Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Dipendenti ° Assunzione ° Nomina nel grado e inquadramento nello scatto ° Nomina nel grado superiore della carriera ° Esercizio da parte dell' amministrazione del suo potere discrezionale ° Presa in considerazione dell' interesse del servizio e dell' esperienza professionale dell' interessato ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti
(Statuto del personale delle Comunità europee, artt. 31, n. 2, e 32, secondo comma)
2. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Violazione dell' obbligo di pronunciarsi sui motivi e sulle conclusioni delle parti ° Valutazione errata, da parte del Tribunale, del senso di un motivo dedotto in primo grado ° Ricorso fondato
(Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 51)
3. Dipendenti ° Dovere di sollecitudine gravante sull' amministrazione ° Portata
Massima
1. In materia di inquadramento nel grado e nello scatto all' atto dell' assunzione, l' autorità che ha il potere di nomina fruisce di un ampio potere discrezionale nell' ambito fissato dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto. Nell' esercizio di tale potere detta autorità è tenuta a prendere in considerazione non solo l' interesse del servizio, ma anche la precedente esperienza professionale del dipendente interessato.
In presenza di un così ampio potere discrezionale, il sindacato del giudice non può sostituirsi alla valutazione dell' autorità che ha il potere di nomina e deve limitarsi alla questione se quest' ultima non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato. Ciò non si verifica in una situazione in cui detta autorità, pur considerando che aveva la possibilità di tener conto dell' esperienza professionale dell' interessato, unitamente ad altri elementi, è giunta alla conclusione, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e nell' esercizio del suo potere discrezionale, che l' interessato stesso non doveva essere nominato nel grado superiore della carriera.
2. Qualora il Tribunale si sia sbagliato sul senso di uno dei motivi del ricorrente e abbia quindi dichiarato a torto tale motivo irricevibile, oppure abbia respinto nel merito un motivo diverso da quello effettivamente dedotto, l' impugnazione è fondata e la sentenza impugnata o la parte di essa inficiata da tale errore deve essere annullata.
3. L' obbligo di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti corrisponde all' equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti fra l' amministrazione e i suoi dipendenti. Tale equilibrio implica in particolare che l' autorità che ha il potere di nomina, quando decide a proposito della situazione di un dipendente, prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, tenga conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato.
Parti
Nel procedimento C-298/93 P,
Ulrich Klinke, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con l' avv. Martin Huff, del foro di Francoforte, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Joseph Dietrich, 1, rue Nico Klopp,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 30 marzo 1993 nella causa T-30/92, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. II-375),
procedimento in cui l' altra parte è:
Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal signor Timothy Millett, amministratore principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto presso il signor Millett, Palais de la Cour de justice, Kirchberg,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente di sezione, C.N. Kakouris (relatore) e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 febbraio 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 maggio 1993, il signor Ulrich Klinke ha impugnato, a norma dell' art. 49 dello Statuto (CEE) e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti (CECA) e (CEEA) della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 30 marzo 1993, causa T-30/92, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. II-375), che ha respinto il suo ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui il presidente della Corte, nella sua qualità di APN, lo aveva nominato amministratore presso il servizio Informazione, in quanto detta decisione lo inquadrava nel grado A7, terzo scatto, e della decisione del comitato amministrativo che aveva confermato la sua nomina nel grado di cui trattasi, nonché al riconoscimento del suo diritto d' essere inquadrato nel grado A6.
2 Dalla sentenza impugnata emerge che il ricorrente è entrato in servizio alla Corte di giustizia come agente temporaneo e in qualità di giurista linguista presso la divisione Traduzione di lingua tedesca il 1 aprile 1982. Egli è stato nominato in ruolo il 1 ottobre 1983 e inquadrato nel grado LA 6.
3 Dal 1 giugno 1985 il ricorrente è stato messo a disposizione del servizio Informazione della Corte. Con decisione 1 luglio 1991 dell' APN è stato nominato amministratore presso questo servizio ed inquadrato nel grado A7, terzo scatto, dopo aver superato il concorso interno CJ 115/89.
