Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carne di pollame ° Restituzioni all' esportazione ° Classificazione nella nomenclatura ad hoc di diversi prodotti derivati dal taglio
(Regolamenti della Commissione n. 267/87, allegato, n. 1151/87, allegato, n. 2800/87, allegato, e n. 3846/87, allegato)
Massima
I regolamenti nn. 1151/87 e 2800/87, che fissano le restituzioni all' esportazione nel settore della carne di pollame, devono essere interpretati nel senso che una coscia di pollo con (una parte del) dorso (senza il codrione) deve essere classificata nella voce:
a) 02.02 B II e) 3 ("cosce e pezzi di cosce di altri volatili") dei loro allegati, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 02.02 B II ex g) ("altri"), in caso contrario.
Il regolamento n. 3846/87, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione deve essere interpretato nel senso che una coscia di pollo con (una parte del) dorso (senza il codrione) deve essere classificata nella voce:
a) 0207 41 71 100 ("metà o quarti senza il codrione") del suo allegato, se il pezzo di dorso corrisponde alla parte posteriore del dorso, tenendo conto delle tolleranze ammesse per il taglio;
b) 0207 41 51 000 ("cosce e pezzi di cosce"), se tale non è il caso e se la dimensione di questo pezzo di dorso non modifica il carattere essenziale del prodotto;
c) 0207 41 71 900 ("altri"), se essa non può essere classificata in nessuna delle due voci precedenti.
Il regolamento n. 267/87, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore della carne di pollame, e il regolamento n. 1151/87 devono essere interpretati nel senso che una parte di dorso anteriore con ali di gallo o di gallina deve essere classificata nella voce:
a) 02.02 B II b) ("ali intere, anche senza la punta") dei loro allegati, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 02.02 B II ex g) ("altri"), in caso contrario.
Il regolamento n. 3846/87, deve essere interpretato nel senso che una parte di dorso anteriore con ali di gallo o di gallina deve essere classificata nella voce:
a) 0207 41 21 000 ("ali intere, anche senza la punta") del suo allegato, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 0207 41 71 900 ("altri"), in caso contrario.
Parti
Nel procedimento C-151/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Gerechtshof dell' Aia (Paesi Bassi), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
M. Voogd Vleesimport en -export BV,
domanda vertente sull' interpretazione di diverse sottovoci tariffarie degli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 28 gennaio 1987, n. 267 (GU L 26, pag. 33), 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), e 18 settembre 1987, n. 2800 (GU L 268, pag. 47), che fissano tutti e tre le restituzioni all' esportazione nel settore della carne di pollame, nonché dell' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione (GU L 366, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Commissione delle Comunità europee dai signori H. van Lier, consigliere giuridico, e F. de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della M. Voogd Vleesimport en -export BV, rappresentata dall' avv. G.A.J. Dolk, e della Commissione, all' udienza del 24 febbraio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza interlocutoria 5 febbraio 1993, pervenuta alla Corte l' 8 aprile seguente, il Gerechtshof dell' Aia (Paesi Bassi) ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione di alcune voci tariffarie degli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 28 gennaio 1987, n. 267 (GU L 26, pag. 33), 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), e 18 settembre 1987, n. 2800 (GU L 268, pag. 47), che fissano tutti e tre le restituzioni all' esportazione nel settore della carne di pollame, nonché dell' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione (GU L 366, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale contro la M. Voogd Vleesimport en -export BV (in prosieguo: la "Voogd"), la quale è accusata di aver fatto figurare, all' atto dell' esportazione di partite di carne di pollame verso paesi terzi, voci ritenute inesatte della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione (in prosieguo: la "nomenclatura delle restituzioni"), su un certo numero di moduli di esportazione dei prodotti agricoli.
3 I prodotti di cui trattasi sono i seguenti:
° cosce di pollo con (parte del) dorso (senza codrione);
° parti del dorso anteriore con ali provenienti (principalmente) da fornitori italiani, i quali le indicano in particolare con la denominazione di "pipistrelli".
