Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-289/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Vittorio Di Bucci, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325, pag. 55), e/o non avendole comunicate alla Commissione ai sensi dell' art. 7 della detta direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezioni, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.-G. Giraud
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 dicembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 maggio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325, pag. 55), e/o non avendole comunicate alla Commissione ai sensi dell' art. 7 della detta direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2 Ai sensi dell' art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva, "gli Stati membri (...) mettono in vigore entro il 1 gennaio 1989 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva". Il n. 2 del medesimo articolo dispone quindi che "gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all' applicazione della (...) direttiva".
3 La Commissione fa valere che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del combinato disposto dell' art. 7 della direttiva e degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato, non avendo adottato i provvedimenti necessari per attuare la direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno.
4 Il governo italiano non contesta la mancata attuazione della direttiva entro il termine prescritto. Esso fa tuttavia rilevare che il previo iter legislativo è praticamente giunto a termine.
5 Poiché l' attuazione della direttiva non è intervenuta entro il termine prescritto, si deve constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
6 Per contro, come è stato sottolineato dall' avvocato generale e contrariamente alle conclusioni della Commissione, la Corte non deve tener conto della mancata comunicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che avrebbero dovuto essere adottate per ottemperare alla direttiva, proprio in quanto la Repubblica italiana non ha emanato le dette disposizioni.
7 Si deve conseguentemente dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 88/599, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l' applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all' apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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