Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento ° Oggetto della controversia ° Definizione nel corso del procedimento precontenzioso ° Modifica dopo la proposizione del ricorso ° Inammissibilità
(Trattato CE, art. 169)
Massima
L' oggetto del ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dallo stesso articolo. Infatti, la facoltà dello Stato interessato di presentare le sue osservazioni costituisce una garanzia fondamentale voluta dal Trattato ed un presupposto sostanziale della ritualità del procedimento diretto all' accertamento di un inadempimento di uno Stato membro. Pertanto, il ricorso non può basarsi su censure diverse da quelle formulate nel parere motivato.
Conseguentemente, la Commissione, dopo aver rimproverato a uno Stato membro, nel procedimento precontenzioso e nel ricorso, la mancata trasposizione di una direttiva, non può, avendo ricevuto comunicazione della normativa nazionale vigente nel settore oggetto della direttiva, fargli carico, nel procedimento dinanzi alla Corte, di avere compiuto solo una trasposizione incompleta, e quindi carente, di tale direttiva. La valutazione della fondatezza di tale addebito richiederebbe infatti una approfondita disamina della detta normativa nazionale, che non può essere compiuta dalla Corte, dato che, nel procedimento precontenzioso, lo Stato membro interessato non ha avuto la possibilità di prendere posizione sull' asserita insufficienza di una normativa alla quale non veniva fatto alcun riferimento.
Parti
Nella causa C-274/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta a fare accertare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo emanato nei termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 25 della direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e L. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalla Commissione all' udienza del 12 ottobre 1995, nel corso della quale essa era rappresentata dal signor Rolf Waegenbaur, consigliere giuridico principale, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 novembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 12 maggio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far accertare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo emanato nei termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), e/o non avendo notificato alla Commissione tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 25 della direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
2 La direttiva, giusta il suo art. 1, ha lo scopo di procurare il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, in modo da evitare che l' instaurazione e il funzionamento del mercato comune vengano compromessi attraverso distorsioni di concorrenza od ostacoli agli scambi.
3 Secondo l' art. 25 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 24 novembre 1989 e informarne immediatamente la Commissione comunicandole il testo delle disposizioni legislative nazionali che essi avevano adottato nel settore disciplinato dalla direttiva.
4 Non avendo ricevuto alcuna notifica di provvedimenti adottati, e non disponendo di altri elementi per accertare che il Granducato di Lussemburgo aveva adempiuto gli obblighi derivanti dalla direttiva, la Commissione gli ha inviato il 4 settembre 1990 una lettera di diffida. Essendo la lettera rimasta senza risposta, il 20 maggio 1992 la Commissione ha emesso un parere motivato, rimasto anch' esso senza risposta. Essa ha quindi presentato questo ricorso.
5 Il Granducato di Lussemburgo, ritualmente citato, non ha depositato difese nei termini prescritti.
6 Il 28 maggio 1993, esso ha inviato al servizio giuridico della Commissione una lettera con la quale notificava il testo della legge 15 marzo 1983, sulla tutela della vita e del benessere degli animali (Mémorial A, n. 15, del 19 marzo 1983, pag. 306; in prosieguo: la "legge lussemburghese").
7 Con lettera 8 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto alla Corte di pronunciare una sentenza contumaciale ex art. 94, n. 1, del regolamento di procedura, accogliendo le sue conclusioni, aventi ora il seguente tenore:
"(...) accertare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo emanato nei termini prescritti tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell' art. 25 della direttiva e degli artt. 5 e 189 del Trattato CE".
8 A sostegno della propria domanda, la Commissione deduce talune disposizioni della direttiva che, a suo parere, la legge lussemburghese non ha attuato.
9 La Corte giudica la presente causa in contumacia. In forza dell' art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, essa deve quindi esaminare la ricevibilità del ricorso e verificare se le conclusioni del ricorrente appaiano fondate.
10 Per quanto riguarda la ricevibilità, va rilevato che la Commissione, dopo avere esaminato la legge lussemburghese, chiede ora alla Corte di accertare la trasposizione lacunosa, e quindi insufficiente, della direttiva, mentre nel ricorso aveva fatto valere, in base al parere motivato ex art. 169 del Trattato, la mancata attuazione della direttiva e la mancata comunicazione dei provvedimenti attuativi.
11 Al riguardo, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 12 gennaio 1994, causa C-296/92, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1, punto 11), l' oggetto del ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dallo stesso articolo. Infatti, la facoltà dello Stato interessato di presentare le sue osservazioni costituisce una garanzia fondamentale voluta dal Trattato ed un presupposto sostanziale della ritualità del procedimento diretto all' accertamento di un inadempimento di uno Stato membro. Pertanto, il ricorso non può basarsi su censure diverse da quelle contestate nel parere motivato (v. altresì sentenza 17 novembre 1992, causa C-157/91, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-5899, punto 17, e sentenza 28 aprile 1993, causa C-306/91, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2133, punto 22)
12 Poiché la Commissione, facendo valere la mancata trasposizione da parte della legge lussemburghese di talune disposizioni, chiede ora alla Corte, dopo la presentazione del ricorso, di accertare che il Granducato di Lussemburgo non ha adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva, occorre rilevare che tale accertamento richiederebbe una disamina approfondita della legge lussemburghese al fine di verificare quali disposizioni della direttiva non sono state trasposte correttamente. Inoltre, questa situazione non è comparabile con quella in cui uno Stato membro ha adottato taluni provvedimenti attuativi dopo il procedimento precontenzioso, senza avere però trasposto tutte le disposizioni della direttiva e in cui la Commissione ha perciò limitato la propria domanda alle disposizioni inoppugnabilmente non ancora trasposte (v., in particolare, sentenza 14 dicembre 1995, causa C-132/94, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-4789).
13 La Corte può però affrontare una tale disamina solo sulla base di un procedimento precontenzioso che consenta allo Stato membro convenuto di pronunciarsi sulle censure della Commissione relative all' insufficiente trasposizione di talune singole disposizioni della direttiva. Orbene, il procedimento precontenzioso del caso in esame non ha mai portato né sulla legge lussemburghese, né sulle dette censure.
14 Il ricorso della Commissione deve quindi essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
15 Ai termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Benché la ricorrente sia rimasta soccombente per quanto attiene all' oggetto della causa come risulta dalle sue osservazioni, si deve rilevare che la presentazione del ricorso, come modificato nelle sue osservazioni, nasce dalla mancanza di collaborazione da parte del convenuto, che deve quindi essere condannato all' insieme delle spese, a norma dell' art. 69, n. 3, seconda frase, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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