Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Politica sociale ° Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile ° Parità di retribuzione ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Equiparazione della riscossione di una pensione di quiescenza, ridotta a seguito di una perdita di retribuzione in relazione al tempo dedicato ad allevare un figlio, allo svolgimento di un' attività lavorativa principale che garantisca una copertura previdenziale ° Ammissibilità ° Obbligo degli Stati membri di accordare vantaggi in materia di assicurazione contro la vecchiaia alle persone che hanno allevato i propri figli ° Insussistenza
(Trattato CEE, art. 119; direttive del Consiglio 75/117/CEE e 79/7/CEE)
Massima
Il principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, sancito dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva 75/117, non vieta di equiparare la riscossione di una pensione di quiescenza allo svolgimento di un' attività lavorativa principale che garantisca una copertura previdenziale, qualora tale pensione sia stata ridotta a seguito di una perdita di retribuzione per il tempo dedicato ad allevare un figlio.
Infatti, anche se una siffatta equiparazione consente di retribuire l' attività svolta a tempo parziale dal titolare della pensione così ridotta in misura inferiore a quella normale, questo fatto non può essere considerato contrario al principio di parità delle retribuzioni tra uomini e donne, dato che la direttiva 79/7, relativa alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, non obbliga assolutamente gli Stati membri ad accordare vantaggi in materia di assicurazione contro la vecchiaia alle persone che hanno allevato i propri figli ovvero a prevedere diritti a prestazioni a seguito di periodi di interruzione di attività per allevare i figli.
Parti
Nel procedimento C-297/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arbeitsgericht di Brema, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Rita Grau-Hupka
e
Stadtgemeinde Bremen,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art 119 del Trattato CEE, della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag 40),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, facente funzione di presidente di sezione, R. Joliet (relatore), presidente di sezione, e J.C. Moitinho de Almeida, giudice,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Stadtgemeinde Bremen, convenuta nella causa principale, dall' avv. V. Schottelius, del foro di Brema,
° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' economia, e C.D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora K. Banks, membro del servizio giuridico, e dal signor H. Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 maggio 1993, pervenuta alla Corte il 21 maggio successivo, l' Arbeitsgericht di Brema ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 119 del Trattato CEE, della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19, in prosieguo: la "direttiva sulla parità retributiva"), e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag 40, in prosieguo: "la direttiva sulla parità di accesso al lavoro").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora Grau-Hupka, dipendente a contratto della pubblica amministrazione, e il suo datore di lavoro, la Stadtgemeinde Bremen (comune di Brema), in ordine al calcolo della sua retribuzione.
3 La signora Grau-Hupka ha lavorato a tempo pieno dal 1956 al 1991 in qualità di insegnante di musica presso il conservatorio di Brema. Dal 1991 essa percepisce una pensione, in base al regime legale di assicurazione vecchiaia, nonché una rendita mensile versata dalla cassa di previdenza integrativa per i pubblici dipendenti. Pur percependo tali pensioni, essa continua ad insegnare, seppure a tempo parziale.
4 Quando lavorava a tempo pieno, la signora Grau-Hupka veniva retribuita ad ore, in base a quanto previsto dal Bundes-Angestellten-Tarifvertrag (contratto collettivo applicabile ai dipendenti federali, in prosieguo: il "contratto collettivo") per il personale che svolge, in via principale, un' attività a tempo parziale o a tempo pieno. Da quando lavora a tempo parziale, la signora Grau-Hupka percepisce una retribuzione inferiore a quella che le veniva corrisposta in precedenza. Essa ha pertanto richiesto al suo datore di lavoro, con lettera del 14 dicembre 1992, di essere retribuita ad ore come per il passato. Con lettera del 21 dicembre 1992, la Stadtgemeinde Bremen ha respinto la sua richiesta sulla base dell' art. 3, lett. n), del contratto collettivo che esclude dal suo campo di applicazione gli impiegati che svolgono una attività in via secondaria. La Stadtgemeinde Bremen ritiene che la riscossione di una pensione debba essere equiparata allo svolgimento di una attività principale, che la signora Grau-Hupka sia pertanto impiegata a tempo parziale nell' ambito di una attività secondaria e che ad essa di conseguenza non si applichi il contratto collettivo.