4 Il signor Klinke ha presentato quindi un reclamo contro detta decisione in quanto essa l' aveva inquadrato nel grado A7 e ha chiesto l' inquadramento nel grado A6. Con decisione 20 gennaio 1992 del comitato amministrativo questo reclamo è stato respinto. Il comitato ha rilevato che l' impugnato inquadramento era stato stabilito "(...) in conformità alla prassi costante della Corte, decisa nell' ambito della giurisprudenza durante la riunione amministrativa dell' 11 luglio 1979".
5 Il comitato amministrativo continuava come segue:
"Secondo la giurisprudenza la nomina di un dipendente nel grado superiore delle carriere base e delle carriere intermedie può avvenire solo eccezionalmente e rientra in ogni caso nel potere discrezionale dell' amministrazione.
Nell' esercizio di questo potere discrezionale la Corte, con la sua soprammenzionata decisione dell' 11 luglio 1979, presa nell' intento di rispettare il principio della parità di trattamento all' atto dell' assunzione dei dipendenti, ha adottato la decisione di principio di inquadrare nel grado A7 i dipendenti provenienti dal ruolo linguistico.
In considerazione delle circostanze della fattispecie, il comitato amministrativo ha concluso che, applicando nei Suoi confronti questa decisione di principio, l' amministrazione non aveva proceduto ad una erronea valutazione dei fatti e non Le aveva riservato un trattamento disuguale rispetto a quello di altri dipendenti chiamati a svolgere funzioni analoghe".
6 Il comitato amministrativo aggiungeva che tale conclusione non poteva essere modificata dal fatto che l' interessato era stato messo a disposizione del servizio Informazione durante circa sei anni, prassi alla quale lui stesso aveva acconsentito e che corrispondeva alle sue aspirazioni personali, e che l' esperienza professionale acquisita dal ricorrente nell' espletamento di dette mansioni nell' ambito del servizio Informazione era stata presa in considerazione, nei limiti consentiti dall' art. 32 dello Statuto, per il suo inquadramento nello scatto nel suo nuovo grado.
7 Nella riunione amministrativa dell' 11 luglio 1979, la Corte aveva adottato una decisione di principio così formulata:
"I dipendenti della categoria LA che hanno già il grado LA 6 nella loro categoria non hanno il diritto di essere automaticamente nominati nel grado A6. Infatti, l' art. 31 dello Statuto prevede che i dipendenti sono nominati nel grado base della loro carriera. Inoltre, visto il numero limitato di posti disponibili nel grado superiore nella carriera A7/A6, la trasposizione da LA 6 in A6 ha la conseguenza di bloccare i dipendenti del grado A7 in tale grado, diminuendo così considerevolmente le loro possibilità di promozione nel grado superiore della carriera".
8 L' art. 31 dello Statuto così recita:
"1. I candidati scelti in tal modo sono nominati:
° funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale della loro categoria o quadro;
° funzionari delle altre categorie: nel grado iniziale corrispondente all' impiego per il quale sono stati assunti.
2. Tuttavia, l' autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:
a) per i gradi A1, A2, A3 e L/A 3:
° della metà se si tratta di posti divenuti disponibili,
° di due terzi se si tratta di posti di nuova istituzione;
b) per gli altri gradi:
° di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,
° della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.
Salvo per il grado L/A 3, questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da occupare in ciascun grado".
9 Il signor Klinke aveva dedotto a sostegno del suo ricorso quattro motivi che sono stati tutti respinti dalla sentenza controversa. Dinanzi alla Corte il ricorrente impugna le parti della sentenza nelle quali il Tribunale ha respinto tre di detti motivi.
Sul primo motivo
10 Il Tribunale ha considerato che dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti, Racc. 1723) emergeva che è lecito assumere al grado superiore di una carriera solo in via eccezionale, qualora il ricorso all' art. 31, n. 2, dello Statuto sia giustificato da esigenze specifiche del servizio, che impongono l' assunzione di un titolare particolarmente qualificato (punto 25 della sentenza impugnata).
