Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione vecchiaia e decesso ° Calcolo delle prestazioni ° Lavoratore che non soddisfa simultaneamente le condizioni previste, per la corresponsione delle prestazioni, da tutte le normative alle quali è stato assoggettato ° Presa in considerazione da parte della normativa nazionale le cui condizioni sono soddisfatte dei periodi di assicurazione compiuti a norma delle leggi di un altro Stato membro, ai soli fini dell' acquisto del diritto a pensione e della determinazione dell' aliquota della stessa ° Ammissibilità ° Discriminazione basata sulla cittadinanza ° Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 3, n. 1, e 49]
Massima
Gli artt. 3, n. 1, e 49 del regolamento n. 1408/71 debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano, allorché il diritto ad una pensione di vecchiaia sussista a partire dall' età di 60 anni, secondo il regime previdenziale base di uno Stato membro, per il lavoratore di età inferiore ai 65 anni che abbia compiuto periodi lavorativi in tale Stato e in un altro Stato membro in cui il diritto alla pensione non sorge prima dell' età di 65 anni, a che i periodi compiuti in quest' ultimo Stato siano presi in considerazione unicamente per determinare l' aliquota della pensione che l' ente del primo Stato può liquidare immediatamente.
In primo luogo, infatti, dato che l' interessato non soddisfaceva, quando ha chiesto la liquidazione della pensione, le condizioni previste da tutte le normative in base alle quali egli aveva compiuto dei periodi di assicurazione, la presa in considerazione per il calcolo dell' importo della pensione, da parte della normativa le cui condizioni sono soddisfatte, dei periodi compiuti in base alle leggi di un altro Stato membro viene esclusa dall' art. 49 del regolamento, il quale tuttavia non vieta che la normativa di uno Stato membro le cui condizioni sono soddisfatte tenga conto dei periodi di assicurazione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro ai fini dell' acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia e per determinare l' aliquota della detta pensione.
In secondo luogo, una normativa quale quella di cui trattasi non costituisce una discriminazione diretta o indiretta basata sulla cittadinanza. Infatti essa si applica senza distinzioni e non è stato dimostrato che, tra i lavoratori che hanno compiuto periodi di assicurazione in tale Stato e in un altro Stato membro, essa tratti più severamente i cittadini degli altri Stati membri di quelli dello Stato interessato. Peraltro, la mancata presa in considerazione, da parte dei competenti enti nazionali, dei periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro, per il calcolo dell' ammontare della pensione dovuta, inerisce al sistema del regolamento n. 1408/71, che ha lasciato sussistere regimi distinti che danno origine a crediti distinti nei confronti di enti distinti nei cui confronti il beneficiario della prestazione vanta diritti diretti.
Parti
Nel procedimento C-146/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation francese, sezione competente in materia previdenziale, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Hugh McLachlan
e
Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 49 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor McLachlan, dallo studio legale Waquet, Farge e Hazan, patrocinanti presso il Conseil d' État e la Cour de cassation;
° per il governo francese, dalla signora E. Belliard, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, segretario per gli affari esteri presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;
° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 25 marzo 1993, pervenuta in cancelleria il successivo 9 aprile, la Cour de cassation francese, sezione competente in materia previdenziale, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 49 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra il signor McLachlan e la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d' Ile-de-France (in prosieguo: la "CNAVTS"), vertente sul diritto del ricorrente ad una pensione di vecchiaia.
3 Il signor McLachlan, che possiede la doppia cittadinanza britannica e francese, è nato il 6 aprile 1924 a Londra. Nel Regno Unito ha prestato servizio nella Royal Navy dal 1942 al 1946, ha studiato dal 1946 al 1948, dopodiché ha esercitato un' attività lavorativa subordinata dal 1948 al 1955. In seguito egli ha esercitato anche in Francia un' attività subordinata, dal 1956 al 1985, anno in cui è stato licenziato per motivi economici.
