Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Inadempimento degli obblighi specifici imposti da una direttiva e inadempimento dell' obbligo generale derivante dall' art. 5 del Trattato
(Trattato CEE, artt. 5 e 169)
Massima
Qualora uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi specifici imposti da una direttiva, è superfluo esaminare se, per tale fatto, esso sia venuto meno anche agli obblighi derivanti dall' art. 5 del Trattato.
Parti
Nella causa C-303/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di emanare e di pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/486/CEE, che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (GU L 270, pag. 21), e di informarne immediatamente la Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CEE, oltre che dell' art. 2, n. 1, della direttiva 90/486,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias (relatore), F. Grévisse, M. Zuleeg e J. Murray, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 13 aprile 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 maggio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, omettendo di emanare e di pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/486/CEE, che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (GU L 270, pag. 21, in prosieguo: la "direttiva"), e di informarne immediatamente la Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato, oltre che dell' art. 2, n. 1, della direttiva.
2 A tenore dell' art. 2, n. 1, della direttiva, "gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione". Poiché la direttiva è stata notificata il 24 settembre 1990, tale termine è scaduto il 24 marzo 1991.
3 Non avendo ricevuto dal governo italiano alcuna notizia riguardo alla trasposizione della direttiva nell' ordinamento giuridico interno, la Commissione gli ha indirizzato in data 28 giugno 1991 una lettera di diffida. Essendo la lettera rimasta senza risposta, la Commissione ha notificato il 9 marzo 1992 un parere motivato, invitando il governo italiano a conformarsi alle norme della direttiva entro due mesi. Il governo italiano non ha reagito nemmeno al parere motivato. Pertanto la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
4 Il governo italiano non nega che la direttiva non sia stata trasposta nel termine fissato. Esso ha tuttavia esibito in udienza un decreto adottato ai fini dell' attuazione della stessa e che dovrebbe essere pubblicato tra breve nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5 Poiché la direttiva non è stata trasposta entro il termine fissato nel parere motivato, occorre riconoscere che sussiste l' inadempimento dedotto dalla Commissione in proposito.
6 Tuttavia la Corte non deve tenere conto, contrariamente a quanto chiesto dalla Commissione, del difetto di pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che avrebbero dovuto essere emanate per conformarsi alla direttiva né della mancanza di comunicazione in proposito, proprio perché la Repubblica italiana non ha adottato tali disposizioni nel termine fissato nel parere motivato.
7 Inoltre, dato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi specifici imposti dalla direttiva, non è necessario esaminare se essa sia, per tale fatto, venuta meno anche agli obblighi derivanti dall' art. 5 del Trattato.
8 Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non avendo emanato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 90/486, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato. Per il resto il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo messo in vigore entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, 90/486/CEE, che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CEE.
2) Per il resto il ricorso è respinto.
3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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