11 Pertanto, secondo la sentenza impugnata, a differenza dell' art. 32, secondo comma, dello Statuto, che consente all' APN di tener conto della formazione e dell' esperienza professionale del vincitore di un concorso al fine della sua classificazione nello scatto, "(...) l' art. 31, n. 2, mira a consentire all' APN di provvedere alle necessità specifiche di un servizio particolare offrendo condizioni allettanti per attirare candidati particolarmente qualificati" (punto 26).
12 Il Tribunale ha quindi rilevato che "il ricorrente non ha presentato alcuna prova, derivante in particolare dal bando di concorso, tale da dimostrare che, nel caso di specie, le necessità del servizio Informazione richiedessero l' assunzione di un titolare particolarmente qualificato" (punto 27) e ha concluso che "le qualificazioni del ricorrente erano irrilevanti per quanto riguarda la determinazione del suo inquadramento nel grado all' atto della nomina e che, anche se il ricorrente era eminentemente qualificato per occupare il posto al quale è stato nominato in A7 e che egli occupa con soddisfazione generale, ciò non significa per questo che fossero richieste qualificazioni eccezionali per occupare tale posto" (punto 28).
13 Il ricorrente contesta tale interpretazione. A questo proposito sostiene che l' art. 31, n. 2, dello Statuto non contiene criteri relativi alla sua applicazione e non esclude quindi la possibilità di tener conto delle qualificazioni dell' interessato. Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che, per coprire un posto vacante, si deve tener conto, contemporaneamente alle esigenze in astratto del servizio, anche degli interessi della persona da nominare, vale a dire delle sue qualificazioni specifiche e della sua situazione personale (sentenze 1 dicembre 1983, causa 343/82, Michael/Commissione, Racc. pag. 4023, e 5 ottobre 1988, cause riunite 314/86 e 315/86, De Szy-Tarisse e Feyaerts/Commissione, Racc. pag. 6013).
14 Questo motivo di impugnazione è fondato. Infatti, anche se, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 28 marzo 1968, causa 33/67, Kurrer/Consiglio, Racc. pag. 170), l' art. 31, n. 2, dello Statuto autorizza l' APN, in deroga al n. 1 dello stesso articolo ed in via eccezionale, a dichiarare vacante un posto nel grado superiore di una carriera e non nel grado base, onde tener conto delle esigenze specifiche di un servizio, e a bandire un concorso riguardante direttamente detto grado, ciò non significa che tale possibilità di deroga sia consentita all' APN dalla disposizione di cui trattasi unicamente per la dichiarazione di un posto vacante e per l' organizzazione del relativo procedimento di copertura del posto.
15 L' art. 31, n. 2, non contiene criteri riguardanti l' applicazione della deroga al principio stabilito dal suo n. 1. Tuttavia, da una giurisprudenza costante emerge che l' APN dispone in materia di un ampio potere discrezionale (v., ad esempio, le summenzionate sentenze Michael/Commissione e De Szy-Tarisse e Feyaerts/Commissione, e sentenza 21 gennaio 1987, causa 219/84, Powell/Commissione, Racc. pag. 339) e che, in particolare, nell' ambito della disposizione di cui trattasi, come in quello dell' art. 32, n. 2, dello Statuto, l' APN dispone di detto potere discrezionale onde valutare anche l' esperienza professionale degli interessati ai fini del loro inquadramento nel grado (v. sentenze, già citate, Michael/Commissione, punto 19, e De Szy-Tarisse e Feyaerts/Commissione, punto 26).
16 Pertanto, interpretando l' art. 31 nel senso che esso stabilisce come unico criterio di inquadramento l' interesse del servizio e considerando, di conseguenza, che "le qualificazioni del ricorrente erano irrilevanti per quanto riguarda la determinazione del suo inquadramento nel grado all' atto della nomina", il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Tale parte della sentenza impugnata deve essere quindi annullata.
Sul secondo motivo
17 Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente aveva sostenuto che il concorso interno CJ 115/89 mirava, in base al suo titolo, alla nomina di amministratori nei gradi A6 e A7. Poiché l' APN aveva deciso a priori che i dipendenti LA 6 non potevano accedere al grado A6, si potrebbe ragionevolmente dedurne che solo i dipendenti A7 potevano accedere, mediante detto concorso, al grado A6, il che avrebbe costituito una discriminazione a favore dei dipendenti A7. Ignorare quindi il fatto che il ricorrente aveva effettivamente svolto per oltre sei anni le mansioni di amministratore presso il servizio Informazione avrebbe costituito nei suoi confronti una discriminazione rispetto ai dipendenti di grado A7.