4 Egli ha in tal modo maturato 53 trimestri di assicurazione vecchiaia nel Regno Unito e 120 trimestri in Francia.
5 Egli non ha potuto fruire di una pensione di vecchiaia nel Regno Unito fino al compimento dei 65 anni, età legale per la pensione.
6 Ai sensi dell' art. R. 351-6 del Code de la sécurité sociale francese:
"La durata massima di assicurazione nell' ambito del regime previdenziale generale presa in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia è di 150 trimestri.
Se l' assicurato ha compiuto meno di 150 trimestri in tale regime, la pensione sarà pari a tanti centocinquantesimi della pensione calcolata in base al secondo comma dell' art. L. 351-1, quanti sono i trimestri di assicurazione".
7 Ai sensi dell' art. L. 351-1 dello stesso codice:
"L' assicurazione vecchiaia garantisce una pensione di fine lavoro all' assicurato che ne chiede la liquidazione a partire da un' età determinata.
L' ammontare della pensione risulta dall' applicazione alla retribuzione base annua di un' aliquota crescente, fino ad un massimo, detto 'aliquota massima' (taux plein), in funzione della durata dell' assicurazione, entro un limite determinato, sia nel regime previdenziale generale sia in uno o più altri regimi obbligatori, oltre che dei periodi riconosciuti come equivalenti, o in funzione dell' età in cui si chiede tale liquidazione.
Se l' assicurato ha compiuto, nel regime previdenziale generale, un periodo di assicurazione inferiore al limite di cui al secondo comma, la pensione corrisposta da questo regime è anzitutto calcolata in base a detto periodo, e poi ridotta tenuto conto dell' 'effettiva durata dell' assicurazione.
(...)".
8 L' art. 3 del decreto 24 novembre 1982, n. 82-991, diventato art. L. 351-19 del Code du travail francese, esclude dal beneficio delle prestazioni di disoccupazione le persone di età maggiore di 60 anni che hanno compiuto più di 150 trimestri convalidati a titolo di assicurazione vecchiaia.
9 Nel calcolo dei 150 trimestri convalidabili, la normativa francese prende in considerazione i trimestri compiuti nel Regno Unito.
10 Essendo stato licenziato all' età di 61 anni, allorché aveva compiuto più di 150 trimestri di assicurazione vecchiaia nel Regno Unito ed in Francia, il signor McLachlan non ha potuto ottenere le prestazioni di disoccupazione ed ha ricevuto dalla CNAVTS una pensione di vecchiaia all' aliquota massima.
11 La liquidazione di tale pensione è tuttavia avvenuta unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in Francia, vale a dire 120 trimestri.
12 Il ricorrente ha contestato questo metodo di calcolo. Egli ha fatto valere che la normativa francese pertinente contrasta con le disposizioni comunitarie relative ai lavoratori migranti, in quanto tiene conto del periodo di assicurazione effettuato nel Regno Unito per escludere il diritto dell' interessato a fruire dell' indennità di disoccupazione, ma non per il calcolo dell' ammontare della pensione di vecchiaia. Dato che, se non avesse lavorato nel Regno Unito e avesse avuto al suo attivo soltanto 120 trimestri compiuti in Francia, egli avrebbe avuto diritto all' indennità di disoccupazione, mentre, se i suoi periodi assicurativi fossero stati interamente compiuti in Francia, gli sarebbe spettata una pensione di vecchiaia non solo all' aliquota massima, ma addirittura non ridotta, l' interessato si ritiene vittima di una disparità di trattamento incompatibile con gli artt. 51 del Trattato di Roma e 3 del regolamento n. 1408/71. A suo parere l' applicazione della normativa francese ha il risultato di privarlo dell' indennità di disoccupazione e nel contempo di imporgli una pensione ridotta, per il solo motivo che una parte della sua carriera lavorativa si è svolta nel Regno Unito.
13 Nelle sue osservazioni scritte il governo francese ha precisato che, dato che il ricorrente poteva percepire soltanto una pensione di vecchiaia all' aliquota massima, ma il cui ammontare era calcolato sulla base di un periodo contributivo inferiore ai 150 trimestri richiesti, gli è stato corrisposto dal 1986 un sussidio integrativo a carico dello Stato. Detto sussidio gli è stato versato fino al 1989, anno in cui egli ha compiuto l' età di 65 anni ed ha potuto farsi liquidare una pensione nel Regno Unito in base al periodo di assicurazione compiuto in tale Stato.
