Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento - Termine per l' esecuzione
(Trattato CEE, art. 171)
Massima
L' applicazione immediata e uniforme del diritto comunitario esige che l' esecuzione di una sentenza che dichiara l' inadempimento di uno Stato membro sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini il più possibile brevi.
Parti
Nella causa C-291/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Vittorio Di Bucci, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 25 gennaio 1994, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal signor Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE.
2 La Corte ha dichiarato in detta sentenza che "La Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE".
3 Non avendo ricevuto comunicazioni in ordine ai provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati dalla Repubblica italiana per conformarsi alla citata sentenza, la Commissione ha promosso il procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato.
4 Nel corso del procedimento, il 25 gennaio 1992, la Repubblica italiana ha adottato il decreto legislativo n. 130 (Supplemento ordinario n. 34 alla GURI n. 41 del 19 febbraio 1992, rettificato nella n. 121 del 25 maggio 1992 e nella n. 175 del 27 luglio 1992), recante attuazione della citata direttiva.
5 Ritenendo che detto decreto legislativo non fosse sufficiente per dare piena esecuzione alla citata sentenza della Corte, la Commissione ha promosso il presente ricorso per inadempimento.
6 La Commissione ricorda che, per giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 19 gennaio 1993, causa C-101/91, Commissione/Italia, Racc. pag. I-191, punto 20), anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale deve essere data esecuzione ad una sentenza che dichiara l' inadempimento, da parte di uno Stato membro, dei suoi obblighi, l' interesse che è connesso ad un' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che tale esecuzione sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini il più possibile brevi.
7 La Commissione sostiene che la Repubblica italiana non si è ancora conformata né all' obbligo di designazione delle acque (art. 4 della citata direttiva) né all' obbligo di stabilire programmi per ridurre l' inquinamento delle acque (art. 5 della direttiva), che già costituivano l' oggetto dell' inadempimento accertato nella citata sentenza.
8 La Repubblica italiana non contesta la sussistenza dell' inadempimento.
9 Occorre pertanto dichiarare la sussistenza dell' inadempimento, così come delineato nelle conclusioni della Commissione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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