18 Il Tribunale ha respinto tale argomentazione, ai punti 35-37 della sentenza impugnata, statuendo come segue:
"35 In ogni caso, il Tribunale considera che la discriminazione di cui si ritiene vittima il ricorrente deve essere esaminata alla luce della ragione d' essere della disposizione nella cui applicazione egli sostiene di essere discriminato, come è stata definita nella sentenza De Santis/Corte dei conti, soprammenzionata.
36 A tal riguardo occorre rilevare che l' elemento di paragone pertinente non è la categoria o il ruolo da cui provengono i dipendenti nominati né le loro qualificazioni, ma le necessità specifiche dei diversi posti da coprire.
37 Ora, il Tribunale ha potuto prendere atto, all' udienza, del fatto che a decorrere dalla comunicazione della decisione 11 luglio 1979 al personale interessato, nessun dipendente passato dal ruolo LA alla categoria A è stato assunto in un grado diverso dal grado A7. Stando così le cose, il ricorrente non può sostenere che posti analoghi al suo siano stati coperti nel grado A6".
19 Il ricorrente fa valere che il Tribunale si è basato su un elemento di paragone cui egli non aveva fatto riferimento, vale a dire "le esigenze specifiche dei vari posti da coprire". L' elemento di paragone, menzionato dal ricorrente, per valutare se egli abbia subito una discriminazione potrebbe essere solo la "situazione individuale dei concorrenti, nella fattispecie teorici, che hanno partecipato con successo al concorso per il posto di cui trattasi". Orbene, la situazione del ricorrente sarebbe diversa da quella di tutti i concorrenti potenziali, in quanto egli occupava in realtà il posto di cui trattasi da oltre sei anni.
20 Anche questo motivo d' impugnazione è fondato. Risulta infatti dai summenzionati punti della sentenza impugnata che il Tribunale non si è pronunciato sul motivo che il ricorrente ha tratto dall' allegata discriminazione, ma su un altro motivo relativo ad una discriminazione della quale il ricorrente non aveva fatto menzione. Di conseguenza, anche tale parte della sentenza impugnata deve essere annullata.
Sul terzo motivo
21 Il ricorrente aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che, con la sua messa a disposizione del servizio Informazione, situazione non contemplata dallo Statuto, l' APN aveva messo in pericolo la sua carriera. Avendo in seguito deciso, con l' atto impugnato, di non inquadrare il ricorrente nel grado A6, l' APN avrebbe mantenuto gli effetti negativi di tale situazione irregolare e avrebbe quindi ignorato il suo dovere di assistenza nei confronti dei dipendenti, sancito dall' art. 24 dello Statuto.
22 Il Tribunale ha considerato (punti 41-43 della sentenza impugnata) che, con tale motivo, il ricorrente metteva in discussione la legittimità della sua messa a disposizione, che il termine previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto per l' impugnazione della legittimità di tale atto era scaduto da molto tempo e che, di conseguenza, il motivo era irricevibile.
23 Il ricorrente sostiene che la sua censura, riguardante l' obbligo di assistenza dell' amministrazione, non mirava a mettere in discussione, dopo sei anni, la legittimità della decisione di metterlo a disposizione del servizio Informazione. Il Tribunale avrebbe quindi del tutto ignorato il senso della censura di cui trattasi, che sarebbe stato il seguente: il protrarsi di una situazione poco conforme allo Statuto avrebbe svantaggiato l' interessato da un duplice punto di vista, in quanto questi sarebbe stato escluso, di diritto, da qualsiasi possibilità di promozione nell' ambito del servizio Informazione e, di fatto e di diritto, dalla possibilità di promozione all' interno del servizio linguistico. L' obbligo dovere di assistenza dell' APN sancito dall' art. 24 dello Statuto avrebbe quindi richiesto che questa adottasse provvedimenti per porre fine agli effetti negativi di tale situazione.
