Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione contro l' invalidità ° Prestazioni ° Modifica ° Nuovo calcolo ° Concessione in un altro Stato membro di una prestazione familiare ai sensi dell' art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71 ° Esclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. u), sub i), artt. 46 e 51]
Massima
Qualora le prestazioni versate in uno Stato membro a titolo di pensione di invalidità siano calcolate conformemente all' art. 46 del regolamento n. 1408/71, l' art. 51 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che esclude un nuovo calcolo delle prestazioni considerate in caso di concessione, in un altro Stato membro, di un assegno che ha il carattere di una prestazione familiare ai sensi dell' art. 1, lett. u), sub i), dello stesso regolamento, o che sia ad essa equiparabile, perché attribuito in via automatica alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, relativi, in particolare, alle loro dimensioni, al loro reddito e alle loro risorse di capitale.
In effetti dalla formulazione, dall' economia e dalla finalità dell' art. 51 emerge che questa disposizione riguarda soltanto le prestazioni disciplinate dalle norme contenute nel capitolo 3 del titolo III del regolamento, capitolo che si applica alle pensioni di vecchiaia, alle prestazioni dovute in caso di morte e alle prestazioni di invalidità. Le prestazioni familiari rientrano nel capitolo 7 del titolo III del regolamento e si collocano al di fuori della sfera di applicazione del capitolo 3. Ne consegue che la concessione di una prestazione familiare non dà luogo all' applicazione dell' art. 51 del regolamento e non obbliga né autorizza la commissione amministrativa a ricalcolare una pensione di invalidità conformemente all' art. 46 del regolamento.
Parti
Nel procedimento C-301/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Mons (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Lio Bettaccini
e
Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (FNROM),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, F.A. Schockweiler e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Lio Bettaccini, dal signor Daniele Rossini, delegato sindacale;
° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 maggio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1 giugno successivo, il Tribunal du travail di Mons (Belgio) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali, concernenti l' interpretazione degli artt. 46 e 51 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra il signor Lio Bettaccini (in prosieguo: il "ricorrente") e il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, in merito al calcolo di una pensione di invalidità attribuita da quest' ultima autorità.
3 Il ricorrente è un cittadino italiano ora residente in Italia, il quale fruisce, dal 1 marzo 1962, di una pensione di invalidità a carico della competente istituzione in Belgio. Lo stesso fruisce altresì di una pensione di invalidità in Italia.
4 In Belgio il ricorrente soddisfa tutti i requisiti posti dalla normativa nazionale per avere diritto ad una pensione di invalidità senza che sia necessario far valere periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro. Per contro, la sua pensione di invalidità italiana è una prestazione pro rata, acquisita mediante totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati in Italia e in Belgio. Fin dall' inizio, l' applicazione delle norme anticumulo previste dalla normativa nazionale belga ha implicato la diminuzione dell' importo della pensione belga onde tener conto della pensione italiana. La pensione così determinata è stata pagata fino al dicembre 1989.
5 Nel giugno 1992, la commissione amministrativa della Caisse de prévoyance di Charleroi (in prosieguo: la "commissione amministrativa") veniva informata che, a partire dal 1 gennaio 1990, il ricorrente percepiva in Italia, oltre alla sua pensione di invalidità italiana, una nuova prestazione, denominata "assegno per il nucleo familiare" ammontante a 90 000 LIT al mese, a titolo dell' unità familiare che costituiva con la moglie.
6 L' assegno per il nucleo familiare è stato introdotto nel sistema di previdenza sociale italiano, con effetto al 1 gennaio 1988, dal decreto legge 13 marzo 1988, n. 63 (GURI n. 61 del 14 marzo 1988), successivamente convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153 (GURI n. 112 del 14 maggio 1983, in prosieguo: la "legge n. 153"). Esso ha sostituito, in particolare per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensioni e di prestazioni economiche di previdenza derivanti dalla loro attività lavorativa subordinata, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. Secondo la normativa sopra menzionata, il "nucleo familiare" è costituito dai coniugi non legalmente separati e dai figli di età inferiore ai 18 anni, mentre per i figli portatori di handicap non è fissato alcun limite di età. Se l' assegno per il nucleo familiare viene pagato ad una persona che riceve una pensione di invalidità, l' importo dell' assegno non dipende dall' importo della pensione di invalidità ma è determinato dal reddito familiare e dal numero delle persone che compongono il nucleo familiare. Il suo importo è dunque equivalente a quello che verrebbe pagato a lavoratori in attività, a disoccupati o a titolari di pensioni di vecchiaia trovantisi nelle medesime condizioni di reddito e di composizione del nucleo familiare.
7 La commissione amministrativa, considerando che l' assegno per il nucleo familiare costituiva parte integrante della pensione italiana, ha ritenuto che, in applicazione dell' art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71, i diritti del ricorrente alla pensione di invalidità belga dovevano essere riesaminati a partire dal 1 gennaio 1990.
8 L' art. 51, intitolato "Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni" è così formulato:
"1. Se per l' aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell' articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell' articolo 46".
9 In sede di riesame dei diritti del ricorrente, la commissione amministrativa ha applicato la norma anticumulo contenuta nell' art. 23, n. 1, del regio decreto 19 novembre 1970, secondo la quale la pensione di invalidità concessa in virtù di quest' ultimo può essere cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o di invalidità attribuite in virtù di una normativa belga o straniera solo entro i limiti dell' ammontare annuo della pensione. Di conseguenza, la commissione amministrativa ha ridotto la pensione di invalidità del ricorrente in funzione dell' assegno per il nucleo familiare che egli percepiva in Italia dal 1 gennaio 1990 e ha reclamato dal ricorrente il rimborso di 450 729 BFR per il periodo 1 gennaio 1990 - 31 ottobre 1992.