5 A seguito di tale rifiuto, la ricorrente, mantenendo ferma la sua richiesta, ha sottoposto la controversia all' Arbeitsgericht di Brema. Nell' ambito del suo ricorso, essa ha contestato in particolare la validità dell' art. 3, lett. n), del contratto collettivo che esclude i lavoratori che svolgono un' attività in via secondaria dal suo campo di applicazione. A parere della ricorrente, tale disposizione contrasta con l' art. 2, n. 1, del Beschaeftigungsfoerderungsgesetz (legge che prevede misure destinate a favorire l' occupazione in prosieguo: il "BeschFG"), che vieta al datore di lavoro qualsiasi disparità di trattamento basata sul criterio della durata del lavoro, fra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, salvo che motivi oggettivi la giustifichino.
6 L' Arbeitsgericht, da parte sua, ritiene che l' art. 3, lett. n), del contratto collettivo non sia incompatibile con l' art. 2, n. 1, del BeschFG. Dalla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht risulterebbe infatti che fra i "motivi oggettivi", di cui all' art. 2 del BeschFG, rientrerebbe anche il fatto di svolgere un' attività lavorativa principale e di godere così di una copertura previdenziale garantita. Il giudice a quo rileva che la pensione di quiescenza, sia essa versata in base al regime legale o dalle casse di previdenza aziendali, mira a garantire una copertura previdenziale alle persone anziane. La situazione della ricorrente ° pensionata ° costituisce quindi un "motivo oggettivo" ai sensi dell' art. 2 del BeschFG, che giustifica la disparità fra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale. Il fatto che la signora Grau-Hupka percepisca, per il suo lavoro a tempo parziale, una retribuzione più bassa di quella normale risulta, quindi, conforme al diritto tedesco.
7 Secondo l' Arbeitsgericht, la controversia solleva tuttavia problemi di diritto comunitario che potrebbero essere di impedimento alla soluzione dettata dalla giurisprudenza nazionale.
8 L' Arbeitsgericht rileva che la determinazione della nozione di "motivo oggettivo" che giustifica una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale non è operata dalla legge ma è frutto di un' interpretazione di quest' ultima operata dal giudice. Orbene, risulta dal Trattato CEE che le norme del diritto nazionale vanno interpretate in conformità del diritto comunitario, che è preminente rispetto a quest' ultimo.
9 L' Arbeitsgericht ritiene pertanto che, prima di applicare la giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht che interpreta la nozione di "motivo oggettivo" contenuta nell' art. 2 del BeschFG, sia opportuno verificarne la conformità con talune disposizioni del diritto comunitario.
10 Alla luce di tali considerazioni, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se il principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, sancito dagli artt. 1, n. 1, e 3 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, imponga di interpretare una legge nazionale che vieta qualsiasi discriminazione dei lavoratori a tempo parziale non giustificata da un motivo oggettivo nel senso che il fatto che un lavoratore a tempo parziale, il quale, svolgendo un' altra attività lavorativa principale, goda così di una copertura previdenziale garantita non costituisce un motivo oggettivo per retribuire in misura inferiore alla norma la sua attività lavorativa a tempo parziale.
2) In caso di soluzione negativa della questione precedente:
Se il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, sancito dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, vieti di equiparare la riscossione di una pensione di quiescenza allo svolgimento di un' attività lavorativa principale che garantisca una copertura previdenziale, qualora la pensione stessa risulti ridotta per la perdita di retribuzione dovuta al tempo dedicato ad allevare un figlio".
Sulla prima questione
11 La prima questione mira in sostanza a stabilire se il fatto che un lavoratore a tempo parziale percepisca una pensione e venga in tal modo equiparato ad un lavoratore che gode di una copertura previdenziale garantita, come se svolgesse un' attività principale, costituisca un motivo oggettivo che giustifichi un trattamento differenziato per quanto riguarda l' accesso al lavoro.