24 Anche questo motivo d' impugnazione è fondato. Infatti, il motivo dedotto in primo grado non poneva in discussione la legittimità della decisione di mettere il ricorrente a disposizione del servizio Informazione, dopo sei anni di applicazione di tale decisione. Il senso del motivo di cui trattasi era che l' APN, in base all' obbligo di sollecitudine sancito dall' art. 24 dello Statuto, avrebbe dovuto tener conto del fatto che il ricorrente aveva lavorato durante sei anni nel servizio Informazione trovandosi in una situazione amministrativa poco conforme allo Statuto, il che gli arrecava danno sotto il profilo dello sviluppo normale della carriera. L' unico modo, per l' APN, di tener conto di questo fatto e di porre rimedio alla situazione, conformemente al suo obbligo di sollecitudine, sarebbe stato, secondo il ricorrente, accordargli il grado A6 all' atto della sua nomina in ruolo.
25 Si deve pertanto rilevare che questo motivo non era irricevibile e che il Tribunale avrebbe dovuto esaminarne la fondatezza.
26 Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata dev' essere annullata nella parte in cui ha respinto i tre motivi del ricorrente sopra esposti.
27 Ai sensi dell' art. 54, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, quando l' impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo. Poiché lo consente lo stato degli atti, si deve pertanto statuire definitivamente sui tre motivi respinti dal Tribunale nelle parti annullate della sentenza.
Sul ricorso
28 Col primo di detti motivi di ricorso il ricorrente ha sostenuto che la precitata decisione di principio adottata dalla Corte l' 11 luglio 1979 lasciava in definitiva all' APN la possibilità di inquadrare, in casi eccezionali, dipendenti provenienti dal grado LA 6 del ruolo linguistico nel grado A6. L' applicazione rigorosa del principio formulato in detta decisione, anche se è comprensibile per dipendenti del ruolo linguistico che cominciano a lavorare nel loro nuovo posto d' amministratore, non si giustificherebbe, per contro, per un dipendente LA 6, come il ricorrente, che aveva già acquisito una sicura esperienza nel posto della categoria A che è stato chiamato ad occupare. Pertanto, l' APN non potrebbe ritenere, senza commettere un errore manifesto nella valutazione dei fatti, che la situazione del ricorrente non giustificasse il suo inquadramento nel grado A6.
29 Tale argomento è infondato. Infatti, dal fascicolo, e in particolare dalla summenzionata decisione del comitato amministrativo 20 gennaio 1992, risulta che l' APN si è basata su una corretta interpretazione dell' art. 31, n. 2, dello Statuto quando ha esaminato la situazione del ricorrente. Essa ha infatti considerato che aveva la possibilità di tener conto della sua esperienza professionale, unitamente ad altri elementi, anche per il suo inquadramento nel grado e, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, è giunta alla conclusione, nell' esercizio del suo potere discrezionale, che non si doveva, nella fattispecie, accordare al ricorrente il grado A6.
30 L' argomento del ricorrente si risolve nel sostenere che l' APN poteva esercitare nella fattispecie il suo potere discrezionale solo nominando l' interessato nel grado superiore della carriera di cui trattasi, come se una determinata esperienza professionale potesse conferire alla persona che la possiede il diritto ad essere nominata in tale grado.
31 A questo proposito occorre sottolineare che, quando una decisione è adottata dall' APN nell' esercizio di un potere discrezionale così ampio come quello di cui essa gode nel settore considerato, il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione dell' APN, ma deve limitarsi alla questione se l' APN non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato (v. sentenza 17 gennaio 1992, causa C-107/90 P, Hochbaum/Commissione, Racc. pag. I-157). Non è stato provato nella specie che ciò si sia verificato. Questo motivo di ricorso dev' essere pertanto respinto.
