Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Sandali e calzature idonei ad essere portati su fasciatura gessata al piede quali ausilio alla deambulazione - Esclusione dalla voce 9021 - Classificazione nel capitolo 64 della nomenclatura combinata
Massima
Sandali e calzature, con suole esterne in materia plastica e tomaia rispettivamente di tessuto o di materia plastica, idonei ad essere portati su una fasciatura gessata al piede, quale ausilio alla deambulazione, non costituiscono "apparecchi di ortopedia" rientranti nella voce 9021 della nomenclatura combinata (1992), atteso che la caratteristica comune dei prodotti contemplati sotto tale voce è quella di essere specificamente adatti al difetto fisico alla cui correzione sono destinati e di essere specificamente concepiti per una determinata persona.
I detti prodotti non possono essere nemmeno considerati quali "oggetti" o "apparecchi per fratture" (sottovoce 9021 19 90), poiché, atteso che la caratteristica di questi ultimi è quella di agire direttamente sull' organo colpito, o come parti o come accessori di oggetti o apparecchi di ortopedia ovvero per fratture, le fasciature gessate stesse non possono farsi rientrare in tale voce.
I prodotti in esame, non potendo essere ricompresi nella voce 9021, rientrano pertanto nel capitolo 64, relativo alle calzature e ai prodotti simili, ancorché non siano portati sul piede stesso, bensì su una fasciatura gessata.
Parti
Nel procedimento C-148/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra
3M Medica GmbH
e
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main,
domanda vertente sull' interpretazione della voce 9021 della Tariffa doganale comune, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Bruxelles;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 gennaio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 2 febbraio 1993, pervenuta alla Corte il 9 aprile seguente, il Bundesfinanzhof ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della voce 9021 della Tariffa doganale comune, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società 3M Medica e l' Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno (in prosieguo: l' "OFD"), in merito alla classificazione tariffaria di due merci denominate "Canvas Cast Shoe" (sandali) e "Vinyl Cast Shoe" (scarpe), rispettivamente nelle sottovoci 6404 19 90 e 6402 91 90.
3 Avendo l' Oberfinanzdirektion respinto il reclamo della 3M Medica avverso tale classificazione tariffaria, la detta società presentava ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof sostenendo che i prodotti di cui trattasi costituivano apparecchi di ortopedia ai sensi della voce 9021, considerato che essi sono sostitutivi dei ramponi per la deambulazione (accessori ortopedici fissati sotto il gesso del piede al fine di facilitare la deambulazione), che i prodotti medesimi sono forniti esclusivamente da cliniche o farmacie su prescrizione, e che vengono acquistati singolarmente e non a paia. Essi sostituirebbero inoltre le stampelle.
4 L' OFD faceva valere, invece, che i prodotti di cui trattasi, consentendo una migliore deambulazione in caso di utilizzo di una fasciatura gessata, assolvono una funzione di mero ausilio e non agiscono direttamente sul piede colpito da malformazione o da malattia. Essi non sono sostitutivi delle stampelle, né costituiscono apparecchi per fratture.
5 Secondo il giudice di rinvio, si tratta di articoli con suola esterna in materia plastica e tomaia rispettivamente di tessuto o materia plastica, idonei ad essere portati su una fasciatura gessata al piede. Tali articoli, che costituiscono strumenti di ausilio alla deambulazione in caso di utilizzo di una fasciatura gessata, presentano un interesse ortopedico. Sarebbe quindi possibile classificarli sotto la voce 9021, che riguarda segnatamente gli apparecchi ortopedici nonché gli apparecchi per fratture e relative parti.
6 Escludendo che i prodotti di cui trattasi possano essere classificati quali apparecchi per fratture o calzature ortopediche, il giudice nazionale ritiene che possano essere considerati, nell' ambito della stessa voce 9021, quali apparecchi ortopedici del piede diretti a "sorreggere ovvero mantenere in posizione degli organi a seguito (...) di un' operazione", qualora la nozione tariffaria sopra descritta dovesse essere interpretata in senso ampio, comprendendo anche i dispositivi per facilitare la deambulazione in caso di applicazione di una fasciatura gessata. Se a quest' ultima dovesse essere riconosciuta la natura di apparecchio ortopedico, i prodotti di cui trattasi potrebbero essere considerati, tenuto conto della loro destinazione, alla stregua di accessori ("parti") rientranti nella sottovoce 9021 90 90.
7 Il giudice nazionale ritiene che i detti prodotti possano essere qualificati anche come apparecchi ortopedici di altro tipo. Il detto giudice osserva al riguardo che le stampelle sono comprese nella voce 9021 e che i prodotti di cui trattasi, benché non costituiscano stampelle, assolvono una funzione analoga.
8 Sussistendo dubbi in ordine alla classificazione operata dall' OFD, il Bundesfinanzhof ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
"1. Se la nozione 'apparecchi di ortopedia' di cui alla voce 9021 della nomenclatura combinata (1992) vada interpretata nel senso che essa comprenda anche articoli del tipo della 'calzatura' descritta nella motivazione della presente ordinanza, che serva a facilitare la deambulazione nel caso di applicazione di una fasciatura gessata.
2. In caso di soluzione negativa della prima questione: se la locuzione 'apparecchi per fratture' o 'parti' (di apparecchi ortopedici, ecc.) vada interpretata nel senso che essa comprenda anche articoli come quelli sopra indicati".
Sulla prima questione
9 Con la prima questione il giudice nazionale chiede se un sandalo ed una scarpa, con suola esterna in materia plastica e tomaia rispettivamente di tessuto o di materia plastica, idonei ad essere portati su una fasciatura gessata al piede, costituiscano "apparecchi di ortopedia" rientranti nella voce 9021 della nomenclatura combinata (1992).