12 E opportuno rammentare che, in forza dell' art. 3, lett n), del contratto collettivo, il lavoratore che esercita un' attività in via secondaria è escluso dal campo di applicazione del contratto e percepisce, di conseguenza, una retribuzione oraria inferiore a quella prevista dal contratto collettivo per i lavoratori in base all' attività principale. Poco importa che si tratti di lavoratori a tempo parziale o a tempo pieno.
13 La discriminazione asserita dal giudice a quo consiste quindi in una differenza retributiva fra i lavoratori che svolgono la loro attività in via secondaria e quelli che la svolgono in via principale, anziché fra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale. Si tratta quindi di una discriminazione fra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno solo nei limiti in cui, in ipotesi, i lavoratori a tempo parziale svolgano un' attività principale, oltre alla loro attività, più frequentemente rispetto ai lavoratori a tempo pieno.
14 Il giudice a quo pone a fondamento del suo primo quesito un ragionamento che si articola in tre momenti.
15 In un primo momento, esso presuppone che i lavoratori che svolgono, in via secondaria, un' attività a tempo parziale siano in maggioranza uomini. A parer suo, infatti, l' esperienza insegna che le donne, a causa del duplice onere ° lavorativo e familiare ° che grava su di esse, non sono in grado molto spesso di svolgere un' attività lavorativa a tempo pieno ed ancor meno un' attività a tempo pieno alla quale si aggiunga un' attività secondaria.
16 In un secondo momento, esso rileva che, in forza della giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht e sulla base dell' art. 3, lett. n), del contratto collettivo, ai lavoratori che svolgono, in via secondaria, un' attività a tempo parziale può essere corrisposta una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante agli altri lavoratori a tempo parziale.
17 In un terzo momento, esso fa osservare che i datori di lavoro assumerebbero di preferenza a tempo parziale lavoratori per i quali tale attività rivesta un carattere meramente secondario ° vale a dire uomini ° in quanto possono convenire con questi ultimi una retribuzione inferiore a quella normale. Le donne avrebbero, di conseguenza, meno opportunità di ottenere un impiego a tempo parziale, il che le esporrebbe a discriminazioni indirette sotto il profilo dell' accesso al lavoro.
18 A parte il fatto che la signora Grau-Hupka appartiene appunto alla categoria dei lavoratori a tempo parziale che il giudice a quo considera favoriti sotto il profilo dell' accesso al lavoro, dal fascicolo di causa risulta che l' oggetto della causa principale consiste nella pretesa, da parte di tale impiegata a tempo parziale, di una retribuzione superiore a quella da lei percepita in quanto, oltre allo stipendio, le viene corrisposta una pensione di vecchiaia che le garantisce una copertura previdenziale stabile, e non nella contestazione di una discriminazione per quanto riguarda l' accesso al lavoro, di cui la ricorrente sarebbe vittima. L' interpretazione della direttiva sulla parità di accesso al lavoro è pertanto ininfluente ai fini della soluzione della controversia nella causa principale.
19 Da una giurisprudenza costante risulta che non occorre pronunciarsi su una domanda pregiudiziale formulata da un giudice nazionale, qualora risulti che l' interpretazione del diritto comunitario o l' esame della validità di una norma comunitaria, richiesti da tale giudice, non abbiano alcuna relazione con l' effettività o l' oggetto della controversia nella causa principale (v. sentenza 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias, Racc. pag. I-4673).
20 Non occorre pertanto pronunciarsi sulla prima questione pregiudiziale.
Sulla seconda questione pregiudiziale
21 Il giudice proponente, che, per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, si poneva sul piano dell' accesso al lavoro, si pone, per quanto riguarda la seconda, sul piano della parità retributiva.
22 La seconda questione pregiudiziale tende a stabilire se il principio di parità delle retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile vieti di equiparare la riscossione di una pensione di quiescenza allo svolgimento di una attività lavorativa principale che garantisca una copertura previdenziale, qualora tale pensione sia stata ridotta per la perdita di retribuzione dovuta al tempo dedicato ad allevare un figlio.