4 Dal fascicolo risulta che questi prodotti sono stati dichiarati come "cosce" e rispettivamente "ali".
5 La Voogd è stata condannata in primo grado dall' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam con sentenza 30 dicembre 1991 ad un' ammenda di 100 000 HFL. Essa aveva sostenuto a sua difesa che era ammessa una tolleranza del 25% e che una coscia di pollo manteneva tale classificazione ammesso che la parte di dorso attaccata non superasse il 25% del peso totale, facendo riferimento alla sentenza 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107). Essa ha sostenuto inoltre che le ali alle quali era attaccata una parte del dorso rimanevano ali, basandosi sulla stessa sentenza. Essa ha aggiunto che il codrione (che pesa solo qualche grammo) non ha alcun valore.
6 La Voogd ha interposto appello dinanzi alla sezione collegiale che statuisce in materia penale del Gerechtshof dell' Aia.
7 Dinanzi a tale giudice essa ha ribadito di avere indicato codici di restituzione che non erano inesatti. Ha aggiunto che il legislatore comunitario, in considerazione dei problemi che hanno suscitato le designazioni nel corso del tempo, ha costantemente adeguato i codici e le designazioni, il che ha portato ad una situazione in cui tutti i tipi di cosce e di ali di pollo davano diritto a restituzioni.
8 Il Gerechtshof ha ritenuto che fosse necessario, per pronunciare la sua sentenza definitiva, sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1.1) In base all' esatta interpretazione degli allegati ai regolamenti della Commissione di seguito menzionati, cosa debba intendersi per ciascuna delle designazioni di prodotti di pollame sottoindicate dalla lett. a) fino alla lett. f) e rientranti sotto le voci ivi indicate per le restituzioni all' esportazione nel settore del pollame:
a) Designazione: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):
II. non disossate:
e) cosce e pezzi di cosce:
3. di altri volatili
Voce: 02.02 B II e) 3
Regolamenti: (CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), entrato in vigore il 1 maggio 1987, e
(CEE) della Commissione 18 settembre 1987, n. 2800 (GU L 268, pag. 47), entrato in vigore il 21 settembre 1987;
b) Designazione: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):
II. non disossate:
a) Metà o quarti:
1. di galli, galline e polli
Voce: 02.02 B II a) 1
Regolamenti: (CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), entrato in vigore il 1 maggio 1987, e
(CEE) della Commissione 18 settembre 1987, n. 2800 (GU L 268, pag. 47), entrato in vigore il 21 settembre 1987;
c) Designazione: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):
II. non disossate:
g) altri
Voce: 02.02 B II ex g
Regolamenti: (CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), entrato in vigore il 1 maggio 1987, e
(CEE) della Commissione 18 settembre 1987, n. 2800 (GU L 268, pag. 47), entrato in vigore il 21 settembre 1987;
d) Designazione: pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati, di galli o di galline, pezzi non disossati, cosce e loro pezzi
Voce: 0207 41 51 000
Regolamento: (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846 (GU L 366, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988;
e) Designazione: pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati, di galli o di galline, pezzi non disossati:
altri ° metà o quarti, senza codrioni
Voce: 0207 41 71 100
Regolamento: (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846 (GU L 366, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988;
f) Designazione: pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati, di galli o di galline, pezzi non disossati:
altri: ° altri
Voce: 0207 41 71 900
Regolamento: (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846 (GU L 366, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988;
1.2) Sotto quale voce debbano essere classificate le cosce di gallina con (parte del) dorso (senza codrione),
° nel periodo 1 maggio 1987 - 1 novembre 1987;
° nel periodo 1 gennaio 1988 - 1 ottobre 1988;
1.3) Qualora tale questione non possa essere risolta in modo generale, ma la sua soluzione dipenda dalla grandezza della parte di dorso:
di quale dimensione debba essere detta parte e dove o in quale modo debba essere tagliata affinché la coscia di gallina con (detta parte del) dorso (senza codrione) possa essere classificata sotto una o piuttosto sotto un' altra delle voci della nomenclatura sopra menzionate sub 1.1, dalla lett. a) alla lett. f) (in vigore nei periodi indicati);
2.1) In base all' esatta interpretazione degli allegati ai regolamenti della Commissione di seguito menzionati, cosa debba intendersi per ciascuna delle designazioni di prodotti di pollame sottoindicate alle lett. a) e b) e rientranti sotto le voci ivi indicate per le restituzioni all' esportazione nel settore del pollame:
a) Designazione: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):
II. non disossate:
b) ali intere, anche senza la punta
Voce: 02.02 B II b
Regolamenti: (CEE) della Commissione 28 gennaio 1987, n. 267 (GU L 26, pag. 33), entrato in vigore il 1 febbraio 1987, e
(CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151 (GU L 111, pag. 21), entrato in vigore il 1 maggio 1987;
b) Designazione: Pezzi e frattaglie, diverse dai fegati, congelati, di galli o di galline, pezzi non disossati:
ali intere, anche senza punta
Voce: 0207 41 21 000
Regolamento: (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846 (GU L 366, pag. 1), entrato in vigore il 1 gennaio 1988.
