ultimo regolamento, nella formulazione risultante dall' art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 29 aprile 1987, n. 1181, di modifica del regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 113, pag. 31), stabiliva che "la cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un' esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore".
8 Il 1 e il 2 dicembre 1986 la Transáfrica richiedeva al Servicio Nacional de Productos Agrarios (Servizio nazionale dei prodotti agricoli, in prosieguo: il "SENPA"), organo del ministero dell' Agricoltura spagnolo, in conformità del regolamento n. 3593/86, una sovvenzione per l' immissione in libera pratica in Spagna di 125 000 tonnellate di granoturco di origine comunitaria. La domanda era accompagnata dalla cauzione corrispondente. Il 10 dicembre 1986 il SENPA rilasciava i titoli per la sovvenzione, che obbligavano la Transáfrica ad importare il quantitativo convenuto entro il 28 febbraio 1987.
9 Alla fine del mese di gennaio 1987 veniva annunciata la stipulazione dell' accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America che poneva fine ai detti negoziati, approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 30 gennaio 1987, 87/224/CEE, relativa all' accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d' America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell' articolo XXIV.6 dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT; GU L 98, pag. 1). In forza di tale accordo la Comunità si impegnava a garantire, fra il 1987 e il 1990, un livello annuale di importazioni in Spagna pari a 2 milioni di tonnellate di granoturco proveniente dai paesi terzi. Il 25 giugno 1987 veniva adottato il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1799, relativo al regime particolare d' importazione di granoturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (GU L 170, pag. 1), che dava attuazione all' accordo con gli Stati Uniti e le cui modalità applicative venivano definite con regolamento (CEE) della Commissione 13 luglio 1987, n. 2059, recante modalità di applicazione del regime particolare di importazione di granoturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (GU L 193, pag. 6).
10 Il 16 febbraio 1987 la Transáfrica, che aveva importato 31 587,62 tonnellate sulle 125 000 convenute, richiedeva al SENPA l' esonero dall' obbligo di importare la parte restante del quantitativo convenuto nonché lo svincolo della relativa cauzione, adducendo che la stipulazione dell' accordo dianzi richiamato aveva provocato un ribasso dei prezzi del granoturco tale da costituire una causa di forza maggiore, con conseguente estinzione del suo obbligo. Il 14 settembre 1987 il SENPA respingeva questa domanda. In seguito ad un reclamo inoltrato dalla Transáfrica al ministero dell' Agricoltura, quest' ultimo confermava la decisione del SENPA con decreto ministeriale 6 settembre 1988. L' 11 novembre 1988 la Transáfrica esperiva un ricorso amministrativo avverso tale decreto ministeriale dinanzi all' Audiencia Nacional.
11 Nell' ambito di questa controversia la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se i provvedimenti adottati con regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1987, n. 1799, per quel che riguarda il regime di importazione del granoturco in Spagna per il periodo 1987-1990, a causa dei loro possibili effetti di riduzione dei prezzi del granoturco, possano incidere negativamente e rendere difficoltoso l' adempimento degli obblighi assunti in contropartita delle sovvenzioni concesse per l' importazione di granoturco in Spagna ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1986, n. 3593, fino a costituire una causa di forza maggiore che renda impossibile o difficoltoso l' adempimento degli obblighi di immissione in libera pratica di granoturco, con conseguente diritto allo svincolo della garanzia prestata.
2) Se gli annunci ufficiali dell' accordo fra la CEE e gli Stati Uniti d' America e del risultato dei negoziati nell' ambito del GATT, nei primi mesi dell' anno 1987, sull' impegno relativo all' importazione annua di granoturco e sorgo in Spagna durante il quadriennio 1987-1990 possano, ancor prima di concretarsi in una norma scritta, produrre conseguenze inevitabili e imprevedibili fino a rendere impossibile o difficoltosa l' osservanza di una prescrizione principale e invocabili come causa di forza maggiore ai sensi dell' art. 22 del regolamento (CEE) della Commissione 22 luglio 1985, n. 2220".