14 Il ricorrente nella causa principale ha proposto, invano, ricorso dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale di Parigi.
15 Egli ha interposto appello dinanzi alla Cour d' appel di Parigi che, con sentenza 9 luglio 1990, ha riformato la decisione impugnata fissando un' altra data di inizio del godimento della pensione. Essa ha tuttavia respinto l' appello per quanto riguarda la maturazione dei diritti dell' interessato nel regime francese generale di assicurazione vecchiaia e per quanto riguarda l' aliquota su cui la CNAVTS si è basata per il calcolo della corrispondente pensione.
16 La Cour d' appel ha rilevato in particolare di non essere adita per una controversia in merito ad un diniego di prestazioni di disoccupazione in applicazione dell' art. L. 351-19 del Code du travail, in quanto la materia del contendere si limitava alla domanda di pensione presentata dall' interessato. Essa ha ritenuto che tale domanda non potesse essere respinta per considerazioni basate, "da un lato, sull' età prescritta nel diritto britannico per l' attribuzione della pensione all' aliquota massima e, dall' altro, sul vantaggio economico che potevano rappresentare le prestazioni dell' assicurazione contro la disoccupazione fino ai 65 anni".
17 Contro la sentenza d' appello, il signor McLachlan ha proposto ricorso in cassazione.
18 Ritenendo che la lite sollevasse un problema di interpretazione del diritto comunitario, la Cour de cassation ha sospeso il procedimento
"fintantoché la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla portata degli artt. 3, n. 1, e 49 del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, e non abbia precisato se le dette norme debbano essere interpretate nel senso che esse ostano, nel caso in cui il diritto ad una pensione di vecchiaia sussista a partire dall' età di 60 anni, secondo il regime previdenziale base di uno Stato membro, per un lavoratore di età inferiore a 65 anni che abbia compiuto periodi lavorativi in tale Stato e in un altro Stato membro in cui il diritto alla pensione non sorge prima dell' età di 65 anni, a che i periodi compiuti in quest' ultimo Stato siano presi in considerazione unicamente per determinare l' aliquota della pensione che l' ente del primo Stato può liquidare immediatamente".
19 In limine, occorre disattendere l' obiezione del governo francese secondo cui la questione pregiudiziale non ha alcuna incidenza sulla soluzione della lite tra il signor McLachlan e la CNAVTS, avendo quest' ultima concesso al signor McLachlan una pensione all' aliquota massima a motivo del suo status di ex combattente, senza tener conto dei periodi compiuti in un altro Stato membro.
20 Secondo una giurisprudenza costante, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità dell' emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni che essi sottopongono alla Corte (v., per esempio, sentenze 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby, Racc. pag. I-5535, punto 10, e 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a., Racc. pag. I-711, punto 17).
21 Il signor McLachlan rileva che, da un lato, i periodi di assicurazione compiuti nel Regno Unito sono stati presi in considerazione per escluderlo dal novero dei disoccupati beneficiari dell' indennità di disoccupazione, in quanto persona di più di 60 anni occupata per più di 150 trimestri e, dall' altro, gli è stata corrisposta soltanto una pensione di vecchiaia ridotta, essendo state le sue spettanze di pensione calcolate sulla base dei soli trimestri compiuti in Francia (120), senza tener conto di quelli compiuti nel Regno Unito.
22 Il signor McLachlan sostiene che, ai sensi dell' art. 49, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, la CNAVTS avrebbe dovuto calcolare l' importo delle prestazioni spettanti a norma della legge francese.