2.2) Sotto quale voce tra quelle indicate sub 2.1, alla lett. a) o alla lett. b), ovvero sub 1.1, alla lett. c), debbano essere classificate le parti anteriori del dorso con ali di galli o galline,
° nel periodo 1 febbraio 1987 - 1 novembre 1987;
° nel periodo 1 gennaio 1988 - 1 settembre 1988.
2.3) Qualora tale questione non possa essere risolta in modo generale, ma la sua soluzione dipenda dal modo in cui la parte considerata è tagliata:
come debba essere detto taglio affinché le ali con un pezzo di dorso possano essere classificate sotto una o piuttosto sotto un' altra delle voci della nomenclatura sopra menzionate sub 2.1, lett. a) e b), e sub 1.1, lett. c) (in vigore nei periodi indicati)".
9 Come rileva la Commissione, la Corte, nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, non può esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche (v. sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias, Racc. pag. I-4673, punto 17). Le questioni poste devono quindi essere intese nel senso che mirano ad accertare in quali voci degli allegati dei regolamenti nn. 267/87, 1151/87, 2800/87 e 3846/87 rientrino i due prodotti soprammenzionati al punto 3 e a quali condizioni.
10 In via preliminare occorre rilevare che i regolamenti nn. 267/87, 1151/87 e 2800/87, soprammenzionati, utilizzano le stesse denominazioni per le voci in cui possono rientrare i prodotti di cui è causa. Per contro, il regolamento n. 3846/87 ha introdotto, sulla base della nomenclatura combinata, una nuova classificazione che è entrata in vigore il 1 gennaio 1988 in forza del suo art. 4.
11 Occorre esaminare volta per volta ciascuno dei due prodotti, per ciascuna delle voci, nella nomenclatura utilizzata dai regolamenti nn. 267/87, 1151/87 e 2800/87 (in prosieguo: la "precedente nomenclatura") e nella nomenclatura del regolamento n. 3846/87 (in prosieguo: la "nuova nomenclatura").
Sulle cosce di pollo con (una parte del) dorso ma senza codrione
12 Sembra che questo prodotto potrebbe essere classificato in tre grandi categorie, che i regolamenti soprammenzionati prendono in considerazione con diversi riferimenti: cosce [02.02 B II e) 3 nella precedente nomenclatura e 0207 41 51 000 nella nuova], quarti [02.02 B II a) 1 nella precedente nomenclatura e 0207 41 11 000 o 0207 41 71 100 nella nuova], o la categoria residua [02.02 B II ex g) nella precedente nomenclatura e 0207 41 71 900 nella nuova].
13 La Commissione sostiene che il prodotto di cui è causa deve essere classificato nella categoria residua.
14 A suo parere, non può trattarsi di una coscia, in quanto il legislatore comunitario, all' art. 1, n. 2, sub e), del regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1991, n. 1538, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 143, pag. 11), ha ripreso la definizione dell' espressione "coscia" utilizzata dalla norma per la carne di pollame della Commissione economica per l' Europa delle Nazioni Unite, sotto la forma seguente:
"coscia: femore, tibia e fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni".
15 Questo ragionamento non può essere seguito. La normativa fatta valere dalla Commissione non esisteva all' epoca dei fatti. Essa non può quindi essere fatta valere a sostegno di un' interpretazione dei regolamenti menzionati nella questione pregiudiziale.