32 Col motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione, il ricorrente ha sostenuto in sostanza che, provenendo dal ruolo linguistico ed essendo stato escluso a priori dall' APN dal grado 6 della categoria A, in base ad un' interpretazione errata della decisione della Corte 11 luglio 1979, egli era discriminato rispetto ai dipendenti di grado A7, che erano così gli unici a poter fruire della possibilità offerta dal concorso interno CJ 115/89 e a poter accedere quindi al grado A6. Egli avrebbe subito inoltre un' altra discriminazione per il fatto che sarebbe stato trattato come qualsiasi altro dipendente del ruolo linguistico che si fosse presentato al concorso CJ 115/89 senza alcuna esperienza delle mansioni di amministratore.
33 Per quanto attiene alla prima parte di questo motivo, si deve rilevare che essa muove dall' ipotesi che l' APN avesse male interpretato la precitata decisione di principio, adottata dalla Corte l' 11 luglio 1979 nell' esercizio del potere discrezionale accordatole dall' art. 31, n. 2, dello Statuto. Tale ipotesi non è esatta. Infatti, dagli atti emerge che l' APN ha interpretato la detta decisione secondo il suo esatto significato, vale a dire nel senso che essa lascia intatto il suo potere discrezionale in tale settore, ed è di tale potere che l' APN si è avvalsa nella specie.
34 Quanto alla seconda parte del motivo di cui trattasi, dagli atti risulta che l' esperienza professionale dell' interessato è uno degli elementi di cui l' APN doveva tener conto e di cui essa ha in realtà tenuto conto nella fattispecie. Questo elemento non è stato tuttavia considerato dall' APN tale da imporle l' esercizio del suo potere discrezionale nel senso voluto dal ricorrente. Pur riconoscendo che le qualificazioni professionali di quest' ultimo sono apprezzabili, la Corte, nell' esercizio del suo sindacato giurisdizionale, può solo constatare che l' APN, adottando la decisione controversa, non si è avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato.
35 Il motivo di ricorso relativo alla violazione del principio di non discriminazione non può essere quindi accolto.
36 Per quanto attiene, da ultimo, al motivo relativo alla violazione del dovere di assistenza dell' amministrazione, come è formulato sopra, nel punto 21, e chiarito nel punto 23, il ricorrente sostiene che la sua messa a disposizione del servizio Informazione in modo irregolare da parte dell' amministrazione, che ha avuto per lui effetti negativi, costituisce un elemento supplementare a sostegno della sua tesi secondo cui l' APN avrebbe dovuto tener conto del periodo di sei anni trascorso presso il servizio Informazione e che l' unico modo di tenerne conto sarebbe stato quello di inquadrarlo in A6.
37 Occorre ricordare che l' art. 24, primo comma, dello Statuto, invocato dal ricorrente, impone alle Comunità di assistere il dipendente nei confronti di terzi, in particolare contro qualsiasi attacco o minaccia di cui questi sia oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Esso non può quindi costituire un fondamento per tale mezzo del ricorrente.
38 Quanto alla nozione dell' obbligo di sollecitudine dell' amministrazione, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte, essa corrisponde all' equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti fra l' amministrazione e i suoi dipendenti. Tale equilibrio implica in particolare che l' amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un dipendente, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente di cui trattasi (v. sentenza 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 22).
39 Nella fattispecie, dagli atti risulta che l' amministrazione ha preso in considerazione gli interessi del ricorrente, e non unicamente quelli del servizio, quando è stato nominato in ruolo nel suo nuovo posto. Essa ha in particolare, nell' esercizio del suo potere discrezionale, tenuto conto, unitamente agli altri elementi pertinenti, delle sue specifiche qualificazioni professionali per stabilire il suo inquadramento, nel grado e nello scatto. Questo motivo è quindi infondato e dev' essere respinto.
40 Alla luce di quanto precede, il ricorso dev' essere respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
41 A termini dell' art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l' impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest' ultima statuisce sulle spese.
42 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d' impugnazione in forza dell' art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La convenuta è rimasta soccombente e dev' essere quindi condannata alle spese relative all' impugnazione.
43 Quanto alle spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale, esse vanno compensate a norma dell' art. 70 del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale 30 marzo 1993 nella causa T-30/92, Klinke/Corte di giustizia, è annullata.
2) La Corte, pronunciandosi nel merito, respinge il ricorso.
3) La convenuta sopporterà le spese relative all' impugnazione. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale.
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