23 Egli fa valere inoltre che, alla luce del principio della parità di trattamento sancito dall' art. 3, n. 1408/71, i lavoratori migranti della Comunità non devono essere penalizzati per il fatto di aver lavorato in parte in uno Stato membro e in parte in un altro. Egli sostiene che detto articolo osta a che si tenga conto, in Francia, dei periodi di lavoro compiuti nel Regno Unito, se il risultato di tale presa in considerazione è quello di porre il lavoratore subordinato interessato in una situazione meno vantaggiosa per quanto riguarda sia l' assicurazione vecchiaia sia l' assicurazione contro la disoccupazione. Egli fa notare che il lavoratore subordinato che abbia compiuto 150 trimestri esclusivamente in Francia ha diritto ad una pensione completa, mentre il lavoratore subordinato che abbia compiuto soltanto 120 trimestri in Francia, senza aver lavorato nel Regno Unito, fruisce dell' assicurazione contro la disoccupazione.
24 Il signor McLachlan ritiene che il principio della parità di trattamento comporti la scelta tra due soluzioni: o tener conto dei trimestri compiuti nel Regno Unito, e corrispondergli una pensione all' aliquota massima, o tener conto soltanto dei trimestri compiuti in Francia, constatare che egli non soddisfaceva le condizioni previste per l' assicurazione vecchiaia, e attribuirgli il sussidio a carico dell' assicurazione contro la disoccupazione.
25 Occorre in primo luogo rilevare come emerga dalla stessa formulazione della questione sollevata dalla Cour de cassation, oltre che, d' altra parte, dalla motivazione della sentenza della Cour d' appel di Parigi, già citata (v. supra, punto 16), che l' esclusione del ricorrente nella causa principale dal beneficio dell' assicurazione contro la disoccupazione non costituisce l' oggetto né della questione pregiudiziale né della causa principale. La questione pregiudiziale verte unicamente sul se, alla luce del regolamento n. 1408/71, i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro possano essere computati per la determinazione dell' aliquota della pensione di vecchiaia, ma esclusi per il calcolo dell' ammontare della stessa.
26 Dato che il signor McLachlan, non avendo compiuto l' età di 65 anni prescritta dalla normativa del Regno Unito, non soddisfaceva, quando ha chiesto la liquidazione della pensione, le condizioni previste da tutte le normative in base alle quali egli aveva compiuto dei periodi di assicurazione, la presente causa rientra nell' ambito d' applicazione dell' art. 49 del regolamento n. 1408/71.
27 A tenore dell' art. 49, n. 1, lett. a):
"1. Se l' interessato non soddisfa in un determinato momento le condizioni prescritte, per l' erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto (...), ma soddisfa soltanto le condizioni di una o più legislazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l' importo della prestazione dovuta conformemente all' articolo 46 (...)".
28 Questa disposizione rinvia dunque alla normativa nazionale le cui condizioni sono soddisfatte.
29 La presa in considerazione, da parte di tale normativa, dei periodi compiuti in base alle leggi di un altro Stato membro viene esclusa da questo articolo per il calcolo dell' importo della pensione, conformemente al sistema del regolamento n. 1408/71 che ha lasciato sussistere regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di enti distinti contro i quali il destinatario delle prestazioni possiede diritti diretti (v. sentenza 6 marzo 1979, causa 100/78, Rossi, Racc. pag. 831, punto 13).
30 Il signor McLachlan è quindi titolare di diritti nei confronti degli enti competenti del Regno Unito per i periodi di assicurazione compiuti nel territorio di tale Stato e nei confronti degli enti francesi per i periodi compiuti in Francia.
31 Tuttavia l' art. 49 non vieta che la normativa di uno Stato membro le cui condizioni sono soddisfatte tenga conto dei periodi di assicurazione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro ai fini dell' acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia e per determinare l' aliquota della detta pensione. D' altra parte, questo articolo non potrebbe ostare a tale modo di procedere in quanto, per giurisprudenza costante, il regolamento n. 1408/71 non può essere interpretato in modo da privare i lavoratori migranti dei vantaggi cui avrebbero avuto diritto in forza della normativa di un solo Stato membro (sentenza 15 ottobre 1991, causa C-302/90, Faux, Racc. pag. I-4875, punto 28).