16 La Commissione sostiene che i prelievi sui tagli sono derivati dal prelievo sul pollame abbattuto intero, in funzione del rapporto esistente tra il peso di questi differenti prodotti e il peso del pollame abbattuto intero e, eventualmente, del rapporto medio tra i valori commerciali di questi differenti prodotti. Questi rapporti sarebbero espressi da coefficienti. La fissazione delle restituzioni all' esportazione utilizzerebbe, per i prodotti derivati, i coefficienti utilizzati per il calcolo dei prelievi. La Commissione insiste di conseguenza sulla necessità di rispettare i rapporti di peso nell' interpretazione dei tagli quali le cosce e le ali.
17 Questo argomento non può essere accolto.
18 Ai sensi dell' art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), in applicazione del quale sono stati adottati i regolamenti nn. 267/87, 1151/87 e 2800/87, "le regole generali per l' interpretazione della Tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento (...)".
19 Secondo la regola generale A 3 b) per l' interpretazione della nomenclatura combinata, contenuta nell' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, che modifica il regolamento (CEE) n. 3331/85 che a sua volta modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla Tariffa doganale comune (GU L 345, pag. 1), che si applica a decorrere dal 1 gennaio 1987, e nell' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), che si applica a decorrere dal 1 gennaio 1988, i prodotti misti devono essere classificati secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
20 Una coscia alla quale rimanga attaccato un pezzo di dorso deve quindi essere considerata come coscia, ai sensi delle voci 02.02 B II e) 3 della precedente nomenclatura e 0207 41 51 000 della nuova, se detto pezzo di dorso non è sufficientemente grande da conferire al prodotto il suo carattere essenziale.
21 Per accertare se tale sia il caso in mancanza, a quell' epoca, di norme comunitarie, spetta al giudice nazionale tener conto delle abitudini del commercio nazionale e dei metodi tradizionali di taglio.
22 Per quanto riguarda la voce "quarti", le note esplicative della Tariffa doganale comune definiscono i quarti posteriori come composti "da gamba, coscia, parte posteriore del dorso e codrione".
23 Dato che il prodotto di cui è causa non comprende il codrione, non può rientrare nella voce 02.02 B II a) 1 della precedente nomenclatura, che riguarda le metà o quarti, senza altra precisazione. All' argomento della Voogd secondo cui il codrione non avrebbe alcuna rilevanza economica e la sua mancanza non sarebbe significativa, occorre rispondere che questo elemento non è accertato e che il testo delle note esplicative impone esplicitamente la presenza del codrione in un "quarto posteriore".
24 Se il pezzo di dorso attaccato alla coscia ha una dimensione tale da conferire a quest' ultima il suo carattere essenziale, il prodotto deve di conseguenza essere classificato nella categoria residua 02.02 B II ex g) della precedente nomenclatura.
25 La nuova nomenclatura distingue tra la voce 0207 41 11 000, che riguarda le "metà o quarti", senza altra precisazione, e la voce 0207 41 71 100, che comprende le "metà o quarti, senza i codrioni" (non in corsivo nell' originale).
26 Il prodotto controverso può quindi essere incluso in quest' ultima categoria se la parte del dorso attaccato corrisponde alla parte posteriore del dorso del pollo, tenendo conto delle tolleranze ammesse per il taglio.
27 Se il pezzo di dorso è troppo rilevante perché il prodotto possa essere considerato come "coscia", ma troppo piccolo per essere considerato "quarto", esso deve essere classificato nella categoria residua 0207 41 71 900.
28 Di conseguenza si deve rispondere al giudice nazionale che:
° il regolamento n. 1151/87 e il regolamento n. 2800/87 devono essere interpretati nel senso che una coscia di pollo con (una parte del) dorso (senza il codrione) deve essere classificata nella voce:
a) 02.02 B II e) 3 ("cosce e pezzi di cosce di altri volatili") dei loro allegati, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 02.02 B II ex g) ("altri"), in caso contrario.
° il regolamento n. 3846/87 deve essere interpretato nel senso che una coscia di pollo con (una parte del) dorso (senza il codrione) deve essere classificata nella voce:
a) 0207 41 71 100 ("metà o quarti senza il codrione") del suo allegato, se il pezzo di dorso corrisponde alla parte posteriore del dorso, tenendo conto delle tolleranze ammesse per il taglio;
b) 0207 41 51 000 ("cosce e pezzi di cosce"), se tale non è il caso e se la dimensione di questo pezzo di dorso non modifica il carattere essenziale del prodotto;
c) 0207 41 71 900 ("altri"), se essa non può essere classificata in nessuna delle due voci precedenti.
