Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso per inadempimento ° Esame della fondatezza da parte della Corte ° Situazione da prendere in considerazione ° Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Trattato CEE, art. 169)
Parti
Nella causa C-313/93,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Bernard Leplat, funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato del Lussemburgo, rappresentato dal signor Claude Franck, consigliere di direzione presso il ministero dell' Ambiente, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero, 18, montée de la Pétrusse,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezioni, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward (relatore), presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 23 febbraio 1994, durante la quale il Granducato del Lussemburgo è stato rappresentato dal signor Claude Franck, in qualità di agente, assistito dall' avv. Nicolas Decker, del foro di Lussemburgo,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 10 giugno 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
2 L' art. 2 della detta direttiva 85/337 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell' autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante costituiscano oggetto di una valutazione del loro impatto. L' art. 4 dispone che taluni progetti pubblici e privati devono sempre essere assoggettati a valutazione, mentre altri lo devono essere solo quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. L' art. 12 prescrive agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro tre anni dalla notifica. Questo termine è scaduto il 3 luglio 1988.
3 Non avendo ricevuto comunicazione dei provvedimenti adottati dalle autorità lussemburghesi per conformarsi alla direttiva, la Commissione iniziava, con lettera 9 marzo 1990, il procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato, invitando il Granducato del Lussemburgo a presentare le sue osservazioni circa tale situazione entro due mesi.
4 Con lettera 19 luglio 1990 il rappresentante permanente del Granducato del Lussemburgo faceva presente che era stato approntato un disegno di legge concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e che il relativo procedimento di adozione era in corso.
5 Poiché non le venivano comunicati né la detta legge né altri atti normativi, la Commissione inviava l' 8 aprile 1991 al Granducato del Lussemburgo un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, con il quale lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi dalla notifica dello stesso.
6 Con lettera 3 maggio 1991 il Granducato comunicava alla Commissione un disegno di regolamento granducale concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, precisando che tale disegno di regolamento avrebbe potuto regolarizzare la situazione nella materia considerata.
7 Ritenendo insoddisfacente la risposta delle autorità lussemburghesi al parere motivato, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
8 La Commissione sostiene che le disposizioni di legge lussemburghesi, già in vigore nella materia disciplinata dalla direttiva, non costituiscono integrale trasposizione di questa. A suo avviso, il procedimento di valutazione prescritto dalla direttiva sarà istituito nell' ordinamento nazionale solo dopo l' entrata in vigore del nuovo regolamento granducale al quale si riferisce il governo lussemburghese nella lettera 3 maggio 1991.
9 Il governo lussemburghese non nega l' inadempimento. Ha tuttavia dichiarato all' udienza che il regolamento granducale sarebbe stato adottato quanto prima per recepire la direttiva.
10 A questo proposito va rilevato che il regolamento granducale, ammesso che possa far cessare l' inadempimento, non era certamente in vigore alla scadenza del termine impartito nel parere motivato.
11 Si deve pertanto dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 85/337, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato.
12 La Corte non deve invece tener conto della mancata comunicazione delle norme di legge, di regolamento e amministrative che avrebbero dovuto essere emanate per ottemperare alla direttiva, giacché, per l' appunto, il Granducato del Lussemburgo non ha emanato tali norme.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasto soccombente, il Granducato del Lussemburgo dev' essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi della direttiva medesima, e in particolare del suo art. 12, nonché ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
2) Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.
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