10 Come indicato nelle note esplicative relative alla voce 9021, gli oggetti ed apparecchi di ortopedia servono o "a prevenire o correggere taluni difetti fisici", o "a sorreggere o mantenere in posizione degli organi a seguito di una malattia o di un' operazione". Si tratta, soprattutto, di "calzature ortopediche (...) realizzate unicamente su misura", di "suole interne speciali, realizzate su misura, per calzature", e di "apparecchi ortopedici del piede [per piede varo o valgo, di sostegno della gamba (...), ecc.]".
11 Secondo le stesse note esplicative, invece, sono esclusi dalla voce 9021 "le semplici protezioni o i riduttori di pressione delle callosità del piede" e "le calzature di serie con suola provvista di rilievo diretto al sostegno dell' arco plantare".
12 Ne consegue che, come rilevato dalla Commissione e dall' avvocato generale, i prodotti contemplati da tale voce presentano tutti l' elemento comune di essere specificamente adatti al difetto fisico alla cui correzione sono destinati e di essere specificamente concepiti per una determinata persona.
13 I sandali e le scarpe Cast facilitano la deambulazione e la rendono più confortevole in caso di applicazione di una fasciatura gessata. Essi non sono diretti a correggere taluni difetti fisici, non servono a sorreggere o a mantenere in posizione organi a seguito di una malattia o di un' operazione, e non costituiscono apparecchi o strumenti specificamente concepiti per un difetto fisico determinato e realizzati su misura.
14 I detti sandali e le dette scarpe sono quindi equiparabili a suole interne fabbricate in serie o a calzature di serie la conformazione della cui suola sostiene l' arco plantare, prodotti che non rientrano nel capitolo 90.
15 Né il parallelo con le stampelle, espressamente menzionate nella voce 9021, consente di classificare i prodotti di cui trattasi sotto tale voce, atteso che assolvono funzioni diverse: mentre le stampelle sono indispensabili per consentire la deambulazione a chi vi sia impedito, i prodotti in esame si limitano a facilitare la deambulazione per il portatore di una fasciatura gessata.
16 La prima questione dev' essere quindi risolta nel senso che un sandalo ed una scarpa, con suole esterne in materia plastica e tomaia rispettivamente di tessuto o di materia plastica, idonei ad essere portati su una fasciatura gessata al piede, non costituiscono "apparecchi di ortopedia" rientranti nella voce 9021 della nomenclatura combinata (1992).
Sulla seconda questione
17 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede, in caso di soluzione negativa della prima questione, se gli articoli menzionati debbano essere considerati quali "oggetti" o "apparecchi per fratture" (sottovoce 9021 19 90) ovvero quali parti o accessori di oggetti o apparecchi di ortopedia o per fratture.
18 Ai sensi delle note esplicative, gli strumenti ed apparecchi per fratture "servono o ad immobilizzare gli organi colpiti, a consentirne l' estensione o, ancora, a proteggerli verso l' esterno, ovvero a ridurre le fratture". Come rilevato dalla Commissione, la caratteristica di tali apparecchi consiste nel fatto che essi agiscono direttamente sull' organo colpito. Orbene, i sandali e le scarpe Cast, portati su una fasciatura gessata, non presentano tale caratteristica.
19 Essi non possono essere considerati, inoltre, quali parti o accessori di uno strumento o di un apparecchio ortopedico o per fratture. Occorrerebbe, infatti, quale condizione preliminare, che le fasciature gessate potessero essere classificate quali strumenti o apparecchi ortopedici o per fratture. Orbene, come sottolineato dall' avvocato generale, la fasciatura gessata, modellata sull' arto del paziente, non è riutilizzabile e non costituisce una merce ai sensi della Tariffa doganale. Tale conclusione è avvalorata dalle note esplicative della voce 9021 ("II - Oggetti ed apparecchi per fratture"), in cui è indicata una serie di protesi e di supporti, ma non sono indicati i gessi.
20 Conseguentemente, la seconda questione pregiudiziale dev' essere risolta nel senso che i prodotti menzionati non devono essere considerati quali "oggetti" o "apparecchi per fratture" (sottovoce 9021 19 90) ovvero quali parti o accessori di oggetti o apparecchi di ortopedia o per fratture.
21 I prodotti in esame, non potendo essere ricompresi nella voce 9021, rientrano pertanto nel capitolo 64, intitolato "Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti". Tale capitolo comprende diverse varietà di calzature "indipendentemente dalle forme e dimensioni e dagli usi specifici ai quali sono destinate, dal procedimento con cui sono realizzate e dalle materie di cui sono costituite", e non considera quali calzature "gli oggetti da gettare dopo l' uso privi di suole riportate" (v. osservazioni generali delle note esplicative).
22 I prodotti di cui trattasi sono concepiti come scarpe e presentano una suola riportata. Il fatto che non siano portati sul piede stesso, bensì su una fasciatura gessata, non è rilevante, in quanto tale ipotesi ricorre anche per i copriscarpa che, ai sensi delle note esplicative, rientrano nel capitolo 64.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 2 febbraio 1993, dichiara:
1) Sandali e calzature, con suole esterne in materia plastica e tomaia rispettivamente di tessuto o di materia plastica, idonei ad essere portati su una fasciatura gessata al piede, non costituiscono "apparecchi di ortopedia" rientranti nella voce 9021 della nomenclatura combinata (1992).
2) I detti prodotti non possono essere considerati quali "oggetti" o "apparecchi per fratture" (sottovoce 9021 19 90) ovvero quali parti o accessori di oggetti o apparecchi di ortopedia o per fratture.
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