Sulle parti di dorso anteriore con ali
29 Dalle questioni risulta che due classificazioni si possono prendere in considerazione per questo prodotto: la classificazione come ali [voci 02.02 B II b) della precedente nomenclatura e 0207 41 21 000 della nuova] o nella voce residua [voci 02.02 B II ex g) della precedente nomenclatura e 0207 41 71 900 della nuova].
30 La Commissione, che si basa anche sul regolamento n. 1538/91, soprammenzionato, sostiene che anche questo prodotto deve essere classificato nella categoria residua, in quanto l' art. 1, punto 2, sub i), di detto regolamento definisce l' ala come segue:
"ala: l' omero, il radio e l' ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. (...) Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni".
31 La Commissione conclude che questa definizione delle ali intere non comprende le parti di dorso anteriore con ali di galli o di galline.
32 Questo argomento non può essere accolto. Come è stato detto precedentemente, questo regolamento non esisteva all' epoca dei fatti e non può quindi essere fatto valere a sostegno di un' interpretazione dei regolamenti menzionati nelle questioni pregiudiziali.
33 I motivi contenuti sopra ai punti 17-21 circa la classificazione delle cosce di pollo con (una parte del) dorso ma senza il codrione si possono applicare, mutatis mutandis, alla classificazione delle parti di dorso anteriore con ali.
34 Di conseguenza, si deve rispondere al giudice nazionale che:
° il regolamento n. 267/87 e il regolamento n. 1151/87 devono essere interpretati nel senso che una parte di dorso anteriore con ali di gallo o di gallina deve essere classificata nella voce:
a) 02.02 B II b) ("ali intere, anche senza la punta") dei loro allegati, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 02.02 B II ex g) ("altri") in caso contrario;
° il regolamento n. 3846/87 deve essere interpretato nel senso che una parte di dorso anteriore con ali di gallo o di gallina deve essere classificata nella voce:
a) 0207 41 21 000 ("ali intere, anche senza la punta") del suo allegato, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 0207 41 71 900 ("altri") in caso contrario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof dell' Aia con sentenza interlocutoria 5 febbraio 1993, dichiara:
1) Il regolamento (CEE) della Commissione 27 aprile 1987, n. 1151, e il regolamento (CEE) della Commissione 18 settembre 1987, n. 2800, che fissano entrambi le restituzioni all' esportazione nel settore della carne di pollame, devono essere interpretati nel senso che una coscia di pollo con (una parte del) dorso (senza il codrione) deve essere classificata nella voce:
a) 02.02 B II e) 3 ("cosce e pezzi di cosce di altri volatili") dei loro allegati, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 02.02 B II ex g) ("altri"), in caso contrario.
2) Il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione deve essere interpretato nel senso che una coscia di pollo con (una parte del) dorso (senza il codrione) deve essere classificata nella voce:
a) 0207 41 71 100 ("metà o quarti senza il codrione") del suo allegato, se il pezzo di dorso corrisponde alla parte posteriore del dorso, tenendo conto delle tolleranze ammesse per il taglio;
b) 0207 41 51 000 ("cosce e pezzi di cosce"), se tale non è il caso e se la dimensione di questo pezzo di dorso non modifica il carattere essenziale del prodotto;
c) 0207 41 71 900 ("altri"), se essa non può essere classificata in nessuna delle due voci precedenti.
3) Il regolamento (CEE) della Commissione 28 gennaio 1987, n. 267, che fissa le restituzioni all' esportazione nel settore della carne di pollame, e il regolamento n. 1151/87, soprammenzionato, devono essere interpretati nel senso che una parte di dorso anteriore con ali di gallo o di gallina deve essere classificata nella voce:
a) 02.02 B II b) ("ali intere, anche senza la punta") dei loro allegati, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 02.02 B II ex g) ("altri"), in caso contrario.
4) Il regolamento n. 3846/87, soprammenzionato, deve essere interpretato nel senso che una parte di dorso anteriore con ali di gallo o di gallina deve essere classificata nella voce:
a) 0207 41 21 000 ("ali intere, anche senza la punta") del suo allegato, se la dimensione del pezzo di dorso non conferisce al prodotto il suo carattere essenziale;
b) 0207 41 71 900 ("altri"), in caso contrario.
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