10 Il ricorrente ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunal du travail di Mons, deducendo, in particolare, che l' assegno per il nucleo familiare è una prestazione familiare che non costituisce parte integrante della pensione di invalidità italiana e che pertanto l' art. 51 del regolamento n. 1408/71 non consente di procedere a un nuovo calcolo della sua pensione di invalidità belga.
11 Il Tribunal du travail di Mons, essendosi domandato se la quota dell' assegno per il nucleo familiare corrisposta in ragione del carico del coniuge possa costituire una maggiorazione di pensione ricadente sotto le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento n. 1408/71, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, ai fini del calcolo di cui all' art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, lo Stato belga possa includere nell' importo della pensione d' invalidità italiana la quota dell' assegno per il nucleo familiare concessa in Italia per il coniuge a carico ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153.
2) Se la sostituzione degli assegni familiari o degli assegni integrativi familiari mediante l' assegno per il nucleo familiare introdotto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, consenta di procedere, a termini dell' art. 51 del regolamento n. 1408/71, ad un nuovo calcolo comparativo con attualizzazione degli importi delle pensioni sulla base del diritto nazionale e del diritto comunitario, in particolare dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71".
12 Si deve esaminare dapprima la seconda questione sollevata dal giudice a quo.
13 Tale questione è intesa, in sostanza, a sapere se, qualora le prestazioni versate in uno Stato membro a titolo di pensione di invalidità siano calcolate conformemente all' art. 46 del regolamento n. 1408/71, l' art. 51 di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che esclude un nuovo calcolo delle prestazioni in questione, in caso di concessione in un altro Stato membro di un assegno come l' assegno per il nucleo familiare previsto dalla legge n. 153.
14 Secondo l' art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71, si deve effettuare un nuovo calcolo conformemente all' art. 46 solo in caso "di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni".
15 Occorre pertanto stabilire quali siano le prestazioni contemplate da detta disposizione.
16 Dalla formulazione, dall' economia e dalla finalità dell' art. 51 emerge che questa disposizione riguarda soltanto le prestazioni disciplinate dalle norme contenute nel capitolo 3 del titolo III del regolamento n. 1408/71, capitolo che si applica alle pensioni di vecchiaia e alle prestazioni dovute in caso di morte, cioè alle prestazioni per i superstiti, e alle prestazioni di invalidità. Inoltre la formulazione dell' art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non lascia assolutamente intendere che il nuovo calcolo che esso autorizza debba risultare da una cosa diversa dalla modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni disciplinate da detto capitolo.
17 Ne consegue che in caso di modifica delle norme di calcolo di altri tipi di prestazione di previdenza sociale, come le prestazioni familiari, l' art. 51 non trova applicazione.
18 Orbene, l' assegno per il nucleo familiare, descritto al punto 6 di cui sopra, presenta la caratteristica di una prestazione familiare ai sensi dell' art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71. Secondo tale disposizione, il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71. Inoltre, una prestazione attribuita automaticamente alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, riguardanti, in particolare, le loro dimensioni, il loro reddito e le loro risorse di capitale, dev' essere equiparata ad una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839).
19 Di conseguenza, l' assegno per il nucleo familiare rientra nel capitolo 7 (intitolato "Prestazioni e assegni familiari") del titolo III del regolamento n. 1408/71 e si colloca al di fuori della sfera di applicazione del capitolo 3. L' attribuzione di un siffatto assegno al ricorrente non dà pertanto luogo all' applicazione dell' art. 51 del regolamento e non obbliga né autorizza la commissione amministrativa a ricalcolare la di lui pensione di invalidità conformemente all' art. 46 del regolamento.
20 La seconda questione pregiudiziale va pertanto risolta dichiarando che, qualora le prestazioni versate in uno Stato membro a titolo di pensione di invalidità siano calcolate conformemente all' art. 46 del regolamento n. 1408/71, l' art. 51 del regolamento deve essere interpretato nel senso che esclude un nuovo calcolo delle prestazioni considerate in caso di attribuzione, in un altro Stato membro, di un assegno avente il carattere di una prestazione familiare ai sensi dell' art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71, o equiparabile ad una prestazione familiare, perché attribuito in via automatica alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, relativi, in particolare, alle loro dimensioni, al loro reddito e alle loro risorse di capitale.
21 Tenuto conto della soluzione data alla seconda questione, la prima questione non va esaminata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
22 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Mons con ordinanza 18 maggio 1993, dichiara:
Qualora le prestazioni versate in uno Stato membro a titolo di pensione di invalidità siano calcolate conformemente all' art. 46 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione codificata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, l' art. 51 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che esclude un nuovo calcolo delle prestazioni considerate in caso di attribuzione, in un altro Stato membro, di un assegno avente il carattere di una prestazione familiare ai sensi dell' art. 1, lett. u), sub i), del regolamento n. 1408/71, o equiparabile ad una prestazione familiare, perché attribuito in via automatica alle famiglie che rispondono a determinati criteri obiettivi, relativi, in particolare, alle loro dimensioni, al loro reddito e alle loro risorse di capitale.
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