23 A differenza della prima questione pregiudiziale, la soluzione della seconda si presenta collegata con l' oggetto della controversia nella causa principale. Infatti, ritenere che la riscossione di una pensione di quiescenza, ancorché ridotta a causa di una perdita di retribuzione dovuta al tempo dedicato all' educazione di un figlio, equivalga allo svolgimento di un' attività principale, consente, in fin dei conti, di retribuire l' attività svolta a tempo parziale in misura inferiore rispetto al normale.
24 La pensione percepita dalla signora Grau-Hupka è ridotta nei limiti in cui, all' atto del calcolo della stessa, si è tenuto solo parzialmente conto dei cinque anni dedicati dall' interessata ad allevare il figlio. L' Arbeitsgericht spiega, a tal proposito, che, mentre il diritto tedesco tiene attualmente conto, per il calcolo dell' importo di una pensione di quiescenza, dei periodi dedicati ad allevare i figli (art. 56 del Sozialgesetzbuch, codice tedesco di previdenza sociale, VI volume; in prosieguo: il "SGB"), non è però il principio sancito dall' art. 56 ad essere stato applicato alla signora Grau-Hupka all' atto del calcolo della sua pensione di quiescenza per l' attività da lei svolta a tempo pieno. La sua situazione è stata regolata da una disciplina transitoria, quella dell' art. 249 del SGB, in virtù della quale essa ha potuto far valere solo un anno come tempo dedicato ad allevare un figlio.
25 A parere dell' Arbeitsgericht, la mancata presa in considerazione della totalità degli anni dedicati ad allevare un figlio incide, in proporzione, più sulle donne che sugli uomini in quanto, se si considera la generazione attualmente in pensione, il compito di allevare i figli spettava quasi esclusivamente alle donne. Sarebbero quindi in maggioranza donne a percepire una pensione di quiescenza ridotta. Da tale situazione l' Arbeitsgericht deduce l' esistenza di una discriminazione indiretta ai danni della donne, vietata dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva sulla parità retributiva.
26 Il giudice proponente non ha precisato se la pensione di quiescenza ridotta oggetto della seconda questione sia la pensione di quiescenza legale ovvero la pensione complementare, entrambe percepite dalla signora Grau-Hupka. Dato che le disposizioni nazionali da essa menzionate si riferiscono al regime pensionistico legale, si può ritenere che si tratti della pensione di quiescenza legale.
27 In tal caso, occorre rilevare, come ha fatto l' avvocato generale, che la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), non obbliga assolutamente gli Stati membri ad accordare vantaggi in materia di assicurazione contro la vecchiaia alle persone che hanno allevato i propri figli ovvero a prevedere diritti a prestazioni a seguito di periodi di interruzione dell' attività per allevare i figli.
28 Poiché il diritto comunitario sulla parità di trattamento in materia di previdenza sociale non obbliga gli Stati membri a prendere in considerazione, all' atto del calcolo della pensione di quiescenza legale, gli anni dedicati ad allevare i figli, non si può ritenere contrario al principio di parità delle retribuzioni fra uomini e donne, di cui all' art. 119 del Trattato e alla direttiva sulla parità delle retribuzioni, il fatto di corrispondere un salario inferiore al normale ad una persona che gode di una pensione fruendo così di una copertura previdenziale garantita, qualora la pensione di quiescenza sia stata ridotta a causa di una perdita di retribuzione per il tempo dedicato ad allevare un figlio.
29 Occorre quindi risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che il principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, sancito dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, non vieta di equiparare la riscossione di una pensione di quiescenza allo svolgimento di una attività lavorativa principale che garantisca una copertura previdenziale, qualora tale pensione sia stata ridotta a seguito di una perdita di retribuzione per il tempo dedicato ad allevare un figlio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeitsgericht di Brema con ordinanza 12 maggio 1993, dichiara:
1) Non occorre pronunciarsi sulla prima questione pregiudiziale.
2) Il principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, sancito dall' art. 119 del Trattato e dalla direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, non vieta di equiparare la riscossione di una pensione di quiescenza allo svolgimento di un' attività lavorativa principale che garantisca una copertura previdenziale, qualora tale pensione sia stata ridotta a seguito della perdita di retribuzione per il tempo dedicato ad allevare un figlio.
Full & Egal Universal Law Academy