12 Tali questioni sono intese a chiarire se i provvedimenti adottati con il citato regolamento n. 1799/87, ovvero gli annunci ufficiali, nel corso dei primi mesi dell' anno 1987, relativi alla conclusione dell' accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America, ovvero la citata decisione del Consiglio 87/224, costituiscano cause di forza maggiore ai sensi dell' art. 22 del citato regolamento n. 2220/85.
13 Occorre anzitutto prendere atto del fatto che, come ha rilevato l' avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, il regolamento n. 1799/87, adottato nel mese di giugno 1987, non poteva influenzare, neppure minimamente, l' adempimento di un obbligo che doveva essere eseguito nel febbraio 1987.
14 E' inoltre opportuno rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di forza maggiore nell' ambito dei regolamenti adottati in materia agricola tiene conto della particolare natura dei rapporti di diritto pubblico intercorrenti fra gli operatori economici e l' amministrazione nazionale, nonché delle finalità di tale normativa. Ne deriva che la nozione di forza maggiore non è limitata a quella di impossibilità assoluta, ma va estesa alle circostanze estranee all' operatore interessato, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici eccessivi, nonostante l' uso della massima diligenza (v., da ultimo, sentenza 13 ottobre 1993, causa C-124/92, An Bord Bainne Co-operative e Compagnie Inter-Agra, Racc. pag. I-5061, punto 11).
15 Gli annunci ufficiali dell' accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America, nonché la stessa stipulazione dell' accordo, vanno considerati circostanze estranee all' operatore interessato.
16 Tuttavia, in una fattispecie come quella in oggetto della causa principale, non può dirsi che ricorrano le altre condizioni enunciate dalla giurisprudenza della Corte. Dagli accertamenti effettuati dal giudice di rinvio risulta che la stipulazione dell' accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America non era affatto un avvenimento anomalo e imprevedibile per gli operatori economici interessati. I negoziati fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America erano in corso da svariati mesi e il citato regolamento n. 2913/86 recava del resto la menzione di una soluzione intermedia raggiunta il 1 luglio 1986. Anche gli articoli di stampa relativi a tali negoziati, ai quali la Transáfrica ha fatto richiamo dinanzi al giudice di rinvio, dimostrano come qualsiasi operatore economico normalmente informato potesse rendersi conto che la questione dell' importazione del granoturco in Spagna era uno dei punti fondamentali di questi negoziati e che si stava attivamente cercando di giungere ad un accordo al fine di evitare una guerra commerciale.
17 Per quanto riguarda l' argomento della Transáfrica, secondo il quale il ribasso delle quotazioni del granoturco avrebbe reso impossibile o estremamente difficile l' esecuzione dell' obbligo di immettere il granoturco sovvenzionato in libera pratica in Spagna, è d' uopo rilevare come questo ribasso non sia derivato da una reazione repentina e imprevedibile all' annuncio dell' accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America. Un tale ribasso dei prezzi non può comunque essere considerato causa di impossibilità assoluta di immettere il granoturco sovvenzionato in libera pratica in Spagna, rientrando piuttosto nell' ambito di un normale rischio commerciale.
18 Le questioni poste vanno pertanto risolte nel senso che né i provvedimenti adottati con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1987, n. 1799, relativo al regime particolare d' importazione di granoturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990, né gli annunci ufficiali, nel corso dei primi mesi dell' anno 1987, relativi alla conclusione dell' accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America, né la decisione del Consiglio 30 gennaio 1987, 87/224/CEE, relativa all' accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti d' America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell' art. XXIV.6 dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, costituiscono cause di forza maggiore ai sensi dell' art. 22 del citato regolamento n. 2220/85.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con ordinanza 25 marzo 1993, dichiara:
Né i provvedimenti adottati con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1987, n. 1799, relativo al regime particolare d' importazione di granoturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990, né gli annunci ufficiali, nel corso dei primi mesi dell' anno 1987, relativi alla conclusione dell' accordo fra la Comunità e gli Stati Uniti d' America, né la decisione del Consiglio 30 gennaio 1987, 87/224/CEE, relativa all' accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti d' America sulla conclusione dei negoziati a titolo dell' art. XXIV.6 dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, costituiscono cause di forza maggiore ai sensi dell' art. 22 del regolamento (CEE) della Commissione n. 2220/85, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.
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