Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-260/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal signor Patrick Duray, consigliere aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda intesa a far dichiarare che, non adottando entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181, pag. 6) e/o non comunicandole alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art. 16 di detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 febbraio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1993, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che, non adottando entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181, pag. 6) e/o non comunicandole alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell' art. 16 di detta direttiva nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
2 Essa ha sottolineato che, conformemente all' art. 16 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 17 giugno 1989, e darne comunicazione alla Commissione.
3 La Commissione ha riconosciuto, nella replica, che la direttiva è stata attuata nel territorio della regione fiamminga mediante l' adozione degli artt. 204, 205 e 210 del decreto dell' esecutivo fiammingo 7 gennaio 1992, emendato con decreto 31 luglio 1992 del medesimo esecutivo, e che entrambi questi decreti, pubblicati sul Moniteur belge, le sono stati comunicati. Essa ha perciò deciso di rinunciare alla censura relativa alla mancata attuazione della direttiva nel territorio della regione fiamminga.
4 Con lettera 6 dicembre 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 dicembre 1993, la Commissione ha altresì reso noto alla Corte di ritenere, dopo averlo esaminato, che il decreto dell' esecutivo della regione di Bruxelles-capitale, relativo all' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, pubblicato sul Moniteur belge 18 agosto 1993 (pag. 18281), e il cui testo era stato comunicato dal Belgio in allegato alla controreplica, costituiva un' adeguata trasposizione della direttiva per quanto riguarda la regione di Bruxelles-capitale.
5 La Commissione ha, di conseguenza, ritenuto che non fosse più necessario che la Corte accertasse un inadempimento del Regno del Belgio per il passato con riferimento alla suddetta regione e ha pertanto rinunciato alla corrispondente censura.
6 Essa ha tuttavia tenuto ferme le censure relative alla mancata attuazione della direttiva a livello federale, come pure nella regione vallone.
7 Il Regno del Belgio non contesta dette censure. Esso tuttavia informa la Corte del fatto che l' iter di attuazione della direttiva prosegue sia a livello federale sia nella regione vallone.
8 Da tutto quanto sopra considerato emerge che, non avendo adottato entro il termine prescritto, a livello federale e nella regione vallone, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e deve quindi essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto, a livello federale e nella regione vallone, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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