32 Una normativa come quella in causa non può neppure essere censurata sulla base dell' art. 3 del regolamento n. 1408/71.
33 Ai sensi del n. 1 di tale articolo, "le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento".
34 Una normativa quale quella di cui trattasi non costituisce una discriminazione diretta o indiretta basata sulla cittadinanza, poiché non soltanto essa si applica senza distinzioni, ma per giunta non è stato dimostrato che, tra i lavoratori che hanno compiuto periodi di assicurazione in Francia e in un altro Stato membro, essa tratti più severamente i cittadini degli altri Stati membri di quelli francesi.
35 Per quanto riguarda l' addotta discriminazione tra i lavoratori che abbiano compiuto periodi di assicurazione solo in Francia e quelli che ne abbiano compiuti anche in un altro Stato membro, occorre osservare che, come ha rilevato la Cour d' appel di Parigi (v. supra, punto 16), la causa principale non verte sull' esclusione del signor McLachlan dall' assicurazione contro la disoccupazione, bensì sul calcolo delle sue spettanze relativamente alla pensione di vecchiaia secondo il regime francese.
36 L' asserita discriminazione consisterebbe nel fatto che gli enti francesi non hanno tenuto conto dei periodi di assicurazione compiuti nel Regno Unito per il calcolo dell' ammontare della pensione dovuta, mentre, se detti periodi fossero stati compiuti in Francia, li avrebbero presi in considerazione.
37 Come è stato in precedenza ricordato (punto 29), tale modo di procedere inerisce al sistema del regolamento n. 1408/71, che ha lasciato sussistere regimi distinti che danno origine a crediti distinti nei confronti di enti distinti contro cui il beneficiario della prestazione vanta diritti diretti. Su questo punto, il governo tedesco ha giustamente rilevato che ciascuno Stato eroga le prestazioni che corrispondono ai periodi compiuti in base alla propria normativa.
38 Come la Corte ha affermato nella sentenza 21 marzo 1990, causa C-199/88, Cabras (Racc. pag. I-1023, punti 30 e 31), gli inconvenienti derivanti da tale frazionamento delle prestazioni, del resto limitati, per quanto possibile, da talune disposizioni del regolamento n. 1408/71, ineriscono al fatto che l' art. 51 del Trattato non è inteso ad istituire un regime comune di previdenza sociale, ma si propone soltanto di stabilire norme di coordinamento dei sistemi previdenziali degli Stati membri.
39 Di conseguenza, il fatto di non tener conto, nel calcolo dell' ammontare della pensione, dei periodi di assicurazione compiuti in forza della normativa di un altro Stato membro non può costituire violazione del principio di non discriminazione di cui, nell' ambito del regolamento n. 1408/71, l' art. 3 costituisce espressione.
40 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre risolvere la questione pregiudiziale come segue: gli artt. 3, n. 1, e 49 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che non ostano, allorché il diritto ad una pensione di vecchiaia sussista a partire dall' età di 60 anni, secondo il regime previdenziale base di uno Stato membro, per il lavoratore di età inferiore ai 65 anni che abbia compiuto periodi lavorativi in tale Stato e in un altro Stato membro in cui il diritto alla pensione non sorge prima dell' età di 65 anni, a che i periodi compiuti in quest' ultimo Stato siano presi in considerazione unicamente per determinare l' aliquota della pensione che l' ente del primo Stato può liquidare immediatamente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation francese con sentenza 25 marzo 1993, dichiara:
Gli artt. 3, n. 1, e 49 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano, allorché il diritto ad una pensione di vecchiaia sussista a partire dall' età di 60 anni, secondo il regime previdenziale base di uno Stato membro, per il lavoratore di età inferiore ai 65 anni che abbia compiuto periodi lavorativi in tale Stato e in un altro Stato membro in cui il diritto alla pensione non sorge prima dell' età di 65 anni, a che i periodi compiuti in quest' ultimo Stato siano presi in considerazione unicamente per determinare l' aliquota della pensione che l' ente del primo Stato può liquidare immediatamente.
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